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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/05/2025, n. 2281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2281 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. 7085/2024
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 7085/2024 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 28.05.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 28 MAGGIO 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 7085 /2024 R.G. promossa da nata a [...] il [...] c.f. Parte_1 C.F._1
n.q. di genitore nata a [...] il [...], cod. fisc. , Persona_1 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Fabio Gaetano Cavallaro, elettivamente domiciliati in Catania, via Tripolitania n. 26, per procura in calce al presente atto
- ricorrente -
CONTRO
( c.f. Controparte_1 CP_2
), in persona del suo Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1 congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli Avv.ti Raimund e dall'avv. Pier Luigi Tomaselli
( per procura in atti ed elettivamente domiciliato in piazza della C.F._3
Repubblica, 26, Catania, presso il proprio Ufficio legale distrettuale, n. fax. 095-
367624/367630;
- resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.07.2024, la ricorrente n.q. di genitore Persona_1
proponeva opposizione avverso la richiesta dell' di restituzione dell'importo di € CP_2
20.984,40 relativo all'indennità di accompagnamento per la suddetta minore e Persona_1 non spettante per il periodo 01/01/2020 – 31/03/2024.
Precisava, appunto, che la minore era titolare di indennità di accompagnamento Persona_1 dal luglio 2013 e dal 12.2.2016 di indennità di comunicazione, a seguito di visita del Centro CP_ medico legale del 18.4.2016, nonché dei benefici di cui all'art. 3, c. 3, L104/92, confermati con verbale del 4.12.2023. Precisava che entrambe le prestazioni assistenziali economiche erano state regolarmente a lei liquidate in qualità di genitore della figlia minore fino al marzo 2024 e che successivamente veniva sospesa l'erogazione dell'indennità di accompagnamento mentre continua ad essere liquidata l'indennità di comunicazione.
Precisava che, a seguito di nuova domanda del 12.9.2023 volta alla sola conferma dei benefici CP_ di cui all'art. 3, c. 3, L104/92 scaduta, riconosciuta con separato verbale di visita del
4.12.2023, il medico curante segnava anche la richiesta di invalidità civile, per cui la minore CP_ veniva “visitata sugli atti” il 30.1.2024 ed il Centro Medico Legale con verbale del
30.1.2024 (domanda n.3930975109614) confermava sugli atti i benefici di cui all'art. 1
L.18/80 ossia l'indennità di accompagnamento, salvo poi trasmettere con raccomandata del
27.3.2023 una nota con cui inspiegabilmente revocava la prestazione assistenziale con la seguente motivazione: “lei non ha presentato la documentazione che è stata richiesta il
12.02.2024 e, pertanto, non è stato possibile procedere all'accertamento del diritto alla CP_ prestazione”. Precisava che nessuna prova offriva l' della suddetta richiesta documentazione del 12.2.2024, tenendo conto del fatto che la minore versa in gravi condizioni per cui inizialmente il Centro Medico Legale le confermava in data 30.1.2024 l'indennità di accompagnamento, di cui già godeva. Rilevava in proposito che le suddette comunicazioni CP_ del 30.1.2024, trasmesse il 31.1.2024, e 27.3.2024 venivano regolarmente trasmesse a mezzo raccomandata in Catania, via Lazio 14, Sc. L, int 1, piano rialzato, ove la stessa risiede ed abita sin dal giugno 2016, come si evince dal certificato di residenza storico del 2.5.2024 che produceva in atti, e dal quale emerge che la stessa unitamente alla figlia minore
[...]
(nata il [...]), risiedevano in via Aurora n. 5 Catania dal 30.9.2010, ufficialmente Per_1 fino al maggio 2016. Precisava che in verità sin dal febbraio 2016 la stessa dimorava in via
Lazio n.14, Sc. L, int 1, piano rialzato, ed infatti tale indirizzo di dimora, da lì a poco residenza CP_ ufficiale della stessa, veniva regolarmente comunicato all' di Catania con la domanda di invalidità per sordità del 12.2.2016, n.3930698206575 che, non a caso, a seguito di visita del CP_ 18.4.2016, trasmetteva con nota raccomandata del 29.4.2016 il relativo verbale presso il corretto indirizzo comunicato, in Catania, via Lazio n.14, dimostrando di avere effettiva conoscenza della residenza e dimora ove la stessa sig.ra intendeva ricevere ogni Pt_1
CP_ comunicazione dell' Precisava, quindi, che inspiegabilmente pur essendo a conoscenza CP_ dell'indirizzo di residenza e dimora reale ed effettiva, in via Lazio n. 14, Catania, l' incorrendo in grave errore, con raccomandata n.68958147743-6 del 12.2.2020, trasmessa il
21.2.2020, convocava la convocava per il 19.3.2020 per “visita medica per accertamento permanenza requisiti sanitari” nei confronti della figlia minore beneficiaria di Persona_1 indennità di accompagnamento, trasmettendo erroneamente la comunicazione in Catania, via
Aurora n.5/b, ove la sig.ra non abitava né risiedeva da anni;
per questo, ignara della Pt_1 convocazione per visita di revisione, la stessa, che non ha mai ricevuto la raccomandata del CP_ 12.2.2020, non si presentava con la figlia minore a visita il 19.3.2020 e così, senza che l' si adoperasse per accertare la effettiva residenza, che peraltro conosceva già con certezza documentale dal 2016, e riconvocare regolarmente la sig.ra , veniva revocata la Pt_1 indennità di accompagnamento, senza peraltro provvedere prima alla sospensione della prestazione che, invece, veniva regolarmente erogata fino al marzo 2024 e da lei percepita in assoluta buonafede, determinando così l'Istituto a richiedere, poi, l' illegittimo indebito sulla pensione n.044-210007179267 cat. INVCIV dal gennaio 2020 al 31.3.2024 di €.20.984,00, che veniva preteso con nota raccomandata n. 24PRO2J0020723 del 12.2.2024 trasmessa in
Catania, via Lazio n. 14, pervenuta successivamente. Eccepiva, quindi, l'irregolare convocazione a visita di revisione e l'illegittimo connesso provvedimento di revoca della prestazione effettuato a “SOLI” 4 anni di distanza determinato da una procedura amministrativa assolutamente viziata ed irregolare. Precisava, infatti, che, ignara di tutto, aveva percepito in buona fede la prestazione assistenziale, necessaria per il mantenimento e le esigenze della figlia gravemente invalida. Invocava quindi il principio dell'affidamento, e la percezione inconsapevole ed in buona fede, della prestazione assistenziale dell'indennità di accompagnamento per minori pagata dal 2013 al marzo 2024; richiamava a tal proposito la Corte di Cassazione (cfr. Cass. 28771/2018) secondo cui ”il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'
«affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte
Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (…) non sia (…) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431)”. Si è altresì precisato che, in generale, «in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (…) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale»
(Cass. 1ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n.
1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il d.l. 850/1976, art.
3-ter, convertito in L. 29/1977 (secondo cui «gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento») ed il d.l. 173/1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. 291/1988
(secondo cui «con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte» (risultando invece abrogata la L.
537/1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, co. 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, l'art. 5, co. 5, d.p.r. 698/1994: sul tema v. in dettaglio,
Cass. 7048/2006, cit.). Precisava che con ricorso amministrativo del 13.5.2024, trasmesso in via telematica il
13.5.2024 (prot. N. 2591191), impugnava la comunicazione di indebito su prestazione CP_ assistenziale per le ragioni esposte, chiedendo espressamente all' “di procedere al ripristino della prestazione dell'indennità di accompagnamento per la minore Persona_1 illegittimamente revocata dal gennaio 2020, nonché, di conseguenza, all'annullamento del provvedimento di indebito, dal gennaio 2020 al 31.3.2024, trasmessole con nota raccomandata CP_ del 12.2.2024 per €.20.984,00. Precisava che, con pec del 12.7.2024, l' di Catania rigettava il richiamato ricorso amministrativo del 10.7.2024, e allegava delibera n.2415883, con cui, facendo riferimento ad una fantomatica istruttoria, affermando che “l'indebito contestato origina da provvedimento di ricostituzione del 12/.02.2024 eseguito dall'ufficio in conformità alle risultanze del verbale sanitario n.3930842702382 del 20.11.2020. La regolarità della convocazione a visita è stata confermata dal CML (vedasi allegati)”, in realtà non allegato alla pec.
Eccepiva, quindi: Nullità della comunicazione di pagamento per omessa notifica dell'atto prodromico e prescrizione del credito e dell'azione per mancata corretta notifica da parte CP_ dell' alla stessa personalmente o a familiari conviventi all'indirizzo di residenza della raccomandata n.68958147743-6 del 12.2.2020, trasmessa il 21.2.2020 (cfr. doc. 5), con cui convocava per il 19.3.2020 la sig.ra per “visita medica per Parte_1 accertamento permanenza requisiti sanitari” nei confronti della figlia minore Persona_1
Precisava, infatti, che i crediti presuntivamente vantati dall' relativi ad un inesistente CP_2 indebito sono stati portati alla sua conoscenza solo con il provvedimento impugnato, ossia la comunicazione di liquidazione del 12.2.2024, senza che siano stati prima notificati né la convocazione a visita di revisione né l'avviso preliminare al fine di evitare la revoca della prestazione, ciò in palese violazione del diritto di difesa costituzionalmente riconosciuto dall'art. 24 Cost. Precisava, ancora, che l'attività difensiva risulta fortemente pregiudicata in quanto non è stato possibile accertare la fondatezza della pretesa creditoria né poteva verificarsi la correttezza della condotta dell'Ente impositore.
Richiamando giurisprudenza a tal riguardo” (Cass. civ., sent. n. 1430/2003; Cass. civ. sent. n.
15858/2005) precisava che nel caso di che trattasi, non può dirsi che tutti gli elementi dell'indebito contestato siano contenuti nell'atto impugnato in quanto nel provvedimento opposto possono leggersi solo gli estremi dell'anno di riferimento e l'importo di cui si chiede la restituzione, null'altro, in violazione del consolidato principio secondo cui l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (cfr: Cassazione civile, sez. un., 04/03/2008, n. 5791; Cass. civ.,
S.U. 25 luglio 2007, n. 16412), e, ancora, richiamava Cassazione n. 10012 del 15.04.2021, a
Sezioni Unite, che ribadendo il suddetto principio, ha sancito che “la nullità della notifica di un atto presupposto inficia gli atti successivi determinando la nullità degli stessi. Il destinatario potrà dunque impugnare un atto consequenziale qualsiasi, impugnando con esso anche gli atti presupposti. Sotto un profilo processuale, incombe nei confronti della parte resistente l'onere probatorio relativo alla notifica dell'atto presupposto di cui la ricorrente assume la inesistenza e/o omessa notifica, non potendosi ritenere sufficiente, a fronte della specifica contestazione e ai fini della dimostrazione della notifica dell'atto presupposto, il mero rilievo dell'avvenuta presunta notifica dell'atto presupposto a quello impugnato. In mancanza di tale prova, il provvedimento di revoca definitiva della prestazione pensionistica/assistenziale deve essere annullato” (cfr. Cassazione sent. 19415, dell'11.09.2010).
CP_ Precisava che l' nel provvedimento impugnato del 12.2.2024 faceva riferimento alla prestazione n.044-210007179267 cat inv civ con decorrenza luglio 2013 ma “dimenticava” di far riferimento specifico alla convocazione per visita di revisione per indennità di accompagnamento del 12.2.2020 solo perché non aveva mai trasmesso correttamente all'indirizzo di residenza alcuna preventiva comunicazione di convocazione alla stessa.
CP_ Ribadiva che l' non aveva trasmesso alcuna lettera precedente alla comunicazione di riliquidazione del 12.2.2024, a differenza di quanto erroneamente eccepito, né sospendeva cautelativamente, neanche per quota, la prestazione assistenziale fino al marzo 2024, come previsto dalla legge, al fine di consentirle di regolarizzare la propria situazione in via amministrativa, considerato che, essendo in possesso di tutti i requisiti socio - sanitari di legge, avrebbe consentito alla stessa di percepire l'indennità di accompagnamento per la figlia senza alcun problema Per_1
CP_ Concludeva chiedendo: ritenere e dichiarare non dovute le somme richieste dall' mediante la comunicazione di riliquidazione del 12.2.2024 e conseguentemente dichiarare la nullità e/o inefficacia della revoca della prestazione assistenziale collegata, indennità di accompagnamento, per il periodo 1.1.2020 fino al 31.3.2024, per complessivi €.20.984,40, nonché della contestuale richiesta di pagamento del 12.2.2024, e/o con qualsiasi altra forma, ritenerla priva di alcuna efficacia giuridica per mancata corretta notifica della raccomandata n.68958147743-6 del 12.2.2020 trasmessa il 21.2.2020 ad indirizzo errato (cfr. doc. 5), che rappresenta necessario atto prodromico sottostante. Con rifusione di spese e compensi oltre spese generali, IVA E CPA, da distrarre al procuratore antistatario.
Con comparsa di costituzione si costituiva l' il quale concludeva Controparte_1 chiedendo: in via principale: rigettare la domanda, in quanto infondata sia in fatto che in diritto, oltre che non provata;
In subordine ritenere dovute le somme accertate in corso di causa e comunque le somme erogate due volte dall'Istituto per il periodo 01/10/2023-
31/03/2024
Con provvedimento del 9/5/2024, il sottoscritto giudice onorario veniva delegato per l'attività relativa all'udienza di discussione e per la decisione. Con provvedimento comunicato alle parti, questo giudice ha differito la presente causa alla data del 28.05.2024 disponendo che la detta udienza fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”.
L'udienza del 28.05.2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza
La causa è stata istruita mediante produzione documentale
Occorre innanzitutto procedere alla disamina della documentazione versata in atti.
- Comunicazione esito visita 9/10/2013 indirizzata a in via Aurora Parte_1
5/D, data accertamento e data definizione 5/08/2013, su domanda di invalidità civile n.
3930600610225 del 11/6/2013, con la quale la minore veniva riconosciuta Persona_1 invalida con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L.18.80) – indennità di accompagnamento con decorrenza
11/06/2013 Revisione: SI Anno: 2018 Mese: 06 – (all.1 ) CP_2
- Comunicazione del 9/4/2016, indirizzata a in via Lazio 14, Catania, Parte_2 data accertamento e definizione 18/4/2016 su domanda del 12/2/2016 n. 3930698206575 per sordità, con la quale la minore veniva riconosciuta SORDA con decorrenza 12/2/2016
- Nota del 12/02/2020, Nuova convocazione a visita medica per accertamento permanenza requisiti sanitari in favore di , a seguito di assenza alla visita di Persona_1 accertamento della permanenza dei requisiti sanitari, di: invalidità civile /cecità civile/ sordità; handicap (L. n.104/92); o disabilità (L. n.68/99) con invito a presentarsi a visita CP_ medica presso l'Unità Operativa medico-legale di CATANIA Comm. N. 386 per Invalidità civile + Sordità il giorno 19/03/2020, spedita alla ricorrente in via Aurora 5/D con racc.ta ea r. 68958147743-6 e notificata per compiuta giacenza il 9/3/2020 (all.2 a
) CP_2
- Nota del 15/09/2020, Nuova convocazione a visita medica per accertamento permanenza requisiti sanitari in favore di , a seguito di assenza alla visita di Persona_1
accertamento della permanenza dei requisiti sanitari, di: invalidità civile /cecità civile/ sordità; handicap (L. n.104/92); o disabilità (L. n.68/99) con invito a presentarsi a visita CP_ medica presso l'Unità Operativa medico-legale di CATANIA Comm. N. 386 per
Invalidità civile + Sordità il giorno 20/11/2020, spedita alla ricorrente in via Aurora 5/D con racc.ta ea r. 68976778436-5 e notificata per compiuta giacenza il 4/12/2020 ( all.2b
) CP_2
- Con comunicazione del 30/01/2024, spedita alla ricorrente in via Lazio 14 con raccta e a.
r. 66493921701-9, data visita e data definizione 4/12/2023 su domanda L.104/92 n.
3930975109615 del 12/09/2023 alla minore venivano diagnosticati Difetti Persona_1 interventricolari Multipli, Anomalie Ano-Rettale, Portatrice Impianto Cocleare – Portatore di handicap in situazione di gravità (Comma 3 art.3) Revisione SI Anno 2025 Mese 12
- Con comunicazione del 31/01/2024, spedita alla ricorrente in via Lazio 14 con racc.ta ea r. 66493935760-2, data accertamento e data definizione 30/01/2024 su domanda di invalidità civile n. 3930975109614 del 12/09/2023 la minore veniva Persona_1 riconosciuta invalida con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L.18.80) – indennità di accompagnamento con decorrenza 12/09/2023
- Nota di riliquidazione del 12/02/2024 della prestazione 044-210007179267 Cat INVCIV con decorrenza 1 luglio 2013, con la quale veniva richiesta la somma di €. 20.984,00 per il periodo gennaio 2020/ marzo 2024 spedita con racc.ta e a.r. ATTO C.F._4
IMPUGNATO
- Nota del 31/03/2024, spedita alla ricorrente in via Lazio 14 con raccta ea r. 66494870541-
9 con la quale veniva comunicato che la domanda di invalidità civile n. 3930975109614 del 12/09/2023 in favore della minore era stata rigetta per non aver potuto Persona_1 procedere all'accertamento del diritto per mancata presentazione della documentazione richiesta il 12/02/2024 - Comunicazione, 20 giugno 2024 Liquidazione a favore di della Persona_1
Prestazione n. 044-210007299158 Cat. INVCIV, decorrenza 1 ottobre 2023 spedita alla ricorrente in VIA LAZIO 14 CATANIA 95122 con racc.ta e a.r. 66509623730-1 comprensiva di arretrati con decorrenza ottobre 2023 fino a dicembre 2024
Afferma l' che l'indebito contestato origina dalla mancata presentazione alla visita CP_2 medica per l'accertamento della permanenza dei requisiti sanitari del 12/02/2020 e del
15/09/2020 pari ad euro 20.984,40, è quindi riferibile al periodo dal 01/12/2020 al
31/03/2024.
La ricorrente ha prodotto il certificato di residenza storico dal quale si riscontra che la stessa dal 30/09/2010 risiedeva in via Aurora 5 e dal 6/06/2016 ad oggi risiede in via Lazio
14.
Risulta, pertanto, documentato che le comunicazioni 12.02.2020 e del 15 febbraio 2020, anzi richiamate dall' , sono state notificate all'indirizzo errato in quanto la ricorrente CP_1 già dal 2016 risiede in via Lazio 14, ove, per altro l' ha correttamente notificato la CP_2
Comunicazione del 9/4/2016 e di cui, pertanto, era già a conoscenza
Venendo, quindi al merito, della decisione si rileva che quanto all'applicabilità all'indebito assistenziale della disciplina dettata dall'art. 2033 c.c. per consolidato orientamento giurisprudenziale, quest'ultimo, è soggetto ad una disciplina peculiare, derogatoria rispetto alla regola della ripetibilità, propria del sistema civilistico di cui al richiamato articolo, in quanto le prestazioni assistenziali sono normalmente destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari propri del beneficiario e della famiglia e si esclude la ripetizione se l'erogazione non sia dovuta a dolo del percettore. La Corte di Cassazione ha stabilito da ultimo con la sentenza n. 24180 del 4.8.2022 che “In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c., che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte" (cfr., tra le più recenti,
Cass. n. 13915 del 2021; Cass. n. 13223 del 2020; Cass. N.n. 10642 e 31372 del 2019);(…) in particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione "la regola propria del sottosistema assistenziale", che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento;
(….)”. Con riferimento all'indebito per assenza del requisito sanitario la Suprema Corte ha sancito che “(…)
l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento;
(…)” (cfr. Cass. n. 24180/2022).
Ciò posto va richiamata la disciplina di cui all' art. 37 L. n. 448/1998 (Verifiche in materia di invalidità civile) che testualmente recita:
1. Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, la predetta amministrazione provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima. Ove, invece, siano ritenute valide le giustificazioni addotte, verrà comunicata la nuova data di visita medica alla quale l'interessato non potrà sottrarsi, pena la revoca del beneficio economico dalla data di sospensione, salvo i casi di visite domiciliari richieste dagli interessati o disposte dall'amministrazione. (…).
In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica.
CP_ Nella fattispecie in esame l' non ha provveduto a sospendere temporaneamente i benefici assistenziali a causa della sua mancata presentazione alla visita di revisione continuando ad erogare la previdenza fino al marzo del 2024
Dalla disciplina della materia si evince, per altro, che dalla mancata presentazione alla visita da parte dell'interessato discendono una serie di adempimenti successivi che nel caso in esame non appaiono essere stati compiuti dall' resistente. CP_2 Ed invero, in merito all'obbligo di convocazione a visita della parte, l'art. 5 comma 1 del
D.M. n. 387 del 5 agosto 1991 dispone che “definita la convocazione, dopo il primo invito a visita, se la parte non si presenta alla visita disposta dalla Commissione medica, la stessa dovrà essere riconvocata entro i successivi tre mesi. Qualora non si presenti nemmeno a quest'ultima, la domanda perderà efficacia e l'interessato potrà solo presentare una nuova domanda di accertamento”. Pertanto, stante l'assenza della ricorrente alla prima convocazione per la visita di revisione, prima di procedere a formulare un secondo invito, adempimento che risulta essere stato eseguito, l' avrebbe dovuto procedere ai CP_1 controlli volti ad accertare l'affettiva consegna alla stessa della lettera di convocazione a visita, controlli che invece risultano essere stati omessi per quanto non documentato dall' il quale, al contrario, è incorso nel medesimo errore notificando anche il CP_1 secondo invito al precedente indirizzo
Si rileva, inoltre, che la Circolare n. 127 dell'8/7/2016 prevede, in caso di assenza a visita di revisione da parte del disabile grave, l'obbligo da parte dell'ente di porre in essere determinati adempimenti che si diversificano “in base all'esito della spedizione postale della convocazione”. [Punto 2.4. “Assenza a visita di revisione del disabile grave
“trasferito”, “indirizzo insufficiente”, le strutture territoriali saranno tenute ad effettuare
i necessari controlli per verificare l'esattezza dell'indirizzo e individuare eventualmente il nuovo domicilio (es. tramite l'anagrafe comunale), dandone comunicazione all'U.O. medico legale al fine di consentire una seconda convocazione.
Gli esiti della nuova convocazione dovranno essere gestiti secondo le istruzioni già fornite ai paragrafi 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4.
Nel caso in cui, invece, all'esito dei controlli sia confermata l'esattezza dell'indirizzo, si procederà analogamente ai casi di assenza a visita del disabile nei cui confronti sia stato accertato il buon esito della comunicazione postale (punto a)”]
Detta Circolare, riguardante più precisamente i benefici concessi ai lavoratori dipendenti con disabilità grave (quali permessi, prolungamento di congedo parentale, riposi orari e congedo straordinario), prevede, quindi, espressamente l'accertamento da parte dell' CP_2 del buon esito della comunicazione postale e l'eventuale invio di una seconda convocazione.
Pertanto, anche alla luce delle suddette previsioni, deve ritenersi l'illegittimità del procedimento di revoca della prestazione posto in essere dall' nei confronti della ricorrente 3. Quanto alle spese avuto riguardo all'esito della lite le stesse vengono poste a carico dell e vengono liquidate come da dispositivo. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Manuela Scarcella, in funzione di
Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7085/2024 R.G. così statuisce:
In accoglimento del ricorso dichiara illegittimità la richiesta di pagamento della somma di €.
€ 20.984,40 avanzata dall' e conseguentemente, irripetibile la somma di €. € CP_2
20.984,40erogata dall' in favore del ricorrente nel periodo dal 01/01/2020 – 31/03/2024.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 3.727,00 per CP_2 compenso, oltre spese generali, IVA E CPA come per legge.
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico .
Catania, 28 MAGGIO 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 7085/2024 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 28.05.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 28 MAGGIO 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 7085 /2024 R.G. promossa da nata a [...] il [...] c.f. Parte_1 C.F._1
n.q. di genitore nata a [...] il [...], cod. fisc. , Persona_1 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Fabio Gaetano Cavallaro, elettivamente domiciliati in Catania, via Tripolitania n. 26, per procura in calce al presente atto
- ricorrente -
CONTRO
( c.f. Controparte_1 CP_2
), in persona del suo Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1 congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli Avv.ti Raimund e dall'avv. Pier Luigi Tomaselli
( per procura in atti ed elettivamente domiciliato in piazza della C.F._3
Repubblica, 26, Catania, presso il proprio Ufficio legale distrettuale, n. fax. 095-
367624/367630;
- resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.07.2024, la ricorrente n.q. di genitore Persona_1
proponeva opposizione avverso la richiesta dell' di restituzione dell'importo di € CP_2
20.984,40 relativo all'indennità di accompagnamento per la suddetta minore e Persona_1 non spettante per il periodo 01/01/2020 – 31/03/2024.
Precisava, appunto, che la minore era titolare di indennità di accompagnamento Persona_1 dal luglio 2013 e dal 12.2.2016 di indennità di comunicazione, a seguito di visita del Centro CP_ medico legale del 18.4.2016, nonché dei benefici di cui all'art. 3, c. 3, L104/92, confermati con verbale del 4.12.2023. Precisava che entrambe le prestazioni assistenziali economiche erano state regolarmente a lei liquidate in qualità di genitore della figlia minore fino al marzo 2024 e che successivamente veniva sospesa l'erogazione dell'indennità di accompagnamento mentre continua ad essere liquidata l'indennità di comunicazione.
Precisava che, a seguito di nuova domanda del 12.9.2023 volta alla sola conferma dei benefici CP_ di cui all'art. 3, c. 3, L104/92 scaduta, riconosciuta con separato verbale di visita del
4.12.2023, il medico curante segnava anche la richiesta di invalidità civile, per cui la minore CP_ veniva “visitata sugli atti” il 30.1.2024 ed il Centro Medico Legale con verbale del
30.1.2024 (domanda n.3930975109614) confermava sugli atti i benefici di cui all'art. 1
L.18/80 ossia l'indennità di accompagnamento, salvo poi trasmettere con raccomandata del
27.3.2023 una nota con cui inspiegabilmente revocava la prestazione assistenziale con la seguente motivazione: “lei non ha presentato la documentazione che è stata richiesta il
12.02.2024 e, pertanto, non è stato possibile procedere all'accertamento del diritto alla CP_ prestazione”. Precisava che nessuna prova offriva l' della suddetta richiesta documentazione del 12.2.2024, tenendo conto del fatto che la minore versa in gravi condizioni per cui inizialmente il Centro Medico Legale le confermava in data 30.1.2024 l'indennità di accompagnamento, di cui già godeva. Rilevava in proposito che le suddette comunicazioni CP_ del 30.1.2024, trasmesse il 31.1.2024, e 27.3.2024 venivano regolarmente trasmesse a mezzo raccomandata in Catania, via Lazio 14, Sc. L, int 1, piano rialzato, ove la stessa risiede ed abita sin dal giugno 2016, come si evince dal certificato di residenza storico del 2.5.2024 che produceva in atti, e dal quale emerge che la stessa unitamente alla figlia minore
[...]
(nata il [...]), risiedevano in via Aurora n. 5 Catania dal 30.9.2010, ufficialmente Per_1 fino al maggio 2016. Precisava che in verità sin dal febbraio 2016 la stessa dimorava in via
Lazio n.14, Sc. L, int 1, piano rialzato, ed infatti tale indirizzo di dimora, da lì a poco residenza CP_ ufficiale della stessa, veniva regolarmente comunicato all' di Catania con la domanda di invalidità per sordità del 12.2.2016, n.3930698206575 che, non a caso, a seguito di visita del CP_ 18.4.2016, trasmetteva con nota raccomandata del 29.4.2016 il relativo verbale presso il corretto indirizzo comunicato, in Catania, via Lazio n.14, dimostrando di avere effettiva conoscenza della residenza e dimora ove la stessa sig.ra intendeva ricevere ogni Pt_1
CP_ comunicazione dell' Precisava, quindi, che inspiegabilmente pur essendo a conoscenza CP_ dell'indirizzo di residenza e dimora reale ed effettiva, in via Lazio n. 14, Catania, l' incorrendo in grave errore, con raccomandata n.68958147743-6 del 12.2.2020, trasmessa il
21.2.2020, convocava la convocava per il 19.3.2020 per “visita medica per accertamento permanenza requisiti sanitari” nei confronti della figlia minore beneficiaria di Persona_1 indennità di accompagnamento, trasmettendo erroneamente la comunicazione in Catania, via
Aurora n.5/b, ove la sig.ra non abitava né risiedeva da anni;
per questo, ignara della Pt_1 convocazione per visita di revisione, la stessa, che non ha mai ricevuto la raccomandata del CP_ 12.2.2020, non si presentava con la figlia minore a visita il 19.3.2020 e così, senza che l' si adoperasse per accertare la effettiva residenza, che peraltro conosceva già con certezza documentale dal 2016, e riconvocare regolarmente la sig.ra , veniva revocata la Pt_1 indennità di accompagnamento, senza peraltro provvedere prima alla sospensione della prestazione che, invece, veniva regolarmente erogata fino al marzo 2024 e da lei percepita in assoluta buonafede, determinando così l'Istituto a richiedere, poi, l' illegittimo indebito sulla pensione n.044-210007179267 cat. INVCIV dal gennaio 2020 al 31.3.2024 di €.20.984,00, che veniva preteso con nota raccomandata n. 24PRO2J0020723 del 12.2.2024 trasmessa in
Catania, via Lazio n. 14, pervenuta successivamente. Eccepiva, quindi, l'irregolare convocazione a visita di revisione e l'illegittimo connesso provvedimento di revoca della prestazione effettuato a “SOLI” 4 anni di distanza determinato da una procedura amministrativa assolutamente viziata ed irregolare. Precisava, infatti, che, ignara di tutto, aveva percepito in buona fede la prestazione assistenziale, necessaria per il mantenimento e le esigenze della figlia gravemente invalida. Invocava quindi il principio dell'affidamento, e la percezione inconsapevole ed in buona fede, della prestazione assistenziale dell'indennità di accompagnamento per minori pagata dal 2013 al marzo 2024; richiamava a tal proposito la Corte di Cassazione (cfr. Cass. 28771/2018) secondo cui ”il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'
«affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte
Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (…) non sia (…) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431)”. Si è altresì precisato che, in generale, «in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (…) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale»
(Cass. 1ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n.
1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il d.l. 850/1976, art.
3-ter, convertito in L. 29/1977 (secondo cui «gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento») ed il d.l. 173/1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. 291/1988
(secondo cui «con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte» (risultando invece abrogata la L.
537/1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, co. 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, l'art. 5, co. 5, d.p.r. 698/1994: sul tema v. in dettaglio,
Cass. 7048/2006, cit.). Precisava che con ricorso amministrativo del 13.5.2024, trasmesso in via telematica il
13.5.2024 (prot. N. 2591191), impugnava la comunicazione di indebito su prestazione CP_ assistenziale per le ragioni esposte, chiedendo espressamente all' “di procedere al ripristino della prestazione dell'indennità di accompagnamento per la minore Persona_1 illegittimamente revocata dal gennaio 2020, nonché, di conseguenza, all'annullamento del provvedimento di indebito, dal gennaio 2020 al 31.3.2024, trasmessole con nota raccomandata CP_ del 12.2.2024 per €.20.984,00. Precisava che, con pec del 12.7.2024, l' di Catania rigettava il richiamato ricorso amministrativo del 10.7.2024, e allegava delibera n.2415883, con cui, facendo riferimento ad una fantomatica istruttoria, affermando che “l'indebito contestato origina da provvedimento di ricostituzione del 12/.02.2024 eseguito dall'ufficio in conformità alle risultanze del verbale sanitario n.3930842702382 del 20.11.2020. La regolarità della convocazione a visita è stata confermata dal CML (vedasi allegati)”, in realtà non allegato alla pec.
Eccepiva, quindi: Nullità della comunicazione di pagamento per omessa notifica dell'atto prodromico e prescrizione del credito e dell'azione per mancata corretta notifica da parte CP_ dell' alla stessa personalmente o a familiari conviventi all'indirizzo di residenza della raccomandata n.68958147743-6 del 12.2.2020, trasmessa il 21.2.2020 (cfr. doc. 5), con cui convocava per il 19.3.2020 la sig.ra per “visita medica per Parte_1 accertamento permanenza requisiti sanitari” nei confronti della figlia minore Persona_1
Precisava, infatti, che i crediti presuntivamente vantati dall' relativi ad un inesistente CP_2 indebito sono stati portati alla sua conoscenza solo con il provvedimento impugnato, ossia la comunicazione di liquidazione del 12.2.2024, senza che siano stati prima notificati né la convocazione a visita di revisione né l'avviso preliminare al fine di evitare la revoca della prestazione, ciò in palese violazione del diritto di difesa costituzionalmente riconosciuto dall'art. 24 Cost. Precisava, ancora, che l'attività difensiva risulta fortemente pregiudicata in quanto non è stato possibile accertare la fondatezza della pretesa creditoria né poteva verificarsi la correttezza della condotta dell'Ente impositore.
Richiamando giurisprudenza a tal riguardo” (Cass. civ., sent. n. 1430/2003; Cass. civ. sent. n.
15858/2005) precisava che nel caso di che trattasi, non può dirsi che tutti gli elementi dell'indebito contestato siano contenuti nell'atto impugnato in quanto nel provvedimento opposto possono leggersi solo gli estremi dell'anno di riferimento e l'importo di cui si chiede la restituzione, null'altro, in violazione del consolidato principio secondo cui l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (cfr: Cassazione civile, sez. un., 04/03/2008, n. 5791; Cass. civ.,
S.U. 25 luglio 2007, n. 16412), e, ancora, richiamava Cassazione n. 10012 del 15.04.2021, a
Sezioni Unite, che ribadendo il suddetto principio, ha sancito che “la nullità della notifica di un atto presupposto inficia gli atti successivi determinando la nullità degli stessi. Il destinatario potrà dunque impugnare un atto consequenziale qualsiasi, impugnando con esso anche gli atti presupposti. Sotto un profilo processuale, incombe nei confronti della parte resistente l'onere probatorio relativo alla notifica dell'atto presupposto di cui la ricorrente assume la inesistenza e/o omessa notifica, non potendosi ritenere sufficiente, a fronte della specifica contestazione e ai fini della dimostrazione della notifica dell'atto presupposto, il mero rilievo dell'avvenuta presunta notifica dell'atto presupposto a quello impugnato. In mancanza di tale prova, il provvedimento di revoca definitiva della prestazione pensionistica/assistenziale deve essere annullato” (cfr. Cassazione sent. 19415, dell'11.09.2010).
CP_ Precisava che l' nel provvedimento impugnato del 12.2.2024 faceva riferimento alla prestazione n.044-210007179267 cat inv civ con decorrenza luglio 2013 ma “dimenticava” di far riferimento specifico alla convocazione per visita di revisione per indennità di accompagnamento del 12.2.2020 solo perché non aveva mai trasmesso correttamente all'indirizzo di residenza alcuna preventiva comunicazione di convocazione alla stessa.
CP_ Ribadiva che l' non aveva trasmesso alcuna lettera precedente alla comunicazione di riliquidazione del 12.2.2024, a differenza di quanto erroneamente eccepito, né sospendeva cautelativamente, neanche per quota, la prestazione assistenziale fino al marzo 2024, come previsto dalla legge, al fine di consentirle di regolarizzare la propria situazione in via amministrativa, considerato che, essendo in possesso di tutti i requisiti socio - sanitari di legge, avrebbe consentito alla stessa di percepire l'indennità di accompagnamento per la figlia senza alcun problema Per_1
CP_ Concludeva chiedendo: ritenere e dichiarare non dovute le somme richieste dall' mediante la comunicazione di riliquidazione del 12.2.2024 e conseguentemente dichiarare la nullità e/o inefficacia della revoca della prestazione assistenziale collegata, indennità di accompagnamento, per il periodo 1.1.2020 fino al 31.3.2024, per complessivi €.20.984,40, nonché della contestuale richiesta di pagamento del 12.2.2024, e/o con qualsiasi altra forma, ritenerla priva di alcuna efficacia giuridica per mancata corretta notifica della raccomandata n.68958147743-6 del 12.2.2020 trasmessa il 21.2.2020 ad indirizzo errato (cfr. doc. 5), che rappresenta necessario atto prodromico sottostante. Con rifusione di spese e compensi oltre spese generali, IVA E CPA, da distrarre al procuratore antistatario.
Con comparsa di costituzione si costituiva l' il quale concludeva Controparte_1 chiedendo: in via principale: rigettare la domanda, in quanto infondata sia in fatto che in diritto, oltre che non provata;
In subordine ritenere dovute le somme accertate in corso di causa e comunque le somme erogate due volte dall'Istituto per il periodo 01/10/2023-
31/03/2024
Con provvedimento del 9/5/2024, il sottoscritto giudice onorario veniva delegato per l'attività relativa all'udienza di discussione e per la decisione. Con provvedimento comunicato alle parti, questo giudice ha differito la presente causa alla data del 28.05.2024 disponendo che la detta udienza fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”.
L'udienza del 28.05.2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza
La causa è stata istruita mediante produzione documentale
Occorre innanzitutto procedere alla disamina della documentazione versata in atti.
- Comunicazione esito visita 9/10/2013 indirizzata a in via Aurora Parte_1
5/D, data accertamento e data definizione 5/08/2013, su domanda di invalidità civile n.
3930600610225 del 11/6/2013, con la quale la minore veniva riconosciuta Persona_1 invalida con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L.18.80) – indennità di accompagnamento con decorrenza
11/06/2013 Revisione: SI Anno: 2018 Mese: 06 – (all.1 ) CP_2
- Comunicazione del 9/4/2016, indirizzata a in via Lazio 14, Catania, Parte_2 data accertamento e definizione 18/4/2016 su domanda del 12/2/2016 n. 3930698206575 per sordità, con la quale la minore veniva riconosciuta SORDA con decorrenza 12/2/2016
- Nota del 12/02/2020, Nuova convocazione a visita medica per accertamento permanenza requisiti sanitari in favore di , a seguito di assenza alla visita di Persona_1 accertamento della permanenza dei requisiti sanitari, di: invalidità civile /cecità civile/ sordità; handicap (L. n.104/92); o disabilità (L. n.68/99) con invito a presentarsi a visita CP_ medica presso l'Unità Operativa medico-legale di CATANIA Comm. N. 386 per Invalidità civile + Sordità il giorno 19/03/2020, spedita alla ricorrente in via Aurora 5/D con racc.ta ea r. 68958147743-6 e notificata per compiuta giacenza il 9/3/2020 (all.2 a
) CP_2
- Nota del 15/09/2020, Nuova convocazione a visita medica per accertamento permanenza requisiti sanitari in favore di , a seguito di assenza alla visita di Persona_1
accertamento della permanenza dei requisiti sanitari, di: invalidità civile /cecità civile/ sordità; handicap (L. n.104/92); o disabilità (L. n.68/99) con invito a presentarsi a visita CP_ medica presso l'Unità Operativa medico-legale di CATANIA Comm. N. 386 per
Invalidità civile + Sordità il giorno 20/11/2020, spedita alla ricorrente in via Aurora 5/D con racc.ta ea r. 68976778436-5 e notificata per compiuta giacenza il 4/12/2020 ( all.2b
) CP_2
- Con comunicazione del 30/01/2024, spedita alla ricorrente in via Lazio 14 con raccta e a.
r. 66493921701-9, data visita e data definizione 4/12/2023 su domanda L.104/92 n.
3930975109615 del 12/09/2023 alla minore venivano diagnosticati Difetti Persona_1 interventricolari Multipli, Anomalie Ano-Rettale, Portatrice Impianto Cocleare – Portatore di handicap in situazione di gravità (Comma 3 art.3) Revisione SI Anno 2025 Mese 12
- Con comunicazione del 31/01/2024, spedita alla ricorrente in via Lazio 14 con racc.ta ea r. 66493935760-2, data accertamento e data definizione 30/01/2024 su domanda di invalidità civile n. 3930975109614 del 12/09/2023 la minore veniva Persona_1 riconosciuta invalida con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L.18.80) – indennità di accompagnamento con decorrenza 12/09/2023
- Nota di riliquidazione del 12/02/2024 della prestazione 044-210007179267 Cat INVCIV con decorrenza 1 luglio 2013, con la quale veniva richiesta la somma di €. 20.984,00 per il periodo gennaio 2020/ marzo 2024 spedita con racc.ta e a.r. ATTO C.F._4
IMPUGNATO
- Nota del 31/03/2024, spedita alla ricorrente in via Lazio 14 con raccta ea r. 66494870541-
9 con la quale veniva comunicato che la domanda di invalidità civile n. 3930975109614 del 12/09/2023 in favore della minore era stata rigetta per non aver potuto Persona_1 procedere all'accertamento del diritto per mancata presentazione della documentazione richiesta il 12/02/2024 - Comunicazione, 20 giugno 2024 Liquidazione a favore di della Persona_1
Prestazione n. 044-210007299158 Cat. INVCIV, decorrenza 1 ottobre 2023 spedita alla ricorrente in VIA LAZIO 14 CATANIA 95122 con racc.ta e a.r. 66509623730-1 comprensiva di arretrati con decorrenza ottobre 2023 fino a dicembre 2024
Afferma l' che l'indebito contestato origina dalla mancata presentazione alla visita CP_2 medica per l'accertamento della permanenza dei requisiti sanitari del 12/02/2020 e del
15/09/2020 pari ad euro 20.984,40, è quindi riferibile al periodo dal 01/12/2020 al
31/03/2024.
La ricorrente ha prodotto il certificato di residenza storico dal quale si riscontra che la stessa dal 30/09/2010 risiedeva in via Aurora 5 e dal 6/06/2016 ad oggi risiede in via Lazio
14.
Risulta, pertanto, documentato che le comunicazioni 12.02.2020 e del 15 febbraio 2020, anzi richiamate dall' , sono state notificate all'indirizzo errato in quanto la ricorrente CP_1 già dal 2016 risiede in via Lazio 14, ove, per altro l' ha correttamente notificato la CP_2
Comunicazione del 9/4/2016 e di cui, pertanto, era già a conoscenza
Venendo, quindi al merito, della decisione si rileva che quanto all'applicabilità all'indebito assistenziale della disciplina dettata dall'art. 2033 c.c. per consolidato orientamento giurisprudenziale, quest'ultimo, è soggetto ad una disciplina peculiare, derogatoria rispetto alla regola della ripetibilità, propria del sistema civilistico di cui al richiamato articolo, in quanto le prestazioni assistenziali sono normalmente destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari propri del beneficiario e della famiglia e si esclude la ripetizione se l'erogazione non sia dovuta a dolo del percettore. La Corte di Cassazione ha stabilito da ultimo con la sentenza n. 24180 del 4.8.2022 che “In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c., che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte" (cfr., tra le più recenti,
Cass. n. 13915 del 2021; Cass. n. 13223 del 2020; Cass. N.n. 10642 e 31372 del 2019);(…) in particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione "la regola propria del sottosistema assistenziale", che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento;
(….)”. Con riferimento all'indebito per assenza del requisito sanitario la Suprema Corte ha sancito che “(…)
l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento;
(…)” (cfr. Cass. n. 24180/2022).
Ciò posto va richiamata la disciplina di cui all' art. 37 L. n. 448/1998 (Verifiche in materia di invalidità civile) che testualmente recita:
1. Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, la predetta amministrazione provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima. Ove, invece, siano ritenute valide le giustificazioni addotte, verrà comunicata la nuova data di visita medica alla quale l'interessato non potrà sottrarsi, pena la revoca del beneficio economico dalla data di sospensione, salvo i casi di visite domiciliari richieste dagli interessati o disposte dall'amministrazione. (…).
In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica.
CP_ Nella fattispecie in esame l' non ha provveduto a sospendere temporaneamente i benefici assistenziali a causa della sua mancata presentazione alla visita di revisione continuando ad erogare la previdenza fino al marzo del 2024
Dalla disciplina della materia si evince, per altro, che dalla mancata presentazione alla visita da parte dell'interessato discendono una serie di adempimenti successivi che nel caso in esame non appaiono essere stati compiuti dall' resistente. CP_2 Ed invero, in merito all'obbligo di convocazione a visita della parte, l'art. 5 comma 1 del
D.M. n. 387 del 5 agosto 1991 dispone che “definita la convocazione, dopo il primo invito a visita, se la parte non si presenta alla visita disposta dalla Commissione medica, la stessa dovrà essere riconvocata entro i successivi tre mesi. Qualora non si presenti nemmeno a quest'ultima, la domanda perderà efficacia e l'interessato potrà solo presentare una nuova domanda di accertamento”. Pertanto, stante l'assenza della ricorrente alla prima convocazione per la visita di revisione, prima di procedere a formulare un secondo invito, adempimento che risulta essere stato eseguito, l' avrebbe dovuto procedere ai CP_1 controlli volti ad accertare l'affettiva consegna alla stessa della lettera di convocazione a visita, controlli che invece risultano essere stati omessi per quanto non documentato dall' il quale, al contrario, è incorso nel medesimo errore notificando anche il CP_1 secondo invito al precedente indirizzo
Si rileva, inoltre, che la Circolare n. 127 dell'8/7/2016 prevede, in caso di assenza a visita di revisione da parte del disabile grave, l'obbligo da parte dell'ente di porre in essere determinati adempimenti che si diversificano “in base all'esito della spedizione postale della convocazione”. [Punto 2.4. “Assenza a visita di revisione del disabile grave
“trasferito”, “indirizzo insufficiente”, le strutture territoriali saranno tenute ad effettuare
i necessari controlli per verificare l'esattezza dell'indirizzo e individuare eventualmente il nuovo domicilio (es. tramite l'anagrafe comunale), dandone comunicazione all'U.O. medico legale al fine di consentire una seconda convocazione.
Gli esiti della nuova convocazione dovranno essere gestiti secondo le istruzioni già fornite ai paragrafi 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4.
Nel caso in cui, invece, all'esito dei controlli sia confermata l'esattezza dell'indirizzo, si procederà analogamente ai casi di assenza a visita del disabile nei cui confronti sia stato accertato il buon esito della comunicazione postale (punto a)”]
Detta Circolare, riguardante più precisamente i benefici concessi ai lavoratori dipendenti con disabilità grave (quali permessi, prolungamento di congedo parentale, riposi orari e congedo straordinario), prevede, quindi, espressamente l'accertamento da parte dell' CP_2 del buon esito della comunicazione postale e l'eventuale invio di una seconda convocazione.
Pertanto, anche alla luce delle suddette previsioni, deve ritenersi l'illegittimità del procedimento di revoca della prestazione posto in essere dall' nei confronti della ricorrente 3. Quanto alle spese avuto riguardo all'esito della lite le stesse vengono poste a carico dell e vengono liquidate come da dispositivo. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Manuela Scarcella, in funzione di
Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7085/2024 R.G. così statuisce:
In accoglimento del ricorso dichiara illegittimità la richiesta di pagamento della somma di €.
€ 20.984,40 avanzata dall' e conseguentemente, irripetibile la somma di €. € CP_2
20.984,40erogata dall' in favore del ricorrente nel periodo dal 01/01/2020 – 31/03/2024.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 3.727,00 per CP_2 compenso, oltre spese generali, IVA E CPA come per legge.
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico .
Catania, 28 MAGGIO 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011