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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 26/03/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1727/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TNATNI ZINEB ( ), elettivamente domiciliato presso il difensore avv. C.F._2
TNATNI ZINEB
RICORRENTE contro
(C.F. ) e Controparte_1 P.IVA_1
, con il Controparte_2 patrocinio dell'avv. RIDOLFI MARIA TERESA e dell'avv. GIANDOMENICO GAETANO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. RIDOLFI MARIA TERESA
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memoria difensiva di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.4.2024, adiva il Tribunale di Bologna Parte_1 quale giudice del lavoro, evocando in giudizio il del di Controparte_3 Controparte_1
e il del e CP_1 Controparte_4 Controparte_1 chiedendo che: 1) fosse dichiarato inesistente e/o nullo e/o invalido e in ogni caso illegittimo, il licenziamento intimatogli, in quanto non proveniente dal datore di lavoro, o perché ritorsivo o ancora per insussistenza del fatto materiale contestato;
2) fossero condannati il e il CP_2
resistenti, in solido tra loro o in via alternativa e/o separata, a reintegrarlo nel posto CP_1 di lavoro ex art. 2, comma 1, D.l.vo n. 23/15, o in subordine ex art. 3, comma 2, del medesimo pagina 1 di 6 decreto e a corrispondergli un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegra, in ogni caso non inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, o in subordine l'indennità di cui al comma 2 dell'art. 3 del medesimo decreto, dal licenziamento e fino all'effettiva reintegrazione, nella misura massima consentita, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, e oltre al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino all'effettiva reintegrazione;
3) in subordine, accertata, ex art 3, comma 1, D.l.vo n. 23/15 l'illegittimità del licenziamento, fosse dichiarato risolto il rapporto di lavoro dal licenziamento e fossero condannati il e il resistenti, in solido tra loro o in via alternativa CP_2 CP_1
e/o separata, a pagargli l'indennità prevista dall'art. 3, comma 1, D.l.vo n. 23/15 nella misura massima consentita, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria;
4) in ulteriore subordine, accertata la violazione della procedura prevista dall'art. 7 L. n. 300/70 e dei precetti di buona fede e correttezza nell'esercizio del potere disciplinare, fossero condannati il e il resistenti, in solido tra loro ovvero in via alternativa e/o separata a CP_2 CP_1 pagargli l'indennità prevista dall'art. 4 D.l.vo n. 23/15 nella misura massima consentita, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria;
5) fossero condannati il e il CP_2
resistenti, in solido tra loro o in via alternativa e/o separata, al risarcimento dei danni CP_1 tutti patrimoniali e non patrimoniali subiti pari a €. 116.510,00, o di quella maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, oltre a personalizzazione del danno e danno esistenziale liquidabili in via equitativa, oltre alla nonché rivalutazione monetaria e agli interessi legali. Affermava che: 1) era stato dipendente del Generale del , CP_1 Controparte_1 quale agente amministrativo (addetto al servizio di accoglienza utenti), guardiano notturno, giardiniere, facchino e autista;
2) all'inizio dell'anno 2023 il aveva iniziato a Pt_2 sottoporlo, improvvisamente e senza motivo apparente, a una serie di umiliazioni, vessazioni, con insistente richiesta di lasciare immediatamente libero l'appartamento (“appartamento guardiano”) in cui viveva (legittimamente) da oltre sette anni, all'interno del , senza CP_1 che ne conoscesse il motivo;
per far ciò il aveva staccato la fornitura di gas e di luce Pt_2 dell'appartamento da lui abitato, senza che fosse a conoscenza del motivo, visto che – fra l'altro – era guardiano notturno;
3) il 2.3.2023 il Comune di Bologna aveva avviato, su richiesta del un procedimento di cancellazione della sua residenza, procedimento Pt_2 archiviato dal Comune di Bologna;
4) a quel punto il aveva modificato il codice di Pt_2 accesso al garage dell'edificio e sequestrato al suo interno la sua autovettura, privandolo di essa per mesi;
5) aveva inoltre avviato un altro procedimento presso il Comune di Bologna volto alla sua cancellazione dall'anagrafe attraverso l'esposizione di fatti falsi sul suo conto, oggetto anche di querela nei suoi confronti, cancellazione che era avvenuta l'1.8.2023 e avverso la quale aveva presentato ricorso il 26.8.2023; 6) l'8.8.2023, in seguito alla cancellazione, era stato nuovamente diffidato dal dal lasciare libero l'immobile ove viveva;
7) l'1.9.2023, Pt_2 nel tentare la liberazione dell'immobile, il aveva fatto sostituire tutta le serrature Pt_2 dell'edificio, senza consegnargli le nuove chiavi, cosicché era rimasto bloccato all'interno del dalle 16.30 circa del giorno 1.9.2023 alle 8.30 circa del giorno 4.9.2023, CP_1 completamente impossibilitato a uscire, e poi ancora dalle 16.30 circa di lunedì 4.9.2023 alle ore 8.30 di martedì 5.9.2023, e così anche dalle ore 16.30 circa di martedì 5.9.2023 fino alle ore 8.30 circa di mercoledì 6.9.2023, e dalle ore 16.30 di mercoledì 6.9.2023 fino alle ore 8.30 di giovedì 7.9.2023; 8) l'8.9.2023 gli era stata consegnata la lettera di contestazione disciplinare, in cui gli si addebitava l'illegittima occupazione dell'immobile all'interno del , la sua CP_1
pagina 2 di 6 insistenza nel non volere lasciarlo libero e frasi e comportamenti offensivi nei confronti del l'1.9.2023 in occasione della tentata liberazione dell'immobile; 9) ritenute non Pt_2 accoglibili le giustificazioni, il 15.9.2023 era stato licenziato e nella stessa giornata era stato liberato l'immobile; 10) il licenziamento era illegittimo poiché era stato intimato dal Pt_2 che non aveva il relativo potere, essendo il Ministero il suo datore di lavoro;
era poi ritorsivo poiché era la conseguenza del fatto che il ricorrente aveva fatto valere i propri diritti, in particolare, ottenendo l'archiviazione del procedimento penale nei suoi confronti (originato dalla querela presentata) e l'annullamento del provvedimento dell'anagrafe; era comunque privo di giusta causa, essendo insussistenti i fatti contestati o quantomeno sproporzionato;
10) la condotta del gravemente lesiva dei suoi diritti, gli aveva altresì cagionato un danno Pt_2 all'integrità psico-fisica e alla sfera morale, che doveva essergli risarcito. Da qui l'odierno giudizio. Si costituivano in giudizio il del e il Controparte_2 Controparte_1
Consolato Generale di Bologna chiedendo il rigetto di tutte le domande perché infondate in fatto e in diritto. Eccepivano in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice italiano perché la vicenda era relativa a fatti che attenevano all'esercizio delle prerogative dello Stato visto che la liberazione dell'immobile altro non era che l'esecuzione di un provvedimento del
[...] che - nel vietare che dipendenti potessero abitare all'interno delle sedi Controparte_2 consolari - dichiarava che il ricorrente non era autorizzato a risiedere nei locali del . CP_1
Nel merito affermavano che: 1) il contratto di lavoro era stato concluso con il CP_2
e, quindi, il era privo di legittimazione passiva;
2) il era titolare del potere CP_1 Pt_2 disciplinare e, quindi, anche di quello di irrogare il licenziamento;
3) nessuna ritorsione era avvenuta poiché la giusta causa era sussistente e aveva dato origine al recesso;
4) la condotta del ricorrente era stata quella contestata - l'opposizione al rilascio dell'abitazione e le offese al
- ed era tale da ledere il vincolo fiduciario, senza che vi fosse alcuna sproporzione Pt_2 nella sanzione irrogata;
5) la condotta del era stata legittima e, quindi, nessun danno Pt_2 gli era stato causato. La causa era istruita solo documentalmente ed era decisa all'udienza del 13.2.2025 mediante lettura del dispositivo, con motivazione riservata. Deve essere accolta, in via pregiudiziale e in senso ostativo alla decisione sul merito, l'eccezione di difetto di giurisdizione svolta dalle parti resistenti. Affermano queste ultime che oggetto del giudizio non sono solo diritti patrimoniali, ma la legittimità del licenziamento, nel regime della tutela reintegratoria, e - più in generale - la legittimità della condotta del nell'esecuzione di un provvedimento del Pt_2 Controparte_2 del , condotta generatrice di danni ai danni del ricorrente, a
[...] Controparte_1 dire di costui. L'eccezione è fondata. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale che questo giudice condivide, in caso di controversie inerenti rapporti di lavoro di personale delle ambasciate di Stati stranieri in Italia, ai fini dell'esenzione dalla giurisdizione del giudice italiano, in applicazione del principio consuetudinario di diritto internazionale della cosiddetta “immunità ristretta”, è necessario che l'esame della fondatezza della domanda del lavoratore non comporti apprezzamenti, indagini o statuizioni che possano incidere o interferire sugli atti o pagina 3 di 6 comportamenti dello Stato estero che siano espressione dei suoi poteri sovrani di autorganizzazione (Cass. civ., SS. UU., n. 22744/14). L'esenzione dello Stato straniero dalla giurisdizione nazionale viene meno non solo nel caso di controversie relative a rapporti lavorativi relativi all'esecuzione di attività meramente ausiliarie delle funzioni istituzionali del datore di lavoro resistente, ma anche nel caso in cui il dipendente richieda al giudice italiano una decisione che, attenendo ad aspetti soltanto patrimoniali, sia inidonea a incidere o a interferire sulle funzioni dello Stato sovrano (Cass. civ., SS. UU, n. 7382/13). La Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, sottoscritta a New York il 2.12.04 e ratificata con L. 5/13 ha dettato regole in materia e la Corte EDU ha rilevato che i principi affermati in tale Convenzione costituiscono parte integrante del diritto consuetudinario internazionale, vincolanti per l'Italia anche prima della sua ratifica (sentenza del 18.12011, Guadagnino
contro
Italia e , sul fatto che i principi CP_5 sanciti dall'art. 11 della Convenzione del 2004 sono parte integrante del diritto consuetudinario internazionale e per tale ragione essi impegnano l'Italia). L'art. 11 della suddetta Convenzione, con la norma rubricata “Contratti di lavoro”, al paragrafo 1 stabilisce che “Sempre che gli Stati interessati non convengano diversamente, uno Stato non può invocare l'immunità giurisdizionale davanti a un Tribunale di un altro Stato, competente in materia, in un procedimento concernente un contratto di lavoro tra lo Stato e una persona fisica per un lavoro eseguito o da eseguirsi, interamente o in parte, sul territorio dell'altro Stato”. Dunque, se in via di principio in materia di contratti di lavoro non è applicabile l'immunità giurisdizionale dello Stato estero, sussistono tuttavia diverse eccezioni a tale principio, specificamente elencate nel medesimo art. 11 della Convenzione di New York, eccezioni da considerare, anch'esse, come parte integrante del diritto consuetudinario internazionale, pur nella non immediata applicazione diretta della Convenzione (Cass. civ., SS. UU., n. 9034/14 e n. 22744/14). Le eccezioni - indicate nel paragrafo 2 del medesimo art. 11 della Convenzione - sono giustificate: 1) dalla qualità soggettiva del lavoratore - impiegato assunto per adempiere particolari funzioni nell'esercizio del potere pubblico, agente diplomatico, funzionario consolare, membro del personale diplomatico di missione permanente presso un'organizzazione internazionale o di una missione speciale o assunto per rappresentare uno Stato in occasione di una conferenza internazionale, oppure una persona diversa che benefici dell'immunità diplomatica;
2) dall'oggetto dell'azione - assunzione, proroga o reinserimento di un candidato, licenziamento, risoluzione del contratto di un impiegato e se tale azione rischia di interferire con gli interessi dello Stato in materia di sicurezza, impiegato cittadino dello Stato datore di lavoro nel momento in cui l'azione è avviata, sempre che non abbia la residenza permanente nello Stato del foro;
3) una deroga convenzionale, qualora l'impiegato e lo Stato datore di lavoro si accordino in tal senso per iscritto. In particolare, con riferimento alle domande relative al licenziamento, è consolidato l'orientamento giurisprudenziale, secondo cui - in applicazione di una regola consuetudinaria di generale applicazione, recepita dall'ordinamento italiano in virtù del richiamo contenuto nell'art. 10 Cost. – l'esenzione dello Stato straniero dalla giurisdizione nazionale viene meno non solo nel caso di controversie relative a rapporti di lavoro relativi all'esecuzione di attività meramente ausiliarie delle funzioni istituzionali degli enti convenuti, ma anche nel caso di pagina 4 di 6 controversie promosse dai dipendenti con compiti strettamente inerenti alle funzioni predette, ove la decisione richiesta al giudice italiano, attenendo ad aspetti solo patrimoniali, sia inidonea a incidere o a interferire sulle stesse funzioni. Non v'è quindi la giurisdizione del giudice nazionale nel caso di domanda di reintegrazione nel posto di lavoro, investendo detta pretesa in via diretta l'esercizio di poteri pubblicistici dell'ente straniero (Cass. civ., SS. UU., n. 15620/06 e n. 18661/19). In tali casi l'esame sulla fondatezza delle domande comporta apprezzamenti, indagini o statuizioni che possono incidere o interferire su atti o comportamenti dello Stato estero, espressione dei poteri sovrani di autorganizzazione.
Nel caso in esame deve rilevarsi che l'intera vicenda trae origine dal fatto che il ricorrente censura la condotta del la quale nasce da un provvedimento del Pt_2 [...]
(documento n. 3 di parte resistente) che, da un lato, afferma, in linea Controparte_2 generale, il divieto di abitare all'interno delle sedi e, dall'altro, accerta che il Parte_3 ricorrente non è autorizzato a risiedere all'interno del di Controparte_3 CP_1
Da ciò sono derivati la condotta del volta a liberare l'immobile, l'opposizione Pt_2 del ricorrente, il suo licenziamento. A dire del ricorrente, infatti, l'illegittimità della condotta del da un lato, Pt_2 originerebbe proprio dall'assenza di ragioni per il rilascio dell'immobile e, dall'altro, dalle modalità con cui ha realizzato la liberazione, rendendo inutilizzabile l'abitazione – staccando le utenze e privandolo delle chiavi – e così costringendolo a restare all'interno della stessa abitazione nelle ore serali e notturne di alcune giornate senza poter uscire (perché privo delle chiavi, appunto), condotte tutte evidentemente e gravemente lesive della sua integrità psico- fisica, oltre che della sua sfera morale. Se così è, deve ritenersi che il sindacato sul provvedimento del Controparte_2 del - che accerta l'occupazione illegittima dell'abitazione da parte
[...] Controparte_1 del ricorrente - e della successiva condotta del che lo esegue facendolo liberare, non Pt_2 possono che attenere all'organizzazione dello Stato estero, visto che riguarda la destinazione e l'utilizzo delle sedi consolari e, in particolare, l'uso degli spazi che deve essere fatto all'interno delle sedi, con evidente connessione con le funzioni diplomatiche che il svolge. CP_1
Del resto nel caso in esame le contestazioni che poi – a dire dei resistenti – hanno costituito la giusta causa del licenziamento sono proprio l'opposizione reiterata del ricorrente a lasciare l'immobile occupato senza titolo e la sua reazione - asseritamente violenta e offensiva - alla condotta del che, l'1.9.2023, cercava di liberarlo. Pt_2
A ciò occorre aggiungere che - con riferimento al piano delle conseguenze - a tale valutazione il ricorrente fa discendere l'illegittimità della condotta del generatrice di Pt_2 danni, e l'illegittimità del licenziamento, con diritto alla reintegra. Anche sotto questo aspetto la decisione dell'odierna controversia non può che interferire con l'organizzazione e con l'esercizio delle funzioni sovrane del . Controparte_1
Né può ritenersi la giurisdizione validamente derogata dalla pattuizione contrattuale sulla competenza del giudice italiano, nella specie il Tribunale di Bologna. Da un lato il riferimento espresso della clausola contrattuale è alla competenza e non anche alla giurisdizione e quindi la clausola deve intendersi operante nei casi in cui la giurisdizione sia sussistente;
dall'altro ciò che la lettera f), del paragrafo 2), dell'art. 11 già citato stabilisce - nella parte in cui prevede che l'impiegato e lo Stato datore di lavoro possano convenire “diversamente per iscritto” - è volta a consentire l'inclusione, nell'alveo della pagina 5 di 6 immunità, della controversia di lavoro che, altrimenti, sarebbe soggetta alla giurisdizione dello Stato del foro secondo la regola generale prevista nel paragrafo 1. Ciò si evince dalla clausola di riserva prevista nella stessa lettera f), nella parte in cui specifica che l'accordo non può valere quando ragioni di ordine pubblico conferiscono allo Stato del foro la giurisdizione esclusiva in ragione dell'oggetto dell'azione. Dunque, la suddetta lettera f), del paragrafo 2, del citato art. 11 consente la possibilità che il lavoratore e lo Stato datore di lavoro si accordino per rendere il rapporto di lavoro tutelato dall'immunità, in deroga al principio generale della giurisdizione dello Stato del foro, senza che da tale previsione possa ricavarsi la regola inversa, cioè quella di una generale derogabilità delle norme in tema di giurisdizione, derogabilità che deve essere esclusa (Cass. civ., SS. UU., 34474/19).
Per tale ragione nessun rilievo può avere la menzionata clausola contrattuale che – se intesa come derogatoria della giurisdizione – non può che ritenersi nulla e, dunque, inefficace. Per tutti questi motivi l'eccezione di difetto di giurisdizione deve essere accolta, in relazione a tutte le domande, in ciò restando assorbite tutte le altre questioni svolte. La particolarità della questione oggetto di controversia costituisce grave ed eccezionale motivo per compensare interamente fra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, nella persona del giudice del lavoro dott. Luigi Bettini, definitivamente pronunciando nella causa n. 1727/24 R. G. LAV. promossa da Parte_1
contro il del , in
[...] Controparte_4 Controparte_1 persona dell'Ambasciatore in Italia pro tempore, e il Consolato Generale del CP_1 di in persona del Console Generale pro tempore, ogni diversa istanza
[...] CP_1 disattesa e respinta, così provvede:
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano;
- compensa per intero fra le parti le spese processuali;
- fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Bologna, 13.2.2025
Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1727/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TNATNI ZINEB ( ), elettivamente domiciliato presso il difensore avv. C.F._2
TNATNI ZINEB
RICORRENTE contro
(C.F. ) e Controparte_1 P.IVA_1
, con il Controparte_2 patrocinio dell'avv. RIDOLFI MARIA TERESA e dell'avv. GIANDOMENICO GAETANO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. RIDOLFI MARIA TERESA
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memoria difensiva di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.4.2024, adiva il Tribunale di Bologna Parte_1 quale giudice del lavoro, evocando in giudizio il del di Controparte_3 Controparte_1
e il del e CP_1 Controparte_4 Controparte_1 chiedendo che: 1) fosse dichiarato inesistente e/o nullo e/o invalido e in ogni caso illegittimo, il licenziamento intimatogli, in quanto non proveniente dal datore di lavoro, o perché ritorsivo o ancora per insussistenza del fatto materiale contestato;
2) fossero condannati il e il CP_2
resistenti, in solido tra loro o in via alternativa e/o separata, a reintegrarlo nel posto CP_1 di lavoro ex art. 2, comma 1, D.l.vo n. 23/15, o in subordine ex art. 3, comma 2, del medesimo pagina 1 di 6 decreto e a corrispondergli un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegra, in ogni caso non inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, o in subordine l'indennità di cui al comma 2 dell'art. 3 del medesimo decreto, dal licenziamento e fino all'effettiva reintegrazione, nella misura massima consentita, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, e oltre al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino all'effettiva reintegrazione;
3) in subordine, accertata, ex art 3, comma 1, D.l.vo n. 23/15 l'illegittimità del licenziamento, fosse dichiarato risolto il rapporto di lavoro dal licenziamento e fossero condannati il e il resistenti, in solido tra loro o in via alternativa CP_2 CP_1
e/o separata, a pagargli l'indennità prevista dall'art. 3, comma 1, D.l.vo n. 23/15 nella misura massima consentita, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria;
4) in ulteriore subordine, accertata la violazione della procedura prevista dall'art. 7 L. n. 300/70 e dei precetti di buona fede e correttezza nell'esercizio del potere disciplinare, fossero condannati il e il resistenti, in solido tra loro ovvero in via alternativa e/o separata a CP_2 CP_1 pagargli l'indennità prevista dall'art. 4 D.l.vo n. 23/15 nella misura massima consentita, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria;
5) fossero condannati il e il CP_2
resistenti, in solido tra loro o in via alternativa e/o separata, al risarcimento dei danni CP_1 tutti patrimoniali e non patrimoniali subiti pari a €. 116.510,00, o di quella maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, oltre a personalizzazione del danno e danno esistenziale liquidabili in via equitativa, oltre alla nonché rivalutazione monetaria e agli interessi legali. Affermava che: 1) era stato dipendente del Generale del , CP_1 Controparte_1 quale agente amministrativo (addetto al servizio di accoglienza utenti), guardiano notturno, giardiniere, facchino e autista;
2) all'inizio dell'anno 2023 il aveva iniziato a Pt_2 sottoporlo, improvvisamente e senza motivo apparente, a una serie di umiliazioni, vessazioni, con insistente richiesta di lasciare immediatamente libero l'appartamento (“appartamento guardiano”) in cui viveva (legittimamente) da oltre sette anni, all'interno del , senza CP_1 che ne conoscesse il motivo;
per far ciò il aveva staccato la fornitura di gas e di luce Pt_2 dell'appartamento da lui abitato, senza che fosse a conoscenza del motivo, visto che – fra l'altro – era guardiano notturno;
3) il 2.3.2023 il Comune di Bologna aveva avviato, su richiesta del un procedimento di cancellazione della sua residenza, procedimento Pt_2 archiviato dal Comune di Bologna;
4) a quel punto il aveva modificato il codice di Pt_2 accesso al garage dell'edificio e sequestrato al suo interno la sua autovettura, privandolo di essa per mesi;
5) aveva inoltre avviato un altro procedimento presso il Comune di Bologna volto alla sua cancellazione dall'anagrafe attraverso l'esposizione di fatti falsi sul suo conto, oggetto anche di querela nei suoi confronti, cancellazione che era avvenuta l'1.8.2023 e avverso la quale aveva presentato ricorso il 26.8.2023; 6) l'8.8.2023, in seguito alla cancellazione, era stato nuovamente diffidato dal dal lasciare libero l'immobile ove viveva;
7) l'1.9.2023, Pt_2 nel tentare la liberazione dell'immobile, il aveva fatto sostituire tutta le serrature Pt_2 dell'edificio, senza consegnargli le nuove chiavi, cosicché era rimasto bloccato all'interno del dalle 16.30 circa del giorno 1.9.2023 alle 8.30 circa del giorno 4.9.2023, CP_1 completamente impossibilitato a uscire, e poi ancora dalle 16.30 circa di lunedì 4.9.2023 alle ore 8.30 di martedì 5.9.2023, e così anche dalle ore 16.30 circa di martedì 5.9.2023 fino alle ore 8.30 circa di mercoledì 6.9.2023, e dalle ore 16.30 di mercoledì 6.9.2023 fino alle ore 8.30 di giovedì 7.9.2023; 8) l'8.9.2023 gli era stata consegnata la lettera di contestazione disciplinare, in cui gli si addebitava l'illegittima occupazione dell'immobile all'interno del , la sua CP_1
pagina 2 di 6 insistenza nel non volere lasciarlo libero e frasi e comportamenti offensivi nei confronti del l'1.9.2023 in occasione della tentata liberazione dell'immobile; 9) ritenute non Pt_2 accoglibili le giustificazioni, il 15.9.2023 era stato licenziato e nella stessa giornata era stato liberato l'immobile; 10) il licenziamento era illegittimo poiché era stato intimato dal Pt_2 che non aveva il relativo potere, essendo il Ministero il suo datore di lavoro;
era poi ritorsivo poiché era la conseguenza del fatto che il ricorrente aveva fatto valere i propri diritti, in particolare, ottenendo l'archiviazione del procedimento penale nei suoi confronti (originato dalla querela presentata) e l'annullamento del provvedimento dell'anagrafe; era comunque privo di giusta causa, essendo insussistenti i fatti contestati o quantomeno sproporzionato;
10) la condotta del gravemente lesiva dei suoi diritti, gli aveva altresì cagionato un danno Pt_2 all'integrità psico-fisica e alla sfera morale, che doveva essergli risarcito. Da qui l'odierno giudizio. Si costituivano in giudizio il del e il Controparte_2 Controparte_1
Consolato Generale di Bologna chiedendo il rigetto di tutte le domande perché infondate in fatto e in diritto. Eccepivano in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice italiano perché la vicenda era relativa a fatti che attenevano all'esercizio delle prerogative dello Stato visto che la liberazione dell'immobile altro non era che l'esecuzione di un provvedimento del
[...] che - nel vietare che dipendenti potessero abitare all'interno delle sedi Controparte_2 consolari - dichiarava che il ricorrente non era autorizzato a risiedere nei locali del . CP_1
Nel merito affermavano che: 1) il contratto di lavoro era stato concluso con il CP_2
e, quindi, il era privo di legittimazione passiva;
2) il era titolare del potere CP_1 Pt_2 disciplinare e, quindi, anche di quello di irrogare il licenziamento;
3) nessuna ritorsione era avvenuta poiché la giusta causa era sussistente e aveva dato origine al recesso;
4) la condotta del ricorrente era stata quella contestata - l'opposizione al rilascio dell'abitazione e le offese al
- ed era tale da ledere il vincolo fiduciario, senza che vi fosse alcuna sproporzione Pt_2 nella sanzione irrogata;
5) la condotta del era stata legittima e, quindi, nessun danno Pt_2 gli era stato causato. La causa era istruita solo documentalmente ed era decisa all'udienza del 13.2.2025 mediante lettura del dispositivo, con motivazione riservata. Deve essere accolta, in via pregiudiziale e in senso ostativo alla decisione sul merito, l'eccezione di difetto di giurisdizione svolta dalle parti resistenti. Affermano queste ultime che oggetto del giudizio non sono solo diritti patrimoniali, ma la legittimità del licenziamento, nel regime della tutela reintegratoria, e - più in generale - la legittimità della condotta del nell'esecuzione di un provvedimento del Pt_2 Controparte_2 del , condotta generatrice di danni ai danni del ricorrente, a
[...] Controparte_1 dire di costui. L'eccezione è fondata. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale che questo giudice condivide, in caso di controversie inerenti rapporti di lavoro di personale delle ambasciate di Stati stranieri in Italia, ai fini dell'esenzione dalla giurisdizione del giudice italiano, in applicazione del principio consuetudinario di diritto internazionale della cosiddetta “immunità ristretta”, è necessario che l'esame della fondatezza della domanda del lavoratore non comporti apprezzamenti, indagini o statuizioni che possano incidere o interferire sugli atti o pagina 3 di 6 comportamenti dello Stato estero che siano espressione dei suoi poteri sovrani di autorganizzazione (Cass. civ., SS. UU., n. 22744/14). L'esenzione dello Stato straniero dalla giurisdizione nazionale viene meno non solo nel caso di controversie relative a rapporti lavorativi relativi all'esecuzione di attività meramente ausiliarie delle funzioni istituzionali del datore di lavoro resistente, ma anche nel caso in cui il dipendente richieda al giudice italiano una decisione che, attenendo ad aspetti soltanto patrimoniali, sia inidonea a incidere o a interferire sulle funzioni dello Stato sovrano (Cass. civ., SS. UU, n. 7382/13). La Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, sottoscritta a New York il 2.12.04 e ratificata con L. 5/13 ha dettato regole in materia e la Corte EDU ha rilevato che i principi affermati in tale Convenzione costituiscono parte integrante del diritto consuetudinario internazionale, vincolanti per l'Italia anche prima della sua ratifica (sentenza del 18.12011, Guadagnino
contro
Italia e , sul fatto che i principi CP_5 sanciti dall'art. 11 della Convenzione del 2004 sono parte integrante del diritto consuetudinario internazionale e per tale ragione essi impegnano l'Italia). L'art. 11 della suddetta Convenzione, con la norma rubricata “Contratti di lavoro”, al paragrafo 1 stabilisce che “Sempre che gli Stati interessati non convengano diversamente, uno Stato non può invocare l'immunità giurisdizionale davanti a un Tribunale di un altro Stato, competente in materia, in un procedimento concernente un contratto di lavoro tra lo Stato e una persona fisica per un lavoro eseguito o da eseguirsi, interamente o in parte, sul territorio dell'altro Stato”. Dunque, se in via di principio in materia di contratti di lavoro non è applicabile l'immunità giurisdizionale dello Stato estero, sussistono tuttavia diverse eccezioni a tale principio, specificamente elencate nel medesimo art. 11 della Convenzione di New York, eccezioni da considerare, anch'esse, come parte integrante del diritto consuetudinario internazionale, pur nella non immediata applicazione diretta della Convenzione (Cass. civ., SS. UU., n. 9034/14 e n. 22744/14). Le eccezioni - indicate nel paragrafo 2 del medesimo art. 11 della Convenzione - sono giustificate: 1) dalla qualità soggettiva del lavoratore - impiegato assunto per adempiere particolari funzioni nell'esercizio del potere pubblico, agente diplomatico, funzionario consolare, membro del personale diplomatico di missione permanente presso un'organizzazione internazionale o di una missione speciale o assunto per rappresentare uno Stato in occasione di una conferenza internazionale, oppure una persona diversa che benefici dell'immunità diplomatica;
2) dall'oggetto dell'azione - assunzione, proroga o reinserimento di un candidato, licenziamento, risoluzione del contratto di un impiegato e se tale azione rischia di interferire con gli interessi dello Stato in materia di sicurezza, impiegato cittadino dello Stato datore di lavoro nel momento in cui l'azione è avviata, sempre che non abbia la residenza permanente nello Stato del foro;
3) una deroga convenzionale, qualora l'impiegato e lo Stato datore di lavoro si accordino in tal senso per iscritto. In particolare, con riferimento alle domande relative al licenziamento, è consolidato l'orientamento giurisprudenziale, secondo cui - in applicazione di una regola consuetudinaria di generale applicazione, recepita dall'ordinamento italiano in virtù del richiamo contenuto nell'art. 10 Cost. – l'esenzione dello Stato straniero dalla giurisdizione nazionale viene meno non solo nel caso di controversie relative a rapporti di lavoro relativi all'esecuzione di attività meramente ausiliarie delle funzioni istituzionali degli enti convenuti, ma anche nel caso di pagina 4 di 6 controversie promosse dai dipendenti con compiti strettamente inerenti alle funzioni predette, ove la decisione richiesta al giudice italiano, attenendo ad aspetti solo patrimoniali, sia inidonea a incidere o a interferire sulle stesse funzioni. Non v'è quindi la giurisdizione del giudice nazionale nel caso di domanda di reintegrazione nel posto di lavoro, investendo detta pretesa in via diretta l'esercizio di poteri pubblicistici dell'ente straniero (Cass. civ., SS. UU., n. 15620/06 e n. 18661/19). In tali casi l'esame sulla fondatezza delle domande comporta apprezzamenti, indagini o statuizioni che possono incidere o interferire su atti o comportamenti dello Stato estero, espressione dei poteri sovrani di autorganizzazione.
Nel caso in esame deve rilevarsi che l'intera vicenda trae origine dal fatto che il ricorrente censura la condotta del la quale nasce da un provvedimento del Pt_2 [...]
(documento n. 3 di parte resistente) che, da un lato, afferma, in linea Controparte_2 generale, il divieto di abitare all'interno delle sedi e, dall'altro, accerta che il Parte_3 ricorrente non è autorizzato a risiedere all'interno del di Controparte_3 CP_1
Da ciò sono derivati la condotta del volta a liberare l'immobile, l'opposizione Pt_2 del ricorrente, il suo licenziamento. A dire del ricorrente, infatti, l'illegittimità della condotta del da un lato, Pt_2 originerebbe proprio dall'assenza di ragioni per il rilascio dell'immobile e, dall'altro, dalle modalità con cui ha realizzato la liberazione, rendendo inutilizzabile l'abitazione – staccando le utenze e privandolo delle chiavi – e così costringendolo a restare all'interno della stessa abitazione nelle ore serali e notturne di alcune giornate senza poter uscire (perché privo delle chiavi, appunto), condotte tutte evidentemente e gravemente lesive della sua integrità psico- fisica, oltre che della sua sfera morale. Se così è, deve ritenersi che il sindacato sul provvedimento del Controparte_2 del - che accerta l'occupazione illegittima dell'abitazione da parte
[...] Controparte_1 del ricorrente - e della successiva condotta del che lo esegue facendolo liberare, non Pt_2 possono che attenere all'organizzazione dello Stato estero, visto che riguarda la destinazione e l'utilizzo delle sedi consolari e, in particolare, l'uso degli spazi che deve essere fatto all'interno delle sedi, con evidente connessione con le funzioni diplomatiche che il svolge. CP_1
Del resto nel caso in esame le contestazioni che poi – a dire dei resistenti – hanno costituito la giusta causa del licenziamento sono proprio l'opposizione reiterata del ricorrente a lasciare l'immobile occupato senza titolo e la sua reazione - asseritamente violenta e offensiva - alla condotta del che, l'1.9.2023, cercava di liberarlo. Pt_2
A ciò occorre aggiungere che - con riferimento al piano delle conseguenze - a tale valutazione il ricorrente fa discendere l'illegittimità della condotta del generatrice di Pt_2 danni, e l'illegittimità del licenziamento, con diritto alla reintegra. Anche sotto questo aspetto la decisione dell'odierna controversia non può che interferire con l'organizzazione e con l'esercizio delle funzioni sovrane del . Controparte_1
Né può ritenersi la giurisdizione validamente derogata dalla pattuizione contrattuale sulla competenza del giudice italiano, nella specie il Tribunale di Bologna. Da un lato il riferimento espresso della clausola contrattuale è alla competenza e non anche alla giurisdizione e quindi la clausola deve intendersi operante nei casi in cui la giurisdizione sia sussistente;
dall'altro ciò che la lettera f), del paragrafo 2), dell'art. 11 già citato stabilisce - nella parte in cui prevede che l'impiegato e lo Stato datore di lavoro possano convenire “diversamente per iscritto” - è volta a consentire l'inclusione, nell'alveo della pagina 5 di 6 immunità, della controversia di lavoro che, altrimenti, sarebbe soggetta alla giurisdizione dello Stato del foro secondo la regola generale prevista nel paragrafo 1. Ciò si evince dalla clausola di riserva prevista nella stessa lettera f), nella parte in cui specifica che l'accordo non può valere quando ragioni di ordine pubblico conferiscono allo Stato del foro la giurisdizione esclusiva in ragione dell'oggetto dell'azione. Dunque, la suddetta lettera f), del paragrafo 2, del citato art. 11 consente la possibilità che il lavoratore e lo Stato datore di lavoro si accordino per rendere il rapporto di lavoro tutelato dall'immunità, in deroga al principio generale della giurisdizione dello Stato del foro, senza che da tale previsione possa ricavarsi la regola inversa, cioè quella di una generale derogabilità delle norme in tema di giurisdizione, derogabilità che deve essere esclusa (Cass. civ., SS. UU., 34474/19).
Per tale ragione nessun rilievo può avere la menzionata clausola contrattuale che – se intesa come derogatoria della giurisdizione – non può che ritenersi nulla e, dunque, inefficace. Per tutti questi motivi l'eccezione di difetto di giurisdizione deve essere accolta, in relazione a tutte le domande, in ciò restando assorbite tutte le altre questioni svolte. La particolarità della questione oggetto di controversia costituisce grave ed eccezionale motivo per compensare interamente fra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, nella persona del giudice del lavoro dott. Luigi Bettini, definitivamente pronunciando nella causa n. 1727/24 R. G. LAV. promossa da Parte_1
contro il del , in
[...] Controparte_4 Controparte_1 persona dell'Ambasciatore in Italia pro tempore, e il Consolato Generale del CP_1 di in persona del Console Generale pro tempore, ogni diversa istanza
[...] CP_1 disattesa e respinta, così provvede:
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano;
- compensa per intero fra le parti le spese processuali;
- fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Bologna, 13.2.2025
Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini
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