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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 25/03/2025, n. 1063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1063 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 38/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 38/2022 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 25 marzo 2025 ad ore 12.30 innanzi alla dott.ssa Daniela Bonacchi, sono comparsi:
Per l'avv. BONALUME PAOLO e l'avv. CARDONA GIUSEPPE Parte_1
( ) VIA NAZIONALE 666 89018 VILLA SAN GIOVANNI;
C.F._1 [...]
( ) VIA DEL PARCO MARGHERITA 34 80121 Controparte_2 C.F._2
NAPOLI; ( ) PIAZZA GIOVANNI AMENDOLA 12 Controparte_3 C.F._3 84014 NOCERA INFERIORE;
, oggi sostituito dall'avv. ROBERTO MANTELLI
Per 'avv. PONTI PIERO Controparte_1
L'Avv. Mantelli si riporta a quanto dedotto in atto di citazione ed agli scritti difensivi successivi e conclude come da atto di citazione ed a note conclusive. L'Avv. Ponti conclude come da foglio di p.c. depositato in PCT. Rileva che la pretesa in linea capitale ès tata fortemente ridotto ed ammonta oggi ad Euro 5.058,93, somma peraltro contestata nell'an come rilevato a p. 2 della memoria n. 2 e documentato dai docc. 3, 30 e 37 in atti.
Quanto agli interessi di mora, rileva che la loro decorrenza non è automatica ma necessità di specifica messa in mora data la natura querable dell'obbligazione e controparte non ha dato prova della messa in mora. Quanto agli interessi anatocistici non sono dovuti ab origine per le ragioni di cui a ap. 9 della comparsa e quanto alle note di debito, la somma è contestata come a p. 10 della comparsa di costituzione nel processo riassunto.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice
dott.ssa Daniela Bonacchi
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Daniela Bonacchi, all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38/2022 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONALUME PAOLO e dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
CARDONA GIUSEPPE ( ) VIA NAZIONALE 666 89018 VILLA SAN C.F._1
GIOVANNI; ( ) VIA DEL PARCO Controparte_2 C.F._2
MARGHERITA 34 80121 NAPOLI;
( ) PIAZZA Controparte_3 C.F._3
GIOVANNI AMENDOLA 12 84014 NOCERA INFERIORE;
, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. BONALUME PAOLO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. PONTI PIERO, elettivamente domiciliato in VIA DI RICORBOLI 17 50126 FIRENZEpresso il difensore avv. PONTI PIERO
CONVENUTO
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(poi denominatasi ha convenuto in giudizio l' Parte_2 Parte_1 [...]
chiedendo, in via principale, la condanna di quest'ultima al Controparte_1 pagamento di:
- Euro 1.014.604,67, poi ridotto ad Euro 5.058,93 (in memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c., per intervenuto pagamento nelle more del giudizio) per sorte capitale di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub. doc. 2;
- gli interessi moratori ex artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/2002;
- gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.;
- Euro 12.785,43 a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati sulla sorte capitale- a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta;
- gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note di Debito, scaduti, alla data della notifica dell'atto di citazione, da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. In via subordinata, ha chiesto la condanna dell'Ente convenuto al pagamento di ogni diversa somma che fosse dovuta per i medesimi titoli sopra elencati, anche ex art. 2041 c.c.
pagina 2 di 4 A fondamento della domanda ha allegato di essere cessionaria pro soluto dei crediti vantati da diverse società per la somministrazione di servizi e forniture in favore dell'ente convenuto, in particolare in virtù di fatture scadute ed insolute e degli interessi di mora maturati su fatture pagate in ritardo e fatturati con note di debito. Infatti, i contratti di cessione avevano ad oggetto sia la sorte capitale dei crediti che gli interessi di mora maturati e maturandi.
Si è costituita in giudizio l la quale ha eccepito: che la Controparte_1 normativa applicabile in materia di cessione dei crediti, essendo la convenuta una Pubblica Amministrazione, è derogatoria e speciale rispetto alla disciplina codicistica ex artt. 1260 e ss. c.c., con previsione della necessità di accettazione della cessione da parte della P.A. e che la cessione medesima debba avere specifica forma ad substantiam (atto pubblico o scrittura privata autenticata notarile); che la normativa sul Factoring è applicabile alle P.A. anche se con le specifiche stabilite dall'art. 117 D.lgs.
n. 163/2006 prima e dall'art. 106 del D.lgs. n. 5072016 poi, che prevedono, appunto, una eccezione alle previsioni di cui agli artt. 69 e 70 del R.D. n. 2440/1923; che, pertanto, per le prestazioni derivanti da contratti stipulati in epoca antecedente alla pubblicazione del D.lgs. n. 163/2006, era necessaria, ai fini della validità della cessione, la prova del consenso espresso della P.A. In via preliminare, ha eccepito la carenza di legittimazione in capo a parte attrice, la quale aveva omesso di allegare, tra l'altro: 1) gli atti di cessione di credito, corredati delle attestazioni di ricevimento;
2) i contratti stipulati tra la OU e le società cedenti (indispensabili anche al fine di determinare – stante quanto esposto al precedente paragrafo – la disciplina regolante la cessione);
3) le fatture cedute;
4) le comunicazioni di messa in mora.
Ha eccepito, altresì, l'inammissibilità della domanda e/o la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza.
Nel merito, ha contestato la debenza della sorte capitale, o perché le fatture azionate fanno riferimento a crediti estinti, per intervenuto pagamento (in taluni casi anche effettuato in data antecedente alla notifica dell'atto di citazione) oppure perché oggetto di contestazione in merito alla corretta esecuzione della prestazione e/o alla regolarità della fattura emessa.
Quanto al credito per interessi moratori, ha eccepito che le sono inserite nel Controparte_4 sistema di tesoreria pubblica con affidamento del relativo servizio ad una delle aziende di credito di cui al RDL 375/1936 (modificato dalla legge n. 119/1981, art. 35) ed esecuzione del pagamento dei debiti tramite mandati sulle tesorerie. Ne consegue la natura querable delle obbligazioni, con necessità di costituzione in mora affinchè maturino gli interessi moratori, di cui l'attrice non aveva fornito prova.
Per le medesime ragioni ha contestato la debenza degli interessi anatocistici.
Ha contestato, infine, la sussistenza dei presupposti per la domanda ex art. 2041 c.c.
In via preliminare, deve essere rigettata, in quanto infondata, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di parte attrice, sollevata da parte convenuta. La disciplina applicabile al caso di specie è quella dettata dalla legge 21.2.1991, n. 52 (Disciplina della cessione dei crediti di impresa), la quale, ai fini dell'opponibilità della cessione dei crediti al debitore ceduto (anche ove quest'ultimo sia una Pubblica
Amministrazione), richiede la mera notifica a quest'ultimo, senza necessità di ulteriori formalità. Part Infatti, le società fornitrici, che hanno ceduto i crediti a svolgono attività d'impresa, i crediti ceduti derivano da contratti stipulati dalla stesse con la P.A., nell'esercizio dell'attività, e la cessionaria Part è una Banca/intermediario.
Quanto alla debenza dei crediti, sulla base della documentazione in atti, risulta accertato che, con riguardo ai crediti per sorte capitale vantati da parte attrice, così come ridotti in corso di causa, risulta prodotta documentazione attestante la cessione dei crediti in favore di parte attrice.
pagina 3 di 4 Quanto alla domanda relativa al pagamento degli interessi moratori, deve evidenziarsi che, come correttamente eccepito da parte convenuta, con riguardo ai debiti pecuniari delle pubbliche amministrazioni, il DL 382/1989, conv. in L. 8/1990, all'art. 5 ha previsto l'estensione alle Unità
Locali, oggi (comprese le in CP_4 Controparte_4 Parte_3 quanto inserite nella tabella A all. n. alla l. n. 720/1984 cui la predetta normativa rimanda), delle norme che regolano la contabilità di Stato e, pertanto, in deroga a quanto previsto dall'art. 1182 co. 3 c.c., i pagamenti relativi a tali aziende devono essere adempiuti al domicilio del debitore (c.d. obbligazioni querable), ossia presso la sede dell'ufficio di tesoreria dell'ente debitore.
Ne consegue che, stante la natura querable dell'obbligazione, la responsabilità da tardivo adempimento, con il conseguente obbligo di pagamento degli interessi moratori, è subordinata alla costituzione in mora (così Cass. 21340/2013, nonché Cass. Ord. n. 15579/2019), che parte attrice non ha provato. Ne discende la debenza degli interessi moratori, nella misura prevista dal D.lgs n. 231/2002, artt. 2 e 5, con decorrenza dalla domanda giudiziale.
Da ciò consegue, altresì, la non debenza degli interessi anatocistici su interessi moratori scaduti da oltre sei mesi alla data di notifica dell'atto di citazione, non essendo dovuti interessi moratori prima di tale data.
Con riguardo al credito di ulteriori interessi maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale, valgono le medesime argomentazioni svolte in merito alla natura querable dell'obbligazione di pagamento dell convenuta;
ne discende che Parte_4 possono essere riconosciuti solo gli interessi moratori decorrenti dalla domanda giudiziale (data di notifica dell'atto di citazione), nella misura prevista dagli artt. 2 e 5 del D.lgs n. 231/2002.
Analogamente non sono riconosciuti gli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c., non essendo riconosciuti come dovuti i presupposti interessi moratori.
In definitiva, parte attrice deve essere riconosciuta creditrice della somma di Euro 5.058,93 per sorte capitale, oltre interessi moratori ai sensi del D.lgs n. 231/2002, come modificato dal D.lgs n. 192/2012, decorrenti dal giorno della costituzione in mora (con la notifica dell'atto di citazione).
In ragione della riduzione della domanda attorea, comunque accolta solo in parte, per intervenuto pagamento, devono dichiararsi integralmente compensate le spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
ACCOGLIE parzialmente la domanda e, per l'effetto, CONDANNA l
[...]
a pagare, in favore di parte attrice, la somma di Euro 5.058,93 per sorte capitale, Controparte_5 oltre interessi moratori ai sensi del D.lgs n. 231/2002, come modificato dal D.lgs n. 192/2012, decorrenti dal giorno della costituzione in mora (con la notifica dell'atto di citazione).
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Firenze, 25 marzo 2025
Il Giudice dott. Daniela Bonacchi
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 38/2022 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 25 marzo 2025 ad ore 12.30 innanzi alla dott.ssa Daniela Bonacchi, sono comparsi:
Per l'avv. BONALUME PAOLO e l'avv. CARDONA GIUSEPPE Parte_1
( ) VIA NAZIONALE 666 89018 VILLA SAN GIOVANNI;
C.F._1 [...]
( ) VIA DEL PARCO MARGHERITA 34 80121 Controparte_2 C.F._2
NAPOLI; ( ) PIAZZA GIOVANNI AMENDOLA 12 Controparte_3 C.F._3 84014 NOCERA INFERIORE;
, oggi sostituito dall'avv. ROBERTO MANTELLI
Per 'avv. PONTI PIERO Controparte_1
L'Avv. Mantelli si riporta a quanto dedotto in atto di citazione ed agli scritti difensivi successivi e conclude come da atto di citazione ed a note conclusive. L'Avv. Ponti conclude come da foglio di p.c. depositato in PCT. Rileva che la pretesa in linea capitale ès tata fortemente ridotto ed ammonta oggi ad Euro 5.058,93, somma peraltro contestata nell'an come rilevato a p. 2 della memoria n. 2 e documentato dai docc. 3, 30 e 37 in atti.
Quanto agli interessi di mora, rileva che la loro decorrenza non è automatica ma necessità di specifica messa in mora data la natura querable dell'obbligazione e controparte non ha dato prova della messa in mora. Quanto agli interessi anatocistici non sono dovuti ab origine per le ragioni di cui a ap. 9 della comparsa e quanto alle note di debito, la somma è contestata come a p. 10 della comparsa di costituzione nel processo riassunto.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice
dott.ssa Daniela Bonacchi
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Daniela Bonacchi, all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38/2022 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONALUME PAOLO e dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
CARDONA GIUSEPPE ( ) VIA NAZIONALE 666 89018 VILLA SAN C.F._1
GIOVANNI; ( ) VIA DEL PARCO Controparte_2 C.F._2
MARGHERITA 34 80121 NAPOLI;
( ) PIAZZA Controparte_3 C.F._3
GIOVANNI AMENDOLA 12 84014 NOCERA INFERIORE;
, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. BONALUME PAOLO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. PONTI PIERO, elettivamente domiciliato in VIA DI RICORBOLI 17 50126 FIRENZEpresso il difensore avv. PONTI PIERO
CONVENUTO
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(poi denominatasi ha convenuto in giudizio l' Parte_2 Parte_1 [...]
chiedendo, in via principale, la condanna di quest'ultima al Controparte_1 pagamento di:
- Euro 1.014.604,67, poi ridotto ad Euro 5.058,93 (in memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c., per intervenuto pagamento nelle more del giudizio) per sorte capitale di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub. doc. 2;
- gli interessi moratori ex artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/2002;
- gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.;
- Euro 12.785,43 a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati sulla sorte capitale- a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta;
- gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note di Debito, scaduti, alla data della notifica dell'atto di citazione, da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. In via subordinata, ha chiesto la condanna dell'Ente convenuto al pagamento di ogni diversa somma che fosse dovuta per i medesimi titoli sopra elencati, anche ex art. 2041 c.c.
pagina 2 di 4 A fondamento della domanda ha allegato di essere cessionaria pro soluto dei crediti vantati da diverse società per la somministrazione di servizi e forniture in favore dell'ente convenuto, in particolare in virtù di fatture scadute ed insolute e degli interessi di mora maturati su fatture pagate in ritardo e fatturati con note di debito. Infatti, i contratti di cessione avevano ad oggetto sia la sorte capitale dei crediti che gli interessi di mora maturati e maturandi.
Si è costituita in giudizio l la quale ha eccepito: che la Controparte_1 normativa applicabile in materia di cessione dei crediti, essendo la convenuta una Pubblica Amministrazione, è derogatoria e speciale rispetto alla disciplina codicistica ex artt. 1260 e ss. c.c., con previsione della necessità di accettazione della cessione da parte della P.A. e che la cessione medesima debba avere specifica forma ad substantiam (atto pubblico o scrittura privata autenticata notarile); che la normativa sul Factoring è applicabile alle P.A. anche se con le specifiche stabilite dall'art. 117 D.lgs.
n. 163/2006 prima e dall'art. 106 del D.lgs. n. 5072016 poi, che prevedono, appunto, una eccezione alle previsioni di cui agli artt. 69 e 70 del R.D. n. 2440/1923; che, pertanto, per le prestazioni derivanti da contratti stipulati in epoca antecedente alla pubblicazione del D.lgs. n. 163/2006, era necessaria, ai fini della validità della cessione, la prova del consenso espresso della P.A. In via preliminare, ha eccepito la carenza di legittimazione in capo a parte attrice, la quale aveva omesso di allegare, tra l'altro: 1) gli atti di cessione di credito, corredati delle attestazioni di ricevimento;
2) i contratti stipulati tra la OU e le società cedenti (indispensabili anche al fine di determinare – stante quanto esposto al precedente paragrafo – la disciplina regolante la cessione);
3) le fatture cedute;
4) le comunicazioni di messa in mora.
Ha eccepito, altresì, l'inammissibilità della domanda e/o la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza.
Nel merito, ha contestato la debenza della sorte capitale, o perché le fatture azionate fanno riferimento a crediti estinti, per intervenuto pagamento (in taluni casi anche effettuato in data antecedente alla notifica dell'atto di citazione) oppure perché oggetto di contestazione in merito alla corretta esecuzione della prestazione e/o alla regolarità della fattura emessa.
Quanto al credito per interessi moratori, ha eccepito che le sono inserite nel Controparte_4 sistema di tesoreria pubblica con affidamento del relativo servizio ad una delle aziende di credito di cui al RDL 375/1936 (modificato dalla legge n. 119/1981, art. 35) ed esecuzione del pagamento dei debiti tramite mandati sulle tesorerie. Ne consegue la natura querable delle obbligazioni, con necessità di costituzione in mora affinchè maturino gli interessi moratori, di cui l'attrice non aveva fornito prova.
Per le medesime ragioni ha contestato la debenza degli interessi anatocistici.
Ha contestato, infine, la sussistenza dei presupposti per la domanda ex art. 2041 c.c.
In via preliminare, deve essere rigettata, in quanto infondata, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di parte attrice, sollevata da parte convenuta. La disciplina applicabile al caso di specie è quella dettata dalla legge 21.2.1991, n. 52 (Disciplina della cessione dei crediti di impresa), la quale, ai fini dell'opponibilità della cessione dei crediti al debitore ceduto (anche ove quest'ultimo sia una Pubblica
Amministrazione), richiede la mera notifica a quest'ultimo, senza necessità di ulteriori formalità. Part Infatti, le società fornitrici, che hanno ceduto i crediti a svolgono attività d'impresa, i crediti ceduti derivano da contratti stipulati dalla stesse con la P.A., nell'esercizio dell'attività, e la cessionaria Part è una Banca/intermediario.
Quanto alla debenza dei crediti, sulla base della documentazione in atti, risulta accertato che, con riguardo ai crediti per sorte capitale vantati da parte attrice, così come ridotti in corso di causa, risulta prodotta documentazione attestante la cessione dei crediti in favore di parte attrice.
pagina 3 di 4 Quanto alla domanda relativa al pagamento degli interessi moratori, deve evidenziarsi che, come correttamente eccepito da parte convenuta, con riguardo ai debiti pecuniari delle pubbliche amministrazioni, il DL 382/1989, conv. in L. 8/1990, all'art. 5 ha previsto l'estensione alle Unità
Locali, oggi (comprese le in CP_4 Controparte_4 Parte_3 quanto inserite nella tabella A all. n. alla l. n. 720/1984 cui la predetta normativa rimanda), delle norme che regolano la contabilità di Stato e, pertanto, in deroga a quanto previsto dall'art. 1182 co. 3 c.c., i pagamenti relativi a tali aziende devono essere adempiuti al domicilio del debitore (c.d. obbligazioni querable), ossia presso la sede dell'ufficio di tesoreria dell'ente debitore.
Ne consegue che, stante la natura querable dell'obbligazione, la responsabilità da tardivo adempimento, con il conseguente obbligo di pagamento degli interessi moratori, è subordinata alla costituzione in mora (così Cass. 21340/2013, nonché Cass. Ord. n. 15579/2019), che parte attrice non ha provato. Ne discende la debenza degli interessi moratori, nella misura prevista dal D.lgs n. 231/2002, artt. 2 e 5, con decorrenza dalla domanda giudiziale.
Da ciò consegue, altresì, la non debenza degli interessi anatocistici su interessi moratori scaduti da oltre sei mesi alla data di notifica dell'atto di citazione, non essendo dovuti interessi moratori prima di tale data.
Con riguardo al credito di ulteriori interessi maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale, valgono le medesime argomentazioni svolte in merito alla natura querable dell'obbligazione di pagamento dell convenuta;
ne discende che Parte_4 possono essere riconosciuti solo gli interessi moratori decorrenti dalla domanda giudiziale (data di notifica dell'atto di citazione), nella misura prevista dagli artt. 2 e 5 del D.lgs n. 231/2002.
Analogamente non sono riconosciuti gli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c., non essendo riconosciuti come dovuti i presupposti interessi moratori.
In definitiva, parte attrice deve essere riconosciuta creditrice della somma di Euro 5.058,93 per sorte capitale, oltre interessi moratori ai sensi del D.lgs n. 231/2002, come modificato dal D.lgs n. 192/2012, decorrenti dal giorno della costituzione in mora (con la notifica dell'atto di citazione).
In ragione della riduzione della domanda attorea, comunque accolta solo in parte, per intervenuto pagamento, devono dichiararsi integralmente compensate le spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
ACCOGLIE parzialmente la domanda e, per l'effetto, CONDANNA l
[...]
a pagare, in favore di parte attrice, la somma di Euro 5.058,93 per sorte capitale, Controparte_5 oltre interessi moratori ai sensi del D.lgs n. 231/2002, come modificato dal D.lgs n. 192/2012, decorrenti dal giorno della costituzione in mora (con la notifica dell'atto di citazione).
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Firenze, 25 marzo 2025
Il Giudice dott. Daniela Bonacchi
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