CA
Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 13/06/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
Angelo Lucio Caredda PRESIDENTE RELATORE
Grazia Bagella CONSIGLIERA
Maria Luisa Scarpa CONSIGLIERA
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di previdenza iscritta al n. 97 di RACL dell'anno 2020, proposta da
, C. F. Parte_1
, con sede in Roma Via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale P.IVA_1
rappresentante p. t., nonché , c.f.: Controparte_1
, con sede in Roma, in persona del presidente del CdA in carica, quale P.IVA_2
società cessionaria, entrambi rappresentati e difesi, nel presente giudizio, in virtù di procura generale alle liti a firma del dott. Rep. 80974, Rog. 21569, del Controparte_2
21 luglio 2015, nonché della procura a rogito del Notaio in rep. Persona_1
CP_ 37521/5762 del 3 luglio 2014 e del contratto di cessione dei crediti 29 novembre
1999 e seguenti, congiuntamente e/o disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Stefania
E Sotgia, C.F. (pec e C.F._1 Email_1
Alessandro Doa, C. F. (pec C.F._2
t fax 0706009621), appartenenti all'avvocatura Email_3 interna, elettivamente domiciliati presso l'Ufficio Legale dell'Ente in Cagliari via
Delitala 2,
1 APPELLANTE-APPELLATO INCIDENTALE
CONTRO
C.F. , nella sua qualità di titolare e Controparte_3 C.F._3
legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Cabras, nella Zona Industriale dei
Mestieri ZONA PIP, elettivamente domiciliato in Cagliari nella via Tola n. 21, presso lo studio dell'Avvocato Andrea Dedoni (c.f. ), dal quale è C.F._4
rappresentato e difeso in virtù di procura speciale alle liti apposta a margine della prima pagina della memoria di costituzione ed allegata a parte alla stessa.
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo svolgimento viene riportato nei limiti di quanto devoluto al Giudice di II grado ex art. 346 c.p.c. e 56 D.Lgs. 546-1992.
Con ricorso depositato in data 13/12/2017, notificato nei termini di legge,
evocava in giudizio l' , proponendo opposizione avverso Controparte_3 CP_1
il decreto ingiuntivo n. 138 del 2 ottobre 2017, notificato il 13 novembre 2017, con il quale veniva richiesta la somma di Euro 939,179,20, oltre interessi legali e somme accessorie, a titolo di omessi versamenti di contributi previdenziali. L'opponente lamentava che il decreto ingiuntivo era stato emesso sulla scorta della semplice dichiarazione del dirigente , relativa all'esistenza un credito contributivo CP_1 dall'agosto 2008 al settembre 2011, non meglio precisato, di cui invocava comunque la prescrizione. Nel merito negava l'esistenza di omissioni contributive, precisando di avere alle proprie dipendenze un solo lavoratore, impiegato amministrativo, per il quale aveva assolto gli oneri previdenziali. Contestava la fondatezza del verbale ispettivo dell'11 novembre 2011, il quale imputava al ricorrente di essersi avvalso del personale impiegato presso la , utilizzato in vari cantieri edili, Parte_2 di cui era l'effettivo datore di lavoro, con potere di impartire direttive, assumere e licenziare. L'opponente affermava infatti che la Cooperativa menzionata operava del tutto autonomamente, dirigendo senza altrui ingerenze il proprio personale dipendente.
Contestava inoltre le modalità di calcolo delle omissioni contributive e delle somme
2 aggiuntive. Concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese del giudizio.
Con memoria depositata in data 12 giugno 2018 l' si costituiva in giudizio CP_1
chiedendo il rigetto della domanda avversa. Sosteneva la fondatezza degli accertamenti ispettivi posti alla base del ricorso per ingiunzione, osservando in particolare quanto segue: Con verbale unico di accertamento e notificazione n.00212927/DDL del giorno
11.11.2011, (doc. 2 e 3), non opposto e relativo al periodo 1.8.2008 –30.9.2011, il servizio ispettivo dell'Ente Previdenziale, esaminata la documentazione obbligatoria descritta a pag. 2 e 3 del provvedimento de quo, accertava che la sig.ra , Persona_2
Presidente della era moglie del sig. Parte_2 Controparte_3 titolare dell'omonima ditta, nominato institore della prima società, con procura del
9.2.2009; che la società e la ditta sopra citate, tutte e due esercitanti attività edile, avevano entrambe la propria sede legale in Cabras via XX Settembre 3 A, presso
Part l'abitazione dei due coniugi;
che la iniziava ad operare dall'1.8.2008 incorporando, per cessione di ramo di azienda, la generalità delle maestranze della
, che, evidentemente non a caso, aveva licenziato i propri Controparte_4
Part dipendenti in data 31 luglio 2008; che la riassumeva i lavoratori licenziati dalla ditta incorporando, quindi, il titolare dell'impresa citata e i due dipendenti CP_3
della stessa in qualità di soci, ammessi alla Cooperativa con delibere adottate in data 1
e 2 agosto 2008. In definitiva, la ditta che sino ad allora occupava mediamente CP_3
15 dipendenti, in data 31.7.2008, licenziava tutto il personale operaio e continuava ad operare con un unico dipendente, con qualifica di impiegato. Dal giorno successivo, i dipendenti licenziati dalla ditta iniziavano a lavorare per la Società Cooperativa CP_3
SNT Costruzioni, avente come oggetto sociale sempre attività edile, di cui, come detto, era Presidente la moglie del sig. e, dal 9 febbraio 2009, institore il medesimo CP_3
sig. Gli accertatori appuravano, inoltre, che la procura predetta conferiva al CP_3 sig. il potere di compiere tutti gli atti relativi all'attività di impresa, meglio CP_3
descritti a pag. 4 del verbale citato. Sulla scorta dei predetti riscontri documentali, al fine di verificare la regolarità degli adempimenti contributivi posti in essere dalla ditta odierna opponente, gli ispettori sentivano il sig. e tutto il personale Controparte_3
presente nei diversi cantieri dove operava la SNT Costruzioni S.C. (doc 3). Gli addetti confermavano di ricevere le direttive dal sig. o dal sig. Controparte_3 Pt_3
3 , considerato come capo cantiere (il quale in sede di dichiarazioni spontanee Pt_4 confermava di essere sottoposto al potere datoriale del sig. “le Controparte_3 direttive sul lavoro le ricevo da ” – cfr doc- 3), utilizzando attrezzatura Controparte_3
appartenete alla ditta individuale precedentemente citata. Si verificava, inoltre, che tutti
i dipendenti della Cooperativa, ad eccezioni dei 4 lavoratori, nel periodo immediatamente precedente, avevano lavorato per la ditta individuale di CP_3
Come precisato a pag. 6 del verbale, lo stesso sig. davanti agli ispettori
[...] CP_3
(cfr doc. 3), ammetteva di poter assumere, licenziare e dare direttive, per conto della
Cooperativa, nei vari cantieri presso i quali la società operava avendo ottenuto in subappalto i lavori già appaltati alla ditta individuale. Dalla documentazione contabile della SNT emergeva, inoltre, che quest'ultima riceveva, quasi esclusivamente, lavori in subappalto dalla ditta ed utilizzava, nell'espletamento di tali incarichi. Controparte_3
l'attrezzatura di proprietà dell'appaltante (cfr pag. 6 e 7 del verbale.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e prove testimoniali.
Il Tribunale, con sentenza n. 358 del 13-12-2019, ha accolto la domanda e revocato il decreto ingiuntivo n. 138 del 2-12-2017, compensando le spese legali.
Propone appello l' , cui resiste l'appellato che, a sua volta, propone appello CP_1
incidentale condizionato.
La causa è stata istruita con produzioni documentali ed è stata decisa sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
1) In accoglimento dell'odierno appello, rigettare integralmente l'avverso ricorso in quanto infondato e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto ovvero CP_ dichiarare dovute, in favore dell' le somme indicate nel predetto provvedimento ovvero la minor o maggior somma che dovesse risultare all'esito del giudizio;
2) con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi del giudizio.
Per l'appellato:
Nel merito, in via principale: Rigettare l'appello promosso dall' perché CP_1 infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. 358/2019;
4 2) In via subordinata e di gravame incidentale condizionato, per il denegato caso in cui la Corte d'Appello di Cagliari, in accoglimento dell'appello dell' , accertare CP_1
e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito azionato con il decreto ingiuntivo n.
138/2017, revocandolo e per l'effetto, mandare assolto l'odierno appellato da ogni e qualsivoglia pretesa;
3) In via ulteriormente subordinata e di gravame incidentale condizionato, nel merito: per il denegato caso in cui la Corte d'Appello di Cagliari, in accoglimento dell'appello dell' , revochi la Sentenza impugnata, rideterminare i contributi CP_1
previdenziali eventualmente dovuti in ragione dei motivi così come esposti nella superiore espositiva, tenendo conto della decorrenza dell'asserito obbligo contributivo con decorrenza dalla data del 16.5.2010 o dalla data che emergerà in corso di causa, e, in ogni caso, tenendo conto dei contributi previdenziali versati dalla CP_5
nonché rideterminando i contributi previdenziali tenendo conto delle aliquote contributive correttamente determinate secundum legem;
4) In ogni caso con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Unico motivo di appello: I) violazione degli artt. 2697 cc e 112 e 115 cpc e/o omessa o erronea valutazione delle risultanze istruttorie, nonché l'omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, laddove ha fondato la propria decisione sulle risultanze della prova orali, non valutando adeguatamente la documentazione agli atti.
Con il motivo di appello si critica la valutazione dei risultati dell'istruttoria da parte del Tribunale, affermando che si sarebbe dovuta affidare maggior credibilità ai risultati dell'accertamento, nel quale era stato riferito e verbalizzato che sarebbe stato sempre a dare le direttive sul lavoro, affermando che il subappalto era Controparte_3
fittizio ed inoltre che le due società interessate erano riconducibili ad un unico gruppo familiare.
Si deve subito osservare che con il motivo di appello si introduce un tema d'indagine finora estraneo al processo, ovvero sia quello dell'unicità del datore di lavoro, considerando come un'unica entità la ditta individuale Controparte_6
. Tale allegazione è però tardiva, in quanto sin dall'origine, nella
[...]
5 memoria di risposta all'opposizione a decreto ingiuntivo, il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è stato individuato nella simulazione del contratto d'appalto stipulato dalla ditta individuale con la cooperativa, attribuendo appunto alla ditta individuale la titolarità di tutti i rapporti di lavoro esistenti, invece, con la cooperativa. Tale atto costituisce il primo momento processuale in cui le pretese dell' , attore sostanziale, vengono esplicitate con tutte le allegazioni in fatto CP_1
necessarie a sostenere la richiesta portata dal decreto ingiuntivo opposto. In esso viene chiaramente dedotta l'esistenza di una simulazione nel contratto d'appalto, ma non viene fatto cenno ad una presunta “unicità” del datore di lavoro, fenomeno per giunta concettualmente inconciliabile con la fattispecie simulatoria, che presuppone due soggetti distinti, come ha sempre implicitamente sostenuto l' . CP_1
Nell'esame dell'appello, pertanto, non si terrà conto delle problematiche relative all'individuazione di un unico centro di interessi, che sono state introdotte tardivamente nel giudizio. Per quanto riguarda, invece, il problema dell'esistenza della dedotta simulazione, ovvero sia l'accertamento della genuinità o no dell'appalto in contestazione, questa Corte ritiene che si debba fare riferimento solo ed esclusivamente alla genuina qualità di imprenditore: organizzazione del lavoro da parte dell'appaltatore e sua soggezione al rischio d'impresa, ovvero sia al possibile cattivo esito economico dell'esecuzione dell'appalto.
In particolare si concorda e si richiama, anche ai sensi dell'art. 118 disp.att.
c.p.c., quanto affermato nella pronuncia n. 15615-2011 della Suprema Corte, il cui principio di diritto, ribadito dalla ben più recente ord. n. 9139-2018, è il seguente:
“… in tema di interposizione nelle prestazioni di lavoro non è sufficiente, ai fini della configurabilità di un appalto fraudolento, la circostanza che il personale dell'appaltante impartisca disposizioni agli ausiliari dell'appaltatore, occorrendo verificare se le disposizioni impartite siano riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro, in quanto inerenti a concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, oppure al solo risultato di tali prestazioni, il quale può formare oggetto di un genuino contratto di appalto ( Cass. 12201 del 2011; n. 15615 del 2011);”
L'esame del principio e del contenuto della sentenza mette in evidenza che, applicando il principio ragionando al contrario, anche le minuziose disposizioni riguardanti l'esecuzione della prestazione, se non sono riconducibili al potere direttivo
6 del datore di lavoro, ma solo al risultato da ottenere in seguito all'effettuazione della prestazione, “possono formare oggetto di un genuino contratto d'appalto”.
Nel merito del motivo d'appello, ci si lamenta che il Tribunale abbia attribuito maggior credibilità alle dichiarazioni testimoniali assunte nel corso del giudizio, rispetto alle dichiarazioni verbalizzate dagli ispettori, che godrebbero di maggior attendibilità secondo un orientamento giurisprudenziale, di cui non si precisano i riferimenti.
Questa Corte preferisce invece rifarsi ad un costante orientamento che, pur ritenendo liberamente valutabile il contenuto dei verbali dell'ispezione stessi, non attribuisce alcuna particolare prevalenza probatoria, ma rimette il tutto al prudente apprezzamento del Giudice:
“Sez. L, Sentenza n. 23800 del 07/11/2014
“Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche. (In applicazione di tale principio, la
S.C. ha riconosciuto valore di piena prova al verbale ispettivo dell' , i cui funzionari CP_1
avevano personalmente esaminato il libro paga e matricola, nonché le denunce contributive ed i pagamenti dell'impresa edile artigiana dell'opponente, accertando il mancato rispetto dei minimi retributivi, con conseguente indebito conguaglio degli sgravi, ed il versamento di contributi su una retribuzione inferiore a quella corrispondente all'orario normale di lavoro previsto dalla contrattazione collettiva, in violazione dell'art. 29 del d.l. 23 giugno 1995, n. 244, conv. in legge 8 agosto 1995, n.
341).”
Sez. L, Sentenza n. 4462 del 2014
Omissis…: “Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte Suprema, i verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali (al pari di quelli redatti dagli altri pubblici ufficiali) fanno piena prova, fino a querela di falso,
7 unicamente dei fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata certamente non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante (cfr., ex aliis, Cass. S.U.
n. 12545/1992 e Cass. n. 17355/2009). In particolare, per quanto concerne la verità di dichiarazioni rese da terzi al pubblico ufficiale, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, sicché il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando l'onere di fornire la prova contraria al soggetto sul quale non ricade (Cass. n. 1786/2000, n. 1786, n. 6110/1998; n. 3973/1998;
n. 6847/1987). Dunque, sussistendo soltanto nei limiti anzidetti l'idoneità probatoria dei verbali ispettivi, non può pretendersi - contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente - che le dichiarazioni raccolte dai pubblici ufficiali debbano essere accolte o disattese nella loro interezza, senza alcuna possibilità di quel differenziato vaglio critico da parte del giudice che, invece, è stato compiuto in prime cure (circa la decorrenza dell'assunzione) e confermato dall'impugnata sentenza.”
Nell'esame concreto si dovranno perciò valutare e bilanciare, per quanto riguarda il verbale d'ispezione, da un lato la maggior vicinanza temporale ai fatti, ma anche, in senso opposto, che alle dichiarazioni assunte nel corso dell'ispezione non può essere accordata in linea di principio la piena credibilità, con l'ovvia eccezione dei fatti che il pubblico ufficiale verbalizzante attesta d'aver personalmente verificato. In particolare non possono essere considerate di per sé attendibili le dichiarazioni assunte fuori dal processo, senza contraddittorio, con verbalizzazione sintetica, su moduli in parte predisposti ed utilizzante termini tecnici, al di fuori dalla verosimile disponibilità delle parti.
Per quanto riguarda le dichiarazioni testimoniali vere e proprie, se da un lato esse vengono raccolte dopo molto tempo dai fatti, la loro assunzione avviene nel contraddittorio delle parti ed ad opera di soggetti terzi (il Giudice), con garanzie anche maggiori di fornire elementi relativi all'attendibilità e chiarire il fatti ed il significato delle espressioni utilizzate.
8 Nel concreto, la verbalizzazione delle dichiarazioni è lontana dall'avere la concordanza affermata nell'appello e riporta, in alcune occasioni, l'affermazione di ricevere direttive da , ma è proprio questo termine, riportato puramente Controparte_3
e semplicemente e, talvolta, apponendo delle crocette in apposite caselle, a rivelare la sua natura essenzialmente valutativa e non attestante alcun fatto specifico. L'uso del termine, infatti, non può essere considerato in questa sede come formula sacrale e produrre l'effetto di dimostrare l'esercizio dei poteri del datore di lavoro, ma dovrebbe derivare come la risultante di una serie di attestazioni su diverse circostanze di fatto, dalle quali si possa desumere che il termine “direttive” corrisponde effettivamente all'esercizio dei suddetti. Tutto questo manca nella verbalizzazione, che si limita, quando lo fa, a riportare il termine nudo e crudo.
Si è detto che i risultati degli accertamenti sono tutt'altro che concordanti, ed infatti non solo non è vero che tutti dichiarano che era lo ad impartire Controparte_3 direttive, ma quando lo fanno anche dichiarano, alcuni, che era il “procuratore” della ditta, ovvero sia richiamando un titolo specifico per l'esercizio di tali ipotetici poteri, titolo che era quello corrispondente alla realtà, poiché è pacifico che, dal febbraio 2009, anno successivo alla costituzione della cooperativa, lo avesse una procura CP_3
institoria, che giustificava da parte sua il compimento di attività proprie della CP_5
e nello stesso tempo era pur sempre il titolare della ditta appaltante, e poteva pertanto esercitare i propri poteri di controllo sulla regolare esecuzione dell'appalto.
In altri casi, neppure si fa riferimento allo bensì a chi veniva considerato CP_3
come capo squadra o cantiere, ovvero sia (vedi dichiarazioni di Testimone_1 [...]
e ). , a sua volta, sentito dagli ispettori dichiara di Pt_5 CP_7 Testimone_1
“ricevere istruzioni” dallo , in qualità di “procuratore”. Controparte_3
Quello che risulta dalle dichiarazioni assunte dagli ispettori è che, tra i
Parte lavoratori, era molto chiara l'esistenza di una ditta datrice, la con titolarità in capo alla moglie dello e l'esistenza di un “procuratore” della ditta stessa, che poteva CP_3
essere presente nel o nei cantieri in essere, mentre non risulta affatto che lo desse CP_3
istruzioni quale datore di lavoro per conto della propria ditta individuale.
Laddove l'istruttoria è invece univoca, è nella prova testimoniale assunta nel processo, con le garanzie del contraddittorio, in cui tutti concordemente hanno affermato che lo non era sempre presente nel cantiere, in quanto si Controparte_3
9 spostava, anche in altri cantieri, e che le disposizioni sul lavoro venivano impartite o dal fratello, , socio della cooperativa, o da , di cui si è già Controparte_8 Testimone_1
detto.
La discordanza tra i risultati degli accertamenti ispettivi e l'istruttoria dibattimentale è solo apparente, poiché non è possibile accertare l'esatto contenuto dell'attività verbalizzata dagli ispettori come “direttive” e, in definitiva, quello che risulta è solo un quadro coerente delle presenze nel o nei cantieri, in cui operavano i
Parte dipendenti della il capo squadra o cantiere o che Testimone_1 Controparte_8
di sicuro davano istruzioni operative sullo svolgimento dei lavori, lo in Controparte_3
Parte qualità di procuratore della che operava con produzione di effetti in capo a quest'ultima e non alla propria ditta individuale. Sempre lo aveva Controparte_3
inoltre un doppio titolo per essere presente sul luogo di esecuzione dei lavori: oltre a quello di procuratore dal 2008, egli era sin dall'origine il titolare della stazione appaltante, ed aveva pertanto pieno diritto a verificare la corretta esecuzione del contratto d'appalto.
In definitiva, da tutto il complesso degli atti ed andando all'unico contenuto Parte veramente probante, ovvero sia la dimostrazione che la sia o no una genuina impresa, e dovendo fare solo riferimento all'esercizio dei poteri propri del datore di lavoro da parte dello , da nessuna fonte risulta che le attività che egli ha Controparte_3 compiute siano da ricondurre all'esercizio di poteri tipici del datore di lavoro a titolo Parte proprio, e non invece quale procuratore della se non, addirittura, che le stesse non siano state caratterizzate dall'esercizio di tali poteri, ma fossero invece da ricomprendere nell'attività di vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto d'appalto, che era propria dell'appaltante. In questo complesso quadro di rapporti, ben conosciuto dagli ispettori, nulla depone in tal senso e la pura e semplice verbalizzazione del termine
“direttive” da parte degli ispettori stessi, oltre a risolversi in un giudizio, non offre alcun elemento di fatto.
Si deve pertanto confermare la valutazione già effettuata dal Tribunale, riguardo alla mancanza di elementi atti a dimostrare la subordinazione direttamente nei confronti dello . Non porta elementi in senso contrario il richiamo fatto Controparte_3 dall'appaltante alla sentenza di questa Corte n. 227-2019, che ha giudicato in relazione allo stesso verbale di accertamento e tra le stesse parti: le due pronunce sono infatti
10 collegate a differenti risultanze processuali e delle stesse hanno dovuto tener conto, tanto che lo stesso Tribunale appellato, a quanto pare, ha nelle due distinte decisioni ha assunto conclusioni diverse.
In definitiva, l'appello deve essere rigettato e la sentenza appellata confermata.
L'appello incidentale condizionato presentato dall'appellato è assorbito dall'esito della valutazione compiuta.
Le spese possono essere compensate per metà tra le parti, in considerazione del precedente di questa Corte di segno differente, e per il resto seguono la soccombenza, come da dispositivo, liquidate sui valori medi di tabella.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando
Rigetta l'appello proposto dall' e conferma la sentenza appellata. CP_1
Compensa per metà tra le parti le spese del giudizio e condanna l' alla CP_1 rifusione della metà residua, che liquida in complessivi €. 7.500,00 per onorari, oltre al rimborso del 15%, IVA e CPA.
Si dà atto che dal presente procedimento deriva l'obbligo a carico dell'appellante principale di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 30-5-2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, 17° comma l. 228-2012.
Cagliari, 21-4-2023
Il Presidente
Angelo Lucio Caredda
11