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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 10/03/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARCELLONA P.G
Sez. Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario dr. Vincenzo La Torre in funzione di giudice monocratico preso atto delle note depositate dalle parti ha pronunciato, la seguente
ORDINANZA
nel procedimento iscritto al n. 1849/2019 R.G.avente ad oggetto ricorso ex art 702 bis cpc e pagamento somme vertente
tra
nato a [...] P.G. il 03.04.1984 cf Parte_1
in qualità di Legale Rappresentante della Cooperativa C.F._1
“ ”, residente in [...] Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonina Ragusa (C.F. pec C.F._2
Email_1
- ricorrente
CONTRO
nato a [...], il [...] e residente in [...]
Alessandro Volta n.19, codice fiscale , elettivamente C.F._3 domiciliato presso lo studio dell'avvocato Carmela Zarcone, Codice fiscale
, sito in Barcellona Pozzo di Gotto, via Villa, n. 23, pec C.F._4
Email_2
- resistente-
con sede in Via Alcide de Gasperi - 98060 - ME - Partita Controparte_3
I.V.A.: in persona del Sindaco pro tempore. rappresentato difeso, P.IVA_1
dall'Avv. Francesco Euticchio, ed elettivamente domiciliato nel di lui studio corrente in Falcone (Me), 98060 , via verga 21,: pec: Email_3
- Terzo chiamato
FATTO
Lo svolgimento del procedimento viene formulato ai sensi dell'art 132 cpc nella nuova formulazione introdotta con la L.69/09
Conclusione delle parti : come da verbale virtuale
Con ricorso ex articolo 702 bis cpc. nella qualità di legale Parte_1
rappresentante della cooperativa dopo aver premesso di aver prestato CP_1
assistenza a , , affetto da disabilità psichica, chiedeva al predetto CP_2 Pt_1
il pagamento di € 32.958,93; Controparte_2
Specificava nell'atto di ricorso che, nonostante i solleciti al Comune di residenza del per la stipula di convenzione per disabili psichici, il predetto Ente si rifiutava CP_2
di prendersi carico, del resistente nonostante anche quest'ultimo l' avesse sollecito affinché stipulasse la predetta convenzione;
la società cooperativa non riuscendo, più affrontare le esigenze del , lo aveva accompagnato invano, presso la Casa CP_2
Comunale di Falcone affinché il medesimo Ente si prendesse in carico il soggetto;
Che il perdurare dell''inerzia del Comune la società cooperativa e lo stesso resistente provvedevano a sporgere denuncia-querela nei confronti del Sindaco pro tempore nonché dell'ufficio sociale .
Si costituiva il deducendo di essere affetto da disturbo schizofrenico con CP_2
“eloquio spontaneo, turbe del pensiero, alterazioni comportamentali saltuarie” tanto da essere stato sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio in condizione di degenza ospedaliera;
Che per tali ragioni era stato preso in carico dal DSM, Modulo Dipartimentale
Barcellona – Patti sin dal 2004
Che lo stesso, in conseguenza delle disabilità psichiche cui è affetto,er stato ricoverato presso la Struttura Sanitaria S.T.A.R. “Villa Turchese”, in Terme Vigliatore, dall'anno
2010 al 17.09.2018;
Che, in data 21 gennaio 2019, il Modulo Dipartimento Salute Mentale “Barcellona-
Patti”, inoltrava al Comune di Falcone una nota con la quale, avendo il ancora CP_2
la necessità di un supporto psicologico, richiedeva il suo inserimento in una Comunità
alloggio, per la durata di un anno .
Che, il , è attualmente privo di occupazione e solo saltuariamente svolge CP_2
qualche piccolo lavoretto che, tuttavia, non gli consente nemmeno di soddisfare le primarie esigenze di Deduceva inoltre che la Coop.va Sociale Nautilus era regolarmente iscritta all'albo regionale previsto ex art. 26 della l.r. 22/86 per la stipula di convenzioni con i Comuni
per l'attuazione dell'assistenza in favore dei Disabile Psichici tipologia Comunità
Alloggio; concludeva quindi che nel caso di specie, incombeva all'
sull'amministrazione comunale, in attuazione della legge regionale n. 22/86 il relativo obbligo di pagamento della retta in questione, in assenza d'idoneo reddito personale,.
Chiedeva quindi di poter chiamare in causa il , in persona del Controparte_3
Sindaco pro tempore, al fine di essere garantito e manlevato da ogni pretesa avanzata da parte ricorrente
Ammessa la chiamata del il quale costituendosi contestava Controparte_3
l'assunto avverso eccependo la propria carenza di legittimazione passiva deducendo che l'obbligo di corrisponderà la relativa retta gravava sul o CP_2
sui i parenti, a carico dei sussisteva l'obbligo di pagamento degli alimenti..
Dopo vari rinvivì richiesti congiuntamente dalla parti per bonario componimento la causa ,previa assegnazione di note veniva decisa
DIRITTO
La domanda è fondata e va accolta per i motivi di cui infra .
Preliminarmente nessuna contestazione sull'importo richiesto da parte ricorrente peraltro documentato;
Parimenti non è controversa tra le parti le condizioni di salute del che ha CP_2
comportato spese residenziali.
Ciò posto è pacifico l'obbligatorietà, per gli enti istituzionalmente preposti alla tutela di tali soggetti di provvedere alla cura di essi e quindi alla prestazione necessaria;
Invero i giudici della Corte Suprema hanno statuito che a fronte di una persona in stato di handicap gravissimo, le cui condizioni di non autosufficienza rendessero necessaria, l'assistenza in sede residenziale, non vi è alcuna esigenza di altre specificazioni, ricorrendo de plano l'ipotesi di cui all'art. 22 lett. g) L. 328/2000 e ciò
a prescindere dalle ragioni (ad es. assenza, incapacità o impossibilità del nucleo familiare ad assisterlo) o da eventuali responsabilità di chi sia tenuto ma non presti l'assistenza.
L'intervento pubblico, sul piano sanitario ed assistenziale, è in tali casi dovuto da parte degli enti a ciò preposti e pertanto, nella specie, ai sensi dell'art. 4, co. 2, L. 328/2000
e della legislazione regionale vigente da parte del Comune stesso.
Peraltro, l'indispensabilità assoluta per la persona, considerata nella sua individualità,
esclude infatti qualsiasi margine di discrezionalità, organizzativa o finanziaria, rispetto all'an della protezione;
la doverosità dell'intervento pubblico;
l'obbligatorietà
dell'assistenza ricorrono anche rispetto alla legislazione nazionale ed esclude che essa sia condizionabile dalla previa assunzione di impegni economici da parte dei beneficiari o di chi abbia obblighi di mantenimento nei loro confronti;
In definitiva l'accoglienza di disabile all'interno di strutture residenziali, una volta accertata per qualsiasi ragione la necessità di essa in ragione delle condizioni personali dell'interessato, deve essere attuata da parte degli enti preposti all'assistenza, per effetto dell'art. 22 lett. g) L. 328/2000, senza che sia possibile condizionarla al previo impegno al pagamento parziale o totale dei relativi costi da parte dell'interessato o dei suoi familiari
Né consegue che il e vanno condannati Controparte_3 Controparte_2
solidalmente al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di euro€
32.958,93 oltre interessi dalla domanda
Spese e compensi seguono la soccombenza e vanno liquidati come da dispositivo ex DM 147/2022
PQM
Il Tribunale di Barcellona P.G. definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza,
eccezione o deduzione disattesa, in accoglimento delle domanda così decide:
1) Dichiara il diritto di nella qualità ad ottenere da Parte_1
e dal comune di Falcone in solido il pagamento della Controparte_2
somma di euro € 32.958,93.
2) Conseguentemente condanna e il in Controparte_2 Controparte_3
persona del Sindaco pro tempore in solido al pagamento in favore di nella qualità della somma di euro € 32.958,93 oltre interessi Parte_1
come da parte motiva.
3) Condanna e il in persona del Sindaco Controparte_2 Controparte_3
pro tempore in solido pagamento delle spese e compensi processuali liquidati ex DM 147/2022 in complessive euro 4.100,00 di cui 260,00 per spese oltre iva cassa e rimborso spese generali se dovute
Cosi deciso in Barcellona P.G. 08.02.2025
Il Giudice
dr. Vincenzo La Torre
(firmato digitalmente)
Sez. Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario dr. Vincenzo La Torre in funzione di giudice monocratico preso atto delle note depositate dalle parti ha pronunciato, la seguente
ORDINANZA
nel procedimento iscritto al n. 1849/2019 R.G.avente ad oggetto ricorso ex art 702 bis cpc e pagamento somme vertente
tra
nato a [...] P.G. il 03.04.1984 cf Parte_1
in qualità di Legale Rappresentante della Cooperativa C.F._1
“ ”, residente in [...] Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonina Ragusa (C.F. pec C.F._2
Email_1
- ricorrente
CONTRO
nato a [...], il [...] e residente in [...]
Alessandro Volta n.19, codice fiscale , elettivamente C.F._3 domiciliato presso lo studio dell'avvocato Carmela Zarcone, Codice fiscale
, sito in Barcellona Pozzo di Gotto, via Villa, n. 23, pec C.F._4
Email_2
- resistente-
con sede in Via Alcide de Gasperi - 98060 - ME - Partita Controparte_3
I.V.A.: in persona del Sindaco pro tempore. rappresentato difeso, P.IVA_1
dall'Avv. Francesco Euticchio, ed elettivamente domiciliato nel di lui studio corrente in Falcone (Me), 98060 , via verga 21,: pec: Email_3
- Terzo chiamato
FATTO
Lo svolgimento del procedimento viene formulato ai sensi dell'art 132 cpc nella nuova formulazione introdotta con la L.69/09
Conclusione delle parti : come da verbale virtuale
Con ricorso ex articolo 702 bis cpc. nella qualità di legale Parte_1
rappresentante della cooperativa dopo aver premesso di aver prestato CP_1
assistenza a , , affetto da disabilità psichica, chiedeva al predetto CP_2 Pt_1
il pagamento di € 32.958,93; Controparte_2
Specificava nell'atto di ricorso che, nonostante i solleciti al Comune di residenza del per la stipula di convenzione per disabili psichici, il predetto Ente si rifiutava CP_2
di prendersi carico, del resistente nonostante anche quest'ultimo l' avesse sollecito affinché stipulasse la predetta convenzione;
la società cooperativa non riuscendo, più affrontare le esigenze del , lo aveva accompagnato invano, presso la Casa CP_2
Comunale di Falcone affinché il medesimo Ente si prendesse in carico il soggetto;
Che il perdurare dell''inerzia del Comune la società cooperativa e lo stesso resistente provvedevano a sporgere denuncia-querela nei confronti del Sindaco pro tempore nonché dell'ufficio sociale .
Si costituiva il deducendo di essere affetto da disturbo schizofrenico con CP_2
“eloquio spontaneo, turbe del pensiero, alterazioni comportamentali saltuarie” tanto da essere stato sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio in condizione di degenza ospedaliera;
Che per tali ragioni era stato preso in carico dal DSM, Modulo Dipartimentale
Barcellona – Patti sin dal 2004
Che lo stesso, in conseguenza delle disabilità psichiche cui è affetto,er stato ricoverato presso la Struttura Sanitaria S.T.A.R. “Villa Turchese”, in Terme Vigliatore, dall'anno
2010 al 17.09.2018;
Che, in data 21 gennaio 2019, il Modulo Dipartimento Salute Mentale “Barcellona-
Patti”, inoltrava al Comune di Falcone una nota con la quale, avendo il ancora CP_2
la necessità di un supporto psicologico, richiedeva il suo inserimento in una Comunità
alloggio, per la durata di un anno .
Che, il , è attualmente privo di occupazione e solo saltuariamente svolge CP_2
qualche piccolo lavoretto che, tuttavia, non gli consente nemmeno di soddisfare le primarie esigenze di Deduceva inoltre che la Coop.va Sociale Nautilus era regolarmente iscritta all'albo regionale previsto ex art. 26 della l.r. 22/86 per la stipula di convenzioni con i Comuni
per l'attuazione dell'assistenza in favore dei Disabile Psichici tipologia Comunità
Alloggio; concludeva quindi che nel caso di specie, incombeva all'
sull'amministrazione comunale, in attuazione della legge regionale n. 22/86 il relativo obbligo di pagamento della retta in questione, in assenza d'idoneo reddito personale,.
Chiedeva quindi di poter chiamare in causa il , in persona del Controparte_3
Sindaco pro tempore, al fine di essere garantito e manlevato da ogni pretesa avanzata da parte ricorrente
Ammessa la chiamata del il quale costituendosi contestava Controparte_3
l'assunto avverso eccependo la propria carenza di legittimazione passiva deducendo che l'obbligo di corrisponderà la relativa retta gravava sul o CP_2
sui i parenti, a carico dei sussisteva l'obbligo di pagamento degli alimenti..
Dopo vari rinvivì richiesti congiuntamente dalla parti per bonario componimento la causa ,previa assegnazione di note veniva decisa
DIRITTO
La domanda è fondata e va accolta per i motivi di cui infra .
Preliminarmente nessuna contestazione sull'importo richiesto da parte ricorrente peraltro documentato;
Parimenti non è controversa tra le parti le condizioni di salute del che ha CP_2
comportato spese residenziali.
Ciò posto è pacifico l'obbligatorietà, per gli enti istituzionalmente preposti alla tutela di tali soggetti di provvedere alla cura di essi e quindi alla prestazione necessaria;
Invero i giudici della Corte Suprema hanno statuito che a fronte di una persona in stato di handicap gravissimo, le cui condizioni di non autosufficienza rendessero necessaria, l'assistenza in sede residenziale, non vi è alcuna esigenza di altre specificazioni, ricorrendo de plano l'ipotesi di cui all'art. 22 lett. g) L. 328/2000 e ciò
a prescindere dalle ragioni (ad es. assenza, incapacità o impossibilità del nucleo familiare ad assisterlo) o da eventuali responsabilità di chi sia tenuto ma non presti l'assistenza.
L'intervento pubblico, sul piano sanitario ed assistenziale, è in tali casi dovuto da parte degli enti a ciò preposti e pertanto, nella specie, ai sensi dell'art. 4, co. 2, L. 328/2000
e della legislazione regionale vigente da parte del Comune stesso.
Peraltro, l'indispensabilità assoluta per la persona, considerata nella sua individualità,
esclude infatti qualsiasi margine di discrezionalità, organizzativa o finanziaria, rispetto all'an della protezione;
la doverosità dell'intervento pubblico;
l'obbligatorietà
dell'assistenza ricorrono anche rispetto alla legislazione nazionale ed esclude che essa sia condizionabile dalla previa assunzione di impegni economici da parte dei beneficiari o di chi abbia obblighi di mantenimento nei loro confronti;
In definitiva l'accoglienza di disabile all'interno di strutture residenziali, una volta accertata per qualsiasi ragione la necessità di essa in ragione delle condizioni personali dell'interessato, deve essere attuata da parte degli enti preposti all'assistenza, per effetto dell'art. 22 lett. g) L. 328/2000, senza che sia possibile condizionarla al previo impegno al pagamento parziale o totale dei relativi costi da parte dell'interessato o dei suoi familiari
Né consegue che il e vanno condannati Controparte_3 Controparte_2
solidalmente al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di euro€
32.958,93 oltre interessi dalla domanda
Spese e compensi seguono la soccombenza e vanno liquidati come da dispositivo ex DM 147/2022
PQM
Il Tribunale di Barcellona P.G. definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza,
eccezione o deduzione disattesa, in accoglimento delle domanda così decide:
1) Dichiara il diritto di nella qualità ad ottenere da Parte_1
e dal comune di Falcone in solido il pagamento della Controparte_2
somma di euro € 32.958,93.
2) Conseguentemente condanna e il in Controparte_2 Controparte_3
persona del Sindaco pro tempore in solido al pagamento in favore di nella qualità della somma di euro € 32.958,93 oltre interessi Parte_1
come da parte motiva.
3) Condanna e il in persona del Sindaco Controparte_2 Controparte_3
pro tempore in solido pagamento delle spese e compensi processuali liquidati ex DM 147/2022 in complessive euro 4.100,00 di cui 260,00 per spese oltre iva cassa e rimborso spese generali se dovute
Cosi deciso in Barcellona P.G. 08.02.2025
Il Giudice
dr. Vincenzo La Torre
(firmato digitalmente)