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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/08/2025, n. 7604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7604 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 11920/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Nona civile
Il Giudice onorario dott. Maria Esposito ha pronunciato, a seguito di scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11920/2022 R.G.
TRA
(P.IVA ) con sede legale in Napoli, parco Comola Ricci, 132, in Parte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rapp.te ed amm.re unico , rappresentata e difesa dagli avvocati Parte_2
Maurizio Barbatelli e Raffaele Troncone , come da procura in atti. attrice
E
, nata a [...] il [...], C.F.: e Controparte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], C.F.: , rapp.te e Controparte_2 C.F._2 difese dall'avv. Nicola Pignatiello, come da procura in atti
convenute
, nato a [...] il [...], C.F.: rapp.to e difeso CP_3 C.F._3 dall'avv. Michele Piro , come da procura in atti,
chiamato in causa
CONCLUSIONI: come in atti e come da note cd. di trattazione “scritta”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente decisione è resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come novellato dall'art. 45, 17 co. della L. n.
69 del 2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla sua entrata in vigore, mediante concisa esposizione dei fatti e dei motivi posti a fondamento della stessa. Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo del giudizio, sia
1 la difesa dei convenuti, sia i verbali di udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, dalla cui lettura potrà agevolmente desumersi lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato la soc. assumeva di essere proprietaria Parte_1 dell'immobile sito in località San Martino nel Comune di Pozzuoli, via Pietrarsa, 211 per acquisto fattone dalla Finadam - Società Finanziaria Immobiliare Investimenti s.p.a., in forza di atto di compravendita dell'08/11/1991, per notar , in catasto al foglio 14 particella 209, Persona_1 subalterno 9, vani catastali 6,5 rendita catastale € 822,46, categoria A2, classe 5, piano T-1, int. 2, immobile occupato senza titolo da tempo da in uno con la figlia Controparte_1 CP_2
come da certificati di residenza depositati in atti. L'istante deduceva altresì di non essere
[...] riuscita ad ottenere il rilascio dell'immobile nonostante reiterati solleciti e nonostante l'espletamento della procedura di mediazione che si era conclusa con esito negativo. La società attrice chiedeva quindi il rilascio dell'immobile in uno alla corresponsione del risarcimento del danno per l'illegittima occupazione, danno quantificato con perizia di parte redatta dal geom. per il periodo dal 20/1/2012 al mese di dicembre 2021 in complessivi € 158.634,00, Persona_2 oltre il danno maturato nel primo semestre del 2022, nonché una somma per ogni mese successivo al giugno 2022 fino all'effettivo rilascio dell'immobile, sulla base di un valore locativo mensile di
€. 1.386,00., calcolato a dicembre 2021, oltre Istat. In subordine l'istante, prospettando nella fattispecie in esame una evidente ipotesi di arricchimento senza causa da parte delle convenute, in ragione del godimento senza oneri dell'immobile oggetto di causa, a fronte del proprio impoverimento per non aver potuto disporre del bene di sua proprietà, pur avendo dovuto affrontare spese anche di natura fiscale, chiedeva il riconoscimento di un correlativo indennizzo a tale titolo, da liquidarsi anche in via forfettaria o equitativa.
Si costituivano in giudizio le convenute, evidenziando l'infondatezza ed inammissibilità della domanda attrice in quanto le stesse detenevano l'immobile oggetto di causa in virtù del contratto preliminare di vendita intervenuto nel 1987 tra e la società poi Controparte_1 Parte_3 dante causa della abitandolo ininterrottamente da quell'epoca. Parte_1
Più precisamente le convenute deducevano di avere avuto difficoltà nel rispettare i pagamenti del prezzo della vendita di cui al richiamato preliminare dopo la morte del rispettivo padre e marito e di essersi affidate al sig. fratello di quest'ultimo, per la gestione della vicenda. Il CP_3
, sostenevano le convenute, per risolvere la situazione ricorreva all'aiuto economico CP_3 di tale , titolare della il quale, dopo avere concesso in prestito la somma Persona_3 Parte_1
£.100.000.000 (centomilioni) necessaria al pagamento del saldo immobile, aveva preteso che, a garanzia dell'obbligazione di restituzione della somma corrisposta, l'immobile compromesso tra e fosse fittiziamente intestato alla con l'impegno di CP_1 Pt_3 CP_4
2 quest'ultima di ritrasferirlo al sig. una volta che questi avesse restituito il prestito. CP_3
Effettivamente, affermano le sigg.re ed in data 18/11/91 con atto per notar CP_3 CP_1
la procedette all'acquisto dell'immobile in parola dalla , Per_4 Pt_1 Parte_3 sostituendosi fittiziamente al sig. nella parte acquirente. CP_3
Le convenute sostenevano che tale prospettazione dei fatti trovava riscontro anche correlando le modalità di pagamento del prezzo della compravendita indicate nel contratto preliminare tra e e quelle previste nell'atto definitivo tra e del 18/11/1991, CP_1 Pt_3 Pt_1 Pt_3 risultando le stesse perfettamente sovapponibili, dal momento che nell'atto di vendita alla si Pt_1 dichiarava che Lire 38.838.613 erano state corrisposte antecedentemente all'1/1/91, mentre Lire
148.962.500 erano state versate in data 13/5/1991 mediante n°2 vaglia cambiari emessi dal Banco di Napoli, Filiale di Napoli all'ordine della Società venditrice, somme esattamente corrispondenti a quanto dato in acconto dall' rilevando che la somma di cui ai vaglia cambiari derivava CP_1 dalla stipula da parte di e di un contratto di mutuo in ECU CP_3 Controparte_1 rogato il 12/12/1990, garantito da ipoteca volontaria fornita contestualmente alla sottoscrizione dalla sull'immobile per cui è causa. Anche per la restituzione dei ratei di mutuo la Pt_3 convenuta andava in sofferenza, tanto che la banca mutuante azionava pignoramento immobiliare sull'immobile di che trattasi, fiduciariamente intestato alla , successivamente estinto per Pt_1
l'intervenuto pagamento da parte delle convenute.
Il debito contratto con - assumevano le convenute – sarebbe stato successivamente Pt_2 interamente estinto dal a mezzo bonifico emesso dalla IFAP-IRI per l'importo di CP_3
£.143.000.000 tratto sulla Banca di Roma Ag. V.le Augusto a favore della di CP_5
e da questo girato alla CP_3 Parte_1
Le sigg.re e sostenevano poi che non si sarebbe proceduto al ritrasferimento CP_1 CP_3 dell'immobile dalla a loro esclusivamente per difficoltà tecnico-contabili, dal momento che Pt_1 mentre il prestito era stato effettuato dal sig. , persona fisica, con denaro suo Persona_3 personale, ed a quest'ultimo era stato restituito dal , l'immobile era stato intestato a CP_3 garanzia alla , ovvero la , che era soggetto giuridico ontologicamente distinto Controparte_6 Pt_1 dal suo titolare, con conseguente difficoltà di giustificazione dell'operazione di ri-trasferimento sul piano contabile e societario.
Chiedevano esse convenute di accertare consequenzialmente la nullità assoluta del contratto di vendita del 30/10/91 in quanto posto in essere tra le parti con esclusiva finalità di garanzia e non di trasferimento della proprietà (e del possesso), realizzando altresì in maniera illecita una tutela satisfattoria diretta del creditore, per l'ipotesi di inadempimento all'obbligazione di restituzione del credito, in violazione del divieto di patto commissorio di cui agli artt. 1963 e 2744 c.c.
3 Chiedevano altresì di essere autorizzate a chiamare in causa , perché in via CP_3 riconvenzionale venisse accertata la nullità dell'atto negoziale in questione e l'adempimento da parte del chiamato dell'obbligazione di pagamento dell'intero prezzo della compravendita pattuito nel preliminare di compravendita del 30/10/1991 intercorso tra la sig.ra e la Controparte_1
e per l'effetto si pronunciasse sentenza costitutiva di trasferimento della proprietà Parte_3 immobiliare del cespite al predetto con ordine al conservatore dei registri CP_3 immobiliari di effettuare le dovute trascrizioni.
Autorizzata ai sensi dell'art. 269 c.p.c. la detta chiamata, si costituiva in giudizio , CP_3 confermando integralmente le prospettazioni delle convenute ed avanzando anche lui la medesima domanda riconvenzionale già spiegata da e . CP_1 Controparte_2
Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. VI comma, la società attrice con le memorie I° termine contestava espressamente la ricostruzione dei fatti avanzata dalle convenute e sostenuta dal chiamato in causa, evidenziando che con la scrittura privata del 30/10/1991 intercorsa tra la e la , quest'ultima veniva nominata dalla prima quale terzo acquirente del cespite CP_1 Pt_1 per cui è causa ed in quella successiva dell'8/11/1991 veniva espressamente convenuto il rimborso da parte della alla delle somme versate alla . Contestava inoltre che non Pt_1 CP_1 Pt_3 corrispondeva al vero che , deceduto nel 2022, fosse stato “titolare della ”, né Persona_3 Pt_1 socio, nè legale rappresentante nel periodo di interesse (anni dal 1987 al 1991). Veniva altresì smentito il preteso prestito da parte del al , di cui non essendoci alcuna prova né Pt_2 CP_3 della sua concessione, né della sua integrale restituzione, rilevando, in ogni caso, l'inammissibilità della domanda riconvenzionale nei propri confronti da parte di un terzo soggetto da essa non convenuto in giudizio.
Le convenute ed il chiamato in causa con le memorie primo termine ex art. 183 VI comma c.p.c. si limitavano a ribadire la posizione difensiva già esposta con gli atti di costituzione in giudizio.
Venivano quindi depositate dalla parti le ulteriori memorie istruttorie e di replica e prodotti altri documenti tra cui la sentenza del Tribunale di Napoli n°12947/13 e la sentenza della Corte di
Appello di Napoli n°2109/2015 che avevano rigettato la domanda di usucapione dell'immobile oggetto di causa avanzata nei confronti della da parte di e di Parte_1 CP_3 CP_1
[...]
Ritenute superflue e non influenti le richieste di istruttoria orale avanzate dalle convenute e dal chiamato in causa, precisate le conclusioni la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La domanda che ci occupa ha per oggetto la richiesta di rilascio e conseguente risarcimento danni da parte della società attrice nei confronti delle convenute e Controparte_1 CP_3
4 relativamente all'immobile sito in località San Martino nel Comune di Pozzuoli, via CP_2
Pietrarsa, 211, e tanto in qualità di proprietaria di quest'ultimo per acquisto fattone dalla Finadam -
Società Finanziaria Immobiliare Investimenti s.p.a., in forza di atto di compravendita dell'8/11/1991, per notar . Persona_1
Le convenute dal canto loro hanno contestato la qualità di proprietaria dell'immobile oggetto di causa da parte della società attrice, chiedendo in via riconvenzionale l'accertamento della nullità dell'atto di compravendita innanzi richiamato in quanto posto in essere tra le parti con esclusiva finalità fiduciaria di garanzia e non di trasferimento della proprietà (e del possesso). Inoltre hanno evidenziato che lo stesso contratto di compravendita, realizzando in maniera illecita una tutela satisfattoria diretta del creditore, per l'ipotesi di inadempimento all'obbligazione di restituzione del credito, sarebbe stato nullo in quanto posto in essere in violazione del divieto di patto commissorio di cui agli artt. 1963 e 2744 c.c.
Tale posizione e richiesta è stata fatta propria anche da , chiamato in causa dalle CP_3 convenute affinchè confermasse di essere destinatario del prestito concessogli da , Persona_3 garantito dall'intestazione fiduciaria di detto bene alla l con obbligo di ritrasferimento al CP_7 debitore una volta estinto il prestito.
Preliminarmente va evidenziato che in materia di occupazione senza titolo la domanda di restituzione può trovare da un lato fondamento sulla base del dedotto venir meno di un rapporto negoziale di natura obbligatoria intercorrente tra le parti, che legittima l'altrui detenzione dell'immobile in questione;
dall'altro lato, la stessa domanda può del tutto prescindere dalla deduzione, ab origine, di alcun rapporto di natura negoziale instauratosi tra le parti, per basarsi esclusivamente sulla dedotta altrui detenzione o possesso privo di alcun titolo giuridico giustificativo, inesistente ab origine o successivamente caducato.
Nel primo caso l'azione di restituzione esercitata ha natura prettamente personale ed è caratterizzata dalla relatività, nel secondo caso, invece, essa non può che essere inquadrata nell'azione reale di rivendica, dato che «non è azione di restituzione ma di rivendicazione quella con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto» (Cass. SS.UU. 28 marzo 2014 n. 7305).
Nella fattispecie in esame deve tuttavia essere esaminata per prima la domanda riconvenzionale di accertamento della nullità dell'atto di compravendita che attribuisce dal 1991 la proprietà dell'immobile oggetto di causa alla società attrice e, quindi esaminare, la fondatezza della
5 deduzione secondo la quale si tratterebbe di un negozio fiduciario, posto in essere in violazione del divieto di patto commissorio.
Il negozio fiduciario è un particolare negozio giuridico, basato fondamentalmente sulla fiducia tra due o più persone.
Esso è composto da un normale atto giuridico ad effetti reali (principale), traslativo o costitutivo di un diritto, con cui una parte (il cd.fiduciante) manifesta una volontà attributiva della titolarità di una situazione giuridica ad un'altra parte (il cd.fiduciario), a lato del quale viene stipulato un ulteriore accordo accessorio tra le parti, definito patto fiduciario, con cui vengono definite le modalità di esercizio dei poteri e delle facoltà scaturenti dalla situazione giuridica soggettiva di cui è divenuto titolare il fiduciario.
Il contratto fiduciario, quindi, si compone di due elementi: un classico contratto (ad esempio una compravendita) ad effetti reali, avente efficacia erga omnes (cioè opponibile a tutti) e un patto accessorio con rilevanza interna, detto pactum fiduciae, che modifica il risultato finale del primo negozio con efficacia obbligatoria tra le sole parti stipulanti.
La combinazione di questi due elementi crea un contratto con cui un soggetto, il fiduciario, assume determinati obblighi nei confronti di un altro soggetto, il fiduciante.
Sotto il profilo delle funzioni e delle esigenze pratiche che il negozio fiduciario può soddisfare si distingue tra fiducia cum amico e fiducia cum creditore.
Nella fiducia cum amico la creazione della titolarità è funzionale alla realizzazione di una detenzione e gestione del bene nell'interesse del fiduciante ed in vista di un successivo ulteriore trasferimento della titolarità, allo stesso fiduciante o a un terzo.
Nella fiducia cum creditore, invece, il contratto fiduciario intercorre tra debitore e creditore:
l'interesse del fiduciante è trasferire la proprietà di un suo bene al fiduciario, suo creditore, a garanzia del diritto di credito, con l'impegno del fiduciario a ritrasferire il bene al fiduciante, se questi adempie regolarmente al proprio debito.
A prescindere dai tipi di fiducia, dunque, una fondamentale caratteristica del fenomeno fiduciario, è
l'obbligo del fiduciario di ritrasferire il bene al fiduciante o a un terzo da lui designato.
Qualora il patto fiduciario abbia ad oggetto beni immobili, esso, ai fini probatori, dovrebbe essere redatto in forma scritta. Tuttavia sul punto le Sezioni Unite, con sentenza n.6459/2020, hanno enunciano i seguenti principi di diritto: «Per il patto fiduciario con oggetto immobiliare che
s'innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta ad substantiam;
ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario.»; «La dichiarazione unilaterale scritta del fiduciario, ricognitiva
6 dell'intestazione fiduciaria dell'immobile e promissiva del suo ritrasferimento al fiduciante, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma, rappresentando una promessa di pagamento, ha soltanto effetto confermativo del preesistente rapporto nascente dal patto fiduciario, realizzando, ai sensi dell'art. 1988 cod. civ., un'astrazione processuale della causa, con conseguente esonero a favore del fiduciante, destinatario della contra se pronuntiatio, dell'onere della prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria.» (da ultimo Cassazione 10472/2023).
Come detto, tuttavia, ancorchè la Cassazione abbia riconosciuto piena validità al patto in forma orale, risulta difficile, in sede giudiziale, dimostrare l'esistenza di un patto che contenga elementi diversi da quello “ufficiale” per il che è opportuno che l'accordo fiduciario sia redatto in forma scritta.
Nella fattispecie in esame in ogni caso non ricorrono gli estremi della intestazione fiduciaria.
Infatti, a seguito del negozio fiduciario, il fiduciario diviene l'effettivo titolare del bene di cui, conseguentemente, può validamente disporre.
Nel caso in questione il bene oggetto di causa risulta intestato ad un soggetto diverso dal fiduciario,
, né sono stati provati in giudizio, come dedotto, legami tra quest'ultimo e la Persona_3 Pt_1
[...
come si evince dalla visura camerale prodotta da quest'ultima, ancorchè non storica.
Non risultano neppure indizi del prestito cui fanno riferimento le convenute ed il chiamato, né la sua estinzione, così come dedotta da . Peraltro il prestito in questione sarebbe stato CP_3 concesso a soggetto ( ) diverso dalla parte promittente acquirente ( CP_3 CP_1
indicata nel preliminare di vendita del 1987 (il documento relativo prodotto in atti
[...] tuttavia non reca alcuna data e presenta una sola firma di incerta attribuzione).
Né vi può essere collegamento tra detto prestito ed il pagamento del saldo del prezzo della vendita a favore della avvenuto a mezzo di assegno circolare. Parte_1
Quest'ultima in alcun modo può essere indicata come soggetto fiduciario atteso che, si ribadisce, manca il collegamento con , autore del preteso prestito. Persona_3
La non può essere quindi indicata come soggetto fiduciario, né tanto meno le convenute o il Pt_1 chiamato in causa come soggetti fiducianti in quanto mai divenuti in alcun modo titolari del bene di cui si controverte.
Anche se tra e fossero intervenuti accordi finalizzati al trasferimento Persona_3 CP_3 del bene oggetto di causa al saldo del debito, l'inadempimento a tali patti non potrebbe avere conseguenze sul contratto concluso tra e in quanto estranei al preteso patto Parte_1 Parte_3 fiduciario che – come ogni contratto – vincola esclusivamente le parti e non anche i terzi.
7 Sia le convenute che il chiamato in causa hanno chiesto di accertare la nullità dell'atto di compravendita dell'8.11.1991 con pronuncia ex art. 2932 c.c. di trasferimento del bene al CP_3
, ma non hanno agito per il risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento del patto.
[...]
Di conseguenza, l'eventuale inadempimento da parte del , con il quale sarebbe Persona_3 intervenuto il negozio fiduciario è del tutto irrilevante ai fini della validità del trasferimento effettuato dalla in favore della Parte_3 Parte_1
Ciò che rileverebbe, tutt'al più, è l'effettiva esistenza e il contenuto del negozio fiduciario per l'accertamento dell'inadempimento del fiduciario, ai fini dell'eventuale diritto al risarcimento del danno da parte del fiduciante, irrilevante ai fini dell'accertamento della fondatezza della domanda attrice.
Le domande riconvenzionali, sia delle convenute che quella del chiamato in causa ( quest'ultima ammissibile in quanto la chiamata di terzo, su richiesta delle parti o per ordine del giudice, comporta l'acquisizione, in capo al terzo chiamato, della veste formale di parte processuale, con tutti i relativi poteri purchè riferiti all'oggetto della domanda principale) sono quindi infondate e devono essere rigettate.
Avendo qualificato come rivendica la domanda attrice di rilascio dell'immobile e non essendo contestata l'occupazione di quest'ultimo da parte delle convenute è necessario stabilire se l'onere della prova in merito alla titolarità del bene risulti adeguatamente assolto.
Per quel che concerne la titolarità del diritto reale di proprietà in capo alla società attrice, questa risulta per tabulas dall'atto di compravendita dell'08.11.1991, la cui validità ed efficacia è indirettamente confermata anche dalle sentenze di primo e secondo grado che hanno rigettato la domanda di usucapione del bene oggetto di causa avanzata da e . CP_1 CP_3
Si deve ritenere assolto pertanto l'onere probatorio ricadente sul titolare del diritto reale che assuma l'occupazione sine titulo da parte di terzi dei propri beni, in conformità con l'orientamento espresso dalla Suprema Corte (arg. ex Cass. 13605/2000; Cass. 4416/2007), secondo cui "In tema di difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale,
l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l'insussistenza "ab origine" di qualsiasi titolo", essendo onere del
8 convenuto di dimostrare la esistenza di un valido titolo (ad es. comodato) legittimante l'occupazione ed il godimento del bene (Cass. 18660/2013), onere che, tuttavia, nel caso di specie né le convenute, né il chiamato in causa hanno assolto.
Accertata pertanto la insussistenza di alcun titolo legittimante l'occupazione da parte delle convenute dell' unità immobiliare per cui è causa, le medesime vanno condannate al rilascio immediato della stessa.
Parte attrice formula, altresì, domanda di condanna al pagamento di una somma dovuta per l'occupazione senza titolo, producendo in atti perizia di parte finalizzata solo alla stima del valore dell'immobile e del relativo canone di locazione medio per il periodo dal 2012 al 2021.
La giurisprudenza di legittimità prevalente (arg. ex Cass. 14222/2012; Cass. 20823/2015;) ritiene che, in caso di occupazione senza titolo di un immobile altrui, l'esistenza di un danno in re ipsa subito dal proprietario, sul presupposto dell'utilità normalmente conseguibile nell'esercizio delle facoltà di godimento e di disponibilità del bene insite nel diritto dominicale, costituisca oggetto di una presunzione iuris tantum, la quale non può operare ove risulti positivamente accertato che il dominus si sia intenzionalmente disinteressato dell'immobile ed abbia omesso di esercitare su di esso ogni forma di utilizzazione.
Nel caso di specie la richiesta di pagamento dell'indennità di occupazione non è stata adeguatamente sostenuta da adeguate prove in tal senso da parte dell'attrice, che si è limitata a quantificare il valore locativo dell'immobile senza fornire a supporto offerte di locazione , né altri elementi neppure di carattere presuntivo.
Di recente la Suprema Corte (Cassazione n. 36251/2021) al riguardo ha avuto modo di precisare che
"nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente "in re ipsa", atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con
l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (sent. n. 26972 del 2008)secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato”.
Ne consegue che il danno da occupazione "sine titulo", in quanto particolarmente evidente, “può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dalla allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto" (in tal senso cfr. Cass. n. 13071/2018).
Nel caso di specie alcuna allegazione specifica è stata prodotta dalla società attrice, ed a tale mancanza non si può sopperire né con la perizia di parte innanzi richiamata, in quanto finalizzata
9 alla sola stima del valore del bene e delle sue potenzialità locative;
né con il ricorso ad una CTU, stante il carattere non probatorio di quest'ultima.
Conseguentemente la richiesta di pagamento di indennità di occupazione non può essere accolta perché non provata né in relazione alla durata, né per quel che concerne il quantum.
Ricorrono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di causa, stante la reciproca soccombenza tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli definitivamente pronunciando così provvede:
a) accerta e dichiara che le convenute e occupano senza Controparte_1 Controparte_2 titolo il cespite di proprietà della soc. e precisamente l'immobile ubicato nel primo Parte_1 lotto/nucleo, contraddistinto con l'interno n. 2, nella toponomastica di Pozzuoli al civico n. 211 della via Pietrarsa, nel catasto edilizio urbano all'Agenzia delle Entrate, Ufficio del Territorio di
Napoli, Pozzuoli, via Vecchia Campana piano T-1, foglio 14 particella 209, CP_8 CP_9 subalterno 9, vani catastali 6,5 rendita catastale € 822,46, categoria A2, classe 5, con annessa area esterna esclusiva, subalterno 8, zona D11, periferica, denominata via Campana Parco De Luca-
l'Abbazia;
b) ordina alle predette convenute di liberare immediatamente l'unità immobiliare suddetta e di consegnarla, senza dilazione, libera da persone e cose, alla parte attrice;
c) rigetta la domanda di risarcimento danni avanzata dalla società attrice;
d) rigetta le domande riconvenzionali avanzate dalle convenute e dal chiamato in causa;
e) compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti..
Si comunichi.
Napoli, 30/07/2025
Il Giudice onorario dott. Maria Esposito
10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Nona civile
Il Giudice onorario dott. Maria Esposito ha pronunciato, a seguito di scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11920/2022 R.G.
TRA
(P.IVA ) con sede legale in Napoli, parco Comola Ricci, 132, in Parte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rapp.te ed amm.re unico , rappresentata e difesa dagli avvocati Parte_2
Maurizio Barbatelli e Raffaele Troncone , come da procura in atti. attrice
E
, nata a [...] il [...], C.F.: e Controparte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], C.F.: , rapp.te e Controparte_2 C.F._2 difese dall'avv. Nicola Pignatiello, come da procura in atti
convenute
, nato a [...] il [...], C.F.: rapp.to e difeso CP_3 C.F._3 dall'avv. Michele Piro , come da procura in atti,
chiamato in causa
CONCLUSIONI: come in atti e come da note cd. di trattazione “scritta”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente decisione è resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come novellato dall'art. 45, 17 co. della L. n.
69 del 2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla sua entrata in vigore, mediante concisa esposizione dei fatti e dei motivi posti a fondamento della stessa. Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo del giudizio, sia
1 la difesa dei convenuti, sia i verbali di udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, dalla cui lettura potrà agevolmente desumersi lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato la soc. assumeva di essere proprietaria Parte_1 dell'immobile sito in località San Martino nel Comune di Pozzuoli, via Pietrarsa, 211 per acquisto fattone dalla Finadam - Società Finanziaria Immobiliare Investimenti s.p.a., in forza di atto di compravendita dell'08/11/1991, per notar , in catasto al foglio 14 particella 209, Persona_1 subalterno 9, vani catastali 6,5 rendita catastale € 822,46, categoria A2, classe 5, piano T-1, int. 2, immobile occupato senza titolo da tempo da in uno con la figlia Controparte_1 CP_2
come da certificati di residenza depositati in atti. L'istante deduceva altresì di non essere
[...] riuscita ad ottenere il rilascio dell'immobile nonostante reiterati solleciti e nonostante l'espletamento della procedura di mediazione che si era conclusa con esito negativo. La società attrice chiedeva quindi il rilascio dell'immobile in uno alla corresponsione del risarcimento del danno per l'illegittima occupazione, danno quantificato con perizia di parte redatta dal geom. per il periodo dal 20/1/2012 al mese di dicembre 2021 in complessivi € 158.634,00, Persona_2 oltre il danno maturato nel primo semestre del 2022, nonché una somma per ogni mese successivo al giugno 2022 fino all'effettivo rilascio dell'immobile, sulla base di un valore locativo mensile di
€. 1.386,00., calcolato a dicembre 2021, oltre Istat. In subordine l'istante, prospettando nella fattispecie in esame una evidente ipotesi di arricchimento senza causa da parte delle convenute, in ragione del godimento senza oneri dell'immobile oggetto di causa, a fronte del proprio impoverimento per non aver potuto disporre del bene di sua proprietà, pur avendo dovuto affrontare spese anche di natura fiscale, chiedeva il riconoscimento di un correlativo indennizzo a tale titolo, da liquidarsi anche in via forfettaria o equitativa.
Si costituivano in giudizio le convenute, evidenziando l'infondatezza ed inammissibilità della domanda attrice in quanto le stesse detenevano l'immobile oggetto di causa in virtù del contratto preliminare di vendita intervenuto nel 1987 tra e la società poi Controparte_1 Parte_3 dante causa della abitandolo ininterrottamente da quell'epoca. Parte_1
Più precisamente le convenute deducevano di avere avuto difficoltà nel rispettare i pagamenti del prezzo della vendita di cui al richiamato preliminare dopo la morte del rispettivo padre e marito e di essersi affidate al sig. fratello di quest'ultimo, per la gestione della vicenda. Il CP_3
, sostenevano le convenute, per risolvere la situazione ricorreva all'aiuto economico CP_3 di tale , titolare della il quale, dopo avere concesso in prestito la somma Persona_3 Parte_1
£.100.000.000 (centomilioni) necessaria al pagamento del saldo immobile, aveva preteso che, a garanzia dell'obbligazione di restituzione della somma corrisposta, l'immobile compromesso tra e fosse fittiziamente intestato alla con l'impegno di CP_1 Pt_3 CP_4
2 quest'ultima di ritrasferirlo al sig. una volta che questi avesse restituito il prestito. CP_3
Effettivamente, affermano le sigg.re ed in data 18/11/91 con atto per notar CP_3 CP_1
la procedette all'acquisto dell'immobile in parola dalla , Per_4 Pt_1 Parte_3 sostituendosi fittiziamente al sig. nella parte acquirente. CP_3
Le convenute sostenevano che tale prospettazione dei fatti trovava riscontro anche correlando le modalità di pagamento del prezzo della compravendita indicate nel contratto preliminare tra e e quelle previste nell'atto definitivo tra e del 18/11/1991, CP_1 Pt_3 Pt_1 Pt_3 risultando le stesse perfettamente sovapponibili, dal momento che nell'atto di vendita alla si Pt_1 dichiarava che Lire 38.838.613 erano state corrisposte antecedentemente all'1/1/91, mentre Lire
148.962.500 erano state versate in data 13/5/1991 mediante n°2 vaglia cambiari emessi dal Banco di Napoli, Filiale di Napoli all'ordine della Società venditrice, somme esattamente corrispondenti a quanto dato in acconto dall' rilevando che la somma di cui ai vaglia cambiari derivava CP_1 dalla stipula da parte di e di un contratto di mutuo in ECU CP_3 Controparte_1 rogato il 12/12/1990, garantito da ipoteca volontaria fornita contestualmente alla sottoscrizione dalla sull'immobile per cui è causa. Anche per la restituzione dei ratei di mutuo la Pt_3 convenuta andava in sofferenza, tanto che la banca mutuante azionava pignoramento immobiliare sull'immobile di che trattasi, fiduciariamente intestato alla , successivamente estinto per Pt_1
l'intervenuto pagamento da parte delle convenute.
Il debito contratto con - assumevano le convenute – sarebbe stato successivamente Pt_2 interamente estinto dal a mezzo bonifico emesso dalla IFAP-IRI per l'importo di CP_3
£.143.000.000 tratto sulla Banca di Roma Ag. V.le Augusto a favore della di CP_5
e da questo girato alla CP_3 Parte_1
Le sigg.re e sostenevano poi che non si sarebbe proceduto al ritrasferimento CP_1 CP_3 dell'immobile dalla a loro esclusivamente per difficoltà tecnico-contabili, dal momento che Pt_1 mentre il prestito era stato effettuato dal sig. , persona fisica, con denaro suo Persona_3 personale, ed a quest'ultimo era stato restituito dal , l'immobile era stato intestato a CP_3 garanzia alla , ovvero la , che era soggetto giuridico ontologicamente distinto Controparte_6 Pt_1 dal suo titolare, con conseguente difficoltà di giustificazione dell'operazione di ri-trasferimento sul piano contabile e societario.
Chiedevano esse convenute di accertare consequenzialmente la nullità assoluta del contratto di vendita del 30/10/91 in quanto posto in essere tra le parti con esclusiva finalità di garanzia e non di trasferimento della proprietà (e del possesso), realizzando altresì in maniera illecita una tutela satisfattoria diretta del creditore, per l'ipotesi di inadempimento all'obbligazione di restituzione del credito, in violazione del divieto di patto commissorio di cui agli artt. 1963 e 2744 c.c.
3 Chiedevano altresì di essere autorizzate a chiamare in causa , perché in via CP_3 riconvenzionale venisse accertata la nullità dell'atto negoziale in questione e l'adempimento da parte del chiamato dell'obbligazione di pagamento dell'intero prezzo della compravendita pattuito nel preliminare di compravendita del 30/10/1991 intercorso tra la sig.ra e la Controparte_1
e per l'effetto si pronunciasse sentenza costitutiva di trasferimento della proprietà Parte_3 immobiliare del cespite al predetto con ordine al conservatore dei registri CP_3 immobiliari di effettuare le dovute trascrizioni.
Autorizzata ai sensi dell'art. 269 c.p.c. la detta chiamata, si costituiva in giudizio , CP_3 confermando integralmente le prospettazioni delle convenute ed avanzando anche lui la medesima domanda riconvenzionale già spiegata da e . CP_1 Controparte_2
Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. VI comma, la società attrice con le memorie I° termine contestava espressamente la ricostruzione dei fatti avanzata dalle convenute e sostenuta dal chiamato in causa, evidenziando che con la scrittura privata del 30/10/1991 intercorsa tra la e la , quest'ultima veniva nominata dalla prima quale terzo acquirente del cespite CP_1 Pt_1 per cui è causa ed in quella successiva dell'8/11/1991 veniva espressamente convenuto il rimborso da parte della alla delle somme versate alla . Contestava inoltre che non Pt_1 CP_1 Pt_3 corrispondeva al vero che , deceduto nel 2022, fosse stato “titolare della ”, né Persona_3 Pt_1 socio, nè legale rappresentante nel periodo di interesse (anni dal 1987 al 1991). Veniva altresì smentito il preteso prestito da parte del al , di cui non essendoci alcuna prova né Pt_2 CP_3 della sua concessione, né della sua integrale restituzione, rilevando, in ogni caso, l'inammissibilità della domanda riconvenzionale nei propri confronti da parte di un terzo soggetto da essa non convenuto in giudizio.
Le convenute ed il chiamato in causa con le memorie primo termine ex art. 183 VI comma c.p.c. si limitavano a ribadire la posizione difensiva già esposta con gli atti di costituzione in giudizio.
Venivano quindi depositate dalla parti le ulteriori memorie istruttorie e di replica e prodotti altri documenti tra cui la sentenza del Tribunale di Napoli n°12947/13 e la sentenza della Corte di
Appello di Napoli n°2109/2015 che avevano rigettato la domanda di usucapione dell'immobile oggetto di causa avanzata nei confronti della da parte di e di Parte_1 CP_3 CP_1
[...]
Ritenute superflue e non influenti le richieste di istruttoria orale avanzate dalle convenute e dal chiamato in causa, precisate le conclusioni la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La domanda che ci occupa ha per oggetto la richiesta di rilascio e conseguente risarcimento danni da parte della società attrice nei confronti delle convenute e Controparte_1 CP_3
4 relativamente all'immobile sito in località San Martino nel Comune di Pozzuoli, via CP_2
Pietrarsa, 211, e tanto in qualità di proprietaria di quest'ultimo per acquisto fattone dalla Finadam -
Società Finanziaria Immobiliare Investimenti s.p.a., in forza di atto di compravendita dell'8/11/1991, per notar . Persona_1
Le convenute dal canto loro hanno contestato la qualità di proprietaria dell'immobile oggetto di causa da parte della società attrice, chiedendo in via riconvenzionale l'accertamento della nullità dell'atto di compravendita innanzi richiamato in quanto posto in essere tra le parti con esclusiva finalità fiduciaria di garanzia e non di trasferimento della proprietà (e del possesso). Inoltre hanno evidenziato che lo stesso contratto di compravendita, realizzando in maniera illecita una tutela satisfattoria diretta del creditore, per l'ipotesi di inadempimento all'obbligazione di restituzione del credito, sarebbe stato nullo in quanto posto in essere in violazione del divieto di patto commissorio di cui agli artt. 1963 e 2744 c.c.
Tale posizione e richiesta è stata fatta propria anche da , chiamato in causa dalle CP_3 convenute affinchè confermasse di essere destinatario del prestito concessogli da , Persona_3 garantito dall'intestazione fiduciaria di detto bene alla l con obbligo di ritrasferimento al CP_7 debitore una volta estinto il prestito.
Preliminarmente va evidenziato che in materia di occupazione senza titolo la domanda di restituzione può trovare da un lato fondamento sulla base del dedotto venir meno di un rapporto negoziale di natura obbligatoria intercorrente tra le parti, che legittima l'altrui detenzione dell'immobile in questione;
dall'altro lato, la stessa domanda può del tutto prescindere dalla deduzione, ab origine, di alcun rapporto di natura negoziale instauratosi tra le parti, per basarsi esclusivamente sulla dedotta altrui detenzione o possesso privo di alcun titolo giuridico giustificativo, inesistente ab origine o successivamente caducato.
Nel primo caso l'azione di restituzione esercitata ha natura prettamente personale ed è caratterizzata dalla relatività, nel secondo caso, invece, essa non può che essere inquadrata nell'azione reale di rivendica, dato che «non è azione di restituzione ma di rivendicazione quella con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto» (Cass. SS.UU. 28 marzo 2014 n. 7305).
Nella fattispecie in esame deve tuttavia essere esaminata per prima la domanda riconvenzionale di accertamento della nullità dell'atto di compravendita che attribuisce dal 1991 la proprietà dell'immobile oggetto di causa alla società attrice e, quindi esaminare, la fondatezza della
5 deduzione secondo la quale si tratterebbe di un negozio fiduciario, posto in essere in violazione del divieto di patto commissorio.
Il negozio fiduciario è un particolare negozio giuridico, basato fondamentalmente sulla fiducia tra due o più persone.
Esso è composto da un normale atto giuridico ad effetti reali (principale), traslativo o costitutivo di un diritto, con cui una parte (il cd.fiduciante) manifesta una volontà attributiva della titolarità di una situazione giuridica ad un'altra parte (il cd.fiduciario), a lato del quale viene stipulato un ulteriore accordo accessorio tra le parti, definito patto fiduciario, con cui vengono definite le modalità di esercizio dei poteri e delle facoltà scaturenti dalla situazione giuridica soggettiva di cui è divenuto titolare il fiduciario.
Il contratto fiduciario, quindi, si compone di due elementi: un classico contratto (ad esempio una compravendita) ad effetti reali, avente efficacia erga omnes (cioè opponibile a tutti) e un patto accessorio con rilevanza interna, detto pactum fiduciae, che modifica il risultato finale del primo negozio con efficacia obbligatoria tra le sole parti stipulanti.
La combinazione di questi due elementi crea un contratto con cui un soggetto, il fiduciario, assume determinati obblighi nei confronti di un altro soggetto, il fiduciante.
Sotto il profilo delle funzioni e delle esigenze pratiche che il negozio fiduciario può soddisfare si distingue tra fiducia cum amico e fiducia cum creditore.
Nella fiducia cum amico la creazione della titolarità è funzionale alla realizzazione di una detenzione e gestione del bene nell'interesse del fiduciante ed in vista di un successivo ulteriore trasferimento della titolarità, allo stesso fiduciante o a un terzo.
Nella fiducia cum creditore, invece, il contratto fiduciario intercorre tra debitore e creditore:
l'interesse del fiduciante è trasferire la proprietà di un suo bene al fiduciario, suo creditore, a garanzia del diritto di credito, con l'impegno del fiduciario a ritrasferire il bene al fiduciante, se questi adempie regolarmente al proprio debito.
A prescindere dai tipi di fiducia, dunque, una fondamentale caratteristica del fenomeno fiduciario, è
l'obbligo del fiduciario di ritrasferire il bene al fiduciante o a un terzo da lui designato.
Qualora il patto fiduciario abbia ad oggetto beni immobili, esso, ai fini probatori, dovrebbe essere redatto in forma scritta. Tuttavia sul punto le Sezioni Unite, con sentenza n.6459/2020, hanno enunciano i seguenti principi di diritto: «Per il patto fiduciario con oggetto immobiliare che
s'innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta ad substantiam;
ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario.»; «La dichiarazione unilaterale scritta del fiduciario, ricognitiva
6 dell'intestazione fiduciaria dell'immobile e promissiva del suo ritrasferimento al fiduciante, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma, rappresentando una promessa di pagamento, ha soltanto effetto confermativo del preesistente rapporto nascente dal patto fiduciario, realizzando, ai sensi dell'art. 1988 cod. civ., un'astrazione processuale della causa, con conseguente esonero a favore del fiduciante, destinatario della contra se pronuntiatio, dell'onere della prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria.» (da ultimo Cassazione 10472/2023).
Come detto, tuttavia, ancorchè la Cassazione abbia riconosciuto piena validità al patto in forma orale, risulta difficile, in sede giudiziale, dimostrare l'esistenza di un patto che contenga elementi diversi da quello “ufficiale” per il che è opportuno che l'accordo fiduciario sia redatto in forma scritta.
Nella fattispecie in esame in ogni caso non ricorrono gli estremi della intestazione fiduciaria.
Infatti, a seguito del negozio fiduciario, il fiduciario diviene l'effettivo titolare del bene di cui, conseguentemente, può validamente disporre.
Nel caso in questione il bene oggetto di causa risulta intestato ad un soggetto diverso dal fiduciario,
, né sono stati provati in giudizio, come dedotto, legami tra quest'ultimo e la Persona_3 Pt_1
[...
come si evince dalla visura camerale prodotta da quest'ultima, ancorchè non storica.
Non risultano neppure indizi del prestito cui fanno riferimento le convenute ed il chiamato, né la sua estinzione, così come dedotta da . Peraltro il prestito in questione sarebbe stato CP_3 concesso a soggetto ( ) diverso dalla parte promittente acquirente ( CP_3 CP_1
indicata nel preliminare di vendita del 1987 (il documento relativo prodotto in atti
[...] tuttavia non reca alcuna data e presenta una sola firma di incerta attribuzione).
Né vi può essere collegamento tra detto prestito ed il pagamento del saldo del prezzo della vendita a favore della avvenuto a mezzo di assegno circolare. Parte_1
Quest'ultima in alcun modo può essere indicata come soggetto fiduciario atteso che, si ribadisce, manca il collegamento con , autore del preteso prestito. Persona_3
La non può essere quindi indicata come soggetto fiduciario, né tanto meno le convenute o il Pt_1 chiamato in causa come soggetti fiducianti in quanto mai divenuti in alcun modo titolari del bene di cui si controverte.
Anche se tra e fossero intervenuti accordi finalizzati al trasferimento Persona_3 CP_3 del bene oggetto di causa al saldo del debito, l'inadempimento a tali patti non potrebbe avere conseguenze sul contratto concluso tra e in quanto estranei al preteso patto Parte_1 Parte_3 fiduciario che – come ogni contratto – vincola esclusivamente le parti e non anche i terzi.
7 Sia le convenute che il chiamato in causa hanno chiesto di accertare la nullità dell'atto di compravendita dell'8.11.1991 con pronuncia ex art. 2932 c.c. di trasferimento del bene al CP_3
, ma non hanno agito per il risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento del patto.
[...]
Di conseguenza, l'eventuale inadempimento da parte del , con il quale sarebbe Persona_3 intervenuto il negozio fiduciario è del tutto irrilevante ai fini della validità del trasferimento effettuato dalla in favore della Parte_3 Parte_1
Ciò che rileverebbe, tutt'al più, è l'effettiva esistenza e il contenuto del negozio fiduciario per l'accertamento dell'inadempimento del fiduciario, ai fini dell'eventuale diritto al risarcimento del danno da parte del fiduciante, irrilevante ai fini dell'accertamento della fondatezza della domanda attrice.
Le domande riconvenzionali, sia delle convenute che quella del chiamato in causa ( quest'ultima ammissibile in quanto la chiamata di terzo, su richiesta delle parti o per ordine del giudice, comporta l'acquisizione, in capo al terzo chiamato, della veste formale di parte processuale, con tutti i relativi poteri purchè riferiti all'oggetto della domanda principale) sono quindi infondate e devono essere rigettate.
Avendo qualificato come rivendica la domanda attrice di rilascio dell'immobile e non essendo contestata l'occupazione di quest'ultimo da parte delle convenute è necessario stabilire se l'onere della prova in merito alla titolarità del bene risulti adeguatamente assolto.
Per quel che concerne la titolarità del diritto reale di proprietà in capo alla società attrice, questa risulta per tabulas dall'atto di compravendita dell'08.11.1991, la cui validità ed efficacia è indirettamente confermata anche dalle sentenze di primo e secondo grado che hanno rigettato la domanda di usucapione del bene oggetto di causa avanzata da e . CP_1 CP_3
Si deve ritenere assolto pertanto l'onere probatorio ricadente sul titolare del diritto reale che assuma l'occupazione sine titulo da parte di terzi dei propri beni, in conformità con l'orientamento espresso dalla Suprema Corte (arg. ex Cass. 13605/2000; Cass. 4416/2007), secondo cui "In tema di difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale,
l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l'insussistenza "ab origine" di qualsiasi titolo", essendo onere del
8 convenuto di dimostrare la esistenza di un valido titolo (ad es. comodato) legittimante l'occupazione ed il godimento del bene (Cass. 18660/2013), onere che, tuttavia, nel caso di specie né le convenute, né il chiamato in causa hanno assolto.
Accertata pertanto la insussistenza di alcun titolo legittimante l'occupazione da parte delle convenute dell' unità immobiliare per cui è causa, le medesime vanno condannate al rilascio immediato della stessa.
Parte attrice formula, altresì, domanda di condanna al pagamento di una somma dovuta per l'occupazione senza titolo, producendo in atti perizia di parte finalizzata solo alla stima del valore dell'immobile e del relativo canone di locazione medio per il periodo dal 2012 al 2021.
La giurisprudenza di legittimità prevalente (arg. ex Cass. 14222/2012; Cass. 20823/2015;) ritiene che, in caso di occupazione senza titolo di un immobile altrui, l'esistenza di un danno in re ipsa subito dal proprietario, sul presupposto dell'utilità normalmente conseguibile nell'esercizio delle facoltà di godimento e di disponibilità del bene insite nel diritto dominicale, costituisca oggetto di una presunzione iuris tantum, la quale non può operare ove risulti positivamente accertato che il dominus si sia intenzionalmente disinteressato dell'immobile ed abbia omesso di esercitare su di esso ogni forma di utilizzazione.
Nel caso di specie la richiesta di pagamento dell'indennità di occupazione non è stata adeguatamente sostenuta da adeguate prove in tal senso da parte dell'attrice, che si è limitata a quantificare il valore locativo dell'immobile senza fornire a supporto offerte di locazione , né altri elementi neppure di carattere presuntivo.
Di recente la Suprema Corte (Cassazione n. 36251/2021) al riguardo ha avuto modo di precisare che
"nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente "in re ipsa", atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con
l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (sent. n. 26972 del 2008)secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato”.
Ne consegue che il danno da occupazione "sine titulo", in quanto particolarmente evidente, “può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dalla allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto" (in tal senso cfr. Cass. n. 13071/2018).
Nel caso di specie alcuna allegazione specifica è stata prodotta dalla società attrice, ed a tale mancanza non si può sopperire né con la perizia di parte innanzi richiamata, in quanto finalizzata
9 alla sola stima del valore del bene e delle sue potenzialità locative;
né con il ricorso ad una CTU, stante il carattere non probatorio di quest'ultima.
Conseguentemente la richiesta di pagamento di indennità di occupazione non può essere accolta perché non provata né in relazione alla durata, né per quel che concerne il quantum.
Ricorrono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di causa, stante la reciproca soccombenza tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli definitivamente pronunciando così provvede:
a) accerta e dichiara che le convenute e occupano senza Controparte_1 Controparte_2 titolo il cespite di proprietà della soc. e precisamente l'immobile ubicato nel primo Parte_1 lotto/nucleo, contraddistinto con l'interno n. 2, nella toponomastica di Pozzuoli al civico n. 211 della via Pietrarsa, nel catasto edilizio urbano all'Agenzia delle Entrate, Ufficio del Territorio di
Napoli, Pozzuoli, via Vecchia Campana piano T-1, foglio 14 particella 209, CP_8 CP_9 subalterno 9, vani catastali 6,5 rendita catastale € 822,46, categoria A2, classe 5, con annessa area esterna esclusiva, subalterno 8, zona D11, periferica, denominata via Campana Parco De Luca-
l'Abbazia;
b) ordina alle predette convenute di liberare immediatamente l'unità immobiliare suddetta e di consegnarla, senza dilazione, libera da persone e cose, alla parte attrice;
c) rigetta la domanda di risarcimento danni avanzata dalla società attrice;
d) rigetta le domande riconvenzionali avanzate dalle convenute e dal chiamato in causa;
e) compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti..
Si comunichi.
Napoli, 30/07/2025
Il Giudice onorario dott. Maria Esposito
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