Articolo 5 della Legge 15 gennaio 1991, n. 14
Articolo 4Articolo 6
Versione
1 febbraio 1991
Art. 5. 1. L'articolo 132 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 132. - 1. All'ufficiale giudiziario che accompagna il magistrato o il cancelliere per assistenza ad atti di ufficio spetta, oltre all'eventuale indennita' di missione, determinata ai sensi dell'articolo 32, ultimo comma, se dovuta, un diritto di importo pari a L. 1.000 per ogni ora o frazione di ora superiore a trenta minuti primi e in ragione del tempo impiegato nella redazione degli atti ai quali assiste".
Entrata in vigore il 1 febbraio 1991
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