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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 26/05/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1152 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2022, avente ad oggetto: opposizione a cartella di pagamento, vertente
TRA
, c.f. , nata a [...] il 14 novembre Parte_1 C.F._1
1963 e , c.f. , nato a [...], ora Lamezia Terme Parte_2 C.F._2
(CZ) il 08.11.1961, elettivamente domiciliati in San Pietro a Maida (CZ), via P. Mascagni, presso lo studio dell'Avv. Vito Grasso, che li rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione;
-opponenti-
CONTRO
, in persona del l.r.p.t., c.f./p.i. , con sede in Roma, Via Controparte_1 P.IVA_1
Barberini n. 38, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro
e domiciliata ex lege presso la sede di Catanzaro, via G. da Fiore n. 34;
-opposta-
NONCHE'
, in persona del l.r.p.t., c.f./p.i. , con Controparte_2 P.IVA_2
sede in Roma 00142, Via G. Grezar n.14, elettivamente domiciliato in Eboli, via Veneto, presso lo studio dell'Avv. Alessandra Vignola, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di risposta
- opposta- CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti e verbali di causa;
FATTO E
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, i sig.ri e hanno Parte_1 Parte_2
promosso opposizione avverso le cartelle di pagamento nn. 030 2021 00035325 65 001 e
030 2021 00035325 65 000, notificate la prima in data 10 giugno 2022 alla IG.ra
[...]
, la seconda in data 08 agosto 2022 al IG. , da parte della Parte_1 Parte_2 [...]
, di importo pari ad € 71.785,87 ed aventi ad oggetto il mancato Controparte_3 pagamento, in misura pari al predetto importo, di “redditi di beni immobili patrimoniali ed interessi in favore dell' per l'anno 2021”. Controparte_1
Deduce l'opponente: a) l'insussistenza del diritto dell'Ente impositore di pretendere dette somme;
b) la prescrizione del diritto a procedere ad esecuzione forzata;
c) l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata per mancanza di titolo esecutivo idoneo a legittimarla.
Concludeva, quindi, come in atti.
Si costituivano in giudizio le parte opposte mediante il deposito delle rispettive comparse di risposta, con le quali contestavano tutto quanto ex adverso dedotto, in quanto infondato in fatto e diritto.
Concludevano, quindi, come in atti.
Così instauratosi il contraddittorio, svoltasi l'istruttoria mediante acquisizioni documentali, venivano precisate le conclusioni all'udienza del 28.01.2025, mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Alla scadenza dei termini, la causa è stata incamerata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, appare doveroso osservare come, nel caso di specie, “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi,
a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”
(cfr. Cass. Civ., ord. n. 9309 del 20 maggio 2020; Cass. Civ., Sez. Un., n. 9936 dell'8 maggio 2014).
Ne consegue che l'applicazione al caso di specie del suddetto principio, cd. “principio della ragione più liquida”, consente di esaminare direttamente il merito della controversia.
2. Nel merito, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le seguenti motivazioni.
2.1. Deduce l'opponente l'insussistenza del diritto dell'Ente impositore a pretendere le somme di cui alle opposte cartelle per inutilizzabilità del bene demaniale e/o per omessa conclusione della procedura di alienazione dell'immobile.
Tali deduzioni sono prive di pregio.
Come è noto, ai sensi della L. 311/2001, art. 1, comma 274, “relativamente alle somme non corrisposte all'erario per l'utilizzo, a qualsiasi titolo, di immobili di proprietà dello
Stato, decorsi novanta giorni dalla notificazione, da parte dell' Controparte_1
ovvero degli enti gestori, della seconda richiesta di pagamento delle somme dovute, anche
a titolo di occupazione di fatto, si procede alla loro riscossione mediante ruolo, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali”.
Dunque, dalla disamina della normativa vigente in materia, è agevole evincersi come la debenza delle somme per l'utilizzo esclusivo di immobili demaniali è dovuto per il solo fatto di averli in godimento, indipendentemente se detto godimento derivi da un provvedimento dell'amministrazione, da una occupazione di mero fatto, ovvero ancora se da detto godimento ne derivi in concreto un'utilità per il beneficiario.
Altrettanto agevole è rinvenire la ratio di detta previsione normativa: la norma, infatti, non tutela il privato beneficiario dell'immobile demaniale, bensì la collettività.
In particolare, l'obbligo del pagamento di tali somme deriva dalla circostanza per la quale la destinazione dell'immobile demaniale in favore del singolo privato comporta la necessaria conseguenza per la quale detto bene rimanga comunque sottratto alla disponibilità della collettività e degli ulteriori usi pubblici.
L'effettiva ed esclusiva disponibilità di tale bene demaniale in capo a parte opponente si evince in maniera inequivocabile dalla disamina degli atti e documenti di causa.
In particolare, dal verbale della Guardia di Finanza del 27 luglio 1994, allegato dallo stesso opponente, nonché dalle deduzioni dell'opponente medesimo, emerge che “il de cuius
[...]
(dante causa degli odierni opponenti) aveva continuato a detenere il bene Per_1 immobile in quanto aveva fatto affidamento sul parere favorevole all'alienazione dell'immobile in questione espresso dall' e dunque sulla certezza Controparte_1 dell'acquisto” e che “sulla scorta di siffatte emergenze documentali, il de cuius prima e gli odierni opponenti successivamente, pur nella consapevolezza che il bene in oggetto, facente parte del patrimonio disponibile del era potenzialmente in grado di CP_1
produrre un reddito, non lo hanno mai utilizzato ed hanno continuato a detenerlo nella certezza di avere il diritto di acquistarlo” (cfr. atto di citazione).
Inoltre, nella istanza di vendita del 25.02.2016, notificata dagli opponenti all' CP_1
(ed allegata all'atto di citazione), gli stessi hanno dichiarato l'immobile
[...] demaniale de quo è “condotto dalla famiglia fin dal 1928 ad oggi”. Pt_1
Dunque, è evidente che l'immobile demaniale oggetto di causa è nell'esclusivo godimento degli opponenti e, di conseguenza, per ciò solo è da loro dovuto il pagamento della relativa indennità.
Fatta applicazione di siffatti principi al caso di specie, è dunque evidente l'infondatezza degli assunti di parte opponente.
2.2. Parimenti infondato è l'assunto per il quale mancherebbe il titolo esecutivo per procedere ad esecuzione forzata.
Infatti, dalla disamina degli atti e dei documenti di causa, si evince come l' CP_1
abbia rispettato la procedura impositiva, notificando, invano, due richieste di
[...]
pagamento (cfr. all. 2 e 3 comparsa di risposta ). Controparte_1
Dato che tali richieste sono rimaste disattese, l'Ente impositore ha regolarmente proceduto all'iscrizione a ruolo del tributo e, successivamente, l' Controparte_4
ha regolarmente notificato le impugnate cartelle di pagamento.
Da tutto ciò deriva l'infondatezza della doglianza.
2.3. Infine, altrettanto infondata risulta essere l'eccezione di prescrizione dei tributi.
Innanzitutto, deve essere richiamato il principio generale per cui i crediti demaniali si prescrivono nel termine ordinario di 10 anni.
A ciò deve necessariamente essere aggiunto sia il periodo di sospensione della riscossione, sia quello dei termini prescrizionali, che va dal 01/01/14 al 15/03/14 previsto dall'articolo unico comma 623 della Legge 147/13 "Legge di Stabilità per il 2014" (termine successivamente esteso a tutto il 15/06/14 per effetto del D.L. 16/14, convertito in Legge
n. 68/14 in G.U. 05/05/14), nonché del periodo di sospensione della riscossione, e dei termini prescrizionali, nel periodo di “emergenza COVID19”, a partire dal 08/03/2020 previsto a partire dal “Decreto Cura Italia” (DL n.18/2020), che ha determinato la sospensione, fino al 31 maggio 2020, delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione;
termine prorogato a seguire, con il “Decreto Rilancio” (DL n. 34/2020), fino al 31 agosto 2020, con il “Decreto Agosto” (DL n. 104/2020) fino al 15 ottobre 2020, con il D.L. n. 125/2020 fino al 31 dicembre 2020, con il D. L. n. 3/2021 fino al 31 gennaio
2021 e con il D. L. n. 7/2021 fino al 28 febbraio 2021 e sino al 31.08.2021 in virtù dell'art
68 L 27/2020 e successive.
A ciò si aggiunga in via ulteriore, che per le cartelle di pagamento originariamente in scadenza nell'anno 2020 trova, comunque, applicazione la previsione di natura generale di cui all'articolo 12 del Dlgs 159/2015, richiamata nell'articolo 68, comma 1, del Dl 18/2020. ln virtù di tale norma, tutti i termini in scadenza negli anni di durata della sospensione dei pagamenti sono automaticamente prorogati al 31 dicembre del secondo anno successivo, dunque al 31 dicembre 2022.
Da tutto ciò consegue che, al momento della notifica delle impugnate cartelle di pagamento, il termine prescrizionale non era interamente decorso.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla scorta dei parametri ministeriali vigenti, valori minimi, attesa la scarsa complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile avente R.G.
n. 164/2022, pendente tra e , - opponenti- contro Parte_1 Parte_2 [...]
in persona del l.r.p.t., -opposta- nonché CP_1 Controparte_2
in persona del l.r.p.t., - opposta- ogni altra domanda ed eccezione disattesa,
[...]
così provvede:
a) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma le cartelle di pagamento impugnate nn.
030 2021 00035325 65 001 e 030 2021 00035325 65 000;
b) Condanna gli opponenti, in solido, alla rifusione delle spese di lite, in favore di ciascuna delle parti opposte, che liquida complessivamente in euro 7.052,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, C.P.A. al 4% e I.V.A. se dovuta.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Lamezia Terme, lì 26.05.2025.
Il Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1152 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2022, avente ad oggetto: opposizione a cartella di pagamento, vertente
TRA
, c.f. , nata a [...] il 14 novembre Parte_1 C.F._1
1963 e , c.f. , nato a [...], ora Lamezia Terme Parte_2 C.F._2
(CZ) il 08.11.1961, elettivamente domiciliati in San Pietro a Maida (CZ), via P. Mascagni, presso lo studio dell'Avv. Vito Grasso, che li rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione;
-opponenti-
CONTRO
, in persona del l.r.p.t., c.f./p.i. , con sede in Roma, Via Controparte_1 P.IVA_1
Barberini n. 38, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro
e domiciliata ex lege presso la sede di Catanzaro, via G. da Fiore n. 34;
-opposta-
NONCHE'
, in persona del l.r.p.t., c.f./p.i. , con Controparte_2 P.IVA_2
sede in Roma 00142, Via G. Grezar n.14, elettivamente domiciliato in Eboli, via Veneto, presso lo studio dell'Avv. Alessandra Vignola, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di risposta
- opposta- CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti e verbali di causa;
FATTO E
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, i sig.ri e hanno Parte_1 Parte_2
promosso opposizione avverso le cartelle di pagamento nn. 030 2021 00035325 65 001 e
030 2021 00035325 65 000, notificate la prima in data 10 giugno 2022 alla IG.ra
[...]
, la seconda in data 08 agosto 2022 al IG. , da parte della Parte_1 Parte_2 [...]
, di importo pari ad € 71.785,87 ed aventi ad oggetto il mancato Controparte_3 pagamento, in misura pari al predetto importo, di “redditi di beni immobili patrimoniali ed interessi in favore dell' per l'anno 2021”. Controparte_1
Deduce l'opponente: a) l'insussistenza del diritto dell'Ente impositore di pretendere dette somme;
b) la prescrizione del diritto a procedere ad esecuzione forzata;
c) l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata per mancanza di titolo esecutivo idoneo a legittimarla.
Concludeva, quindi, come in atti.
Si costituivano in giudizio le parte opposte mediante il deposito delle rispettive comparse di risposta, con le quali contestavano tutto quanto ex adverso dedotto, in quanto infondato in fatto e diritto.
Concludevano, quindi, come in atti.
Così instauratosi il contraddittorio, svoltasi l'istruttoria mediante acquisizioni documentali, venivano precisate le conclusioni all'udienza del 28.01.2025, mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Alla scadenza dei termini, la causa è stata incamerata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, appare doveroso osservare come, nel caso di specie, “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi,
a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”
(cfr. Cass. Civ., ord. n. 9309 del 20 maggio 2020; Cass. Civ., Sez. Un., n. 9936 dell'8 maggio 2014).
Ne consegue che l'applicazione al caso di specie del suddetto principio, cd. “principio della ragione più liquida”, consente di esaminare direttamente il merito della controversia.
2. Nel merito, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le seguenti motivazioni.
2.1. Deduce l'opponente l'insussistenza del diritto dell'Ente impositore a pretendere le somme di cui alle opposte cartelle per inutilizzabilità del bene demaniale e/o per omessa conclusione della procedura di alienazione dell'immobile.
Tali deduzioni sono prive di pregio.
Come è noto, ai sensi della L. 311/2001, art. 1, comma 274, “relativamente alle somme non corrisposte all'erario per l'utilizzo, a qualsiasi titolo, di immobili di proprietà dello
Stato, decorsi novanta giorni dalla notificazione, da parte dell' Controparte_1
ovvero degli enti gestori, della seconda richiesta di pagamento delle somme dovute, anche
a titolo di occupazione di fatto, si procede alla loro riscossione mediante ruolo, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali”.
Dunque, dalla disamina della normativa vigente in materia, è agevole evincersi come la debenza delle somme per l'utilizzo esclusivo di immobili demaniali è dovuto per il solo fatto di averli in godimento, indipendentemente se detto godimento derivi da un provvedimento dell'amministrazione, da una occupazione di mero fatto, ovvero ancora se da detto godimento ne derivi in concreto un'utilità per il beneficiario.
Altrettanto agevole è rinvenire la ratio di detta previsione normativa: la norma, infatti, non tutela il privato beneficiario dell'immobile demaniale, bensì la collettività.
In particolare, l'obbligo del pagamento di tali somme deriva dalla circostanza per la quale la destinazione dell'immobile demaniale in favore del singolo privato comporta la necessaria conseguenza per la quale detto bene rimanga comunque sottratto alla disponibilità della collettività e degli ulteriori usi pubblici.
L'effettiva ed esclusiva disponibilità di tale bene demaniale in capo a parte opponente si evince in maniera inequivocabile dalla disamina degli atti e documenti di causa.
In particolare, dal verbale della Guardia di Finanza del 27 luglio 1994, allegato dallo stesso opponente, nonché dalle deduzioni dell'opponente medesimo, emerge che “il de cuius
[...]
(dante causa degli odierni opponenti) aveva continuato a detenere il bene Per_1 immobile in quanto aveva fatto affidamento sul parere favorevole all'alienazione dell'immobile in questione espresso dall' e dunque sulla certezza Controparte_1 dell'acquisto” e che “sulla scorta di siffatte emergenze documentali, il de cuius prima e gli odierni opponenti successivamente, pur nella consapevolezza che il bene in oggetto, facente parte del patrimonio disponibile del era potenzialmente in grado di CP_1
produrre un reddito, non lo hanno mai utilizzato ed hanno continuato a detenerlo nella certezza di avere il diritto di acquistarlo” (cfr. atto di citazione).
Inoltre, nella istanza di vendita del 25.02.2016, notificata dagli opponenti all' CP_1
(ed allegata all'atto di citazione), gli stessi hanno dichiarato l'immobile
[...] demaniale de quo è “condotto dalla famiglia fin dal 1928 ad oggi”. Pt_1
Dunque, è evidente che l'immobile demaniale oggetto di causa è nell'esclusivo godimento degli opponenti e, di conseguenza, per ciò solo è da loro dovuto il pagamento della relativa indennità.
Fatta applicazione di siffatti principi al caso di specie, è dunque evidente l'infondatezza degli assunti di parte opponente.
2.2. Parimenti infondato è l'assunto per il quale mancherebbe il titolo esecutivo per procedere ad esecuzione forzata.
Infatti, dalla disamina degli atti e dei documenti di causa, si evince come l' CP_1
abbia rispettato la procedura impositiva, notificando, invano, due richieste di
[...]
pagamento (cfr. all. 2 e 3 comparsa di risposta ). Controparte_1
Dato che tali richieste sono rimaste disattese, l'Ente impositore ha regolarmente proceduto all'iscrizione a ruolo del tributo e, successivamente, l' Controparte_4
ha regolarmente notificato le impugnate cartelle di pagamento.
Da tutto ciò deriva l'infondatezza della doglianza.
2.3. Infine, altrettanto infondata risulta essere l'eccezione di prescrizione dei tributi.
Innanzitutto, deve essere richiamato il principio generale per cui i crediti demaniali si prescrivono nel termine ordinario di 10 anni.
A ciò deve necessariamente essere aggiunto sia il periodo di sospensione della riscossione, sia quello dei termini prescrizionali, che va dal 01/01/14 al 15/03/14 previsto dall'articolo unico comma 623 della Legge 147/13 "Legge di Stabilità per il 2014" (termine successivamente esteso a tutto il 15/06/14 per effetto del D.L. 16/14, convertito in Legge
n. 68/14 in G.U. 05/05/14), nonché del periodo di sospensione della riscossione, e dei termini prescrizionali, nel periodo di “emergenza COVID19”, a partire dal 08/03/2020 previsto a partire dal “Decreto Cura Italia” (DL n.18/2020), che ha determinato la sospensione, fino al 31 maggio 2020, delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione;
termine prorogato a seguire, con il “Decreto Rilancio” (DL n. 34/2020), fino al 31 agosto 2020, con il “Decreto Agosto” (DL n. 104/2020) fino al 15 ottobre 2020, con il D.L. n. 125/2020 fino al 31 dicembre 2020, con il D. L. n. 3/2021 fino al 31 gennaio
2021 e con il D. L. n. 7/2021 fino al 28 febbraio 2021 e sino al 31.08.2021 in virtù dell'art
68 L 27/2020 e successive.
A ciò si aggiunga in via ulteriore, che per le cartelle di pagamento originariamente in scadenza nell'anno 2020 trova, comunque, applicazione la previsione di natura generale di cui all'articolo 12 del Dlgs 159/2015, richiamata nell'articolo 68, comma 1, del Dl 18/2020. ln virtù di tale norma, tutti i termini in scadenza negli anni di durata della sospensione dei pagamenti sono automaticamente prorogati al 31 dicembre del secondo anno successivo, dunque al 31 dicembre 2022.
Da tutto ciò consegue che, al momento della notifica delle impugnate cartelle di pagamento, il termine prescrizionale non era interamente decorso.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla scorta dei parametri ministeriali vigenti, valori minimi, attesa la scarsa complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile avente R.G.
n. 164/2022, pendente tra e , - opponenti- contro Parte_1 Parte_2 [...]
in persona del l.r.p.t., -opposta- nonché CP_1 Controparte_2
in persona del l.r.p.t., - opposta- ogni altra domanda ed eccezione disattesa,
[...]
così provvede:
a) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma le cartelle di pagamento impugnate nn.
030 2021 00035325 65 001 e 030 2021 00035325 65 000;
b) Condanna gli opponenti, in solido, alla rifusione delle spese di lite, in favore di ciascuna delle parti opposte, che liquida complessivamente in euro 7.052,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, C.P.A. al 4% e I.V.A. se dovuta.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Lamezia Terme, lì 26.05.2025.
Il Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone