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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 17/03/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 14/2021.
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Viviana Cusolito Componente
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 14/2021 R.G. e vertente tra
(P.I. ), in persona del suo l.r.p.t. e qui di seguito anche Parte_1 P.IVA_1 solo ”, con l'avv. SARILENA STIPO (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
Email_1
-appellante- nei confronti di
(C.F. ), n.q. di titolare dell'impresa CP_1 C.F._2 individuale “ dal 1935” (P.I. ), con l'avv. ANGELO CP_1 P.IVA_2
LANGONE (C.F. CodiceFiscale_3 Email_2
-appellato-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 704/2020 del Tribunale di Palmi, pubblicata in data 17.11.2020 ed emessa all'esito del proc. n. 909/2020 R.G..
* * *
Pagina 1 di 3 R.G. 14/2021.
Conclusioni delle parti
Come in atti.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- Con atto di appello ritualmente notificato la società ha spiegato Parte_1
impugnazione avverso la sentenza n. 704/2020 del 17.11.2020 del Tribunale di Palmi – sentenza reiettiva dell'opposizione avverso il d.i. n. 218/2020 (proc. n. 499/2020 R.G.), conseguentemente confermato -, eccependone l'illegittimità per:
(I) carenza assoluta di motivazione - erronea interpretazione degli artt. 1198 e 1260 c.c.;
(II) omessa ed erronea valutazione di prove documentali decisive, omessa pronuncia circa la erronea imputazione di IVA e nota di credito- errata interpretazione art. 2697 c.c..
Sulla scorta di ciò ha chiesto alla Corte di voler: “accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente alla per il titolo dedotto in giudizio e, Parte_2
conseguentemente, annullare la sentenza n. 704/2020 e revocare il decreto ingiuntivo oggetto di conferma per i motivi superiormente precisati;
in ogni caso, condannare la Parte_2
al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, maggiorati di rimborso forfetario, Cpa ed Iva”.
I.2.- Con comparsa del 27.04.2021 si è poi costituito in appello CP_1 contestando le avverse prospettazioni ed eccependo in particolare l'infondatezza dell'appello principale, con conseguente conferma della sentenza gravata in ogni sua statuizione.
I.3.- Nel corso del giudizio, poi, all'udienza del 13.02.2025 nessuna parte depositava note scritte (condotta equipollente alla mancata comparizione in udienza), sicché il giudizio veniva rinviato, ex artt. 309 e 127 ter c.p.c., all'udienza del 13.03.2025.
Anche a tale nuova udienza nessuna parte depositava note scritte, sicché, in virtù dell'intervenuta doppia diserzione bilaterale, verificata la regolarità delle notifiche, la causa è stata assegnata a sentenza senza termini e al fine di dichiararne l'estinzione ex artt. 309, 181 e
127 ter c.p.c..
Pagina 2 di 3 R.G. 14/2021.
II.- Alla luce di quanto precede e, in particolare, dell'intervenuta doppia diserzione bilaterale, occorre ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare (con sentenza del
Collegio, ai sensi dell'art. 307, comma 4, c.p.c.) l'estinzione del processo.
III.- Ai sensi dell'art. 310, comma 4, c.p.c., le spese del processo restano poi a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 14/2021 R.G., avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 704/2020 del Tribunale di Palmi, pubblicata in data 17.11.2020 ed emessa all'esito del proc. n. 909/2020 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) ORDINA che la causa sia cancellata dal ruolo e DICHIARA l'estinzione del presente processo d'appello;
2) SPESE a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 14 marzo 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
Pagina 3 di 3
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Viviana Cusolito Componente
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 14/2021 R.G. e vertente tra
(P.I. ), in persona del suo l.r.p.t. e qui di seguito anche Parte_1 P.IVA_1 solo ”, con l'avv. SARILENA STIPO (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
Email_1
-appellante- nei confronti di
(C.F. ), n.q. di titolare dell'impresa CP_1 C.F._2 individuale “ dal 1935” (P.I. ), con l'avv. ANGELO CP_1 P.IVA_2
LANGONE (C.F. CodiceFiscale_3 Email_2
-appellato-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 704/2020 del Tribunale di Palmi, pubblicata in data 17.11.2020 ed emessa all'esito del proc. n. 909/2020 R.G..
* * *
Pagina 1 di 3 R.G. 14/2021.
Conclusioni delle parti
Come in atti.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- Con atto di appello ritualmente notificato la società ha spiegato Parte_1
impugnazione avverso la sentenza n. 704/2020 del 17.11.2020 del Tribunale di Palmi – sentenza reiettiva dell'opposizione avverso il d.i. n. 218/2020 (proc. n. 499/2020 R.G.), conseguentemente confermato -, eccependone l'illegittimità per:
(I) carenza assoluta di motivazione - erronea interpretazione degli artt. 1198 e 1260 c.c.;
(II) omessa ed erronea valutazione di prove documentali decisive, omessa pronuncia circa la erronea imputazione di IVA e nota di credito- errata interpretazione art. 2697 c.c..
Sulla scorta di ciò ha chiesto alla Corte di voler: “accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente alla per il titolo dedotto in giudizio e, Parte_2
conseguentemente, annullare la sentenza n. 704/2020 e revocare il decreto ingiuntivo oggetto di conferma per i motivi superiormente precisati;
in ogni caso, condannare la Parte_2
al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, maggiorati di rimborso forfetario, Cpa ed Iva”.
I.2.- Con comparsa del 27.04.2021 si è poi costituito in appello CP_1 contestando le avverse prospettazioni ed eccependo in particolare l'infondatezza dell'appello principale, con conseguente conferma della sentenza gravata in ogni sua statuizione.
I.3.- Nel corso del giudizio, poi, all'udienza del 13.02.2025 nessuna parte depositava note scritte (condotta equipollente alla mancata comparizione in udienza), sicché il giudizio veniva rinviato, ex artt. 309 e 127 ter c.p.c., all'udienza del 13.03.2025.
Anche a tale nuova udienza nessuna parte depositava note scritte, sicché, in virtù dell'intervenuta doppia diserzione bilaterale, verificata la regolarità delle notifiche, la causa è stata assegnata a sentenza senza termini e al fine di dichiararne l'estinzione ex artt. 309, 181 e
127 ter c.p.c..
Pagina 2 di 3 R.G. 14/2021.
II.- Alla luce di quanto precede e, in particolare, dell'intervenuta doppia diserzione bilaterale, occorre ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare (con sentenza del
Collegio, ai sensi dell'art. 307, comma 4, c.p.c.) l'estinzione del processo.
III.- Ai sensi dell'art. 310, comma 4, c.p.c., le spese del processo restano poi a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 14/2021 R.G., avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 704/2020 del Tribunale di Palmi, pubblicata in data 17.11.2020 ed emessa all'esito del proc. n. 909/2020 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) ORDINA che la causa sia cancellata dal ruolo e DICHIARA l'estinzione del presente processo d'appello;
2) SPESE a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 14 marzo 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
Pagina 3 di 3