Decreto cautelare 27 marzo 2024
Sentenza 19 novembre 2024
Decreto cautelare 4 dicembre 2024
Ordinanza cautelare 10 gennaio 2025
Accoglimento
Sentenza 5 giugno 2025
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- 1. 2021: non si applica il favor per lo scorrimento delle graduatorie – Enti Locali NewsMonica Catellani · https://www.publika.it/ · 13 giugno 2025
Personale Interpelli per la formazione degli elenchi di idonei di cui al d.l. 80/2021: non si applica il favor per lo scorrimento delle graduatorie 13 Giugno 2025 - Monica Catellani Il Consiglio di Stato, sezione V, nella sentenza 5 giugno 2025, n. 4878, ha evidenziato quanto segue: l'istituto introdotto dall'art. 3-bis del d.l. 80/2021 si caratterizza, dal punto di vista procedimentale, per la presenza di due momenti significativi di cui il primo è costituito dalla selezione unica per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione (comma 1), laddove il termine idoneo deriva dall'appartenenza a detto elenco, che attribuisce la possibilità di partecipare …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 05/06/2025, n. 4878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4878 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 04878/2025REG.PROV.COLL.
N. 08983/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8983 del 2024, proposto da
IO TO RR, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio De Giorgi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AT RI, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Micolani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Melissano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Distante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
IN NN, CA GI e ZI TT, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Seconda) n. 1253/2024, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di AT RI e di Comune di Melissano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 maggio 2025 il Cons. Sara Raffaella Molinaro e uditi per le parti gli avvocati De Giorgi, Distante e Micolani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La controversia riguarda le vicende relative all’assunzione di un istruttore tecnico geometra da parte del Comune di Melissano.
2. Con delibera di giunta comunale n. 16 del 7 febbraio 2022 il Comune di Melissano ha approvato il programma triennale di fabbisogno del personale per il triennio 2022/2024, modificato con la successiva delibera di giunta n. 156 del 30 novembre 2022, e ha previsto la copertura di un posto di “ Istruttore tecnico geometra ”.
3. Con determinazione del responsabile del settore finanziario n. 18 del 23 gennaio 2023, l’ente locale ha avviato una procedura di interpello, a seguito dell’accordo tra enti stipulato ex art. 3-bis del d. lg. n. 80/2021, per la copertura di un posto – a tempo pieno e indeterminato – di “ cat. C ” come “ Istruttore tecnico geometra ”.
4. Il signor AT RI ha partecipato alla predetta procedura selettiva ed è risultato idoneo (con votazione 7/10), classificandosi al secondo posto della graduatoria finale di merito.
5. In data 20 aprile 2023 con la determinazione n. 268, dopo aver approvato la graduatoria finale, il Comune resistente ha disposto l’assunzione in servizio della prima classificata.
6. Con nota prot. n 5630 del 10 maggio 2023, la prima classificata ha rinunciato all’assunzione.
7. Con delibera di Giunta comunale n. 97 del 6 settembre 2023, il Comune di Melissano ha palesato la necessità di soddisfare, più adeguatamente, le esigenze dell’Amministrazione procedendo alla modifica del profilo professionale del posto di “Istruttore Amministrativo” (vacante a partire dall’annualità 2024, a seguito del collocamento a riposo del dipendente) nella figura di “Istruttore Tecnico Geometra-Esperto in rendicontazione”. Tale trasformazione è finalizzata a: - garantire nel settore tecnico la presenza di personale specializzato in funzione di una migliore organizzazione dello stesso ; - “ mantenere inalterata la spesa prevista per le assunzioni di personale, nel bilancio pluriennale 2023/2025, trasformando i posti innanzi indicati, da tempo pieno, in part time (18 ore)” ; - risparmiare le capacità assunzionali a disposizione dell’ente locale, al fine di garantire, nel triennio di riferimento, l’assunzione di personale in altri settori carenti di personale.
Con la stessa delibera, la Giunta:
- ha attribuito al Responsabile del Settore Finanziario il potere di annullare la procedura avviata per il reperimento di una unità a tempo pieno (36 ore settimanali) con la qualifica di “ Istruttore Tecnico Geometra ”.
- ha previsto – nel programma triennale di fabbisogno del personale per gli anni 2023/2024/2025, contestualmente approvato –, nell’area “Istruttori”: per il 2023, la copertura di un posto per “ Istruttore Tecnico Geometra, part time (18 ore) ” e, per il 2024, la copertura di un posto per “ Istruttore tecnico Geometra-esperto in rendicontazione, sempre part time (18 ore)” .
8. Con determinazione n. 689 del 25 ottobre 2023 il Comune di Melissano ha dato avvio alla nuova procedura di interpello per la copertura di un posto a tempo parziale (18 ore) e indeterminato dell’area degli istruttori – profilo professionale “ Istruttore Tecnico Geometra ex categoria C”.
9. Con determinazione n. 748 del 16 novembre 2023 il Comune resistente ha revocato ex art. 21- quinquies , della lg. n. 241/1990, la prima procedura di interpello avviata con la determinazione n. 18 del 23 gennaio 2023 (sempre per il profilo professionale di “ Istruttore tecnico Geometra Cat. C”), nell’ambito della quale il ricorrente risultava il secondo classificato nella graduatoria di merito.
10. Il signor AT RI ha impugnato:
- la determinazione n. 689 del 25 ottobre 2023 del Comune di Melissano di “avvio procedura di interpello a seguito di accordo per la gestione associata della formazione di elenchi di idonei per le assunzioni di personale di cui all’articolo 3-bis del d.lg. n. 80/2021 – area degli istruttori – ex profilo di istruttore tecnico geometra cat. C1”;
- la determinazione n. 748 del 16 novembre 2023 del Comune di Melissano, recante “ Deliberazione di Giunta Comunale n° 97 del 06/09/2023. Presa d’atto direttive. ”, con la quale è stata revocata ex art. 21- quinquies della lg. n. 241/1990 la procedura di interpello avviata con determinazione n. 18 del 23 gennaio 2023;
- la determinazione n. 766 del 27 novembre 2023 del Comune di Melissano di ammissione dei candidati alla prova selettiva relativa al “ bando di interpello “elenco idonei ASMEL” per la copertura di n. 1 posto a tempo parziale (18 ore) e indeterminato dell’area degli istruttori-profilo professionale istruttore tecnico geometra ex categoria c.” ;
nonché, ove occorra e nei limiti dell’interesse,
- la delibera di Giunta Municipale n. 97 del 6 settembre 2023 del Comune di Melissano di approvazione del programma triennale di fabbisogno del personale per gli anni 2023, 2024 e 2025;
- il programma triennale di fabbisogno del personale, per gli anni 2023, 2024 e 2025, del Comune di Melissano approvato con delibera di Giunta Municipale n. 97/2023;
- la determinazione n. 725 del 13 novembre 2023 del Comune di Melissano, recante: “ Deliberazione di Giunta Comunale n° 97 del 06/09/2023. Presa d’atto direttive.”, con la quale è stata revocata ex art. 21- quinquies della lg. n. 241/1990 la procedura di interpello avviata con determinazione n. 18 del 23 gennaio 2023;
- la determinazione n. 747 del 16 novembre 2023 recante “ Annullamento determinazione R.G. n. 725 del 13/11/2023 ad oggetto “Deliberazione di Giunta Comunale n° 97 del 06/09/2023. Presa d’atto direttive.”
- ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, ancorché non conosciuto dal ricorrente.
10. Il ricorrente, con motivi aggiunti, ha gravato:
- la nota prot. n. 1438 del 6 febbraio 2024 contenente l’avviso di convocazione dei candidati alla prova orale;
- l’estratto del verbale del 29 febbraio 2024 con cui la Commissione esaminatrice ha formulato la graduatoria provvisoria di merito;
- la determinazione del Responsabile del II° Settore del Comune di Melissano n. 111 del primo marzo 2024 (nr. 21 di settore), avente ad oggetto « Approvazione verbali commissione esaminatrice e graduatoria definitiva della selezione mediante “avvio interpello elenco idonei Asmel per la copertura di n° 1 posto a tempo parziale (50%) e indeterminato, dell’area degli istruttori profilo professionale “istruttore tecnico geometra” ex categoria C» ;
- la determinazione del Responsabile del II° Settore del Comune di Melissano n. 139 del 14 marzo 2024 (nr. 22 di settore), avente ad oggetto « Assunzione di n. 1 dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale (50%) Area degli Istruttori, profilo professionale “Istruttore Tecnico Geometra” ex categoria C»;
- ogni altro atto, richiamato, connesso, presupposto e consequenziale anche avente data ed oggetto sconosciuti, ivi inclusi i verbali della procedura;
- tutti gli atti e i provvedimenti impugnati col ricorso principale e in particolare:
- la determinazione n. 689 del 25 ottobre 2023 del Comune di Melissano di “ avvio procedura di interpello a seguito di accordo per la gestione associata della formazione di elenchi di idonei per le assunzioni di personale di cui all’articolo 3-bis del d.lg. n. 80/2021 – area degli istruttori – ex profilo di istruttore tecnico geometra cat. C1” ;
- la determinazione n. 748 del 16 novembre 2023 del Comune di Melissano, recante: “ Deliberazione di Giunta Comunale n° 97 del 06/09/2023. Presa d’atto direttive. ”, con la quale è stata revocata ex art. 21 -quinquies della lg. n. 241/1990 la procedura di interpello avviata con determinazione n. 18 del 23 gennaio 2023;
-la determinazione n. 766 del 27 novembre 2023 del Comune di Melissano di ammissione dei candidati alla prova selettiva relativa al “bando di interpello “elenco idonei ASMEL” per la copertura di n. 1 posto a tempo parziale (18 ore) e indeterminato dell’area degli istruttori-profilo professionale istruttore tecnico geometra ex categoria C.” ;
- nonché, ove occorra e nei limiti dell’interesse:
- la delibera di Giunta Municipale n. 97 del 6 settembre 2023 del Comune di Melissano di approvazione del programma triennale di fabbisogno del personale per gli anni 2023, 2024 e 2025;
- il programma triennale di fabbisogno del personale, per gli anni 2023, 2024 e 2025, del Comune di Melissano approvato con delibera di Giunta Municipale n. 97/2023;
- la determinazione n. 725 del 13 novembre 2023 del Comune di Melissano, recante: “ Deliberazione di Giunta Comunale n° 97 del 06/09/2023. Presa d’atto direttive.” , con la quale è stata revocata ex art. 21- quinquies della lg. n. 241/1990 la procedura di interpello avviata con determinazione n. 18 del 23 gennaio 2023;
- la determinazione n. 747 del 16 novembre 2023 recante “Annullamento determinazione R.G. n. 725 del 13/11/2023 ad oggetto “Deliberazione di Giunta Comunale n° 97 del 06/09/2023. Presa d’atto direttive.”
- ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, ancorché non conosciuto dal ricorrente.
11. Il Tar Puglia - Lecce, con sentenza 19 novembre 2024 n. 1253, ha accolto il ricorso annullando gli atti impugnati.
12. Il controinteressato IO TO RR ha appellato la sentenza con ricorso n. 8983 del 2024.
Il Comune di Melissano ha presentato appello incidentale.
13. Nel corso del presente grado di giudizio si è costituito il signor AT RI.
14. All’udienza del 15 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione
DIRITTO
15. Gli appelli sono fondati nel merito, per quanto di ragione.
16. Si riassume la vicenda per sommi capi.
Si controverte in merito al rapporto fra due procedure di interpello, di cui la prima, riguardante l’assunzione di un “Istruttore tecnico geometra” a tempo pieno, esitata con il ricorrente, qui appellato, in seconda posizione, come da graduatoria approvata con determinazione 20 aprile 2023 n. 268. Con detto provvedimento il Comune ha disposto l’assunzione in servizio della prima classificata, cui è seguita la rinuncia della stessa (nota 10 maggio 2023 n 5630).
L’Amministrazione non ha assunto il ricorrente, secondo classificato nel primo interpello, e, con deliberazione 6 settembre 2023 n. 97, di programmazione del fabbisogno del personale, ha dato direttive all’organo gestorio per il ritiro degli atti della precedente selezione, programmando di assumere una figura di “Istruttore Tecnico Geometra” a tempo parziale, oltre a un “Istruttore Tecnico Geometra Esperto in rendicontazione”.
L’Amministrazione, con determina 23 ottobre 2023 n. 689, ha quindi avviato una nuova procedura di interpello, il cui avviso è stato pubblicato il 25 ottobre 2023 (come da determina 27 novembre 2023 n. 766) e, con determina 16 novembre 2023 n. 748, ha disposto la revoca della precedente procedura di interpello “ Stante il dispositivo della deliberazione di Giunta comunale n. 97 del 6/09/2023 ”.
A seguito del ricorso presentato dal signor AT RI il Tar ha annullato gli atti impugnati, funzionali allo svolgimento del secondo interpello.
16. Riassunto il fatto, con il primo motivo entrambi gli appellanti hanno dedotto l’erroneità della sentenza per omessa declaratoria di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.
16.1. Il motivo è infondato.
16.2. La partecipazione del ricorrente in primo grado, qui appellato, alla seconda procedura non è indice di acquiescenza alla decisione dell’Amministrazione di avviarla.
L’acquiescenza a un atto amministrativo deve infatti risultare in modo chiaro e incontrovertibile da atti o comportamenti assolutamente inconciliabili con volontà diverse (Cons. St., sez. IV, 28 marzo 2024 n. 2940).
Il comportamento dell’appellato non riveste detto carattere.
Egli infatti ha impugnato le determinazioni amministrative riguardanti la seconda procedura, così evidenziando di “ non accettare gli effetti modificativi che la partecipazione alla nuova selezione ” (così il Comune appellante), e vi ha partecipato per non precludersi future possibilità, anche al fine di poterne impugnare gli atti.
Peraltro detta partecipazione non garantisce allo stesso di ottenere il bene della vita anelato con il ricorso, assicurando piuttosto la chance di acquisire il risultato voluto.
Non solo. Come precisato dall’Amministrazione, la seconda selezione è preordinata all’assunzione a tempo parziale, laddove la prima selezione ha ad oggetto l’assunzione a tempo pieno, sicché il bene della vita non risulta identico.
14. Superato il primo mezzo contenuto in entrambi gli appelli, possono essere affrontate le censure riguardanti il merito della pretesa del ricorrente in primo grado.
15. Entrambi gli appellanti, il Comune di Melissano e RR, hanno lamentato un’erronea interpretazione e applicazione dell’art. 3 bis del D.L. n. 80 del 2021 da parte del Tar, muovendo in particolare dalla sentenza dell’Adunanza plenaria n. 14 del 2011 e dalla giurisprudenza sullo scorrimento delle graduatorie di concorso.
Gli appellanti hanno altresì censurato la sentenza per il fatto che il Tar non avrebbe adeguatamente considerato che al momento dell’avvio del secondo interpello gli esiti del primo non fossero più efficaci in ragione della portata della deliberazione n. 97 del 2023.
Ulteriore censura riguarda l’asserita erronea interpretazione da parte del giudice di prime cure della sovrapponibilità dei profili professionali richiesti nelle due procedure.
15.1 I motivi sono fondati.
15.2. Ai sensi dell’art. 3 bis del d.l. n. 80 del 2021, per quanto di interesse in questa sede:
- “ Gli enti locali possono organizzare e gestire in forma aggregata, anche in assenza di un fabbisogno di personale, selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all’assunzione nei ruoli dell’amministrazione, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, per vari profili professionali e categorie, compresa la dirigenza ” (comma 1);
- “ Gli enti locali aderenti attingono agli elenchi di idonei di cui al comma 1 per la copertura delle posizioni programmate nei rispettivi piani dei fabbisogni di personale, in assenza di proprie graduatorie in corso di validità ” (comma 3 primo periodo);
- “ Gli enti locali interessati procedono alle assunzioni, previo interpello tra i soggetti inseriti negli elenchi, ogniqualvolta si verifichi la necessità di procedere all’assunzione di personale in base ai documenti programmatori definiti dal singolo ente ” (comma 3 secondo periodo);
- “ In presenza di più soggetti interessati all’assunzione, l’ente locale procede a valutarne le candidature con le modalità semplificate di cui all’articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, per la formazione di una graduatoria di merito dalla quale attingere per la copertura dei posti disponibili ” (comma 4 primo periodo);
- “ Il singolo ente interessato all’assunzione, prima di procedere, deve avviare un interpello tra i soggetti inseriti negli elenchi per verificarne la disponibilità all’assunzione ” (comma 4 secondo periodo);
- “ In presenza di più soggetti interessati all’assunzione l’ente procede ad effettuare una prova selettiva scritta o orale diretta a formulare una graduatoria di merito da cui attingere per la copertura del posto disponibile ” (comma 4 terzo periodo);
- “ Gli elenchi di idonei di cui al comma 1, una volta costituiti, sono soggetti ad aggiornamento continuo, almeno una volta all’anno, al fine di mettere a disposizione degli enti locali aderenti un numero adeguato di candidati per l’assunzione in servizio ” (comma 5 primo periodo);
- “ I soggetti selezionati restano iscritti negli elenchi degli idonei sino alla data della loro assunzione a tempo indeterminato, e comunque per un massimo di tre anni ” (comma 5 secondo periodo).
L’istituto introdotto dall’art. 3 bis del d.l. n. 80 del 2021 si caratterizza pertanto, dal punto di vista procedimentale, per la presenza di due momenti significativi.
Il primo è costituito dalla selezione unica per la formazione di elenchi di idonei all’assunzione nei ruoli dell’amministrazione (comma 1), laddove il termine idoneo deriva dall’appartenenza a detto elenco, che attribuisce la possibilità di partecipare agli interpelli.
L’iscrizione in detto elenco, soggetto ad aggiornamento continuo, almeno una volta all’anno (comma 5 primo periodo), è efficace sino alla data di assunzione a tempo indeterminato e comunque per un massimo di tre anni (comma 5 secondo periodo).
L’ente interessato all’assunzione, per poter attingere all’elenco (in mancanza di graduatorie di concorso in corso di validità), svolge un interpello (secondo momento significativo) tra i soggetti inseriti nello stesso elenco (comma 4 secondo periodo).
In particolare, l’interpello è avviato “ ogniqualvolta si verifichi la necessità di procedere all’assunzione di personale in base ai documenti programmatori definiti dal singolo ente ” (comma 3 secondo periodo).
Se più soggetti iscritti nell’elenco manifestano interesse all’assunzione, l’ente locale procede a valutarne le candidature con modalità semplificate (comma 4 primo periodo), effettuando una prova selettiva scritta o orale diretta a formulare una graduatoria di merito da cui attingere per la copertura “ del posto disponibile ” (comma 4 terzo periodo).
Dalla specifica disciplina sopra richiamata si evince pertanto che l’elenco degli idonei, soggetto ad aggiornamento annuale, rimane efficace per tre anni.
L’interpello deve invece essere svolto “ ogniqualvolta ” l’ente ha necessità di assumere (comma 3 secondo periodo) per la copertura “ del posto disponibile ” (comma 4 terzo periodo), al fine di consentire ai soggetti interessati di manifestare il proprio interesse ogni volta che si configura una possibilità di assunzione, valutando in concreto il proprio interesse rispetto allo specifico posto da assegnare.
In tale prospettiva si rivela la funzione di detto secondo segmento procedimentale rispetto ai soggetti iscritti nell’elenco, cioè quella di consentire agli stessi di manifestare interesse rispetto alle specifiche caratteristiche del posto da assegnare e di assicurare regole certe e imparziali per la scelta fra più candidati interessati (e qualificati in ragione dell’inserimento nell’elenco).
E’ quindi tutelato l’interesse pretensivo all’assunzione dei soggetti iscritti all’elenco, nel caso manifestino detto interesse. Pertanto, la ratio dell’interpello rispetto agli iscritti nell’elenco risulta soddisfatta quanto più il momento dell’avvio dell’interpello è temporalmente contiguo all’esigenza assunzionale del datore di lavoro pubblico e quanto più è precisata la tipologia di incarico da ricoprire, così da poter intercettare l’interesse attuale e consapevole all’interpello e la specifica connotazione richiesta dall’Amministrazione.
La specifica esigenza assunzionale dell’Amministrazione costituisce quindi causa e limite dell’interpello.
13.3. All’interpello qui controverso, disciplinato nel senso sopra illustrato, non risulta quindi confacente il richiamo alla sentenza dell’Adunanza plenaria n. 14 del 2011 e, più in generale, alla giurisprudenza sullo scorrimento della graduatoria (in disparte la valutazione dell’art. 4 comma 1 del d.l. n. 25 del 2025, recante “ Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni ”, su cui comunque infra ).
Infatti le pronunce successive alla richiamata sentenza dell’Adunanza plenaria si basano sul permanere nel tempo dell’efficacia della stessa (“ in tema di accesso all’impiego pubblico, è da ritenere illegittima la determinazione dell’amministrazione di bandire un nuovo concorso, a fronte dell’esistenza di una graduatoria ancora vigente per la medesima figura professionale, nonché sussistendo la sostanziale coincidenza tra le prove previste nei due bandi ”, così Cons. St., sez. V, 7 settembre 2022 n. 7780).
L’interpello controverso invece, come illustrato, non dà luogo a una graduatoria che conserva efficacia nel tempo, atteso che deve essere rinnovato ogni volta che l’Amministrazione individua un’esigenza assunzionale.
Peraltro, il favor per lo scorrimento della graduatoria, come modalità prioritaria di reclutamento del personale, in base agli insegnamenti dell’Adunanza plenaria n. 14 del 2011, presuppone che la graduatoria sia l’esito di un concorso pubblico, che “ reclama una selezione trasparente, comparativa, basata esclusivamente sul merito e, per quanto qui nello specifico rileva, aperta a tutti i cittadini in possesso di requisiti previamente e obiettivamente definiti ” (Corte cost. 18 aprile 2025 n. 57).
Nel caso di specie, invece, la “graduatoria” di cui l’appellato ha chiesto lo scorrimento è l’esito di un avviso di manifestazione di interesse fra soggetti già inseriti in un elenco di idonei, formato in seguito a procedura aperta e al quale, infatti, è riconosciuta un’efficacia triennale.
Il secondo interpello è stato avviato il 25 ottobre 2023, in seguito a una nuova deliberazione di programmazione del fabbisogno del personale, adottata il 6 settembre 2023, con la quale è stata rappresentata l’esigenza di assumere un istruttore in regime di part time, così venendo meno la coincidenza fra i profili oggetto dei due interpelli, atteso che il primo ha ad oggetto un’assunzione a tempo pieno.
Infatti l’Adunanza plenaria, nel dettare il principio della “prevalenza delle procedure di scorrimento” rispetto all’indizione di una nuova procedura concorsuale, ne ha individuato uno dei presupposti nell’” esatto contenuto dello specifico profilo professionale per la cui copertura è indetto il nuovo concorso ”, con la necessità di valutare le “ eventuali distinzioni rispetto a quanto descritto nel bando relativo alla preesistente graduatoria ”.
Nel caso di specie, considerata la funzione dell’interpello a tutela delle prerogative dei soggetti iscritti nell’elenco, la modifica dell’impegno orario dell’incarico (assunzione a tempo parziale, di cui al secondo interpello, e non a tempo pieno, come nel primo interpello), costituisce un elemento rilevante al fine della manifestazione di interesse all’interpello: idonei iscritti nell’elenco che non hanno partecipato al primo interpello (a tempo pieno) potrebbero essere interessati al secondo (a tempo parziale).
La relazione esistente fra interpello e specifica esigenza assunzionale per la quale è stato avviato, così come sopra illustrata, rende altresì recessiva la tematica della previa revoca degli esiti del primo interpello rispetto all’avvio del secondo interpello, considerati i circostanziati effetti di ogni interpello. Né vi sono le premesse per ritenere che l’avvio di un interpello per la soddisfazione di una specifica esigenza assunzionale richieda il ritiro in autotutela del precedente interpello, se rivolto a soddisfare altra esigenza assunzionale.
Allo stesso modo è a dirsi con riferimento all’obbligo di motivazione: se la funzione dell’interpello è quella di soddisfare ogni specifica necessità assunzionale, alla modifica della stessa l’Amministrazione è tenuta a svolgere un nuovo interpello, sicché la motivazione si sostanzia nel richiamo alla disciplina legislativa che ha introdotto la specifica disciplina dell’interpello qui controverso.
Il secondo interpello è stato peraltro preceduto dalla delibera n. 97 del 2023, con la quale l’organo di vertice ha dato direttive all’organo gestionale per il ritiro dell’atto.
Sicché l’adozione del provvedimento di ritiro degli atti del primo interpello in data 16 novembre 2023 n. 748, quindi dopo l’avvio del secondo interpello, avvenuto con determina 23 ottobre 2023 n. 689, pone, in particolare, una eventuale tematica di responsabilità.
Né, a fronte della discrezionalità tipica degli atti di programmazione dell’Amministrazione e della rilevanza che rispetto ad essi assumono i vincoli di spesa e di bilancio, è stata specificamente censurata in primo grado sul punto la delibera n. 97 del 2023.
2.5. Tanto basta per accogliere gli appelli, assorbita ogni altra censura ed eccezione.
In particolare, la specifica disciplina recata dall’art. 3 bis del d.l. n. 80 del 2021 supporta la decisione senza necessità di approfondire la portata del d.l. n. 25 del 2025, recante “ Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni ”, il quale, all’art. 4 comma 1, dispone che “ L’articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125 si interpreta nel senso che il concorso è lo strumento ordinario e prioritario per il reclutamento di personale da parte delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 ”, così indicando un’impostazione rispetto ai concorsi nel segno della presente pronuncia.
20. In conclusione, gli appelli vanno accolti.
La novità delle questioni giuridiche sottese alla presente controversia giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, li accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
IO Perotti, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere, Estensore
Gianluca Rovelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sara Raffaella Molinaro | Francesco Caringella |
IL SEGRETARIO