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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 15/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 85/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Cecconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello (iscritta al n. r.g. 85/23) alla sentenza n. 109/2022 emessa in data 10 novembre 2022, depositata in data 14 novembre 2022 dal Giudice di Pace di Piom- bino, in persona della Dott.ssa Marielena Cristiani promossa da:
, C.F. , rappresentato, difeso e assistito Parte_1 C.F._1 dall' Avv. Davide Lera (C.F. ) presso il cui studio ha eletto domici- C.F._2
lio, sito in San Vincenzo (LI) Via Vittorio Emanuele II n. 12 attore appellante contro in persona del relativo titolare Controparte_1 CP_2
c.f.: rappresentata e difesa dall'Avv. Scalise Stefano (CF:
[...] C.F._3
presso il cui studio ha eletto domicilio, sito in Livorno, Via grande C.F._4
26 convenuta appellata
Oggetto: appello avverso sentenza Giudice di Pace di Piombino n. 109/2022 (R.G.
275/2021) emessa in data 10/11/2022 e pubblicata in data 14 novembre 2022 – credito per prestazioni d'opera
La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate nelle note di trattazione scritta depositate dalle parti in occasione dell'udienza del 3 ottobre 2024
1 Per parte appellante Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione:
In via preliminare: provvedere a sospendere l'esecuzione della sentenza n. 109/2022 del
Giudice di Pace di Piombino e qui appellata, in tutto o nella parte più evidente delle spese di lite;
Nel Merito:
A) in totale riforma della sentenza numero 633/2022 emessa dal Giudice di Pace di Piom- bino, accogliere l'opposizione a D.I. di , dichiarando che nulla è dallo Parte_1
stesso dovuto alla Con vittoria di spese e compensi del pri- Controparte_1
mo e del secondo grado di giudizio nonché della fase svoltasi avanti al Giudice di Pace di
Livorno.
B) in parziale riforma della sentenza numero 633/2022 emessa dal Giudice di Pace di
Piombino, condannare al pagamento delle spese di lite relative alla fase svoltasi CP_1 avanti al Giudice di Pace di Livorno. Con vittoria di spese.”
Per parte appellata Controparte_1
“L'appellata conclude in conformità alla comparsa di costituzione e risposta in appello nei precisi termini che seguono:
- Rigetto dell'istanza di sospensione avanzata ex art 283 cpc, in quanto nemmeno allegato un valido motivo a base della relativa richiesta;
- Rigetto nel merito dell'atto di appello interposto, in quanto totalmente destituito di fon- damento in fatto e in diritto e, dunque, con conferma integrale della sentenza di primo gra- do impugnata;
- In ogni caso, con condanna di parte appellante alla rifusione di tutti i compensi e spese relative anche tale secondo grado di giudizio – temerariamente incardinato - con maggio- razione di spese generali, iva e cap come per legge, e distrazione dei compensi e spese in favore del difensore dell'appellata dichiaratosi qui antistatario.”
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I
[...]
depositava ricorso per ingiunzione innanzi al Giudice di Pace di Livorno a Parte_2
fronte del quale veniva emesso, in data 2 novembre 2020, il decreto ingiuntivo n. 868/2020 ingiungendo nei confronti di il pagamento di € 2.965,97 oltre interessi Parte_1
e spese della procedura.
La asseriva di aver fornito prodotti ed assistenza elettrotecnica all'autovettura CP_1
del sig. modello Mercedes Benz classe CLS 350 SW tg EX036GE come Parte_1
da fattura n. 189 del 30 settembre 2020.
con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, eccepiva in Parte_1
via preliminare il difetto di competenza per territorio ex art. 63 Codice del Consumo del
Giudice di Pace di Livorno in favore del Giudice di Pace di Piombino.
aderiva all'eccezione di rito sollevata da parte attrice opponente e, alla prima CP_1
udienza, il Giudice di Pace di Livorno si riservava sulla questione di competenza, dopodi- ché, sciolta la riserva in data 2 settembre 2021, procedeva a rimettere le parti dinnanzi al
Giudice di Pace di Piombino territorialmente competente, senza nulla statuire sulle spese di lite.
procedeva dunque a riassumere la causa innanzi al Giudice di Pace di Piom- CP_1
bino con comparsa di riassunzione del 4 maggio 2021 rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, accertare e dichiarare che il Sig. ha affi- Parte_1
dato alla Officina la propria auto di marca MERCEDES Controparte_1
CLS 350 – tg EX036GE per le manutenzioni e forniture di cui alla fattura 189 del 30-9-
2020 in atti al doc 1 del monitorio sub B, per l'effetto condannarlo al pagamento in favore dell'opposta del relativo corrispettivo ivi esposto di euro 2.965,97 oltre interessi CP_1 dal di del dovuto all'effettivo saldo, in ogni caso con condanna alle spese del presente giu- dizio.”
L'opponente depositava memoria di costituzione a seguito di riassun- Parte_1
zione, contestando ulteriormente le richieste di pagamento di cui al decreto ingiuntivo op- posto ed evidenziando di non aver mai avuto rapporti con la , di non averli CP_1
mai commissionato lavori né ordinato ricambi per autovettura e rilevando che i lavori ripor-
3 tati nella fattura non risultano essere stati effettuati. Non solo, parte opponente rilevava che l'auto oggetto della fattura era solo formalmente intestata a ma di fatto era Parte_1
nella disponibilità del figlio Controparte_3
tanto è vero che era stata sottoposta a sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nell'ambito del procedimento penale n. 2941/2017 G.I.P. Livorno a carico, ap- punto, di Controparte_3
Con la comparsa di costituzione già citata la ditta opposta: i) affermava di CP_1 aver eseguito le lavorazioni formulando all'uopo istante istruttorie;
ii) contestava quanto as- serito dall'opponente, ovvero che la circostanza che l'autovettura MERCEDES tg.
EX036GE fosse stata interessata da un provvedimento di sequestro non era sufficiente ad esimere il al pagare le spese per le lavorazioni effettuate sul suddetto veico- Parte_1 lo, essendone lui l'intestatario.
Il Giudice di Pace di Piombino, previa ammissione dei mezzi di prova articolati dalle parti, fissava l'udienza del 5 settembre 2022, durante la quale rendevano la propria testimonianza il figlio dell'opponente e il fratello del titolare della ditta Brigiocar DR Controparte_3
TT.
Alla medesima udienza rendeva l'interrogatorio formale titolare della dit- Controparte_1
ta opposta, mentre l'opponente non si presentava per rendere Parte_1
l'interrogatorio formale e, pertanto, veniva fissata l'ulteriore udienza del 19 settembre 2022 per la sua escussione.
In seguito all'espletamento dell'interrogatorio formale di il Giudice rin- Parte_1 viava la causa per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 7 novembre 2022 trat- teneva la causa in decisione.
Con sentenza emessa in data 10 novembre 2022, depositata in data 14 novembre 2022, il
Giudice di Pace di Piombino accoglieva la domanda della condannando, per CP_1
l'effetto, a “pagare alla ditta , a titolo di pa- Parte_1 Controparte_1
gamento degli interventi di manutenzione e fornitura ricambi di cui alla fattura n. 189 del
2020, la somma capitale di € 2.965,97 oltre interessi legali dalla data della fattura al saldo.
Il primo Giudice condannava poi alla refusione delle spese di giudizio. Parte_1
4 APPELLO
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, conveniva Parte_1 davanti al Tribunale di Livorno la ditta proponendo l'appello avverso la sen- CP_1
tenza n. 109/2021 (R.G. n. 275/2021), emessa il 10 novembre 2022 dal Giudice di Pace di
Piombino e pubblicata il 14 novembre 2022, e articolando il suddetto appello sulla base di tre motivi:
A) Erroneità della motivazione nella parte in cui il Giudice di prime cure afferma che:
“due elementi sono sicuramente provati o pacifici (perché mai contestati dal convenuto tan- tomeno specificamente): l'autovettura Mercedes CLS 350 tg. EX036GE è di proprietà del convenuto l'autovettura Mercedes è stata oggetto degli interventi di ri- Parte_1
parazione/manutenzione da parte della ditta per l'importo complessivo richiesto CP_1 di €.2.965,97 di cui alla fattura n. 189 del 2020 (circostanza questa confermata anche in sede testimoniale)”
i) l'effettiva esecuzione degli interventi di riparazione/manutenzione sarebbe un elemento tutt'altro che pacifico, che men che meno sarebbe stato confermato in sede testimoniale;
ii) omessa valutazione relativamente al fatto che la fattura emessa da , oltre a non CP_1 poter essere sufficiente a provare l'avvenuta riparazione, è stata emessa durante il periodo in cui l'autovettura asseritamente oggetto di riparazione si trovava sottoposta a sequestro preventivo, nell'ambito di un procedimento penale a carico del figlio dell'appellante; iii) neppure l'attività istruttoria espletata nel corso del procedimento (interrogatorio formale di e di e testimonianze di DR TT e Controparte_1 Parte_1 Testimone_1
rini) avrebbe reso possibile ritenere provato che i lavori fossero stati effettuati in quanto viene revocata in dubbio non solo l'attendibilità del teste DR TT in quanto fratello del titolare della ditta appellata, nonché occasionale collaboratore della stessa, ma anche la portata dirimente della sua testimonianza, posto che egli ha sì riconosciuto la macchina e af- fermato di aver aiutato con i lavori, ma ciò senza effettivamente ricordare di che tipo di in- terventi si era trattato e senza neppure riuscire a contestualizzarli in un frangente temporale.
In buona sostanza, con il primo motivo di impugnazione, secondo l'appellante Pt_3 non avrebbe fornito la prova: a) del fatto che l'auto sia stata condotta in officina da
[...]
b) del periodo in cui sarebbero stati effettuati gli interventi in officina Parte_1
5 sull'autovettura, posto che la data della fattura coincide con il momento in cui l'auto si tro- vava sottoposta a sequestro nell'ambito di un procedimento penale a carico del figlio dell'appellante; c) dei lavori eseguiti, visto che non è stato prodotto alcun preventivo e che l'unico rilievo documentale, ovvero la fattura, non presenta neppure i crismi necessari.
B) Omessa valutazione del fatto che l'autovettura, durante l'unico riferimento temporale circa la presunta effettuazione dei lavori di riparazione (fattura n. 189 del 30/09/2020) si trovava sottoposta a sequestro preventivo nell'ambito del procedimento penale n. 542/17 a carico di figlio dell'appellante Controparte_3 Parte_1
C) Omessa statuizione da parte del Giudice di Pace di Piombino sulle spese con riferimento alla fase svoltasi dinanzi al Giudice di Pace di Livorno dichiaratosi incompetente.
L'opponente domandava altresì la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 283 c.p.c. adducendo a sostegno la “chiara fondatezza dei mo- tivi di appello”.
Radicatosi il contraddittorio, parte appellata con la comparsa di costituzione CP_1
depositata in data 11 aprile 2023 evidenziava la manifesta infondatezza del gravame inter- posto e chiedeva il totale rigetto sulla base delle seguenti motivazioni:
a) il Giudice di prime cure non avrebbe errato nel considerare come pacifico – non solo la proprietà dell'auto in capo all'appellante ma anche – l'effettiva esecuzione degli interventi di manutenzione;
infatti, sarebbe stato lo stesso appellante ad aver contestato solo il periodo di esecuzione degli stessi.
Il ragionamento operato dal Giudice di prime cure risulterebbe del tutto scevro da vizi sia logici che giuridici, essendo questo ancorato a precisi indizi e prove non solo documentali ma anche orali acquisite durante l'istruttoria.
In senso favorevole per l'appellata deporrebbero sia la documentazione fotografica, che raf- figura l'auto del ul carro-ponte della Carrozzeria BRIGIOCAR, sia la visura Parte_1
PRA-ACI risalente al 18.7.2020, dalla quale risulta la proprietà dell'autovettura in capo ad e, dunque, la riconducibilità a quella data – o comunque ad un mo- Parte_1
mento anteriore a quella – degli interventi di riparazione/manutenzione poi confermati an- che dal teste TT DR.
La fattura prodotta da parte appellata in sede monitoria sarebbe stata asseverata dal Notaio
di Livorno come regolare fattura conforme ai registri o libri obbligatori Persona_1
6 di legge (cfr. doc 1 fascicolo monitorio allegati 2-4 riprodotti a pag. 8-10); che la contesta- zione avversaria relativa alla regolarità della fattura così come le altre doglianze riguardanti l'omessa presentazione di un preventivo dei lavori in conformità del Codice del Consumo e la mancanza dei codici dei pezzi di ricambio sulla fattura integrerebbero fatti ed eccezioni del tutto nuovi e come tali inammissibili in sede di appello.
b) il ragionamento effettuato dal Giudice di prime cure, che ha ritenuto ininfluente il fatto che l'autovettura era sottoposta a sequestro al momento dell'emissione della fattura, sareb- be corretto.
Secondo l'appellata risulterebbe “incontestato e, dunque, dimostrato il fatto che alla data della al PRA dell'auto in contestazione, risalente, appunto, al 18-7-2020, CP_4 quell'auto, evidentemente già consegnata e riparata dalla (posto che non è con- CP_1
suetudine della ma anche di una qualsiasi officina in generale, effettuare una vi- CP_1
sura al PRA per confutare carte di circolazione acquisite in fase di registrazione e ripara- zione delle auto) non fosse assolutamente sottoposta a vincolo di indisponibilità o sequestro quale quello ex adversis prospettato”.
c) per quanto riguarda la mancata statuizione sulle spese, il giudice avrebbe correttamente condannato l'appellante alle spese di lite del solo giudizio innanzi a sé, lasciando a carico della le spese della fase monitoria svolta innanzi al Giudice di Pace di Livor- CP_1
no.
Parte appellata conclude opponendosi alla richiesta di sospensione ex art. 283 c.p.c., attesa la mancanza dei gravi motivi alla cui dimostrazione è espressamente subordinata la conces- sione della misura sospensiva.
All'udienza del 13 aprile 2023 il precedente Giudicante assegnatario del fascicolo rigettava l'istanza di sospensione e rinviava all'udienza del 12 ottobre 2023 per la precisazione delle conclusioni.
Lo scrivente Giudicante, divenuto medio tempore assegnatario del fascicolo in virtù di va- riazione tabellare avente efficacia dal 12 giugno 2023, stante il gravoso carico decisorio rinviava per i medesimi incombenti all'udienza del 3 ottobre 2024, in occasione della quale tratteneva la causa per la decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
7 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Preliminarmente, occorre però osservare che, per consolidata giurisprudenza della Su- prema Corte, il giudice, nel motivare “concisamente” la “sentenza” secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole que- stioni – di fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata e che in effetti quelle restanti, non trattate, non andranno necessariamente ritenute come “omesse” – per effetto di error in procedendo – ben potendo esse risultare semplicemente assorbite
(ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. Pertanto, non saranno prese in esame le questioni non rilevanti ai fi- ni della decisione, né quelle proposte tardivamente ed inammissibilmente: difatti, le preclu- sioni derivanti dal mancato rispetto dei termini perentori, in quanto volte a tutelare anche l'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, devono essere rilevate d'ufficio dal giudice, indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3806 del 26/02/2016; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n.
11282 del 10/05/2018, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24040 del 26/09/2019, Cass. Sez. Un., Sen- tenza n. 157 del 09/01/2020).
1.1 Ebbene, tanto premesso, si ritiene che l'appello sia infondato per le ragioni che seguono.
2. Innanzitutto, va detto che parte appellante con l'appello reitera le medesime argomenta- zioni sollevate in sede di note conclusive nel giudizio di primo grado, le quali tuttavia con- tenevano fatti ed eccezioni nuove la cui introduzione, pertanto, era da ritenersi preclusa, co- sì come lo è anche in sede di gravame ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
Se è vero che nel procedimento davanti al giudice di pace non è configurabile una distin- zione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, per cui deve ritener- si che le parti, all'udienza di cui all'art. 320 c.p.c., possano ancora allegare fatti nuovi e pro- porre nuove domande od eccezioni, in considerazione del fatto che esse sono ammesse a costituirsi fino a detta udienza, è altresì vero che “Il rito è, tuttavia, caratterizzato dal regi- me di preclusioni che assiste il procedimento dinanzi al tribunale, le cui disposizioni sono applicabili in mancanza di diversa disciplina, con la conseguenza che, dopo la prima
8 udienza, in cui il giudice invita le parti a "precisare definitivamente i fatti", non è più pos- sibile proporre nuove domande o eccezioni ed allegare a fondamento di esse nuovi fatti co- stitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi, né tale preclusione è disponibile dal giudice di pace mediante un rinvio della prima udienza, per consentire tali attività oramai precluse, né, parimenti, l'omissione, da parte del medesimo giudice, del formale invito impedisce la verificazione della preclusione” (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 20840 del 06/09/2017, Rv.
645421 – 01; cfr., inter alia, Cass. Civ., n. 7734/2014; Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 164 del 11/01/2012, Rv. 620746; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 12454 del 16/05/2008 Rv. 603902;
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3339 del 07/03/2001, Rv. 544516).
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, considerato che l'odierno appel- lante né in sede di memoria di costituzione ex art. 319 c.p.c. a seguito di riassunzione della causa R.G. 275/2021, né in sede di memoria ex art. 320 c.p.c., aveva mai contestato il di- fetto del foglio di presa in carico, del foglio di consegna (allorquando l'autovettura, post ri- parazione, sarebbe stata restituita), del preventivo dei lavori commissionati e della mancata indicazione da parte della ditta appellata dei codici di pezzi di ricambio, tutte le allegazioni difensive contenute unicamente nelle note conclusive difensive del 4 novembre 2022 (reite- rate pedissequamente in appello) e volte a proporre nuovi temi di indagine vanno ritenute come eccezioni difensive nuove e, pertanto, inammissibili.
3. Venendo al merito della presente vicenda, l'odierna appellante contesta l'assoluta carenza probatoria a sostegno della pretesa creditoria avanzata da parte appellata.
L'appellante sostiene che parte appellata non avrebbe dato prova in corso del CP_1
giudizio di primo grado – né documentalmente né a seguito dell'istruttoria orale – del con- ferimento dell'incarico di riparazione della propria autovettura, del periodo in cui questo si sarebbe svolto, della natura ed entità delle lavorazioni effettuate e, conseguentemente, dell'ammontare del corrispettivo dovuto.
Al netto delle considerazioni in merito all'inidoneità della fattura a fornire la prova del cre- dito in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, parte appellata sostiene altresì che il confe- rimento dell'incarico, così come la sua esecuzione, avrebbe dovuto essere provati documen- talmente ai sensi dell'art. 2721 c.c.
9 Sul punto, va innanzitutto precisato che il conferimento dell'incarico non richiede alcun ob- bligo formale potendo avvenire in qualsiasi forma idonea, anche per fatti concludenti e che grava sull'attore, nell'ipotesi di contestazione, l'onere di dimostrarne l'avvenuto conferi- mento anche ricorrendo alla prova per presunzioni, “mentre compete al giudice del merito valutare se gli elementi offerti, complessivamente considerati, siano in grado di fornire una valida prova presuntiva” (Cass. n. 1792 del 2017).
Ebbene, facendo applicazione di tale principio, occorre in primo luogo esaminare il ragio- namento del Giudice di prime cure per verificare se abbia correttamente esercitato la pro- pria discrezionalità nell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti.
Nel caso di specie, al fine di dimostrare l'avvenuta esecuzione delle lavorazioni, la
[...]
, in sede monitoria aveva prodotto la fattura asseverata dal notaio Pt_4 Persona_2
di Livorno, e la visura estratta dal registro PRA-ACI in data 18 luglio 2020.
[...]
In sede di opposizione aveva poi prodotto alcune fotografie raffiguranti l'autovettura de quo collocata sia nel parcheggio antistante l'officina sia all'interno dei locali e posta sopra il carro-ponte (cfr. pag. 20-23, doc. 2, fascicolo di parte appellata).
L'opposizione mossa dall'odierno appellante si basava interamente sul fatto che egli soste- neva di non aver intrattenuto alcun rapporto con l'officina e che, pur essendo il “formale in- testatario” dell'auto, questa risultava in realtà “nell'esclusiva” disponibilità del di lui figlio
– tant'è che veniva sottoposta a sequestro nell'ambito di un procedimento Controparte_3 penale a carico di quest'ultimo – e che proprio per questo motivo sarebbe stato impossibile per lui conferire l'incarico all'officina. Parimenti sarebbe stato impossibile per l'officina eseguire le riparazioni sull'auto al momento dell'emissione della fattura, essendo quest'ultima stata emessa in data 30 settembre 2020, ovvero in un momento in cui l'auto era sottoposta al suddetto sequestro disposto dal G.I.P. del Tribunale di Livorno (cfr. fasci- colo I grado di parte appellante – provvedimento di sequestro del 23 luglio 2020 – P.p.n.
542/2017 RGNR, dott. Sacquegna).
Tuttavia, lo stesso figlio con la sua testimonianza ha smentito quanto di- Controparte_3
chiarato dall'appellante in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, riferendo che
10 l'autovettura di cui è causa era “l'auto di famiglia” e “quando ne avevo bisogno la prende- vo”.
Sentito anche il teste DR TT, fratello del titolare della ditta appellata, nonché suo occasionale collaboratore, riferiva di aver aiutato ad effettuare gli interventi sull'autovettura
MERCEDES tg. EX036GE che riconosceva dalle fotografie che gli venivano mostrate, sen- za tuttavia riuscire ad indicare il periodo in cui i suddetti interventi avevano avuto luogo.
(cfr. I grado, verbali dell'udienza del 5.9.2022).
Dai riscontri probatori emersi, infatti, è da ritenersi pacifico che l'autovettura sia stata sot- toposta ad interventi di manutenzione/riparazione presso l'officina . CP_1
In effetti, sia la documentazione fotografica (che attesta la presenza nell'officina Pt_3 dell'autovettura del , sia l'asserito intervento non sono stati contestati
[...] Parte_1 specificamente dall'appellante, che si è limitato a contestare da un lato la mancanza di data delle fotografie, dall'altro il periodo di esecuzione dei lavori, sostenendo altresì che stando alla data di emissione della fattura gli interventi di riparazione si sarebbero svolti proprio mentre l'automobile si trovava sottoposta a sequestro e che la ditta non aveva fornito la prova dell'esecuzione dei lavori in un momento anteriore al suddetto sequestro.
Valutati gli elementi probatori forniti e l'istruttoria orale, il Giudice di prime cure avrebbe correttamente dedotto che l'esecuzione dei lavori era da collocare in data anteriore alla vi- sura ACI-PRA del 18 luglio 2020, ovvero in un momento in cui l'auto era pacificamente in- testata all'appellante e altrettanto pacificamente non si trovava sottoposta a sequestro.
E' ragionevole dedurre che, al momento di estrazione della visura PRA del 18 luglio 2020,
l'autovettura avesse già subito gli interventi di riparazione di cui alla fattura n. 189 del
30.09.2020, posto che non avrebbe senso effettuare una visura al PRA per confutare carte di circolazione acquisite in fase di registrazione e riparazione dell'auto.
Le considerazioni spese in sede di appello in merito alla asserita indisponibilità del veicolo non colgono nel segno.
L'appellante risulta per sua stessa ammissione il “formale intestatario del veicolo”; il co- sto delle lavorazioni effettuate da sul veicolo di sua proprietà (questo dato è CP_1
pacifico), dunque, non poteva che essere addebitato a lui.
11 Del tutto condivisibilmente il primo Giudicante ha pertanto statuito che “Alla proprietà dell'autovettura interessata dagli interventi manutentivi di cui è causa si ricollega la pre- sunzione che detti lavori siano stati commissionati dallo stesso proprietario (il sig. CP_5
, almeno fino a prova contraria, visto che è, ovviamente, il proprietario dell'auto che
[...]
beneficia della manutenzione/riparazione della stessa e non si vede il motivo per il quale un altro soggetto dovrebbe assumere il costo delle riparazioni di un'autovettura non propria”.
Del resto, l'odierno appellante non è riuscito in alcun modo a fornire una prova contraria sul punto essendosi limitato da sempre a sostenere che l'autovettura de qua sarebbe stata nella esclusiva disponibilità del figlio (circostanza quest'ultima, peraltro, smentita CP_3
sia dalla dichiarazione testimoniale di sia dal verbale di perquisizione Controparte_3
locale e personale del 21 maggio 2020 – documento prodotto in primo grado dal CP_5
stesso – ove risulta che alla predetta data la Mercedes CLS 350 tg. EX036GE che oggi
[...]
ci occupa fosse nella disponibilità di atteso che gli operanti di P.G. si Parte_1 sono recati in San Vincenzo, Via della Principessa n. 48 presso l'abitazione dell'appellante ed hanno esteso la perquisizione, con esito negativo, a tale vettura) e di non aver, per l'effetto, potuto ordinare i lavori di manutenzione in questione.
Tale tesi difensiva è stata smentita dall'istruttoria orale e documentale espletata nel prece- dente grado di giudizio, ritenendosi, peraltro, del tutto verosimile (alla luce dei sopra illu- strati indizi aventi carattere grave, preciso e concordante) che gli interventi di riparazione oggetto della contestata fattura n. 189/2020 possano essere stati commissionati dal
[...]
anche per mezzo del di lui figlio . CP_6 CP_3
Il Giudice di prime cure, dunque, posto di fronte ad indizi gravi, precisi e concordanti avrebbe pertanto ritenuto raggiunta in via presuntiva la prova, sia dell'espletamento dei la- vori di riparazione/manutenzione dell'autovettura di proprietà dell'appellante, sia del fatto che questi erano stati realizzati in un momento anteriore al sequestro, superando quindi del tutto la tesi sostenuta con l'opposizione ex adverso formulata.
Difatti, il semplice fatto che abbia emesso la fattura in una data in cui CP_1
l'autovettura si trovava sotto sequestro non può condurre all'accoglimento delle conclusioni di parte appellante sol che si considerino le risultanze probatorie del pregresso grado di giu-
12 dizio, le quali consentono di affermare pacificamente anche in questa sede che gli interventi di riparazione sull'autovettura vi siano stati e siano stati effettuati proprio dalla ditta appel- lata e del tutto verosimilmente in un frangente temporale anteriore al sequestro (rectius, all'esecuzione dello stesso).
Risulta dunque ragionevole supporre che la fattura sia stata emessa solo successivamente all'esecuzione dei lavori, e che il riferimento temporale di questa sia ininfluente ai fini del decidere, motivo per cui il Giudice di prime cure ha omesso ogni riferimento al dato tempo- rale della fattura in quanto dato assorbito (ovvero superato) per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Il Giudice di prime cure ha operato un ragionamento logico-deduttivo coerente e scevro da vizi, basandosi sulle risultanze dell'istruttoria – sia orale che documentale – dalla quale so- no emersi indizi che gli hanno consentito di ritenere provata, seppur in via presuntiva,
l'esecuzione materiale dei lavori di riparazione/manutenzione sulla vettura dell'appellante da parte dell'appellata . CP_1
Quanto, infine, al motivo di gravame relativo all'asserita omessa statuizione da parte del
Giudice di Pace di Piombino delle spese di lite per la fase di giudizio svoltasi dinanzi al
Giudice di Pace di Livorno, poi dichiaratosi incompetente, si precisa quanto segue.
Secondo l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “L'adesione all'eccezione di in- competenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., l'e- sclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa” (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15017 del 11/05/2022, Rv. 665114 - 01).
Tale principio opera anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non avendo in- fatti la dichiarazione di invalidità del decreto ingiuntivo opposto, anche se espressamente dichiarata, alcuna valenza decisoria con la conseguenza che competente a provvedere sulle spese processuali è il giudice dinanzi al quale è rimessa la causa (Cass., Sez. 2, Sentenza n.
21300 del 30/07/2024, Rv. 671783 - 01).
13 Ciò premesso, diversamente da quanto eccepito dall'appellante, il Tribunale ritiene che il
Giudice di prime cure abbia fatto buon governo di tali principi e che la liquidazione finale operata dal primo Giudicante sia del tutto corretta e che abbia tenuto conto dell'esito com- plessivo della lite che ha visto l'opponente totalmente soccombente Parte_1
nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo di cui al pregresso grado di giudizio.
Alla luce di quanto sinora esposto, anche tale motivo di gravame merita reiezione.
Le spese di lite del presente giudizio seguono, dunque, la soccombenza e sono poste a cari- co di parte appellante nella misura liquidata in dispositivo, in favore Parte_1 dell'avv. Stefano Scalise, difensore di e dichiaratosi anti- CP_1 Controparte_1
statario, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornati per effetto del D.M.
147/2022 tenendo conto dell'attività svolta in causa, del valore e della natura e complessità della controversia, del numero ed importanza delle questioni trattate.
Si precisa che per la liquidazione degli onorari sono stati presi a riferimento i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale (con esclusione della liquidazione della fase istruttoria per non esser stata svolta alcuna attività istruttori nel presente giudizio) dello sca- glione che va da € 1.101,00 fino ad € 5.200,00.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, stante la declaratoria di in- fondatezza dell'appello, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1
contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta interamente l'appello proposto da avverso la senten- Parte_1
za del Giudice di Pace di Piombino n. 109/2022 (R.G. 275/2021) emessa in data
10/11/2022, pubblicata in data 14 novembre 2022 che, per l'effetto si conferma;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite del presente giu- Parte_1
dizio di appello, che si liquidano in € 1.701,00 (di cui € 425,00 per la fase di studio;
€
425,00 per la fase introduttiva ed € 851,00 per la fase decisionale) oltre rimborso forfettario
14 15%, oneri e accessori come per legge da distrarsi, ai sensi dell'art. 93, comma I, c.p.c., a favore dell'Avvocato Stefano Scalise, in quanto difensore della parte appellata vittoriosa dichiaratosi antistatario;
3) Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la relativa impugnazione, a norma del comma 1 bis, dello stesso ar- ticolo 13 se dovuto.
Così deciso in data 14 gennaio 2025 dal Tribunale di Livorno
IL GIUDICE dott. Alberto Cecconi
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Cecconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello (iscritta al n. r.g. 85/23) alla sentenza n. 109/2022 emessa in data 10 novembre 2022, depositata in data 14 novembre 2022 dal Giudice di Pace di Piom- bino, in persona della Dott.ssa Marielena Cristiani promossa da:
, C.F. , rappresentato, difeso e assistito Parte_1 C.F._1 dall' Avv. Davide Lera (C.F. ) presso il cui studio ha eletto domici- C.F._2
lio, sito in San Vincenzo (LI) Via Vittorio Emanuele II n. 12 attore appellante contro in persona del relativo titolare Controparte_1 CP_2
c.f.: rappresentata e difesa dall'Avv. Scalise Stefano (CF:
[...] C.F._3
presso il cui studio ha eletto domicilio, sito in Livorno, Via grande C.F._4
26 convenuta appellata
Oggetto: appello avverso sentenza Giudice di Pace di Piombino n. 109/2022 (R.G.
275/2021) emessa in data 10/11/2022 e pubblicata in data 14 novembre 2022 – credito per prestazioni d'opera
La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate nelle note di trattazione scritta depositate dalle parti in occasione dell'udienza del 3 ottobre 2024
1 Per parte appellante Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione:
In via preliminare: provvedere a sospendere l'esecuzione della sentenza n. 109/2022 del
Giudice di Pace di Piombino e qui appellata, in tutto o nella parte più evidente delle spese di lite;
Nel Merito:
A) in totale riforma della sentenza numero 633/2022 emessa dal Giudice di Pace di Piom- bino, accogliere l'opposizione a D.I. di , dichiarando che nulla è dallo Parte_1
stesso dovuto alla Con vittoria di spese e compensi del pri- Controparte_1
mo e del secondo grado di giudizio nonché della fase svoltasi avanti al Giudice di Pace di
Livorno.
B) in parziale riforma della sentenza numero 633/2022 emessa dal Giudice di Pace di
Piombino, condannare al pagamento delle spese di lite relative alla fase svoltasi CP_1 avanti al Giudice di Pace di Livorno. Con vittoria di spese.”
Per parte appellata Controparte_1
“L'appellata conclude in conformità alla comparsa di costituzione e risposta in appello nei precisi termini che seguono:
- Rigetto dell'istanza di sospensione avanzata ex art 283 cpc, in quanto nemmeno allegato un valido motivo a base della relativa richiesta;
- Rigetto nel merito dell'atto di appello interposto, in quanto totalmente destituito di fon- damento in fatto e in diritto e, dunque, con conferma integrale della sentenza di primo gra- do impugnata;
- In ogni caso, con condanna di parte appellante alla rifusione di tutti i compensi e spese relative anche tale secondo grado di giudizio – temerariamente incardinato - con maggio- razione di spese generali, iva e cap come per legge, e distrazione dei compensi e spese in favore del difensore dell'appellata dichiaratosi qui antistatario.”
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I
[...]
depositava ricorso per ingiunzione innanzi al Giudice di Pace di Livorno a Parte_2
fronte del quale veniva emesso, in data 2 novembre 2020, il decreto ingiuntivo n. 868/2020 ingiungendo nei confronti di il pagamento di € 2.965,97 oltre interessi Parte_1
e spese della procedura.
La asseriva di aver fornito prodotti ed assistenza elettrotecnica all'autovettura CP_1
del sig. modello Mercedes Benz classe CLS 350 SW tg EX036GE come Parte_1
da fattura n. 189 del 30 settembre 2020.
con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, eccepiva in Parte_1
via preliminare il difetto di competenza per territorio ex art. 63 Codice del Consumo del
Giudice di Pace di Livorno in favore del Giudice di Pace di Piombino.
aderiva all'eccezione di rito sollevata da parte attrice opponente e, alla prima CP_1
udienza, il Giudice di Pace di Livorno si riservava sulla questione di competenza, dopodi- ché, sciolta la riserva in data 2 settembre 2021, procedeva a rimettere le parti dinnanzi al
Giudice di Pace di Piombino territorialmente competente, senza nulla statuire sulle spese di lite.
procedeva dunque a riassumere la causa innanzi al Giudice di Pace di Piom- CP_1
bino con comparsa di riassunzione del 4 maggio 2021 rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, accertare e dichiarare che il Sig. ha affi- Parte_1
dato alla Officina la propria auto di marca MERCEDES Controparte_1
CLS 350 – tg EX036GE per le manutenzioni e forniture di cui alla fattura 189 del 30-9-
2020 in atti al doc 1 del monitorio sub B, per l'effetto condannarlo al pagamento in favore dell'opposta del relativo corrispettivo ivi esposto di euro 2.965,97 oltre interessi CP_1 dal di del dovuto all'effettivo saldo, in ogni caso con condanna alle spese del presente giu- dizio.”
L'opponente depositava memoria di costituzione a seguito di riassun- Parte_1
zione, contestando ulteriormente le richieste di pagamento di cui al decreto ingiuntivo op- posto ed evidenziando di non aver mai avuto rapporti con la , di non averli CP_1
mai commissionato lavori né ordinato ricambi per autovettura e rilevando che i lavori ripor-
3 tati nella fattura non risultano essere stati effettuati. Non solo, parte opponente rilevava che l'auto oggetto della fattura era solo formalmente intestata a ma di fatto era Parte_1
nella disponibilità del figlio Controparte_3
tanto è vero che era stata sottoposta a sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nell'ambito del procedimento penale n. 2941/2017 G.I.P. Livorno a carico, ap- punto, di Controparte_3
Con la comparsa di costituzione già citata la ditta opposta: i) affermava di CP_1 aver eseguito le lavorazioni formulando all'uopo istante istruttorie;
ii) contestava quanto as- serito dall'opponente, ovvero che la circostanza che l'autovettura MERCEDES tg.
EX036GE fosse stata interessata da un provvedimento di sequestro non era sufficiente ad esimere il al pagare le spese per le lavorazioni effettuate sul suddetto veico- Parte_1 lo, essendone lui l'intestatario.
Il Giudice di Pace di Piombino, previa ammissione dei mezzi di prova articolati dalle parti, fissava l'udienza del 5 settembre 2022, durante la quale rendevano la propria testimonianza il figlio dell'opponente e il fratello del titolare della ditta Brigiocar DR Controparte_3
TT.
Alla medesima udienza rendeva l'interrogatorio formale titolare della dit- Controparte_1
ta opposta, mentre l'opponente non si presentava per rendere Parte_1
l'interrogatorio formale e, pertanto, veniva fissata l'ulteriore udienza del 19 settembre 2022 per la sua escussione.
In seguito all'espletamento dell'interrogatorio formale di il Giudice rin- Parte_1 viava la causa per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 7 novembre 2022 trat- teneva la causa in decisione.
Con sentenza emessa in data 10 novembre 2022, depositata in data 14 novembre 2022, il
Giudice di Pace di Piombino accoglieva la domanda della condannando, per CP_1
l'effetto, a “pagare alla ditta , a titolo di pa- Parte_1 Controparte_1
gamento degli interventi di manutenzione e fornitura ricambi di cui alla fattura n. 189 del
2020, la somma capitale di € 2.965,97 oltre interessi legali dalla data della fattura al saldo.
Il primo Giudice condannava poi alla refusione delle spese di giudizio. Parte_1
4 APPELLO
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, conveniva Parte_1 davanti al Tribunale di Livorno la ditta proponendo l'appello avverso la sen- CP_1
tenza n. 109/2021 (R.G. n. 275/2021), emessa il 10 novembre 2022 dal Giudice di Pace di
Piombino e pubblicata il 14 novembre 2022, e articolando il suddetto appello sulla base di tre motivi:
A) Erroneità della motivazione nella parte in cui il Giudice di prime cure afferma che:
“due elementi sono sicuramente provati o pacifici (perché mai contestati dal convenuto tan- tomeno specificamente): l'autovettura Mercedes CLS 350 tg. EX036GE è di proprietà del convenuto l'autovettura Mercedes è stata oggetto degli interventi di ri- Parte_1
parazione/manutenzione da parte della ditta per l'importo complessivo richiesto CP_1 di €.2.965,97 di cui alla fattura n. 189 del 2020 (circostanza questa confermata anche in sede testimoniale)”
i) l'effettiva esecuzione degli interventi di riparazione/manutenzione sarebbe un elemento tutt'altro che pacifico, che men che meno sarebbe stato confermato in sede testimoniale;
ii) omessa valutazione relativamente al fatto che la fattura emessa da , oltre a non CP_1 poter essere sufficiente a provare l'avvenuta riparazione, è stata emessa durante il periodo in cui l'autovettura asseritamente oggetto di riparazione si trovava sottoposta a sequestro preventivo, nell'ambito di un procedimento penale a carico del figlio dell'appellante; iii) neppure l'attività istruttoria espletata nel corso del procedimento (interrogatorio formale di e di e testimonianze di DR TT e Controparte_1 Parte_1 Testimone_1
rini) avrebbe reso possibile ritenere provato che i lavori fossero stati effettuati in quanto viene revocata in dubbio non solo l'attendibilità del teste DR TT in quanto fratello del titolare della ditta appellata, nonché occasionale collaboratore della stessa, ma anche la portata dirimente della sua testimonianza, posto che egli ha sì riconosciuto la macchina e af- fermato di aver aiutato con i lavori, ma ciò senza effettivamente ricordare di che tipo di in- terventi si era trattato e senza neppure riuscire a contestualizzarli in un frangente temporale.
In buona sostanza, con il primo motivo di impugnazione, secondo l'appellante Pt_3 non avrebbe fornito la prova: a) del fatto che l'auto sia stata condotta in officina da
[...]
b) del periodo in cui sarebbero stati effettuati gli interventi in officina Parte_1
5 sull'autovettura, posto che la data della fattura coincide con il momento in cui l'auto si tro- vava sottoposta a sequestro nell'ambito di un procedimento penale a carico del figlio dell'appellante; c) dei lavori eseguiti, visto che non è stato prodotto alcun preventivo e che l'unico rilievo documentale, ovvero la fattura, non presenta neppure i crismi necessari.
B) Omessa valutazione del fatto che l'autovettura, durante l'unico riferimento temporale circa la presunta effettuazione dei lavori di riparazione (fattura n. 189 del 30/09/2020) si trovava sottoposta a sequestro preventivo nell'ambito del procedimento penale n. 542/17 a carico di figlio dell'appellante Controparte_3 Parte_1
C) Omessa statuizione da parte del Giudice di Pace di Piombino sulle spese con riferimento alla fase svoltasi dinanzi al Giudice di Pace di Livorno dichiaratosi incompetente.
L'opponente domandava altresì la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 283 c.p.c. adducendo a sostegno la “chiara fondatezza dei mo- tivi di appello”.
Radicatosi il contraddittorio, parte appellata con la comparsa di costituzione CP_1
depositata in data 11 aprile 2023 evidenziava la manifesta infondatezza del gravame inter- posto e chiedeva il totale rigetto sulla base delle seguenti motivazioni:
a) il Giudice di prime cure non avrebbe errato nel considerare come pacifico – non solo la proprietà dell'auto in capo all'appellante ma anche – l'effettiva esecuzione degli interventi di manutenzione;
infatti, sarebbe stato lo stesso appellante ad aver contestato solo il periodo di esecuzione degli stessi.
Il ragionamento operato dal Giudice di prime cure risulterebbe del tutto scevro da vizi sia logici che giuridici, essendo questo ancorato a precisi indizi e prove non solo documentali ma anche orali acquisite durante l'istruttoria.
In senso favorevole per l'appellata deporrebbero sia la documentazione fotografica, che raf- figura l'auto del ul carro-ponte della Carrozzeria BRIGIOCAR, sia la visura Parte_1
PRA-ACI risalente al 18.7.2020, dalla quale risulta la proprietà dell'autovettura in capo ad e, dunque, la riconducibilità a quella data – o comunque ad un mo- Parte_1
mento anteriore a quella – degli interventi di riparazione/manutenzione poi confermati an- che dal teste TT DR.
La fattura prodotta da parte appellata in sede monitoria sarebbe stata asseverata dal Notaio
di Livorno come regolare fattura conforme ai registri o libri obbligatori Persona_1
6 di legge (cfr. doc 1 fascicolo monitorio allegati 2-4 riprodotti a pag. 8-10); che la contesta- zione avversaria relativa alla regolarità della fattura così come le altre doglianze riguardanti l'omessa presentazione di un preventivo dei lavori in conformità del Codice del Consumo e la mancanza dei codici dei pezzi di ricambio sulla fattura integrerebbero fatti ed eccezioni del tutto nuovi e come tali inammissibili in sede di appello.
b) il ragionamento effettuato dal Giudice di prime cure, che ha ritenuto ininfluente il fatto che l'autovettura era sottoposta a sequestro al momento dell'emissione della fattura, sareb- be corretto.
Secondo l'appellata risulterebbe “incontestato e, dunque, dimostrato il fatto che alla data della al PRA dell'auto in contestazione, risalente, appunto, al 18-7-2020, CP_4 quell'auto, evidentemente già consegnata e riparata dalla (posto che non è con- CP_1
suetudine della ma anche di una qualsiasi officina in generale, effettuare una vi- CP_1
sura al PRA per confutare carte di circolazione acquisite in fase di registrazione e ripara- zione delle auto) non fosse assolutamente sottoposta a vincolo di indisponibilità o sequestro quale quello ex adversis prospettato”.
c) per quanto riguarda la mancata statuizione sulle spese, il giudice avrebbe correttamente condannato l'appellante alle spese di lite del solo giudizio innanzi a sé, lasciando a carico della le spese della fase monitoria svolta innanzi al Giudice di Pace di Livor- CP_1
no.
Parte appellata conclude opponendosi alla richiesta di sospensione ex art. 283 c.p.c., attesa la mancanza dei gravi motivi alla cui dimostrazione è espressamente subordinata la conces- sione della misura sospensiva.
All'udienza del 13 aprile 2023 il precedente Giudicante assegnatario del fascicolo rigettava l'istanza di sospensione e rinviava all'udienza del 12 ottobre 2023 per la precisazione delle conclusioni.
Lo scrivente Giudicante, divenuto medio tempore assegnatario del fascicolo in virtù di va- riazione tabellare avente efficacia dal 12 giugno 2023, stante il gravoso carico decisorio rinviava per i medesimi incombenti all'udienza del 3 ottobre 2024, in occasione della quale tratteneva la causa per la decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
7 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Preliminarmente, occorre però osservare che, per consolidata giurisprudenza della Su- prema Corte, il giudice, nel motivare “concisamente” la “sentenza” secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole que- stioni – di fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata e che in effetti quelle restanti, non trattate, non andranno necessariamente ritenute come “omesse” – per effetto di error in procedendo – ben potendo esse risultare semplicemente assorbite
(ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. Pertanto, non saranno prese in esame le questioni non rilevanti ai fi- ni della decisione, né quelle proposte tardivamente ed inammissibilmente: difatti, le preclu- sioni derivanti dal mancato rispetto dei termini perentori, in quanto volte a tutelare anche l'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, devono essere rilevate d'ufficio dal giudice, indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3806 del 26/02/2016; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n.
11282 del 10/05/2018, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24040 del 26/09/2019, Cass. Sez. Un., Sen- tenza n. 157 del 09/01/2020).
1.1 Ebbene, tanto premesso, si ritiene che l'appello sia infondato per le ragioni che seguono.
2. Innanzitutto, va detto che parte appellante con l'appello reitera le medesime argomenta- zioni sollevate in sede di note conclusive nel giudizio di primo grado, le quali tuttavia con- tenevano fatti ed eccezioni nuove la cui introduzione, pertanto, era da ritenersi preclusa, co- sì come lo è anche in sede di gravame ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
Se è vero che nel procedimento davanti al giudice di pace non è configurabile una distin- zione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, per cui deve ritener- si che le parti, all'udienza di cui all'art. 320 c.p.c., possano ancora allegare fatti nuovi e pro- porre nuove domande od eccezioni, in considerazione del fatto che esse sono ammesse a costituirsi fino a detta udienza, è altresì vero che “Il rito è, tuttavia, caratterizzato dal regi- me di preclusioni che assiste il procedimento dinanzi al tribunale, le cui disposizioni sono applicabili in mancanza di diversa disciplina, con la conseguenza che, dopo la prima
8 udienza, in cui il giudice invita le parti a "precisare definitivamente i fatti", non è più pos- sibile proporre nuove domande o eccezioni ed allegare a fondamento di esse nuovi fatti co- stitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi, né tale preclusione è disponibile dal giudice di pace mediante un rinvio della prima udienza, per consentire tali attività oramai precluse, né, parimenti, l'omissione, da parte del medesimo giudice, del formale invito impedisce la verificazione della preclusione” (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 20840 del 06/09/2017, Rv.
645421 – 01; cfr., inter alia, Cass. Civ., n. 7734/2014; Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 164 del 11/01/2012, Rv. 620746; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 12454 del 16/05/2008 Rv. 603902;
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3339 del 07/03/2001, Rv. 544516).
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, considerato che l'odierno appel- lante né in sede di memoria di costituzione ex art. 319 c.p.c. a seguito di riassunzione della causa R.G. 275/2021, né in sede di memoria ex art. 320 c.p.c., aveva mai contestato il di- fetto del foglio di presa in carico, del foglio di consegna (allorquando l'autovettura, post ri- parazione, sarebbe stata restituita), del preventivo dei lavori commissionati e della mancata indicazione da parte della ditta appellata dei codici di pezzi di ricambio, tutte le allegazioni difensive contenute unicamente nelle note conclusive difensive del 4 novembre 2022 (reite- rate pedissequamente in appello) e volte a proporre nuovi temi di indagine vanno ritenute come eccezioni difensive nuove e, pertanto, inammissibili.
3. Venendo al merito della presente vicenda, l'odierna appellante contesta l'assoluta carenza probatoria a sostegno della pretesa creditoria avanzata da parte appellata.
L'appellante sostiene che parte appellata non avrebbe dato prova in corso del CP_1
giudizio di primo grado – né documentalmente né a seguito dell'istruttoria orale – del con- ferimento dell'incarico di riparazione della propria autovettura, del periodo in cui questo si sarebbe svolto, della natura ed entità delle lavorazioni effettuate e, conseguentemente, dell'ammontare del corrispettivo dovuto.
Al netto delle considerazioni in merito all'inidoneità della fattura a fornire la prova del cre- dito in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, parte appellata sostiene altresì che il confe- rimento dell'incarico, così come la sua esecuzione, avrebbe dovuto essere provati documen- talmente ai sensi dell'art. 2721 c.c.
9 Sul punto, va innanzitutto precisato che il conferimento dell'incarico non richiede alcun ob- bligo formale potendo avvenire in qualsiasi forma idonea, anche per fatti concludenti e che grava sull'attore, nell'ipotesi di contestazione, l'onere di dimostrarne l'avvenuto conferi- mento anche ricorrendo alla prova per presunzioni, “mentre compete al giudice del merito valutare se gli elementi offerti, complessivamente considerati, siano in grado di fornire una valida prova presuntiva” (Cass. n. 1792 del 2017).
Ebbene, facendo applicazione di tale principio, occorre in primo luogo esaminare il ragio- namento del Giudice di prime cure per verificare se abbia correttamente esercitato la pro- pria discrezionalità nell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti.
Nel caso di specie, al fine di dimostrare l'avvenuta esecuzione delle lavorazioni, la
[...]
, in sede monitoria aveva prodotto la fattura asseverata dal notaio Pt_4 Persona_2
di Livorno, e la visura estratta dal registro PRA-ACI in data 18 luglio 2020.
[...]
In sede di opposizione aveva poi prodotto alcune fotografie raffiguranti l'autovettura de quo collocata sia nel parcheggio antistante l'officina sia all'interno dei locali e posta sopra il carro-ponte (cfr. pag. 20-23, doc. 2, fascicolo di parte appellata).
L'opposizione mossa dall'odierno appellante si basava interamente sul fatto che egli soste- neva di non aver intrattenuto alcun rapporto con l'officina e che, pur essendo il “formale in- testatario” dell'auto, questa risultava in realtà “nell'esclusiva” disponibilità del di lui figlio
– tant'è che veniva sottoposta a sequestro nell'ambito di un procedimento Controparte_3 penale a carico di quest'ultimo – e che proprio per questo motivo sarebbe stato impossibile per lui conferire l'incarico all'officina. Parimenti sarebbe stato impossibile per l'officina eseguire le riparazioni sull'auto al momento dell'emissione della fattura, essendo quest'ultima stata emessa in data 30 settembre 2020, ovvero in un momento in cui l'auto era sottoposta al suddetto sequestro disposto dal G.I.P. del Tribunale di Livorno (cfr. fasci- colo I grado di parte appellante – provvedimento di sequestro del 23 luglio 2020 – P.p.n.
542/2017 RGNR, dott. Sacquegna).
Tuttavia, lo stesso figlio con la sua testimonianza ha smentito quanto di- Controparte_3
chiarato dall'appellante in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, riferendo che
10 l'autovettura di cui è causa era “l'auto di famiglia” e “quando ne avevo bisogno la prende- vo”.
Sentito anche il teste DR TT, fratello del titolare della ditta appellata, nonché suo occasionale collaboratore, riferiva di aver aiutato ad effettuare gli interventi sull'autovettura
MERCEDES tg. EX036GE che riconosceva dalle fotografie che gli venivano mostrate, sen- za tuttavia riuscire ad indicare il periodo in cui i suddetti interventi avevano avuto luogo.
(cfr. I grado, verbali dell'udienza del 5.9.2022).
Dai riscontri probatori emersi, infatti, è da ritenersi pacifico che l'autovettura sia stata sot- toposta ad interventi di manutenzione/riparazione presso l'officina . CP_1
In effetti, sia la documentazione fotografica (che attesta la presenza nell'officina Pt_3 dell'autovettura del , sia l'asserito intervento non sono stati contestati
[...] Parte_1 specificamente dall'appellante, che si è limitato a contestare da un lato la mancanza di data delle fotografie, dall'altro il periodo di esecuzione dei lavori, sostenendo altresì che stando alla data di emissione della fattura gli interventi di riparazione si sarebbero svolti proprio mentre l'automobile si trovava sottoposta a sequestro e che la ditta non aveva fornito la prova dell'esecuzione dei lavori in un momento anteriore al suddetto sequestro.
Valutati gli elementi probatori forniti e l'istruttoria orale, il Giudice di prime cure avrebbe correttamente dedotto che l'esecuzione dei lavori era da collocare in data anteriore alla vi- sura ACI-PRA del 18 luglio 2020, ovvero in un momento in cui l'auto era pacificamente in- testata all'appellante e altrettanto pacificamente non si trovava sottoposta a sequestro.
E' ragionevole dedurre che, al momento di estrazione della visura PRA del 18 luglio 2020,
l'autovettura avesse già subito gli interventi di riparazione di cui alla fattura n. 189 del
30.09.2020, posto che non avrebbe senso effettuare una visura al PRA per confutare carte di circolazione acquisite in fase di registrazione e riparazione dell'auto.
Le considerazioni spese in sede di appello in merito alla asserita indisponibilità del veicolo non colgono nel segno.
L'appellante risulta per sua stessa ammissione il “formale intestatario del veicolo”; il co- sto delle lavorazioni effettuate da sul veicolo di sua proprietà (questo dato è CP_1
pacifico), dunque, non poteva che essere addebitato a lui.
11 Del tutto condivisibilmente il primo Giudicante ha pertanto statuito che “Alla proprietà dell'autovettura interessata dagli interventi manutentivi di cui è causa si ricollega la pre- sunzione che detti lavori siano stati commissionati dallo stesso proprietario (il sig. CP_5
, almeno fino a prova contraria, visto che è, ovviamente, il proprietario dell'auto che
[...]
beneficia della manutenzione/riparazione della stessa e non si vede il motivo per il quale un altro soggetto dovrebbe assumere il costo delle riparazioni di un'autovettura non propria”.
Del resto, l'odierno appellante non è riuscito in alcun modo a fornire una prova contraria sul punto essendosi limitato da sempre a sostenere che l'autovettura de qua sarebbe stata nella esclusiva disponibilità del figlio (circostanza quest'ultima, peraltro, smentita CP_3
sia dalla dichiarazione testimoniale di sia dal verbale di perquisizione Controparte_3
locale e personale del 21 maggio 2020 – documento prodotto in primo grado dal CP_5
stesso – ove risulta che alla predetta data la Mercedes CLS 350 tg. EX036GE che oggi
[...]
ci occupa fosse nella disponibilità di atteso che gli operanti di P.G. si Parte_1 sono recati in San Vincenzo, Via della Principessa n. 48 presso l'abitazione dell'appellante ed hanno esteso la perquisizione, con esito negativo, a tale vettura) e di non aver, per l'effetto, potuto ordinare i lavori di manutenzione in questione.
Tale tesi difensiva è stata smentita dall'istruttoria orale e documentale espletata nel prece- dente grado di giudizio, ritenendosi, peraltro, del tutto verosimile (alla luce dei sopra illu- strati indizi aventi carattere grave, preciso e concordante) che gli interventi di riparazione oggetto della contestata fattura n. 189/2020 possano essere stati commissionati dal
[...]
anche per mezzo del di lui figlio . CP_6 CP_3
Il Giudice di prime cure, dunque, posto di fronte ad indizi gravi, precisi e concordanti avrebbe pertanto ritenuto raggiunta in via presuntiva la prova, sia dell'espletamento dei la- vori di riparazione/manutenzione dell'autovettura di proprietà dell'appellante, sia del fatto che questi erano stati realizzati in un momento anteriore al sequestro, superando quindi del tutto la tesi sostenuta con l'opposizione ex adverso formulata.
Difatti, il semplice fatto che abbia emesso la fattura in una data in cui CP_1
l'autovettura si trovava sotto sequestro non può condurre all'accoglimento delle conclusioni di parte appellante sol che si considerino le risultanze probatorie del pregresso grado di giu-
12 dizio, le quali consentono di affermare pacificamente anche in questa sede che gli interventi di riparazione sull'autovettura vi siano stati e siano stati effettuati proprio dalla ditta appel- lata e del tutto verosimilmente in un frangente temporale anteriore al sequestro (rectius, all'esecuzione dello stesso).
Risulta dunque ragionevole supporre che la fattura sia stata emessa solo successivamente all'esecuzione dei lavori, e che il riferimento temporale di questa sia ininfluente ai fini del decidere, motivo per cui il Giudice di prime cure ha omesso ogni riferimento al dato tempo- rale della fattura in quanto dato assorbito (ovvero superato) per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Il Giudice di prime cure ha operato un ragionamento logico-deduttivo coerente e scevro da vizi, basandosi sulle risultanze dell'istruttoria – sia orale che documentale – dalla quale so- no emersi indizi che gli hanno consentito di ritenere provata, seppur in via presuntiva,
l'esecuzione materiale dei lavori di riparazione/manutenzione sulla vettura dell'appellante da parte dell'appellata . CP_1
Quanto, infine, al motivo di gravame relativo all'asserita omessa statuizione da parte del
Giudice di Pace di Piombino delle spese di lite per la fase di giudizio svoltasi dinanzi al
Giudice di Pace di Livorno, poi dichiaratosi incompetente, si precisa quanto segue.
Secondo l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “L'adesione all'eccezione di in- competenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., l'e- sclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa” (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15017 del 11/05/2022, Rv. 665114 - 01).
Tale principio opera anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non avendo in- fatti la dichiarazione di invalidità del decreto ingiuntivo opposto, anche se espressamente dichiarata, alcuna valenza decisoria con la conseguenza che competente a provvedere sulle spese processuali è il giudice dinanzi al quale è rimessa la causa (Cass., Sez. 2, Sentenza n.
21300 del 30/07/2024, Rv. 671783 - 01).
13 Ciò premesso, diversamente da quanto eccepito dall'appellante, il Tribunale ritiene che il
Giudice di prime cure abbia fatto buon governo di tali principi e che la liquidazione finale operata dal primo Giudicante sia del tutto corretta e che abbia tenuto conto dell'esito com- plessivo della lite che ha visto l'opponente totalmente soccombente Parte_1
nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo di cui al pregresso grado di giudizio.
Alla luce di quanto sinora esposto, anche tale motivo di gravame merita reiezione.
Le spese di lite del presente giudizio seguono, dunque, la soccombenza e sono poste a cari- co di parte appellante nella misura liquidata in dispositivo, in favore Parte_1 dell'avv. Stefano Scalise, difensore di e dichiaratosi anti- CP_1 Controparte_1
statario, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornati per effetto del D.M.
147/2022 tenendo conto dell'attività svolta in causa, del valore e della natura e complessità della controversia, del numero ed importanza delle questioni trattate.
Si precisa che per la liquidazione degli onorari sono stati presi a riferimento i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale (con esclusione della liquidazione della fase istruttoria per non esser stata svolta alcuna attività istruttori nel presente giudizio) dello sca- glione che va da € 1.101,00 fino ad € 5.200,00.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, stante la declaratoria di in- fondatezza dell'appello, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1
contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta interamente l'appello proposto da avverso la senten- Parte_1
za del Giudice di Pace di Piombino n. 109/2022 (R.G. 275/2021) emessa in data
10/11/2022, pubblicata in data 14 novembre 2022 che, per l'effetto si conferma;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite del presente giu- Parte_1
dizio di appello, che si liquidano in € 1.701,00 (di cui € 425,00 per la fase di studio;
€
425,00 per la fase introduttiva ed € 851,00 per la fase decisionale) oltre rimborso forfettario
14 15%, oneri e accessori come per legge da distrarsi, ai sensi dell'art. 93, comma I, c.p.c., a favore dell'Avvocato Stefano Scalise, in quanto difensore della parte appellata vittoriosa dichiaratosi antistatario;
3) Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la relativa impugnazione, a norma del comma 1 bis, dello stesso ar- ticolo 13 se dovuto.
Così deciso in data 14 gennaio 2025 dal Tribunale di Livorno
IL GIUDICE dott. Alberto Cecconi
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