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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 09/01/2026, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 73/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CALICIURI TOMMASO, Presidente
AR ALESSANDRO, Relatore
IANNI GIUSI, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4815/2023 depositato il 31/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420210002398789000 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 31.7.2023 la Società_1 s.a.s. di Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 03420210002398789000, notificata da ADER il 1.2.2023 e avente ad oggetto IVA per l'anno 2019, chiedendone l'annullamento.
Lamentava, in particolare, la infondatezza della pretesa deducendo che la cartella di pagamento impugnata era stata inserita in un piano di ammortamento che prevedeva un numero di 72 rate la cui prima rata era stata versata e che era in corso il versamento delle successive rate.
Con memoria depositata il 13.12.2023 si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 18.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse ad agire attesa la rinuncia al ricorso - per come formulata all'odierna udienza – in ragione dell'avvenuta adesione di parte ricorrente alla definizione agevolata di cui all'art. 1, commi da 231 a 252, L. n. 197/2022.
Le spese di lite rimangono interamente compensate.
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa le spese di lite.
Così deciso in Cosenza, 18 dicembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Alessandro AR Dott. Tommaso CALICIURI
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CALICIURI TOMMASO, Presidente
AR ALESSANDRO, Relatore
IANNI GIUSI, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4815/2023 depositato il 31/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420210002398789000 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 31.7.2023 la Società_1 s.a.s. di Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 03420210002398789000, notificata da ADER il 1.2.2023 e avente ad oggetto IVA per l'anno 2019, chiedendone l'annullamento.
Lamentava, in particolare, la infondatezza della pretesa deducendo che la cartella di pagamento impugnata era stata inserita in un piano di ammortamento che prevedeva un numero di 72 rate la cui prima rata era stata versata e che era in corso il versamento delle successive rate.
Con memoria depositata il 13.12.2023 si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 18.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse ad agire attesa la rinuncia al ricorso - per come formulata all'odierna udienza – in ragione dell'avvenuta adesione di parte ricorrente alla definizione agevolata di cui all'art. 1, commi da 231 a 252, L. n. 197/2022.
Le spese di lite rimangono interamente compensate.
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa le spese di lite.
Così deciso in Cosenza, 18 dicembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Alessandro AR Dott. Tommaso CALICIURI