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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 24/09/2025, n. 915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 915 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Maura Mancini Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 242/2024 R.G. promossa con ricorso depositato in data
5/03/2024
d a
, con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO GARDONI Parte_1
RECLAMANTE
c o n t r o
E_
[...]
RECLAMATO, CONTUMACE
pagina 1 di 14 e, per essa, quale mandataria, , società Controparte_2 Pt_2
tra avvocati per azioni, con l'avv. Giuseppe Caputi, ed elezione di domicilio presso lo studio dell'avv. Alberto Bronzin
RECLAMATA
e nei confronti di
Controparte_3
e posta in decisione all'udienza collegiale del 12/03/2025, avente ad oggetto:
Opposizione sentenza di apertura della liquidazione giudiziale
In punto: reclamo avverso sentenza del Tribunale di Brescia pubblicata in data
09/12/2024 con il n. 418/2024
CONCLUSIONI
Per la parte reclamante
voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis,
visto che la presenta E_
congiuntamente i seguenti requisiti:
1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro pagina 2 di 14 duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) debiti anche non scaduti per un ammontare non superiore ad euro cinquecentomila nei tre anni precedenti l'istanza di liquidazione giudiziale;
circostanza infondatamente e temerariamente, oltre che sfacciatamente,
contestata da controparte fino all'ultimo atto depositato visto che la Corte d'Appello ha cognizione piena sulla situazione d'impresa,
potendo considerare anche elementi emersi dopo la sentenza reclamata;
dichiarare che L' è impresa minore;
E_
conseguentemente, a modifica della sentenza reclamata n. 31/2024, datata
5/2/2024, emessa dal Tribunale di Brescia, revocare detto provvedimento di liquidazione giudiziale, dichiarando che, in quanto impresa minore, L
[...]
non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale;
E_
dichiarare quindi che non può verificarsi l'estensione della liquidazione giudiziale alle due socie illimitatamente responsabili, che pertanto, a loro volta,
non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale;
specificatamente dichiarare non assoggettabile alla liquidazione giudiziale la reclamante,
signora ; Parte_1
Visto che la controparte ha insistito temerariamente nel ritenere la sussistenza del III requisito, nonostante le insindacabili risultanze in atti attestanti la pagina 3 di 14 diminuzione dei debiti sottoi 500.000 euro: fatti e atti di cui era perfettamente a conoscenza, avendo la prodotto il progetto di distribuzione, Controparte_4
redatto dal notaio delegato dr.ssa all'esito delle procedure Persona_1
esecutive immobiliari riunite nn. 880/09 e 143/10 RGE Tribunale di Brescia,
ove si legge: “la somma complessivamente assegnata a
[...]
è di euro 84.790,21 in conto sul maggior credito Controparte_5
vantato pari ad euro 117.464,77 oltre ai crediti ex. art. 2770 c.c. pari ad €
11.037,37 di cui € 3.423,10 per compensi professionali (nota spese liquidata dal Sig. in data 13.01.2015). Restano totalmente insoddisfatti per Pt_3
insufficienza del ricavato d'asta i seguenti creditori: Controparte_6
Banco di Brescia S. Paolo cab, MPS Gestione Crediti Banca, in
[...]
nome e per conto della Banca Monte dei Paschi di Siena, Equitalia Esatri.
Il dante causa della Controparte_2 Controparte_7
, che aveva acquistato pro-soluto da Banca Monte dei Paschi di
[...]
Siena S.p.A. e da ai sensi e per gli effetti Controparte_8
degli artt. 1, 4 e 7.1 della legge sulla cartolarizzazione n. 130/99 e dell'art. 58
T.U.B. i crediti dalle medesime vantati nei confronti della s.n.c. L'atelier, era intervenuto vantando un credito di 52.096,94 euro.
Ritenuto, inoltre, che l'istanza di l'apertura della liquidazione giudiziale è
imputabile alla e che, come la Corte avrà senza dubbio notato, la CP_2
stessa ha, peraltro, agito senza un sostanziale interesse, in quanto consapevole pagina 4 di 14 di non poter ricavare nulla in concreto da tale azione, essendo già state promosse, a suo tempo, esecuzioni forzate sui beni dei responsabili, rimasti sul lastrico;
visto che le spese legali seguono la soccombenza secondo le regole generali anche in queste procedure;
voglia codesta Ecc.ma Corte porre le spese della procedura e il compenso del
Curatore a carico della creditore istante, condannando correlativamente la in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento a CP_2
favore della reclamante, delle spese del presente giudizio, compensi professionali, spese forfettarie del 15%, contributo unificato e marca per diritti,
pagopa, come da allegata nota spese (all 01C), con distrazione in favore del sottoscritto avvocato, che si dichiara antistatario.
Per Controparte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia adita, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
rigettare il proposto reclamo in ogni sua parte, perché infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi indicati in atto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 31/2024 emessa il 5/2/2024 dal Tribunale di Brescia, che ha dichiarato la liquidazione giudiziale (n. 11/2024), di E_
c.f. , REA BS 438758, in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_1 pagina 5 di 14 pro tempore, con sede in Lograto (BS), via I Maggio, 5, nonché in proprio dei soci illimitatamente responsabili , c.f. e CP_1 C.F._1
, c.f. , nella causa n. 438-1/2023 R.G., con Parte_1 C.F._2
ogni idonea e conseguente statuizione.
Omissis
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, oltre al rimborso forfettario per entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata n.31/2024 il Tribunale di Brescia, accogliendo la richiesta della società , e per essa, quale mandataria della Controparte_2
società per azioni, visto l'art.49 CCII, ha Parte_4
dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale a carico di
[...]
, con sede in Lograto, via I E_
Maggio 5, nonché dei soci illimitatamente responsabili CP_1
nominando giudice delegato il dott. Stefano Franchioni e Parte_1
curatore il dott. ha pertanto ordinato al debitore il deposito entro Persona_2
tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-
bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e
IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato pagina 6 di 14 dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
ha contestualmente avvertito il debitore del dovere, ai sensi dell'art. 198, comma secondo CCII, di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro 30 gg. dall'apertura della liquidazione giudiziale;
ha fissato per la data del 16/04/2025 ore 10:30 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio ubicato nel Palazzo di Giustizia di Brescia, sezione IV civile, l'udienza per l'esame dello stato passivo, assegnando ai creditori e ai terzi, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'udienza come sopra fissata per la presentazione delle domande d'insinuazione; ha infine autorizzato il curatore, con le modalità
di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015,
n.127; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice,
anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ha infine dato ordine per la comunicazione della sentenza e per la relativa pubblicazione ai sensi dell'art.
pagina 7 di 14 45 CCII.
A tale determinazione il giudice di prime cure è pervenuto rilevando:
- che il contraddittorio si era regolarmente instaurato con la notifica ex art. 40
CCII;
- che il tribunale adito doveva ritenersi competente ai sensi dell'art.27 CCII
dato che il centro degli interessi principali del debitore è situato in Lograto
(BS);
- che la società convenuta è imprenditore che esercita attività commerciale ed è
pertanto soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII;
- che il debitore non aveva dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, primo comma lett. d) CCII;
- che era ricorrente il requisito della procedibilità di cui all'art.49 CCII, in quanto i debiti scaduti erano superiori rispetto alla soglia minima di €
30.000,00;
- che ricorreva nella specie lo stato di insolvenza della convenuta, ex art. 2,
primo comma, lett. b), CCII, desumibile da: 1) decreti ingiuntivi;
2) atti di precetto;
3) informativa dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione (debiti per €
224.333,24).
*** pagina 8 di 14 propone reclamo avverso la predetta decisione lamentando Parte_1
irritualità della notificazione, sia perché non rispettosa del disposto di cui all'art.41, punti 2, 3 e 4 del CCII, circostanza che avrebbe comportato la mancata instaurazione del contraddittorio, sia perché non rispettosa del disposto di cui all'art. 7 CCII, circostanza che avrebbe comportato la mancata instaurazione del contraddittorio, sia, nel merito, per insussistenza dei presupposti e dei requisiti dimensionali agli effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale.
Conclude pertanto chiedendo revocarsi la liquidazione giudiziale e dichiararsene la revoca.
***
La reclamante assume anzitutto non aver trovato attuazione la regola del termine minimo a comparire, di cui all'art.41, punti 2, 3 e 4 del CCII, rilevando che il decreto di fissazione d'udienza per la data del 22/12/2023 era stato notificato in data 11/12/2023. Sennonché l'udienza era stata fissata non per la data del 22/12/2023 bensì per quella del 24/01/2024; conseguentemente la notifica alla società ed alle società, effettuata rispettivamente in data
21/12/2023 e 22/12/2023, è tempestiva.
***
La reclamante sostiene poi che la notifica sarebbe risulta irrituale perché non pagina 9 di 14 conforme al disposto di cui all'art.40, punto 7, CCII, con conseguente mancata instaurazione del contraddittorio, per non aver la ricorrente provveduto a notificare gli atti presso la residenza delle socie. Sennonché, come risulta dalle relate, prodotte in atti, la notifica è stata effettuata presso le residenze delle socie illimitatamente responsabili, risultanti dalla visura CCII. La reclamante sostiene che la notifica avrebbe dovuto invece essere effettuata presso la residenza risultante dal certificato anagrafico. Il collegio non reputa tuttavia fondata l'obiezione, ritenendo doversi porre a carico dell'interessato l'onere della variazione dei dati presso la CCIAA ai fini dell'adeguamento del certificato camerale, permanendo valide ed efficaci verso i terzi le relative risultanze sino ad effettuata variazione.
***
Nel corso del giudizio la reclamante ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito fatto valere dalla creditrice procedente e, quindi, la relativa estinzione,
con conseguente venir meno della relativa legittimazione attiva. Concesso
dalla corte termine per replicare, l'appellata, con nota 12/11/2024, fornita documentalmente dimostrazione della propria legittimazione in quanto cessionaria del credito ex art. 58 TUB, ha replicato all'eccezione in discorso rilevando: di aver indicato, nella propria originaria domanda di liquidazione, di esser creditrice della società E_
in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di
[...]
pagina 10 di 14 euro 48.051,43= portata da decreto ingiuntivo n. 1785/07 emesso dal Tribunale
di Brescia in data 22.03.2007 e munito di formula esecutiva in data
27.03.2007, e di aver, a recupero di tale credito, spiegato intervento nella procedura esecutiva immobiliare n. 880/09+143/10 RGE Tribunale di Brescia,
conclusasi con approvazione del relativo progetto di distribuzione nel 2015 -
risultata poi incapiente - come da atto di intervento e progetto di distribuzione allegati già a corredo della domanda di liquidazione (doc nn. 10-11); rileva quindi il collegio che, determinatasi con ciò l'interruzione della prescrizione con effetto permanente (art.2945 cc), sino ad intervenuta cessazione della procedura esecutiva, l'eccezione in discorso non può pertanto trovare accoglimento, con conseguente persistenza della legittimazione di CP_2
all'esercizio dell'azione ex art.37, comma 2, CCII.
[...]
***
A seguito di richiesta di informazioni al Curatore si è avuto modo di conoscere la consistenza quantitativa dei debiti della società ammessi E_
al passivo, che risulta essere pari ad € 290.464,29 al privilegio ed € 238.278,98
al chirografo, per un totale di € 528.743,27. La reclamante sostiene tuttavia che l'ammontare complessivo dei debiti non debba ritenersi superiore alla soglia massima, di € 500.000,00, perché dal predetto importo, comprensivo del credito di andrebbe diffalcato quello di € 83.790,00 (o, meglio, CP_5
di € 84.780,20) da essa ottenuto mediante assegnazione nel quadro di una pagina 11 di 14 procedura esecutiva. La tesi non può tuttavia trovare accoglimento. Infatti nella predetta procedura era intervenuta a soddisfazione di un proprio CP_5
credito di € 117.464,00, mentre l'ammissione al passivo è stata per il ben minore importo di € 39.572,00, a chiara dimostrazione del fatto che la predetta banca, nel proporre la propria istanza di ammissione al passivo, ha tenuto conto della somma già precedentemente ottenuta detraendola dall'ammontare complessivo della pretesa. Conseguentemente l'importo di € 83.790,00 (o di €
84.780,20) non va detratto dall'ammontare complessivo dei debiti della società
che resta superiore alla soglia di € 500.000,00. La E_
reclamante, gravata dell'onere della relativa prova (art.121 CCII), non ha pertanto dimostrato il possesso congiunto, in capo alla società E_
dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lett. d), restando indimostrato
[...]
quanto meno quello di cui al punto 3) (ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad € 500.000,00).
***
Non constano ulteriori contestazioni, in ispecie quanto a stato di insolvenza, di cui all'art.2, comma 1, lett. b) CCII e quanto a procedibilità ai sensi dell'art.49,
ultimo comma, CCII.
Per le anzidette considerazioni il reclamo non può pertanto trovare accoglimento
pagina 12 di 14 ***
Nulla sulle spese nel rapporto tra la reclamante e la Curatela della
Liquidazione Giudiziale, rimasta contumace, né con riguardo alla chiamata della società della cui liquidazione giudiziale si discute (
[...]
e dell'altra socia, , sul cui patrimonio E_ CP_1
si è pure aperta la liquidazione giudiziale, non essendosi ambedue costituite nel giudizio di reclamo.
Sussistono i presupposti per la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1
comma 17 legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge il reclamo proposto da e per l'effetto conferma Parte_1
integralmente l'impugnata sentenza n.31/2024 del Tribunale di Brescia, che ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale a carico della società
[...]
e delle due socie illimitatamente responsabili, E_
, e l'odierna reclamante, . CP_1 Parte_1
Nulla sulle spese nel rapporto tra la reclamante e la Curatela, rimasta contumace, così come nel rapporto tra la reclamante, la società E_
pagina 13 di 14 di e l'altra socia illimitatamente responsabile, E_
, non costituitesi nel giudizio di reclamo. CP_1
Accerta la sussistenza dei presupposti per la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge 228/2012.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 18/09/2025
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
pagina 14 di 14