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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 06/02/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Tribunale in persona del Giudice Onorario Grazia Maria Lopopolo, in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al 4031/2021, trattenuta in decisione all'udienza del 25.09.2024 e vertente
TRA
(C.F. ), e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. GUGLIELMI VINCENZO ed elettivamente C.F._2 domiciliati nel suo studio in Trani alla Via Dalmazia, 8
PARTE ATTRICE
E
(P.I. ) in persona NT P.IVA_1 dell'amministratore p.t. rappresentato e difeso dall'avv. MARASCIUOLO MARIA ANTONIETTA con domicilio eletto nel suo studio in Trani alla via Zanardelli 29
PARTE CONVENUTA
NONCHE'
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. NICOLA ULISSE e CP_2 C.F._3 domiciliata presso il suo studio in Trani a Piazza della Repubblica, n° 14
PARTE CONVENUTA
****
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori, assumendo di essere comproprietari - ciascuno nella misura del 50% - dell'unità immobiliare sita in Trani alla Via Austria n. 26 scala A, terzo piano, interno 7, sottostante l'appartamento al piano attico di proprietà della SI.ra (proprietaria esclusiva anche CP_2 del terrazzo a livello), e facente parte del , adivano il Tribunale di NT
Trani chiedendo di: “Accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto, in persona CP_1 dell'amministratore p.t., nonché della SI.ra nella causazione dei danni subiti dagli odierni CP_2 attori per cui vi è giudizio e, per l'effetto, condannare i predetti convenuti al risarcimento di tutti i danni patiti dai SI.ri e nella misura complessiva di € 11.052,48, o di Parte_1 Parte_2 quell'altra maggiore somma che il Tribunale adito riterrà congrua, oltre interessi legali, così determinati: €
1.094,94 spese della prima CTU € 1.094,94 +€ 915,00 spese CTP * 2 giudizi = € 1.830,00 + € 2.200,00
1 lavori eseguiti € 2.200,00 + € 1.200,00 lavori da eseguire € 1.200,00 + € 2.363,77 Spese legali ATP 581/19
€ 2.363,77 + € 2.363,77 Spese legali ATP 4530/19 € 2.363,77 = TOTALE € 11.052,48 Importo totale da ripartirsi fra il Condominio e la SI.ra secondo il criterio di imputazione previsto dall'art. 1126 c.c., CP_2 il quale pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico della proprietaria esclusiva della terrazza SI.ra (€ 3.684,16) e per i restanti due terzi a carico del condominio (€ CP_2
7.368,32); tuttavia, a quest'ultimo importo, dovrà essere decurtata la somma di € 1.576,28 già versata dal
convenuto e trattenuta dagli attori a titolo di acconto sul maggior danno subito, per un residuo CP_1 dovuto dal convenuto pari ad € 5.792,04, in virtù dei suesposti motivi;
2) Condannare, altresì, CP_1 gli odierni convenuti, in solido fra loro, al pagamento in favore degli attori del risarcimento del danno non patrimoniale per un importo di € 5.000,00 o di quell'altra maggiore somma che il Tribunale adito riterrà adeguata, da liquidarsi in via equitativa in ragione delle motivazioni innanzi riportate;
3) Condannare, infine, gli odierni convenuti al pagamento delle spese e competenze legali per il presente giudizio ordinario, nonché anche per i due procedimenti di Atp ex art. 696 c.p.c. per un importo da liquidarsi in € 2.363,77 cadauno, come da parcelle allegate, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
Lamentavano, infatti, che sin dall'anno 2018 nel loro appartamento erano comparse lesioni e gocciolamenti dal soffitto e precisamente in due camere da letto e nell'adiacente bagno, nonché macchie di umidità dovute a fenomeni infiltrativi. Esponevano che a causa dell'ostruzionismo della sig.ra e dell'inerzia del CP_2 condominio erano stati costretti ad instaurare un procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo, cui entrambi gli odierni convenuti avevano partecipato, ma il cui esito non soddisfaceva la signora la CP_2 quale proponeva, a sua volta, una nuova procedura di ATP. Nonostante la nuova perizia preventiva (redatta dal medesimo consulente del primo ATP ing. ), i due convenuti non provvedevano tempestivamente a Per_1 risarcire integralmente i danni patiti dagli attori e solo a seguito del ripresentarsi di nuove infiltrazioni il si determinava ad effettuare i lavori di rifacimento della pavimentazione della terrazza a livello- CP_1 lastrico solare. Pertanto, gli attori esperita la negoziazione assistita nei confronti di ciascun convenuto (con due autonomi inviti), stante l'esito negativo della stessa, instaurava il procedimento in esame.
Si costituiva la signora proprietaria dell'immobile sito al IV piano dello stabile e dell'annesso CP_2 terrazzo a livello rassegnando le seguenti conclusioni: “• in via pregiudiziale, dichiarare l'improcedibilità della domanda avanzata dal sig. ( ) e dalla sig.ra Parte_1 C.F._1 Pt_2
( ) per omessa preventiva presentazione della domanda di mediazione o,
[...] C.F._2 comunque, per inidoneo avvio della procedura di negoziazione assistita per i motivi esposti in premessa;
• in via principale, nel merito, respingere tutte le domande formulate nei confronti della convenuta, in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi indicati nel corpo del presente atto e smentite sulla base delle risultanze in atti;
• in via riconvenzionale, nel merito, accertati gli esborsi sostenuti dalla sig.ra (cod. fisc. in conseguenza CP_2 C.F._3 delle descritte vicende in atti, condannare in solido e al pagamento Parte_1 Parte_2 della somma di € 7.325,88 oltre interessi come per legge;
• gradatamente, in caso di accoglimento della
2 domanda, porre il risarcimento della somma ritenuta di giustizia a carico del NT
( in persona dell'amministratore p.t., attribuendo la relativa responsabilità in via esclusiva o P.IVA_1 concorrente con quella degli stessi attori;
• in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, tenuto conto di quanto indicato al punto precedente, porre a carico della sig.ra la quota ad essa ascrivibile, al netto degli esborsi sostenuti. • In ogni caso, con vittoria CP_2 di spese e competenze legali.”.
Si costituiva anche il condominio rassegnando le seguenti conclusioni: “- Accertare e dichiarare la CP_ insussistenza di ogni responsabilità in capo al condominio “ ” corrente in Trani alla , NT avendo ottemperato a tutti gli obblighi su di lui gravanti;
- Accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della SI.ra per aver ostacolato e ritardato gli interventi di manutenzione straordinaria sul CP_2 lastrico solare di sua esclusiva proprietà; - In via subordinata, previo accertamento e determinazione ex art.
2055 c.c. del grado di responsabilità del e della SI.ra nel ritardo circa la NT CP_2 esecuzione dei lavori straordinari sulla veranda, riconoscere in capo a quest'ultima un grado di responsabilità pari al 70%, ovvero di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- In estremo subordine condannare il al pagamento in favore degli attori della somma di € 2.358,58 pari a 2/3 di € CP_1
3.537,87, ovvero di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia tenendo conto del riparto dettato dall'art.
1126 c.c.; - Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
A seguito della costituzione della sig.ra le altre parti chiedevano il rigetto della domanda CP_2 riconvenzionale da essa spiegata. Quindi concessi i termini ex art. 183 VI co c.p.c per la formulazione delle richieste istruttorie, il giudicante, ritenendo superflue le prove orali articolate dalle parti, disponeva una nuova CTU e l'acquisizione delle precedenti ATP. All'esito formulava una proposta conciliativa che non veniva accettata dalla convenuta la quale proponeva una suddivisione del risarcimento da CP_2 corrispondere agli attori facendo riferimento ai millesimi di proprietà e non ai sensi dell'art. 1126 c.c.
Preso atto della mancata adesione della sig.ra alla proposta conciliativa la causa veniva rinviata per la CP_2 precisazione delle conclusioni e introitata per la decisione dal sottoscritto GOP cui è quindi pervenuta ad istruttoria già effettuata.
***
Le domande di parte attrice paiono fondate nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente si osserva che l'eccezione di improcedibilità della domanda formulata dalla convenuta
è infondata poiché l'azione proposta è accertativa e risarcitoria (come tale sottoposta CP_2 all'esperimento della negoziazione assistita), e non riguarda la violazione o l'errata applicazione delle disposizioni riguardanti il condominio per le quali è, invece, obbligatoria la mediazione. Nella fattispecie gli attori hanno invitato le controparti alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita (con esito negativo) così assolvendo al proprio obbligo di legge.
Venendo all'esame delle domande formulate dagli attori, si osserva che le conclusioni ed il tenore delle relazioni rese nei procedimenti di ATP e nella CTU effettuata durante il giudizio dal medesimo perito (le cui
3 conclusioni paiono condivisibili in quanto scevre da vizi logici e fondate su un esame diretto in più momenti dei luoghi di causa), rivelano che sussiste il nesso causale tra i fenomeni infiltrativi e la cattiva tenuta della pavimentazione del terrazzo scoperto unitamente al malfunzionamento del raccordo-bocchettone messicano.
Il CTU ha definitivamente chiarito in tutte le perizie rese su incarico del Tribunale di Trani (che devono essere valutate ed esaminate nella loro interezza e non solo nelle conclusioni), che le infiltrazioni sono state causate dal “problema della tenuta dell'acqua piovana del terrazzo scoperto al 4° piano” in quanto “il terrazzo di proprietà esclusiva della sig.ra aveva perso la sua capacità di proteggere l'abitazione CP_2 del dalle infiltrazioni meteoriche” e dal malfunzionamento del “raccordo – bocchettone Parte_1
(messicano) con le infiltrazioni nell'alloggio sottostante dei ricorrenti”.
Il consulente, quindi, ha precisato “Dal 4° piano le infiltrazioni hanno interessato il 3° piano a causa della perdita progressiva di tenuta all'acqua piovana del “sistema terrazzino a livello” a cielo aperto della sig.ra
.” Ed infatti: “vi è prova tangibile del fatto che, una volta sostituito al 4° piano il raccordo plastico CP_2
“messicano” nel novembre 2020 e “posato a regola d'arte” il pavimento nuovo del terrazzino a cielo aperto su di una guaina impermeabile a cura e spese del condominio a partire da 3.11.20, sono cessate le infiltrazioni nell'alloggio degli attori al 3° piano”.
Chiarita la posizione del CTU e le cause delle infiltrazioni (cattiva tenuta all'acqua del terrazzino e malfunzionamento del bocchettone che funge da raccordo per convogliare le acque piovane), e quindi stabilito che sussiste il nesso causale tra le infiltrazioni ed i danni lamentati dagli attori occorre verificare le rispettive responsabilità dei convenuti.
A tal proposito non può che richiamarsi il principio espresso dalla nota sentenza della Suprema Corte
SS.UU n. 9449/2016 che così afferma: "in tema di condominio negli edifici, allorquando l'uso del lastrico solare non sia comune a tutti i condomini, dei danni che derivino da infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario o l'usuario esclusivo del lastrico solare (o della terrazza a livello), in quanto custode del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c. , sia il , in quanto la funzione di copertura CP_1 dell'intero edificio, o di parte di esso, propria del lastrico solare (o della terrazza a livello), ancorchè di proprietà esclusiva o in uso esclusivo, impone all'amministratore l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni ( art. 1130 c.c. , comma 1, n. 4) e all'assemblea dei condomini di provvedere alle opere di manutenzione straordinaria ( art. 1135 c.c. , comma 1, n. 4). Il concorso di tali responsabilità, salva la rigorosa prova contraria della riferibilità del danno all'uno o all'altro, va di regola stabilito secondo il criterio di imputazione previsto dall'art. 1126 c.c., il quale pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza)
e per i restanti due terzi a carico del ". Si ricorda anche che, in tema di responsabilità civile per i CP_1 danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva e non una presunzione di colpa, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo. Pertanto, non rileva in sè la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal
4 caso fortuito, fattore che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile in tal caso non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno.
Nella fattispecie in esame non è stata data prova rigorosa dell'attribuibilità all'uno o all'altro dei convenuti della responsabilità delle infiltrazioni è del verificarsi di un caso fortuito. Anzi, dall'istruttoria è emerso chiaramente che i medesimi convenuti hanno concorso, con i loro comportamenti, ad aggravare i danni cagionati all'immobile degli attori: il procrastinando l'inizio dei lavori di manutenzione CP_1 straordinaria sul lastrico solare;
la proprietaria ad uso esclusivo del terrazzo a livello per aver preteso di effettuare lavori non risolutivi e/o parziali nonostante il parere contrario del CTU (si pensi all'applicazione della guaina liquida sul terrazzino effettuata nell'anno 2019), lavori che non hanno affatto impedito il manifestarsi dopo breve tempo di nuove infiltrazioni (come risulta dalla perizia dell'ing. ). Per_1
Ne consegue che gli attori hanno diritto al risarcimento dei danni che dovranno essere suddivisi tra i convenuti ai sensi dell'art. 1126 c.c. e quindi nella misura di 1/3 a carico della proprietaria del terrazzo e 2/3
a carico del condominio.
Il c.t.u. ha stimato gli importi necessari per il ripristino delle zone ammalorate dell'immobile degli attori ancora da eseguire in € 2.600,00 oltre oneri accessori da suddividersi per 1/3 a carico della signora e CP_2
2/3 a carico del . A tale importo deve aggiungersi il risarcimento dei danni, e quindi le spese già CP_1 sopportate (e documentate), per il ripristino effettuato nell'anno 2019 pari a € 2.200,00. Vi è, infatti, da dire che prima dell'iscrizione a ruolo della causa in esame, il aveva già riconosciuto agli attori i CP_1 danni all'immobile (dovuti sempre ad infiltrazioni dal terrazzo a livello) e risarcito (in parte) alcuni interventi di ripristino effettuati corrispondendo l'importo di 1.576,28. Tuttavia, come innanzi detto, a causa degli interventi approssimativi e non radicali posti in essere dal e dalla sig.ra , le infiltrazioni, e CP_1 CP_2 quindi i danni all'appartamento sottostante il terrazzo, si sono ripresentate dando origine al giudizio in esame ed alla richiesta di risarcimento di tutti i danni subiti.
Nulla può essere riconosciuto per i lamentati danni non patrimoniali. Gli attori, infatti, non hanno dato alcuna prova della gravità della lesione dei loro interessi nè che il danno non sia consistito in meri disagi o fastidi né che dell'effettivo pregiudizio subito, non potendo ritenersi che il danno non patrimoniale possa essere considerato in re ipsa (cfr Cass. Ord. 29306/2019).
La domanda riconvenzionale spiegata da parte della sig.ra per ottenere il ristoro delle spese CP_2 effettuate per l'instaurazione della seconda ATP non può essere accolta essendo la stessa risultata soccombente e corresponsabile dei danni patiti dagli attori.
Oltre al risarcimento dei danni all'immobile, agli attori e per essi al loro procuratore dichiaratosi distrattario, vanno riconosciute le spese liquidate al consulente d'ufficio nella prima ATP (€ 1094,94) e nella CTU effettuata nel presente giudizio (€ 1.559,03 oltre accessori di legge) da suddividersi tra i convenuti con i criteri di cui all'art. 1126 c.c. mentre per le spese del consulente di parte si ritiene congruo liquidare per tutti i procedimenti l'importo complessivo di € 1.500,00 tenuto conto dell'attività svolta nelle tre procedure.
5 Le spese relative all'intervento del legale nei due giudizi di ATP degli attori vanno riconosciute nell'importo di € 846,00 oltre accessori per ciascun procedimento nonchè spese borsuali della prima ATP.
Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo il dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani sezione civile, pronunciando definitivamente sulle domande in esame, così provvede:
1) accerta la responsabilità del in persona dell'amministratore NT
p.t. e della sig.ra nella determinazione dei danni conseguiti ai fenomeni di infiltrazione CP_2 nell'appartamento di proprietà dei sigg.ri e per i motivi esposti in Parte_1 Parte_2 parte motiva e per l'effetto
2) condanna il nonché la SInora a pagare ai NT CP_2 sigg.ri e la somma di € 4.800,00, oltre iva sull'importo fatturato, Parte_1 Parte_2 oltre interessi legali sino al soddisfo da suddividersi ai sensi dell'art. 1126,00 c.c. e cioè 2/3 a carico del condominio (detratti gli importi già corrisposti) e 1/3 a carico della sig.ra CP_2
3) pone definitivamente a carico dei predetti convenuti le spese di c.t.u. e della prima ATP versate al consulente d'ufficio dagli attori e per essi dall'avv. Guglielmi Vincenzo dichiaratosi distrattario da suddividersi con i criteri innanzi indicati;
4) condanna i convenuti, sempre con la suddivisione di cui sopra, a rifondere all'avv. Guglielmi Vincenzo dichiaratosi distrattario le spese di lite per i due procedimenti di a.t.p. liquidate in complessivi € 1.692,00 oltre accessori come per legge ed esborsi nonché dell'importo complessivo € 1.500,00 per spese di CTP dei tre procedimenti.
5) condanna il nonché la SInora a rifondere NT CP_2 all'avv. Vincenzo Guglielmi dichiaratosi distrattario, da suddividersi ai sensi dell'art. 1126 c.c., le spese di lite del presente giudizio che si liquidano in € 2.540,00 per compenso di avvocato, oltre accessori come per legge ed esborsi.
6) rigetta la domanda riconvenzionale formulata da . CP_2
7) rigetta ogni altra domanda.
Trani lì 6/02/2025
Il Giudice
Grazia Maria Lopopolo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Tribunale in persona del Giudice Onorario Grazia Maria Lopopolo, in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al 4031/2021, trattenuta in decisione all'udienza del 25.09.2024 e vertente
TRA
(C.F. ), e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. GUGLIELMI VINCENZO ed elettivamente C.F._2 domiciliati nel suo studio in Trani alla Via Dalmazia, 8
PARTE ATTRICE
E
(P.I. ) in persona NT P.IVA_1 dell'amministratore p.t. rappresentato e difeso dall'avv. MARASCIUOLO MARIA ANTONIETTA con domicilio eletto nel suo studio in Trani alla via Zanardelli 29
PARTE CONVENUTA
NONCHE'
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. NICOLA ULISSE e CP_2 C.F._3 domiciliata presso il suo studio in Trani a Piazza della Repubblica, n° 14
PARTE CONVENUTA
****
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori, assumendo di essere comproprietari - ciascuno nella misura del 50% - dell'unità immobiliare sita in Trani alla Via Austria n. 26 scala A, terzo piano, interno 7, sottostante l'appartamento al piano attico di proprietà della SI.ra (proprietaria esclusiva anche CP_2 del terrazzo a livello), e facente parte del , adivano il Tribunale di NT
Trani chiedendo di: “Accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto, in persona CP_1 dell'amministratore p.t., nonché della SI.ra nella causazione dei danni subiti dagli odierni CP_2 attori per cui vi è giudizio e, per l'effetto, condannare i predetti convenuti al risarcimento di tutti i danni patiti dai SI.ri e nella misura complessiva di € 11.052,48, o di Parte_1 Parte_2 quell'altra maggiore somma che il Tribunale adito riterrà congrua, oltre interessi legali, così determinati: €
1.094,94 spese della prima CTU € 1.094,94 +€ 915,00 spese CTP * 2 giudizi = € 1.830,00 + € 2.200,00
1 lavori eseguiti € 2.200,00 + € 1.200,00 lavori da eseguire € 1.200,00 + € 2.363,77 Spese legali ATP 581/19
€ 2.363,77 + € 2.363,77 Spese legali ATP 4530/19 € 2.363,77 = TOTALE € 11.052,48 Importo totale da ripartirsi fra il Condominio e la SI.ra secondo il criterio di imputazione previsto dall'art. 1126 c.c., CP_2 il quale pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico della proprietaria esclusiva della terrazza SI.ra (€ 3.684,16) e per i restanti due terzi a carico del condominio (€ CP_2
7.368,32); tuttavia, a quest'ultimo importo, dovrà essere decurtata la somma di € 1.576,28 già versata dal
convenuto e trattenuta dagli attori a titolo di acconto sul maggior danno subito, per un residuo CP_1 dovuto dal convenuto pari ad € 5.792,04, in virtù dei suesposti motivi;
2) Condannare, altresì, CP_1 gli odierni convenuti, in solido fra loro, al pagamento in favore degli attori del risarcimento del danno non patrimoniale per un importo di € 5.000,00 o di quell'altra maggiore somma che il Tribunale adito riterrà adeguata, da liquidarsi in via equitativa in ragione delle motivazioni innanzi riportate;
3) Condannare, infine, gli odierni convenuti al pagamento delle spese e competenze legali per il presente giudizio ordinario, nonché anche per i due procedimenti di Atp ex art. 696 c.p.c. per un importo da liquidarsi in € 2.363,77 cadauno, come da parcelle allegate, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
Lamentavano, infatti, che sin dall'anno 2018 nel loro appartamento erano comparse lesioni e gocciolamenti dal soffitto e precisamente in due camere da letto e nell'adiacente bagno, nonché macchie di umidità dovute a fenomeni infiltrativi. Esponevano che a causa dell'ostruzionismo della sig.ra e dell'inerzia del CP_2 condominio erano stati costretti ad instaurare un procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo, cui entrambi gli odierni convenuti avevano partecipato, ma il cui esito non soddisfaceva la signora la CP_2 quale proponeva, a sua volta, una nuova procedura di ATP. Nonostante la nuova perizia preventiva (redatta dal medesimo consulente del primo ATP ing. ), i due convenuti non provvedevano tempestivamente a Per_1 risarcire integralmente i danni patiti dagli attori e solo a seguito del ripresentarsi di nuove infiltrazioni il si determinava ad effettuare i lavori di rifacimento della pavimentazione della terrazza a livello- CP_1 lastrico solare. Pertanto, gli attori esperita la negoziazione assistita nei confronti di ciascun convenuto (con due autonomi inviti), stante l'esito negativo della stessa, instaurava il procedimento in esame.
Si costituiva la signora proprietaria dell'immobile sito al IV piano dello stabile e dell'annesso CP_2 terrazzo a livello rassegnando le seguenti conclusioni: “• in via pregiudiziale, dichiarare l'improcedibilità della domanda avanzata dal sig. ( ) e dalla sig.ra Parte_1 C.F._1 Pt_2
( ) per omessa preventiva presentazione della domanda di mediazione o,
[...] C.F._2 comunque, per inidoneo avvio della procedura di negoziazione assistita per i motivi esposti in premessa;
• in via principale, nel merito, respingere tutte le domande formulate nei confronti della convenuta, in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi indicati nel corpo del presente atto e smentite sulla base delle risultanze in atti;
• in via riconvenzionale, nel merito, accertati gli esborsi sostenuti dalla sig.ra (cod. fisc. in conseguenza CP_2 C.F._3 delle descritte vicende in atti, condannare in solido e al pagamento Parte_1 Parte_2 della somma di € 7.325,88 oltre interessi come per legge;
• gradatamente, in caso di accoglimento della
2 domanda, porre il risarcimento della somma ritenuta di giustizia a carico del NT
( in persona dell'amministratore p.t., attribuendo la relativa responsabilità in via esclusiva o P.IVA_1 concorrente con quella degli stessi attori;
• in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, tenuto conto di quanto indicato al punto precedente, porre a carico della sig.ra la quota ad essa ascrivibile, al netto degli esborsi sostenuti. • In ogni caso, con vittoria CP_2 di spese e competenze legali.”.
Si costituiva anche il condominio rassegnando le seguenti conclusioni: “- Accertare e dichiarare la CP_ insussistenza di ogni responsabilità in capo al condominio “ ” corrente in Trani alla , NT avendo ottemperato a tutti gli obblighi su di lui gravanti;
- Accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della SI.ra per aver ostacolato e ritardato gli interventi di manutenzione straordinaria sul CP_2 lastrico solare di sua esclusiva proprietà; - In via subordinata, previo accertamento e determinazione ex art.
2055 c.c. del grado di responsabilità del e della SI.ra nel ritardo circa la NT CP_2 esecuzione dei lavori straordinari sulla veranda, riconoscere in capo a quest'ultima un grado di responsabilità pari al 70%, ovvero di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- In estremo subordine condannare il al pagamento in favore degli attori della somma di € 2.358,58 pari a 2/3 di € CP_1
3.537,87, ovvero di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia tenendo conto del riparto dettato dall'art.
1126 c.c.; - Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
A seguito della costituzione della sig.ra le altre parti chiedevano il rigetto della domanda CP_2 riconvenzionale da essa spiegata. Quindi concessi i termini ex art. 183 VI co c.p.c per la formulazione delle richieste istruttorie, il giudicante, ritenendo superflue le prove orali articolate dalle parti, disponeva una nuova CTU e l'acquisizione delle precedenti ATP. All'esito formulava una proposta conciliativa che non veniva accettata dalla convenuta la quale proponeva una suddivisione del risarcimento da CP_2 corrispondere agli attori facendo riferimento ai millesimi di proprietà e non ai sensi dell'art. 1126 c.c.
Preso atto della mancata adesione della sig.ra alla proposta conciliativa la causa veniva rinviata per la CP_2 precisazione delle conclusioni e introitata per la decisione dal sottoscritto GOP cui è quindi pervenuta ad istruttoria già effettuata.
***
Le domande di parte attrice paiono fondate nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente si osserva che l'eccezione di improcedibilità della domanda formulata dalla convenuta
è infondata poiché l'azione proposta è accertativa e risarcitoria (come tale sottoposta CP_2 all'esperimento della negoziazione assistita), e non riguarda la violazione o l'errata applicazione delle disposizioni riguardanti il condominio per le quali è, invece, obbligatoria la mediazione. Nella fattispecie gli attori hanno invitato le controparti alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita (con esito negativo) così assolvendo al proprio obbligo di legge.
Venendo all'esame delle domande formulate dagli attori, si osserva che le conclusioni ed il tenore delle relazioni rese nei procedimenti di ATP e nella CTU effettuata durante il giudizio dal medesimo perito (le cui
3 conclusioni paiono condivisibili in quanto scevre da vizi logici e fondate su un esame diretto in più momenti dei luoghi di causa), rivelano che sussiste il nesso causale tra i fenomeni infiltrativi e la cattiva tenuta della pavimentazione del terrazzo scoperto unitamente al malfunzionamento del raccordo-bocchettone messicano.
Il CTU ha definitivamente chiarito in tutte le perizie rese su incarico del Tribunale di Trani (che devono essere valutate ed esaminate nella loro interezza e non solo nelle conclusioni), che le infiltrazioni sono state causate dal “problema della tenuta dell'acqua piovana del terrazzo scoperto al 4° piano” in quanto “il terrazzo di proprietà esclusiva della sig.ra aveva perso la sua capacità di proteggere l'abitazione CP_2 del dalle infiltrazioni meteoriche” e dal malfunzionamento del “raccordo – bocchettone Parte_1
(messicano) con le infiltrazioni nell'alloggio sottostante dei ricorrenti”.
Il consulente, quindi, ha precisato “Dal 4° piano le infiltrazioni hanno interessato il 3° piano a causa della perdita progressiva di tenuta all'acqua piovana del “sistema terrazzino a livello” a cielo aperto della sig.ra
.” Ed infatti: “vi è prova tangibile del fatto che, una volta sostituito al 4° piano il raccordo plastico CP_2
“messicano” nel novembre 2020 e “posato a regola d'arte” il pavimento nuovo del terrazzino a cielo aperto su di una guaina impermeabile a cura e spese del condominio a partire da 3.11.20, sono cessate le infiltrazioni nell'alloggio degli attori al 3° piano”.
Chiarita la posizione del CTU e le cause delle infiltrazioni (cattiva tenuta all'acqua del terrazzino e malfunzionamento del bocchettone che funge da raccordo per convogliare le acque piovane), e quindi stabilito che sussiste il nesso causale tra le infiltrazioni ed i danni lamentati dagli attori occorre verificare le rispettive responsabilità dei convenuti.
A tal proposito non può che richiamarsi il principio espresso dalla nota sentenza della Suprema Corte
SS.UU n. 9449/2016 che così afferma: "in tema di condominio negli edifici, allorquando l'uso del lastrico solare non sia comune a tutti i condomini, dei danni che derivino da infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario o l'usuario esclusivo del lastrico solare (o della terrazza a livello), in quanto custode del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c. , sia il , in quanto la funzione di copertura CP_1 dell'intero edificio, o di parte di esso, propria del lastrico solare (o della terrazza a livello), ancorchè di proprietà esclusiva o in uso esclusivo, impone all'amministratore l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni ( art. 1130 c.c. , comma 1, n. 4) e all'assemblea dei condomini di provvedere alle opere di manutenzione straordinaria ( art. 1135 c.c. , comma 1, n. 4). Il concorso di tali responsabilità, salva la rigorosa prova contraria della riferibilità del danno all'uno o all'altro, va di regola stabilito secondo il criterio di imputazione previsto dall'art. 1126 c.c., il quale pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza)
e per i restanti due terzi a carico del ". Si ricorda anche che, in tema di responsabilità civile per i CP_1 danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva e non una presunzione di colpa, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo. Pertanto, non rileva in sè la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal
4 caso fortuito, fattore che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile in tal caso non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno.
Nella fattispecie in esame non è stata data prova rigorosa dell'attribuibilità all'uno o all'altro dei convenuti della responsabilità delle infiltrazioni è del verificarsi di un caso fortuito. Anzi, dall'istruttoria è emerso chiaramente che i medesimi convenuti hanno concorso, con i loro comportamenti, ad aggravare i danni cagionati all'immobile degli attori: il procrastinando l'inizio dei lavori di manutenzione CP_1 straordinaria sul lastrico solare;
la proprietaria ad uso esclusivo del terrazzo a livello per aver preteso di effettuare lavori non risolutivi e/o parziali nonostante il parere contrario del CTU (si pensi all'applicazione della guaina liquida sul terrazzino effettuata nell'anno 2019), lavori che non hanno affatto impedito il manifestarsi dopo breve tempo di nuove infiltrazioni (come risulta dalla perizia dell'ing. ). Per_1
Ne consegue che gli attori hanno diritto al risarcimento dei danni che dovranno essere suddivisi tra i convenuti ai sensi dell'art. 1126 c.c. e quindi nella misura di 1/3 a carico della proprietaria del terrazzo e 2/3
a carico del condominio.
Il c.t.u. ha stimato gli importi necessari per il ripristino delle zone ammalorate dell'immobile degli attori ancora da eseguire in € 2.600,00 oltre oneri accessori da suddividersi per 1/3 a carico della signora e CP_2
2/3 a carico del . A tale importo deve aggiungersi il risarcimento dei danni, e quindi le spese già CP_1 sopportate (e documentate), per il ripristino effettuato nell'anno 2019 pari a € 2.200,00. Vi è, infatti, da dire che prima dell'iscrizione a ruolo della causa in esame, il aveva già riconosciuto agli attori i CP_1 danni all'immobile (dovuti sempre ad infiltrazioni dal terrazzo a livello) e risarcito (in parte) alcuni interventi di ripristino effettuati corrispondendo l'importo di 1.576,28. Tuttavia, come innanzi detto, a causa degli interventi approssimativi e non radicali posti in essere dal e dalla sig.ra , le infiltrazioni, e CP_1 CP_2 quindi i danni all'appartamento sottostante il terrazzo, si sono ripresentate dando origine al giudizio in esame ed alla richiesta di risarcimento di tutti i danni subiti.
Nulla può essere riconosciuto per i lamentati danni non patrimoniali. Gli attori, infatti, non hanno dato alcuna prova della gravità della lesione dei loro interessi nè che il danno non sia consistito in meri disagi o fastidi né che dell'effettivo pregiudizio subito, non potendo ritenersi che il danno non patrimoniale possa essere considerato in re ipsa (cfr Cass. Ord. 29306/2019).
La domanda riconvenzionale spiegata da parte della sig.ra per ottenere il ristoro delle spese CP_2 effettuate per l'instaurazione della seconda ATP non può essere accolta essendo la stessa risultata soccombente e corresponsabile dei danni patiti dagli attori.
Oltre al risarcimento dei danni all'immobile, agli attori e per essi al loro procuratore dichiaratosi distrattario, vanno riconosciute le spese liquidate al consulente d'ufficio nella prima ATP (€ 1094,94) e nella CTU effettuata nel presente giudizio (€ 1.559,03 oltre accessori di legge) da suddividersi tra i convenuti con i criteri di cui all'art. 1126 c.c. mentre per le spese del consulente di parte si ritiene congruo liquidare per tutti i procedimenti l'importo complessivo di € 1.500,00 tenuto conto dell'attività svolta nelle tre procedure.
5 Le spese relative all'intervento del legale nei due giudizi di ATP degli attori vanno riconosciute nell'importo di € 846,00 oltre accessori per ciascun procedimento nonchè spese borsuali della prima ATP.
Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo il dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani sezione civile, pronunciando definitivamente sulle domande in esame, così provvede:
1) accerta la responsabilità del in persona dell'amministratore NT
p.t. e della sig.ra nella determinazione dei danni conseguiti ai fenomeni di infiltrazione CP_2 nell'appartamento di proprietà dei sigg.ri e per i motivi esposti in Parte_1 Parte_2 parte motiva e per l'effetto
2) condanna il nonché la SInora a pagare ai NT CP_2 sigg.ri e la somma di € 4.800,00, oltre iva sull'importo fatturato, Parte_1 Parte_2 oltre interessi legali sino al soddisfo da suddividersi ai sensi dell'art. 1126,00 c.c. e cioè 2/3 a carico del condominio (detratti gli importi già corrisposti) e 1/3 a carico della sig.ra CP_2
3) pone definitivamente a carico dei predetti convenuti le spese di c.t.u. e della prima ATP versate al consulente d'ufficio dagli attori e per essi dall'avv. Guglielmi Vincenzo dichiaratosi distrattario da suddividersi con i criteri innanzi indicati;
4) condanna i convenuti, sempre con la suddivisione di cui sopra, a rifondere all'avv. Guglielmi Vincenzo dichiaratosi distrattario le spese di lite per i due procedimenti di a.t.p. liquidate in complessivi € 1.692,00 oltre accessori come per legge ed esborsi nonché dell'importo complessivo € 1.500,00 per spese di CTP dei tre procedimenti.
5) condanna il nonché la SInora a rifondere NT CP_2 all'avv. Vincenzo Guglielmi dichiaratosi distrattario, da suddividersi ai sensi dell'art. 1126 c.c., le spese di lite del presente giudizio che si liquidano in € 2.540,00 per compenso di avvocato, oltre accessori come per legge ed esborsi.
6) rigetta la domanda riconvenzionale formulata da . CP_2
7) rigetta ogni altra domanda.
Trani lì 6/02/2025
Il Giudice
Grazia Maria Lopopolo
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