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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/12/2025, n. 5013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5013 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, ha pronunciato alla pubblica udienza del 11.12.2025 mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7747/2022 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. COCOZZA ANGELO Parte_1 come da procura in atti
- ricorrente
Contro
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. PIGNATIELLO NICOLA come da procura in atti
- resistente
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli CP_2
avv.ti Massimiliano Gorgoni, Carmen Moscariello ed Erminio Capasso come da procura in atti
- resistente
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13 giugno 2022 parte ricorrente, premesso di aver lavorato alle dipendenze della resistente sulla base di un contratto di lavoro CP_1 part time a tempo indeterminato dal 2015 al 2020 svolgendo mansioni di autotrasportatore, ha dedotto:
- di aver osservato un orario di lavoro previsto per un contratto full time ed, in ogni caso, di gran lunga superiore a quello oggetto di inquadramento contrattuale, avendo in particolare prestato la propria attività lavorativa dalle 06:45-7 alle 18:00 dal lunedì al venerdì;
-di non aver ottenuto la retribuzione proporzionata alla quantità di lavoro svolto, indennità sostitutiva per le ferie non godute, la 13^ e 14^ mensilità, il tfr;
- di aver rassegnato le proprie dimissioni per giusta causa e di aver diritto al pagamento delle differenze retributive quantificate in euro “22.391,16, di cui euro
17.687,94 a titolo di conguaglio fra la retribuzione versata e quanto effettivamente dovuto, nonché euro 4.703,22 a titolo di t.fr.”.
La società resistente, costituitasi in giudizio, ha contestato l'assunto di ricorrente relativo allo svolgimento di attività lavorativa oltre l'orario contrattuale;
inoltre, la società ha dedotto di aver corrisposto un anticipo sul tfr pari ad euro 6000 nel corso del rapporto ed ha chiesto, in via riconvenzionale, il pagamento dell'indennità di mancato preavviso.
È stato integrato il contraddittorio nei confronti dell' avendo parte ricorrente CP_2
chiesto la condanna del datore di lavoro al versamento all' dei maggiori CP_2
contributi di legge dovuti (cfr. Cass. n. 8956 del 14/05/2020 nonché Cass . n. 17320 del 19/08/2020).
2. Il presente giudizio ha ad oggetto il riconoscimento un rapporto di lavoro full-time per tutta la durata del rapporto in cui risulta formalmente contrattualizzato come part-time, essendo incontestate le mansioni la durata del rapporto contrattuale.
2 L'onere della prova in relazione all'orario concretamente osservato grava sul ricorrente ed, all'esito dell'istruttoria orale, tale onere può dirsi assolto nei limiti che seguono.
Un decisivo riscontro a sostegno dello svolgimento dell'attività lavorativa oltre il formale orario di lavoro è costituito dalle dichiarazioni del teste Tes_1
ex dipendente della società resistente, il quale ha dichiarato: “sono stato
[...] dipendente della , vi ho lavorato per circa un anno e mezzo se non ricordo CP_3 male tra il 2019 e il 2020, io lavoravo a Casoria presso la società per cui la Parte_2
effettuava le consegne;
sono amico del ricorrente e per il periodo in cui io ho CP_3 lavorato io c'era anche il ricorrente ed abbiamo lavorato insieme nello stesso capannone, lui è autista come me solo che lui guidava il camion più grande, per il quale è richiesta la patente
C, mentre io ho la patente B;
la mattina intorno alle 8:30 / 9 uscivamo insieme con i camion con rientro alle 16:00 / 17:00 a seconda delle consegne;
apriva alle 7:00 del Parte_2 mattino , tra le 7 e l'orario in cui uscivamo caricavamo i camion;
, figlio Persona_1 del titolare, era il mio referente ed era lui che mi diceva di recarmi presso la alle 07:00; Pt_2 lavoravamo in media 10/11 ore al giorno, nel periodo natalizio, in cui c'era maggior lavoro
13/14 ore;
lavoravamo per 5 giorni settimanali;
io avevo un contratto part time a tempo indeterminato;
da contratto il mio orario di lavoro finiva alle 12 ed era di quattro ore, io terminavo invece in realtà di lavorare alle 16:30 / 17; posso dire che prima delle 16 né io né finivamo di lavorare;
ho dato le mie dimissioni dalla perché ho cambiato Pt_1 CP_1 lavoro”.
A dimostrazione dell'assunto di parte ricorrente depongono anche le “distinte riepilogative di spedizione” depositate in atti dall'anno 2015 al 2020 (ove il nome del ricorrente viene espressamente indicato quale “autista”), non oggetto di specifica e puntuale contestazione da parte della società resistente nella memoria di costituzione, dalle quali si evince che il ricorrente era impegnato in un doppio turno di lavoro.
Ulteriore elemento di prova è costituito dalle dichiarazioni del teste Tes_2
, dipendente della società , il quale ha dichiarato:
[...] Parte_3
“conosco il ricorrente perché ha lavorato con un nostro ex fornitore, ; CP_1
3 sull'impianto di Casoria;
[…] era autista;
quando mi sono recato per ispezioni Pt_1 presso la filiale di Casoria rilevavo la sua presenza;
non conosco gli orario di lavoro dei dipendenti della posso presumere siano massimo 8 ore di lavoro”. CP_1
Può pertanto ritenersi raggiunta la prova dello svolgimento di attività lavorativa da parte del ricorrente secondo un orario che, prudenzialmente e considerata la natura della prestazione, può essere quantificato in 40 ore settimanali.
3. In presenza della prova di un rapporto di lavoro full-time di 40 ore settimanali, è onere del datore di lavoro provare di avere integralmente ed adeguatamente retribuito il dipendente: tale onere non è stato integralmente assolto.
In particolare, in relazione al TFR, non può essere detratto dal dovuto quanto la società resistente deduce di aver corrisposto a titolo di anticipo sul tfr, essendo l'allegazione priva di qualsiasi riscontro probatorio.
4. Deve, invece, essere rigettata la domanda relativa al pagamento del compenso per l'ulteriore lavoro straordinario richiesto sulla base del dedotto svolgimento di un'attività lavorativa articolata per circa 11 ore di lavoro giornaliere per cinque giornate settimanali;
sul punto, bisogna rilevare che, in generale, in caso di lavoro discontinuo o di attesa, come avviene per il lavoro di autista adibito al trasporto di merci, normalmente vi sono tempi di attesa non lavorati durante i quali il dipendente può reintegrare le energie psico-fisiche con pause di riposo, sicchè è configurabile l'espletamento di lavoro straordinario solo allorquando, malgrado detta discontinuità, sia convenzionalmente prefissato un preciso orario di lavoro ed il relativo limite risulti in concreto superato ( cfr. Cass n. 4886/2000).
Ai fini della prova dello svolgimento di lavoro straordinario è necessario che venga fornita dal ricorrente la prova relativamente a modalità e tempi del servizio prestato nell'arco di tempo compreso tra l'orario iniziale e quello finale dell'attività lavorativa, in modo da consentire di tener conto delle pause di inattività, che vanno detratte, oppure dell'attività prestata dal dipendente oltre il limite dell'orario massimo legale.
4 Il lavoratore, in sostanza, deve fornire la prova del preciso orario di lavoro, del superamento di tale orario e delle pause fruite, senza possibilità di avvalersi della presunzione di espletamento continuativo della prestazione lavorativa dall'ora di inizio all'ora di conclusione di essa che, al contrario, vale per tutte le altre tipologie di lavoro. La prova del lavoro straordinario, invece, non può dirsi raggiunta alla luce di quanto già evidenziato in relazione all'orario di lavoro all'esito della valutazione delle complessive risultanze istruttorie.
5. Per quanto concerne la conseguenziale domanda avente ad oggetto il pagamento delle differenze retributive maturate, il Tribunale ha disposto CTU contabile al fine di calcolare le differenze retributive maturate a titolo di retribuzione ordinaria, 13^ mensilità, 14^ mensilità, indennità sostitutiva di ferie non godute (godute n. 15 giorni di ferie all'anno) e TFR sulla base dei seguenti parametri: -durata del rapporto: dal 10.4.2015 al 12.3.2020 orario di lavoro: 40 ore settimanali;
-mansioni: 3 S livello del
CCNL autotrasporti merci e logistica;
-percepito: come indicato nei conteggi già versati in atti (da lordizzare nel calcolo delle differenze)”. Va precisato che la durata del rapporto indicata nel quesito è quella risultante dall'ultimo estratto contributivo depositato dall' unitamente alla comparsa di costituzione. CP_2
All'udienza del 17.9.2025, a seguito di istanza di chiarimenti del CTU, il Tribunale ha precisato, ad integrazione del quesito, che i calcoli venissero effettuati sugli importi effettivamente percepiti come risultanti dagli estratti conto depositati in atti.
Il CTU ha concluso per la sussistenza di un credito complessivo a titolo di differenze retributive al lordo delle ritenute di legge pari ad euro 29.470,18 (di cui euro 8.253,85 a titolo di TFR).
Sulla base dei risultati della consulenza depositata in data 14.10.2025, non oggetto di contestazione né di osservazioni critiche delle parti, va riconosciuto al ricorrente la somma, nei limiti del petitum e di quanto precisato nelle conclusioni dell'atto introduttivo, di euro 22.391,16 (di cui € 4.703,22 a titolo di tfr); la società resistente
5 va condannata al relativo pagamento in favore del lavoratore, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da ogni singola scadenza fino al saldo.
6. Relativamente alla domanda riconvenzionale, non può essere riconosciuta l'indennità sostitutiva del preavviso, essendo stata dimostrata in giudizio la giusta causa delle dimissioni da parte del lavoratore, giusta causa costituita dalla percezione per tutto il periodo di lavoro di una retribuzione insufficiente rispetto all'attività lavorativa in concreto prestata.
7. Rispetto alla questione del trafugamento dei dischi cronotachigrafi e delle allegazioni contenute nella memoria di costituzione relative alle modalità con cui sarebbe stato “inscenato un falso sinistro” (per il quale risulta, in ogni caso, sporta denuncia-querela in data 7.5.2020), non risulta proposta alcuna specifica domanda o eccezione da parte della società da esaminare in questa sede.
8. Parte resistente, soccombente, deve essere condannata al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio liquidate in dispositivo. Le spese di CTU sono definitivamente poste a carico della resistente e si liquidano con separato decreto.
P Q M
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- accerta la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno dal 10.4.2015 al
12.3.2020 e, per l'effetto, condanna la società resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva al lordo delle ritenute di legge di 22.391,16 per i titoli indicati in parte motiva, oltre interessi e rivalutazione monetaria da ogni singola scadenza fino al saldo, nonché al pagamento dei conseguenziali contributi previdenziali;
- condanna la società resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi € 2.494,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.;
- pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU, liquidate con separato
6 decreto.
Aversa, 11.12.2025 IL GIUDICE
d.ssa Stefania Coppo
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