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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 04/09/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 451/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario in funzione monocratica dott. Riccardo De Mutiis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 451/2024 promossa da:
( c. f. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. BOZZELLI VALENTINA
ATTRICE contro
Controparte_1
( c.f. P. IVA ) , con il patrocinio dell'avv. GAMBERALE
[...] P.IVA_1
GABRIELLA
(c.f. Controparte_2
, con il patrocinio dell' AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO P.IVA_2
DI CAMPOBASSO
CONVENUTE
CONCLUSIONI
All' udienza del 23.05.2025, celebrata secondo la modalità della trattazione scritta ex art 127 ter cpc, le parti precisavano le conclusioni a mezzo di note depositata in via telematica, che si richiamano interamente.
In via preliminare si rileva che , ai sensi dell' art. 132 cpc , così come modificato, in uno con l' art. 118 disp. att. cpc , dalla legge n. 69/2009 , si omette lo “svolgimento del processo“ e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte.
La motivazione , inoltre, è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art. 19 d l n. 83/2015 che modifica il d l n. 179/2012 – nonché in aderenza ai criteri di funzionalità , flessibilità e deformalizzazione dell' impianto decisorio delineati da Cass SS UU ( n. 64/15 ) .
Va premesso che , per consolidata giurisprudenza della S.C., il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui al citato art. 118 disp. att. cpc non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Da tanto si deduce che le questioni sollevate dalle parti e non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, essendo esse assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente si sarà ritenuto provato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente giudizio ha per oggetto l' opposizione proposta da Parte_1
avverso l' atto di di pignoramento presso terzi n.
[...]
02784202300001465001, notificatole dall in Controparte_3 data 22.09.2023.
A fondamento dell' opposizione la poneva la nullità insanabile della Pt_1 notifica della cartella di pagamento effettuata dal messo notificatore in data 28/03/2023 - 2/05/2023 e la prescrizione del credito indicato nella cartella di pagamento , e chiedeva conseguentemente che venisse dichiarata nulla l' intera procedura esecutiva previa sospensione della esecutività della cartella.
Il Giudice dell' Esecuzione, con ordinanza resa il 21 maggio 2024 , sospendeva la procedura esecutiva ed emetteva le disposizioni relative all' introduzione del giudizio di merito volto a verificare la fondatezza dell'opposizione.
Il procedimento di merito veniva tempestivamente instaurato dalla
[...]
con atto in cui chiedeva Controparte_1 preliminarmente di accertare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AS , e – in via subordinata e nel merito – la correttezza del procedimento di notifica della cartella sottesa all' atto di pignoramento , il richiamo in quest' ultimo del relativo titolo ed infine l' infondatezza dell' eccezione – sollevata dall' opponente – di intervenuta prescrizione del credito oggetto della pretesa esecutiva.
L' atto che precede veniva notificato dalla Controparte_1
“ai sensi e per gli effetti dell' art 39 del d.lgs.
[...]
112/99 ai fini della litis denuntiatio con riguardo alla dispiegata opposizione proposta dalla sig.ra anche all'Ente Impositore Amministrazione Pt_1
Controparte_4 con invito costituirsi in giudizio al fine di fornire la prova dell'assenza di prescrizione della pretesa creditoria dell'Amministrazione Finanziaria iscritta a ruolo in data 17.02.2020
Si costituiva nel giudizio di merito l' opponente , Parte_1 insistendo nella richiesta di declaratoria di nullità della intera procedura esecutiva per le medesime ragioni espresse nell' atto di opposizione.
Si costituiva infine nel presente procedimento anche l'
[...]
, con comparsa di costituzione in cui Controparte_2 preliminarmente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva – attesa la propria qualità di ente impositore – e comunque il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo , e – nel merito – l' infondatezza del ricorso per non avere la NA provveduto al pagamento di tutte le rate previste procedura agevolata di cui al d.l. n. 162/2008, con conseguente diritto dell' ente impositore alla riscossione coattiva delle rate non pagate, da ritenersi non paralizzata dall' avversa eccezione di prescrizione, avendo questa durata decennale e non essendo stata consumata nel caso in esame.
Sulla base di tali premesse l' CP_1 Controparte_5 chiedeva al Tribunale di dichiarare inammissibile l' opposizione
[...] proposta da . Parte_1
Il procedimento veniva trattenuto per la decisione all' udienza del 23.05.2025 sulla base delle sole produzioni documentali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va esaminata preliminarmente l' eccezione di difetto di giurisdizione dell' intestato Tribunale, formulata da entrambe le convenute, secondo le quali il presente caso dovrebbe essere deciso dal giudice tributario. Lo scrivente giudice ritiene di dovere condividere la tesi sostenuta dal Giudice dell' Esecuzione nell' ordinanza resa nella fase cautelare del presente procedimento nella parte in cui ha richiamato l' art 2 co 1 d lgs n. 546/1992, che esclude espressamente “dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento” , e quindi anche quella che ci occupa, atteso che è stata proposta appunto dopo la notifica della cartella di pagamento, e precisamente dopo la notifica dell' atto di pignoramento presso terzi.
E d' altronde la sussistenza della giurisdizione dell' AGO nel presente giudizio trova conferma anche nella giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui
“tutti gli atti esecutivi (pignoramenti presso terzi ex art.72 bis del DPR n°602/1973, pignoramenti immobiliari, pignoramenti mobiliari) notificati ai sensi dell'art.49 e ss del DPR n°602/1973 devono necessariamente essere opposti davanti alla giudice ordinario ed in particolare davanti al giudice dell'esecuzione, trattandosi di atti esecutivi notificati al contribuente - debitore e finalizzati ad assicurare all'ente impositore il soddisfo del credito per cui si procede” ( cfr Cass SS UU nn. 7822/2020 ), e “ per espressa disposizione normativa (art.2 d.lgs 546 del 1992) la notifica della cartella è un dato rilevante ai fini della giurisdizione, determinando il sorgere della giurisdizione del giudice ordinario, l'unico competente a giudicare dei fatti, successivamente intervenuti, estintivi e modificativi del credito tributario cristallizzato nella cartella “( cfr Cass. n. 34447/2019).
Le argomentazioni svolte nell' ordinanza resa dal Giudice dell' Esecuzione devono essere condivise anche nella misura in cui hanno escluso la nullità della notifica della cartella di pagamento effettuata in data 28/03/2023 ed in data 12/05/2023 , invocata dall' opponente.
Si rileva, sul punto, che l'ufficiale notificatore ha effettuato due tentativi infruttuosi di notifica della cartella di pagamento nel luogo dove risultava esservi sia la residenza anagrafica ed anche il domicilio fiscale della ricorrente, e da tale incontestato presupposto deriva la correttezza del ricorso al rito c.d. degli irreperibili, non risultando altro domicilio diverso da quello esaminato.
A tanto si aggiunga che l' opponente – attesa la dichiarazione di inagibilità dell' immobile in cui aveva fissato la propria residenza anagrafica e il domicilio fiscale
– avrebbe potuto e dovuto comunicare all'ente impositore la variazione del proprio domicilio, ripristinando in tal modo il principio per cui la residenza costituisce il luogo di abituale dimora, ai sensi dell'art. 43 cc, e che – prima di procedere alla notifica dell'atto di pignoramento alla debitrice – il creditore procedente effettuò ulteriori ricerche anagrafiche, ricevendo dall' Ufficio anagrafe competente la conferma della residenza della debitrice all' indirizzo di via Martiri d'Ungheria n. 29 in Guglionesi, presso il quale è stato finalmente notificato l'atto di pignoramento a mani della , con conseguente erroneità Pt_1 della tesi da questa sostenuta secondo cui la notifica sarebbe stata effettuata in via Pastrengo n. 34.
E dunque l'eccezione dell'opponente relativa alla nullità insanabile della notifica deve essere disattesa.
L' eccezione di avvenuta prescrizione del credito posto alla base dell' azione esecutiva è stata contrastata dalla Controparte_2
la quale – come si è premesso – ha sostenuto che la era
[...] Pt_1 stata ammessa alla definizione agevolata dei debiti esattoriali e che pertanto il termine di prescrizione decennale ex adverso invocato non era decorso, atteso che sarebbe venuto a scadenza il 16.03.2024, mentre invece la cartella di pagamento era stata notificata nel marzo 2023.
Va tuttavia rilevato che – a fondamento di tale assunto – l' ha depositato CP_1 atti interni ( denominati “ dettaglio partire di ruolo / carico” ) richiamanti istanze di definizione dei versamenti sospesi per il sisma 2002, non sottoscritti dall' opponente e nemmeno notificati alla stessa.
Le dette istanze di definizione, peraltro, non sono state prodotte in giudizio e conseguentemente la tesi sostenuta dall' ente impositore non può – siccome fondata esclusivamente su atti di formazione unilaterale – essere ritenuta idonea dimostrare l' esistenza e soprattutto la data di eventuali atti interruttivi della prescrizione.
Il credito portato dall' atto di pignoramento opposto e dalla cartella di pagamento ad essa sotteso deve dunque essere considerato prescritto, con conseguente dichiarazione di nullità dell' atto di pignoramento presso terzi e della procedura esecutiva mobiliare presso terzi n. 316/2023 pendente dinanzi l' intestato Tribunale.
Circa la domanda di risarcimento formulata dall' opposta – fondata sulla mancata disponibilità della somma di euro 12000 pignorata dalla creditrice – si rileva come non sia stata provato l' ammontare del danno, che peraltro non può essere ritenuto sussistente in re ipsa, causato alla NA da tale circostanza.
E dunque la domanda risarcitoria deve essere disattesa.
Viene inoltre rigettata la domanda con cui la NA ha chiesto al Tribunale di disporre lo svincolo in suo favore delle somme accantonate dal terzo pignorato nella procedura esecutiva, trattandosi – all' evidenza – di un provvedimento di competenza del Giudice dinanzi al quale è stata incardinata la procedura esecutiva.
Ed infine viene respinta la domanda di condanna delle convenute per il titolo di cui all' art 92 cpc, non ravvisandosi gli estremi della mala fede e della colpa grave nella condotta processuale delle stesse , essendo stato effettuato il pignoramento in base ad un titolo che all' epoca era legittimo ed efficace e non avendo peraltro dimostrato la ricorrente il danno che le sarebbe derivato dalla asserita violazione dell' art 92 cpc da parte delle convenute ( cfr Cass n. 21393/2005 : “con riguardo alla condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c., è onere della parte che richiede il risarcimento dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte, sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza, desumibili anche da nozioni di comune esperienza e dal pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario”).
Passando alla regolamentazione delle spese del giudizio si osserva che con la presente sentenza devono essere liquidate – separatamente – tanto le spese della fase cautelare quanto quelle della fase di merito ( cfr ex aliis Cass n. 3180/2025) , con possibilità di riformare l' eventuale statuizione in punto di spese assunta dal giudice della fase cautelare ( cfr Cass n. 6180/2019).
Tanto premesso le spese della fase cautelare – in riforma di quanto disposto in quella sede – vengono poste a carico della Controparte_1
, conformemente al generale principio di
[...] soccombenza, e vengono liquidate – in considerazione dell' assenza di attività istruttoria e decisionale – applicando il limite minimo della scaglione per valore del d.m. n. 55/2014.
Le spese del presente giudizio di merito vengono poste per la metà a carico delle convenute in solido tra loro (la Controparte_6 risponde ai sensi dell' art 39 d lgd n 112/1999, in vigore all' epoca
[...] dell' introduzione del presente giudizio ed abrogato dal d lgs 24.03.2025) e per la restante metà vengono compensate, in quanto si è in presenza di domanda articolata in più capi , di cui due non accolti (segnatamente la domanda risarcitoria e quella di svincolo delle somme pignorate) , con conseguente ammissibilità della compensazione parziale (cfr Cass SS UU n. 32061/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
e di Controparte_1 [...]
, così decide, per le ragioni Controparte_2 esposte nella parte motiva che precede ed ogni diversa istanza disattesa: accoglie l' opposizione e per l' effetto dichiara la nullità dell' atto di pignoramento opposto, emesso in data 20.09.2023 e notificato il 22.09.2023, e della procedura esecutiva instaurata a mezzo dello stesso atto;
condanna la – Controparte_1 in persona del legale rappr te p t – alla rifusione in favore di Parte_1
delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1752, oltre rimborso
[...] forfettario 15%, iva e cap;
condanna la , Controparte_1 in solido con la – Controparte_2 nelle persone dei rispettivi legali rappr ti p t – al pagamento in favore di
[...]
della metà delle spese del presente giudizio – liquidate per l' Parte_1 intero in euro 5000, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cap – e le compensa tra le dette parti per la restante metà.
Larino, 3 settembre 2025
Il giudice onorario
Dott. Riccardo De Mutiis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario in funzione monocratica dott. Riccardo De Mutiis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 451/2024 promossa da:
( c. f. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. BOZZELLI VALENTINA
ATTRICE contro
Controparte_1
( c.f. P. IVA ) , con il patrocinio dell'avv. GAMBERALE
[...] P.IVA_1
GABRIELLA
(c.f. Controparte_2
, con il patrocinio dell' AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO P.IVA_2
DI CAMPOBASSO
CONVENUTE
CONCLUSIONI
All' udienza del 23.05.2025, celebrata secondo la modalità della trattazione scritta ex art 127 ter cpc, le parti precisavano le conclusioni a mezzo di note depositata in via telematica, che si richiamano interamente.
In via preliminare si rileva che , ai sensi dell' art. 132 cpc , così come modificato, in uno con l' art. 118 disp. att. cpc , dalla legge n. 69/2009 , si omette lo “svolgimento del processo“ e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte.
La motivazione , inoltre, è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art. 19 d l n. 83/2015 che modifica il d l n. 179/2012 – nonché in aderenza ai criteri di funzionalità , flessibilità e deformalizzazione dell' impianto decisorio delineati da Cass SS UU ( n. 64/15 ) .
Va premesso che , per consolidata giurisprudenza della S.C., il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui al citato art. 118 disp. att. cpc non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Da tanto si deduce che le questioni sollevate dalle parti e non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, essendo esse assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente si sarà ritenuto provato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente giudizio ha per oggetto l' opposizione proposta da Parte_1
avverso l' atto di di pignoramento presso terzi n.
[...]
02784202300001465001, notificatole dall in Controparte_3 data 22.09.2023.
A fondamento dell' opposizione la poneva la nullità insanabile della Pt_1 notifica della cartella di pagamento effettuata dal messo notificatore in data 28/03/2023 - 2/05/2023 e la prescrizione del credito indicato nella cartella di pagamento , e chiedeva conseguentemente che venisse dichiarata nulla l' intera procedura esecutiva previa sospensione della esecutività della cartella.
Il Giudice dell' Esecuzione, con ordinanza resa il 21 maggio 2024 , sospendeva la procedura esecutiva ed emetteva le disposizioni relative all' introduzione del giudizio di merito volto a verificare la fondatezza dell'opposizione.
Il procedimento di merito veniva tempestivamente instaurato dalla
[...]
con atto in cui chiedeva Controparte_1 preliminarmente di accertare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AS , e – in via subordinata e nel merito – la correttezza del procedimento di notifica della cartella sottesa all' atto di pignoramento , il richiamo in quest' ultimo del relativo titolo ed infine l' infondatezza dell' eccezione – sollevata dall' opponente – di intervenuta prescrizione del credito oggetto della pretesa esecutiva.
L' atto che precede veniva notificato dalla Controparte_1
“ai sensi e per gli effetti dell' art 39 del d.lgs.
[...]
112/99 ai fini della litis denuntiatio con riguardo alla dispiegata opposizione proposta dalla sig.ra anche all'Ente Impositore Amministrazione Pt_1
Controparte_4 con invito costituirsi in giudizio al fine di fornire la prova dell'assenza di prescrizione della pretesa creditoria dell'Amministrazione Finanziaria iscritta a ruolo in data 17.02.2020
Si costituiva nel giudizio di merito l' opponente , Parte_1 insistendo nella richiesta di declaratoria di nullità della intera procedura esecutiva per le medesime ragioni espresse nell' atto di opposizione.
Si costituiva infine nel presente procedimento anche l'
[...]
, con comparsa di costituzione in cui Controparte_2 preliminarmente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva – attesa la propria qualità di ente impositore – e comunque il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo , e – nel merito – l' infondatezza del ricorso per non avere la NA provveduto al pagamento di tutte le rate previste procedura agevolata di cui al d.l. n. 162/2008, con conseguente diritto dell' ente impositore alla riscossione coattiva delle rate non pagate, da ritenersi non paralizzata dall' avversa eccezione di prescrizione, avendo questa durata decennale e non essendo stata consumata nel caso in esame.
Sulla base di tali premesse l' CP_1 Controparte_5 chiedeva al Tribunale di dichiarare inammissibile l' opposizione
[...] proposta da . Parte_1
Il procedimento veniva trattenuto per la decisione all' udienza del 23.05.2025 sulla base delle sole produzioni documentali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va esaminata preliminarmente l' eccezione di difetto di giurisdizione dell' intestato Tribunale, formulata da entrambe le convenute, secondo le quali il presente caso dovrebbe essere deciso dal giudice tributario. Lo scrivente giudice ritiene di dovere condividere la tesi sostenuta dal Giudice dell' Esecuzione nell' ordinanza resa nella fase cautelare del presente procedimento nella parte in cui ha richiamato l' art 2 co 1 d lgs n. 546/1992, che esclude espressamente “dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento” , e quindi anche quella che ci occupa, atteso che è stata proposta appunto dopo la notifica della cartella di pagamento, e precisamente dopo la notifica dell' atto di pignoramento presso terzi.
E d' altronde la sussistenza della giurisdizione dell' AGO nel presente giudizio trova conferma anche nella giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui
“tutti gli atti esecutivi (pignoramenti presso terzi ex art.72 bis del DPR n°602/1973, pignoramenti immobiliari, pignoramenti mobiliari) notificati ai sensi dell'art.49 e ss del DPR n°602/1973 devono necessariamente essere opposti davanti alla giudice ordinario ed in particolare davanti al giudice dell'esecuzione, trattandosi di atti esecutivi notificati al contribuente - debitore e finalizzati ad assicurare all'ente impositore il soddisfo del credito per cui si procede” ( cfr Cass SS UU nn. 7822/2020 ), e “ per espressa disposizione normativa (art.2 d.lgs 546 del 1992) la notifica della cartella è un dato rilevante ai fini della giurisdizione, determinando il sorgere della giurisdizione del giudice ordinario, l'unico competente a giudicare dei fatti, successivamente intervenuti, estintivi e modificativi del credito tributario cristallizzato nella cartella “( cfr Cass. n. 34447/2019).
Le argomentazioni svolte nell' ordinanza resa dal Giudice dell' Esecuzione devono essere condivise anche nella misura in cui hanno escluso la nullità della notifica della cartella di pagamento effettuata in data 28/03/2023 ed in data 12/05/2023 , invocata dall' opponente.
Si rileva, sul punto, che l'ufficiale notificatore ha effettuato due tentativi infruttuosi di notifica della cartella di pagamento nel luogo dove risultava esservi sia la residenza anagrafica ed anche il domicilio fiscale della ricorrente, e da tale incontestato presupposto deriva la correttezza del ricorso al rito c.d. degli irreperibili, non risultando altro domicilio diverso da quello esaminato.
A tanto si aggiunga che l' opponente – attesa la dichiarazione di inagibilità dell' immobile in cui aveva fissato la propria residenza anagrafica e il domicilio fiscale
– avrebbe potuto e dovuto comunicare all'ente impositore la variazione del proprio domicilio, ripristinando in tal modo il principio per cui la residenza costituisce il luogo di abituale dimora, ai sensi dell'art. 43 cc, e che – prima di procedere alla notifica dell'atto di pignoramento alla debitrice – il creditore procedente effettuò ulteriori ricerche anagrafiche, ricevendo dall' Ufficio anagrafe competente la conferma della residenza della debitrice all' indirizzo di via Martiri d'Ungheria n. 29 in Guglionesi, presso il quale è stato finalmente notificato l'atto di pignoramento a mani della , con conseguente erroneità Pt_1 della tesi da questa sostenuta secondo cui la notifica sarebbe stata effettuata in via Pastrengo n. 34.
E dunque l'eccezione dell'opponente relativa alla nullità insanabile della notifica deve essere disattesa.
L' eccezione di avvenuta prescrizione del credito posto alla base dell' azione esecutiva è stata contrastata dalla Controparte_2
la quale – come si è premesso – ha sostenuto che la era
[...] Pt_1 stata ammessa alla definizione agevolata dei debiti esattoriali e che pertanto il termine di prescrizione decennale ex adverso invocato non era decorso, atteso che sarebbe venuto a scadenza il 16.03.2024, mentre invece la cartella di pagamento era stata notificata nel marzo 2023.
Va tuttavia rilevato che – a fondamento di tale assunto – l' ha depositato CP_1 atti interni ( denominati “ dettaglio partire di ruolo / carico” ) richiamanti istanze di definizione dei versamenti sospesi per il sisma 2002, non sottoscritti dall' opponente e nemmeno notificati alla stessa.
Le dette istanze di definizione, peraltro, non sono state prodotte in giudizio e conseguentemente la tesi sostenuta dall' ente impositore non può – siccome fondata esclusivamente su atti di formazione unilaterale – essere ritenuta idonea dimostrare l' esistenza e soprattutto la data di eventuali atti interruttivi della prescrizione.
Il credito portato dall' atto di pignoramento opposto e dalla cartella di pagamento ad essa sotteso deve dunque essere considerato prescritto, con conseguente dichiarazione di nullità dell' atto di pignoramento presso terzi e della procedura esecutiva mobiliare presso terzi n. 316/2023 pendente dinanzi l' intestato Tribunale.
Circa la domanda di risarcimento formulata dall' opposta – fondata sulla mancata disponibilità della somma di euro 12000 pignorata dalla creditrice – si rileva come non sia stata provato l' ammontare del danno, che peraltro non può essere ritenuto sussistente in re ipsa, causato alla NA da tale circostanza.
E dunque la domanda risarcitoria deve essere disattesa.
Viene inoltre rigettata la domanda con cui la NA ha chiesto al Tribunale di disporre lo svincolo in suo favore delle somme accantonate dal terzo pignorato nella procedura esecutiva, trattandosi – all' evidenza – di un provvedimento di competenza del Giudice dinanzi al quale è stata incardinata la procedura esecutiva.
Ed infine viene respinta la domanda di condanna delle convenute per il titolo di cui all' art 92 cpc, non ravvisandosi gli estremi della mala fede e della colpa grave nella condotta processuale delle stesse , essendo stato effettuato il pignoramento in base ad un titolo che all' epoca era legittimo ed efficace e non avendo peraltro dimostrato la ricorrente il danno che le sarebbe derivato dalla asserita violazione dell' art 92 cpc da parte delle convenute ( cfr Cass n. 21393/2005 : “con riguardo alla condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c., è onere della parte che richiede il risarcimento dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte, sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza, desumibili anche da nozioni di comune esperienza e dal pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario”).
Passando alla regolamentazione delle spese del giudizio si osserva che con la presente sentenza devono essere liquidate – separatamente – tanto le spese della fase cautelare quanto quelle della fase di merito ( cfr ex aliis Cass n. 3180/2025) , con possibilità di riformare l' eventuale statuizione in punto di spese assunta dal giudice della fase cautelare ( cfr Cass n. 6180/2019).
Tanto premesso le spese della fase cautelare – in riforma di quanto disposto in quella sede – vengono poste a carico della Controparte_1
, conformemente al generale principio di
[...] soccombenza, e vengono liquidate – in considerazione dell' assenza di attività istruttoria e decisionale – applicando il limite minimo della scaglione per valore del d.m. n. 55/2014.
Le spese del presente giudizio di merito vengono poste per la metà a carico delle convenute in solido tra loro (la Controparte_6 risponde ai sensi dell' art 39 d lgd n 112/1999, in vigore all' epoca
[...] dell' introduzione del presente giudizio ed abrogato dal d lgs 24.03.2025) e per la restante metà vengono compensate, in quanto si è in presenza di domanda articolata in più capi , di cui due non accolti (segnatamente la domanda risarcitoria e quella di svincolo delle somme pignorate) , con conseguente ammissibilità della compensazione parziale (cfr Cass SS UU n. 32061/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
e di Controparte_1 [...]
, così decide, per le ragioni Controparte_2 esposte nella parte motiva che precede ed ogni diversa istanza disattesa: accoglie l' opposizione e per l' effetto dichiara la nullità dell' atto di pignoramento opposto, emesso in data 20.09.2023 e notificato il 22.09.2023, e della procedura esecutiva instaurata a mezzo dello stesso atto;
condanna la – Controparte_1 in persona del legale rappr te p t – alla rifusione in favore di Parte_1
delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1752, oltre rimborso
[...] forfettario 15%, iva e cap;
condanna la , Controparte_1 in solido con la – Controparte_2 nelle persone dei rispettivi legali rappr ti p t – al pagamento in favore di
[...]
della metà delle spese del presente giudizio – liquidate per l' Parte_1 intero in euro 5000, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cap – e le compensa tra le dette parti per la restante metà.
Larino, 3 settembre 2025
Il giudice onorario
Dott. Riccardo De Mutiis