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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 12/11/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ISERNIA
Sezione Unica Civile
N. 142/2024 R.G.
Udienza del 12/11/2025
È presente l'avv. Rosa Piermarino, per delega dell'avv. Vincenzo Pascarella procuratore di parte opposta, il quale si riporta alla comparsa di costituzione, agli atti e verbali di causa, alle difese ed eccezioni ivi formulate, chiedendone l'integrale accoglimento. Nel rispetto dell'onere allegatorio e probatorio incombente sulla parte, l'opposto ha prodotto i bonifici e gli estratti conto da cui si evince gli addebiti relativi e da cui risulta specificamente indicato l'ammontare di quanto pagato in forza della sentenza riformata in appello e per cui è causa. Le contabili bancarie attestanti il pagamento integrale come da disposizioni impartite dallo stesso avv.
Cappellu sono agli atti e mai sono state oggetto di contestazione e/o di disconoscimento. La puntuale causale e la puntuale imputazione della prodotta documentazione al pagamento di cui si richiede la ripetizione, non è stata impugnata dall'opponente che si è limitato invece a dedurre in maniera del tutto generica ed inammissibile che lo non abbia adempiuto al suo onere Pt_1 probatorio e lo ha fatto soltanto con la memoria 171 ter nr 2 cpc;
il tutto anche a conferma di un comportamento processuale dilatorio. Nel caso di specie,
l'opponente non ha mai richiesto ed ottenuto un'ordinanza di sospensione ex art. 373 c.p.c. dalla Corte di Appello di Campobasso;
l'opposizione, tra l'altro, è stata fondata sull'unico motivo della pendenza del ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Campobasso n. 390/2021 da cui origina il diritto alla ripetizione delle somme, senza che sia stato contestato sia l'an che il quantum degli importi oggetto del decreto ingiuntivo opposto per cui riconoscendo, di fatto,
l'esistenza a proprio carico del debito ingiunto di euro 31.125,68
(trentunomilacentoventicinque/68). Per mero tuziorismo difensivo, si osserva che non sarebbe nemmeno possibile per ipotesi scolastica la contestazione del credito nel proprio ammontare atteso che è documentato per tabulas e deriva da un titolo giudiziale certo.
Tutto ciò premesso, si confermano le conclusioni già rassegnate insistendo affinchè
l'adito Tribunale, contrariis reiectis, si compiaccia così provvedere: A) rigettare l'opposizione in quanto del tutto infondata e priva di ogni fondamento giuridico,
– giudice onorario dott. Luca Storto – per tutto quanto ampiamente dedotto per ciò che riguarda il motivo di erronea vocatio in giudizio del procuratore e per ciò che riguarda l'unico ed infondato motivo di opposizione di merito ex adverso formulato. C) Per lo effetto, voglia l'adito Tribunale confermare l'opposto decreto ingiuntivo in ogni sua parte in accoglimento delle difese e deduzioni illustrate, nonché, sulla scorta della documentazione versata in atti sin dalla fase monitoria comprovante la certezza del credito comunque mai contestato da parte opponente. D) Con vittoria di spese, diritti, onorari, rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Vincenzo Pascarella dichiaratosi anticipatario. Chiede che la causa sia decisa.
L'avv. Tamasi, per delega dell'avv. Cappellu, si riporta integralmente ai propri scritti, specificamente all'atto di opposizione e alle memorie integrative ribadendo la già avvenuta contestazione dei fatti e del credito per la mancanza di prova del diritto vantato dagli opposti;
insiste pertanto nelle conclusioni rassegnate reiterando ogni impugnativa avverso le altrui argomentazioni e richieste.
I procuratori delle parti, precisate le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi, discutono la causa.
L'avv. Tamasi chiede, qualora la causa non fosse decisa oggi, di essere autorizzata al deposito di note conclusive.
L'avv. Piermarino si associa.
Il Giudice Onorario
Rilevato che in data odierna deve decidere altra causa assai più vetusta della presente, sempre nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c., rinvia per la precisazione delle conclusioni e discussione (ex art. 281 sexies c.p.c.), all'udienza del 23/09/2026, ore 10:00, con termine per il deposito di note conclusionali entro il
16/09/2026.
Isernia, 12/11/2025, alle 10:36.
Il Giudice Onorario dott. Luca Storto
2
– giudice onorario dott. Luca Storto –
Sezione Unica Civile
N. 142/2024 R.G.
Udienza del 12/11/2025
È presente l'avv. Rosa Piermarino, per delega dell'avv. Vincenzo Pascarella procuratore di parte opposta, il quale si riporta alla comparsa di costituzione, agli atti e verbali di causa, alle difese ed eccezioni ivi formulate, chiedendone l'integrale accoglimento. Nel rispetto dell'onere allegatorio e probatorio incombente sulla parte, l'opposto ha prodotto i bonifici e gli estratti conto da cui si evince gli addebiti relativi e da cui risulta specificamente indicato l'ammontare di quanto pagato in forza della sentenza riformata in appello e per cui è causa. Le contabili bancarie attestanti il pagamento integrale come da disposizioni impartite dallo stesso avv.
Cappellu sono agli atti e mai sono state oggetto di contestazione e/o di disconoscimento. La puntuale causale e la puntuale imputazione della prodotta documentazione al pagamento di cui si richiede la ripetizione, non è stata impugnata dall'opponente che si è limitato invece a dedurre in maniera del tutto generica ed inammissibile che lo non abbia adempiuto al suo onere Pt_1 probatorio e lo ha fatto soltanto con la memoria 171 ter nr 2 cpc;
il tutto anche a conferma di un comportamento processuale dilatorio. Nel caso di specie,
l'opponente non ha mai richiesto ed ottenuto un'ordinanza di sospensione ex art. 373 c.p.c. dalla Corte di Appello di Campobasso;
l'opposizione, tra l'altro, è stata fondata sull'unico motivo della pendenza del ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Campobasso n. 390/2021 da cui origina il diritto alla ripetizione delle somme, senza che sia stato contestato sia l'an che il quantum degli importi oggetto del decreto ingiuntivo opposto per cui riconoscendo, di fatto,
l'esistenza a proprio carico del debito ingiunto di euro 31.125,68
(trentunomilacentoventicinque/68). Per mero tuziorismo difensivo, si osserva che non sarebbe nemmeno possibile per ipotesi scolastica la contestazione del credito nel proprio ammontare atteso che è documentato per tabulas e deriva da un titolo giudiziale certo.
Tutto ciò premesso, si confermano le conclusioni già rassegnate insistendo affinchè
l'adito Tribunale, contrariis reiectis, si compiaccia così provvedere: A) rigettare l'opposizione in quanto del tutto infondata e priva di ogni fondamento giuridico,
– giudice onorario dott. Luca Storto – per tutto quanto ampiamente dedotto per ciò che riguarda il motivo di erronea vocatio in giudizio del procuratore e per ciò che riguarda l'unico ed infondato motivo di opposizione di merito ex adverso formulato. C) Per lo effetto, voglia l'adito Tribunale confermare l'opposto decreto ingiuntivo in ogni sua parte in accoglimento delle difese e deduzioni illustrate, nonché, sulla scorta della documentazione versata in atti sin dalla fase monitoria comprovante la certezza del credito comunque mai contestato da parte opponente. D) Con vittoria di spese, diritti, onorari, rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Vincenzo Pascarella dichiaratosi anticipatario. Chiede che la causa sia decisa.
L'avv. Tamasi, per delega dell'avv. Cappellu, si riporta integralmente ai propri scritti, specificamente all'atto di opposizione e alle memorie integrative ribadendo la già avvenuta contestazione dei fatti e del credito per la mancanza di prova del diritto vantato dagli opposti;
insiste pertanto nelle conclusioni rassegnate reiterando ogni impugnativa avverso le altrui argomentazioni e richieste.
I procuratori delle parti, precisate le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi, discutono la causa.
L'avv. Tamasi chiede, qualora la causa non fosse decisa oggi, di essere autorizzata al deposito di note conclusive.
L'avv. Piermarino si associa.
Il Giudice Onorario
Rilevato che in data odierna deve decidere altra causa assai più vetusta della presente, sempre nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c., rinvia per la precisazione delle conclusioni e discussione (ex art. 281 sexies c.p.c.), all'udienza del 23/09/2026, ore 10:00, con termine per il deposito di note conclusionali entro il
16/09/2026.
Isernia, 12/11/2025, alle 10:36.
Il Giudice Onorario dott. Luca Storto
2
– giudice onorario dott. Luca Storto –