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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 08/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Claudio Silvestrini, all'esito dell'udienza fissata per il 7 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D.
Lgs. n. 149/2022 e modificato, a decorrere dal 26 novembre 2024, dall'art. 3, co. 1, lett. i, del D. Lgs. n. 164/2024), ha pronunciato in data 7 gennaio 2025, previa lettura delle note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1805, del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2024, pendente
T R A
Parte_1 con gli avv.ti PULIANI MANUELA e PACIFICI MASSIMILIANO,
- ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 con l'avv. MIGLIO SIMONA,
- convenuto -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 26.03.2024 la parte ricorrente
[...]
ha chiamato in giudizio la parte convenuta e, Parte_1 CP_1 premessi i fatti costitutivi delle proprie domande, ha presentato le conclusioni di cui alla pag. 6 del ricorso, qui di seguito integralmente riportate e trascritte:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, in accoglimento della presente domanda, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire l'assegno unico e universale per i figli a carico
a decorrere dal mese di agosto 2023 o dalla diversa data accertata in corso di causa e per
l'effetto condannare l' in persona del suo legale rappresentate pro tempore ad erogare la CP_1 citata prestazione dal mese di agosto 2023 sino al mese di marzo 2024 o dalla e fino alla diversa data accertata in corso di causa oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto sino al soddisfo per tutti i motivi esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese del presente giudizio oltre IVA, CPA e spese generali da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiara antistatari
Si è costituita in giudizio la parte convenuta, rappresentando di aver provveduto, nelle more del giudizio, all'erogazione della prestazione per cui vi
è causa (assegno unico e universale per i figli a carico di cui al D. Lgs. n.
230/2021 e s.m.i.) in relazione al periodo oggetto della domanda attorea (da agosto 2023 a marzo 2024): pertanto la predetta parte convenuta ha chiesto di dichiararsi la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Nelle note sostitutive dell'udienza del 7.01.2025 la parte ricorrente ha aderito alla richiesta di declaratoria di sopravvenuta cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna della parte convenuta al pagamento delle spese di lite.
La causa – istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti – è stata decisa in data odierna, previa lettura delle note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti costituite.
2 * * *
Essendo pacifico che l'interesse sotteso alle domande presentate dalla parte ricorrente è stato pienamente soddisfatto in sede stragiudiziale per opera della parte convenuta, tramite l'attribuzione del bene della vita agognato, va dichiarata – come richiesto da entrambe le parti processuali – la sopravvenuta cessazione della materia del contendere e la conseguente estinzione del giudizio.
Difatti la giurisprudenza ha chiarito che “La cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale. Ne consegue
l'assoluta inidoneità di detta pronuncia ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, potendo essa acquisire tale efficacia di giudicato sul solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del processo” (Cassazione civile sez. lav. 25 marzo 2010 n. 7185; Cassazione civile sez. III 06 febbraio 2007 n. 2567).
Le spese di lite devono essere poste a carico della parte convenuta, avendo essa ripristinato la prestazione in godimento alla parte ricorrente soltanto nelle more del presente giudizio, con conseguente ammissione – per fatti concludenti – della fondatezza delle domande attoree.
Le suddette spese di lite sono liquidate nella misura di euro 1.800,00: ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M.), oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
- dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio;
3 - condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, liquidate in euro 1.800,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi, ove richiesto, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Velletri, 7 gennaio 2025
Il giudice dott. Claudio Silvestrini
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