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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 23/05/2025, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2195/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2195/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 RANDELLINI ROBERTA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA GUIDO MONACO, 41 AREZZOpresso il difensore avv. RANDELLINI ROBERTA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLELLA PATRIZIA e dell'avv. IMBRIACI CP_1 P.IVA_1
SILVANO ( ) VIALE BELFIORE 28/A 50144 FIRENZE;
C.F._2 Parte_2
( ) VIALE BELFIORE 28 50144 FIRENZE;
, elettivamente
[...] C.F._3 domiciliato in VIALE BELFIORE 28 50144 FIRENZEpresso il difensore avv. COLELLA PATRIZIA
Parte resistente
.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data19 giugno 2024 citava a Parte_1 giudizio davanti al Tribunale di Firenze chiedendo la condanna dell' a pagamento CP_1 CP_2 dell'assegno mensile di assistenza con decorrenza dalla data della domanda, oltre interessi.
La ricorrente ha riferito di essere soggiornante in Italia dal 2010, di aver ottenuto un permesso di soggiorno per cure mediche in data 14 febbraio 2024 con scadenza in data 29 gennaio 2025, di essere stata riconosciuta soggetto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 75% e di avere richiesto l'erogazione dell'assegno mensile di assistenza, richiesta rigettata dall' che aveva ritenuto insussistente il requisito del possesso di un permesso di soggiorno CP_1 superiore all'anno. Ha sostenuto di avere diritto all'assegno rifiutato alla luce del principio espresso dalla Corte costituzionale e successivamente ribadito da precedenti di merito, secondo cui non può essere negato l'accesso a prestazioni previdenziali ed assistenziali a stranieri che soggiornino sul territorio nazionale in maniera non episodica o occasionale. CP_
l' regolarmente costituitosi, ha eccepito la nullità del ricorso per omessa indicazione della residenza della ricorrente, ha sostenuto che le pronunce di incostituzionalità della normativa vigente in
1 tema di prestazioni assistenziali non hanno riguardato l'art. 41 del d.lgs. 286/1998, che prevede una soglia minima di radicamento degli stranieri sul territorio nazionale identificata nell'ottenimento di un permesso di soggiorno di durata almeno annuale, ha infine rilevato che la ricorrente non ha dedotto né offerto di provare l'esistenza dei requisiti socioeconomici necessari per ottenere l'assegno, con particolare riferimento alla percezione di redditi inferiori alla soglia prevista dalla legge e ha concluso per l'integrale rigetto del ricorso.
In assenza di attività istruttoria, ritenuta non necessaria, la causa è stata decisa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
Deve preliminarmente rigettarsi l'eccezione di nullità del ricorso per omessa indicazione del luogo di residenza della ricorrente alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui
“La nullità della citazione (in primo grado o in appello), dalla quale non risulti l'indicazione della residenza dell'attore, ma solo l'elezione di domicilio da lui compiuta, è sanata dalla Costituzione in giudizio del convenuto. ( cfr tra le altre Cass Sez. 3, Sentenza n. 466 del 23/01/1982 e più recentemente Cass Sez. 6 - 1, Sentenza n. 4452 del 2013)
Quanto al merito si osserva che dalla documentazione acquisita si evince che la ricorrente, in Italia dal 2010 ( cfr attestazione contenuta nei permessi di soggiorno in atti) ha ottenuto un primo permesso per cure mediche in data 20.07.2021 con scadenza al 11.09.2021 ( cfr doc 1) un secondo dal
02.02.2022 al 11.09.2022 (cfr doc 2), un terzo dal 24.10.2022 fino al 11.09.2023 (doc 3), un quarto
17.10.2023 al 08.03.2024 (doc 4), ed un quinto rinnovato fino al 29.01.2025 ( doc 5). Nelle more del giudizio il permesso è stato rinnovato fino a luglio 2025 ( cfr produzioni effettuate in data 13 maggio
2025).
Il suddetto tipo di permesso è riconosciuto ai sensi dell'art 19 comma 2 lett d) bis del DECRETO
LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286 agli stranieri che versano in condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel Paese di origine, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finchè persistono le condizioni di cui al periodo precedente debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale “.
Si tratta dunque di un permesso che pur essendo di durata inferiore all'anno è rinnovabile per un
2 tempo non preventivabile ma comunque pari alla durata delle cure mediche e che nel caso di specie risulta, di fatto, concesso per 4 anni.
La ricorrente , dunque soggiorna stabilmente e regolarmente in Italia in virtù di regolari permessi di soggiorno concessi per un periodo temporale sicuramente superiore a quello minimo pari ad un anno previsto dall'art. 41 del d.lgs. 286/1998 invocato dall' . CP_1
Del tutto irragionevole e contraria ai principi costituzionali ( più volte ribaditi dalla Corte
Costituzionale che ha sancito l'illegittimità di normative che pongono stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio italiano per periodi non occasionali o sporadici su un piano deteriore rispetto ai cittadini italiani cfr tra le altre Corte Cost sent n. 306/2008 e en. 107/2010) appare la- diversa e formalistica- interpretazione dell'art 41 del d.lgs. 286/1998 effettuata dall' , interpretazione per CP_1
la quale uno straniero che risiede regolarmente in Italia da tempo più che apprezzabile (e comunque superiore all'anno), non può ottenere una prestazione assistenziale erogata per il suo sostentamento soltanto perché, pur a fronte di un'esigenza di sostegno duratura -dimostrata dalla documentazione sanitaria in atti- , il singolo titolo di soggiorno conseguito più volte e senza soluzione di continuità ha una durata infrannuale e deve essere di volta in volta prorogato ( cfr sent n. 11/2024 del Tribunale di
Perugia in atti).
Quanto agli ulteriori requisiti, pacifico il requisito sanitario, la ricorrente ha provato i requisiti socio- economici: è nata nel 1972 ( cfr permessi di soggiorno in atti), non è coniugata né ha figli, e non percepisce redditi ( cfr modello ISEE e DSU rilasciati dallo stesso istituto e non contestati).
La ricorrente ha quindi diritto all'assegno mensile di assistenza a far data dalla domanda amministrativa ( 4 agosto 2022), compresi i ratei maturati da detta data fino alla presente decisione, da maggiorarsi con interessi legali dalla data di esigibilità delle singole mensilità.
Le spese di lite seguono interamente la soccombenza, sono liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri approvati con il D.M. 55/2014 e s.m., tenendo conto del valore della controversia e soo distratte a favore del procuratore, dichiaratosi antistatario
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara il diritto della ricorrente a percepire l'assegno mensile di assistenza ex art 13 l. 118/1971 a far data dal 4 agosto 2022 e condanna a versarle il suddetto assegno, compresi i ratei arretrati da CP_1
maggiorarsi con gli interessi;
- condanna l' a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, che qui si liquidano nell'importo di € CP_1
1.500,00 per compenso professionale, oltre r.f., Iva e Cap come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Roberta Randellini , dichiaratasi antistataria.
3 Sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
Firenze, 23 maggio 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2195/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 RANDELLINI ROBERTA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA GUIDO MONACO, 41 AREZZOpresso il difensore avv. RANDELLINI ROBERTA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLELLA PATRIZIA e dell'avv. IMBRIACI CP_1 P.IVA_1
SILVANO ( ) VIALE BELFIORE 28/A 50144 FIRENZE;
C.F._2 Parte_2
( ) VIALE BELFIORE 28 50144 FIRENZE;
, elettivamente
[...] C.F._3 domiciliato in VIALE BELFIORE 28 50144 FIRENZEpresso il difensore avv. COLELLA PATRIZIA
Parte resistente
.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data19 giugno 2024 citava a Parte_1 giudizio davanti al Tribunale di Firenze chiedendo la condanna dell' a pagamento CP_1 CP_2 dell'assegno mensile di assistenza con decorrenza dalla data della domanda, oltre interessi.
La ricorrente ha riferito di essere soggiornante in Italia dal 2010, di aver ottenuto un permesso di soggiorno per cure mediche in data 14 febbraio 2024 con scadenza in data 29 gennaio 2025, di essere stata riconosciuta soggetto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 75% e di avere richiesto l'erogazione dell'assegno mensile di assistenza, richiesta rigettata dall' che aveva ritenuto insussistente il requisito del possesso di un permesso di soggiorno CP_1 superiore all'anno. Ha sostenuto di avere diritto all'assegno rifiutato alla luce del principio espresso dalla Corte costituzionale e successivamente ribadito da precedenti di merito, secondo cui non può essere negato l'accesso a prestazioni previdenziali ed assistenziali a stranieri che soggiornino sul territorio nazionale in maniera non episodica o occasionale. CP_
l' regolarmente costituitosi, ha eccepito la nullità del ricorso per omessa indicazione della residenza della ricorrente, ha sostenuto che le pronunce di incostituzionalità della normativa vigente in
1 tema di prestazioni assistenziali non hanno riguardato l'art. 41 del d.lgs. 286/1998, che prevede una soglia minima di radicamento degli stranieri sul territorio nazionale identificata nell'ottenimento di un permesso di soggiorno di durata almeno annuale, ha infine rilevato che la ricorrente non ha dedotto né offerto di provare l'esistenza dei requisiti socioeconomici necessari per ottenere l'assegno, con particolare riferimento alla percezione di redditi inferiori alla soglia prevista dalla legge e ha concluso per l'integrale rigetto del ricorso.
In assenza di attività istruttoria, ritenuta non necessaria, la causa è stata decisa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
Deve preliminarmente rigettarsi l'eccezione di nullità del ricorso per omessa indicazione del luogo di residenza della ricorrente alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui
“La nullità della citazione (in primo grado o in appello), dalla quale non risulti l'indicazione della residenza dell'attore, ma solo l'elezione di domicilio da lui compiuta, è sanata dalla Costituzione in giudizio del convenuto. ( cfr tra le altre Cass Sez. 3, Sentenza n. 466 del 23/01/1982 e più recentemente Cass Sez. 6 - 1, Sentenza n. 4452 del 2013)
Quanto al merito si osserva che dalla documentazione acquisita si evince che la ricorrente, in Italia dal 2010 ( cfr attestazione contenuta nei permessi di soggiorno in atti) ha ottenuto un primo permesso per cure mediche in data 20.07.2021 con scadenza al 11.09.2021 ( cfr doc 1) un secondo dal
02.02.2022 al 11.09.2022 (cfr doc 2), un terzo dal 24.10.2022 fino al 11.09.2023 (doc 3), un quarto
17.10.2023 al 08.03.2024 (doc 4), ed un quinto rinnovato fino al 29.01.2025 ( doc 5). Nelle more del giudizio il permesso è stato rinnovato fino a luglio 2025 ( cfr produzioni effettuate in data 13 maggio
2025).
Il suddetto tipo di permesso è riconosciuto ai sensi dell'art 19 comma 2 lett d) bis del DECRETO
LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286 agli stranieri che versano in condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel Paese di origine, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finchè persistono le condizioni di cui al periodo precedente debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale “.
Si tratta dunque di un permesso che pur essendo di durata inferiore all'anno è rinnovabile per un
2 tempo non preventivabile ma comunque pari alla durata delle cure mediche e che nel caso di specie risulta, di fatto, concesso per 4 anni.
La ricorrente , dunque soggiorna stabilmente e regolarmente in Italia in virtù di regolari permessi di soggiorno concessi per un periodo temporale sicuramente superiore a quello minimo pari ad un anno previsto dall'art. 41 del d.lgs. 286/1998 invocato dall' . CP_1
Del tutto irragionevole e contraria ai principi costituzionali ( più volte ribaditi dalla Corte
Costituzionale che ha sancito l'illegittimità di normative che pongono stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio italiano per periodi non occasionali o sporadici su un piano deteriore rispetto ai cittadini italiani cfr tra le altre Corte Cost sent n. 306/2008 e en. 107/2010) appare la- diversa e formalistica- interpretazione dell'art 41 del d.lgs. 286/1998 effettuata dall' , interpretazione per CP_1
la quale uno straniero che risiede regolarmente in Italia da tempo più che apprezzabile (e comunque superiore all'anno), non può ottenere una prestazione assistenziale erogata per il suo sostentamento soltanto perché, pur a fronte di un'esigenza di sostegno duratura -dimostrata dalla documentazione sanitaria in atti- , il singolo titolo di soggiorno conseguito più volte e senza soluzione di continuità ha una durata infrannuale e deve essere di volta in volta prorogato ( cfr sent n. 11/2024 del Tribunale di
Perugia in atti).
Quanto agli ulteriori requisiti, pacifico il requisito sanitario, la ricorrente ha provato i requisiti socio- economici: è nata nel 1972 ( cfr permessi di soggiorno in atti), non è coniugata né ha figli, e non percepisce redditi ( cfr modello ISEE e DSU rilasciati dallo stesso istituto e non contestati).
La ricorrente ha quindi diritto all'assegno mensile di assistenza a far data dalla domanda amministrativa ( 4 agosto 2022), compresi i ratei maturati da detta data fino alla presente decisione, da maggiorarsi con interessi legali dalla data di esigibilità delle singole mensilità.
Le spese di lite seguono interamente la soccombenza, sono liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri approvati con il D.M. 55/2014 e s.m., tenendo conto del valore della controversia e soo distratte a favore del procuratore, dichiaratosi antistatario
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara il diritto della ricorrente a percepire l'assegno mensile di assistenza ex art 13 l. 118/1971 a far data dal 4 agosto 2022 e condanna a versarle il suddetto assegno, compresi i ratei arretrati da CP_1
maggiorarsi con gli interessi;
- condanna l' a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, che qui si liquidano nell'importo di € CP_1
1.500,00 per compenso professionale, oltre r.f., Iva e Cap come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Roberta Randellini , dichiaratasi antistataria.
3 Sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
Firenze, 23 maggio 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
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