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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/11/2025, n. 2956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2956 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3638/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott.ssa IA NA AN Presidente
Dott. Andrea Francesco Pirola Consigliere
Dott.ssa ET SO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa rg 3638/2024, promossa in grado d'appello,
da
C.F.: ), nata a [...] il 20 marzo Parte_1 C.F._1
1963, residente a [...], rappresentata e difesa dagli avvocati
RC LE (C.F.: ; pec: e C.F._2 Email_1
MA CC (C.F.: ; pec: , C.F._3 Email_2 elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi in Milano, via C. Battisti n. 11 e alla casella pec: in forza di procura alle liti in atti;
Email_2
APPELLANTE contro
, nata a [...] il [...], residente a [...]
n.6, codice fiscale , in proprio e nella sua qualità di madre esercente la C.F._4 responsabilità genitoriale e legale rappresentante sul figlio minore , nato Persona_1
a Desio il 04/08/2007, codice fiscale , residente a [...]
AN n.6, nonché , nato a [...] l'[...], codice fiscale Controparte_2
e , nata a [...] l'[...], codice fiscale C.F._6 Controparte_3
, pure residenti a [...], tutti rappresentati e C.F._7
pagina 1 di 28 difesi dall'Avvocato Francesco Ferrini (Cod. Fisc. ) e dall'Avv. Tiziano C.F._8
CI NO (Cod. Fisc. ), entrambi del Foro di Milano ed elettivamente C.F._9 domiciliati presso il loro studio in Milano, via Borromei, 2, (numero di telefax 02 80771296, indirizzi di posta elettronica certificata: e Email_3
, in forza di procura alle liti in atti;
Email_4
APPELLATI
PER LA RIFORMA
della sentenza n. 2285/2024, pronunciata il 19.09.2024 dal Tribunale di Monza, Sezione
Seconda Civile, nel procedimento n. RG 7203/2021, pubblicata in data 23.09.2024.
OGGETTO: Donazione diretta – donazione indiretta.
CONCLUSIONI
Le parti, in vista dell'udienza del 21.10.2025, fissata ex artt. 127 ter e 352 cpc, chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
PARTE APPELLANTE
1. in via principale:
a. rigettare le domande tutte proposte dagli attori sig.ra in proprio e quale Controparte_1 rappresentante del figlio minore sig. e sig.ra Persona_1 Controparte_2 [...]
in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto CP_3
b. condannare la sig.ra in proprio e quale rappresentante del figlio minore Controparte_1
il sig. e la sig.ra alla restituzione, alla sig.ra Persona_1 Controparte_2 Controparte_3
dell'importo di Euro 205.407,70, corrisposto dalla stessa in ottemperanza Parte_1 al disposto della Sentenza, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
2. in via istruttoria, oltre ad ammettere le prove documentali prodotte e rigettare le istanze istruttorie avversarie:
A. disporre la verificazione della sottoscrizione grafometrica apposta al doc. avv. 11 (fasc. primo grado) nominando a tal fine un CTU per svolgere una perizia grafologica e indicando per la comparazione le seguenti scritture private sottoscritte con firma grafometrica e/o cartacea pagina 2 di 28 dal sig. ns. docc. 2-3-4-5 (fasc. primo grado) e docc. avv. 3-4 (fasc. primo Parte_2 grado);
B. ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:
1) quale dipendente di banca Intesa PA S.p.A., nel 2019 ha lavorato presso Tes_1
l'agenzia della predetta banca sita a Taccona di Muggiò?”
2) si è occupata della gestione del patrimonio della sig.ra Tes_1 Parte_3 depositato presso l'agenzia di Intesa PA S.p.A. sita a Taccona di Muggiò, fino al decesso della predetta sig. in data 20 maggio 2019” Parte_3
3) in seguito al decesso della sig.ra e fino al decesso del Tes_1 Parte_3 sig. in data 15 luglio 2019, ha assistito i figli della sig.ra , e Parte_2 Parte_3 Pt_2
nelle pratiche relative al trasferimento a loro favore della liquidità e degli Parte_1 strumenti finanziari della madre defunta”
4) in data 19 giugno 2019, i fratelli ed si sono recati Tes_1 Parte_1 Parte_2 insieme presso l'agenzia di Taccona di Muggiò di banca Intesa PA S.p.A.?”
5) in data 19 giugno, presso la filiale di Taccona di Muggiò di banca Intesa Tes_1
PA S.p.A., presente il fratello ha stipulato la Parte_1 Parte_2 polizza assicurativa denominata “InFondi Stabilità PlusInsurance”, n. 71002069442, come da documento (doc. avv. 8 fasc. primo grado) che si rammostra al teste?”
6) “VERO CHE, in data 19 giugno 2019, presso la filiale di Taccona di Muggiò di banca Intesa
PA S.p.A., presente il fratello ha ordinato Parte_1 Parte_2
l'addebito di Euro 190.000 sul conto corrente cointestato ai fratelli e Parte_1 Pt_2 per pagare il premio della polizza assicurativa polizza assicurativa denominata
[...]
“InFondi Stabilità PlusInsurance”, n. 71002069442 come da documento (doc. avv. 8 fasc. primo grado) che si rammostra al teste?”
7) “VERO CHE, in data 19 giugno 2019, presso la filiale di Taccona di Muggiò di banca Intesa
PA S.p.A., il sig. ha espressamente acconsentito, oralmente, all'addebito Parte_2 di Euro 190.000 sul conto corrente cointestato ai fratelli e Parte_1 Parte_2 per il pagamento del premio della polizza assicurativa polizza assicurativa denominata
“InFondi Stabilità PlusInsurance”, n. 71002069442 stipulata in pari data - come da documento
(doc. avv. 8 fasc. primo grado) che si rammostra al teste - dalla sorella ” Parte_1
8) “VERO CHE il sig. ha giustificato la propria decisione indicata al Parte_2 precedente capitolo di prova n. 7 richiamando i conflitti con la moglie?”
pagina 3 di 28 9) “VERO CHE, alla data e nel luogo indicati al precedente capitolo di prova n. 7, il sig. Pt_2 appariva lucido e consapevole?”
[...]
10) “VERO CHE, in data 28 giugno 2019, il sig. si è recato presso la filiale di Parte_2
Taccona di Muggiò di banca Intesa PA S.p.A.?”
11) “VERO CHE, alla data e nel luogo indicati al precedente capitolo di prova n. 10, il Sig. ha disposto in proprio favore l'ordine di giroconto di Euro 3.000 di cui al Parte_2 documento (doc. avv. 11 fasc. primo grado) che si rammostra al teste?”
12) “VERO CHE, l'ordine di giroconto di Euro 3.000 disposto in proprio favore dal Sig. Pt_2 il 28 giugno 2019 presso la filiale di Taccona di Muggiò di banca Intesa PA
[...]
S.p.A. - di cui al documento (doc. avv. 11 fasc. primo grado) che si rammostra al teste - è stato sottoscritto dal sig. mediante apposizione della propria firma tramite tablet?” Parte_2
13) “VERO CHE, alla data e nel luogo indicati al precedente capitolo di prova n. 12, il sig. appariva lucido e consapevole?” Sui predetti capitoli di prova (n. da 1 a 13) si Parte_2 indica quale testimone la sig.ra dipendente di banca Intesa PA S.p.A. Tes_2 addetta, nel 2019, all'agenzia di Taccona di Muggiò (MB), Via Confalonieri n. 48, 20053.
14) quale dipendente di banca Intesa PA S.p.A., nel 2019 ha lavorato Tes_1 presso l'agenzia della predetta banca sita a Muggiò?”
15) si è occupata della gestione del patrimonio del sig. presso Tes_1 Parte_2
l'agenzia di Intesa San Paolo S.p.A. sita a Muggiò, e ciò fino al decesso del sig. Parte_2 in data 15 luglio 2019”
16) quale dipendente di banca Intesa PA S.p.A., ha incontrato il sig. Tes_1 nel 2019 presso l'agenzia della predetta banca sita a Muggiò?” Parte_2
17) “VERO CHE, quando ha incontrato il sig. nel 2019 presso l'agenzia della Parte_2 predetta banca sita a Muggiò, il sig. appariva lucido e consapevole?” Sui Parte_2 predetti capitoli di prova (n. da 14 a 17) si indica quale testimone la sig.ra , Testimone_3 dipendente di banca Intesa PA S.p.A., addetta, nel 2019, all'agenzia di Muggiò, Piazza 9
Novembre 1989 n. 5, 20053.
18) “VERO CHE ha lavorato presso la insieme al sig. per Controparte_4 Parte_2 oltre 15 anni, fino al 1° maggio 2018?”
19) “VERO CHE il sig. ha lavorato come operaio specializzato addetto alla Parte_2 manutenzione dei macchinari produttivi presso la fino alle sue dimissioni?” Controparte_4
20) “VERO CHE il sig. ha lavorato anche nel periodo in cui è stato messo in Parte_2 cassa integrazione, seppur con orario lavorativo ridotto?” pagina 4 di 28 21) “VERO CHE il sig. si è dimesso in data 1° maggio 2018?” Parte_2
22) “VERO CHE le mansioni del sig. consistevano in attività i manutenzione Parte_2 dei macchinari produttivi”
23) “VERO CHE le mansioni del sig. erano svolte in regime di reperibilità 24 Parte_2 ore su 24, sempre in coppia e con periodi di impegno notturno?”
24) “VERO CHE lei e il sig. lavoravate spesso in coppia presso la Parte_2 [...]
” CP_4
25) “VERO CHE sul posto di lavoro, in sua presenza, il sig. è sempre apparso Parte_2 lucido e consapevole?”
26) “VERO CHE le mansioni svolte dal sig. richiedevano attenzione e Parte_2 precisione?”
27) “VERO CHE, nell'ambito della propria attività lavorativa, il sig. ha Parte_2 partecipato ai corsi di formazione antincendio e di conduzione in sicurezza di carrelli elevatori, ottenendo gli attestati di cui ai documenti (ns. docc. 9 e 10 fasc. primo grado) che si rammostrano al teste?”
28) “VERO CHE, nell'ambito della propria attività lavorativa, il sig. ha Parte_2 partecipato al corso di primo soccorso di cui al documento (ns. doc. 11 fasc. primo grado) che si rammostra al teste?”
29) “VERO CHE, nell'ambito della propria attività lavorativa, il sig. ha fatto Parte_2 parte del gruppo di emergenza incaricato al servizio di prevenzione e protezione presso la sia con riferimento alle misure antincendio, sia con riferimento al primo Controparte_4 soccorso, come risulta dai documenti (ns. docc. 12 e 13 fasc. primo grado) che si rammostrano al teste?”
30) nell'ambito della propria attività lavorativa, il sig. è stato Tes_1 Parte_2 designato quale incaricato delle misure antincendio e di emergenza della ” Controparte_4
31) nell'ambito della propria attività lavorativa, il sig. si è Tes_1 Parte_2 occupato dell'attività di primo soccorso e di infermeria all'interno della Controparte_4 come da registro delle visite (ns. doc. 14 fasc. primo grado) che si rammostra al teste?”
32) “VERO CHE il sig. litigava continuamente e violentemente con la moglie Parte_2 sig.ra ” Sui predetti capitoli di prova (n. da 18 a 32) si indicano quali Controparte_1 testimoni il sig. (C.F. , con residenza in Via Romano Testimone_4 C.F._10
Guardini 10, Monza (MB), 20090, nonché, sui predetti capitoli di prova (n. da 18 a 32) ad eccezione del n. 24, la sig.ra (C.F. ), con residenza in Via Testimone_5 C.F._11
pagina 5 di 28 Giosuè Carducci 85, Lissone (MB), 20851 e il sig. (C.F. CP_5
), con residenza in Via Santa AN 6, Muggiò (MB), 20835. C.F._12
33) “VERO CHE, nel mese di gennaio 2019, il sig. si è recato presso l'agenzia Parte_2 immobiliare Studio Lube S.r.l., a Muggiò, presso la quale lei lavorava come agente immobiliare?”
34) “VERO CHE, nel mese di gennaio 2019, presso l'agenzia immobiliare Studio Lube S.r.l.,
a Muggiò, presso la quale lei lavorava come agente immobiliare, il sig. ha Parte_2 discusso dell'acquisto per la figlia di un immobile sito a Muggiò?”
35) “VERO CHE, nella circostanza indicata al precedente capitolo di prova n. 34, il sig. Pt_2
è apparso lucido e consapevole?”Sui predetti capitoli di prova (n. da 33 a 35) si
[...] indicano quali testimoni il sig. e il sig. , entrambi impiegati nel 2019 Tes_6 Testimone_7 presso l'agenzia immobiliare Studio Lube S.r.l. (C.F. ), con sede in Via Italia n. P.IVA_1
12, Muggiò (MB), 20835.
36) CHE abita, insieme alla sua famiglia, al piano terra di una villetta sita in Via Santa Tes_1
AN n. 6, a Muggiò?”
37) “VERO CHE il sig. abitava, con la sua famiglia, al primo piano della Parte_2 predetta villetta sita in Via Santa AN n. 6, a Muggiò?”
38) “VERO CHE, per tutto l'anno scolastico 2019, il sig. accompagnava il Parte_2 figlio, in macchina a scuola e andava a riprenderlo, sempre in macchina, Controparte_2 ogni pomeriggio?”
39) la sig.ra , mamma del sig. negli ultimi Tes_1 Parte_3 Parte_2 anni della sua vita e fino al suo decesso in data 20 maggio 2019, era in sedia a rotelle e richiedeva continue visite mediche”
40) fino al decesso della madre, sig.ra , in data 20 maggio Tes_1 Parte_3
2019, il sig. la accompagnava in macchina alle visite mediche?” Sui capitoli Parte_2 di prova n. da 36 a 40 e sul capitolo di prova n. 32 si indica quale testimone la sig.ra Tes_8
(C.F. , con residenza in Via Santa AN 6, Muggiò (MB),
[...] C.F._13
20835.
41) “VERO CHE la mattina del 13 luglio 2019, ha incontrato sotto casa sua il sig. Pt_2
il quale le ha riferito che stava aspettando il figlio per accompagnarlo in
[...] Per_1 macchina presso l'oratorio di Taccona di Muggiò?”
pagina 6 di 28 42) “VERO CHE la mattina del 14 luglio 2019, ha incontrato sotto casa sua il sig. Pt_2
il quale le ha riferito che stava andando in macchina all' a comprare del
[...] CP_6 pesce per la figlia ” CP_3
43) “VERO CHE nelle circostanze di cui ai precedenti capitoli di prova n. 41 e 42 il sig. Pt_2 appariva lucido e consapevole?” Sui capitoli di prova n. da 36 a 43 (oltre che sui
[...] capitoli di prova n. da 18 a 32, escluso il n. 24) si indica quale testimone il sig. CP_5
(C.F. ), con residenza in Via Santa AN 6, Muggiò (MB), 20835. C.F._12
44) CHE abita ed ha abitato negli ultimi anni a Muggiò, in una villetta sita in Via Santa Tes_1
AN n. 4, vicino a quella condivisa dalle rispettive famiglie dei fratelli e Pt_2 Parte_1
” Sui capitoli di prova n. 44, n. da 37 a 40 e n. 32 si indicano quali testimoni il sig.
[...]
(C.F. ), con residenza in Via Santa AN Testimone_9 C.F._14
4, Muggiò (MB), 20835 e la sig.ra (C.F. ), con Testimone_10 C.F._15 residenza in Via Santa AN 4, Muggiò (MB), 20835.
45) CHE ha lavorato come badante della sig.ra , presso la villetta Tes_1 Parte_3 sita in Via Santa AN n. 6, a Muggiò, fino al 5 giugno 2019, come da documento (ns. doc.
1 fasc. primo grado) che si rammostra al teste?”
46) “VERO CHE il suo contratto di lavoro da badante è stato sottoscritto dal sig. Pt_2
”
[...]
47) CHE ha incontrato il sig. in data 20 maggio e 5 giugno 2019 per Tes_1 Parte_2 firmare i documenti relativi alla fine del suo rapporto di lavoro dopo il decesso della sig.ra
?” Parte_3
48) “VERO CHE in data 22 maggio 2019 ha incontrato il sig. al funerale della Parte_2 madre, sig.ra ?” Parte_3
49) “VERO CHE nelle circostanze indicate ai precedenti capitoli di prova n. 47 e 48 il sig. appariva lucido e consapevole?” Sui predetti capitoli di prova (n. da 45 a 49) Parte_2
e sui capitoli di prova n. da 37 a 40 e 32 si indica quale testimone la sig.ra Testimone_11
(C.F. ), con residenza in Via Fiume 18, Monza (MB) 20090. C.F._16
50) nel 2019 lavorava presso l'agenzia ” Tes_1 Controparte_7
51) CHE ha incontrato il sig. tra la fine di maggio e l'inizio di giugno Tes_1 Parte_2 per il funerale e la sepoltura della madre, sig.ra e i conseguenti Parte_3 adempimenti e pagamenti?”
52) “VERO CHE nelle circostanze indicate al precedente capitolo di prova n. 51 il sig. Pt_2 appariva lucido e consapevole?” Sui predetti capitoli di prova (n. da 50 a 52) si indica
[...]
pagina 7 di 28 quale testimone la sig.ra della OR EB LD s.a.s. (C.F. Testimone_12
) con sede in Via Libertà, 2/A, Muggiò (MB), 20835. 53) “VERO CHE era un P.IVA_2 parente e amico del sig. ” Parte_2
54) “VERO CHE in data 22 maggio 2019 ha incontrato il sig. al funerale della Parte_2 madre, sig.ra ?” Parte_3
55) CHE ha incontrato il sig. due settimane prima del decesso di Tes_1 Parte_2 quest'ultimo presso casa di sua madre?”
56) “VERO CHE nelle circostanze di cui ai precedenti capitoli di prova n. 54
e 55 il sig. appariva lucido e consapevole?” Parte_2
57) “VERO CHE nella circostanza di cui al precedente capitolo di prova n. 55, il sig. Pt_2 si è lamentato dei continui litigi con la moglie sig.ra ” Sui predetti
[...] Controparte_1 capitoli di prova (n. da 53 a 57) e sul capitolo di prova n. 32 si indica quale testimone il sig.
(C.F. ), con residenza in Via G. Paisiello 57, Cinisello Testimone_13 C.F._17
Balsamo (MI), 20092.
58) CHE era un'amica del sig. ” Tes_1 Parte_2
59) “VERO CHE in data 22 maggio 2019 ha incontrato il sig. al funerale della Parte_2 madre, sig.ra ?” Parte_3
60) “VERO CHE nelle circostanze indicate al precedente capitolo di prova n. 59 il sig. Pt_2 era lucido e consapevole?” Sui capitoli di prova n. da 58 a 60 e sul capitolo di prova
[...]
n. 32 si indica quale testimone la sig.ra (C.F. ), con Tes_14 C.F._18 residenza in Via Leonardo da Vinci 1, Cornate D'Adda (MB), 20872.
61) “VERO CHE tra il 2005 e il 2010 gestiva il bar/tabaccheria sito in Piazza Libero Grassi,
Muggiò, dove il sig. si recava abitualmente?” Parte_2
62) “VERO CHE in un'occasione che ha avuto luogo nel periodo di cui al precedente capitolo di prova n. 61, la sig.ra si è presentata al bar e, trovandovi il marito, vi ha Controparte_1 discusso animatamente, alzando la voce e rompendo alcuni bicchieri e una vetrina del bar?” Sui capitoli di prova n. 61, 62 e 32 si indica quale testimone la sig.ra (C.F. Testimone_15
), con residenza in Via Paolo IAni 23, Nova Milanese (MB), 20834; C.F._19
C. per la denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova avversari, ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:
63) “VERO CHE, nel periodo tra l'ultimo fine settimana di giugno e i primi due fine settimana di luglio 2019, si recava in ferie fuori dal luogo di residenza e quindi lontano dalla casa di pagina 8 di 28 e ” indicando quali testimoni i sig.ri e Parte_2 Controparte_1 Testimone_16 residenti in [...], Rho (MI); Testimone_17
64) “VERO CHE, in data 12 luglio 2019, ha partecipato al funerale del suo collega sig.
[...]
insieme al sig. ” Per_2 Parte_2
65) “VERO CHE, nelle circostanze indicate al precedente capitolo di prova n. 64, il sig. Pt_2 appariva lucido e consapevole?” indicando quali testimoni i sig.ri e
[...] CP_5
indentificati come sopra;
Testimone_5
D. disporre nei confronti degli odierni appellati e/o di banca Intesa PA S.p.A., filiale di
Muggiò, Piazza 9 Novembre 1989 n. 5 ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.:
(i) del contratto preliminare di compravendita di immobile stipulato in data 1° febbraio 2019
(registrato a Desio in data 4 febbraio 2019 al n. 453 Mod. 3); e
(ii) dell'assegno bancario non trasferibile n. 8337245874-09 tratto in data 24 gennaio 2019 sulla banca Intesa PA S.p.A., filiale di Muggiò, Piazza 9 Novembre 1989 n. 5 per il pagamento della caparra confirmatoria di Euro 10.000 previsto nel predetto contratto preliminare di compravendita, al fine di verificare se il traente dell'assegno bancario utilizzato per il pagamento della caparra confirmatoria fosse il sig. Parte_2
3. in ogni caso: con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
PARTE APPELLATA
In via principale: rigettare l'appello proposto dalla Sig.ra in quanto infondato in fatto ed in Parte_1 diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza appellata.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari dei due gradi di giudizio.
In via istruttoria:
In via istruttoria, oltre a chiedersi l'ammissione di tutte le prove documentali prodotte, si chiede:
(i) di rigettare le istanze istruttorie di parte convenuta per tutte le motivazioni indicate nella memoria ex art. 183, 6° co., n. 3, c.p.c. del 23/12/2022 e nel verbale di udienza del 09/01/2023
e (ii) ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli:
1. Vero è che nel periodo dell'ultimo fine settimana di giugno (29/30) e nei due fine settimana del 6/7 e 13/14 luglio 2019 nella casa di e ha potuto constare Parte_2 Controparte_1 che il sig. durante i pasti mangiava pochissimo e non beveva acqua? Parte_2
2. Vero è che nel periodo dell'ultimo fine settimana di giugno (29/30) e nei due fine settimana pagina 9 di 28 del 6/7 e 13/14 luglio 2019 nella casa di e ha potuto constare Parte_2 Controparte_1 che il sig. si dimenticava avvenimenti avvenuti anche di recente (come, ad Parte_2 esempio, pagamenti casa vacanze, appuntamenti per acquisto immobile, etc.)?
3. Vero è che nel periodo dell'ultimo fine settimana di giugno (29/30) e nei due fine settimana del 6/7 e 13/14 luglio 2019 nella casa di e ha potuto constare Parte_2 Controparte_1 che il sig. si era fermato in locale pubblico (bar) vicino casa prima del pranzo Parte_2
o nel pomeriggio per consumare alcolici ed era poi rincasato ubriaco?
4. Vero è che è accaduto nel periodo dell'ultimo fine settimana di giugno (29/30) e nei due fine settimana del 6/7 e 13/14 luglio 2019 nella casa di e ha Parte_2 Controparte_1 potuto constare che il sig. ha usato violenza fisica sui figli per farsi ubbidire Parte_2 durante i pasti?
5. Vero è che è accaduto nel periodo dell'ultimo fine settimana di giugno (29/30) e nei due fine settimana del 6/7 e 13/14 luglio 2019 nella casa di e ha Parte_2 Controparte_1 potuto constare prima e dopo i pasti che il sig. ha afferrato oggetti casalinghi Parte_2
e li sbatteva rompendoli contro i mobili per poi urlare nei confronti dei familiari?
6. Vero è che ha potuto constare nel periodo dell'ultimo fine settimana di giugno (29/30) e nei due fine settimana del 6/7 e 13/14 luglio 2019 nella casa di e Parte_2 CP_1 che il sig. era dimagrito e parlava lentamente?
[...] Parte_2
7. Vero è che ha potuto vedere nel periodo dell'ultimo fine settimana di giugno (29/30) e nei due fine settimana del 6/7 e 13/14 luglio 2019 nella casa di e Parte_2 CP_1 il sig. rimettere di stomaco dopo aver bevuto vino a digiuno prima dei
[...] Parte_2 pasti?
8. Vero è che ha potuto constare nel periodo dell'ultimo fine settimana di giugno (29/30) e nei due fine settimana del 6/7 e 13/14 luglio 2019 nella casa di e Parte_2 CP_1 che il sig. dimenticava spesso di aver messo taluno oggetto (come, ad
[...] Parte_2 esempio, chiavi dell'auto) da qualche parte o addirittura incolpare figli e moglie del mancato ritrovamento per poi scoprirselo, ad esempio, indosso? Si indicano a testi:
1) e residenti in [...], Rho (MI), su Testimone_16 Testimone_17 tutti i capitoli di prova.Sin d'ora, inoltre, si chiede di essere ammessi alla prova sulle circostanze di fatto ex adverso eventualmente articolate ed ammesse, da intendersi in senso opposto e contrario, con gli stessi testi indicati e con propri.
pagina 10 di 28 2) residente in [...], Desio (MB) sul capitolo di prova n.
3. Sin d'ora, Tes_18 inoltre, si chiede di essere ammessi alla prova sulle circostanze di fatto ex adverso eventualmente articolate ed ammesse, da intendersi in senso opposto e contrario, con gli stessi testi indicati e con propri.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, -in proprio e nella sua qualità di Controparte_1 legale rappresentante dei figli minori e nonché Persona_1 Controparte_2 Controparte_3 convenivano in giudizio , al fine di ottenere da quest'ultima la restituzione della Parte_1 somma di € 190.000,00, di esclusiva pertinenza di , rispettivamente marito e padre degli Parte_2 attori, del quale questi ultimi si dichiaravano eredi.
In particolare, parte attrice deduceva che, in data 28.05.2019, in seguito alla scomparsa della madre i fratelli e avevano aperto presso Parte_3 Parte_2 Parte_1 banca Intesa PA, filiale di Muggiò, un conto deposito amministrato cointestato, per farvi confluire titoli e strumenti finanziari già della madre, nonché il conto corrente cointestato n. 1000/1490, per l'accredito della liquidità che i due fratelli avevano ereditato da quest'ultima o di cui erano beneficiari in forza di polizze vita accese dalla genitrice.
Sul conto n. 1000/1490, Intesa PA Vita S.p.A., in relazione a quattro polizze stipulate dalla madre per i figli, liquidava a favore di gli importi di euro 8.319,67 (polizza n. Parte_2
71000474102) e di euro 190.021,78 (polizza n. 3718792), mentre a favore di la Parte_1 somma di euro 8.319,67 e quella di euro 71.625,42. Inoltre, sul medesimo conto veniva trasferito l'importo di euro 6.211,13, pari al saldo del conto corrente già intestato alla madre deceduta.
L'attrice evidenziava che, in data 30.06.2019, sul conto corrente n.1000/1490 era residuato un saldo finale di soli € 164,23, a fronte dei movimenti di accredito e addebito effettuati sul conto nell'arco temporale compreso fra il 28.05.2019 e il 30.06.2019. In particolare, lamentava che, in data 19.06.2019, vi era stato, ad opera di , un illegittimo addebito in conto di € 190.000,00 -importo Parte_1 corrispondente al valore di una delle due polizze vita di cui era stato beneficiario per Parte_2 volontà della madre- per il pagamento del premio della polizza assicurativa “InFondi Stabilità
PlusInsurance”, stipulata dalla convenuta in pari data.
Evidenziato che l'apertura del conto cointestato era servita unicamente per gestire le entrate e le uscite connesse all'eredità materna e quindi non poteva configurarsi come donazione indiretta a favore della convenuta della metà delle maggiori somme di pertinenza di , la difesa attorea, Parte_2 pagina 11 di 28 con specifico riferimento all'operazione posta in essere da in data 19.6.2019, Parte_1 evidenziava che la somma di cui quest'ultima aveva disposto era di esclusiva pertinenza del fratello e, dunque, andava restituita integralmente ai suoi eredi.
In subordine, operando la presunzione di cui all'art. 1298, comma due, c.c., doveva ritenersi che alla convenuta non potesse competere più della metà del saldo del conto n.1000/1490 esistente alla data del 19.6.2019, per cui doveva quantomeno restituirsi agli attori l'importo di euro 130.875,57, pari alla metà del totale delle somme accreditate ( € 8.319,67 + € 8.319,69; + € 190.021,78+ € 71.625,42), detratte le spese (€ 1.800,00, di cui al prelievo effettuato in data 19/06/2019, € 14.731,92, di cui al bonifico effettuato in data 19/06/2019, oltre ad € 3,50, per commissioni).
Parte attrice riferiva, infine, che era affetto da cirrosi epatica, causata da abuso Parte_2 di alcol, e che, di conseguenza, lo stesso versava, nel giugno 2019, in gravissime condizioni di salute, che lo avrebbero portato, prematuramente, alla morte in data 15.07.2019, all'età di soli 58 anni.
Evidenziava come l'abuso di alcol potesse interferire con le capacità cognitive, ragione per la quale poteva dubitarsi che il si fosse indotto a recarsi autonomamente in banca nel giugno 2019; in Pt_2 sostanza la difesa attorea adombrava una possibile non lucidità del medesimo nelle ultime settimane di vita.
Si costituiva la convenuta , la quale, contestando quanto ex adverso dedotto, Parte_1 chiedeva il rigetto delle domande attoree. Assumeva che era stato pienamente lucido e Parte_2 capace di autodeterminarsi nelle settimane precedenti la sua morte e che tra il medesimo e la moglie vi erano da tempo continui litigi ed accese discussioni, che avevano indotto il fratello a disporre di parte delle proprie sostanze a favore della convenuta, senza informarne la moglie.
Deduceva che l'addebito sul conto corrente comune di 190.000,00 euro – seppur disposto dalla sola come d'altronde lecito, trattandosi di conto corrente cointestato, con previsione di Parte_1 firma disgiunta – fosse non solo conosciuto, ma assolutamente voluto dal fratello , il quale, in Pt_2 data 19.06.2019, si era recato in banca insieme alla sorella, e aveva assistito alla disposizione in oggetto, prestando il proprio consenso espresso.
Parte convenuta, pertanto, pur non contestando che il versamento sul conto della somma di Euro
190.021,78 discendesse dalla liquidazione della polizza vita n. 3718792, stipulata da Parte_3
ad esclusivo beneficio del figlio , osservava che la provenienza dell'importo
[...] Parte_2 era del tutto irrilevante, in quanto quest'ultimo, recandosi insieme alla sorella in banca in data 19 giugno
2019, aveva riferito oralmente alla funzionaria dell'istituto di credito, la sig.ra di voler Tes_2 affidare a i proventi di circa 190.000,00 euro derivanti dalla polizza vita n. 3718792, Parte_1 pagina 12 di 28 stipulata dalla madre a suo beneficio, per permettere alla sorella di assolvere con tale denaro il pagamento del premio della polizza vita n. 71002069442 dalla stessa stipulata.
In memoria ex art. 183, n. 1, cpc, parte attrice, a fronte delle difese avversarie, contestava l'ipotesi una donazione di alla sorella -che, peraltro, avendo ad oggetto l'importo ingente di ben Parte_2
190.000,00 euro, avrebbe incomprensibilmente danneggiato anche i figli del medesimo- e, comunque, eccepiva la nullità, per difetto di forma, di detta eventuale donazione, da qualificarsi, senz'altro, come diretta e quindi necessitante la forma dell'atto pubblico prevista dall'art. 782 c.c..
Parte convenuta replicava sul punto assumendo che l'atto dispositivo compiuto dal fratello doveva, in realtà, qualificarsi donazione indiretta, come tale pienamente valida ed efficace, pur in assenza di forma solenne.
La causa veniva istruita mediante l'escussione dei testi di parte attrice Testimone_17 Tes_16
e e l'escussione dei testi di parte convenuta ,
[...] Persona_3 Testimone_13 Testimone_5
e Tes_8 CP_5 Tes_2
Con Sentenza n. 2285/2024, pubblicata il 23.09.2024, il Tribunale di Monza così statuiva: “- in accoglimento della domanda principale proposta e previo accertamento della nullità dell'accordo di donazione diretta intercorso tra e in data 19.6.2019, condanna Pt_2 Parte_1 quest'ultima a restituire in favore di e la Controparte_1 Per_1 CP_2 Controparte_3 complessiva somma di € 190.000,00, oltre interessi nella misura legale maturati a decorrere dalla data
7.9.2021;- dichiara assorbita la domanda subordinata proposta dagli attori;
- condanna Parte_1
a rifondere in favore di e le spese di lite
[...] Controparte_1 Per_1 CP_2 Controparte_3 sostenute nell'ambito del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 14.937,75, di cui 837,75 per spese esenti e 14.100,00,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A., come per legge. Così deciso in Monza in data 19 settembre 2024”.
In sostanza il primo giudice, escluso che le condizioni fisiche di fossero tali da Parte_2 comprometterne la capacità di autodeterminazione, quanto all'accordo intercorso tra i due fratelli relativamente al prelievo da parte di della somma di € 190.000,00 dal conto Parte_1 comune, riteneva configurabile, nel caso di specie, una donazione diretta, avendo donato alla Pt_2 sorella esattamente l'importo da quest'ultima utilizzato per acquistare una polizza vita per se stessa.
Secondo il Tribunale, il fatto che il prelievo fosse stato effettuato direttamente e autonomamente dalla sorella non rilevava, in quanto ciò dipendeva meramente dalla co-intestazione del conto corrente e dalla facoltà, riconosciuta ai cointestatari, di effettuare in via disgiunta operazioni di prelievo, anche dell'intera giacenza. L'accordo di donazione diretta era stato integrato dal consenso manifestato da pagina 13 di 28 a far sì che la sorella prelevasse l'intero controvalore della polizza materna, di cui il medesimo Pt_2 era l'esclusivo beneficiario. Solo in tal modo aveva potuto disporre della somma di € Parte_1
190.000,00 in discussione. Il Tribunale concludeva che detta donazione diretta, certamente non di modico valore, per essere valida avrebbe dovuto necessariamente rivestire la forma dell'atto pubblico, mentre nel caso di specie si era trattato di un accordo verbale;
ne conseguiva il pieno accoglimento delle domande attoree.
Avverso tale sentenza proponeva appello , con atto di citazione notificato Parte_1 in data 23.12.2024, per i motivi ivi formulati.
Si costituivano in giudizio , in proprio e quale rappresentante del figlio Controparte_1 minore e contestando l'appello e chiedendo la Persona_1 Controparte_2 Controparte_3 conferma integrale della sentenza impugnata.
All'esito della prima udienza del 15.04.2025, il consigliere istruttore, visti gli artt. 127 ter e 352
c.p.c., fissava, davanti a sé, l'udienza del 21.10.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termini perentori alle parti -calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza- di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 15 per il deposito delle note di replica;
infine assegnava altresì termine sino alla data dell'udienza per il deposito di note scritte sostitutive della stessa, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti.
Depositati gli iscritti conclusivi e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 21.10.2025 e decisa nella camera di consiglio del 29.10.2025.
L'appellante ha formulato un unico motivo di impugnazione, con il quale censura la sentenza di primo grado nella parte in cui, avendo riconosciuto la sussistenza, nel caso di specie, di una donazione diretta
–anziché indiretta– avrebbe violato gli artt. 769, 802 e 809 cod. civ. e i consolidati principi giurisprudenziali in materia di donazioni indirette.
Ricorda che per queste ultime non è richiesta la forma solenne di cui all'art. 782 c.c. e che, quindi, qualificando come indiretta la donazione oggetto di causa, il negozio donativo sarebbe pienamente valido ed efficace, con conseguente rigetto integrale delle domande avversarie.
Richiama la giurisprudenza di legittimità ripercorrendo le ipotesi più significative di donazione indiretta riconosciute dalla stessa. Cita, in particolare, le pronunce che, nell'ipotesi di acquisto di un pagina 14 di 28 immobile in capo al figlio con denaro proveniente dal genitore, ravvisano una donazione indiretta dell'immobile e non una donazione diretta del denaro impiegato per il suo acquisto. Evidenzia che tale qualificazione è stata operata anche nel caso di acquisto di quote azionarie e di buoni postali. Test Nel caso oggetto di causa, secondo l'appellante, alla luce della testimonianza resa dal teste e di quanto rilevato dallo stesso giudice di prime cure circa l'esatta corrispondenza tra l'asserita dazione di denaro e il premio versato per la sottoscrizione della polizza, può ritenersi accertato che Parte_2
-esprimendo il proprio consenso alla stipulazione della polizza da parte della sorella e all'addebito in conto del relativo premio- ha, in sostanza, indirettamente donato a la polizza Parte_1 assicurativa, posto che la dazione del denaro da parte del fratello era stata fatta al precipuo scopo di consentire la sottoscrizione di detta polizza, per cui era ravvisabile un collegamento funzionale tra il denaro e la stipulazione della polizza.
L'appellante aggiunge che la stessa cointestazione di un conto o anche il solo conferimento di delega per operare sullo stesso può configurare donazione indiretta secondo la giurisprudenza. Pertanto, nel caso di specie, anche nel caso non si volesse ravvisare una donazione indiretta della polizza, il consenso di all'addebito sul conto cointestato del prezzo del relativo premio può essere configurato, Parte_2 secondo l'appellante, come donazione indiretta del denaro alla sorella per saldare il premio, essendo pacifica la sussistenza dell'animus donandi. In ulteriore subordine, si potrebbe configurare una donazione indiretta realizzata tramite adempimento del debito altrui.
L'appello è infondato.
L'appellante ritiene che il Tribunale abbia errato nel qualificare come donazione diretta l'atto dispositivo compiuto da a favore della sorella in data 19.6.2019, in quanto, nel caso di Parte_2 specie, si sarebbe in presenza, in realtà, di una donazione indiretta della polizza assicurativa o, quantomeno, di una donazione indiretta del denaro usato per pagarne il premio o, ancora, di una donazione indiretta realizzata tramite adempimento del debito altrui, quest'ultimo costituito dall'obbligo di versare il premio della polizza.
Tale tesi non è condivisa dalla Corte.
Ripercorrendo sinteticamente i fatti di causa emerge quanto segue:
- in data 20.5.2019 decede la madre di e;
Parte_2 Parte_1
- il 28.5.2019 i due fratelli aprono il conto comune n. 1000/1490;
- sul detto conto comune in data 25.6.2019 confluisce il saldo del conto già intestato alla madre, pari ad euro 6.211,13, mentre in data 17.6.2019 vengono accreditati sullo stesso gli importi pagina 15 di 28 liquidati ai figli in forza delle polizze stipulate in loro favore dalla madre;
in particolare, quanto alle predette polizze, risulta che in data 17.6.2019 vengono accreditati sul conto comune i seguenti importi:
a) euro 8.319,67 a favore di;
Parte_2
b) euro 190.021,78 a favore di (polizza n. 3718792); Parte_2
c) euro 8.319,67 a favore di;
Parte_1
d) euro 71.625,42 a favore di;
Parte_1
- emergono poi le seguenti uscite:
e) in data 19.6.2019 prelievo di euro 1.800;
f) in data 19.6.2019 bonifico di euro 14.731,92 per “spese funebri mamma” a
[...]
Parte_1
g) in data 19.6.2019 addebito in conto di 190.000,00 euro per il pagamento del premio assicurativo della polizza InFondi Stabilità PlusInsurance, stipulata da , con Parte_1 addebito sul conto comune autorizzato dalla stessa, come emerge dall'ultima pagina della polizza in questione (doc. 8 attori primo grado);
h) in data 28.6.2019 giroconto a favore di di euro 3.000,00; Parte_2
i) in data 28.6.2019 giroconto a favore di , marito di , di CP_5 Parte_1 euro 74.600,00.
In atto di citazione gli attori -moglie e figli di avevano dedotto che tale conto Parte_2 comune n. 1000/1490 era stato aperto dai fratelli per gestire congiuntamente le spese e le Pt_2 incombenze connesse al decesso della madre, comprese le spese assistenziali e funebri, per le quali vi era incertezza sul relativo ammontare all'apertura della successione.
Tale precisa allegazione attorea – espressamente finalizzata a negare che la cointestazione del conto fosse interpretabile come donazione indiretta a della metà delle maggiori Parte_1 somme di pertinenza di non era stato oggetto di specifica contestazione da parte della Parte_2 convenuta.
Quest'ultima, anzi, in primo grado, aveva pacificamente ammesso che l'importo di euro
190.000,00, oggetto delle domande attoree, era senz'altro di pertinenza del fratello sino all'operazione compiuta il 19.6.2019, che tuttavia era stata effettuata col pieno consenso di . Pt_2
L'affermazione secondo cui il conto comune n. 1000/1490 era stato aperto il 28.5.2019 per gestire entrate e uscite pertinenti alle vicende connesse al decesso della madre trovava, del resto, conferma nella recente scomparsa di quest'ultima, che era mancata il 20.5.2019, quindi solo una settimana prima, e nella pagina 16 di 28 natura degli accrediti e addebiti in conto, che risultavano, in effetti, pertinenti alle vicende dipendenti dalla morte della stessa. Si tratta infatti, come entrate, degli importi liquidati dalla banca per le polizze stipulate dalla madre per ciascun figlio e, come uscite, delle spese connesse al decesso, come le spese funebri (euro 14.731,92) o quelle di assistenza (euro 1.800,00, come allegato da parte attrice in atto di citazione e non specificamente contestato dalla convenuta). Tra l'altro emerge che , Parte_1 mediante bonifico a suo marito, in data 28.6.2019, ha riacquisito la disponibilità dell'importo di euro
74.600,00, sostanzialmente coincidente con la somma liquidata a suo favore per la polizza stipulata dalla madre, con l'aggiunta di 3.000,00 euro, corrispondente alla metà circa del saldo del conto estinto della madre, pari ad euro 6.211,13. Lo stesso , sempre il 28.6.2019, risulta aver girato a proprio favore Pt_2
l'importo di euro 3.000,00, corrispondente alla metà del saldo del conto della madre. Ciò conferma che il conto comune aperto il 28.5.2019 era un mero conto “di passaggio”, per la gestione di accrediti e addebiti connessi al decesso materno, tanto che al 30.6.2019 il saldo attivo contava solo poche decine di euro.
E' noto che l'inquadramento nella donazione indiretta dell'apertura di un conto corrente cointestato, con possibilità di firma disgiunta, nell'ipotesi in cui le somme depositate, all'atto della cointestazione, siano di pertinenza di uno solo dei cointestatari, deve essere frutto di un accertamento in fatto rigoroso, che presuppone la dimostrazione dell'esistenza dell'animus donandi e della circostanza che il proprietario del denaro non avesse altro scopo che quello di liberalità (Cass. n. 26983 del
12.11.2008; Cass. n. 26991 del 2.12.2013). Si è, infatti, anche di recente ribadito che “l'atto di cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito che risulti essere appartenuta ad uno solo dei contestatari, può essere qualificato come donazione indiretta solo quando sia verificata l'esistenza dell'"animus donandi”, consistente nell'accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel momento della detta cointestazione, altro scopo che quello della liberalità” (Cass. n. 4682 del 28.2.2018; Cass. n. 26991/2013; Cass. n.
6784/2012). Sotto tale profilo è stato più volte chiarito che la mera cointestazione del conto non è sufficiente a dimostrare la sussistenza dell'animus donandi (Cass. n. 22613 del 2025; Cass. n. 4682 del
28.2.2018).
Nel caso di specie, come si è visto, l'apertura del conto cointestato aveva avuto uno scopo preciso, ossia gestire le entrate e le uscite connesse con la morte della madre, come allegato da parte attrice e non contestato dalla convenuta e come risulta dall'esame dell'operatività dello stesso nelle settimane successive al decesso materno.
pagina 17 di 28 Inoltre, deve rilevarsi che l'eventuale donazione indiretta si dovrebbe realizzare mediante la stipulazione del negozio di apertura del conto corrente rispetto a delle somme, in quel momento, di proprietà di uno solo dei cointestatari e depositate sul conto comune in fase di apertura. Si è affermato, infatti, che “la cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito, è qualificabile come donazione indiretta qualora detta somma, all'atto della cointestazione, risulti essere appartenuta ad uno solo dei cointestatari, rilevandosi che, in tal caso, con il mezzo del contratto di deposito bancario, si realizza l'arricchimento senza corrispettivo dell'altro cointestatario: a condizione, però, che sia verificata l'esistenza dell'animus donandi"” (Cass. n.
4682/2018).
Nel caso oggetto di causa, invece, al momento dell'apertura del conto comune, in data 28.5.2019, non vi era alcuna disponibilità di pertinenza di , in quanto la provvista derivante dalla Parte_2 liquidazione delle polizze vita è pervenuta sul conto in esame solo in data 17.6.2019.
Deve, pertanto, escludersi che si sia realizzata, al momento dell'apertura del conto comune, una donazione indiretta da parte di alla sorella delle somme di pertinenza del Parte_2 Parte_1 primo, peraltro neppure disponibili in quel momento, risultando altro lo scopo dei fratelli in relazione all'apertura del conto in esame, come sopra illustrato. Del resto, in primo grado, neppure la convenuta ha allegato e dimostrato che l'apertura del conto corrente n. 1000/1490 aveva integrato una donazione indiretta a suo favore, avendo la stessa concentrato le sue difese su quanto accaduto invece in data
19.6.2019, mentre tale argomento risulta accennato nell'atto di appello.
Posto che il conto in discussione era cointestato, con possibilità di disposizioni a firma disgiunta da parte dei cointestatari, è opportuno rammentare che, in presenza di tale tipologia di conto corrente, occorre distinguere il rapporto dei correntisti con la banca, regolato dall'art. 1854 c.c., da quello dei cointestatari tra loro, cui si applica l'art. 1298 c.c..
Sotto il primo profilo l'art. 1854 c.c., stabilisce che "nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto". Pertanto, in base a tale norma ogni cointestatario, al quale sia attribuita la facoltà di operare separatamente, è tenuto nei confronti della banca per l'intero
(solidarietà passiva) e può, allo stesso modo, pretendere il pagamento dell'intero (solidarietà attiva).
Il vincolo di solidarietà nei rapporti interni tra i cointestatari del conto, invece, è disciplinato dall'art. 1298, comma due, c.c., in base al quale le quote di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente.
pagina 18 di 28 Dalla lettura congiunta delle disposizioni in esame discende che “ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, nei rapporti interni non può disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto” (Cass. n. 26991 del 2.12.2013; Cass. n. 77 del 4.1.2018; Cass. n. 4066 del 19.2.2009; Cass.
n. 3241/1989).
E' opportuno sottolineare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, che tale principio non vale solo alla chiusura del contratto, quasi si trattasse al termine del rapporto di regolare i rapporti dare- avere secondo le rispettive quote, ma opera in costanza dello stesso, durante l'intero svolgimento del rapporto e dunque anche per le singole operazioni svolte di giorno in giorno.
Ciò chiarito, nel caso di specie, quando in data 19.6.2019 è stata posta in essere la contestata operazione di addebito sul conto n. 1000/1490 dell'importo di euro 190.000,00, è indubbio che l'appellante ha disposto di una somma superiore alla quota delle giacenze di sua pertinenza.
E', infatti, documentato e non contestato che, a tale data, disponeva sul conto degli importi Pt_2 di euro 8.319,67 e di euro 190.021,78, provenienti dalle polizze vita della madre, mentre era Parte_1 proprietaria delle somme di euro 8.319,67 e di euro 71.625,42, pure derivanti dalla liquidazione delle polizze accese a suo favore dalla genitrice;
solo successivamente, in data 25.6.2019, è stato anche accreditato l'importo di euro 6.211,13, pari al saldo del conto già intestato alla madre defunta.
Complessivamente, dunque, alla data del 19.6.2019, gli importi di pertinenza di erano pari Pt_2 ad euro 198.341,45 e quelli di titolarità della sorella ammontavano ad euro 79.945,09.
Inoltre, è pacifico in causa che, nel momento in cui , in data 19.6.2019, ha Parte_1 disposto della somma di euro 190.000,00, quest'ultima, anche nelle intenzioni espresse dei fratelli, era esattamente quella derivata ad dalla liquidazione della polizza della madre n. 3718792, di cui si Pt_2
è detto sopra. La circostanza risulta da una pluralità di elementi:
-dall'accordo verbale concluso tra i fratelli in tale sede e riferito dalla funzionaria della banca sentita come testimone (“tali soldi, che aveva ricevuto dall'eredità materna”); Tes_2
-dall'entità dell'importo in discussione, in sostanza coincidente con quello della polizza n.
3718792 a favore di , pari infatti ad euro 190.021,78; Pt_2
-dal fatto che, da lì a qualche giorno, ha girato a favore di suo marito l'importo di euro Parte_1
74.600,00 -corrispondente alla polizza della madre a suo favore (71.625,42), più la metà di sua pertinenza pagina 19 di 28 del saldo estinto del conto della madre (6.211,13 : 2 = 3.105,56)- in sostanza riappropriandosi in via esclusiva dell'importo di sua pertinenza, mentre, a sua volta, si era riappropriato della sua metà Pt_2 del conto materno, effettuando un giroconto di euro 3.000,00 a proprio favore;
pertanto, pagate le spese funebri (14.731,92) e di assistenza (1.800), l'unico importo che restava, anche per esclusione, era esattamente quello della polizza n. 3718792.
-La stessa parte convenuta, del resto, nella comparsa di costituzione avanti al Tribunale, così scriveva in ordine all'operazione contestata del 19.6.2019 e alla somma che ne costituiva oggetto: si è recato insieme a presso la filiale di Muggiò di banca Intesa PA Parte_2 Parte_1
S.p.A. in data 19 giugno 2019, con la specifica intenzione, riferita oralmente alla funzionaria di banca innanzi alla quale l'operazione è stata realizzata, sig.ra di affidare alla sorella i proventi di circa 190.000,00 Tes_2
Euro derivanti dalla polizza vita n. 3718792, stipulata dalla madre a suo beneficio, per permettere a Parte_1 di assolvere con tale denaro il pagamento del premio della polizza vita n. 71002069442 dalla stessa stipulata”.
Quindi, quando in data 19.6.2019 ha disposto della somma di euro 190.000,00, Parte_1 giacente sul conto comune, sicuramente, nella volontà delle parti, ha utilizzato il denaro del fratello e lo ha fatto perché quest'ultimo, personalmente presente in banca con lei, ha espressamente autorizzato tale operazione.
Le ragioni di questo consenso prestato da si rinvengono nelle testimonianze del Parte_2 cugino, , e della funzionaria della banca, che si riportano. Testimone_13 Tes_2
Per quanto qui di interesse, ha così dichiarato all'udienza del 5.6.2023: “Ho visto Testimone_13
un paio di settimane o un mese prima del suo decesso a casa di mia mamma, abitando io nel Pt_2 medesimo palazzo. E' venuto in quanto, sapendo che lavoravo in uno studio legale, voleva chiedermi consiglio su come muoversi in quanto aveva intenzione di separarsi dalla moglie, non sopportandone più i comportamenti e gli atteggiamenti. Prima, però, voleva sistemare i ragazzi e, quindi, avere il nominativo di un avvocato per sistemarli economicamente senza che la moglie, in caso di divorzio, beneficiasse dei soldi che lui voleva riservare a questi ultimi. Mi diceva che lei non riusciva ad instaurare relazioni normali con la famiglia di lui che abitava al piano di sotto e che aveva dei comportamenti strani, che non mi ha voluto precisare dicendomi che erano troppi da poterli enucleare”.
Così, invece, ha riferito all'udienza del 9.10.2023: “Confermo, anche se non ne ricordo Tes_2 esattamente la data, che la sig.ra , alla presenza del fratello , si è recata presso la Parte_1 Pt_2 nostra filiale ed ha stipulato una polizza. Non posso confermare con certezza che sia quella relativa al documento n. 8 di parte attrice che mi viene esibito in quanto trattasi di un documento parziale che, tra
pagina 20 di 28 l'altro, non richiama neppure la polizza stipulata. ADR: Confermo che nella medesima occasione la sig.ra presente il fratello, ha ordinato l'addebito del controvalore della polizza Parte_1 sottoscritta, sebbene non ne ricordi l'ammontare, sul conto corrente cointestato ai fratelli e Parte_1
per pagare il premio assicurativo. Nell'occasione mi ha espressamente riferito che Pt_2 Pt_2 voleva assolutamente effettuare questa operazione in favore della sorella, sebbene quest'ultima abbia cercato di dissuaderlo, in quanto, avendo problemi con la moglie non voleva che tali soldi, che aveva ricevuto dall'eredità materna, gli rimanessero intestati. Escludo che l'addebito di tale somma sia stato sottoscritto anche da in quanto l'unica contraente della polizza era la sorella”. Pt_2
Da entrambe le testimonianze in esame emerge che aveva dei problemi con la moglie Parte_2
e che desiderava che i suoi soldi non pervenissero alla stessa. Il teste riferisce dell'intenzione di Tes_13
Test instaurare un giudizio di separazione contro il coniuge e la teste -con riferimento all'operazione oggetto di causa- chiarisce che “non voleva che tali soldi, che aveva ricevuto dall'eredità Pt_2 materna, gli rimanessero intestati”.
Quest'ultima espressione, peraltro, potrebbe far dubitare che si sia trattato di una reale donazione alla sorella e non semplicemente di un'operazione volta a mascherare il denaro sotto diversa intestazione, allo scopo di sottrarlo alla moglie, il che escluderebbe in radice la sussistenza di un animus donandi, che esige prova rigorosa. Tuttavia, sul punto deve rilevarsi che il Tribunale ha espressamente qualificato come donazione il passaggio di denaro da a e parte appellata non Parte_2 Parte_1 ha proposto appello incidentale in ordine a tale qualificazione, che costituisce il presupposto logico giuridico della nullità per difetto di forma, pure espressamente dichiarata dal Tribunale. In proposito è noto, infatti, che il giudicato interno, in assenza di specifica impugnazione, si forma anche sulla qualificazione giuridica data dal giudice, se ha condizionato la decisione del giudice di merito e la questione era in contestazione tra le parti. Nel caso di specie, pertanto, era onere di parte appellata censurare, mediante appello incidentale condizionato, la qualificazione come donazione del negozio oggetto di causa, negando in radice l'esistenza dell'animus donandi, circostanza su cui vi era controversia tra le parti, non rilevando, sotto tale profilo, il fatto che la stessa fosse stata vittoriosa in primo grado
(Cass. n. 25876 del 27.9.2024; Cass. n. 31330 del 10.11.2023; Cass. n. 12159 dell' 8.5.2023; Cass. n.
6716 del 19.3.2018).
Dovendo, dunque, partire dal presupposto che si sia tratto di un'effettiva donazione alla sorella, non vi è dubbio che il focus di sia stato lo spostamento del denaro, al fine di sottrarlo alla Pt_2 moglie, con cui il rapporto evidentemente si era incrinato. La stessa appellante nelle sue difese in primo grado riferiva dei continui litigi e delle accese e talvolta violente discussioni tra il fratello e la moglie. pagina 21 di 28 In questo quadro la donazione di alla sorella risulta trovare fondamento nella Pt_2 Parte_1 volontà del primo di sottrarre alla disponibilità della moglie le somme derivate dall'eredità materna, per cui avrebbe donato le proprie disponibilità liquide alla sorella, preferendola alla moglie, affinché il coniuge non potesse beneficiare del denaro in discussione, in vista dell'instauranda causa di separazione o comunque in via successoria.
Non risulta, invece, in nessun modo che la volontà di sia stata specificamente quella di Pt_2 donare una polizza assicurativa alla sorella, tanto meno la specifica polizza InFondi Stabilità
PlusInsurance, concretamente stipulata da Parte_1
Benché il testo di detta polizza non sia in atti, se non limitatamente all'ultimo foglio dei sette che la componevano (doc. 8 attori primo grado), è verosimile che si sia trattato di un prodotto di investimento piuttosto che di una polizza vita classica, tenuto conto del considerevole importo del premio pagato, pari appunto a 290.000,00 euro.
Sotto tale profilo, deve ritenersi che, donato o comunque trasferito l'importo in discussione dal fratello alla sorella, che quest'ultima lo investisse in un modo o in un altro non risulta sia stato specifico oggetto di attenzione da parte di . La funzionaria della banca non riferisce, ad esempio, né la convenuta Pt_2 ha mai dedotto, che si sia soffermato sulla tipologia della polizza in esame o sulle diverse Parte_2 opzioni di investimento e di polizze assicurative proposte dalla banca, per poi eventualmente scegliere,
d'accordo con la sorella, la specifica polizza sottoscritta da quest'ultima.
Quel che è emerso, invece, dalle allegazioni di e dalle deposizioni testimoniali, è Parte_1 che voleva trasferire il denaro ereditato dalla madre alla sorella, per sottrarlo alla Parte_2 disponibilità della moglie. La volontà di era, dunque, incentrata sul trasferimento dei soldi e non Pt_2 sulla specifica forma di investimento utilizzata dalla sorella, una volta ottenuta la disponibilità del denaro.
Tali rilievi escludono che, nel caso di specie, si possa ravvisare una donazione indiretta della polizza assicurativa da a . Parte_2 Parte_1
Se, infatti, come sostenuto dall'appellante, è ben possibile, in linea generale, che, quando qualcuno mette a disposizione del denaro finalizzato all'acquisto di uno specifico bene, si possa configurare una donazione indiretta di detto bene, tuttavia ciò non risulta dimostrato nel caso di specie.
E' noto che, ad esempio nel caso ricorrente del padre che procuri al figlio l'acquisto di un immobile, fornendogli il denaro per pagarne il prezzo, la giurisprudenza di legittimità ravvisa una donazione indiretta dell'immobile e non una donazione del denaro.
pagina 22 di 28 Tuttavia, in tali ipotesi la Suprema Corte perviene a configurare una donazione indiretta dell'immobile solo dopo aver accertato, nel singolo caso, la specifica intenzione del disponente di far acquisire proprio detto bene al figlio; in particolare, si deve indagare se la volontà del genitore era precisamente l'acquisizione dell'immobile in capo al figlio, piuttosto che la semplice messa a disposizione del denaro, utilizzato poi dal figlio eventualmente per l'acquisto di un immobile. Il dato che rileva non è cronologico, ma funzionale, ossia relativo allo scopo ultimo per cui viene dato il denaro, dovendosi ricostruire l'effettiva volontà del donante e verificare se l'acquisto di quel determinato bene in capo al donatario
-spesso un immobile, altre volte l'acquisizione di una partecipazione societaria, magari nell'azienda di famiglia- fosse l'obbiettivo specifico del disponente, rispetto al quale il denaro assume valenza meramente strumentale.
Così si esprimevano già le Sezioni Unite n. 9282 del 1992: “Ad avviso del Collegio occorre ben distinguere l'ipotesi della donazione diretta del denaro, che sia stato successivamente impiegato dal figlio in un acquisto immobiliare, da quella del denaro elargito dal donante quale mezzo per l'acquisto dell'immobile in capo al figlio, ossia finalizzato a tale acquisto.
Invero, quando il denaro è stato donato come tale, l'oggetto della collazione non può che essere il denaro stesso, che costituisce il bene di cui il genitore ha inteso beneficiare il figlio. Il successivo reimpiego della somma ricevuta non ha ovviamente rilievo, essendo estraneo alla previsione del donante. Diversa soluzione deve darsi, invece, al caso del denaro dato al precipuo scopo dell'acquisto immobiliare e, quindi, o pagato direttamente all'alienante dal genitore stesso, presente alla stipulazione intercorsa tra acquirente e venditore dell'immobile, o pagato dal figlio dopo averlo ricevuto dal padre in esecuzione del complesso procedimento che il donante ha inteso adottare per ottenere il risultato della liberalità, con o senza la stipulazione in proprio nome di un contratto preliminare con il proprietario dell'immobile. Posto così il problema, non pare possa revocarsi in dubbio che nella seconda ipotesi - dove c'è un collegamento tra l'elargizione del denaro paterno e l'acquisto del bene immobile da parte del figlio - si sia in presenza di una donazione (indiretta) dello stesso immobile e non del denaro impiegato per il suo acquisto” (Cass. SU n. 9282 del 5.8.1992).
Anche le pronunce successive pongono costantemente l'accento sulla ricostruzione, in concreto, dell'effettiva volontà del donante con riferimento all'oggetto di cui lo stesso vuole beneficiare il donatario. In particolare, si è precisato che occorre aver riguardo “allo scopo ultimo del disponente” e al
“programma negoziale del genitore donante” (Cass. n. 11035 del 20.5.2014). Ancora si è detto che “ai fini della configurabilità della donazione indiretta d'immobile, è necessario che il denaro venga corrisposto dal donante al donatario allo specifico scopo dell'acquisto del bene …. Non ricorre,
pagina 23 di 28 pertanto, tale fattispecie quando il denaro costituisca il bene di cui il donante ha inteso beneficiare il donatario e il successivo reimpiego sia rimasto estraneo alla previsione del donante” (Cass. n. 26746 del 6.11.2008).
Costante, infatti, nelle pronunce che hanno riconosciuto la sussistenza di una donazione indiretta con riferimento ad uno specifico bene acquistato col denaro messo a disposizione dal donante, è
l'accertamento in concreto che la somma sia stata da quest'ultimo versata come “mezzo per l'unico e specifico fine dell'acquisto del bene” (Cass. n. 18541 del 2.9.2014; Cass. n. 3642 del 24.2.2004; Cass. n.
11327 del 15.11.1997).
Anche al di fuori dell'ipotesi più ricorrente dell'acquisto di un immobile per il figlio con denaro del genitore, si è affermato, ad esempio per l'acquisto di partecipazioni societarie, che “le donazioni di denaro finalizzate all'acquisto di un bene (nella specie, azioni) costituiscono donazione indiretta di quel bene poichè, in presenza di collegamento tra la messa a disposizione del denaro e il fine specifico dell'acquisto del bene, la compravendita costituisce lo strumento del trasferimento del bene, oggetto dell'arricchimento del patrimonio del destinatario” (Cass. n. 11491 del 23.5.2014). Nel caso oggetto di detta pronuncia era emerso che il denaro messo a disposizione dal genitore era finalizzato specificamente all'acquisto, in capo al figlio, della partecipazione azionaria in discussione.
Come detto, nel caso, invece, oggetto del presente giudizio, non risulta affatto che Parte_2 abbia messo a disposizione della sorella il suo denaro allo specifico fine che quest'ultima acquistasse la polizza assicurativa InFondi Stabilità PlusInsurance, i cui contorni peraltro sono rimasti ignoti, perché non allegati e il documento non è in atti. Dall'istruttoria svolta non è emerso, infatti, che l'acquisto di questa polizza fosse oggetto del programma negoziale di , il cui fine, invece, Parte_2 almeno per quanto risultante in causa, era piuttosto quello di beneficiare la sorella del denaro pervenutogli dall'eredità materna. Che poi quest'ultima lo abbia investito in una forma o in un'altra non risulta sia stato oggetto di specifico interessamento di . Pt_2
Esclusa, pertanto, l'ipotesi principale prospettata dall'appellante, secondo cui nel caso di specie si sarebbe verificata una donazione indiretta della polizza a favore della stessa, occorre verificare se, invece, non possa discorrersi di donazione indiretta del denaro, utilizzato per il pagamento della polizza della sorella da parte di o ancora di donazione indiretta realizzata da quest'ultimo tramite Parte_2 adempimento del debito altrui, sempre da riferirsi al pagamento del premio assicurativo.
Anche tali ipotesi non convincono il Collegio.
pagina 24 di 28 E' noto che l'adempimento, di regola, è un atto dovuto e, come tale, non ha natura negoziale, ma quella di mero atto esecutivo. Tuttavia, diversa è l'ipotesi di adempimento da parte del terzo, ossia da parte di un soggetto che non vi è tenuto. In tal caso l'adempimento, oltre ad avere valenza esecutiva, ha natura anche negoziale, in quanto il terzo, estraneo al rapporto obbligatorio preesistente, senza esservi tenuto, esegue la prestazione con libera ed autonoma determinazione.
La giurisprudenza di legittimità riconosce che, in tale ipotesi, è configurabile una donazione indiretta nel caso sia ravvisabile un animus donandi, che sorregga l'adempimento del terzo. Frequente nella prassi
è l'ipotesi del genitore che interviene per effettuare un pagamento dovuto dal figlio, in forza di un contratto concluso da quest'ultimo con altro soggetto.
Nel caso oggetto del presente procedimento, tuttavia, l'adempimento non è stato effettuato da Parte_2
. Il pagamento del premio della polizza è stato, infatti, eseguito su disposizione della sola
[...] [...]
che nel contratto assicurativo aveva autorizzato la banca a procedere in tal senso. Nell'ultima Parte_1 pagina della polizza, l'unica in atti, subito prima della sottoscrizione della sola e Parte_1 della data del 19.6.2019, si legge infatti: “Infine autorizzo la ad addebitare Controparte_8 direttamente sul conto corrente Iban [...]1490 intestato a , Parte_1
la somma che costituisce il premio unico versato a favore di Intesa PA Vita spa” Parte_2
(doc. 8 attori primo grado).
La stessa funzionaria della banca, ha escluso la sottoscrizione di un ordine in tal senso Tes_2 anche da parte di (“Escludo che l'addebito di tale somma sia stato sottoscritto anche Parte_2 da ”), che infatti non risulta in atti. Pt_2
Il pagamento della polizza di , dunque, non è stato effettuato da , ma dalla stessa Parte_1 Pt_2 appellante e quest'ultima, per poter disporre in tal senso del denaro del fratello, ne aveva ottenuto necessariamente preventivamente la disponibilità, per effetto del consenso manifestato Test verbalmente da . Tale circostanza è confermata dal teste che ha riferito della presenza in Pt_2 banca di con la sorella e del suo consenso. Pt_2
In sostanza, ha pagato il premio della sua polizza col denaro del fratello perché Parte_1 quest'ultimo, un attimo prima, glielo aveva messo a disposizione, trasferendo alla sorella, mediante contratto verbale, la titolarità delle somme. Tale passaggio è stato indispensabile perché, come sopra precisato, nei rapporti interni tra correntisti nessuno può disporre delle somme di pertinenza dell'altro senza il relativo consenso e tale principio vale per tutto il corso del rapporto e non solo al termine dello stesso.
pagina 25 di 28 Il momento negoziale, nel caso di specie, si è, dunque, compendiato unicamente in questo consenso di a trasferire la titolarità del suo denaro a , mentre il successivo pagamento da Pt_2 Parte_1 parte di quest'ultima della polizza discende dall'operatività del meccanismo della cointestazione del conto a firma disgiunta e non ha richiesto l'espressione di una ulteriore volontà negoziale da parte di
, come invece accade nell'ipotesi di donazione indiretta effettuata tramite adempimento del debito Pt_2 altrui.
Pertanto, il negozio concluso tra i fratelli -nelle loro intenzioni e al di là dei profili di invalidità connessi alla forma- ha avuto come oggetto il trasferimento, in ipotesi donandi causa, da a Pt_2
, del denaro del primo, tramite accordo verbale ad effetti reali, in forza del principio Parte_1 consensualistico, applicabile anche al denaro nella misura in cui le parti si riferiscono ad una specifica somma e nel caso di specie, come si è visto, il riferimento era pacificamente all'importo di 190.000,00 euro, che aveva ricevuto dalla polizza n. 3718792 della madre. Pt_2
Tale trasferimento costituiva il presupposto logico per consentire all'appellante di autorizzare la banca ad addebitare sul conto comune l'importo del premio della sua polizza, ben superiore alla quota interna di sua pertinenza del saldo.
Non risultano altri momenti negoziali che hanno coinvolto , perché la polizza e la Parte_2 relativa autorizzazione alla banca di addebito sul conto del premio sono state sottoscritte dalla sola e sono state possibili, come detto, per il meccanismo della cointestazione del conto a firme Parte_1 disgiunte, che consentiva alla banca di ritenere pienamente valida l'operazione disposta dalla sola appellante, senza necessità di espressione di un consenso ad hoc da parte di . Pt_2
Così ricostruita sul piano strutturale l'operazione in esame e accertato che il focus della volontà di era il trasferimento del denaro alla sorella e non lo specifico investimento sottoscritto Parte_2 dall'appellante una volta ottenuto il denaro, è chiaro che si è in presenza di una donazione diretta, in forma verbale, di un ingente somma di denaro dal fratello alla sorella, che non può che essere dichiarata nulla per difetto di forma, con conseguente obbligo dell'appellante di restituire la somma ricevuta, come già disposto dal Tribunale.
In proposito appare opportuno evidenziare che la Sezioni Unite hanno avuto modo di affermare che, qualora il trasferimento di valori da un patrimonio ad un altro avviene tramite un'operazione di banca, in cui quest'ultima è mera esecutrice delle disposizioni impartite, per cui l'accordo negoziale è concluso unicamente tra beneficiante e beneficiario e a tale accordo l'istituto di credito rimane estraneo, si è in presenza di una donazione tipica ad esecuzione indiretta e non di una donazione indiretta (Cass. SU n.
pagina 26 di 28 18725 del 27.7.2017). Tale principio appare applicabile anche al caso di specie, in cui, all'accordo tra i fratelli per il trasferimento della titolarità del denaro, ha fatto seguito l'esecuzione da parte della banca dell'addebito in conto per effetto unicamente dell'ordine impartito dall'appellante e delle disposizioni che governavano il conto comune dalla sua costituzione, senza ulteriore concorso della volontà di
. Parte_2
L'appello proposto deve, pertanto, essere rigettato.
SPESE DI LITE
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite ex art. 91 cpc, in forza del principio di soccombenza.
Le spese di lite sopportate dagli appellati, per il grado di appello, tenuto conto tenuto conto del dm
55/14, come aggiornato dal dm 147/2022, del valore della domanda attorea dichiarato ai fini del contributo unificato, dell'attività difensiva svolta, della media complessità delle questioni trattate e dell'effettivo impegno difensivo, esclusa la fase istruttoria non presente, si liquidano in complessivi euro
9.991,00, di cui 2.977,00 euro per studio, euro 1.911,00 per fase introduttiva, euro 5.103,00 per fase decisionale, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge.
Visto il rigetto dell'appello, la Corte dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
2285/2024 del Tribunale di Monza, pubblicata in data 23.9.2024 -ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa- così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante a pagare a parte appellata, a titolo di rimborso delle spese di lite del grado di appello, la somma di euro 9.991,00,00, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
3. dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 29.10.2025
pagina 27 di 28 Il Consigliere estensore
ET SO
Il Presidente
IA NA AN
pagina 28 di 28
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott.ssa IA NA AN Presidente
Dott. Andrea Francesco Pirola Consigliere
Dott.ssa ET SO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa rg 3638/2024, promossa in grado d'appello,
da
C.F.: ), nata a [...] il 20 marzo Parte_1 C.F._1
1963, residente a [...], rappresentata e difesa dagli avvocati
RC LE (C.F.: ; pec: e C.F._2 Email_1
MA CC (C.F.: ; pec: , C.F._3 Email_2 elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi in Milano, via C. Battisti n. 11 e alla casella pec: in forza di procura alle liti in atti;
Email_2
APPELLANTE contro
, nata a [...] il [...], residente a [...]
n.6, codice fiscale , in proprio e nella sua qualità di madre esercente la C.F._4 responsabilità genitoriale e legale rappresentante sul figlio minore , nato Persona_1
a Desio il 04/08/2007, codice fiscale , residente a [...]
AN n.6, nonché , nato a [...] l'[...], codice fiscale Controparte_2
e , nata a [...] l'[...], codice fiscale C.F._6 Controparte_3
, pure residenti a [...], tutti rappresentati e C.F._7
pagina 1 di 28 difesi dall'Avvocato Francesco Ferrini (Cod. Fisc. ) e dall'Avv. Tiziano C.F._8
CI NO (Cod. Fisc. ), entrambi del Foro di Milano ed elettivamente C.F._9 domiciliati presso il loro studio in Milano, via Borromei, 2, (numero di telefax 02 80771296, indirizzi di posta elettronica certificata: e Email_3
, in forza di procura alle liti in atti;
Email_4
APPELLATI
PER LA RIFORMA
della sentenza n. 2285/2024, pronunciata il 19.09.2024 dal Tribunale di Monza, Sezione
Seconda Civile, nel procedimento n. RG 7203/2021, pubblicata in data 23.09.2024.
OGGETTO: Donazione diretta – donazione indiretta.
CONCLUSIONI
Le parti, in vista dell'udienza del 21.10.2025, fissata ex artt. 127 ter e 352 cpc, chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
PARTE APPELLANTE
1. in via principale:
a. rigettare le domande tutte proposte dagli attori sig.ra in proprio e quale Controparte_1 rappresentante del figlio minore sig. e sig.ra Persona_1 Controparte_2 [...]
in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto CP_3
b. condannare la sig.ra in proprio e quale rappresentante del figlio minore Controparte_1
il sig. e la sig.ra alla restituzione, alla sig.ra Persona_1 Controparte_2 Controparte_3
dell'importo di Euro 205.407,70, corrisposto dalla stessa in ottemperanza Parte_1 al disposto della Sentenza, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
2. in via istruttoria, oltre ad ammettere le prove documentali prodotte e rigettare le istanze istruttorie avversarie:
A. disporre la verificazione della sottoscrizione grafometrica apposta al doc. avv. 11 (fasc. primo grado) nominando a tal fine un CTU per svolgere una perizia grafologica e indicando per la comparazione le seguenti scritture private sottoscritte con firma grafometrica e/o cartacea pagina 2 di 28 dal sig. ns. docc. 2-3-4-5 (fasc. primo grado) e docc. avv. 3-4 (fasc. primo Parte_2 grado);
B. ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:
1) quale dipendente di banca Intesa PA S.p.A., nel 2019 ha lavorato presso Tes_1
l'agenzia della predetta banca sita a Taccona di Muggiò?”
2) si è occupata della gestione del patrimonio della sig.ra Tes_1 Parte_3 depositato presso l'agenzia di Intesa PA S.p.A. sita a Taccona di Muggiò, fino al decesso della predetta sig. in data 20 maggio 2019” Parte_3
3) in seguito al decesso della sig.ra e fino al decesso del Tes_1 Parte_3 sig. in data 15 luglio 2019, ha assistito i figli della sig.ra , e Parte_2 Parte_3 Pt_2
nelle pratiche relative al trasferimento a loro favore della liquidità e degli Parte_1 strumenti finanziari della madre defunta”
4) in data 19 giugno 2019, i fratelli ed si sono recati Tes_1 Parte_1 Parte_2 insieme presso l'agenzia di Taccona di Muggiò di banca Intesa PA S.p.A.?”
5) in data 19 giugno, presso la filiale di Taccona di Muggiò di banca Intesa Tes_1
PA S.p.A., presente il fratello ha stipulato la Parte_1 Parte_2 polizza assicurativa denominata “InFondi Stabilità PlusInsurance”, n. 71002069442, come da documento (doc. avv. 8 fasc. primo grado) che si rammostra al teste?”
6) “VERO CHE, in data 19 giugno 2019, presso la filiale di Taccona di Muggiò di banca Intesa
PA S.p.A., presente il fratello ha ordinato Parte_1 Parte_2
l'addebito di Euro 190.000 sul conto corrente cointestato ai fratelli e Parte_1 Pt_2 per pagare il premio della polizza assicurativa polizza assicurativa denominata
[...]
“InFondi Stabilità PlusInsurance”, n. 71002069442 come da documento (doc. avv. 8 fasc. primo grado) che si rammostra al teste?”
7) “VERO CHE, in data 19 giugno 2019, presso la filiale di Taccona di Muggiò di banca Intesa
PA S.p.A., il sig. ha espressamente acconsentito, oralmente, all'addebito Parte_2 di Euro 190.000 sul conto corrente cointestato ai fratelli e Parte_1 Parte_2 per il pagamento del premio della polizza assicurativa polizza assicurativa denominata
“InFondi Stabilità PlusInsurance”, n. 71002069442 stipulata in pari data - come da documento
(doc. avv. 8 fasc. primo grado) che si rammostra al teste - dalla sorella ” Parte_1
8) “VERO CHE il sig. ha giustificato la propria decisione indicata al Parte_2 precedente capitolo di prova n. 7 richiamando i conflitti con la moglie?”
pagina 3 di 28 9) “VERO CHE, alla data e nel luogo indicati al precedente capitolo di prova n. 7, il sig. Pt_2 appariva lucido e consapevole?”
[...]
10) “VERO CHE, in data 28 giugno 2019, il sig. si è recato presso la filiale di Parte_2
Taccona di Muggiò di banca Intesa PA S.p.A.?”
11) “VERO CHE, alla data e nel luogo indicati al precedente capitolo di prova n. 10, il Sig. ha disposto in proprio favore l'ordine di giroconto di Euro 3.000 di cui al Parte_2 documento (doc. avv. 11 fasc. primo grado) che si rammostra al teste?”
12) “VERO CHE, l'ordine di giroconto di Euro 3.000 disposto in proprio favore dal Sig. Pt_2 il 28 giugno 2019 presso la filiale di Taccona di Muggiò di banca Intesa PA
[...]
S.p.A. - di cui al documento (doc. avv. 11 fasc. primo grado) che si rammostra al teste - è stato sottoscritto dal sig. mediante apposizione della propria firma tramite tablet?” Parte_2
13) “VERO CHE, alla data e nel luogo indicati al precedente capitolo di prova n. 12, il sig. appariva lucido e consapevole?” Sui predetti capitoli di prova (n. da 1 a 13) si Parte_2 indica quale testimone la sig.ra dipendente di banca Intesa PA S.p.A. Tes_2 addetta, nel 2019, all'agenzia di Taccona di Muggiò (MB), Via Confalonieri n. 48, 20053.
14) quale dipendente di banca Intesa PA S.p.A., nel 2019 ha lavorato Tes_1 presso l'agenzia della predetta banca sita a Muggiò?”
15) si è occupata della gestione del patrimonio del sig. presso Tes_1 Parte_2
l'agenzia di Intesa San Paolo S.p.A. sita a Muggiò, e ciò fino al decesso del sig. Parte_2 in data 15 luglio 2019”
16) quale dipendente di banca Intesa PA S.p.A., ha incontrato il sig. Tes_1 nel 2019 presso l'agenzia della predetta banca sita a Muggiò?” Parte_2
17) “VERO CHE, quando ha incontrato il sig. nel 2019 presso l'agenzia della Parte_2 predetta banca sita a Muggiò, il sig. appariva lucido e consapevole?” Sui Parte_2 predetti capitoli di prova (n. da 14 a 17) si indica quale testimone la sig.ra , Testimone_3 dipendente di banca Intesa PA S.p.A., addetta, nel 2019, all'agenzia di Muggiò, Piazza 9
Novembre 1989 n. 5, 20053.
18) “VERO CHE ha lavorato presso la insieme al sig. per Controparte_4 Parte_2 oltre 15 anni, fino al 1° maggio 2018?”
19) “VERO CHE il sig. ha lavorato come operaio specializzato addetto alla Parte_2 manutenzione dei macchinari produttivi presso la fino alle sue dimissioni?” Controparte_4
20) “VERO CHE il sig. ha lavorato anche nel periodo in cui è stato messo in Parte_2 cassa integrazione, seppur con orario lavorativo ridotto?” pagina 4 di 28 21) “VERO CHE il sig. si è dimesso in data 1° maggio 2018?” Parte_2
22) “VERO CHE le mansioni del sig. consistevano in attività i manutenzione Parte_2 dei macchinari produttivi”
23) “VERO CHE le mansioni del sig. erano svolte in regime di reperibilità 24 Parte_2 ore su 24, sempre in coppia e con periodi di impegno notturno?”
24) “VERO CHE lei e il sig. lavoravate spesso in coppia presso la Parte_2 [...]
” CP_4
25) “VERO CHE sul posto di lavoro, in sua presenza, il sig. è sempre apparso Parte_2 lucido e consapevole?”
26) “VERO CHE le mansioni svolte dal sig. richiedevano attenzione e Parte_2 precisione?”
27) “VERO CHE, nell'ambito della propria attività lavorativa, il sig. ha Parte_2 partecipato ai corsi di formazione antincendio e di conduzione in sicurezza di carrelli elevatori, ottenendo gli attestati di cui ai documenti (ns. docc. 9 e 10 fasc. primo grado) che si rammostrano al teste?”
28) “VERO CHE, nell'ambito della propria attività lavorativa, il sig. ha Parte_2 partecipato al corso di primo soccorso di cui al documento (ns. doc. 11 fasc. primo grado) che si rammostra al teste?”
29) “VERO CHE, nell'ambito della propria attività lavorativa, il sig. ha fatto Parte_2 parte del gruppo di emergenza incaricato al servizio di prevenzione e protezione presso la sia con riferimento alle misure antincendio, sia con riferimento al primo Controparte_4 soccorso, come risulta dai documenti (ns. docc. 12 e 13 fasc. primo grado) che si rammostrano al teste?”
30) nell'ambito della propria attività lavorativa, il sig. è stato Tes_1 Parte_2 designato quale incaricato delle misure antincendio e di emergenza della ” Controparte_4
31) nell'ambito della propria attività lavorativa, il sig. si è Tes_1 Parte_2 occupato dell'attività di primo soccorso e di infermeria all'interno della Controparte_4 come da registro delle visite (ns. doc. 14 fasc. primo grado) che si rammostra al teste?”
32) “VERO CHE il sig. litigava continuamente e violentemente con la moglie Parte_2 sig.ra ” Sui predetti capitoli di prova (n. da 18 a 32) si indicano quali Controparte_1 testimoni il sig. (C.F. , con residenza in Via Romano Testimone_4 C.F._10
Guardini 10, Monza (MB), 20090, nonché, sui predetti capitoli di prova (n. da 18 a 32) ad eccezione del n. 24, la sig.ra (C.F. ), con residenza in Via Testimone_5 C.F._11
pagina 5 di 28 Giosuè Carducci 85, Lissone (MB), 20851 e il sig. (C.F. CP_5
), con residenza in Via Santa AN 6, Muggiò (MB), 20835. C.F._12
33) “VERO CHE, nel mese di gennaio 2019, il sig. si è recato presso l'agenzia Parte_2 immobiliare Studio Lube S.r.l., a Muggiò, presso la quale lei lavorava come agente immobiliare?”
34) “VERO CHE, nel mese di gennaio 2019, presso l'agenzia immobiliare Studio Lube S.r.l.,
a Muggiò, presso la quale lei lavorava come agente immobiliare, il sig. ha Parte_2 discusso dell'acquisto per la figlia di un immobile sito a Muggiò?”
35) “VERO CHE, nella circostanza indicata al precedente capitolo di prova n. 34, il sig. Pt_2
è apparso lucido e consapevole?”Sui predetti capitoli di prova (n. da 33 a 35) si
[...] indicano quali testimoni il sig. e il sig. , entrambi impiegati nel 2019 Tes_6 Testimone_7 presso l'agenzia immobiliare Studio Lube S.r.l. (C.F. ), con sede in Via Italia n. P.IVA_1
12, Muggiò (MB), 20835.
36) CHE abita, insieme alla sua famiglia, al piano terra di una villetta sita in Via Santa Tes_1
AN n. 6, a Muggiò?”
37) “VERO CHE il sig. abitava, con la sua famiglia, al primo piano della Parte_2 predetta villetta sita in Via Santa AN n. 6, a Muggiò?”
38) “VERO CHE, per tutto l'anno scolastico 2019, il sig. accompagnava il Parte_2 figlio, in macchina a scuola e andava a riprenderlo, sempre in macchina, Controparte_2 ogni pomeriggio?”
39) la sig.ra , mamma del sig. negli ultimi Tes_1 Parte_3 Parte_2 anni della sua vita e fino al suo decesso in data 20 maggio 2019, era in sedia a rotelle e richiedeva continue visite mediche”
40) fino al decesso della madre, sig.ra , in data 20 maggio Tes_1 Parte_3
2019, il sig. la accompagnava in macchina alle visite mediche?” Sui capitoli Parte_2 di prova n. da 36 a 40 e sul capitolo di prova n. 32 si indica quale testimone la sig.ra Tes_8
(C.F. , con residenza in Via Santa AN 6, Muggiò (MB),
[...] C.F._13
20835.
41) “VERO CHE la mattina del 13 luglio 2019, ha incontrato sotto casa sua il sig. Pt_2
il quale le ha riferito che stava aspettando il figlio per accompagnarlo in
[...] Per_1 macchina presso l'oratorio di Taccona di Muggiò?”
pagina 6 di 28 42) “VERO CHE la mattina del 14 luglio 2019, ha incontrato sotto casa sua il sig. Pt_2
il quale le ha riferito che stava andando in macchina all' a comprare del
[...] CP_6 pesce per la figlia ” CP_3
43) “VERO CHE nelle circostanze di cui ai precedenti capitoli di prova n. 41 e 42 il sig. Pt_2 appariva lucido e consapevole?” Sui capitoli di prova n. da 36 a 43 (oltre che sui
[...] capitoli di prova n. da 18 a 32, escluso il n. 24) si indica quale testimone il sig. CP_5
(C.F. ), con residenza in Via Santa AN 6, Muggiò (MB), 20835. C.F._12
44) CHE abita ed ha abitato negli ultimi anni a Muggiò, in una villetta sita in Via Santa Tes_1
AN n. 4, vicino a quella condivisa dalle rispettive famiglie dei fratelli e Pt_2 Parte_1
” Sui capitoli di prova n. 44, n. da 37 a 40 e n. 32 si indicano quali testimoni il sig.
[...]
(C.F. ), con residenza in Via Santa AN Testimone_9 C.F._14
4, Muggiò (MB), 20835 e la sig.ra (C.F. ), con Testimone_10 C.F._15 residenza in Via Santa AN 4, Muggiò (MB), 20835.
45) CHE ha lavorato come badante della sig.ra , presso la villetta Tes_1 Parte_3 sita in Via Santa AN n. 6, a Muggiò, fino al 5 giugno 2019, come da documento (ns. doc.
1 fasc. primo grado) che si rammostra al teste?”
46) “VERO CHE il suo contratto di lavoro da badante è stato sottoscritto dal sig. Pt_2
”
[...]
47) CHE ha incontrato il sig. in data 20 maggio e 5 giugno 2019 per Tes_1 Parte_2 firmare i documenti relativi alla fine del suo rapporto di lavoro dopo il decesso della sig.ra
?” Parte_3
48) “VERO CHE in data 22 maggio 2019 ha incontrato il sig. al funerale della Parte_2 madre, sig.ra ?” Parte_3
49) “VERO CHE nelle circostanze indicate ai precedenti capitoli di prova n. 47 e 48 il sig. appariva lucido e consapevole?” Sui predetti capitoli di prova (n. da 45 a 49) Parte_2
e sui capitoli di prova n. da 37 a 40 e 32 si indica quale testimone la sig.ra Testimone_11
(C.F. ), con residenza in Via Fiume 18, Monza (MB) 20090. C.F._16
50) nel 2019 lavorava presso l'agenzia ” Tes_1 Controparte_7
51) CHE ha incontrato il sig. tra la fine di maggio e l'inizio di giugno Tes_1 Parte_2 per il funerale e la sepoltura della madre, sig.ra e i conseguenti Parte_3 adempimenti e pagamenti?”
52) “VERO CHE nelle circostanze indicate al precedente capitolo di prova n. 51 il sig. Pt_2 appariva lucido e consapevole?” Sui predetti capitoli di prova (n. da 50 a 52) si indica
[...]
pagina 7 di 28 quale testimone la sig.ra della OR EB LD s.a.s. (C.F. Testimone_12
) con sede in Via Libertà, 2/A, Muggiò (MB), 20835. 53) “VERO CHE era un P.IVA_2 parente e amico del sig. ” Parte_2
54) “VERO CHE in data 22 maggio 2019 ha incontrato il sig. al funerale della Parte_2 madre, sig.ra ?” Parte_3
55) CHE ha incontrato il sig. due settimane prima del decesso di Tes_1 Parte_2 quest'ultimo presso casa di sua madre?”
56) “VERO CHE nelle circostanze di cui ai precedenti capitoli di prova n. 54
e 55 il sig. appariva lucido e consapevole?” Parte_2
57) “VERO CHE nella circostanza di cui al precedente capitolo di prova n. 55, il sig. Pt_2 si è lamentato dei continui litigi con la moglie sig.ra ” Sui predetti
[...] Controparte_1 capitoli di prova (n. da 53 a 57) e sul capitolo di prova n. 32 si indica quale testimone il sig.
(C.F. ), con residenza in Via G. Paisiello 57, Cinisello Testimone_13 C.F._17
Balsamo (MI), 20092.
58) CHE era un'amica del sig. ” Tes_1 Parte_2
59) “VERO CHE in data 22 maggio 2019 ha incontrato il sig. al funerale della Parte_2 madre, sig.ra ?” Parte_3
60) “VERO CHE nelle circostanze indicate al precedente capitolo di prova n. 59 il sig. Pt_2 era lucido e consapevole?” Sui capitoli di prova n. da 58 a 60 e sul capitolo di prova
[...]
n. 32 si indica quale testimone la sig.ra (C.F. ), con Tes_14 C.F._18 residenza in Via Leonardo da Vinci 1, Cornate D'Adda (MB), 20872.
61) “VERO CHE tra il 2005 e il 2010 gestiva il bar/tabaccheria sito in Piazza Libero Grassi,
Muggiò, dove il sig. si recava abitualmente?” Parte_2
62) “VERO CHE in un'occasione che ha avuto luogo nel periodo di cui al precedente capitolo di prova n. 61, la sig.ra si è presentata al bar e, trovandovi il marito, vi ha Controparte_1 discusso animatamente, alzando la voce e rompendo alcuni bicchieri e una vetrina del bar?” Sui capitoli di prova n. 61, 62 e 32 si indica quale testimone la sig.ra (C.F. Testimone_15
), con residenza in Via Paolo IAni 23, Nova Milanese (MB), 20834; C.F._19
C. per la denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova avversari, ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:
63) “VERO CHE, nel periodo tra l'ultimo fine settimana di giugno e i primi due fine settimana di luglio 2019, si recava in ferie fuori dal luogo di residenza e quindi lontano dalla casa di pagina 8 di 28 e ” indicando quali testimoni i sig.ri e Parte_2 Controparte_1 Testimone_16 residenti in [...], Rho (MI); Testimone_17
64) “VERO CHE, in data 12 luglio 2019, ha partecipato al funerale del suo collega sig.
[...]
insieme al sig. ” Per_2 Parte_2
65) “VERO CHE, nelle circostanze indicate al precedente capitolo di prova n. 64, il sig. Pt_2 appariva lucido e consapevole?” indicando quali testimoni i sig.ri e
[...] CP_5
indentificati come sopra;
Testimone_5
D. disporre nei confronti degli odierni appellati e/o di banca Intesa PA S.p.A., filiale di
Muggiò, Piazza 9 Novembre 1989 n. 5 ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.:
(i) del contratto preliminare di compravendita di immobile stipulato in data 1° febbraio 2019
(registrato a Desio in data 4 febbraio 2019 al n. 453 Mod. 3); e
(ii) dell'assegno bancario non trasferibile n. 8337245874-09 tratto in data 24 gennaio 2019 sulla banca Intesa PA S.p.A., filiale di Muggiò, Piazza 9 Novembre 1989 n. 5 per il pagamento della caparra confirmatoria di Euro 10.000 previsto nel predetto contratto preliminare di compravendita, al fine di verificare se il traente dell'assegno bancario utilizzato per il pagamento della caparra confirmatoria fosse il sig. Parte_2
3. in ogni caso: con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
PARTE APPELLATA
In via principale: rigettare l'appello proposto dalla Sig.ra in quanto infondato in fatto ed in Parte_1 diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza appellata.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari dei due gradi di giudizio.
In via istruttoria:
In via istruttoria, oltre a chiedersi l'ammissione di tutte le prove documentali prodotte, si chiede:
(i) di rigettare le istanze istruttorie di parte convenuta per tutte le motivazioni indicate nella memoria ex art. 183, 6° co., n. 3, c.p.c. del 23/12/2022 e nel verbale di udienza del 09/01/2023
e (ii) ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli:
1. Vero è che nel periodo dell'ultimo fine settimana di giugno (29/30) e nei due fine settimana del 6/7 e 13/14 luglio 2019 nella casa di e ha potuto constare Parte_2 Controparte_1 che il sig. durante i pasti mangiava pochissimo e non beveva acqua? Parte_2
2. Vero è che nel periodo dell'ultimo fine settimana di giugno (29/30) e nei due fine settimana pagina 9 di 28 del 6/7 e 13/14 luglio 2019 nella casa di e ha potuto constare Parte_2 Controparte_1 che il sig. si dimenticava avvenimenti avvenuti anche di recente (come, ad Parte_2 esempio, pagamenti casa vacanze, appuntamenti per acquisto immobile, etc.)?
3. Vero è che nel periodo dell'ultimo fine settimana di giugno (29/30) e nei due fine settimana del 6/7 e 13/14 luglio 2019 nella casa di e ha potuto constare Parte_2 Controparte_1 che il sig. si era fermato in locale pubblico (bar) vicino casa prima del pranzo Parte_2
o nel pomeriggio per consumare alcolici ed era poi rincasato ubriaco?
4. Vero è che è accaduto nel periodo dell'ultimo fine settimana di giugno (29/30) e nei due fine settimana del 6/7 e 13/14 luglio 2019 nella casa di e ha Parte_2 Controparte_1 potuto constare che il sig. ha usato violenza fisica sui figli per farsi ubbidire Parte_2 durante i pasti?
5. Vero è che è accaduto nel periodo dell'ultimo fine settimana di giugno (29/30) e nei due fine settimana del 6/7 e 13/14 luglio 2019 nella casa di e ha Parte_2 Controparte_1 potuto constare prima e dopo i pasti che il sig. ha afferrato oggetti casalinghi Parte_2
e li sbatteva rompendoli contro i mobili per poi urlare nei confronti dei familiari?
6. Vero è che ha potuto constare nel periodo dell'ultimo fine settimana di giugno (29/30) e nei due fine settimana del 6/7 e 13/14 luglio 2019 nella casa di e Parte_2 CP_1 che il sig. era dimagrito e parlava lentamente?
[...] Parte_2
7. Vero è che ha potuto vedere nel periodo dell'ultimo fine settimana di giugno (29/30) e nei due fine settimana del 6/7 e 13/14 luglio 2019 nella casa di e Parte_2 CP_1 il sig. rimettere di stomaco dopo aver bevuto vino a digiuno prima dei
[...] Parte_2 pasti?
8. Vero è che ha potuto constare nel periodo dell'ultimo fine settimana di giugno (29/30) e nei due fine settimana del 6/7 e 13/14 luglio 2019 nella casa di e Parte_2 CP_1 che il sig. dimenticava spesso di aver messo taluno oggetto (come, ad
[...] Parte_2 esempio, chiavi dell'auto) da qualche parte o addirittura incolpare figli e moglie del mancato ritrovamento per poi scoprirselo, ad esempio, indosso? Si indicano a testi:
1) e residenti in [...], Rho (MI), su Testimone_16 Testimone_17 tutti i capitoli di prova.Sin d'ora, inoltre, si chiede di essere ammessi alla prova sulle circostanze di fatto ex adverso eventualmente articolate ed ammesse, da intendersi in senso opposto e contrario, con gli stessi testi indicati e con propri.
pagina 10 di 28 2) residente in [...], Desio (MB) sul capitolo di prova n.
3. Sin d'ora, Tes_18 inoltre, si chiede di essere ammessi alla prova sulle circostanze di fatto ex adverso eventualmente articolate ed ammesse, da intendersi in senso opposto e contrario, con gli stessi testi indicati e con propri.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, -in proprio e nella sua qualità di Controparte_1 legale rappresentante dei figli minori e nonché Persona_1 Controparte_2 Controparte_3 convenivano in giudizio , al fine di ottenere da quest'ultima la restituzione della Parte_1 somma di € 190.000,00, di esclusiva pertinenza di , rispettivamente marito e padre degli Parte_2 attori, del quale questi ultimi si dichiaravano eredi.
In particolare, parte attrice deduceva che, in data 28.05.2019, in seguito alla scomparsa della madre i fratelli e avevano aperto presso Parte_3 Parte_2 Parte_1 banca Intesa PA, filiale di Muggiò, un conto deposito amministrato cointestato, per farvi confluire titoli e strumenti finanziari già della madre, nonché il conto corrente cointestato n. 1000/1490, per l'accredito della liquidità che i due fratelli avevano ereditato da quest'ultima o di cui erano beneficiari in forza di polizze vita accese dalla genitrice.
Sul conto n. 1000/1490, Intesa PA Vita S.p.A., in relazione a quattro polizze stipulate dalla madre per i figli, liquidava a favore di gli importi di euro 8.319,67 (polizza n. Parte_2
71000474102) e di euro 190.021,78 (polizza n. 3718792), mentre a favore di la Parte_1 somma di euro 8.319,67 e quella di euro 71.625,42. Inoltre, sul medesimo conto veniva trasferito l'importo di euro 6.211,13, pari al saldo del conto corrente già intestato alla madre deceduta.
L'attrice evidenziava che, in data 30.06.2019, sul conto corrente n.1000/1490 era residuato un saldo finale di soli € 164,23, a fronte dei movimenti di accredito e addebito effettuati sul conto nell'arco temporale compreso fra il 28.05.2019 e il 30.06.2019. In particolare, lamentava che, in data 19.06.2019, vi era stato, ad opera di , un illegittimo addebito in conto di € 190.000,00 -importo Parte_1 corrispondente al valore di una delle due polizze vita di cui era stato beneficiario per Parte_2 volontà della madre- per il pagamento del premio della polizza assicurativa “InFondi Stabilità
PlusInsurance”, stipulata dalla convenuta in pari data.
Evidenziato che l'apertura del conto cointestato era servita unicamente per gestire le entrate e le uscite connesse all'eredità materna e quindi non poteva configurarsi come donazione indiretta a favore della convenuta della metà delle maggiori somme di pertinenza di , la difesa attorea, Parte_2 pagina 11 di 28 con specifico riferimento all'operazione posta in essere da in data 19.6.2019, Parte_1 evidenziava che la somma di cui quest'ultima aveva disposto era di esclusiva pertinenza del fratello e, dunque, andava restituita integralmente ai suoi eredi.
In subordine, operando la presunzione di cui all'art. 1298, comma due, c.c., doveva ritenersi che alla convenuta non potesse competere più della metà del saldo del conto n.1000/1490 esistente alla data del 19.6.2019, per cui doveva quantomeno restituirsi agli attori l'importo di euro 130.875,57, pari alla metà del totale delle somme accreditate ( € 8.319,67 + € 8.319,69; + € 190.021,78+ € 71.625,42), detratte le spese (€ 1.800,00, di cui al prelievo effettuato in data 19/06/2019, € 14.731,92, di cui al bonifico effettuato in data 19/06/2019, oltre ad € 3,50, per commissioni).
Parte attrice riferiva, infine, che era affetto da cirrosi epatica, causata da abuso Parte_2 di alcol, e che, di conseguenza, lo stesso versava, nel giugno 2019, in gravissime condizioni di salute, che lo avrebbero portato, prematuramente, alla morte in data 15.07.2019, all'età di soli 58 anni.
Evidenziava come l'abuso di alcol potesse interferire con le capacità cognitive, ragione per la quale poteva dubitarsi che il si fosse indotto a recarsi autonomamente in banca nel giugno 2019; in Pt_2 sostanza la difesa attorea adombrava una possibile non lucidità del medesimo nelle ultime settimane di vita.
Si costituiva la convenuta , la quale, contestando quanto ex adverso dedotto, Parte_1 chiedeva il rigetto delle domande attoree. Assumeva che era stato pienamente lucido e Parte_2 capace di autodeterminarsi nelle settimane precedenti la sua morte e che tra il medesimo e la moglie vi erano da tempo continui litigi ed accese discussioni, che avevano indotto il fratello a disporre di parte delle proprie sostanze a favore della convenuta, senza informarne la moglie.
Deduceva che l'addebito sul conto corrente comune di 190.000,00 euro – seppur disposto dalla sola come d'altronde lecito, trattandosi di conto corrente cointestato, con previsione di Parte_1 firma disgiunta – fosse non solo conosciuto, ma assolutamente voluto dal fratello , il quale, in Pt_2 data 19.06.2019, si era recato in banca insieme alla sorella, e aveva assistito alla disposizione in oggetto, prestando il proprio consenso espresso.
Parte convenuta, pertanto, pur non contestando che il versamento sul conto della somma di Euro
190.021,78 discendesse dalla liquidazione della polizza vita n. 3718792, stipulata da Parte_3
ad esclusivo beneficio del figlio , osservava che la provenienza dell'importo
[...] Parte_2 era del tutto irrilevante, in quanto quest'ultimo, recandosi insieme alla sorella in banca in data 19 giugno
2019, aveva riferito oralmente alla funzionaria dell'istituto di credito, la sig.ra di voler Tes_2 affidare a i proventi di circa 190.000,00 euro derivanti dalla polizza vita n. 3718792, Parte_1 pagina 12 di 28 stipulata dalla madre a suo beneficio, per permettere alla sorella di assolvere con tale denaro il pagamento del premio della polizza vita n. 71002069442 dalla stessa stipulata.
In memoria ex art. 183, n. 1, cpc, parte attrice, a fronte delle difese avversarie, contestava l'ipotesi una donazione di alla sorella -che, peraltro, avendo ad oggetto l'importo ingente di ben Parte_2
190.000,00 euro, avrebbe incomprensibilmente danneggiato anche i figli del medesimo- e, comunque, eccepiva la nullità, per difetto di forma, di detta eventuale donazione, da qualificarsi, senz'altro, come diretta e quindi necessitante la forma dell'atto pubblico prevista dall'art. 782 c.c..
Parte convenuta replicava sul punto assumendo che l'atto dispositivo compiuto dal fratello doveva, in realtà, qualificarsi donazione indiretta, come tale pienamente valida ed efficace, pur in assenza di forma solenne.
La causa veniva istruita mediante l'escussione dei testi di parte attrice Testimone_17 Tes_16
e e l'escussione dei testi di parte convenuta ,
[...] Persona_3 Testimone_13 Testimone_5
e Tes_8 CP_5 Tes_2
Con Sentenza n. 2285/2024, pubblicata il 23.09.2024, il Tribunale di Monza così statuiva: “- in accoglimento della domanda principale proposta e previo accertamento della nullità dell'accordo di donazione diretta intercorso tra e in data 19.6.2019, condanna Pt_2 Parte_1 quest'ultima a restituire in favore di e la Controparte_1 Per_1 CP_2 Controparte_3 complessiva somma di € 190.000,00, oltre interessi nella misura legale maturati a decorrere dalla data
7.9.2021;- dichiara assorbita la domanda subordinata proposta dagli attori;
- condanna Parte_1
a rifondere in favore di e le spese di lite
[...] Controparte_1 Per_1 CP_2 Controparte_3 sostenute nell'ambito del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 14.937,75, di cui 837,75 per spese esenti e 14.100,00,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A., come per legge. Così deciso in Monza in data 19 settembre 2024”.
In sostanza il primo giudice, escluso che le condizioni fisiche di fossero tali da Parte_2 comprometterne la capacità di autodeterminazione, quanto all'accordo intercorso tra i due fratelli relativamente al prelievo da parte di della somma di € 190.000,00 dal conto Parte_1 comune, riteneva configurabile, nel caso di specie, una donazione diretta, avendo donato alla Pt_2 sorella esattamente l'importo da quest'ultima utilizzato per acquistare una polizza vita per se stessa.
Secondo il Tribunale, il fatto che il prelievo fosse stato effettuato direttamente e autonomamente dalla sorella non rilevava, in quanto ciò dipendeva meramente dalla co-intestazione del conto corrente e dalla facoltà, riconosciuta ai cointestatari, di effettuare in via disgiunta operazioni di prelievo, anche dell'intera giacenza. L'accordo di donazione diretta era stato integrato dal consenso manifestato da pagina 13 di 28 a far sì che la sorella prelevasse l'intero controvalore della polizza materna, di cui il medesimo Pt_2 era l'esclusivo beneficiario. Solo in tal modo aveva potuto disporre della somma di € Parte_1
190.000,00 in discussione. Il Tribunale concludeva che detta donazione diretta, certamente non di modico valore, per essere valida avrebbe dovuto necessariamente rivestire la forma dell'atto pubblico, mentre nel caso di specie si era trattato di un accordo verbale;
ne conseguiva il pieno accoglimento delle domande attoree.
Avverso tale sentenza proponeva appello , con atto di citazione notificato Parte_1 in data 23.12.2024, per i motivi ivi formulati.
Si costituivano in giudizio , in proprio e quale rappresentante del figlio Controparte_1 minore e contestando l'appello e chiedendo la Persona_1 Controparte_2 Controparte_3 conferma integrale della sentenza impugnata.
All'esito della prima udienza del 15.04.2025, il consigliere istruttore, visti gli artt. 127 ter e 352
c.p.c., fissava, davanti a sé, l'udienza del 21.10.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termini perentori alle parti -calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza- di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 15 per il deposito delle note di replica;
infine assegnava altresì termine sino alla data dell'udienza per il deposito di note scritte sostitutive della stessa, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti.
Depositati gli iscritti conclusivi e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 21.10.2025 e decisa nella camera di consiglio del 29.10.2025.
L'appellante ha formulato un unico motivo di impugnazione, con il quale censura la sentenza di primo grado nella parte in cui, avendo riconosciuto la sussistenza, nel caso di specie, di una donazione diretta
–anziché indiretta– avrebbe violato gli artt. 769, 802 e 809 cod. civ. e i consolidati principi giurisprudenziali in materia di donazioni indirette.
Ricorda che per queste ultime non è richiesta la forma solenne di cui all'art. 782 c.c. e che, quindi, qualificando come indiretta la donazione oggetto di causa, il negozio donativo sarebbe pienamente valido ed efficace, con conseguente rigetto integrale delle domande avversarie.
Richiama la giurisprudenza di legittimità ripercorrendo le ipotesi più significative di donazione indiretta riconosciute dalla stessa. Cita, in particolare, le pronunce che, nell'ipotesi di acquisto di un pagina 14 di 28 immobile in capo al figlio con denaro proveniente dal genitore, ravvisano una donazione indiretta dell'immobile e non una donazione diretta del denaro impiegato per il suo acquisto. Evidenzia che tale qualificazione è stata operata anche nel caso di acquisto di quote azionarie e di buoni postali. Test Nel caso oggetto di causa, secondo l'appellante, alla luce della testimonianza resa dal teste e di quanto rilevato dallo stesso giudice di prime cure circa l'esatta corrispondenza tra l'asserita dazione di denaro e il premio versato per la sottoscrizione della polizza, può ritenersi accertato che Parte_2
-esprimendo il proprio consenso alla stipulazione della polizza da parte della sorella e all'addebito in conto del relativo premio- ha, in sostanza, indirettamente donato a la polizza Parte_1 assicurativa, posto che la dazione del denaro da parte del fratello era stata fatta al precipuo scopo di consentire la sottoscrizione di detta polizza, per cui era ravvisabile un collegamento funzionale tra il denaro e la stipulazione della polizza.
L'appellante aggiunge che la stessa cointestazione di un conto o anche il solo conferimento di delega per operare sullo stesso può configurare donazione indiretta secondo la giurisprudenza. Pertanto, nel caso di specie, anche nel caso non si volesse ravvisare una donazione indiretta della polizza, il consenso di all'addebito sul conto cointestato del prezzo del relativo premio può essere configurato, Parte_2 secondo l'appellante, come donazione indiretta del denaro alla sorella per saldare il premio, essendo pacifica la sussistenza dell'animus donandi. In ulteriore subordine, si potrebbe configurare una donazione indiretta realizzata tramite adempimento del debito altrui.
L'appello è infondato.
L'appellante ritiene che il Tribunale abbia errato nel qualificare come donazione diretta l'atto dispositivo compiuto da a favore della sorella in data 19.6.2019, in quanto, nel caso di Parte_2 specie, si sarebbe in presenza, in realtà, di una donazione indiretta della polizza assicurativa o, quantomeno, di una donazione indiretta del denaro usato per pagarne il premio o, ancora, di una donazione indiretta realizzata tramite adempimento del debito altrui, quest'ultimo costituito dall'obbligo di versare il premio della polizza.
Tale tesi non è condivisa dalla Corte.
Ripercorrendo sinteticamente i fatti di causa emerge quanto segue:
- in data 20.5.2019 decede la madre di e;
Parte_2 Parte_1
- il 28.5.2019 i due fratelli aprono il conto comune n. 1000/1490;
- sul detto conto comune in data 25.6.2019 confluisce il saldo del conto già intestato alla madre, pari ad euro 6.211,13, mentre in data 17.6.2019 vengono accreditati sullo stesso gli importi pagina 15 di 28 liquidati ai figli in forza delle polizze stipulate in loro favore dalla madre;
in particolare, quanto alle predette polizze, risulta che in data 17.6.2019 vengono accreditati sul conto comune i seguenti importi:
a) euro 8.319,67 a favore di;
Parte_2
b) euro 190.021,78 a favore di (polizza n. 3718792); Parte_2
c) euro 8.319,67 a favore di;
Parte_1
d) euro 71.625,42 a favore di;
Parte_1
- emergono poi le seguenti uscite:
e) in data 19.6.2019 prelievo di euro 1.800;
f) in data 19.6.2019 bonifico di euro 14.731,92 per “spese funebri mamma” a
[...]
Parte_1
g) in data 19.6.2019 addebito in conto di 190.000,00 euro per il pagamento del premio assicurativo della polizza InFondi Stabilità PlusInsurance, stipulata da , con Parte_1 addebito sul conto comune autorizzato dalla stessa, come emerge dall'ultima pagina della polizza in questione (doc. 8 attori primo grado);
h) in data 28.6.2019 giroconto a favore di di euro 3.000,00; Parte_2
i) in data 28.6.2019 giroconto a favore di , marito di , di CP_5 Parte_1 euro 74.600,00.
In atto di citazione gli attori -moglie e figli di avevano dedotto che tale conto Parte_2 comune n. 1000/1490 era stato aperto dai fratelli per gestire congiuntamente le spese e le Pt_2 incombenze connesse al decesso della madre, comprese le spese assistenziali e funebri, per le quali vi era incertezza sul relativo ammontare all'apertura della successione.
Tale precisa allegazione attorea – espressamente finalizzata a negare che la cointestazione del conto fosse interpretabile come donazione indiretta a della metà delle maggiori Parte_1 somme di pertinenza di non era stato oggetto di specifica contestazione da parte della Parte_2 convenuta.
Quest'ultima, anzi, in primo grado, aveva pacificamente ammesso che l'importo di euro
190.000,00, oggetto delle domande attoree, era senz'altro di pertinenza del fratello sino all'operazione compiuta il 19.6.2019, che tuttavia era stata effettuata col pieno consenso di . Pt_2
L'affermazione secondo cui il conto comune n. 1000/1490 era stato aperto il 28.5.2019 per gestire entrate e uscite pertinenti alle vicende connesse al decesso della madre trovava, del resto, conferma nella recente scomparsa di quest'ultima, che era mancata il 20.5.2019, quindi solo una settimana prima, e nella pagina 16 di 28 natura degli accrediti e addebiti in conto, che risultavano, in effetti, pertinenti alle vicende dipendenti dalla morte della stessa. Si tratta infatti, come entrate, degli importi liquidati dalla banca per le polizze stipulate dalla madre per ciascun figlio e, come uscite, delle spese connesse al decesso, come le spese funebri (euro 14.731,92) o quelle di assistenza (euro 1.800,00, come allegato da parte attrice in atto di citazione e non specificamente contestato dalla convenuta). Tra l'altro emerge che , Parte_1 mediante bonifico a suo marito, in data 28.6.2019, ha riacquisito la disponibilità dell'importo di euro
74.600,00, sostanzialmente coincidente con la somma liquidata a suo favore per la polizza stipulata dalla madre, con l'aggiunta di 3.000,00 euro, corrispondente alla metà circa del saldo del conto estinto della madre, pari ad euro 6.211,13. Lo stesso , sempre il 28.6.2019, risulta aver girato a proprio favore Pt_2
l'importo di euro 3.000,00, corrispondente alla metà del saldo del conto della madre. Ciò conferma che il conto comune aperto il 28.5.2019 era un mero conto “di passaggio”, per la gestione di accrediti e addebiti connessi al decesso materno, tanto che al 30.6.2019 il saldo attivo contava solo poche decine di euro.
E' noto che l'inquadramento nella donazione indiretta dell'apertura di un conto corrente cointestato, con possibilità di firma disgiunta, nell'ipotesi in cui le somme depositate, all'atto della cointestazione, siano di pertinenza di uno solo dei cointestatari, deve essere frutto di un accertamento in fatto rigoroso, che presuppone la dimostrazione dell'esistenza dell'animus donandi e della circostanza che il proprietario del denaro non avesse altro scopo che quello di liberalità (Cass. n. 26983 del
12.11.2008; Cass. n. 26991 del 2.12.2013). Si è, infatti, anche di recente ribadito che “l'atto di cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito che risulti essere appartenuta ad uno solo dei contestatari, può essere qualificato come donazione indiretta solo quando sia verificata l'esistenza dell'"animus donandi”, consistente nell'accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel momento della detta cointestazione, altro scopo che quello della liberalità” (Cass. n. 4682 del 28.2.2018; Cass. n. 26991/2013; Cass. n.
6784/2012). Sotto tale profilo è stato più volte chiarito che la mera cointestazione del conto non è sufficiente a dimostrare la sussistenza dell'animus donandi (Cass. n. 22613 del 2025; Cass. n. 4682 del
28.2.2018).
Nel caso di specie, come si è visto, l'apertura del conto cointestato aveva avuto uno scopo preciso, ossia gestire le entrate e le uscite connesse con la morte della madre, come allegato da parte attrice e non contestato dalla convenuta e come risulta dall'esame dell'operatività dello stesso nelle settimane successive al decesso materno.
pagina 17 di 28 Inoltre, deve rilevarsi che l'eventuale donazione indiretta si dovrebbe realizzare mediante la stipulazione del negozio di apertura del conto corrente rispetto a delle somme, in quel momento, di proprietà di uno solo dei cointestatari e depositate sul conto comune in fase di apertura. Si è affermato, infatti, che “la cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito, è qualificabile come donazione indiretta qualora detta somma, all'atto della cointestazione, risulti essere appartenuta ad uno solo dei cointestatari, rilevandosi che, in tal caso, con il mezzo del contratto di deposito bancario, si realizza l'arricchimento senza corrispettivo dell'altro cointestatario: a condizione, però, che sia verificata l'esistenza dell'animus donandi"” (Cass. n.
4682/2018).
Nel caso oggetto di causa, invece, al momento dell'apertura del conto comune, in data 28.5.2019, non vi era alcuna disponibilità di pertinenza di , in quanto la provvista derivante dalla Parte_2 liquidazione delle polizze vita è pervenuta sul conto in esame solo in data 17.6.2019.
Deve, pertanto, escludersi che si sia realizzata, al momento dell'apertura del conto comune, una donazione indiretta da parte di alla sorella delle somme di pertinenza del Parte_2 Parte_1 primo, peraltro neppure disponibili in quel momento, risultando altro lo scopo dei fratelli in relazione all'apertura del conto in esame, come sopra illustrato. Del resto, in primo grado, neppure la convenuta ha allegato e dimostrato che l'apertura del conto corrente n. 1000/1490 aveva integrato una donazione indiretta a suo favore, avendo la stessa concentrato le sue difese su quanto accaduto invece in data
19.6.2019, mentre tale argomento risulta accennato nell'atto di appello.
Posto che il conto in discussione era cointestato, con possibilità di disposizioni a firma disgiunta da parte dei cointestatari, è opportuno rammentare che, in presenza di tale tipologia di conto corrente, occorre distinguere il rapporto dei correntisti con la banca, regolato dall'art. 1854 c.c., da quello dei cointestatari tra loro, cui si applica l'art. 1298 c.c..
Sotto il primo profilo l'art. 1854 c.c., stabilisce che "nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto". Pertanto, in base a tale norma ogni cointestatario, al quale sia attribuita la facoltà di operare separatamente, è tenuto nei confronti della banca per l'intero
(solidarietà passiva) e può, allo stesso modo, pretendere il pagamento dell'intero (solidarietà attiva).
Il vincolo di solidarietà nei rapporti interni tra i cointestatari del conto, invece, è disciplinato dall'art. 1298, comma due, c.c., in base al quale le quote di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente.
pagina 18 di 28 Dalla lettura congiunta delle disposizioni in esame discende che “ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, nei rapporti interni non può disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto” (Cass. n. 26991 del 2.12.2013; Cass. n. 77 del 4.1.2018; Cass. n. 4066 del 19.2.2009; Cass.
n. 3241/1989).
E' opportuno sottolineare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, che tale principio non vale solo alla chiusura del contratto, quasi si trattasse al termine del rapporto di regolare i rapporti dare- avere secondo le rispettive quote, ma opera in costanza dello stesso, durante l'intero svolgimento del rapporto e dunque anche per le singole operazioni svolte di giorno in giorno.
Ciò chiarito, nel caso di specie, quando in data 19.6.2019 è stata posta in essere la contestata operazione di addebito sul conto n. 1000/1490 dell'importo di euro 190.000,00, è indubbio che l'appellante ha disposto di una somma superiore alla quota delle giacenze di sua pertinenza.
E', infatti, documentato e non contestato che, a tale data, disponeva sul conto degli importi Pt_2 di euro 8.319,67 e di euro 190.021,78, provenienti dalle polizze vita della madre, mentre era Parte_1 proprietaria delle somme di euro 8.319,67 e di euro 71.625,42, pure derivanti dalla liquidazione delle polizze accese a suo favore dalla genitrice;
solo successivamente, in data 25.6.2019, è stato anche accreditato l'importo di euro 6.211,13, pari al saldo del conto già intestato alla madre defunta.
Complessivamente, dunque, alla data del 19.6.2019, gli importi di pertinenza di erano pari Pt_2 ad euro 198.341,45 e quelli di titolarità della sorella ammontavano ad euro 79.945,09.
Inoltre, è pacifico in causa che, nel momento in cui , in data 19.6.2019, ha Parte_1 disposto della somma di euro 190.000,00, quest'ultima, anche nelle intenzioni espresse dei fratelli, era esattamente quella derivata ad dalla liquidazione della polizza della madre n. 3718792, di cui si Pt_2
è detto sopra. La circostanza risulta da una pluralità di elementi:
-dall'accordo verbale concluso tra i fratelli in tale sede e riferito dalla funzionaria della banca sentita come testimone (“tali soldi, che aveva ricevuto dall'eredità materna”); Tes_2
-dall'entità dell'importo in discussione, in sostanza coincidente con quello della polizza n.
3718792 a favore di , pari infatti ad euro 190.021,78; Pt_2
-dal fatto che, da lì a qualche giorno, ha girato a favore di suo marito l'importo di euro Parte_1
74.600,00 -corrispondente alla polizza della madre a suo favore (71.625,42), più la metà di sua pertinenza pagina 19 di 28 del saldo estinto del conto della madre (6.211,13 : 2 = 3.105,56)- in sostanza riappropriandosi in via esclusiva dell'importo di sua pertinenza, mentre, a sua volta, si era riappropriato della sua metà Pt_2 del conto materno, effettuando un giroconto di euro 3.000,00 a proprio favore;
pertanto, pagate le spese funebri (14.731,92) e di assistenza (1.800), l'unico importo che restava, anche per esclusione, era esattamente quello della polizza n. 3718792.
-La stessa parte convenuta, del resto, nella comparsa di costituzione avanti al Tribunale, così scriveva in ordine all'operazione contestata del 19.6.2019 e alla somma che ne costituiva oggetto: si è recato insieme a presso la filiale di Muggiò di banca Intesa PA Parte_2 Parte_1
S.p.A. in data 19 giugno 2019, con la specifica intenzione, riferita oralmente alla funzionaria di banca innanzi alla quale l'operazione è stata realizzata, sig.ra di affidare alla sorella i proventi di circa 190.000,00 Tes_2
Euro derivanti dalla polizza vita n. 3718792, stipulata dalla madre a suo beneficio, per permettere a Parte_1 di assolvere con tale denaro il pagamento del premio della polizza vita n. 71002069442 dalla stessa stipulata”.
Quindi, quando in data 19.6.2019 ha disposto della somma di euro 190.000,00, Parte_1 giacente sul conto comune, sicuramente, nella volontà delle parti, ha utilizzato il denaro del fratello e lo ha fatto perché quest'ultimo, personalmente presente in banca con lei, ha espressamente autorizzato tale operazione.
Le ragioni di questo consenso prestato da si rinvengono nelle testimonianze del Parte_2 cugino, , e della funzionaria della banca, che si riportano. Testimone_13 Tes_2
Per quanto qui di interesse, ha così dichiarato all'udienza del 5.6.2023: “Ho visto Testimone_13
un paio di settimane o un mese prima del suo decesso a casa di mia mamma, abitando io nel Pt_2 medesimo palazzo. E' venuto in quanto, sapendo che lavoravo in uno studio legale, voleva chiedermi consiglio su come muoversi in quanto aveva intenzione di separarsi dalla moglie, non sopportandone più i comportamenti e gli atteggiamenti. Prima, però, voleva sistemare i ragazzi e, quindi, avere il nominativo di un avvocato per sistemarli economicamente senza che la moglie, in caso di divorzio, beneficiasse dei soldi che lui voleva riservare a questi ultimi. Mi diceva che lei non riusciva ad instaurare relazioni normali con la famiglia di lui che abitava al piano di sotto e che aveva dei comportamenti strani, che non mi ha voluto precisare dicendomi che erano troppi da poterli enucleare”.
Così, invece, ha riferito all'udienza del 9.10.2023: “Confermo, anche se non ne ricordo Tes_2 esattamente la data, che la sig.ra , alla presenza del fratello , si è recata presso la Parte_1 Pt_2 nostra filiale ed ha stipulato una polizza. Non posso confermare con certezza che sia quella relativa al documento n. 8 di parte attrice che mi viene esibito in quanto trattasi di un documento parziale che, tra
pagina 20 di 28 l'altro, non richiama neppure la polizza stipulata. ADR: Confermo che nella medesima occasione la sig.ra presente il fratello, ha ordinato l'addebito del controvalore della polizza Parte_1 sottoscritta, sebbene non ne ricordi l'ammontare, sul conto corrente cointestato ai fratelli e Parte_1
per pagare il premio assicurativo. Nell'occasione mi ha espressamente riferito che Pt_2 Pt_2 voleva assolutamente effettuare questa operazione in favore della sorella, sebbene quest'ultima abbia cercato di dissuaderlo, in quanto, avendo problemi con la moglie non voleva che tali soldi, che aveva ricevuto dall'eredità materna, gli rimanessero intestati. Escludo che l'addebito di tale somma sia stato sottoscritto anche da in quanto l'unica contraente della polizza era la sorella”. Pt_2
Da entrambe le testimonianze in esame emerge che aveva dei problemi con la moglie Parte_2
e che desiderava che i suoi soldi non pervenissero alla stessa. Il teste riferisce dell'intenzione di Tes_13
Test instaurare un giudizio di separazione contro il coniuge e la teste -con riferimento all'operazione oggetto di causa- chiarisce che “non voleva che tali soldi, che aveva ricevuto dall'eredità Pt_2 materna, gli rimanessero intestati”.
Quest'ultima espressione, peraltro, potrebbe far dubitare che si sia trattato di una reale donazione alla sorella e non semplicemente di un'operazione volta a mascherare il denaro sotto diversa intestazione, allo scopo di sottrarlo alla moglie, il che escluderebbe in radice la sussistenza di un animus donandi, che esige prova rigorosa. Tuttavia, sul punto deve rilevarsi che il Tribunale ha espressamente qualificato come donazione il passaggio di denaro da a e parte appellata non Parte_2 Parte_1 ha proposto appello incidentale in ordine a tale qualificazione, che costituisce il presupposto logico giuridico della nullità per difetto di forma, pure espressamente dichiarata dal Tribunale. In proposito è noto, infatti, che il giudicato interno, in assenza di specifica impugnazione, si forma anche sulla qualificazione giuridica data dal giudice, se ha condizionato la decisione del giudice di merito e la questione era in contestazione tra le parti. Nel caso di specie, pertanto, era onere di parte appellata censurare, mediante appello incidentale condizionato, la qualificazione come donazione del negozio oggetto di causa, negando in radice l'esistenza dell'animus donandi, circostanza su cui vi era controversia tra le parti, non rilevando, sotto tale profilo, il fatto che la stessa fosse stata vittoriosa in primo grado
(Cass. n. 25876 del 27.9.2024; Cass. n. 31330 del 10.11.2023; Cass. n. 12159 dell' 8.5.2023; Cass. n.
6716 del 19.3.2018).
Dovendo, dunque, partire dal presupposto che si sia tratto di un'effettiva donazione alla sorella, non vi è dubbio che il focus di sia stato lo spostamento del denaro, al fine di sottrarlo alla Pt_2 moglie, con cui il rapporto evidentemente si era incrinato. La stessa appellante nelle sue difese in primo grado riferiva dei continui litigi e delle accese e talvolta violente discussioni tra il fratello e la moglie. pagina 21 di 28 In questo quadro la donazione di alla sorella risulta trovare fondamento nella Pt_2 Parte_1 volontà del primo di sottrarre alla disponibilità della moglie le somme derivate dall'eredità materna, per cui avrebbe donato le proprie disponibilità liquide alla sorella, preferendola alla moglie, affinché il coniuge non potesse beneficiare del denaro in discussione, in vista dell'instauranda causa di separazione o comunque in via successoria.
Non risulta, invece, in nessun modo che la volontà di sia stata specificamente quella di Pt_2 donare una polizza assicurativa alla sorella, tanto meno la specifica polizza InFondi Stabilità
PlusInsurance, concretamente stipulata da Parte_1
Benché il testo di detta polizza non sia in atti, se non limitatamente all'ultimo foglio dei sette che la componevano (doc. 8 attori primo grado), è verosimile che si sia trattato di un prodotto di investimento piuttosto che di una polizza vita classica, tenuto conto del considerevole importo del premio pagato, pari appunto a 290.000,00 euro.
Sotto tale profilo, deve ritenersi che, donato o comunque trasferito l'importo in discussione dal fratello alla sorella, che quest'ultima lo investisse in un modo o in un altro non risulta sia stato specifico oggetto di attenzione da parte di . La funzionaria della banca non riferisce, ad esempio, né la convenuta Pt_2 ha mai dedotto, che si sia soffermato sulla tipologia della polizza in esame o sulle diverse Parte_2 opzioni di investimento e di polizze assicurative proposte dalla banca, per poi eventualmente scegliere,
d'accordo con la sorella, la specifica polizza sottoscritta da quest'ultima.
Quel che è emerso, invece, dalle allegazioni di e dalle deposizioni testimoniali, è Parte_1 che voleva trasferire il denaro ereditato dalla madre alla sorella, per sottrarlo alla Parte_2 disponibilità della moglie. La volontà di era, dunque, incentrata sul trasferimento dei soldi e non Pt_2 sulla specifica forma di investimento utilizzata dalla sorella, una volta ottenuta la disponibilità del denaro.
Tali rilievi escludono che, nel caso di specie, si possa ravvisare una donazione indiretta della polizza assicurativa da a . Parte_2 Parte_1
Se, infatti, come sostenuto dall'appellante, è ben possibile, in linea generale, che, quando qualcuno mette a disposizione del denaro finalizzato all'acquisto di uno specifico bene, si possa configurare una donazione indiretta di detto bene, tuttavia ciò non risulta dimostrato nel caso di specie.
E' noto che, ad esempio nel caso ricorrente del padre che procuri al figlio l'acquisto di un immobile, fornendogli il denaro per pagarne il prezzo, la giurisprudenza di legittimità ravvisa una donazione indiretta dell'immobile e non una donazione del denaro.
pagina 22 di 28 Tuttavia, in tali ipotesi la Suprema Corte perviene a configurare una donazione indiretta dell'immobile solo dopo aver accertato, nel singolo caso, la specifica intenzione del disponente di far acquisire proprio detto bene al figlio; in particolare, si deve indagare se la volontà del genitore era precisamente l'acquisizione dell'immobile in capo al figlio, piuttosto che la semplice messa a disposizione del denaro, utilizzato poi dal figlio eventualmente per l'acquisto di un immobile. Il dato che rileva non è cronologico, ma funzionale, ossia relativo allo scopo ultimo per cui viene dato il denaro, dovendosi ricostruire l'effettiva volontà del donante e verificare se l'acquisto di quel determinato bene in capo al donatario
-spesso un immobile, altre volte l'acquisizione di una partecipazione societaria, magari nell'azienda di famiglia- fosse l'obbiettivo specifico del disponente, rispetto al quale il denaro assume valenza meramente strumentale.
Così si esprimevano già le Sezioni Unite n. 9282 del 1992: “Ad avviso del Collegio occorre ben distinguere l'ipotesi della donazione diretta del denaro, che sia stato successivamente impiegato dal figlio in un acquisto immobiliare, da quella del denaro elargito dal donante quale mezzo per l'acquisto dell'immobile in capo al figlio, ossia finalizzato a tale acquisto.
Invero, quando il denaro è stato donato come tale, l'oggetto della collazione non può che essere il denaro stesso, che costituisce il bene di cui il genitore ha inteso beneficiare il figlio. Il successivo reimpiego della somma ricevuta non ha ovviamente rilievo, essendo estraneo alla previsione del donante. Diversa soluzione deve darsi, invece, al caso del denaro dato al precipuo scopo dell'acquisto immobiliare e, quindi, o pagato direttamente all'alienante dal genitore stesso, presente alla stipulazione intercorsa tra acquirente e venditore dell'immobile, o pagato dal figlio dopo averlo ricevuto dal padre in esecuzione del complesso procedimento che il donante ha inteso adottare per ottenere il risultato della liberalità, con o senza la stipulazione in proprio nome di un contratto preliminare con il proprietario dell'immobile. Posto così il problema, non pare possa revocarsi in dubbio che nella seconda ipotesi - dove c'è un collegamento tra l'elargizione del denaro paterno e l'acquisto del bene immobile da parte del figlio - si sia in presenza di una donazione (indiretta) dello stesso immobile e non del denaro impiegato per il suo acquisto” (Cass. SU n. 9282 del 5.8.1992).
Anche le pronunce successive pongono costantemente l'accento sulla ricostruzione, in concreto, dell'effettiva volontà del donante con riferimento all'oggetto di cui lo stesso vuole beneficiare il donatario. In particolare, si è precisato che occorre aver riguardo “allo scopo ultimo del disponente” e al
“programma negoziale del genitore donante” (Cass. n. 11035 del 20.5.2014). Ancora si è detto che “ai fini della configurabilità della donazione indiretta d'immobile, è necessario che il denaro venga corrisposto dal donante al donatario allo specifico scopo dell'acquisto del bene …. Non ricorre,
pagina 23 di 28 pertanto, tale fattispecie quando il denaro costituisca il bene di cui il donante ha inteso beneficiare il donatario e il successivo reimpiego sia rimasto estraneo alla previsione del donante” (Cass. n. 26746 del 6.11.2008).
Costante, infatti, nelle pronunce che hanno riconosciuto la sussistenza di una donazione indiretta con riferimento ad uno specifico bene acquistato col denaro messo a disposizione dal donante, è
l'accertamento in concreto che la somma sia stata da quest'ultimo versata come “mezzo per l'unico e specifico fine dell'acquisto del bene” (Cass. n. 18541 del 2.9.2014; Cass. n. 3642 del 24.2.2004; Cass. n.
11327 del 15.11.1997).
Anche al di fuori dell'ipotesi più ricorrente dell'acquisto di un immobile per il figlio con denaro del genitore, si è affermato, ad esempio per l'acquisto di partecipazioni societarie, che “le donazioni di denaro finalizzate all'acquisto di un bene (nella specie, azioni) costituiscono donazione indiretta di quel bene poichè, in presenza di collegamento tra la messa a disposizione del denaro e il fine specifico dell'acquisto del bene, la compravendita costituisce lo strumento del trasferimento del bene, oggetto dell'arricchimento del patrimonio del destinatario” (Cass. n. 11491 del 23.5.2014). Nel caso oggetto di detta pronuncia era emerso che il denaro messo a disposizione dal genitore era finalizzato specificamente all'acquisto, in capo al figlio, della partecipazione azionaria in discussione.
Come detto, nel caso, invece, oggetto del presente giudizio, non risulta affatto che Parte_2 abbia messo a disposizione della sorella il suo denaro allo specifico fine che quest'ultima acquistasse la polizza assicurativa InFondi Stabilità PlusInsurance, i cui contorni peraltro sono rimasti ignoti, perché non allegati e il documento non è in atti. Dall'istruttoria svolta non è emerso, infatti, che l'acquisto di questa polizza fosse oggetto del programma negoziale di , il cui fine, invece, Parte_2 almeno per quanto risultante in causa, era piuttosto quello di beneficiare la sorella del denaro pervenutogli dall'eredità materna. Che poi quest'ultima lo abbia investito in una forma o in un'altra non risulta sia stato oggetto di specifico interessamento di . Pt_2
Esclusa, pertanto, l'ipotesi principale prospettata dall'appellante, secondo cui nel caso di specie si sarebbe verificata una donazione indiretta della polizza a favore della stessa, occorre verificare se, invece, non possa discorrersi di donazione indiretta del denaro, utilizzato per il pagamento della polizza della sorella da parte di o ancora di donazione indiretta realizzata da quest'ultimo tramite Parte_2 adempimento del debito altrui, sempre da riferirsi al pagamento del premio assicurativo.
Anche tali ipotesi non convincono il Collegio.
pagina 24 di 28 E' noto che l'adempimento, di regola, è un atto dovuto e, come tale, non ha natura negoziale, ma quella di mero atto esecutivo. Tuttavia, diversa è l'ipotesi di adempimento da parte del terzo, ossia da parte di un soggetto che non vi è tenuto. In tal caso l'adempimento, oltre ad avere valenza esecutiva, ha natura anche negoziale, in quanto il terzo, estraneo al rapporto obbligatorio preesistente, senza esservi tenuto, esegue la prestazione con libera ed autonoma determinazione.
La giurisprudenza di legittimità riconosce che, in tale ipotesi, è configurabile una donazione indiretta nel caso sia ravvisabile un animus donandi, che sorregga l'adempimento del terzo. Frequente nella prassi
è l'ipotesi del genitore che interviene per effettuare un pagamento dovuto dal figlio, in forza di un contratto concluso da quest'ultimo con altro soggetto.
Nel caso oggetto del presente procedimento, tuttavia, l'adempimento non è stato effettuato da Parte_2
. Il pagamento del premio della polizza è stato, infatti, eseguito su disposizione della sola
[...] [...]
che nel contratto assicurativo aveva autorizzato la banca a procedere in tal senso. Nell'ultima Parte_1 pagina della polizza, l'unica in atti, subito prima della sottoscrizione della sola e Parte_1 della data del 19.6.2019, si legge infatti: “Infine autorizzo la ad addebitare Controparte_8 direttamente sul conto corrente Iban [...]1490 intestato a , Parte_1
la somma che costituisce il premio unico versato a favore di Intesa PA Vita spa” Parte_2
(doc. 8 attori primo grado).
La stessa funzionaria della banca, ha escluso la sottoscrizione di un ordine in tal senso Tes_2 anche da parte di (“Escludo che l'addebito di tale somma sia stato sottoscritto anche Parte_2 da ”), che infatti non risulta in atti. Pt_2
Il pagamento della polizza di , dunque, non è stato effettuato da , ma dalla stessa Parte_1 Pt_2 appellante e quest'ultima, per poter disporre in tal senso del denaro del fratello, ne aveva ottenuto necessariamente preventivamente la disponibilità, per effetto del consenso manifestato Test verbalmente da . Tale circostanza è confermata dal teste che ha riferito della presenza in Pt_2 banca di con la sorella e del suo consenso. Pt_2
In sostanza, ha pagato il premio della sua polizza col denaro del fratello perché Parte_1 quest'ultimo, un attimo prima, glielo aveva messo a disposizione, trasferendo alla sorella, mediante contratto verbale, la titolarità delle somme. Tale passaggio è stato indispensabile perché, come sopra precisato, nei rapporti interni tra correntisti nessuno può disporre delle somme di pertinenza dell'altro senza il relativo consenso e tale principio vale per tutto il corso del rapporto e non solo al termine dello stesso.
pagina 25 di 28 Il momento negoziale, nel caso di specie, si è, dunque, compendiato unicamente in questo consenso di a trasferire la titolarità del suo denaro a , mentre il successivo pagamento da Pt_2 Parte_1 parte di quest'ultima della polizza discende dall'operatività del meccanismo della cointestazione del conto a firma disgiunta e non ha richiesto l'espressione di una ulteriore volontà negoziale da parte di
, come invece accade nell'ipotesi di donazione indiretta effettuata tramite adempimento del debito Pt_2 altrui.
Pertanto, il negozio concluso tra i fratelli -nelle loro intenzioni e al di là dei profili di invalidità connessi alla forma- ha avuto come oggetto il trasferimento, in ipotesi donandi causa, da a Pt_2
, del denaro del primo, tramite accordo verbale ad effetti reali, in forza del principio Parte_1 consensualistico, applicabile anche al denaro nella misura in cui le parti si riferiscono ad una specifica somma e nel caso di specie, come si è visto, il riferimento era pacificamente all'importo di 190.000,00 euro, che aveva ricevuto dalla polizza n. 3718792 della madre. Pt_2
Tale trasferimento costituiva il presupposto logico per consentire all'appellante di autorizzare la banca ad addebitare sul conto comune l'importo del premio della sua polizza, ben superiore alla quota interna di sua pertinenza del saldo.
Non risultano altri momenti negoziali che hanno coinvolto , perché la polizza e la Parte_2 relativa autorizzazione alla banca di addebito sul conto del premio sono state sottoscritte dalla sola e sono state possibili, come detto, per il meccanismo della cointestazione del conto a firme Parte_1 disgiunte, che consentiva alla banca di ritenere pienamente valida l'operazione disposta dalla sola appellante, senza necessità di espressione di un consenso ad hoc da parte di . Pt_2
Così ricostruita sul piano strutturale l'operazione in esame e accertato che il focus della volontà di era il trasferimento del denaro alla sorella e non lo specifico investimento sottoscritto Parte_2 dall'appellante una volta ottenuto il denaro, è chiaro che si è in presenza di una donazione diretta, in forma verbale, di un ingente somma di denaro dal fratello alla sorella, che non può che essere dichiarata nulla per difetto di forma, con conseguente obbligo dell'appellante di restituire la somma ricevuta, come già disposto dal Tribunale.
In proposito appare opportuno evidenziare che la Sezioni Unite hanno avuto modo di affermare che, qualora il trasferimento di valori da un patrimonio ad un altro avviene tramite un'operazione di banca, in cui quest'ultima è mera esecutrice delle disposizioni impartite, per cui l'accordo negoziale è concluso unicamente tra beneficiante e beneficiario e a tale accordo l'istituto di credito rimane estraneo, si è in presenza di una donazione tipica ad esecuzione indiretta e non di una donazione indiretta (Cass. SU n.
pagina 26 di 28 18725 del 27.7.2017). Tale principio appare applicabile anche al caso di specie, in cui, all'accordo tra i fratelli per il trasferimento della titolarità del denaro, ha fatto seguito l'esecuzione da parte della banca dell'addebito in conto per effetto unicamente dell'ordine impartito dall'appellante e delle disposizioni che governavano il conto comune dalla sua costituzione, senza ulteriore concorso della volontà di
. Parte_2
L'appello proposto deve, pertanto, essere rigettato.
SPESE DI LITE
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite ex art. 91 cpc, in forza del principio di soccombenza.
Le spese di lite sopportate dagli appellati, per il grado di appello, tenuto conto tenuto conto del dm
55/14, come aggiornato dal dm 147/2022, del valore della domanda attorea dichiarato ai fini del contributo unificato, dell'attività difensiva svolta, della media complessità delle questioni trattate e dell'effettivo impegno difensivo, esclusa la fase istruttoria non presente, si liquidano in complessivi euro
9.991,00, di cui 2.977,00 euro per studio, euro 1.911,00 per fase introduttiva, euro 5.103,00 per fase decisionale, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge.
Visto il rigetto dell'appello, la Corte dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
2285/2024 del Tribunale di Monza, pubblicata in data 23.9.2024 -ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa- così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante a pagare a parte appellata, a titolo di rimborso delle spese di lite del grado di appello, la somma di euro 9.991,00,00, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
3. dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 29.10.2025
pagina 27 di 28 Il Consigliere estensore
ET SO
Il Presidente
IA NA AN
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