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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 26/11/2025, n. 2021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2021 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
____________ ___________
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione III Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Silvia Romagnoli Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Teresa Caruso Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 1629 del ruolo generale dell'anno 2021
promossa da:
( ), con il patrocinio degli Avv. Parte_1 C.F._1
MI IO ( ) e DR C.F._2
AD RA ( ), elettivamente domiciliata C.F._3 presso lo Studio VI in VIA D'AZEGLIO, 47 BOLOGNA;
APPELLANTE
contro
( ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio degli Avv.ti DI GIOVANNI FRANCESCO ( ), C.F._4
CH DR ( e C.F._5 Controparte_2 ( ), con domicilio eletto presso lo Studio del terzo difensore in C.F._6
VIA FLAMINIA 179 RIMINI;
APPELLATA
Controparte_3
APPELLATO CONTUMACE
in punto a: appello avverso la sentenza n. 66 del 28.01.2021 del Tribunale di Rimini
oggetto: Appalto
CONCLUSIONI
Parte appellante: rigettare ogni e qualunque domanda proposta nel giudizio da parte opponente e dunque da parte di (c.f. Controparte_1
) contro la dott. perché́ palesemente infondata in fatto ed P.IVA_1 Parte_1 in diritto;
accertare e dichiarare che il conferimento dell'incarico professionale sottoscritto dalla dott. era ed è valido ed efficace siccome Parte_1 legittimamente effettuato e comunque pienamente ratificato dal coamministratore dott.
in via subordinata, salvo gravame, nella non creduta ipotesi in cui Controparte_1 fosse condannata a pagare in proprio lo Studio Tecnico e/o a Parte_1 manlevare la si chiede che quest'ultima sia tenuta ex art. 2041 c.c. ad CP_1 indennizzarla della subita diminuzione patrimoniale;
condannare la parte soccombente chiamante alla integrale rifusione delle spese di lite. In via istruttoria: Si insiste come da memoria ex art. 183 comma VI n.
2. c.p.c. del primo grado, in particolare ai fini della richiesta d'ordinanza ex artt. 210-213 c.p.c. ad al Comando dei Controparte_1 Vigili del Fuoco di Rimini e al suo Distaccamento di Cattolica e al Comune di Cattolica l'ostensione delle pratiche per la messa a norma anti-incendio presentate da
[...] tra il 2016 e il 2018, e al Geom. e allo Controparte_1 CP_4 [...]
in persona del suo titolare (c.f. Controparte_3 Parte_2
gli elaborati predisposti dal Geom. e dallo C.F._7 CP_4 [...]
per la definizione delle pratiche anti-incendio dell'hotel Controparte_3 Murex – ciò al fine di acclarare, si opus previa CTU, che la S.n.c. utilizzò detti elaborati e le lavorazioni commissionate per cui è causa e le loro risultanze tecniche e dunque in ogni caso ratificò i mandati all'uopo conferiti.
Parte appellata: in via preliminare 1) accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla sig.ra ex art. 348 bis c.p.c., per le ragioni Parte_1 dedotte in premessa della comparsa di costituzione;
2) accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla sig.ra ex art. 342 c.p.c., Parte_1
pag. 2/7 per le ragioni dedotte in premessa della comparsa di costituzione;
3) dichiarare l'inammissibilità e disporre lo stralcio ex art. 345 co. III c.p.c. dei documenti sub n.ri 3
“atti giudizio Giudice Pace di Rimini n. 231/2021” e 4 “atti giudizio Tribunale di Rimini n. 1616/2020”, prodotti dall'appellante solo nel presente grado di giudizio;
4) dichiarare l'inammissibilità ovvero respingere la richiesta “d'ordinanza ex artt. 210- 213 c.p.c.” per le ragioni dedotte in premessa della comparsa di costituzione;
5) dichiarare la nullità della deposizione testimoniale resa dal Geom. Testimone_1 all'udienza del 13 febbraio 2020 nel giudizio di primo grado stante l'incapacità dello stesso a testimoniare ex art. 246 cod. proc. civ. nel merito 6) dichiarare l'inammissibilità e/o rigettare il gravame proposto dalla sig.ra perché Parte_1 infondato in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado, comunque disattendendo l'avversa pretesa, per tutte le ragioni in premessa della comparsa di costituzione;
7) con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso spese forfettario ed accessori come per legge.
La Corte
Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere ausiliario Dott. Teresa Caruso;
viste le conclusioni prese dai procuratori delle parti;
visti gli atti e i documenti di causa, ha così deciso:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 66 pronunciata, ex art. 281 sexies cpc, all'esito dell'udienza del
28.01.2021, il Tribunale di Rimini respingeva l'opposizione proposta da
[...]
avverso il d.i. n. 3309/2017 emesso nei confronti della Controparte_1 società opponente su istanza dello per il pagamento Controparte_5 della somma di € 7.557,90 pretesa quale compenso per la prestazione professionale espletata dall'opposto relativa all'immobile della società opponente;
spese secondo soccombenza. Nondimeno, in accoglimento della domanda di manleva proposta dall'opponente nei confronti della socia, condannava quest'ultima a Parte_1 rifondere alla medesima opponente sorte e spese legali di cui sopra, con compensazione delle spese fra dette due ultime parti.
In particolare, il Tribunale, in ossequio al principio dell'affidamento incolpevole ed a prescindere dalle risultanze del Registro delle Imprese, (da cui emergeva la necessità della firma congiunta dell'altro socio ) escludeva fossero opponibili Controparte_1 allo i limiti di rappresentanza di Controparte_5 Parte_3 CP_1
pag. Pt_4
[...] , società quest'ultima proprietaria dell'immobile concesso in affitto all'Hotel Murex
[...] srl, attese le pregresse vicende fra le parti nel corso delle quali lo Studio Tecnico ed il teste sentito ( ) si erano già relazionati con la sola e pertanto Tes_2 Parte_1 confermava il d.i. opposto;
tuttavia, in accoglimento della domanda in manleva e stante l'effettiva assenza della firma dell'altro socio sui documenti di conferimento dell'incarico e l'assenza di prova del requisito di cui all'art. 2258 comma 3 c.c. invocato dalla la condannava alla rifusione a favore della società sia degli Pt_1 CP_1 importi di cui al d.i. che delle spese dell'opposizione riconosciute a favore dell'opposto.
Proponeva appello censurando la sentenza laddove il Tribunale aveva Parte_1 omesso di considerare che risultavano fornite le prove circa l'urgenza dei lavori, nonché la consapevolezza dell'altro socio, , del conferimento dell'incarico e CP_1 dell'esecuzione dello stesso e che, in ogni caso, delle prestazioni dello studio CP_3
aveva direttamente beneficiato, tant'è che aveva utilizzato i Parte_5 CP_1 documenti redatti dallo Studio tecnico per altre pratiche amministrative che in seguito erano state presentate proprio da Controparte_1
Concludeva come in epigrafe, anche in via istruttoria.
Si costituiva contestando il fondamento Controparte_1 dell'appello di cui chiedeva il rigetto con vittoria di spese.
Lo , in assenza di domande allo stesso dirette, Controparte_5 rimaneva contumace.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 06.11.2024 sulle conclusioni formalizzate dalle parti con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 08/10/2024
_____________ ____ _______________
Il punto oggetto di gravame e che effettivamente occorre riesaminare più compiutamente, riguarda il rapporto fra il socio che ha conferito l'incarico (
[...]
allo studio di predisporre il progetto e la documentazione Pt_1 Controparte_5 amministrativa per l'adeguamento antincendio dell'albergo gestito dalla società CP_6
[... unipersonale nell'immobile di proprietà della e quest'ultima società. CP_7
pag. 4/7 Infatti, se da un lato è pacifico che, all'epoca, non avrebbe potuto Parte_1 spendere il nome della società in assenza del consenso espresso dell'altro CP_7 socio, (che comunque ne era stato edotto – doc. 5) tuttavia, va considerato che la stessa ha ritenuto di esserne legittimata stante l'urgenza dei lavori di adeguamento sull'immobile entro la data di scadenza che a quel momento era prevista dalle norme in vigore al 31.12.2015 e l'imminenza della data di riapertura dell'attività ricettiva dopo la pausa stagionale (doc. n. 6).
Quest'ultimo aspetto, peraltro, era di particolare interesse per la che rivestiva Pt_1 sia la veste di socia della società proprietaria dell'edificio che di unica socia della società conduttrice, Hotel Mulex srl.
Detta doppia veste, peraltro, non determinava un conflitto di interessi fra le due società
e quindi nemmeno fra i soci delle stesse, atteso che era un'obbligazione propria della quale locatrice, assicurarsi che l'immobile fosse nelle condizioni per poter CP_7 continuare ad essere utilizzato come albergo.
L'inerzia della società proprietaria avrebbe esposto quest'ultima ad una responsabilità contrattuale che non veniva meno solo perché vi era parziale coincidenza fra la compagine sociale delle due società.
Peraltro, vi è anche da aggiungere che proprio il socio che assume di essere stato dissenziente, nel 2016, richiese allo studio di Controparte_1 Controparte_5 trasmettergli gli elaborati redatti dai professionisti incaricati dalla sorella ed in tal modo, ha ratificato detto incarico, quantomeno agli effetti di cui all'art. 2032 c.c. a prescindere dall'assenza di prova specifica relativa alle ragioni di urgenza che avevano indotto a ritenersi legittimata al compimento di detto atto. Parte_1
Inoltre, va considerato anche che il fatto stesso che abbia profittato delle CP_7 prestazioni eseguite dallo , così come accertato dal primo Controparte_5 giudice e non contestato dalle parti, esclude che la domanda di manleva nei confronti della socia possa essere accolta, poiché ciò determinerebbe un ingiustificato arricchimento della società.
L'appello è quindi fondato e va accolto.
pag. 5/7 Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n.55/2014 e s.m.
Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, de jure, del versamento suppletivo a carico dell'appellata ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n.115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo, in accoglimento dell'appello proposto da ed in parziale riforma Parte_1 della sentenza n. 66/2021 del Tribunale di Rimini respinge le domande proposte da nei confronti di Controparte_1 Parte_1
;
[...]
fermo il resto;
condanna rifondere a Controparte_1
le spese di lite di entrambi i gradi e che liquida, per il primo Parte_1 grado, in € 4.835,00 per compensi e per il presente grado in € 3.397,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellata
[...] il versamento di un ulteriore importo a Controparte_1 titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, T.U. n.115/2002.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III^ Sezione civile della Corte di Appello il giorno 15 aprile 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Romagnoli
Il Consigliere Ausiliario Estensore
Dott.ssa Teresa Caruso
pag. 6/7 pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
____________ ___________
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione III Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Silvia Romagnoli Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Teresa Caruso Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 1629 del ruolo generale dell'anno 2021
promossa da:
( ), con il patrocinio degli Avv. Parte_1 C.F._1
MI IO ( ) e DR C.F._2
AD RA ( ), elettivamente domiciliata C.F._3 presso lo Studio VI in VIA D'AZEGLIO, 47 BOLOGNA;
APPELLANTE
contro
( ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio degli Avv.ti DI GIOVANNI FRANCESCO ( ), C.F._4
CH DR ( e C.F._5 Controparte_2 ( ), con domicilio eletto presso lo Studio del terzo difensore in C.F._6
VIA FLAMINIA 179 RIMINI;
APPELLATA
Controparte_3
APPELLATO CONTUMACE
in punto a: appello avverso la sentenza n. 66 del 28.01.2021 del Tribunale di Rimini
oggetto: Appalto
CONCLUSIONI
Parte appellante: rigettare ogni e qualunque domanda proposta nel giudizio da parte opponente e dunque da parte di (c.f. Controparte_1
) contro la dott. perché́ palesemente infondata in fatto ed P.IVA_1 Parte_1 in diritto;
accertare e dichiarare che il conferimento dell'incarico professionale sottoscritto dalla dott. era ed è valido ed efficace siccome Parte_1 legittimamente effettuato e comunque pienamente ratificato dal coamministratore dott.
in via subordinata, salvo gravame, nella non creduta ipotesi in cui Controparte_1 fosse condannata a pagare in proprio lo Studio Tecnico e/o a Parte_1 manlevare la si chiede che quest'ultima sia tenuta ex art. 2041 c.c. ad CP_1 indennizzarla della subita diminuzione patrimoniale;
condannare la parte soccombente chiamante alla integrale rifusione delle spese di lite. In via istruttoria: Si insiste come da memoria ex art. 183 comma VI n.
2. c.p.c. del primo grado, in particolare ai fini della richiesta d'ordinanza ex artt. 210-213 c.p.c. ad al Comando dei Controparte_1 Vigili del Fuoco di Rimini e al suo Distaccamento di Cattolica e al Comune di Cattolica l'ostensione delle pratiche per la messa a norma anti-incendio presentate da
[...] tra il 2016 e il 2018, e al Geom. e allo Controparte_1 CP_4 [...]
in persona del suo titolare (c.f. Controparte_3 Parte_2
gli elaborati predisposti dal Geom. e dallo C.F._7 CP_4 [...]
per la definizione delle pratiche anti-incendio dell'hotel Controparte_3 Murex – ciò al fine di acclarare, si opus previa CTU, che la S.n.c. utilizzò detti elaborati e le lavorazioni commissionate per cui è causa e le loro risultanze tecniche e dunque in ogni caso ratificò i mandati all'uopo conferiti.
Parte appellata: in via preliminare 1) accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla sig.ra ex art. 348 bis c.p.c., per le ragioni Parte_1 dedotte in premessa della comparsa di costituzione;
2) accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla sig.ra ex art. 342 c.p.c., Parte_1
pag. 2/7 per le ragioni dedotte in premessa della comparsa di costituzione;
3) dichiarare l'inammissibilità e disporre lo stralcio ex art. 345 co. III c.p.c. dei documenti sub n.ri 3
“atti giudizio Giudice Pace di Rimini n. 231/2021” e 4 “atti giudizio Tribunale di Rimini n. 1616/2020”, prodotti dall'appellante solo nel presente grado di giudizio;
4) dichiarare l'inammissibilità ovvero respingere la richiesta “d'ordinanza ex artt. 210- 213 c.p.c.” per le ragioni dedotte in premessa della comparsa di costituzione;
5) dichiarare la nullità della deposizione testimoniale resa dal Geom. Testimone_1 all'udienza del 13 febbraio 2020 nel giudizio di primo grado stante l'incapacità dello stesso a testimoniare ex art. 246 cod. proc. civ. nel merito 6) dichiarare l'inammissibilità e/o rigettare il gravame proposto dalla sig.ra perché Parte_1 infondato in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado, comunque disattendendo l'avversa pretesa, per tutte le ragioni in premessa della comparsa di costituzione;
7) con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso spese forfettario ed accessori come per legge.
La Corte
Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere ausiliario Dott. Teresa Caruso;
viste le conclusioni prese dai procuratori delle parti;
visti gli atti e i documenti di causa, ha così deciso:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 66 pronunciata, ex art. 281 sexies cpc, all'esito dell'udienza del
28.01.2021, il Tribunale di Rimini respingeva l'opposizione proposta da
[...]
avverso il d.i. n. 3309/2017 emesso nei confronti della Controparte_1 società opponente su istanza dello per il pagamento Controparte_5 della somma di € 7.557,90 pretesa quale compenso per la prestazione professionale espletata dall'opposto relativa all'immobile della società opponente;
spese secondo soccombenza. Nondimeno, in accoglimento della domanda di manleva proposta dall'opponente nei confronti della socia, condannava quest'ultima a Parte_1 rifondere alla medesima opponente sorte e spese legali di cui sopra, con compensazione delle spese fra dette due ultime parti.
In particolare, il Tribunale, in ossequio al principio dell'affidamento incolpevole ed a prescindere dalle risultanze del Registro delle Imprese, (da cui emergeva la necessità della firma congiunta dell'altro socio ) escludeva fossero opponibili Controparte_1 allo i limiti di rappresentanza di Controparte_5 Parte_3 CP_1
pag. Pt_4
[...] , società quest'ultima proprietaria dell'immobile concesso in affitto all'Hotel Murex
[...] srl, attese le pregresse vicende fra le parti nel corso delle quali lo Studio Tecnico ed il teste sentito ( ) si erano già relazionati con la sola e pertanto Tes_2 Parte_1 confermava il d.i. opposto;
tuttavia, in accoglimento della domanda in manleva e stante l'effettiva assenza della firma dell'altro socio sui documenti di conferimento dell'incarico e l'assenza di prova del requisito di cui all'art. 2258 comma 3 c.c. invocato dalla la condannava alla rifusione a favore della società sia degli Pt_1 CP_1 importi di cui al d.i. che delle spese dell'opposizione riconosciute a favore dell'opposto.
Proponeva appello censurando la sentenza laddove il Tribunale aveva Parte_1 omesso di considerare che risultavano fornite le prove circa l'urgenza dei lavori, nonché la consapevolezza dell'altro socio, , del conferimento dell'incarico e CP_1 dell'esecuzione dello stesso e che, in ogni caso, delle prestazioni dello studio CP_3
aveva direttamente beneficiato, tant'è che aveva utilizzato i Parte_5 CP_1 documenti redatti dallo Studio tecnico per altre pratiche amministrative che in seguito erano state presentate proprio da Controparte_1
Concludeva come in epigrafe, anche in via istruttoria.
Si costituiva contestando il fondamento Controparte_1 dell'appello di cui chiedeva il rigetto con vittoria di spese.
Lo , in assenza di domande allo stesso dirette, Controparte_5 rimaneva contumace.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 06.11.2024 sulle conclusioni formalizzate dalle parti con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 08/10/2024
_____________ ____ _______________
Il punto oggetto di gravame e che effettivamente occorre riesaminare più compiutamente, riguarda il rapporto fra il socio che ha conferito l'incarico (
[...]
allo studio di predisporre il progetto e la documentazione Pt_1 Controparte_5 amministrativa per l'adeguamento antincendio dell'albergo gestito dalla società CP_6
[... unipersonale nell'immobile di proprietà della e quest'ultima società. CP_7
pag. 4/7 Infatti, se da un lato è pacifico che, all'epoca, non avrebbe potuto Parte_1 spendere il nome della società in assenza del consenso espresso dell'altro CP_7 socio, (che comunque ne era stato edotto – doc. 5) tuttavia, va considerato che la stessa ha ritenuto di esserne legittimata stante l'urgenza dei lavori di adeguamento sull'immobile entro la data di scadenza che a quel momento era prevista dalle norme in vigore al 31.12.2015 e l'imminenza della data di riapertura dell'attività ricettiva dopo la pausa stagionale (doc. n. 6).
Quest'ultimo aspetto, peraltro, era di particolare interesse per la che rivestiva Pt_1 sia la veste di socia della società proprietaria dell'edificio che di unica socia della società conduttrice, Hotel Mulex srl.
Detta doppia veste, peraltro, non determinava un conflitto di interessi fra le due società
e quindi nemmeno fra i soci delle stesse, atteso che era un'obbligazione propria della quale locatrice, assicurarsi che l'immobile fosse nelle condizioni per poter CP_7 continuare ad essere utilizzato come albergo.
L'inerzia della società proprietaria avrebbe esposto quest'ultima ad una responsabilità contrattuale che non veniva meno solo perché vi era parziale coincidenza fra la compagine sociale delle due società.
Peraltro, vi è anche da aggiungere che proprio il socio che assume di essere stato dissenziente, nel 2016, richiese allo studio di Controparte_1 Controparte_5 trasmettergli gli elaborati redatti dai professionisti incaricati dalla sorella ed in tal modo, ha ratificato detto incarico, quantomeno agli effetti di cui all'art. 2032 c.c. a prescindere dall'assenza di prova specifica relativa alle ragioni di urgenza che avevano indotto a ritenersi legittimata al compimento di detto atto. Parte_1
Inoltre, va considerato anche che il fatto stesso che abbia profittato delle CP_7 prestazioni eseguite dallo , così come accertato dal primo Controparte_5 giudice e non contestato dalle parti, esclude che la domanda di manleva nei confronti della socia possa essere accolta, poiché ciò determinerebbe un ingiustificato arricchimento della società.
L'appello è quindi fondato e va accolto.
pag. 5/7 Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n.55/2014 e s.m.
Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, de jure, del versamento suppletivo a carico dell'appellata ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n.115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo, in accoglimento dell'appello proposto da ed in parziale riforma Parte_1 della sentenza n. 66/2021 del Tribunale di Rimini respinge le domande proposte da nei confronti di Controparte_1 Parte_1
;
[...]
fermo il resto;
condanna rifondere a Controparte_1
le spese di lite di entrambi i gradi e che liquida, per il primo Parte_1 grado, in € 4.835,00 per compensi e per il presente grado in € 3.397,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellata
[...] il versamento di un ulteriore importo a Controparte_1 titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, T.U. n.115/2002.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III^ Sezione civile della Corte di Appello il giorno 15 aprile 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Romagnoli
Il Consigliere Ausiliario Estensore
Dott.ssa Teresa Caruso
pag. 6/7 pag. 7/7