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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/07/2025, n. 4375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4375 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 528/2022
All'udienza collegiale del giorno 09/07/2025 ore 12:25
Presidente Relatore Dott. Antonio Perinelli Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. PRADA FIORENZA avv. Di Santo in sost
Appellato/i
CP_1
Avv.
Controparte_2
Avv. CAROLI ENRICO MARIA presente
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
Antonio Perinelli
Martina Bianchi
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente relatore dott. Raffaele Miele - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 9 luglio 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 528 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Fiorenza Parte_1 C.F._1
Prada (C.F.: – PEC: ed elettivamente C.F._2 Email_1 domiciliato presso il suo studio in Trieste, alla via del Lazzaretto Vecchio n. 2, giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
e
(cod. fiscale / P. Iva e n. Registro Imprese di Bologna n. Controparte_2
) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Letizia Caroli (C.F.: ) ed P.IVA_1 C.F._3
Enrico Maria Caroli (C.F.: ) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio C.F._4 in Roma, via Fabio Massimo n. 60, giusta procura in atti;
- APPELLATA-
e
Controparte_1
- APPELLATA CONTUMACE -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 25/01/2022 ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale ordinario di Roma n. 20025/2021, pubblicata in data 23/12/2021 resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 72369/2019, promosso dall'odierno appellante nei confronti di e Controparte_1 Controparte_2
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“- con atto di citazione ritualmente notificato alle parti convenute, Parte_1 chiedeva accertarsi la responsabilità di , conducente della Fiat ND tg. Controparte_3
FG509ZN di proprietà della nel sinistro occorsogli verso le ore 11,15 del 10.5.2018 Controparte_1 in Roma allorquando, mentre percorreva alla guida del suo motociclo KTM 690 tg. DM14890 la via di Acilia in direzione via Cristoforo Colombo, giunto in prossimità dell'intersezione stradale tra via di Acilia e via Pratina, era costretto a frenare e sterzare improvvisamente per evitare l'urto con la predetta vettura Fiat ND, la cui conducente effettuava una manovra di svolta a sinistra senza concedergli la dovuta precedenza, perdendo il controllo del mezzo e finendo in terra, riportando lesioni fisiche che ne richiedevano il traporto in autoambulanza al pronto soccorso per le cure necessarie, con condanna dei convenuti in solido al risarcimento del danno patito, da liquidarsi in €
31.486,76 o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
- si costituiva la contestando gli assunti attorei, stante l'esclusiva responsabilità Controparte_4 dello stesso attore nell'occorso, come agevolmente ricavabile dal rapporto delle autorità intervenute, contestando anche il quantum della pretesa attorea e concludendo per il rigetto della domanda o, in subordine, per l'accertamento dell'effettivo danno subito tenuto altresì conto del grado di responsabilità nell'occorso; - nessuno si costituiva per la che rimaneva contumace;
- CP_5 nel corso dell'istruttoria veniva ammessa ed espletata la prova per interrogatorio formale dell'attore e la prova per testi”.
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “-) rigetta la domanda proposta da nei confronti di e -) condanna Parte_1 CP_5 Controparte_2
l'attore alla rifusione, in favore della delle spese di lite, che liquida Controparte_2 in € 40,00 per spese ed € 2.600,00 per compensi professionali, oltre iva, c.p.a. e rimb. forf. come per legge”.
§ 4. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, in riforma della sentenza impugnata:
1. Nel merito: - in via principale, accogliere la domanda del sig. , e, accertata e Parte_1 dichiarata la responsabilità in via esclusiva, o in subordine quantomeno concorrente, di
[...]
quale proprietaria dell'autovettura Fiat ND targata FG509ZN, nella causazione CP_1 dell'incidente in oggetto, per le causali di cui in narrativa, condannare le odierne appellate al pagamento in via solidale di tutti i danni patiti dall'odierno appellante, pari alla somma CP_6 complessiva di € 31.751,76, per le causali di cui in narrativa, o di quella diversa, anche maggiore, ritenuta di giustizia oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dal giorno dell'incidente al saldo effettivo;
- per l'effetto, disporre a carico di la Controparte_2 restituzione delle spese legali pagate in esecuzione della sentenza di primo grado, pari a complessivi
€ 2.600,00, oltre accessori di legge;
- con rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio”.
§ 5. — L'appellata costituitasi con comparsa di risposta Controparte_2 depositata in data 31/03/2022, ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte rigettare il gravame, con condanna dell'appellante alle spese del grado”.
§ 6. — non si è costituita in giudizio. Controparte_1
§ 7. — Con ordinanza del 13/07/2022 la Corte ha rigettato le istanze istruttorie.
§ 8. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 9. — L'appello si articola in quattro motivi.
§ 9.1. — Con il primo motivo d'appello viene dedotta la “1. Illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione nonché contraddittoria e parziale valutazione degli elementi di prova, con conseguente violazione degli artt. 115 e 132 c.p.c.”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata : “- in particolare, il testimone oculare , Testimone_1 della cui attendibilità questo giudice non ha ragione di dubitare, poiché presente all'arrivo degli agenti, cui ha reso tempestiva testimonianza, riferiva che mentre egli percorreva via di Acilia in direzione C. Colombo a bordo della propria vettura, vedeva “…la moto che mi precedeva sempre in direzione C. Colombo, fare una sorta di slalom per evitare una vettura bianca che marciante in senso opposto al nostro aveva svoltato regolarmente con la freccia verso sinistra, in via Pratina. Il ragazzo della moto, spaventato, scivolava in terra verso la parte finale del suddetto incrocio, quando appunto la macchina bianca nonostante avesse già superato l'incrocio, si fermava comunque per soccorrere il motociclista … Voglio precisare che io percorrevo via di Acilia a circa 30 Km/h per via del manto stradale e la moto in questione, che mi stava davanti, non andava piano. Ribadisco che non vi è stato contatto tra moto e macchina in questione, semplicemente il motociclista è scivolato da solo …”.
Deduce l'appellante che il Tribunale “dopo aver correttamente valorizzato le dichiarazioni rese dal sig. agli agenti intervenuti – che, lo ribadiamo, collegano la manovra di emergenza posta Tes_1 in essere dal sig. alla svolta effettuata dalla sig.ra – il Tribunale di Roma ha Pt_1 CP_3 inspiegabilmente ritenuto che la condotta di guida della sig.ra sia stata corretta e priva CP_3 di incidenza causale diretta con la caduta del motociclista”.
Il motivo è infondato.
La sentenza ha valorizzato sul punto le risultanze della relazione degli operanti intervenuti nell'immediatezza dei fatti in cui si legge che : “…probabilmente per schivare le radici presenti su quel tratto di strada, effettuava una sorta di slalom ed in corrispondenza della depressione e del brecciolino scivolava per metri 20 dal punto di incisione ritrovato sull'asfalto, finendo la sua corsa sulla banchina laterale destra secondo il suo senso di marcia…” (pag. 2 relazione incidente stradale).
La Corte condivide tale interpretazione.
Infatti, la moto per evitare lo scontro con l'autovettura non avrebbe dovuto fare alcuno “slalom” ma soltanto arrestare la marcia oppure cercare di passare nello spazio lasciato libero dall'autovettura.
Lo slalom invece è necessario per evitare le radici rientrando subito dopo le stesse.
Deve pertanto ritenersi che, come riferito dal teste, “il motociclista è scivolato da solo”.
§ 9.2. — Con il secondo motivo d'appello viene dedotta la “2. Omessa motivazione, con conseguente violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., nella parte in cui la sentenza del Tribunale di
Roma addebita all'attore odierno appellante la responsabilità del sinistro per cui è causa, pur in assenza di specifici elementi probatori al riguardo”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata che : “l'evento lesivo va invece ascritto in via esclusiva a responsabilità dello stesso motociclista il quale, nelle particolari condizioni del luogo ove si trovava a transitare, caratterizzato dalla presenza di dissesti e di brecciolino sul manto stradale, perfettamente visibili ed evitabili da un conducente attento e prudente, ha adottato una condotta di guida ed una velocità di marcia inadeguate e tali a impedirgli di procedere in sicurezza tenuto conto anche del traffico, finendo così per perdere il controllo del mezzo e rovinare in terra a seguito di una improvvisa frenata”.
Deduce l'appellante che “Il Tribunale ha posto a fondamento della propria decisione delle circostanze rimaste indimostrate”.
Il motivo è infondato.
La presenza di radici e brecciolino risulta dalla relazione degli operanti.
Il teste ha riferito di percorrere “via di Acilia a circa 30 Km/h per via del manto Testimone_1 stradale e la moto in questione, che mi stava davanti, non andava piano”.
Quindi la moto, considerando la presenza di radici e brecciolino sulla strada avrebbe dovuto tenere una velocità particolarmente moderata (a. 141 Cds). Lo stesso conducente di un'autovettura certamente più stabile di una moto procedeva, a Tes_1 causa del manto stradale, ad una velocità di circa 30 km/h mentre il motociclista “non andava piano”.
Proprio in tale condotta di guida imprudente deve ravvisarsi la causa esclusiva dell'incidente.
§ 9.3. — Con il terzo motivo di appello viene dedotta la “3. Omessa motivazione, con conseguente violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., nella parte in cui la sentenza nulla precisa sull'applicabilità al caso di specie della previsione di cui all'art. 2054, co. 2, c.c., specificamente indicata da parte attrice”.
Deduce l'appellante che “in via di subordine, nel caso in cui non fosse stata ritenuta la piena responsabilità di quale proprietaria della Fiat ND condotta dalla sig.ra , Controparte_1 CP_3 nella determinazione del sinistro di cui trattasi, si sarebbe comunque potuto fare applicazione della regola di cui all'art. 2054, co. 2, c.c., in forza della quale, in caso di scontro tra veicoli, opera la presunzione in forza della quale ciascuno dei conducenti dei veicoli medesimi abbia concorso in misura eguale a determinare il danno”.
Il motivo è infondato.
Invero “La presunzione di pari corresponsabilità nella causazione di un sinistro stradale, prevista dall'art. 2054, comma secondo, cod. civ., è applicabile, di regola, soltanto quando tra i veicoli coinvolti vi sia stato un urto. Tuttavia, anche quando manchi una collisione diretta tra veicoli è consentito applicare estensivamente la suddetta norma al fine di graduare il concorso di colpa tra i vari corresponsabili, sempre che sia accertato in concreto il nesso di causalità tra la guida del veicolo non coinvolto e lo scontro” (Cass. Sez. 3, 09/03/2012, n. 3704, Rv. 621904 - 01).
Nel caso di specie, per le ragioni espresse ai punti che precedono, la conducente dell'autovettura ha effettuato la manovra di svolta a sinistra segnalandola con la freccia.
Quando il motociclista è caduto la stessa aveva altresì completato la sua manovra talché deve ritenersi che il motociclista avesse uno spazio sufficiente per passare.
§ 9.4. — Con il quarto motivo di appello viene dedotta la “4. Omessa motivazione, con conseguente violazione dell'art. 132 c.p.c., nella parte in cui il Tribunale di Roma nulla specifica sulla c.d. causalità mediata o indiretta. Erronea e comunque arbitraria applicazione dei principi in materia di nesso eziologico: violazione degli artt. 40 e 41 c.p.”.
Deduce l'appellante che “L'autovettura della sig.ra ha costituito, pertanto, una chiara CP_3 fonte di turbativa nei confronti del sig. , e come tale ha avuto una incidenza causale Pt_1 determinante nella produzione del sinistro, ancorché mediata, non essendovi, per l'appunto, stato urto tra i mezzi”.
Il motivo è infondato per le ragioni espresse nel punto che precede.
§ 10. — In conclusione, l'appello deve essere respinto. § 11. — Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e degli articoli 1-11 DM 55/14 - così come modificati dal DM Giustizia
147/2022 - in relazione al valore della causa (da € 26.001 a € 52.000), tabella 12, 4° scaglione, compensi minimi attesa la semplicità della controversia) nel seguente modo:
Fase di studio della controversia: € 1.029,00
Fase introduttiva del giudizio: € 709,00
Fase istruttoria/trattazione: € 1.523,00
Fase decisionale: € 1.735,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 4.996,00.
Nulla sulle spese per quanto concerne la posizione della rimasta contumace CP_1
§ 12. — L'appellante è altresì tenuto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/12, al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 ed avverso la sentenza definitiva del Tribunale Controparte_2 Controparte_1 ordinario di Roma n. 20025/2021, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna a rifondere alla le spese di lite che Parte_1 Controparte_7 liquida in complessivi € 4.996,00 per compensi oltre spese generali ed oneri di legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002
a carico di Parte_1
Così deciso in Roma il 9 luglio 2025.
Il Presidente estensore
Antonio Perinelli
Sezione VI civile
R.G. 528/2022
All'udienza collegiale del giorno 09/07/2025 ore 12:25
Presidente Relatore Dott. Antonio Perinelli Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. PRADA FIORENZA avv. Di Santo in sost
Appellato/i
CP_1
Avv.
Controparte_2
Avv. CAROLI ENRICO MARIA presente
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
Antonio Perinelli
Martina Bianchi
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente relatore dott. Raffaele Miele - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 9 luglio 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 528 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Fiorenza Parte_1 C.F._1
Prada (C.F.: – PEC: ed elettivamente C.F._2 Email_1 domiciliato presso il suo studio in Trieste, alla via del Lazzaretto Vecchio n. 2, giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
e
(cod. fiscale / P. Iva e n. Registro Imprese di Bologna n. Controparte_2
) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Letizia Caroli (C.F.: ) ed P.IVA_1 C.F._3
Enrico Maria Caroli (C.F.: ) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio C.F._4 in Roma, via Fabio Massimo n. 60, giusta procura in atti;
- APPELLATA-
e
Controparte_1
- APPELLATA CONTUMACE -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 25/01/2022 ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale ordinario di Roma n. 20025/2021, pubblicata in data 23/12/2021 resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 72369/2019, promosso dall'odierno appellante nei confronti di e Controparte_1 Controparte_2
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“- con atto di citazione ritualmente notificato alle parti convenute, Parte_1 chiedeva accertarsi la responsabilità di , conducente della Fiat ND tg. Controparte_3
FG509ZN di proprietà della nel sinistro occorsogli verso le ore 11,15 del 10.5.2018 Controparte_1 in Roma allorquando, mentre percorreva alla guida del suo motociclo KTM 690 tg. DM14890 la via di Acilia in direzione via Cristoforo Colombo, giunto in prossimità dell'intersezione stradale tra via di Acilia e via Pratina, era costretto a frenare e sterzare improvvisamente per evitare l'urto con la predetta vettura Fiat ND, la cui conducente effettuava una manovra di svolta a sinistra senza concedergli la dovuta precedenza, perdendo il controllo del mezzo e finendo in terra, riportando lesioni fisiche che ne richiedevano il traporto in autoambulanza al pronto soccorso per le cure necessarie, con condanna dei convenuti in solido al risarcimento del danno patito, da liquidarsi in €
31.486,76 o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
- si costituiva la contestando gli assunti attorei, stante l'esclusiva responsabilità Controparte_4 dello stesso attore nell'occorso, come agevolmente ricavabile dal rapporto delle autorità intervenute, contestando anche il quantum della pretesa attorea e concludendo per il rigetto della domanda o, in subordine, per l'accertamento dell'effettivo danno subito tenuto altresì conto del grado di responsabilità nell'occorso; - nessuno si costituiva per la che rimaneva contumace;
- CP_5 nel corso dell'istruttoria veniva ammessa ed espletata la prova per interrogatorio formale dell'attore e la prova per testi”.
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “-) rigetta la domanda proposta da nei confronti di e -) condanna Parte_1 CP_5 Controparte_2
l'attore alla rifusione, in favore della delle spese di lite, che liquida Controparte_2 in € 40,00 per spese ed € 2.600,00 per compensi professionali, oltre iva, c.p.a. e rimb. forf. come per legge”.
§ 4. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, in riforma della sentenza impugnata:
1. Nel merito: - in via principale, accogliere la domanda del sig. , e, accertata e Parte_1 dichiarata la responsabilità in via esclusiva, o in subordine quantomeno concorrente, di
[...]
quale proprietaria dell'autovettura Fiat ND targata FG509ZN, nella causazione CP_1 dell'incidente in oggetto, per le causali di cui in narrativa, condannare le odierne appellate al pagamento in via solidale di tutti i danni patiti dall'odierno appellante, pari alla somma CP_6 complessiva di € 31.751,76, per le causali di cui in narrativa, o di quella diversa, anche maggiore, ritenuta di giustizia oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dal giorno dell'incidente al saldo effettivo;
- per l'effetto, disporre a carico di la Controparte_2 restituzione delle spese legali pagate in esecuzione della sentenza di primo grado, pari a complessivi
€ 2.600,00, oltre accessori di legge;
- con rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio”.
§ 5. — L'appellata costituitasi con comparsa di risposta Controparte_2 depositata in data 31/03/2022, ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte rigettare il gravame, con condanna dell'appellante alle spese del grado”.
§ 6. — non si è costituita in giudizio. Controparte_1
§ 7. — Con ordinanza del 13/07/2022 la Corte ha rigettato le istanze istruttorie.
§ 8. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 9. — L'appello si articola in quattro motivi.
§ 9.1. — Con il primo motivo d'appello viene dedotta la “1. Illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione nonché contraddittoria e parziale valutazione degli elementi di prova, con conseguente violazione degli artt. 115 e 132 c.p.c.”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata : “- in particolare, il testimone oculare , Testimone_1 della cui attendibilità questo giudice non ha ragione di dubitare, poiché presente all'arrivo degli agenti, cui ha reso tempestiva testimonianza, riferiva che mentre egli percorreva via di Acilia in direzione C. Colombo a bordo della propria vettura, vedeva “…la moto che mi precedeva sempre in direzione C. Colombo, fare una sorta di slalom per evitare una vettura bianca che marciante in senso opposto al nostro aveva svoltato regolarmente con la freccia verso sinistra, in via Pratina. Il ragazzo della moto, spaventato, scivolava in terra verso la parte finale del suddetto incrocio, quando appunto la macchina bianca nonostante avesse già superato l'incrocio, si fermava comunque per soccorrere il motociclista … Voglio precisare che io percorrevo via di Acilia a circa 30 Km/h per via del manto stradale e la moto in questione, che mi stava davanti, non andava piano. Ribadisco che non vi è stato contatto tra moto e macchina in questione, semplicemente il motociclista è scivolato da solo …”.
Deduce l'appellante che il Tribunale “dopo aver correttamente valorizzato le dichiarazioni rese dal sig. agli agenti intervenuti – che, lo ribadiamo, collegano la manovra di emergenza posta Tes_1 in essere dal sig. alla svolta effettuata dalla sig.ra – il Tribunale di Roma ha Pt_1 CP_3 inspiegabilmente ritenuto che la condotta di guida della sig.ra sia stata corretta e priva CP_3 di incidenza causale diretta con la caduta del motociclista”.
Il motivo è infondato.
La sentenza ha valorizzato sul punto le risultanze della relazione degli operanti intervenuti nell'immediatezza dei fatti in cui si legge che : “…probabilmente per schivare le radici presenti su quel tratto di strada, effettuava una sorta di slalom ed in corrispondenza della depressione e del brecciolino scivolava per metri 20 dal punto di incisione ritrovato sull'asfalto, finendo la sua corsa sulla banchina laterale destra secondo il suo senso di marcia…” (pag. 2 relazione incidente stradale).
La Corte condivide tale interpretazione.
Infatti, la moto per evitare lo scontro con l'autovettura non avrebbe dovuto fare alcuno “slalom” ma soltanto arrestare la marcia oppure cercare di passare nello spazio lasciato libero dall'autovettura.
Lo slalom invece è necessario per evitare le radici rientrando subito dopo le stesse.
Deve pertanto ritenersi che, come riferito dal teste, “il motociclista è scivolato da solo”.
§ 9.2. — Con il secondo motivo d'appello viene dedotta la “2. Omessa motivazione, con conseguente violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., nella parte in cui la sentenza del Tribunale di
Roma addebita all'attore odierno appellante la responsabilità del sinistro per cui è causa, pur in assenza di specifici elementi probatori al riguardo”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata che : “l'evento lesivo va invece ascritto in via esclusiva a responsabilità dello stesso motociclista il quale, nelle particolari condizioni del luogo ove si trovava a transitare, caratterizzato dalla presenza di dissesti e di brecciolino sul manto stradale, perfettamente visibili ed evitabili da un conducente attento e prudente, ha adottato una condotta di guida ed una velocità di marcia inadeguate e tali a impedirgli di procedere in sicurezza tenuto conto anche del traffico, finendo così per perdere il controllo del mezzo e rovinare in terra a seguito di una improvvisa frenata”.
Deduce l'appellante che “Il Tribunale ha posto a fondamento della propria decisione delle circostanze rimaste indimostrate”.
Il motivo è infondato.
La presenza di radici e brecciolino risulta dalla relazione degli operanti.
Il teste ha riferito di percorrere “via di Acilia a circa 30 Km/h per via del manto Testimone_1 stradale e la moto in questione, che mi stava davanti, non andava piano”.
Quindi la moto, considerando la presenza di radici e brecciolino sulla strada avrebbe dovuto tenere una velocità particolarmente moderata (a. 141 Cds). Lo stesso conducente di un'autovettura certamente più stabile di una moto procedeva, a Tes_1 causa del manto stradale, ad una velocità di circa 30 km/h mentre il motociclista “non andava piano”.
Proprio in tale condotta di guida imprudente deve ravvisarsi la causa esclusiva dell'incidente.
§ 9.3. — Con il terzo motivo di appello viene dedotta la “3. Omessa motivazione, con conseguente violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., nella parte in cui la sentenza nulla precisa sull'applicabilità al caso di specie della previsione di cui all'art. 2054, co. 2, c.c., specificamente indicata da parte attrice”.
Deduce l'appellante che “in via di subordine, nel caso in cui non fosse stata ritenuta la piena responsabilità di quale proprietaria della Fiat ND condotta dalla sig.ra , Controparte_1 CP_3 nella determinazione del sinistro di cui trattasi, si sarebbe comunque potuto fare applicazione della regola di cui all'art. 2054, co. 2, c.c., in forza della quale, in caso di scontro tra veicoli, opera la presunzione in forza della quale ciascuno dei conducenti dei veicoli medesimi abbia concorso in misura eguale a determinare il danno”.
Il motivo è infondato.
Invero “La presunzione di pari corresponsabilità nella causazione di un sinistro stradale, prevista dall'art. 2054, comma secondo, cod. civ., è applicabile, di regola, soltanto quando tra i veicoli coinvolti vi sia stato un urto. Tuttavia, anche quando manchi una collisione diretta tra veicoli è consentito applicare estensivamente la suddetta norma al fine di graduare il concorso di colpa tra i vari corresponsabili, sempre che sia accertato in concreto il nesso di causalità tra la guida del veicolo non coinvolto e lo scontro” (Cass. Sez. 3, 09/03/2012, n. 3704, Rv. 621904 - 01).
Nel caso di specie, per le ragioni espresse ai punti che precedono, la conducente dell'autovettura ha effettuato la manovra di svolta a sinistra segnalandola con la freccia.
Quando il motociclista è caduto la stessa aveva altresì completato la sua manovra talché deve ritenersi che il motociclista avesse uno spazio sufficiente per passare.
§ 9.4. — Con il quarto motivo di appello viene dedotta la “4. Omessa motivazione, con conseguente violazione dell'art. 132 c.p.c., nella parte in cui il Tribunale di Roma nulla specifica sulla c.d. causalità mediata o indiretta. Erronea e comunque arbitraria applicazione dei principi in materia di nesso eziologico: violazione degli artt. 40 e 41 c.p.”.
Deduce l'appellante che “L'autovettura della sig.ra ha costituito, pertanto, una chiara CP_3 fonte di turbativa nei confronti del sig. , e come tale ha avuto una incidenza causale Pt_1 determinante nella produzione del sinistro, ancorché mediata, non essendovi, per l'appunto, stato urto tra i mezzi”.
Il motivo è infondato per le ragioni espresse nel punto che precede.
§ 10. — In conclusione, l'appello deve essere respinto. § 11. — Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e degli articoli 1-11 DM 55/14 - così come modificati dal DM Giustizia
147/2022 - in relazione al valore della causa (da € 26.001 a € 52.000), tabella 12, 4° scaglione, compensi minimi attesa la semplicità della controversia) nel seguente modo:
Fase di studio della controversia: € 1.029,00
Fase introduttiva del giudizio: € 709,00
Fase istruttoria/trattazione: € 1.523,00
Fase decisionale: € 1.735,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 4.996,00.
Nulla sulle spese per quanto concerne la posizione della rimasta contumace CP_1
§ 12. — L'appellante è altresì tenuto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/12, al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 ed avverso la sentenza definitiva del Tribunale Controparte_2 Controparte_1 ordinario di Roma n. 20025/2021, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna a rifondere alla le spese di lite che Parte_1 Controparte_7 liquida in complessivi € 4.996,00 per compensi oltre spese generali ed oneri di legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002
a carico di Parte_1
Così deciso in Roma il 9 luglio 2025.
Il Presidente estensore
Antonio Perinelli