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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/10/2025, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
Sent. n. 737/2025 N. 327/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati Dott. Giovanni Casella Presidente Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Consigliere Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di COMO n. 120/2025, estensore giudice DOTT. GIOVANNI LUCA ORTORE, discussa all'udienza del 1°.10.2025 e promossa da:
Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il P.IVA_1 avv. ANTONIO DEL GATTO e dell'avv. C.F._1
RO IO ), elettivamente domiciliato in MILANO C.F._2
VIA SAVARE' 1, pr
APPELLANTE CONTRO
), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3
T , elettivamente C.F._4 domiciliato in VIA PO 25B ROMA, presso il Difensore
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER LA PARTE APPELLANTE
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in accoglimento di tutte le domande, deduzioni ed eccezioni svolte nel presente atto di appello, ogni contraria stanza disattesa, riformare totalmente la sentenza n. 120/2025 del 26/03/2025 pronunciata dal Tribunale di Como, in funzione di Giudice del lavoro, nella causa R.G. 1275/2023 e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza di tutte le avverse domande, contenute e svolte nel ricorso introduttivo del precedente grado di giudizio. Con condanna di controparte alle spese di entrambi i gradi di giudizio;
in subordine alla denegata evenienza di rigetto del presente atto di appello, con compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
PER LA PARTE APPELLATA
“Voglia Codesta Onorevole Corte d'Appello di Milano adita: In via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello avversario. Nel merito, rigettare integralmente l'appello avversario, in quanto infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni esposte nel presente atto, confermando, per l'effetto, la sentenza di primo grado. In via gradata, si reitera la richiesta di condanna dell' al risarcimento dei danni subiti dal dott. per Pt_1 Controparte_1 violazione dei canoni di correttezza e buona fede da quantificarsi in misura pari al maggior importo che egli si troverebbe a dover versare all' nella Pt_1 denegata e non creduta ipotesi di rinnovo della domanda di riscatto degli anni universitari;
oppure del minor incremento del trattamento pensionistico spettante all'odierno appellato in caso di rinnovo della domanda di riscatto, quantificato nella differenza tra l'incremento del trattamento pensionistico che sarebbe spettato in relazione alla domanda originaria di riscatto correttamente presentata in data 26.4.1994 ed il minor importo che verrebbe riconosciuto in applicazione degli attuali parametri di calcolo, da accertarsi in corso di causa, se del caso, anche a mezzo di CTU, o da determinarsi in via equitativa Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”.
______________
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 1°.4.2025, l' proponeva impugnazione avverso la Pt_1 sentenza in epigrafe indicata, medi a quale il TRIBUNALE di COMO aveva dichiarato il diritto di al riscatto degli anni del corso di Controparte_1 laurea, come da domanda amministrativa del 26/4/1994.
Preliminarmente, il primo Giudice aveva disatteso l'eccezione di decadenza, formulata dall' ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, in base alla Pt_1 giurisprudenza di legittimità, secondo cui detta disposizione non trovava applicazione alla domanda amministrativa di riscatto del corso di laurea, riguardando le controversie in materia di trattamenti pensionistici propriamente detti e quelle volte ad ottenere il riconoscimento di una contribuzione figurativa in vista dell'incremento del trattamento pensionistico futuro.
Secondo il TRIBUNALE, l'istituto oggetto di causa era, infatti, finalizzato alla copertura assicurativa – mediante pagamento della riserva matematica ex art. 13 l. n. 1338/1962 – di un periodo in cui l'interessato, per essersi dedicato allo studio, non aveva potuto ottenere il versamento dei contributi, che avrebbe invece conseguito se avesse lavorato e, pertanto, atteneva ad un rapporto preliminare e diverso rispetto a quello previdenziale.
Era stata altresì respinta dalla sentenza l'ulteriore eccezione, con cui l' Pt_1 aveva affermato l'improcedibilità e ammissibilità del ricorso per manc idonea domanda amministrativa: questa, infatti, era stata presentata da tramite modulo predisposto dal datore di lavoro, con espressa CP_1 riserva di deposito del diploma di laurea e manifestazione dell'“attesa di conoscere l'ammontare dell'onere di riscatto e le modalità di pagamento”, pacificamente mai comunicate al ricorrente in primo grado, con conseguente preclusione della decorrenza del termine di prescrizione per impossibilità di esercizio del diritto, in difetto di quantificazione della riserva matematica da versare.
Né era stata dimostrata dal convenuto in primo grado, ad avviso del TRIBUNALE, la difformità di tale modulo rispetto a quelli all'epoca in uso.
Non era, poi, stato ravvisato dalla sentenza alcun obbligo di allegazione del certificato di laurea a pena di inammissibilità.
Per l'effetto, l' era stato condannato a comunicare al ricorrente la riserva Pt_1 matematica, c relative modalità di pagamento, e a rifondergli – in ragione della soccombenza – le spese di giudizio, liquidate in complessivi € 3.000,00 per onorari, oltre oneri e accessori di Legge.
L'appellante, ribadite le difese articolate avanti al TRIBUNALE, con il primo motivo di gravame lamentava il rigetto della propria eccezione di decadenza, contestando il principio giurisprudenziale recepito dalla sentenza impugnata.
Nell'ottica del gravame, il rapporto previdenziale – contrariamente a quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella decisione fatta propria dal primo Giudice – investiva e comprendeva il conto contributivo dell'assicurato, che di esso costituiva il fondamento essenziale.
Con il secondo motivo, si denunciavano la carenza e la contraddittorietà della motivazione in ordine a molteplici rilevanti questioni oggetto di giudizio;
l'inversione dell'onere probatorio e l'illegittimo esercizio del potere di cui all'art. 421 c.p.c., commessi dal TRIBUNALE, ad avviso dell' , per avere ritenuto Pt_1 idonea – ai fini di cui all'art. 443, c.p.c. – la nda amministrativa presentata da benché priva dei necessari elementi, a partire CP_1 dall'indicazione ne del diploma di laurea, neppure allegato al ricorso di primo grado.
La relativa acquisizione ufficiosa, oltre a costituire – secondo l'appellante - irrituale utilizzo dei poteri istruttori del Giudice, era inidonea a sanare ex post la domanda amministrativa. L' non si riteneva gravato dall'onere – ad esso attribuito dal TRIBUNALE Pt_1
– ostrare la difformità del modulo usato per l'istanza rispetto a quello normalmente adottato all'epoca di presentazione dell'istanza.
Veniva altresì censurato dall' il rigetto dell'eccezione di prescrizione, Pt_1 motivato dalla sentenza con la mancata comunicazione della somma dovuta per il riscatto, ad avviso dell'appellante ininfluente al fine dell'integrazione del relativo diritto e, quindi, della maturazione del termine estintivo.
Diversamente opinando, l'azione avversaria sarebbe stata, secondo l'Istituto, inammissibile per carenza di causa petendi, in difetto di un diritto da far valere giudizialmente.
In terzo luogo, si criticava il regolamento delle spese, operato dal TRIBUNALE, ad avviso dell'appellante, in violazione dell'art. 92 c.p.c., considerate l'esistenza di contrasti giurisprudenziali e la novità della questione relativa alla domanda amministrativa non corredata dal certificato di laurea.
Pertanto, l' chiedeva che la Corte d'Appello, in riforma della gravata Pt_1 sentenza, rasse inammissibili e comunque respingesse le domande avanzate con il ricorso di primo grado, con vittoria o, in subordine, compensazione delle spese di entrambe le fasi del giudizio.
L'appellato resisteva mediante memoria depositata il 18.9.2025, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello avversario e chiedendone, in ogni caso, il rigetto nel merito per infondatezza;
in via gradata, lo stesso reiterava la domanda di condanna dell' al risarcimento dei danni subiti per la Pt_1 lamentata violazione dei canoni rrettezza e buona fede, da quantificarsi in misura pari al maggior importo che egli avrebbe dovuto versare all'Istituto nell'ipotesi di rinnovo della domanda di riscatto degli anni universitari, oppure del minor incremento del trattamento pensionistico in tal caso conseguito, rispetto a quello che sarebbe spettato in relazione alla domanda originaria di riscatto del 26.4.1994, da accertarsi in corso di causa, se del caso, anche a mezzo di CTU, o da determinarsi in via equitativa.
invocava altresì il favore delle spese del doppio grado di giudizio, CP_1 si dell'art. 96 c.p.c..
All'udienza del 1°.10.2025, la causa veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.
________________
Va innanzitutto disattesa l'eccezione di parte appellata, relativa alla inammissibilità dell'appello per difformità dell'atto rispetto ai canoni imposti dal novellato art. 434, comma 1 c.p.c., secondo cui ciascun motivo di appello deve indicare, a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico il capo della decisione che viene impugnato, le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Ogni censura, quindi, deve essere espressamente orientata verso un determinato capo della decisione impugnata, non essendo più necessario, quindi, riprodurre integralmente “le parti del provvedimento” censurate (così com'era richiesto dalla previgente formulazione del requisito n. 1 dell'art. 342 c.p.c.).
Le denunciate violazioni di legge devono però, in ogni caso, essere oggetto di argomentazioni che ne spieghino la “rilevanza”, in vista della riforma della decisione appellata.
Tutte le deduzioni in ciascun motivo vanno, inoltre, formulate “in modo chiaro, sintetico e specifico”.
La nuova formulazione della citata norma ha, pertanto, valorizzato i principi di chiarezza e sinteticità, già ampiamente acquisiti dalla giurisprudenza, la quale
– rigettando interpretazioni eccessivamente formalistiche – ha sempre interpretato gli oneri imposti alla parte appellante nel senso che l'atto deve consentire di individuare agevolmente le parti della sentenza impugnata e di circoscrivere quindi l'ambito del giudizio di gravame, con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza ma anche ai passaggi argomentativi che li sorreggono.
Ne discende, quindi, che gli articoli 342 e 434 c.p.c. vanno – ancora oggi – interpretati nel senso che “l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali e che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (Cass. Sez. Unite 27199/2017; Cass., 30-5-2018, n. 13535; vedi anche le più recenti Cass., 3/11/2020, n.24262 e Cass., 14/07/2021, n. 20066).
Tenuto conto di tali principi, ritiene questo Collegio che l'appello proposto dall' contenga tutti gli elementi essenziali previsti dal novellato art. 434 Pt_1
c.p. parti della sentenza impugnata sono state individuate;
i rilievi critici sono stati esposti per ciascuna censura in modo sufficientemente chiaro e preciso, consentendo di circoscrivere in modo non ambiguo l'ambito del giudizio di gravame.
Il gravame, per quanto certamente ammissibile, non può tuttavia trovare accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. Come esposto in premessa, la vicenda oggetto di causa aveva inizio nel 26.4.1994, allorché impiegato di TELECOM, trasmetteva, CP_1 mediante raccomandata A/R, domanda di riscatto del corso legale di laurea all' di LUCCA, con espressa riserva di produzione del relativo certificato, Pt_1 se ai ricevere riscontro, per poi apprendere – a seguito di sollecito del 24/7/2023 – che la sua pratica era stata chiusa il 12/10/2010 “per rinuncia” (pacificamente mai presentata) e, successivamente, vedersi respingere il ricorso amministrativo, anche in ragione dell'intervenuta decadenza ex art 47 DPR 639/1970.
Quest'ultimo aspetto forma oggetto della doglianza con cui si apre l'atto di impugnazione.
Il Collegio non condivide le censure mosse, a sostegno di tale motivo di gravame, all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, recepito dal TRIBUNALE nella propria decisione e da questa stessa Corte con plurimi precedenti (v. sent. nn. 86/2022 Pres. VIGNATI / Rel. ; 432/25 Pres. Per_1
PICCIAU, Rel. DI PAOLO), cui si ritiene di dare in questa sede continuità.
Convincente appare, infatti, la motivazione espressa al riguardo dal Supremo Collegio, secondo cui “mentre l'istituto del riscatto, essendo finalizzato, mediante il pagamento della riserva matematica ex art. 13 della l. n. 1338 del 1962, alla copertura assicurativa di un periodo in cui l'interessato, per essersi dedicato allo studio, non ha potuto ottenere il versamento dei contributi che avrebbe invece conseguito se avesse lavorato, attiene a un rapporto preliminare e diverso rispetto a quello previdenziale” e, di conseguenza, esula dall'ambito applicativo della decadenza di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, che “concerne le controversie in materia di trattamenti pensionistici propriamente detti, nonché quelle che, pur riguardando il rapporto contributivo, mirano a ottenere lo specifico beneficio del riconoscimento di una contribuzione figurativa in vista dell'incremento del trattamento pensionistico futuro”, fattispecie non assimilabili – al fine in esame – a quella oggetto del presente procedimento.
La decisione del TRIBUNALE resiste anche alle censure svolte nel secondo motivo di gravame.
La domanda è stata, infatti, accolta dalla sentenza – previo rigetto dell'eccezione di prescrizione – in base ad argomentazioni pienamente aderenti al quadro probatorio e normativo di riferimento.
Appare, anzitutto, corretta l'acquisizione d'ufficio del documento attestante il conseguimento della laurea, operata dal Tribunale – alla luce delle contestazioni svolte dall' in memoria difensiva – nel legittimo esercizio dei Pt_1 poteri di cui all'art. 4 .p.c., finalizzati all'accertamento di circostanze rilevanti, in presenza di adeguate deduzioni ad opera della parte interessata. Fatta tale premessa, occorre evidenziare come l' – nonostante l'espressa Pt_1 riserva formulata nell'istanza (v. doc. 2, ric. I – mai abbia richiesto a la produzione di tale documento, né abbia posto la mancanza CP_1 dello stesso a base del rigetto, motivato in prima battuta con un'insussistente
“rinuncia” ed, a seguito del ricorso amministrativo, con argomenti formali (“non risulta impugnato un formale provvedimento ma si contesta una comunicazione della sede di COMO”: v. all. B ric. I gr.) ed in ragione Pt_1 dell'affermata – ma come si è visto inapplicabile – decadenza di cui all'art. 47, DPR cit..
Le modalità con cui si è svolto il procedimento in sede amministrativa evidenziano, poi, con tutta chiarezza l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, dovendosi escludere la decorrenza del relativo termine in assenza di indicazione dell'importo da versare ad opera del competente Istituto, rimasto del tutto inerte a seguito della presentazione della domanda.
Questa si concludeva, del resto, con l'espressione di una corretta aspettativa al riguardo (“il sottoscritto resta in attesa di conoscere l'ammontare dell'onere di riscatto e le modalità di pagamento”), tuttavia risultata vana.
Si rileva che, sulle questioni sottoposte al giudizio di questo Collegio, la Corte d'Appello di Milano si è già espressa, in analoga fattispecie, con sentenza n. 432/2025 (Pres. PICCIAU, Est. DI PAOLO) con le seguenti motivazioni:
“l'art 2 novies del D L 30/1974, convertito in L 114/1974, stabilisce che il periodo del corso di laurea è riscattabile secondo le modalità di cui all'art. 13 della L 1338/1962, che disciplina la ricostituzione della posizione contributiva del lavoratore in favore del quale il datore abbia omesso il versamento della contribuzione di legge. Si tratta, in sostanza, di proporre a la relativa domanda, versando all'Istituto previdenziale la riserva Pt_1 matematica, calcolata in base alle tariffe applicabili al momento della richiesta. Istruzioni specifiche e disciplina di dettaglio sono dettate da Decreti Ministeriali, in applicazione di quanto stabilito dall'art 2 del d. lgvo 184/1997. In particolare, il comma 4 bis stabilisce che gli oneri di riscatto determinati da possono essere versati o in unica soluzione, oppure Pt_1 rateizzati per un massimo di 120 rate, senza applicazione di interessi. Disposizioni specifiche sono dettate al comma 5 per il calcolo dell'onere. È quindi evidente che la presentazione dell'istanza da parte dell'interessato dà inizio al procedimento. Il procedimento però non è completo fino a che non si determina il calcolo del dovuto. Calcolo del dovuto e istruzioni per il versamento vanno comunicati all'interessato affinché questi possa adempiere;
in conseguenza, calcolo, istruzioni e loro comunicazione sono onere (rectius obbligo) di che riceve l'istanza. Lo stesso , in Pt_1 Pt_1 appello, delinea il procedimento in tal senso e fa espresso riferimento ad un “meccanismo di calcolo” cui l'istanza dà impulso. La stessa utilizzazione dei termini è indicativa: nel caso di specie, infatti, ciò che è mancato non è stato l'impulso, ma il meccanismo. Contrariamente a quanto si legge in appello, il calcolo, da parte di , non è “atto endoprocedimentale” ma Pt_1 rappresenta invece la conclusione del procedimento, che costituisce atto recettizio, in quanto va comunicato al richiedente. La giurisprudenza citata da a pag 12 e ss dell'appello conferma, in effetti, che il beneficiario Pt_1 decade dal beneficio se non paga il dovuto;
il che a sua volta conferma che il procedimento non è definito fino a che non determina, Pt_1 appunto, il dovuto, mettendo l'interessato in condizione di pagare. Applicando tali principi al caso di specie deve concludersi, concordando con il primo Giudice, che tutti i requisiti di legge sono stati rispettati da parte di Se la questione si incentra solo sulle modalità di Pt_2 presentazione della domanda, si osserva che una domanda anche incompleta non equivale ad assenza di domanda. Semmai, si potrebbe discutere della necessità di una integrazione, ma il procedimento è comunque iniziato. Un procedimento iniziato comporta l'obbligo per l'ente di portarlo a termine con un atto espresso, vuoi negativo, ovvero anche interlocutorio. Ben avrebbe potuto, ed anzi, come meglio si illustrerà, dovuto richiedere alla le integrazioni o le correzioni che Pt_1 Pt_2 riteneva ssarie, posto che sto non è contestato) la aveva Pt_2 comunque utilizzato una modulistica fornitale dal datore di lavoro. Ammesso e non concesso che l'uso di una modulistica anziché di un'altra potesse avere rilievo in tema di insorgenza del diritto al riscatto, sarebbe stato onere di allora dimostrare quale fosse la modulistica in corso di Pt_1 validità nel 1 Anche in questo caso, però, una domanda irregolare avrebbe, in tesi, potuto giustificare un rigetto, non un mero comportamento inerte. Sotto tale profilo, quindi, l'applicazione, da parte del primo Giudice, dell'art. 421 cpc è stata assolutamente corretta. Il Giudice ha fatto uso dei poteri che l'ordinamento gli attribuisce per l'accertamento dei fatti utili alla ricerca della verità. La stessa procedura avrebbe dovuto essere seguita da , qualora l' , in sede di Pt_1 Pt_1 esame della domanda, avesse riscontrato l'assenza del certificato. Il fatto è, e non lo nega, che il procedimento sulla domanda in questione Pt_1 non è mai iniziato;
pertanto, non è mai stato nemmeno accertato che il certificato di laurea fosse stato prodotto oppure no. Come confermato dalla giurisprudenza riportata da , dal mancato pagamento delle rate Pt_1
e/o del versamento in unica soluzione entro 60 giorni dalla comunicazione deriva la decadenza dal beneficio, non perché lo stabilisca una norma precisa, ma ai sensi dell'art. 1457 cc;
appare allora evidente che la conclusione del procedimento è elemento necessario ai fini del perfezionamento del rapporto. In altri termini, una volta ricevuta la domanda, è obbligato a fornire una risposta. L'inerzia dell'ente Pt_1 obbligato a provvedere su un'istanza comporta una violazione dei principi del giusto procedimento, come illustrati dalla L 241/1990 in tema, generale, di procedimento amministrativo (cfr. artt. 1, 2 e 3), violando, tra l'altro, gli obblighi di lealtà e collaborazione che gravano sull'ente pubblico. Vero che l'art 2 della legge citata, in particolare, è stato modificato sul punto nel 2005; ma è vero anche che la norma codifica principi giurisprudenziali pacifici. Applicando tali principi in materia previdenziale, e specificatamente nel caso all'esame, la conclusione è una sola: l'inerzia tenuta da , in disparte ogni altro profilo, semplicemente Pt_1 impedisce il perfezionar rapporto”.
Nello stesso senso si è espressa la Corte d'Appello di ROMA affermando, con la sentenza n. 3770/2023, che “deve pure escludersi che sia maturata la prescrizione del diritto dell'istante, e ciò in quanto il diritto al riscatto sorge per effetto dell'ammissione al beneficio da parte dell'Istituto che ha verificato la sussistenza delle relative condizioni e ha richiesto all'interessato il versamento della riserva matematica”.
Le motivazioni, come sopra richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., sono integralmente condivise da questo Collegio.
Va in proposito ricordato che “la sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai precedenti conformi contenuto nell'art. 118 disp. att. cpc non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile” (Cass. n. 17640/2016; conf. Cass. Ord. 20.10.2021, n. 29017).
Le stesse ben si attagliano al caso di specie, in cui l' ha del tutto omesso Pt_1 qualsiasi provvedimento in ordine all'istanza ammin iva, salvo archiviarla per una mai formulata “rinuncia”, senza darne comunicazione all'interessato, né richiedere allo stesso alcuna integrazione documentale.
Nel solco della condivisibile giurisprudenza sopra citata, il rigetto dell'eccezione di prescrizione ad opera del TRIBUNALE appare pienamente condivisibile.
Né ricorrevano, ad avviso della Corte, i presupposti normativi per la compensazione delle spese processuali, invocata dall' nella terza censura. Pt_1
Anche valutando la sentenza n. 77/2018, con cui la Corte Costituzionale ha ampliato il perimetro della compensazione, rispetto alla riduzione operata con DL 132/14, conv. in L. n. 162/14, consentendola – non solo nei casi di
“assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti” – ma anche quando sussistono “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, la condanna all'integrale rifusione delle spese, emessa nei confronti dell' , deve ritenersi del tutto corretta. Pt_1
Infatti, come evidenziato dai precedenti sopra citati, la questione oggetto di causa non appare connotata da alcun profilo di novità, né ha formato oggetto di recenti mutamenti giurisprudenziali.
Né sono ravvisabili “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, le quali – per condivisibile giurisprudenza – “devono avere riguardo a specifiche circostanze
o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica inidonea a consentire il necessario controllo in sede di legittimità” (Cass. 22.10.2019, n. 26956; conf. Cass. n. 22310 del 2017, Cass. n. 14411 del 2016).
Gli specifici elementi richiesti dal Supremo Collegio non ricorrono nel caso di specie, privo di caratteristiche di opinabilità o difficoltà di valutazione, in fatto o in diritto, tali da giustificare la deroga al generale principio della soccombenza, correttamente posto a base del regolamento delle spese disposto in sentenza.
In virtù delle considerazioni tutte che precedono, la gravata sentenza merita integrale conferma.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 13.8.2022 n. 147, in ragione del valore della controversia e del suo grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria nella presente fase del giudizio, seguono la soccombenza.
Pur nell'infondatezza del gravame, il Collegio tuttavia non ravvisa gli estremi per l'invocata condanna ex art. 96, c.p.c., in assenza di alcuna violazione dei basilari canoni di correttezza e buona fede processuale.
Essendo il presente procedimento stato instaurato dopo il 1°.2.13, va altresì dichiarata, in capo all'appellante, la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1- quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
Conferma la sentenza n. 120/2025 del Tribunale di COMO;
condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del grado, liquidate in complessivi € 3.500,00, oltre rimborso forfetario e oneri di Legge;
dichiara la sussistenza, in capo all'appellante, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 - quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228. Così deciso in Milano, 1°/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente (Benedetta Pattumelli) (Giovanni Casella)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati Dott. Giovanni Casella Presidente Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Consigliere Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di COMO n. 120/2025, estensore giudice DOTT. GIOVANNI LUCA ORTORE, discussa all'udienza del 1°.10.2025 e promossa da:
Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il P.IVA_1 avv. ANTONIO DEL GATTO e dell'avv. C.F._1
RO IO ), elettivamente domiciliato in MILANO C.F._2
VIA SAVARE' 1, pr
APPELLANTE CONTRO
), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3
T , elettivamente C.F._4 domiciliato in VIA PO 25B ROMA, presso il Difensore
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER LA PARTE APPELLANTE
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in accoglimento di tutte le domande, deduzioni ed eccezioni svolte nel presente atto di appello, ogni contraria stanza disattesa, riformare totalmente la sentenza n. 120/2025 del 26/03/2025 pronunciata dal Tribunale di Como, in funzione di Giudice del lavoro, nella causa R.G. 1275/2023 e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza di tutte le avverse domande, contenute e svolte nel ricorso introduttivo del precedente grado di giudizio. Con condanna di controparte alle spese di entrambi i gradi di giudizio;
in subordine alla denegata evenienza di rigetto del presente atto di appello, con compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
PER LA PARTE APPELLATA
“Voglia Codesta Onorevole Corte d'Appello di Milano adita: In via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello avversario. Nel merito, rigettare integralmente l'appello avversario, in quanto infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni esposte nel presente atto, confermando, per l'effetto, la sentenza di primo grado. In via gradata, si reitera la richiesta di condanna dell' al risarcimento dei danni subiti dal dott. per Pt_1 Controparte_1 violazione dei canoni di correttezza e buona fede da quantificarsi in misura pari al maggior importo che egli si troverebbe a dover versare all' nella Pt_1 denegata e non creduta ipotesi di rinnovo della domanda di riscatto degli anni universitari;
oppure del minor incremento del trattamento pensionistico spettante all'odierno appellato in caso di rinnovo della domanda di riscatto, quantificato nella differenza tra l'incremento del trattamento pensionistico che sarebbe spettato in relazione alla domanda originaria di riscatto correttamente presentata in data 26.4.1994 ed il minor importo che verrebbe riconosciuto in applicazione degli attuali parametri di calcolo, da accertarsi in corso di causa, se del caso, anche a mezzo di CTU, o da determinarsi in via equitativa Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 1°.4.2025, l' proponeva impugnazione avverso la Pt_1 sentenza in epigrafe indicata, medi a quale il TRIBUNALE di COMO aveva dichiarato il diritto di al riscatto degli anni del corso di Controparte_1 laurea, come da domanda amministrativa del 26/4/1994.
Preliminarmente, il primo Giudice aveva disatteso l'eccezione di decadenza, formulata dall' ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, in base alla Pt_1 giurisprudenza di legittimità, secondo cui detta disposizione non trovava applicazione alla domanda amministrativa di riscatto del corso di laurea, riguardando le controversie in materia di trattamenti pensionistici propriamente detti e quelle volte ad ottenere il riconoscimento di una contribuzione figurativa in vista dell'incremento del trattamento pensionistico futuro.
Secondo il TRIBUNALE, l'istituto oggetto di causa era, infatti, finalizzato alla copertura assicurativa – mediante pagamento della riserva matematica ex art. 13 l. n. 1338/1962 – di un periodo in cui l'interessato, per essersi dedicato allo studio, non aveva potuto ottenere il versamento dei contributi, che avrebbe invece conseguito se avesse lavorato e, pertanto, atteneva ad un rapporto preliminare e diverso rispetto a quello previdenziale.
Era stata altresì respinta dalla sentenza l'ulteriore eccezione, con cui l' Pt_1 aveva affermato l'improcedibilità e ammissibilità del ricorso per manc idonea domanda amministrativa: questa, infatti, era stata presentata da tramite modulo predisposto dal datore di lavoro, con espressa CP_1 riserva di deposito del diploma di laurea e manifestazione dell'“attesa di conoscere l'ammontare dell'onere di riscatto e le modalità di pagamento”, pacificamente mai comunicate al ricorrente in primo grado, con conseguente preclusione della decorrenza del termine di prescrizione per impossibilità di esercizio del diritto, in difetto di quantificazione della riserva matematica da versare.
Né era stata dimostrata dal convenuto in primo grado, ad avviso del TRIBUNALE, la difformità di tale modulo rispetto a quelli all'epoca in uso.
Non era, poi, stato ravvisato dalla sentenza alcun obbligo di allegazione del certificato di laurea a pena di inammissibilità.
Per l'effetto, l' era stato condannato a comunicare al ricorrente la riserva Pt_1 matematica, c relative modalità di pagamento, e a rifondergli – in ragione della soccombenza – le spese di giudizio, liquidate in complessivi € 3.000,00 per onorari, oltre oneri e accessori di Legge.
L'appellante, ribadite le difese articolate avanti al TRIBUNALE, con il primo motivo di gravame lamentava il rigetto della propria eccezione di decadenza, contestando il principio giurisprudenziale recepito dalla sentenza impugnata.
Nell'ottica del gravame, il rapporto previdenziale – contrariamente a quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella decisione fatta propria dal primo Giudice – investiva e comprendeva il conto contributivo dell'assicurato, che di esso costituiva il fondamento essenziale.
Con il secondo motivo, si denunciavano la carenza e la contraddittorietà della motivazione in ordine a molteplici rilevanti questioni oggetto di giudizio;
l'inversione dell'onere probatorio e l'illegittimo esercizio del potere di cui all'art. 421 c.p.c., commessi dal TRIBUNALE, ad avviso dell' , per avere ritenuto Pt_1 idonea – ai fini di cui all'art. 443, c.p.c. – la nda amministrativa presentata da benché priva dei necessari elementi, a partire CP_1 dall'indicazione ne del diploma di laurea, neppure allegato al ricorso di primo grado.
La relativa acquisizione ufficiosa, oltre a costituire – secondo l'appellante - irrituale utilizzo dei poteri istruttori del Giudice, era inidonea a sanare ex post la domanda amministrativa. L' non si riteneva gravato dall'onere – ad esso attribuito dal TRIBUNALE Pt_1
– ostrare la difformità del modulo usato per l'istanza rispetto a quello normalmente adottato all'epoca di presentazione dell'istanza.
Veniva altresì censurato dall' il rigetto dell'eccezione di prescrizione, Pt_1 motivato dalla sentenza con la mancata comunicazione della somma dovuta per il riscatto, ad avviso dell'appellante ininfluente al fine dell'integrazione del relativo diritto e, quindi, della maturazione del termine estintivo.
Diversamente opinando, l'azione avversaria sarebbe stata, secondo l'Istituto, inammissibile per carenza di causa petendi, in difetto di un diritto da far valere giudizialmente.
In terzo luogo, si criticava il regolamento delle spese, operato dal TRIBUNALE, ad avviso dell'appellante, in violazione dell'art. 92 c.p.c., considerate l'esistenza di contrasti giurisprudenziali e la novità della questione relativa alla domanda amministrativa non corredata dal certificato di laurea.
Pertanto, l' chiedeva che la Corte d'Appello, in riforma della gravata Pt_1 sentenza, rasse inammissibili e comunque respingesse le domande avanzate con il ricorso di primo grado, con vittoria o, in subordine, compensazione delle spese di entrambe le fasi del giudizio.
L'appellato resisteva mediante memoria depositata il 18.9.2025, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello avversario e chiedendone, in ogni caso, il rigetto nel merito per infondatezza;
in via gradata, lo stesso reiterava la domanda di condanna dell' al risarcimento dei danni subiti per la Pt_1 lamentata violazione dei canoni rrettezza e buona fede, da quantificarsi in misura pari al maggior importo che egli avrebbe dovuto versare all'Istituto nell'ipotesi di rinnovo della domanda di riscatto degli anni universitari, oppure del minor incremento del trattamento pensionistico in tal caso conseguito, rispetto a quello che sarebbe spettato in relazione alla domanda originaria di riscatto del 26.4.1994, da accertarsi in corso di causa, se del caso, anche a mezzo di CTU, o da determinarsi in via equitativa.
invocava altresì il favore delle spese del doppio grado di giudizio, CP_1 si dell'art. 96 c.p.c..
All'udienza del 1°.10.2025, la causa veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.
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Va innanzitutto disattesa l'eccezione di parte appellata, relativa alla inammissibilità dell'appello per difformità dell'atto rispetto ai canoni imposti dal novellato art. 434, comma 1 c.p.c., secondo cui ciascun motivo di appello deve indicare, a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico il capo della decisione che viene impugnato, le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Ogni censura, quindi, deve essere espressamente orientata verso un determinato capo della decisione impugnata, non essendo più necessario, quindi, riprodurre integralmente “le parti del provvedimento” censurate (così com'era richiesto dalla previgente formulazione del requisito n. 1 dell'art. 342 c.p.c.).
Le denunciate violazioni di legge devono però, in ogni caso, essere oggetto di argomentazioni che ne spieghino la “rilevanza”, in vista della riforma della decisione appellata.
Tutte le deduzioni in ciascun motivo vanno, inoltre, formulate “in modo chiaro, sintetico e specifico”.
La nuova formulazione della citata norma ha, pertanto, valorizzato i principi di chiarezza e sinteticità, già ampiamente acquisiti dalla giurisprudenza, la quale
– rigettando interpretazioni eccessivamente formalistiche – ha sempre interpretato gli oneri imposti alla parte appellante nel senso che l'atto deve consentire di individuare agevolmente le parti della sentenza impugnata e di circoscrivere quindi l'ambito del giudizio di gravame, con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza ma anche ai passaggi argomentativi che li sorreggono.
Ne discende, quindi, che gli articoli 342 e 434 c.p.c. vanno – ancora oggi – interpretati nel senso che “l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali e che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (Cass. Sez. Unite 27199/2017; Cass., 30-5-2018, n. 13535; vedi anche le più recenti Cass., 3/11/2020, n.24262 e Cass., 14/07/2021, n. 20066).
Tenuto conto di tali principi, ritiene questo Collegio che l'appello proposto dall' contenga tutti gli elementi essenziali previsti dal novellato art. 434 Pt_1
c.p. parti della sentenza impugnata sono state individuate;
i rilievi critici sono stati esposti per ciascuna censura in modo sufficientemente chiaro e preciso, consentendo di circoscrivere in modo non ambiguo l'ambito del giudizio di gravame.
Il gravame, per quanto certamente ammissibile, non può tuttavia trovare accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. Come esposto in premessa, la vicenda oggetto di causa aveva inizio nel 26.4.1994, allorché impiegato di TELECOM, trasmetteva, CP_1 mediante raccomandata A/R, domanda di riscatto del corso legale di laurea all' di LUCCA, con espressa riserva di produzione del relativo certificato, Pt_1 se ai ricevere riscontro, per poi apprendere – a seguito di sollecito del 24/7/2023 – che la sua pratica era stata chiusa il 12/10/2010 “per rinuncia” (pacificamente mai presentata) e, successivamente, vedersi respingere il ricorso amministrativo, anche in ragione dell'intervenuta decadenza ex art 47 DPR 639/1970.
Quest'ultimo aspetto forma oggetto della doglianza con cui si apre l'atto di impugnazione.
Il Collegio non condivide le censure mosse, a sostegno di tale motivo di gravame, all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, recepito dal TRIBUNALE nella propria decisione e da questa stessa Corte con plurimi precedenti (v. sent. nn. 86/2022 Pres. VIGNATI / Rel. ; 432/25 Pres. Per_1
PICCIAU, Rel. DI PAOLO), cui si ritiene di dare in questa sede continuità.
Convincente appare, infatti, la motivazione espressa al riguardo dal Supremo Collegio, secondo cui “mentre l'istituto del riscatto, essendo finalizzato, mediante il pagamento della riserva matematica ex art. 13 della l. n. 1338 del 1962, alla copertura assicurativa di un periodo in cui l'interessato, per essersi dedicato allo studio, non ha potuto ottenere il versamento dei contributi che avrebbe invece conseguito se avesse lavorato, attiene a un rapporto preliminare e diverso rispetto a quello previdenziale” e, di conseguenza, esula dall'ambito applicativo della decadenza di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, che “concerne le controversie in materia di trattamenti pensionistici propriamente detti, nonché quelle che, pur riguardando il rapporto contributivo, mirano a ottenere lo specifico beneficio del riconoscimento di una contribuzione figurativa in vista dell'incremento del trattamento pensionistico futuro”, fattispecie non assimilabili – al fine in esame – a quella oggetto del presente procedimento.
La decisione del TRIBUNALE resiste anche alle censure svolte nel secondo motivo di gravame.
La domanda è stata, infatti, accolta dalla sentenza – previo rigetto dell'eccezione di prescrizione – in base ad argomentazioni pienamente aderenti al quadro probatorio e normativo di riferimento.
Appare, anzitutto, corretta l'acquisizione d'ufficio del documento attestante il conseguimento della laurea, operata dal Tribunale – alla luce delle contestazioni svolte dall' in memoria difensiva – nel legittimo esercizio dei Pt_1 poteri di cui all'art. 4 .p.c., finalizzati all'accertamento di circostanze rilevanti, in presenza di adeguate deduzioni ad opera della parte interessata. Fatta tale premessa, occorre evidenziare come l' – nonostante l'espressa Pt_1 riserva formulata nell'istanza (v. doc. 2, ric. I – mai abbia richiesto a la produzione di tale documento, né abbia posto la mancanza CP_1 dello stesso a base del rigetto, motivato in prima battuta con un'insussistente
“rinuncia” ed, a seguito del ricorso amministrativo, con argomenti formali (“non risulta impugnato un formale provvedimento ma si contesta una comunicazione della sede di COMO”: v. all. B ric. I gr.) ed in ragione Pt_1 dell'affermata – ma come si è visto inapplicabile – decadenza di cui all'art. 47, DPR cit..
Le modalità con cui si è svolto il procedimento in sede amministrativa evidenziano, poi, con tutta chiarezza l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, dovendosi escludere la decorrenza del relativo termine in assenza di indicazione dell'importo da versare ad opera del competente Istituto, rimasto del tutto inerte a seguito della presentazione della domanda.
Questa si concludeva, del resto, con l'espressione di una corretta aspettativa al riguardo (“il sottoscritto resta in attesa di conoscere l'ammontare dell'onere di riscatto e le modalità di pagamento”), tuttavia risultata vana.
Si rileva che, sulle questioni sottoposte al giudizio di questo Collegio, la Corte d'Appello di Milano si è già espressa, in analoga fattispecie, con sentenza n. 432/2025 (Pres. PICCIAU, Est. DI PAOLO) con le seguenti motivazioni:
“l'art 2 novies del D L 30/1974, convertito in L 114/1974, stabilisce che il periodo del corso di laurea è riscattabile secondo le modalità di cui all'art. 13 della L 1338/1962, che disciplina la ricostituzione della posizione contributiva del lavoratore in favore del quale il datore abbia omesso il versamento della contribuzione di legge. Si tratta, in sostanza, di proporre a la relativa domanda, versando all'Istituto previdenziale la riserva Pt_1 matematica, calcolata in base alle tariffe applicabili al momento della richiesta. Istruzioni specifiche e disciplina di dettaglio sono dettate da Decreti Ministeriali, in applicazione di quanto stabilito dall'art 2 del d. lgvo 184/1997. In particolare, il comma 4 bis stabilisce che gli oneri di riscatto determinati da possono essere versati o in unica soluzione, oppure Pt_1 rateizzati per un massimo di 120 rate, senza applicazione di interessi. Disposizioni specifiche sono dettate al comma 5 per il calcolo dell'onere. È quindi evidente che la presentazione dell'istanza da parte dell'interessato dà inizio al procedimento. Il procedimento però non è completo fino a che non si determina il calcolo del dovuto. Calcolo del dovuto e istruzioni per il versamento vanno comunicati all'interessato affinché questi possa adempiere;
in conseguenza, calcolo, istruzioni e loro comunicazione sono onere (rectius obbligo) di che riceve l'istanza. Lo stesso , in Pt_1 Pt_1 appello, delinea il procedimento in tal senso e fa espresso riferimento ad un “meccanismo di calcolo” cui l'istanza dà impulso. La stessa utilizzazione dei termini è indicativa: nel caso di specie, infatti, ciò che è mancato non è stato l'impulso, ma il meccanismo. Contrariamente a quanto si legge in appello, il calcolo, da parte di , non è “atto endoprocedimentale” ma Pt_1 rappresenta invece la conclusione del procedimento, che costituisce atto recettizio, in quanto va comunicato al richiedente. La giurisprudenza citata da a pag 12 e ss dell'appello conferma, in effetti, che il beneficiario Pt_1 decade dal beneficio se non paga il dovuto;
il che a sua volta conferma che il procedimento non è definito fino a che non determina, Pt_1 appunto, il dovuto, mettendo l'interessato in condizione di pagare. Applicando tali principi al caso di specie deve concludersi, concordando con il primo Giudice, che tutti i requisiti di legge sono stati rispettati da parte di Se la questione si incentra solo sulle modalità di Pt_2 presentazione della domanda, si osserva che una domanda anche incompleta non equivale ad assenza di domanda. Semmai, si potrebbe discutere della necessità di una integrazione, ma il procedimento è comunque iniziato. Un procedimento iniziato comporta l'obbligo per l'ente di portarlo a termine con un atto espresso, vuoi negativo, ovvero anche interlocutorio. Ben avrebbe potuto, ed anzi, come meglio si illustrerà, dovuto richiedere alla le integrazioni o le correzioni che Pt_1 Pt_2 riteneva ssarie, posto che sto non è contestato) la aveva Pt_2 comunque utilizzato una modulistica fornitale dal datore di lavoro. Ammesso e non concesso che l'uso di una modulistica anziché di un'altra potesse avere rilievo in tema di insorgenza del diritto al riscatto, sarebbe stato onere di allora dimostrare quale fosse la modulistica in corso di Pt_1 validità nel 1 Anche in questo caso, però, una domanda irregolare avrebbe, in tesi, potuto giustificare un rigetto, non un mero comportamento inerte. Sotto tale profilo, quindi, l'applicazione, da parte del primo Giudice, dell'art. 421 cpc è stata assolutamente corretta. Il Giudice ha fatto uso dei poteri che l'ordinamento gli attribuisce per l'accertamento dei fatti utili alla ricerca della verità. La stessa procedura avrebbe dovuto essere seguita da , qualora l' , in sede di Pt_1 Pt_1 esame della domanda, avesse riscontrato l'assenza del certificato. Il fatto è, e non lo nega, che il procedimento sulla domanda in questione Pt_1 non è mai iniziato;
pertanto, non è mai stato nemmeno accertato che il certificato di laurea fosse stato prodotto oppure no. Come confermato dalla giurisprudenza riportata da , dal mancato pagamento delle rate Pt_1
e/o del versamento in unica soluzione entro 60 giorni dalla comunicazione deriva la decadenza dal beneficio, non perché lo stabilisca una norma precisa, ma ai sensi dell'art. 1457 cc;
appare allora evidente che la conclusione del procedimento è elemento necessario ai fini del perfezionamento del rapporto. In altri termini, una volta ricevuta la domanda, è obbligato a fornire una risposta. L'inerzia dell'ente Pt_1 obbligato a provvedere su un'istanza comporta una violazione dei principi del giusto procedimento, come illustrati dalla L 241/1990 in tema, generale, di procedimento amministrativo (cfr. artt. 1, 2 e 3), violando, tra l'altro, gli obblighi di lealtà e collaborazione che gravano sull'ente pubblico. Vero che l'art 2 della legge citata, in particolare, è stato modificato sul punto nel 2005; ma è vero anche che la norma codifica principi giurisprudenziali pacifici. Applicando tali principi in materia previdenziale, e specificatamente nel caso all'esame, la conclusione è una sola: l'inerzia tenuta da , in disparte ogni altro profilo, semplicemente Pt_1 impedisce il perfezionar rapporto”.
Nello stesso senso si è espressa la Corte d'Appello di ROMA affermando, con la sentenza n. 3770/2023, che “deve pure escludersi che sia maturata la prescrizione del diritto dell'istante, e ciò in quanto il diritto al riscatto sorge per effetto dell'ammissione al beneficio da parte dell'Istituto che ha verificato la sussistenza delle relative condizioni e ha richiesto all'interessato il versamento della riserva matematica”.
Le motivazioni, come sopra richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., sono integralmente condivise da questo Collegio.
Va in proposito ricordato che “la sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai precedenti conformi contenuto nell'art. 118 disp. att. cpc non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile” (Cass. n. 17640/2016; conf. Cass. Ord. 20.10.2021, n. 29017).
Le stesse ben si attagliano al caso di specie, in cui l' ha del tutto omesso Pt_1 qualsiasi provvedimento in ordine all'istanza ammin iva, salvo archiviarla per una mai formulata “rinuncia”, senza darne comunicazione all'interessato, né richiedere allo stesso alcuna integrazione documentale.
Nel solco della condivisibile giurisprudenza sopra citata, il rigetto dell'eccezione di prescrizione ad opera del TRIBUNALE appare pienamente condivisibile.
Né ricorrevano, ad avviso della Corte, i presupposti normativi per la compensazione delle spese processuali, invocata dall' nella terza censura. Pt_1
Anche valutando la sentenza n. 77/2018, con cui la Corte Costituzionale ha ampliato il perimetro della compensazione, rispetto alla riduzione operata con DL 132/14, conv. in L. n. 162/14, consentendola – non solo nei casi di
“assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti” – ma anche quando sussistono “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, la condanna all'integrale rifusione delle spese, emessa nei confronti dell' , deve ritenersi del tutto corretta. Pt_1
Infatti, come evidenziato dai precedenti sopra citati, la questione oggetto di causa non appare connotata da alcun profilo di novità, né ha formato oggetto di recenti mutamenti giurisprudenziali.
Né sono ravvisabili “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, le quali – per condivisibile giurisprudenza – “devono avere riguardo a specifiche circostanze
o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica inidonea a consentire il necessario controllo in sede di legittimità” (Cass. 22.10.2019, n. 26956; conf. Cass. n. 22310 del 2017, Cass. n. 14411 del 2016).
Gli specifici elementi richiesti dal Supremo Collegio non ricorrono nel caso di specie, privo di caratteristiche di opinabilità o difficoltà di valutazione, in fatto o in diritto, tali da giustificare la deroga al generale principio della soccombenza, correttamente posto a base del regolamento delle spese disposto in sentenza.
In virtù delle considerazioni tutte che precedono, la gravata sentenza merita integrale conferma.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 13.8.2022 n. 147, in ragione del valore della controversia e del suo grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria nella presente fase del giudizio, seguono la soccombenza.
Pur nell'infondatezza del gravame, il Collegio tuttavia non ravvisa gli estremi per l'invocata condanna ex art. 96, c.p.c., in assenza di alcuna violazione dei basilari canoni di correttezza e buona fede processuale.
Essendo il presente procedimento stato instaurato dopo il 1°.2.13, va altresì dichiarata, in capo all'appellante, la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1- quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
Conferma la sentenza n. 120/2025 del Tribunale di COMO;
condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del grado, liquidate in complessivi € 3.500,00, oltre rimborso forfetario e oneri di Legge;
dichiara la sussistenza, in capo all'appellante, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 - quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228. Così deciso in Milano, 1°/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente (Benedetta Pattumelli) (Giovanni Casella)