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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 12/12/2025, n. 1610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1610 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5310/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa ON AP Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, promossa con ricorso depositato in data 25/09/2025 da:
(C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(GERMANIA) il 25/09/1987, con il proc. dom. avv. CHITO' DIEGO, giusta procura in atti, nei confronti di
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(ROMANIA) l'08/05/1991, con il proc. dom. avv. PESENTI LIVIO, giusta procura in atti – ammessa in via provvisoria al beneficio del patrocinio a Spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo n. 424/2025; con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Regolamentazione delle condizioni inerenti all'affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
Per le Parti precisate congiuntamente come da verbale di udienza dell'11/12/2025.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Regolarmente instaurato il contraddittorio, all'udienza di prima comparizione fissata per il giorno 11/12/2025 il Giudice delegato procedeva ad interrogare liberamente le parti a chiarimento dei fatti di causa, anche per tentarne la conciliazione.
Dopo ampia discussione e confronto, le parti concordavano l'affidamento condiviso e i tempi di permanenza presso ciascun genitore dei figli (nata a Persona_1
Bergamo il 16 agosto 2016) e (nato a [...] il [...]), Persona_2 nati dalla convivenza more uxorio delle parti, oramai da tempo cessata.
Raggiunto l'accordo sulle condizioni inerenti all'affidamento, al collocamento e al mantenimento dei figli, il Giudice delegato lo recepiva ai fini dell'assunzione dei provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473-bis.22 c.p.c. rimettendo la causa in decisione al Collegio, previa precisazione congiunta delle conclusioni.
Ebbene, il Tribunale reputa utile osservare come il clima di reciproca diffidenza e sfiducia emerso in sede di libero interrogatorio parrebbe essersi attenuato tra le parti, che, in questo giudizio, hanno mostrato senso di responsabilità e consapevolezza rispetto alla necessità di condividere maggiormente le informazioni inerenti alla vita quotidiana dei figli e di ripristinare una relazione genitoriale basata sul reciproco Per_ rispetto, sicuramente funzionale ad una equilibrata crescita e maturazione di e
. Per_2
Ritenuto, dunque, che le condizioni concordate dalla coppia genitoriale in punto di affidamento e collocamento paiono pienamente rispondenti agli interessi e ai bisogni attuali dei figli minori, il Tribunale le recepisce integralmente così come riportate in dispositivo.
L'ascolto diretto della prole ex art. 473-bis.4 c.p.c. non appare necessario in ragione degli accordi raggiunti sulla genitorialità.
Anche le restanti pattuizioni di carattere economico, oggetto di conclusioni congiunte, meritano di essere integralmente recepite dal Collegio in quanto idonee e adeguate a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita e al loro mantenimento nel contemperamento delle condizioni patrimoniali, reddituali, e abitative di ciascun genitore, per come emerse dalla documentazione versata in atti e dal libero interrogatorio.
L'esito concordato del giudizio giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, in accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate, così decide:
1) dispone l'affidamento condiviso dei figli minori (nata a Persona_1
Bergamo il 16 agosto 2016) e (nato a [...] il 14 giugno Persona_2
2019), con collocamento in via prevalente presso l'abitazione della madre, anche ai fini della residenza anagrafica. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, i quali assumeranno, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse per i figli in tema di salute, istruzione ed educazione, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni di ciascun figlio, nonché in ordine alla scelta della loro residenza abituale;
quanto alle decisioni concernenti questioni di ordinaria amministrazione, cioè quelle attinenti alla vita quotidiana dei figli, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente nei periodi in cui terranno con sé i minori e, quindi, dette decisioni verranno assunte disgiuntamente dai genitori ovvero dal genitore che, in quel momento, terrà con sé il figlio. Resta inteso che i genitori esercenti la responsabilità genitoriale dovranno tenersi reciprocamente informati sull'andamento scolastico dei figli, sulle attività extra- didattiche svolte, sull'eventuale programmazione di uscite in luoghi distanti da quelli abitualmente frequentati, sui luoghi in cui pernotteranno se diversi dall'abitazione del genitore, sulle persone abitualmente frequentate, oltre che sull'eventuale insorgenza di malesseri e patologie. I genitori s'impegnano a collaborare tra Loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse dei figli, ripristinando immediatamente un canale di comunicazione sull'applicativo Whatsapp nel quale scambiarsi informazioni, con l'impegno di riscontrare le comunicazioni dell'altro genitore;
2) dispone che il padre ha il diritto/dovere di tenere con sé i figli in base al seguente calendario, fatti salvi diversi e migliori accordi:
a) weekend alternati dal venerdì alle ore 17:30, quando si recherà a prenderli presso l'abitazione materna fino alla domenica sera alle ore 20.30, con l'impegno di far fare i compiti ai bambini e riportarli a casa della madre dopo la consumazione della cena e la doccia;
b) tutti i mercoledì, andando a prenderli dalla madre alle ore 17.30 e riportandoli alle ore 20.30 (22.00 in periodo non scolastico), con la precisazione che,
3 Per_ siccome il mercoledì pratica la pallavolo, il padre si recherà in palestra alle ore 17.30 per recuperare la figlia e poi andrà a casa della madre per recuperare
; Per_2
c) nelle settimane con weekend di competenza della madre, il padre terrà con sé
i figli anche il venerdì, andando a prenderli dalla madre alle ore 17.30 e riportandoli alle ore 2 1.30 (22.00 in periodo non scolastico), con la precisazione Per_ che, siccome il venerdì pratica la pallavolo, il padre si recherà in palestra alle ore 17.30 per recuperare la figlia e poi andrà a casa della madre per recuperare;
previa comunicazione scritta alla madre con almeno 48 ore Per_2 di preavviso, il padre potrà tenere con sé i figli anche per il pernottamento del venerdì con obbligo di riaccompagnarli a casa della madre entro le ore 14.00 dopo la consumazione del pranzo;
d) per quanto riguarda i periodi festivi/feriali, i minori passeranno con ciascuno dei genitori metà delle ferie natalizie (alternativamente, di anno in anno, per il periodo dal 24 dicembre sino al 30 dicembre, ovvero quello dal 31 dicembre al
6 gennaio) e metà delle vacanze pasquali (alternativamente, di anno in anno, dal giovedì al sabato e dalla domenica di Pasqua al martedì), convenendosi che trascorreranno il giorno di Natale e di Pasqua alternativamente, ogni anno, con uno dei genitori;
e) le altre festività (tra le quali si annoverano il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, il 1° novembre, l'8 dicembre e il carnevale), nonché le ricorrenze familiari, verranno passate dai minori alternativamente, ogni anno, con uno dei genitori;
f) per quanto riguarda le vacanze estive, i minori trascorreranno due settimane, anche non consecutive, sia con il padre che con la madre, da concordarsi per iscritto entro il giorno 31 maggio di ogni anno;
3) dispone che, a titolo di mantenimento ordinario dei figli, il padre verserà alla madre un assegno di euro 250,00 al mese per ciascuno, a mezzo bonifico bancario entro il giorno 21 di ogni mese, con decorrenza dalla corrente mensilità di dicembre, somma annualmente rivalutabile ex Indici Istat a decorrere da dicembre 2026;
4) dà atto che l'assegno unico erogato dall'Inps verrà richiesto e percepito per intero dalla madre;
4 5) «Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto
5 dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post
-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre -scuola e dopo -scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori,
o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la
Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del
6 pagamento. Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato
e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate»;
6) dichiara le spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio dell'11/12/2025.
Il Presidente estensore
ON AP
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa ON AP Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, promossa con ricorso depositato in data 25/09/2025 da:
(C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(GERMANIA) il 25/09/1987, con il proc. dom. avv. CHITO' DIEGO, giusta procura in atti, nei confronti di
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(ROMANIA) l'08/05/1991, con il proc. dom. avv. PESENTI LIVIO, giusta procura in atti – ammessa in via provvisoria al beneficio del patrocinio a Spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo n. 424/2025; con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Regolamentazione delle condizioni inerenti all'affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
Per le Parti precisate congiuntamente come da verbale di udienza dell'11/12/2025.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Regolarmente instaurato il contraddittorio, all'udienza di prima comparizione fissata per il giorno 11/12/2025 il Giudice delegato procedeva ad interrogare liberamente le parti a chiarimento dei fatti di causa, anche per tentarne la conciliazione.
Dopo ampia discussione e confronto, le parti concordavano l'affidamento condiviso e i tempi di permanenza presso ciascun genitore dei figli (nata a Persona_1
Bergamo il 16 agosto 2016) e (nato a [...] il [...]), Persona_2 nati dalla convivenza more uxorio delle parti, oramai da tempo cessata.
Raggiunto l'accordo sulle condizioni inerenti all'affidamento, al collocamento e al mantenimento dei figli, il Giudice delegato lo recepiva ai fini dell'assunzione dei provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473-bis.22 c.p.c. rimettendo la causa in decisione al Collegio, previa precisazione congiunta delle conclusioni.
Ebbene, il Tribunale reputa utile osservare come il clima di reciproca diffidenza e sfiducia emerso in sede di libero interrogatorio parrebbe essersi attenuato tra le parti, che, in questo giudizio, hanno mostrato senso di responsabilità e consapevolezza rispetto alla necessità di condividere maggiormente le informazioni inerenti alla vita quotidiana dei figli e di ripristinare una relazione genitoriale basata sul reciproco Per_ rispetto, sicuramente funzionale ad una equilibrata crescita e maturazione di e
. Per_2
Ritenuto, dunque, che le condizioni concordate dalla coppia genitoriale in punto di affidamento e collocamento paiono pienamente rispondenti agli interessi e ai bisogni attuali dei figli minori, il Tribunale le recepisce integralmente così come riportate in dispositivo.
L'ascolto diretto della prole ex art. 473-bis.4 c.p.c. non appare necessario in ragione degli accordi raggiunti sulla genitorialità.
Anche le restanti pattuizioni di carattere economico, oggetto di conclusioni congiunte, meritano di essere integralmente recepite dal Collegio in quanto idonee e adeguate a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita e al loro mantenimento nel contemperamento delle condizioni patrimoniali, reddituali, e abitative di ciascun genitore, per come emerse dalla documentazione versata in atti e dal libero interrogatorio.
L'esito concordato del giudizio giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, in accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate, così decide:
1) dispone l'affidamento condiviso dei figli minori (nata a Persona_1
Bergamo il 16 agosto 2016) e (nato a [...] il 14 giugno Persona_2
2019), con collocamento in via prevalente presso l'abitazione della madre, anche ai fini della residenza anagrafica. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, i quali assumeranno, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse per i figli in tema di salute, istruzione ed educazione, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni di ciascun figlio, nonché in ordine alla scelta della loro residenza abituale;
quanto alle decisioni concernenti questioni di ordinaria amministrazione, cioè quelle attinenti alla vita quotidiana dei figli, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente nei periodi in cui terranno con sé i minori e, quindi, dette decisioni verranno assunte disgiuntamente dai genitori ovvero dal genitore che, in quel momento, terrà con sé il figlio. Resta inteso che i genitori esercenti la responsabilità genitoriale dovranno tenersi reciprocamente informati sull'andamento scolastico dei figli, sulle attività extra- didattiche svolte, sull'eventuale programmazione di uscite in luoghi distanti da quelli abitualmente frequentati, sui luoghi in cui pernotteranno se diversi dall'abitazione del genitore, sulle persone abitualmente frequentate, oltre che sull'eventuale insorgenza di malesseri e patologie. I genitori s'impegnano a collaborare tra Loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse dei figli, ripristinando immediatamente un canale di comunicazione sull'applicativo Whatsapp nel quale scambiarsi informazioni, con l'impegno di riscontrare le comunicazioni dell'altro genitore;
2) dispone che il padre ha il diritto/dovere di tenere con sé i figli in base al seguente calendario, fatti salvi diversi e migliori accordi:
a) weekend alternati dal venerdì alle ore 17:30, quando si recherà a prenderli presso l'abitazione materna fino alla domenica sera alle ore 20.30, con l'impegno di far fare i compiti ai bambini e riportarli a casa della madre dopo la consumazione della cena e la doccia;
b) tutti i mercoledì, andando a prenderli dalla madre alle ore 17.30 e riportandoli alle ore 20.30 (22.00 in periodo non scolastico), con la precisazione che,
3 Per_ siccome il mercoledì pratica la pallavolo, il padre si recherà in palestra alle ore 17.30 per recuperare la figlia e poi andrà a casa della madre per recuperare
; Per_2
c) nelle settimane con weekend di competenza della madre, il padre terrà con sé
i figli anche il venerdì, andando a prenderli dalla madre alle ore 17.30 e riportandoli alle ore 2 1.30 (22.00 in periodo non scolastico), con la precisazione Per_ che, siccome il venerdì pratica la pallavolo, il padre si recherà in palestra alle ore 17.30 per recuperare la figlia e poi andrà a casa della madre per recuperare;
previa comunicazione scritta alla madre con almeno 48 ore Per_2 di preavviso, il padre potrà tenere con sé i figli anche per il pernottamento del venerdì con obbligo di riaccompagnarli a casa della madre entro le ore 14.00 dopo la consumazione del pranzo;
d) per quanto riguarda i periodi festivi/feriali, i minori passeranno con ciascuno dei genitori metà delle ferie natalizie (alternativamente, di anno in anno, per il periodo dal 24 dicembre sino al 30 dicembre, ovvero quello dal 31 dicembre al
6 gennaio) e metà delle vacanze pasquali (alternativamente, di anno in anno, dal giovedì al sabato e dalla domenica di Pasqua al martedì), convenendosi che trascorreranno il giorno di Natale e di Pasqua alternativamente, ogni anno, con uno dei genitori;
e) le altre festività (tra le quali si annoverano il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, il 1° novembre, l'8 dicembre e il carnevale), nonché le ricorrenze familiari, verranno passate dai minori alternativamente, ogni anno, con uno dei genitori;
f) per quanto riguarda le vacanze estive, i minori trascorreranno due settimane, anche non consecutive, sia con il padre che con la madre, da concordarsi per iscritto entro il giorno 31 maggio di ogni anno;
3) dispone che, a titolo di mantenimento ordinario dei figli, il padre verserà alla madre un assegno di euro 250,00 al mese per ciascuno, a mezzo bonifico bancario entro il giorno 21 di ogni mese, con decorrenza dalla corrente mensilità di dicembre, somma annualmente rivalutabile ex Indici Istat a decorrere da dicembre 2026;
4) dà atto che l'assegno unico erogato dall'Inps verrà richiesto e percepito per intero dalla madre;
4 5) «Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto
5 dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post
-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre -scuola e dopo -scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori,
o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la
Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del
6 pagamento. Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato
e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate»;
6) dichiara le spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio dell'11/12/2025.
Il Presidente estensore
ON AP
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