Decreto cautelare 5 gennaio 2023
Decreto cautelare 24 gennaio 2023
Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
Decreto cautelare 30 giugno 2023
Ordinanza cautelare 8 agosto 2023
Ordinanza cautelare 23 ottobre 2023
Ordinanza cautelare 7 novembre 2023
Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 30/12/2025, n. 24089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 24089 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 24089/2025 REG.PROV.COLL.
N. 14402/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14402 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Fisher Et Paykel Healthcare S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Simone Cadeddu, Mauro Turrini, Jacopo Nardelli, Chiara Nuzzo, con domicilio digitale come in atti;
contro
Regione Abruzzo, Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Permanente per i Rapporti Fra Lo Stato Le Regioni e Le Province Autonome di Trento e Bolzano, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Piccarreta, Marco Piovano, Alessandra Rava, Eugenia Salsotto, Massimo Scisciot, con domicilio digitale come in atti e domicilio eletto in Torino, c.so Regina Margherita 174;
Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola, con domicilio digitale come in atti;
Regione Friuli Venezia Giulia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Michela Delneri, Daniela Iuri, con domicilio digitale come in atti;
Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Fadanelli, Alexandra Roilo, Doris Ambach, Georg Windegger, con domicilio digitale come in atti;
Regione del Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Cusin, Chiara Drago, Luisa Londei, Tito Munari, Bianca Peagno, Francesco Zanlucchi, Giacomo Quarneti, Cristina Zampieri, con domicilio digitale come in atti e domicilio eletto in Roma, via Alberico II, 33;
nei confronti
Roche Diabetes Care Italy S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del decreto del Ministro della Salute, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 6 luglio 2022 e avente per oggetto la “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015,
2016, 2017 e 2018”, pubblicato sulla G.U.R.I. - Serie generale del 15 settembre 2022, n. 216;
- del decreto del Ministro della Salute del 6 ottobre 2022, avente per oggetto la “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pubblicato sulla G.U.R.I. - Serie generale del 26 ottobre 2022, n. 251;
- dell'accordo del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano su proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015,
n. 125, recante “Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018” (rep. atti n. 181/CSR);
- della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, avente per oggetto “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78”;
- di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere alla Società di concorrere al ripiano dello sforamento del suddetto tetto di spesa.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Fisher Et Paykel Healthcare S.a.s. il 5/1/2023:
Accertamento dell'inefficacia e/o per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari ex art. 55 c.p.a., nonché concessione di misure cautelari provvisorie ex art. 56 c.p.a.
- della Determinazione del Dirigente del Dipartimento Salute e Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento n. 2022-D337-00238, avente ad oggetto “Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivo medici e attribuzione degli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della Provincia autonoma di Trento per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi del comma 9 bis dell'articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e successivamente modificato al comma 8 dall'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145” e pubblicato in data 14 dicembre 2022;
- di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere alla Società di concorrere al ripiano dello sforamento del suddetto tetto di spesa.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Fisher Et Paykel Healthcare S.a.s. il 5/1/2023:
ACCERTAMENTO DELL'INEFFICACIA E/O PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI EX ART. 55 C.P.A., NONCHÉ CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI PROVVISORIE EX ART. 56 C.P.A.
- della Determinazione dirigenziale n. 2426 del 14 dicembre 2022 dell'Assessorato Sanità e Welfare della Regione Piemonte, avente ad oggetto “Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015” e pubblicato in pari data;
- di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere alla Società di concorrere al ripiano dello sforamento del suddetto tetto di spesa.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Fisher Et Paykel Healthcare S.a.s. il 5/1/2023:
ACCERTAMENTO DELL'INEFFICACIA E/O PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI EX ART. 55 C.P.A., NONCHÉ CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI PROVVISORIE EX ART. 56 C.P.A.
- Determinazione n. 24300 del 12 dicembre 2022 del direttore generale della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna, recante "Individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell'art. 9-ter del Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125” e pubblicata sul sito internet della Regione in data 13 dicembre 2022;
- di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere alla Società di concorrere al ripiano dello sforamento del suddetto tetto di spesa.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Fisher Et Paykel Healthcare S.a.s. il 5/1/2023:
ACCERTAMENTO DELL'INEFFICACIA E/O PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI EX ART. 55 C.P.A., NONCHÉ CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI PROVVISORIE EX ART. 56 C.P.A.
- del Decreto del Direttore della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale della Regione Toscana n. 24681 del 14 dicembre 2022, recante “Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015” e pubblicato in data 14 dicembre 2022, unitamente ai suoi allegati nn. 1, 2, 3, 4 e 5;
- di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere alla Società di concorrere al ripiano dello sforamento del suddetto tetto di spesa.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Fisher Et Paykel Healthcare S.a.s. il 5/1/2023:
ACCERTAMENTO DELL'INEFFICACIA E/O PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI EX ART. 55 C.P.A., NONCHÉ CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI PROVVISORIE EX ART. 56 C.P.A.
- del Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto n. 172 del 13 dicembre 2022, avente ad oggetto “Articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, certificato dal Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze del 6 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, n. 251. Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi” e pubblicato sul B.U.R. in data 14 dicembre 2022, unitamente al suo allegato A;
- di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere alla Società di concorrere al ripiano dello sforamento del suddetto tetto di spesa.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Fisher Et Paykel Healthcare S.a.s. il 23/1/2023:
ACCERTAMENTO DELL'INEFFICACIA E/O PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI EX ART. 55 C.P.A., NONCHÉ CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI PROVVISORIE EX ART. 56 C.P.A.
- della Determinazione direttoriale n. 13106 del 14 dicembre 2022 del direttore generale della Direzione Regionale Salute e Welfare della Regione Umbria, avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216” e pubblicata in data 14 dicembre 2022, unitamente ai suoi allegati nn. 1 e 2 (doc. 5);
- di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere alla Società di concorrere al ripiano dello sforamento del suddetto tetto di spesa.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Fisher Et Paykel Healthcare S.a.s. il 23/1/2023:
ACCERTAMENTO DELL'INEFFICACIA E/O PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI EX ART. 55 C.P.A., NONCHÉ CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI PROVVISORIE EX ART. 56 C.P.A.
- del Decreto del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise n. 40 del 15 dicembre 2022, avente ad oggetto “Ripiano dispositivi medici anni 2015 - 2018, in attuazione dell'articolo 9 ter del dl 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato al comma 8 dall'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Provvedimenti” e pubblicato in data 15 dicembre 2022 (doc. 5);
- di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere alla Società di concorrere al ripiano dello sforamento del suddetto tetto di spesa.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Fisher Et Paykel Healthcare S.a.s. il 23/1/2023:
ACCERTAMENTO DELL'INEFFICACIA E/O PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI EX ART. 55 C.P.A., NONCHÉ CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI PROVVISORIE EX ART. 56 C.P.A.
- del Decreto del direttore del Dipartimento alla Salute, Banda larga e Cooperative della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige n. 24408/2022, avente ad oggetto “Fatturato e relativo importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022” e pubblicato in data 12 dicembre 2022. (doc. 5);
- di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere alla Società di concorrere al ripiano dello sforamento del suddetto tetto di spesa.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Fisher Et Paykel Healthcare S.a.s. il 23/1/2023:
ACCERTAMENTO DELL'INEFFICACIA E/O PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI EX ART. 55 C.P.A., NONCHÉ CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI PROVVISORIE EX ART. 56 C.P.A.
- del Decreto del direttore generale del Dipartimento Salute e Servizi della Regione Liguria n.7967 del 14 dicembre 2022, avente ad oggetto “Ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Individuazione delle aziende fornitrici e dei relativi importi di ripiano” e pubblicato sul sito internet della Regione in data 19 dicembre 2022 (doc. 5);
- di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere alla Società di concorrere al ripiano dello sforamento del suddetto tetto di spesa.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Fisher Et Paykel Healthcare S.a.s. il 23/1/2023:
ACCERTAMENTO DELL'INEFFICACIA E/O PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI EX ART. 55 C.P.A., NONCHÉ CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI PROVVISORIE EX ART. 56 C.P.A.
- del Decreto n. 29985/GRFVG del 14 dicembre 2022 del Direttore centrale della Direzione centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, avente ad oggetto “Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 (Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022. Adozione decreto del Direttore della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter comma 9 bis del d.l. 78/2015” e pubblicato in pari data, unitamente al suo allegato
- di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere alla Società di concorrere al ripiano dello sforamento del suddetto tetto di spesa.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Fisher Et Paykel Healthcare S.a.s. il 23/1/2023:
ACCERTAMENTO DELL'INEFFICACIA E/O PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI EX ART. 55 C.P.A., NONCHÉ CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI PROVVISORIE EX ART. 56 C.P.A.
- della Determinazione n. DFP/121 del 13 dicembre 2022 del direttore Generale del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo, avente ad oggetto “D.M. 6 luglio 2022 ‘Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018' – Adempimenti attuativi” e pubblicato in pari data, unitamente al suo allegato A (doc. 5);
- di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere alla Società di concorrere al ripiano dello sforamento del suddetto tetto di spesa.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Fisher Et Paykel Healthcare S.a.s. il 9/6/2023:
ACCERTAMENTO DELL'INEFFICACIA E/O PER L'ANNULLAMENTO,
- della deliberazione 30 marzo 2023, n. 207 della Giunta regionale della Regione Basilicata avente ad oggetto “Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015-2018 ai sensi dell'art. 9-ter, comma 9-bis, del DL n. 78/2015” e dei relativi allegati 1, 2, 3, 4 e 5, tutti pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 18 del 1° aprile 2023;
- di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere alla Società di concorrere al ripiano dello sforamento del suddetto tetto di spesa, ivi inclusi tutti gli atti impugnati con il ricorso introduttivo.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Fisher Et Paykel Healthcare S.a.s. il 20/9/2023:
PER L'ACCERTAMENTO DELL'INEFFICACIA E/O PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DELLE PIÙ OPPORTUNE MISURE CAUTELARI EX ART. 55 C.P.A.;
- del Decreto del direttore del Dipartimento alla Salute, Banda larga e Cooperative della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige n. 10686/2023 del 15 giugno 2023, avente ad oggetto “Importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022”, nonché di tutti gli atti menzionati nel medesimo decreto, ivi compreso espressamente il suo allegato n. 1;
- di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere alla Società di concorrere al ripiano dello sforamento del suddetto tetto di spesa, inclusi quelli già impugnati con il ricorso introduttivo e con i precedenti ricorsi per motivi aggiunti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Fisher Et Paykel Healthcare S.a.s. il 11/10/2023:
PER L'ACCERTAMENTO DELL'INEFFICACIA E/O PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DELLE PIÙ OPPORTUNE MISURE CAUTELARI EX ART. 55 C.P.A.
- della deliberazione n. 444 del 28 luglio 2023 della Giunta regionale della Regione Basilicata avente per oggetto "DGR 207/2023 – Approvazione e aggiornamento degli elenchi delle Aziende fornitrici di dispositivi medici, soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015-2018, ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del DL n. 78/2015 e del DL 30 marzo 2023, n. 34, convertito in L. 56/2023", nonché di tutti gli atti menzionati nel medesimo decreto, ivi compresi espressamente il suo allegato 1, il suo allegato 2 e il suo allegato 3;
- di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere alla Società di concorrere al ripiano dello sforamento del suddetto tetto di spesa, inclusi quelli già impugnati con il ricorso introduttivo e con i precedenti ricorsi per motivi aggiunti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Fisher Et Paykel Healthcare S.a.s. il 11/10/2023:
PER L'ACCERTAMENTO DELL'INEFFICACIA E/O PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DELLE PIÙ OPPORTUNE MISURE CAUTELARI EX ART. 55 C.P.A.
- del decreto n. 101 del 20 luglio 2023 del Direttore generale Area Sanità e Sociale della Regione Veneto avente per oggetto "Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 172 del 13 dicembre 2022. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi dell'art. 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Presa d'atto e recepimento delle rettifiche per errori materiali operate dalle aziende ed enti del SSR", nonché di tutti gli atti menzionati nel medesimo decreto, ivi compreso espressamente il suo allegato A;
- di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere alla Società di concorrere al ripiano dello sforamento del suddetto tetto di spesa, inclusi quelli già impugnati con il ricorso introduttivo e con i precedenti ricorsi per motivi aggiunti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da FI ET PAYKEL HEALTHCARE S.A.S. il 17\3\2025 :
ACCERTAMENTO DELL’INEFFICACIA E/O PER L’ANNULLAMENTO,
- della determinazione n. 25860 del 27 novembre 2024 del direttore generale della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna, recante “Ottemperanza alla sentenza n. 139/2024 emessa dalla Corte costituzionale in data 22 luglio 2024 e aggiornamento e dell’impegno relativi al ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici anni 2015-2018” e dei relativi allegati, e nella specie dell’Allegato 1 recante l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e le relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;
- della nota prot. 24 gennaio 2025 n. 0073840.U. con oggetto “Pay-back dispositivi medici - anni 2015-2018” dell’Area Organizzativa Omogenea Giunta [cod. AOO_EMR] della Amministrazione Regione Emilia-Romagna [cod. r_emiro], trasmessa a mezzo PEC in data 24 gennaio 2025;
- della Delibera n. 160 del 3 febbraio 2025 Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna, recante “Differimento dei termini di pagamento intimanti delle quote di ripiano dovute dalle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell’art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2018 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125”;
- di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, nonché ogni altro atto finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere alla Società di concorrere al ripiano dello sforamento del suddetto tetto di spesa, ivi inclusi quelli già impugnati con il ricorso introduttivo e con i precedenti ricorsi per motivi aggiunti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Abruzzo, Regione Piemonte, Regione Toscana, Regione Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Bolzano, Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Permanente per i Rapporti Fra Lo Stato Le Regioni e Le Province Autonome di Trento e Bolzano e Regione del Veneto;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 dicembre 2025 la dott.ssa VA GL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Preso atto che la società ricorrente, con memoria depositata in data 3 novembre 2025, ha rappresentato di avere provveduto al versamento, in favore delle Regioni resistenti, degli oneri di ripiano (c.d. payback) per gli anni 2015-2018, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2025, n. 119, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere;
Considerato che la norma sopra richiamata prevede che l’integrale versamento della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali determina l’estinzione dell’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni di riferimento, precludendo ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa;
Rilevato, tuttavia, che la stessa disposizione stabilisce che la cessazione della materia del contendere si perfeziona solo all’esito dell’accertamento dell’avvenuto pagamento da parte delle Regioni o Province autonome interessate, mediante specifici provvedimenti da pubblicarsi sui rispettivi bollettini e siti istituzionali, nonché da comunicarsi senza indugio alla Segreteria del Tribunale amministrativo regionale del Lazio;
Preso atto che, allo stato, i suddetti provvedimenti di accertamento non risultano essere stati depositati in atti con riguardo a tutte le amministrazioni resistenti;
Ritenuto, pertanto, che, in assenza di detti provvedimenti formali, non possa essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi della norma citata, non risultando perfezionato il relativo presupposto procedurale;
Ritenuto, comunque, che il documentato pagamento effettuato dalla società ricorrente, ai sensi della legge, e l’effetto estintivo dell’obbligazione da esso derivante determinino il venir meno dell’interesse della medesima alla decisione di merito;
Ritenuto, per tali motivi, che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), del Codice del processo amministrativo;
Ritenuto, altresì, che, in considerazione della peculiarità della vicenda e della sopravvenienza normativa che ha inciso in modo determinante sulla posizione delle parti, sussistano giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui ricorsi per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ND SE, Presidente
VA GL, Primo Referendario, Estensore
Alessandra Vallefuoco, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA GL | ND SE |
IL SEGRETARIO