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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 14/03/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr. Maurizio Petrelli presidente dr. Patrizia Evangelista consigliere dr. Carolina Elia consigliere est.
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 575 del ruolo generale delle cause dell'anno 2021
TRA
(c.f. ) con sede legale in Specchia (Le) in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Vincenzo Caprioli, come da mandato in atti
APPELLANTE
E
(c.f. ) con sede legale in Portici Controparte_1 P.IVA_2
(Na), in persona del suo amministratore unico p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Roberto D'Angiolo, come da mandato in atti
APPELLATA
A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 3.10.2023, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria, cui si fa espresso rinvio. FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1
Con ricorso del 19.3.2018, aveva chiesto e ottenuto dal tribunale di Parte_1
Brindisi il decreto ingiuntivo n. 1041/2018 con cui era stato intimato a Controparte_1 il pagamento in suo favore della somma di € 25.000,00 a titolo di ripetizione di
[...] indebito.
Il nuovo amministratore unico della ricorrente, a seguito di un'attenta verifica della contabilità della società aveva scoperto che sul conto Pt_1 Parte_1
della società era stato emesso in data 16.4.2016, un assegno circolare dell'importo di € 25.000,00 a favore di senza che nelle Controparte_1
scritture contabili, a giustificare tale trasferimento di denaro, vi fosse traccia di alcun rapporto commerciale tra le due società.
§ 1.1
Con atto di citazione notificato in data 1 giugno 2018, ha Controparte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1041/2018, ed ha dedotto
CP che la documentazione prodotta da BE LA 2s. non era idonea a provare il credito restitutorio, rivendicato con il ricorso monitorio.
Per dimostrare che, invece, il pagamento eseguito con l'assegno circolare in esame avesse una precisa causa, ha fornito prova del Controparte_1
rapporto sottostante: alla prima udienza del 16.1.2019 ha prodotto una scrittura privata del 13.4.2016 in cui si dava atto dei rapporti commerciali intercorrenti tra e (capofila del gruppo industriale di cui faceva parte Controparte_1 CP_3
anche , e della posizione debitoria della nei Parte_1 CP_4
confronti di nel corpo del documento, l'assegno circolare Controparte_1 di € 25.000,00 (la cui provvista è stata rivendicata da con il Parte_1
ricorso monitorio) risulta essere stato consegnato da a CP_3 Controparte_1
a parziale saldo del proprio debito.
[...]
si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto Parte_1 dell'opposizione.
§ 1.1
pag. 2/8 All'esito del giudizio di primo grado, il tribunale di Lecce, con sentenza n. 941 del 24.03.2021 ha accolto l'opposizione e, per l'effetto, ha dichiarato nullo ed improduttivo di effetti il d.i. n. 1041/18 emesso il 22.4.2018 dal Tribunale di
Lecce, che è stato, pertanto, revocato;
ha, altresì, compensato le spese di lite tra le parti.
§ 1.2
A fondamento della decisione, il tribunale ha argomentato come segue:
- ha, innanzitutto, affermato che “gli elementi offerti in sede di procedura
monitoria, sono rimasti privi di riscontri probatori nella presente fase di merito”;
- ha, dunque, ritenuto non provata da parte della società Parte_1
l'esistenza del credito restitutorio portato dal d.i., “atteso che l'assegno esibito non consente alcuna identificazione dei rapporti sottesi, della correttezza del quantum invocato e soprattutto delle vicende che hanno dato luogo a detto titolo”.
§ 2
Avverso la sentenza n. 941/2021 del tribunale di Lecce ha proposto appello
[...]
ed ha chiesto che, in riforma di tale provvedimento, fosse rigettata Parte_1
l'opposizione spiegata in primo grado da in subordine, Controparte_1
nella denegata ipotesi di revoca del d.i. impugnato, ha chiesto che
[...]
fosse comunque condannata al pagamento di € 25.000,00 in favore Controparte_1 di parte appellante, oltre interessi legali dalla data di emissione dell'assegno fino al soddisfo, con vittoria di spese e competenze della fase monitoria e di merito e con condanna ex art. 96 c.p.c. di parte appellata. si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto del Controparte_1
gravame con vittoria di spese e competenze.
In data 25.10.2023, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di note conclusionali e repliche.
pag. 3/8 MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3
L'appello si articola in due motivi strettamente connessi tra loro.
Con il primo motivo di gravame, ha dedotto che avrebbe Parte_1
errato il tribunale a ritenere che avesse provato che il Controparte_1 pagamento effettuato mediante l'assegno di € 25.000,00 avesse una causa giuridica concreta. Parte appellante ha, inoltre, affermato che il tribunale avrebbe
“trascura(to) completamente la lampante circostanza che ha Controparte_1
confessato di aver percepito da la somma di euro 25.000 mediante CP_3
l'assegno offerto in produzione da ”, la società appellata avrebbe, Parte_1 dunque, ammesso “di aver percepito quelle somme da parte di , per una CP_3 obbligazione che non era riferibile ad ” (cfr. atto di appello Parte_1 [...]
Parte_1
La “piena confessione” – così definita da nel proprio appello - Parte_1 resa da spiegherebbe perché “non si è provata alcuna esistenza Controparte_1
del credito, certo liquido ed esigibile atteso che l'assegno esibito non consente alcuna identificazione dei rapporti sottesi, della correttezza del quantum invocato e soprattutto delle vicende che hanno dato luogo a detto titolo” (cfr. pag. 3 sent. 1° grado).
Con il secondo motivo di gravame ha poi puntualizzato che Parte_1
“non vi è dubbio che il predetto versamento rappresenti l'adempimento di un terzo ( ad una obbligazione assunta da un altro soggetto Parte_1
( (..), ed ha poi concluso affermando che “non vi è alcun dubbio che il CP_3
pagamento effettuato da avesse come obiettivo principale Pt_1 Parte_1 quello di estinguere l'obbligazione di quindi, è logica conseguenza CP_3 che, se si è fatto un pagamento senza che preesista un debito, chi l'ha fatto abbia diritto alla restituzione di quanto pagato”. (cfr. atto di appello Parte_1
.
[...]
I motivi sono infondati.
Occorre innanzitutto, chiarire che la società Controparte_1
contrariamente a quanto affermato da parte appellante, ha dato fornito già in pag. 4/8 primo grado una spiegazione plausibile al trasferimento di denaro avvenuto tra le due società.
Il pagamento, che assume essere avvenuto indebitamente, è Parte_1
stato invece ricevuto da quale parziale saldo per un credito Controparte_1
che la stessa vantava nei confronti della società capofila CP_4
Tanto risulta documentalmente dalla scrittura privata intercorsa tra
[...]
e (già in cui si da atto Controparte_1 Controparte_5 CP_4 dell'esistenza di rapporti commerciali intercorrenti tra le stesse e dell'esistenza di un credito vantato dalla nei confronti della Controparte_1 CP_4
dovuto al mancato pagamento di diverse fatture per dei lavori eseguiti dall'odierna appellata. Nel corpo della scrittura, l'assegno circolare emesso da ed incassato da risulta essere stato Parte_1 Controparte_1
corrisposto quale parziale adempimento di un debito pregresso della capofila nei confronti dell'odierna appellata CP_4 Controparte_1 quest'ultima ha inoltre prodotto copia del ricorso con cui ha chiesto al tribunale che venisse emessa sentenza dichiarativa del fallimento di per CP_4
sopravvenuto stato di insolvenza.
Così ricostruiti i fatti, appare opportuno soffermarsi sul legame intercorrente tra la società – odierna appellante – e la società – Parte_1 CP_4
soggetto estraneo al presente giudizio a cui però sia parte appellante che parte appellata hanno fatto riferimento.
La stessa nei propri scritti difensivi si definisce come “società Parte_1
facente parte di un gruppo industriale che esercitava attività di produzione di impianti fotovoltaici e di vendita di energia elettrica”, con capofila CP_4
(cfr. atto di citazione in appello pag. 1 . Parte_1
Dagli atti è, inoltre, emerso che sia la società capofila che la società controllata hanno avuto lo stesso amministratore (tale il quale all'epoca dei Persona_1
fatti era sia amministratore unico di che presidente del consiglio di CP_4
amministrazione di , fino al 2017, data in cui è stato Parte_1
dichiarato il fallimento della capofila e si è provveduto alla nomina di un nuovo amministratore per la società Parte_1
pag. 5/8 Il gruppo di società è un'aggregazione di imprese formalmente autonome e indipendenti ma assoggettate a una direzione unitaria, in quanto sotto l'influenza dominante di una società, denominata capogruppo o holding.
Il gruppo societario è caratterizzato dalla possibilità per la capogruppo di esercitare un'attività di direzione e coordinamento delle altre società facenti parte del gruppo stesso. L'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento non consiste in forme tipiche e ricorrenti, ma assume connotati multiformi attraverso una pluralità sistematica e costante di atti di indirizzo.
Ai sensi dell'art. 2497-sexies c.c., la direzione e coordinamento di una società si presumono quando la prima controlla una o più altre società, ai sensi dell'art. 2359 c.c., ovvero quando: - dispone della maggioranza dei voti nell'assemble
(controllo interno di diritto); - dispone dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea (controllo interno di fatto); - ha un'influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali (controllo esterno).
Tra le funzioni che possono essere accentrate spicca, in particolare, quella relativa alla gestione delle risorse delle società facenti parte del gruppo al fine di ottimizzare la gestione finanziaria delle stesse.
E' dunque plausibile che l'atto di disposizione - emissione di assegno - operato dalla in favore di (che come detto, era Parte_1 Controparte_1
creditrice della capofila ) debba trovare la propria giustificazione CP_3 nell'ambito di una gestione centralizzata delle risorse finanziarie delle società controllate da parte dalla società controllante. Tale ipotesi sembra corroborata anche dal fatto che società controllata e controllante condividessero al tempo dei fatti il medesimo amministratore.
consegnando a - per il tramite del Parte_1 Controparte_1
proprio amministratore - l'assegno circolare dell'importo di € 25.000,00 ha dunque adempiuto ad un'obbligazione della sua controllante;
tale CP_3
trasferimento di denaro non può, pertanto, configurarsi come indebito avendo trovando causa giustificativa nella scrittura privata di cui si è detto.
pag. 6/8 Vero è, tuttavia, che l'attività di direzione e coordinamento della holding, che è in generale legittima e fisiologica, non può essere esercitata in modo abusivo, tale cioè da compromettere totalmente l'interesse imprenditoriale delle singole società controllate, svuotandone il patrimonio o diminuendone la capacità reddituale senza che al contempo tali deficit siano compensati da vantaggi pregressi o futuri.
Non è, infatti, consentito alla holding perseguire politiche di gruppo che pregiudichino la redditività e il valore della partecipazione, o l'integrità del patrimonio sociale.
Qualora ciò si verifichi, l'art. 2947 c.c. prevede che la capogruppo sia chiamata a rispondere nei confronti dei soci e dei creditori della società controllata per abuso della direzione unitaria.
La giurisprudenza ha, a tal proposito, ritenuto che alla capogruppo è consentito di imporre alle controllate decisioni per esse svantaggiose o pregiudizievoli, purché attuate nell'ambito di una coerente politica di gruppo, dalla quale possa ragionevolmente derivare ad esse un vantaggio, sul piano organizzativo, produttivo, commerciale e finanziario, che compensa il pregiudizio subìto.
La giurisprudenza di legittimità richiede, tuttavia, una rigorosa dimostrazione della diretta contropartita idonea a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi dell'operazione compiuta.
Tutte queste valutazioni, inerenti ad eventuali profili di responsabilità del comune amministratore, non possono essere operate, nel presente giudizio, neppure incidenter tantum, non avendo la società appellante dedotto alcunchè circa la regolamentazione dei rapporti interni tra la stessa e la capofila, che necessariamente sono stati oggetto di negoziazione a monte.
Per tutte queste ragioni, la sentenza impugnata deve essere confermata.
§ 4
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La corte,
pag. 7/8 rigetta l'appello condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese processuali del giudizio di appello che liquida in € 2.000,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%; dichiara ai sensi dell'art 13 comma 1-quater del DPR 115\2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di conseguenza.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 14.3.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dr.ssa Carolina Elia dr. Maurizio Petrelli
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr. Maurizio Petrelli presidente dr. Patrizia Evangelista consigliere dr. Carolina Elia consigliere est.
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 575 del ruolo generale delle cause dell'anno 2021
TRA
(c.f. ) con sede legale in Specchia (Le) in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Vincenzo Caprioli, come da mandato in atti
APPELLANTE
E
(c.f. ) con sede legale in Portici Controparte_1 P.IVA_2
(Na), in persona del suo amministratore unico p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Roberto D'Angiolo, come da mandato in atti
APPELLATA
A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 3.10.2023, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria, cui si fa espresso rinvio. FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1
Con ricorso del 19.3.2018, aveva chiesto e ottenuto dal tribunale di Parte_1
Brindisi il decreto ingiuntivo n. 1041/2018 con cui era stato intimato a Controparte_1 il pagamento in suo favore della somma di € 25.000,00 a titolo di ripetizione di
[...] indebito.
Il nuovo amministratore unico della ricorrente, a seguito di un'attenta verifica della contabilità della società aveva scoperto che sul conto Pt_1 Parte_1
della società era stato emesso in data 16.4.2016, un assegno circolare dell'importo di € 25.000,00 a favore di senza che nelle Controparte_1
scritture contabili, a giustificare tale trasferimento di denaro, vi fosse traccia di alcun rapporto commerciale tra le due società.
§ 1.1
Con atto di citazione notificato in data 1 giugno 2018, ha Controparte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1041/2018, ed ha dedotto
CP che la documentazione prodotta da BE LA 2s. non era idonea a provare il credito restitutorio, rivendicato con il ricorso monitorio.
Per dimostrare che, invece, il pagamento eseguito con l'assegno circolare in esame avesse una precisa causa, ha fornito prova del Controparte_1
rapporto sottostante: alla prima udienza del 16.1.2019 ha prodotto una scrittura privata del 13.4.2016 in cui si dava atto dei rapporti commerciali intercorrenti tra e (capofila del gruppo industriale di cui faceva parte Controparte_1 CP_3
anche , e della posizione debitoria della nei Parte_1 CP_4
confronti di nel corpo del documento, l'assegno circolare Controparte_1 di € 25.000,00 (la cui provvista è stata rivendicata da con il Parte_1
ricorso monitorio) risulta essere stato consegnato da a CP_3 Controparte_1
a parziale saldo del proprio debito.
[...]
si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto Parte_1 dell'opposizione.
§ 1.1
pag. 2/8 All'esito del giudizio di primo grado, il tribunale di Lecce, con sentenza n. 941 del 24.03.2021 ha accolto l'opposizione e, per l'effetto, ha dichiarato nullo ed improduttivo di effetti il d.i. n. 1041/18 emesso il 22.4.2018 dal Tribunale di
Lecce, che è stato, pertanto, revocato;
ha, altresì, compensato le spese di lite tra le parti.
§ 1.2
A fondamento della decisione, il tribunale ha argomentato come segue:
- ha, innanzitutto, affermato che “gli elementi offerti in sede di procedura
monitoria, sono rimasti privi di riscontri probatori nella presente fase di merito”;
- ha, dunque, ritenuto non provata da parte della società Parte_1
l'esistenza del credito restitutorio portato dal d.i., “atteso che l'assegno esibito non consente alcuna identificazione dei rapporti sottesi, della correttezza del quantum invocato e soprattutto delle vicende che hanno dato luogo a detto titolo”.
§ 2
Avverso la sentenza n. 941/2021 del tribunale di Lecce ha proposto appello
[...]
ed ha chiesto che, in riforma di tale provvedimento, fosse rigettata Parte_1
l'opposizione spiegata in primo grado da in subordine, Controparte_1
nella denegata ipotesi di revoca del d.i. impugnato, ha chiesto che
[...]
fosse comunque condannata al pagamento di € 25.000,00 in favore Controparte_1 di parte appellante, oltre interessi legali dalla data di emissione dell'assegno fino al soddisfo, con vittoria di spese e competenze della fase monitoria e di merito e con condanna ex art. 96 c.p.c. di parte appellata. si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto del Controparte_1
gravame con vittoria di spese e competenze.
In data 25.10.2023, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di note conclusionali e repliche.
pag. 3/8 MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3
L'appello si articola in due motivi strettamente connessi tra loro.
Con il primo motivo di gravame, ha dedotto che avrebbe Parte_1
errato il tribunale a ritenere che avesse provato che il Controparte_1 pagamento effettuato mediante l'assegno di € 25.000,00 avesse una causa giuridica concreta. Parte appellante ha, inoltre, affermato che il tribunale avrebbe
“trascura(to) completamente la lampante circostanza che ha Controparte_1
confessato di aver percepito da la somma di euro 25.000 mediante CP_3
l'assegno offerto in produzione da ”, la società appellata avrebbe, Parte_1 dunque, ammesso “di aver percepito quelle somme da parte di , per una CP_3 obbligazione che non era riferibile ad ” (cfr. atto di appello Parte_1 [...]
Parte_1
La “piena confessione” – così definita da nel proprio appello - Parte_1 resa da spiegherebbe perché “non si è provata alcuna esistenza Controparte_1
del credito, certo liquido ed esigibile atteso che l'assegno esibito non consente alcuna identificazione dei rapporti sottesi, della correttezza del quantum invocato e soprattutto delle vicende che hanno dato luogo a detto titolo” (cfr. pag. 3 sent. 1° grado).
Con il secondo motivo di gravame ha poi puntualizzato che Parte_1
“non vi è dubbio che il predetto versamento rappresenti l'adempimento di un terzo ( ad una obbligazione assunta da un altro soggetto Parte_1
( (..), ed ha poi concluso affermando che “non vi è alcun dubbio che il CP_3
pagamento effettuato da avesse come obiettivo principale Pt_1 Parte_1 quello di estinguere l'obbligazione di quindi, è logica conseguenza CP_3 che, se si è fatto un pagamento senza che preesista un debito, chi l'ha fatto abbia diritto alla restituzione di quanto pagato”. (cfr. atto di appello Parte_1
.
[...]
I motivi sono infondati.
Occorre innanzitutto, chiarire che la società Controparte_1
contrariamente a quanto affermato da parte appellante, ha dato fornito già in pag. 4/8 primo grado una spiegazione plausibile al trasferimento di denaro avvenuto tra le due società.
Il pagamento, che assume essere avvenuto indebitamente, è Parte_1
stato invece ricevuto da quale parziale saldo per un credito Controparte_1
che la stessa vantava nei confronti della società capofila CP_4
Tanto risulta documentalmente dalla scrittura privata intercorsa tra
[...]
e (già in cui si da atto Controparte_1 Controparte_5 CP_4 dell'esistenza di rapporti commerciali intercorrenti tra le stesse e dell'esistenza di un credito vantato dalla nei confronti della Controparte_1 CP_4
dovuto al mancato pagamento di diverse fatture per dei lavori eseguiti dall'odierna appellata. Nel corpo della scrittura, l'assegno circolare emesso da ed incassato da risulta essere stato Parte_1 Controparte_1
corrisposto quale parziale adempimento di un debito pregresso della capofila nei confronti dell'odierna appellata CP_4 Controparte_1 quest'ultima ha inoltre prodotto copia del ricorso con cui ha chiesto al tribunale che venisse emessa sentenza dichiarativa del fallimento di per CP_4
sopravvenuto stato di insolvenza.
Così ricostruiti i fatti, appare opportuno soffermarsi sul legame intercorrente tra la società – odierna appellante – e la società – Parte_1 CP_4
soggetto estraneo al presente giudizio a cui però sia parte appellante che parte appellata hanno fatto riferimento.
La stessa nei propri scritti difensivi si definisce come “società Parte_1
facente parte di un gruppo industriale che esercitava attività di produzione di impianti fotovoltaici e di vendita di energia elettrica”, con capofila CP_4
(cfr. atto di citazione in appello pag. 1 . Parte_1
Dagli atti è, inoltre, emerso che sia la società capofila che la società controllata hanno avuto lo stesso amministratore (tale il quale all'epoca dei Persona_1
fatti era sia amministratore unico di che presidente del consiglio di CP_4
amministrazione di , fino al 2017, data in cui è stato Parte_1
dichiarato il fallimento della capofila e si è provveduto alla nomina di un nuovo amministratore per la società Parte_1
pag. 5/8 Il gruppo di società è un'aggregazione di imprese formalmente autonome e indipendenti ma assoggettate a una direzione unitaria, in quanto sotto l'influenza dominante di una società, denominata capogruppo o holding.
Il gruppo societario è caratterizzato dalla possibilità per la capogruppo di esercitare un'attività di direzione e coordinamento delle altre società facenti parte del gruppo stesso. L'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento non consiste in forme tipiche e ricorrenti, ma assume connotati multiformi attraverso una pluralità sistematica e costante di atti di indirizzo.
Ai sensi dell'art. 2497-sexies c.c., la direzione e coordinamento di una società si presumono quando la prima controlla una o più altre società, ai sensi dell'art. 2359 c.c., ovvero quando: - dispone della maggioranza dei voti nell'assemble
(controllo interno di diritto); - dispone dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea (controllo interno di fatto); - ha un'influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali (controllo esterno).
Tra le funzioni che possono essere accentrate spicca, in particolare, quella relativa alla gestione delle risorse delle società facenti parte del gruppo al fine di ottimizzare la gestione finanziaria delle stesse.
E' dunque plausibile che l'atto di disposizione - emissione di assegno - operato dalla in favore di (che come detto, era Parte_1 Controparte_1
creditrice della capofila ) debba trovare la propria giustificazione CP_3 nell'ambito di una gestione centralizzata delle risorse finanziarie delle società controllate da parte dalla società controllante. Tale ipotesi sembra corroborata anche dal fatto che società controllata e controllante condividessero al tempo dei fatti il medesimo amministratore.
consegnando a - per il tramite del Parte_1 Controparte_1
proprio amministratore - l'assegno circolare dell'importo di € 25.000,00 ha dunque adempiuto ad un'obbligazione della sua controllante;
tale CP_3
trasferimento di denaro non può, pertanto, configurarsi come indebito avendo trovando causa giustificativa nella scrittura privata di cui si è detto.
pag. 6/8 Vero è, tuttavia, che l'attività di direzione e coordinamento della holding, che è in generale legittima e fisiologica, non può essere esercitata in modo abusivo, tale cioè da compromettere totalmente l'interesse imprenditoriale delle singole società controllate, svuotandone il patrimonio o diminuendone la capacità reddituale senza che al contempo tali deficit siano compensati da vantaggi pregressi o futuri.
Non è, infatti, consentito alla holding perseguire politiche di gruppo che pregiudichino la redditività e il valore della partecipazione, o l'integrità del patrimonio sociale.
Qualora ciò si verifichi, l'art. 2947 c.c. prevede che la capogruppo sia chiamata a rispondere nei confronti dei soci e dei creditori della società controllata per abuso della direzione unitaria.
La giurisprudenza ha, a tal proposito, ritenuto che alla capogruppo è consentito di imporre alle controllate decisioni per esse svantaggiose o pregiudizievoli, purché attuate nell'ambito di una coerente politica di gruppo, dalla quale possa ragionevolmente derivare ad esse un vantaggio, sul piano organizzativo, produttivo, commerciale e finanziario, che compensa il pregiudizio subìto.
La giurisprudenza di legittimità richiede, tuttavia, una rigorosa dimostrazione della diretta contropartita idonea a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi dell'operazione compiuta.
Tutte queste valutazioni, inerenti ad eventuali profili di responsabilità del comune amministratore, non possono essere operate, nel presente giudizio, neppure incidenter tantum, non avendo la società appellante dedotto alcunchè circa la regolamentazione dei rapporti interni tra la stessa e la capofila, che necessariamente sono stati oggetto di negoziazione a monte.
Per tutte queste ragioni, la sentenza impugnata deve essere confermata.
§ 4
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La corte,
pag. 7/8 rigetta l'appello condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese processuali del giudizio di appello che liquida in € 2.000,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%; dichiara ai sensi dell'art 13 comma 1-quater del DPR 115\2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di conseguenza.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 14.3.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dr.ssa Carolina Elia dr. Maurizio Petrelli
pag. 8/8