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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 25/02/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Martino Casavola,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2697 del
R.G. 2023, avente ad oggetto: accettazione tacita
dell'eredità,
T R A
elettivamente Parte_1
domiciliata presso l'avv. Mauro Manzo Margiotta, dal quale è
rappresentata e difesa come da mandato in atti,
ATTRICE
E
elettivamente domiciliato presso l'avv. Controparte_1
Giuseppe Magistro, dal quale è rappresentato e difeso come da mandato in atti
CONVENUTO
All'udienza del 22.01.25 le parti precisavano le conclusioni.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio trae origine dalla necessità della ricorrente di far Parte_1
accertare in capo al convenuto nato a Controparte_1
ET (TA) il 04.03.1981, debitore nei suoi confronti in virtù del contratto di mutuo fondiario stipulato il
06.11.2009 con rogito per notar , la qualità Persona_1
di erede testamentario di nato a [...] Controparte_1
(TA) il 03.05.1936 ed ivi deceduto il 14.12.2015, al fine di poter procedere nell'esecuzione immobiliare iscritta al n.
148/2018 RGE avente ad oggetto beni a lui pervenuti per successione.
A tal proposito, occorre premettere che, così come ritenuto dalla giurisprudenza della Suprema Corte in una fattispecie applicabile ad ogni tipo di esecuzione, "qualora sia
sottoposto a pignoramento un diritto reale su un bene immobile
di provenienza ereditaria e l'accettazione dell'eredità non
sia stata trascritta a cura dell'erede-debitore esecutato,
l'agente della riscossione, prima di disporre la vendita ai
sensi del citato art. 78, può richiedere, a sua cura e spese,
la trascrizione dell'atto di accettazione tacita dell'eredità,
che risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura
privata autenticata od accertata giudizialmente, mentre se
l'atto che presupponga la volontà di accettare non sia
trascrivibile, ovvero se l'acquisto della qualità di erede sia
2 seguito "ex lege" agli effetti degli artt. 485 o 527 cod. civ.,
la vendita potrà essere disposta soltanto dopo che la qualità
di erede del debitore esecutato sia stata accertata con
sentenza" (Cass. 11638/2014).
Ciò premesso, va osservato che il creditore ricorrente ha fornito in giudizio prova sufficiente della accettazione tacita della eredità testamentaria del defunto CP_1
da parte dell'omonimo nipote, odierno convenuto, avendo
[...]
provato, in primo luogo, la sussistenza in capo a quest'ultimo del possesso dei beni ereditari.
Ed infatti, così come emerge dal verbale di sopralluogo effettuato in data 22.10.2018 dallo stimatore nominato dal
Giudice dell'Esecuzione, geom. , il Persona_2 CP_1
ha dimostrato di avere la piena disponibilità bene pignorato,
rappresentato dall'abitazione sita in ZA (TA) alla via
Vittorio Emanuele n. 72, consentendo l'accesso all'ausiliario del giudice e sottoscrivendo il relativo verbale, senza riserva alcuna, nella veste di “esecutato e comproprietario
dell'immobile”.
Dato atto del pacifico possesso dei beni ereditari, va inoltre evidenziato che il convenuto ha altresì compiuti ulteriori atti che comportano inequivocabilmente l'accettazione tacita dell'eredità in oggetto, donando a terzi con atto per notar del 27.12.2016 un diverso bene ereditario Persona_3
3 rappresentato dalla quota pari al 50% della abitazione sita in
ZA alla via Bersagliere n. 12.
Alla luce di quanto sinora esposto, può ritenersi quindi sufficientemente provato che nato a Controparte_1
ET (TA) il 04.03.1981, abbia tacitamente accettato,
ai sensi dell'art. 476 c.c., l'eredità di Controparte_1
nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il
14.12.2015.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenendo conto della natura della controversia e delle attività svolte, con istruttoria solo documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Martino Casavola, accoglie la domanda proposta con ricorso del 15.05.2023 dalla Parte_1
nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
conseguentemente così provvede:
-dichiara che nato a [...] il Controparte_1
04.03.1981, ha tacitamente accettato ai sensi dell'art. 476
c.c. l'eredità di nato a [...] il Controparte_1
03.05.1936 ed ivi deceduto il 14.12.2015;
-condanna il convenuto a rimborsare le spese di lite sostenute dalla parte attrice che si liquidano quanto in € 1.500,00 per compensi;
oltre RSG, IVA e CAP.
4 Taranto, 20.02.2025
Il Giudice
(Dr. Martino Casavola)
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