TRIB
Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 03/04/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2136/2024
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2136/2024 tra
Parte_1
ATTORE e
CP_1
CONVENUTO
Oggi 3 aprile 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza. Dopo discussione orale virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2136/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALARDI Parte_1 C.F._1 MARTINA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA UMBERTO CANTÙ N. 14/7 42122 REGGIO NELL'EMILIA presso il difensore avv. SALARDI MARTINA
ATTORE Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ORNATI ANDREA e dell'avv. CP_1 P.IVA_1
ZURLO RAFFAELE ( ) VIA PAOLO EMILIO TAVIANI, 170 19125 LA C.F._2
SPEZIA; , elettivamente domiciliato in VIA PAOLO EMILIO TAVIANI, 170 19125 LA SPEZIA presso il difensore avv. ORNATI ANDREA
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. ha avanzato opposizione tardiva a decreto Parte_1 ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. in riferimento al profilo dell'abusività delle clausola in danno del consumatore.
pagina 2 di 5 La convenuta si è costituita in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'opposizione.
II. Questi i fatti di causa.
Con ricorso monitorio, chiedeva ed otteneva Controparte_1 decreto ingiuntivo esecutivo da parte dell'Ufficio intestato che la convenuta non opponeva.
La creditrice promuoveva pignoramento presso terzi ed il g.e. effettuando le verifiche officiose in ordine all'abusività delle clausole ai sensi del Codice del Consumo, dato che il giudice del monitorio non aveva previamente effettuato il controllo sulle clausole abusive, avvertiva il debitore della possibilità di avanzare opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., in forza del dictum delle
Sezioni Unite (Cass. n. 9479/2023).
La presente causa è stata quindi introdotta dal debitore a fronte dell'invito formulato dal g.e con rig8uardo al riscontro dell'abusività delle ridette clausole contrattuali.
III. Unico motivo di opposizione tardiva afferisce la presenza di clausole abusive all'interno del contratto di c.c. posto a fondamento del decreto ingiuntivo opposto.
In diritto, l'opposizione tardiva è inammissibile, la stessa esuberando dal focus della pronunzia delle Sezioni Unite 9 aprile
2023, n. 9479, che afferisce a rimedio approntabile in caso di mancato scrutinio delle clausole abusive da parte del giudice del monitorio, semprechè il decreto ingiuntivo non sia stato opposto e sia divenuto irrevocabile.
Si legge infatti: “ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, nel caso in cui il decreto ingiuntivo non opposto, su cui sia fondata
l'esecuzione o l'intervento del creditore, non sia motivato in ordine pagina 3 di 5 al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del credito oggetto d'ingiunzione, il giudice dell'esecuzione ha il dovere di controllare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo delle clausole che incidono sulla sussistenza o sull'entità del credito azionato, nel contraddittorio e previa instaurazione di una sommaria istruttoria, a prescindere dalla proposizione di un'opposizione esecutiva (potendo, ove non adito prima dalle parti, dare atto, nel provvedimento di fissazione dell'udienza, della mancanza di motivazione del decreto ingiuntivo e invitare il creditore, procedente o intervenuto, a produrre il contratto); il giudice dell'esecuzione è altresì tenuto a informare le parti dell'esito del controllo svolto - avvertendo il consumatore che entro quaranta giorni da tale informazione ha facoltà di proporre opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c., esclusivamente per far accertare il carattere abusivo delle clausole incidenti sul credito oggetto di ingiunzione - e a soprassedere alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito fino alla vana scadenza del predetto termine o alle determinazioni del giudice dell'opposizione sull'istanza ex art. 649 c.p.c.” (Cass., Sez. Unite, 9 aprile 2023,
n. 9479).
IV. Il decreto ingiuntivo pronunziato da questo Ufficio e fondato, in tesi, su clausole abusive redatte in violazione della disciplina posta a tutela del consumatore, come indicato in citazione in opposizione.
L'opponente ha dedotto l'abusività della clausole del contratto di c.c., in modo particolare, prevedenti: “possibilità di compensazione” (art. 5); possibilità per la banca di recedere in ogni momento (art. 6); facoltà di modificare le condizioni del contratto
(art. 16); previsione di spese ed oneri fiscali a carico del correntista (art. 21).
Ebbene, sono queste clausole che, laddove giudicate abusive, non sono in grado di “incidere sul credito oggetto di ingiunzione”,
pagina 4 di 5 comportando revoca del monito, come richiede, invece, il dictum delle
Sezioni Unite.
Come si vede, l'opposizione, in quanto non funzionale e non avente incidenza causale sul credito agito, non potendo condurre a caducazione del decreto ingiuntivo opposto, va reietta.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da con atto di citazione notificato in Parte_1 data 24 aprile 2024,
1. rigetta l'opposizione tardiva;
2. dichiara tenuta e condanna l'opponente a rimborsare le spese processuali che si liquidano in complessivi € 4600 (di cui € 100 per anticipazioni), oltre accessori.
Modena, 3 aprile 2025
Il Giudice
(dr. Roberto Masoni)
pagina 5 di 5
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2136/2024 tra
Parte_1
ATTORE e
CP_1
CONVENUTO
Oggi 3 aprile 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza. Dopo discussione orale virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2136/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALARDI Parte_1 C.F._1 MARTINA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA UMBERTO CANTÙ N. 14/7 42122 REGGIO NELL'EMILIA presso il difensore avv. SALARDI MARTINA
ATTORE Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ORNATI ANDREA e dell'avv. CP_1 P.IVA_1
ZURLO RAFFAELE ( ) VIA PAOLO EMILIO TAVIANI, 170 19125 LA C.F._2
SPEZIA; , elettivamente domiciliato in VIA PAOLO EMILIO TAVIANI, 170 19125 LA SPEZIA presso il difensore avv. ORNATI ANDREA
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. ha avanzato opposizione tardiva a decreto Parte_1 ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. in riferimento al profilo dell'abusività delle clausola in danno del consumatore.
pagina 2 di 5 La convenuta si è costituita in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'opposizione.
II. Questi i fatti di causa.
Con ricorso monitorio, chiedeva ed otteneva Controparte_1 decreto ingiuntivo esecutivo da parte dell'Ufficio intestato che la convenuta non opponeva.
La creditrice promuoveva pignoramento presso terzi ed il g.e. effettuando le verifiche officiose in ordine all'abusività delle clausole ai sensi del Codice del Consumo, dato che il giudice del monitorio non aveva previamente effettuato il controllo sulle clausole abusive, avvertiva il debitore della possibilità di avanzare opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., in forza del dictum delle
Sezioni Unite (Cass. n. 9479/2023).
La presente causa è stata quindi introdotta dal debitore a fronte dell'invito formulato dal g.e con rig8uardo al riscontro dell'abusività delle ridette clausole contrattuali.
III. Unico motivo di opposizione tardiva afferisce la presenza di clausole abusive all'interno del contratto di c.c. posto a fondamento del decreto ingiuntivo opposto.
In diritto, l'opposizione tardiva è inammissibile, la stessa esuberando dal focus della pronunzia delle Sezioni Unite 9 aprile
2023, n. 9479, che afferisce a rimedio approntabile in caso di mancato scrutinio delle clausole abusive da parte del giudice del monitorio, semprechè il decreto ingiuntivo non sia stato opposto e sia divenuto irrevocabile.
Si legge infatti: “ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, nel caso in cui il decreto ingiuntivo non opposto, su cui sia fondata
l'esecuzione o l'intervento del creditore, non sia motivato in ordine pagina 3 di 5 al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del credito oggetto d'ingiunzione, il giudice dell'esecuzione ha il dovere di controllare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo delle clausole che incidono sulla sussistenza o sull'entità del credito azionato, nel contraddittorio e previa instaurazione di una sommaria istruttoria, a prescindere dalla proposizione di un'opposizione esecutiva (potendo, ove non adito prima dalle parti, dare atto, nel provvedimento di fissazione dell'udienza, della mancanza di motivazione del decreto ingiuntivo e invitare il creditore, procedente o intervenuto, a produrre il contratto); il giudice dell'esecuzione è altresì tenuto a informare le parti dell'esito del controllo svolto - avvertendo il consumatore che entro quaranta giorni da tale informazione ha facoltà di proporre opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c., esclusivamente per far accertare il carattere abusivo delle clausole incidenti sul credito oggetto di ingiunzione - e a soprassedere alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito fino alla vana scadenza del predetto termine o alle determinazioni del giudice dell'opposizione sull'istanza ex art. 649 c.p.c.” (Cass., Sez. Unite, 9 aprile 2023,
n. 9479).
IV. Il decreto ingiuntivo pronunziato da questo Ufficio e fondato, in tesi, su clausole abusive redatte in violazione della disciplina posta a tutela del consumatore, come indicato in citazione in opposizione.
L'opponente ha dedotto l'abusività della clausole del contratto di c.c., in modo particolare, prevedenti: “possibilità di compensazione” (art. 5); possibilità per la banca di recedere in ogni momento (art. 6); facoltà di modificare le condizioni del contratto
(art. 16); previsione di spese ed oneri fiscali a carico del correntista (art. 21).
Ebbene, sono queste clausole che, laddove giudicate abusive, non sono in grado di “incidere sul credito oggetto di ingiunzione”,
pagina 4 di 5 comportando revoca del monito, come richiede, invece, il dictum delle
Sezioni Unite.
Come si vede, l'opposizione, in quanto non funzionale e non avente incidenza causale sul credito agito, non potendo condurre a caducazione del decreto ingiuntivo opposto, va reietta.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da con atto di citazione notificato in Parte_1 data 24 aprile 2024,
1. rigetta l'opposizione tardiva;
2. dichiara tenuta e condanna l'opponente a rimborsare le spese processuali che si liquidano in complessivi € 4600 (di cui € 100 per anticipazioni), oltre accessori.
Modena, 3 aprile 2025
Il Giudice
(dr. Roberto Masoni)
pagina 5 di 5