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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 09/12/2025, n. 1159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1159 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3771/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA su domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 3771/2025 promosso da:
c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. MAMMI LARA, Parte_1 C.F._1 (c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. MAMMI LARA CP_1 C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio depositato in data 07/10/2025;
- rilevato che dall'unione è nato il figlio in data 05/10/2018; Per_1
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte con scadenza il 01/12/2025, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
pagina 1 di 3 “1. Il figlio è affidato a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avranno residenza presso la madre Signora Parte_1
2. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
3. La casa familiare sita in Serramazzoni (MO), via Rocca Santa Maria n. 132, è assegnata alla madre
con tutti gli arredi. Parte_1
4. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio nei tempi e con le modalità di seguito indicati: sabato pomeriggio e domenica
5. Il padre si obbliga a corrispondere a favore della Signora entro il giorno 15 di ogni mese, Pt_1
a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma di euro 300,00 (trecento/00), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio, come da Protocollo della spese straordinarie adottato dalla Sezione Famiglia del Tribunale di Modena
6. Spese legali compensate.”
- ritenuto che risultano salvaguardati gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero, rilevato che nata a Parte_1
LO NE GN (MO) il 22/04/1986 e nato a [...] CP_1
GN (MO) il 26/08/1986 hanno proposto domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio;
- prende atto e recepisce gli accordi intervenuti tra le parti riportati in motivazione;
- spese del procedimento compensate.
pagina 2 di 3 Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 03/12/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA su domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 3771/2025 promosso da:
c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. MAMMI LARA, Parte_1 C.F._1 (c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. MAMMI LARA CP_1 C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio depositato in data 07/10/2025;
- rilevato che dall'unione è nato il figlio in data 05/10/2018; Per_1
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte con scadenza il 01/12/2025, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
pagina 1 di 3 “1. Il figlio è affidato a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avranno residenza presso la madre Signora Parte_1
2. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
3. La casa familiare sita in Serramazzoni (MO), via Rocca Santa Maria n. 132, è assegnata alla madre
con tutti gli arredi. Parte_1
4. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio nei tempi e con le modalità di seguito indicati: sabato pomeriggio e domenica
5. Il padre si obbliga a corrispondere a favore della Signora entro il giorno 15 di ogni mese, Pt_1
a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma di euro 300,00 (trecento/00), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio, come da Protocollo della spese straordinarie adottato dalla Sezione Famiglia del Tribunale di Modena
6. Spese legali compensate.”
- ritenuto che risultano salvaguardati gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero, rilevato che nata a Parte_1
LO NE GN (MO) il 22/04/1986 e nato a [...] CP_1
GN (MO) il 26/08/1986 hanno proposto domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio;
- prende atto e recepisce gli accordi intervenuti tra le parti riportati in motivazione;
- spese del procedimento compensate.
pagina 2 di 3 Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 03/12/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 3 di 3