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Sentenza 2 febbraio 2025
Sentenza 2 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 02/02/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
I° SEZIONE PER LE CONTROVERSIE CIVILI
Composta dai seguenti magistrati:
dr. Annalisa Gianfelice Presidente
dr. Paola De Nisco Consigliere rel.
dr. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n° 737/2023 del ruolo generale e promossa
DA
, in persona del commissario liquidatore pro tempore della gestione liquidatoria Parte_1
della ex (c.f./p.i. ), elettivamente domiciliata in c.so Garibaldi n. Parte_2 P.IVA_1 Pt_1
96, presso lo studio dell'avv. Manuela Sisti, che la rappresenta e difende come da mandato in calce all'atto di citazione in appello;
- appellante-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f./p.i. ), Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Roma, Via Emilia, 88 presso lo studio dell'avv. Angelo Paletta, che la pagina 1 di 11 rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Alessandro Paletta, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
- appellato-
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 725 del 20-21/6/2023 pronunciata dal Tribunale di Ancona
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ancona per i motivi di cui in premessa:
- in via principale, nel merito, in accoglimento dei motivi di appello accogliere l'impugnazione proposta e per l'effetto annullare la Sentenza n. 725/23 emessa dal Tribunale di Ancona il 20.06.2023 –
Dott. Merletti- all'esito del giudizio rubricato al n. 155/22 RG e notificata in data 18.07.2023, con ogni consequenziale statuizione di legge e con accoglimento di tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado;
- in ogni caso, nel merito, in accoglimento dei motivi di appello accogliere l'impugnazione proposta e per l'effetto annullare la Sentenza n. 725/23 emessa dal Tribunale di Ancona il 20.06.2023 – Dott.
Merletti- all'esito del giudizio rubricato al n. 155/22 RG e notificata in data 18.07.2023, riformando le statuizioni di condanna nel quantum debeatur, limitando il dovuto alla minor somma ritenuta di giustizia anche in accoglimento dei motivi di gravame C) e con ogni consequenziale statuizione di legge;
- in ogni caso, nel merito, in accoglimento dei motivi di appello accogliere l'impugnazione proposta e per l'effetto annullare la Sentenza n. 725/23 emessa dal Tribunale di Ancona il 20.06.2023 – Dott.
Merletti- all'esito del giudizio rubricato al n. 155/22 RG e notificata in data 18.07.2023, riformando le statuizioni di condanna alle spese di lite con ogni consequenziale statuizione di legge;
- in ogni caso, disporre la ripetizione di quanto dovesse esser stato eventualmente pagato in esecuzione della sentenza impugnata n. 725/23 emessa dal Tribunale di Ancona il 20.06.2023 – Dott. Merletti-
all'esito del giudizio rubricato al n. 155/22 RG e notificata in data 18.07.2023
pagina 2 di 11 Con riserva di ulteriormente argomentare, dedurre e produrre.
Con vittoria di competenze e spese legali del presente procedimento, oltre IVA e CPA come per legge.
Per l'appellato: chiede che il Tribunale adito, contrariis reiectis, voglia rigettare l'appello proposto da
Parte
ora di e così: Parte_3 Pt_1
in via preliminare: dichiarare la inammissibilità e/o la improcedibilità del gravame per i motivi esposti nel presente atto;
così provvedersi con declaratoria di inammissibilità e/o tardività di domande quandanche nuove presentate con l'appello notificato;
in ogni caso e sempre in via preliminare, dichiarare infondato ogni motivo di appello espresso con l'impugnazione di causa e all'effetto rigettare nel merito tutte le domande proposte dalla
[...]
ora Parte_3 Parte_5
Parte Con condanna di ora di al pagamento Parte_3 Pt_1
delle spese di lite anche del grado d'appello.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Ancona, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da al DI n. 1644/2020, emesso nei suoi confronti ed in favore di per il Parte_2 Controparte_1
pagamento dell'importo di € 407.251,68 quali interessi per il ritardato pagamento dei crediti ceduti da case farmaceutiche, ha revocato la predetta ingiunzione ed ha condannato l'opponente al pagamento in favore della Banca opposta della complessiva somma di € 347.572,41, oltre interessi come da domanda monitoria.
In particolare, il primo giudice:
ha ritenuto pienamente opponibile l'avvenuta cessione dei crediti alla opponente , Parte_3
risultando l'art. 9 della L. 2248/1865 all. E applicabile solo allo Stato e agli enti pubblici territoriali e non era estendibile agli altri enti pubblici;
pagina 3 di 11 ha quindi affermato che, in caso di cessione di crediti, ritualmente notificata, la mancata accettazione o il rifiuto da parte dell'azienda sanitaria locale non aveva alcun effetto sulla validità della stessa, vieppiù
nell'ipotesi, come quello di specie, in cui il credito attenga ad un rapporto ormai esaurito;
in applicazione dell'art. 4 d.lgs 231/2001 e del disposto di cui all'art. 2697 c.c. ha ritenuto onere del debitore fornire la prova che, alla data della richiesta di pagamento degli interessi moratori, la prestazione di fornitura di beni o servizi non era ancora avvenuta e della conseguente esclusione della mora;
ha rigettato l'eccezione di prescrizione, escludendo in particolare l'applicazione del disposto dell'art. 2948 n. 4;
ha ritenuto che il dies a quo per la decorrenza degli interessi deve essere individuata nella data di inserimento in contabilità con conseguente rideterminazione del credito per interessi vantato dalla
Banca opposta in complessivi € 347.572,41.
Parte di ha proposto appello, articolando i seguenti motivi: 1) errata interpretazione della Pt_1
normativa applicabile alle cessioni di credito, per avere il primo giudice ritenuto che l'art. 9 della Legge
n. 2248/865 si applica solo allo Stato e agli altri Enti Pubblici Territoriali;
2) errata interpretazione della normativa applicabile alle cessioni di credito, per avere il primo giudice ritenuto non necessaria l'adesione della Pubblica Amministrazione alla cessione dei crediti;
3) erroneità del capo di sentenza che ha rigetta l'eccezione di prescrizione dei crediti azionati;
4) erroneità del capo di sentenza che ha rigettato l'eccezione di errata modalità di calcolo degli interessi da parte di , per la non CP_1
corretta individuazione del dies a quo utilizzato per la loro decorrenza (quantomeno per le fatture anteriori all'obbligo della fatturazione elettronica) e, comunque, per l'errata indicazione della data di pagamento;
5) erroneità del capo di sentenza che ha disposto la condanna di essa amministrazione al pagamento delle spese di lite. Ha concluso pertanto come in epigrafe.
ha resistito al gravame, eccependone in via preliminare l'inammissibilità. Controparte_1
pagina 4 di 11 Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, atteso che l'atto di gravame contiene argomentazioni atte a confutare quanto ritenuto in prime cure rendendo possibile,
attraverso l'esame complessivo dell'atto, l'individuazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto sui quali essa si fonda. È infatti da escludere che la riforma abbia trasformato l'appello da gravame a motivi illimitati, in impugnazione a critica vincolata, atteso che i possibili motivi di censura non vengono limitati a specifici errores in procedendo o in iudicando. La parte appellante ha del resto censurato l'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice, indicando con inequivocabile nettezza i motivi dell'evidenziato dissenso, prospettando una propria alternativa ricostruzione fattuale e proponendo essa stessa un ragionato progetto alternativo di decisione fondato su precise censure rivolte alla sentenza di primo grado. Il requisito della specificità dei motivi di impugnazione è quindi da ritenersi (nella fattispecie) rispettato, atteso che alle (non scindibili)
argomentazioni della sentenza impugnata sono state contrapposte le puntuali allegazioni del reclamante, finalizzate ad inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime. Per quanto sopra, deve dunque ritenersi che l'atto di appello in esame contiene tutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione, con conseguente ammissibilità
del gravame.
I primi due motivi di impugnazione, da esaminarsi congiuntamente stante la loro intima connessione, appaiono meritevoli di accoglimento.
Reitera l'appellante l'eccezione di inefficacia delle cessioni azionate dall'appellata in via monitoria ai sensi degli artt. 69 e 70 RD 2270, dell'art. 9 della L. n. 2248 del 20/03/1865 e 117 comma 3, d.lgs. n.
163/2006, non essendo state le stesse accettate da essa amministrazione.
Parte
in particolare, assume l'inefficacia nei suoi confronti della cessione in forza il disposto di cui all'art. 9 della legge 20/3/1865, n. 2248, che prevede ai fini della efficacia delle cessioni dei crediti l'adesione della amministrazione pubblica in deroga a quanto previsto dall'art. 1260 c.c., delle previsioni di cui agli artt. 69 e 70 del R.D. 18.11.1923, n. 2440, che stabiliscono che la cessione debba pagina 5 di 11 risultare da atto pubblico o da scrittura privata autentica da notaio, ed infine del contenuto precettivo di cui all'art. 117 comma 3 del d.lgs n. 163/2006 (c.d. Codice dei Contratti Pubblici di Lavori), per cui “le
cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci ed
opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino
con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della
cessione”.
L'applicabilità del richiamato quadro normativo è stata contestata dalla cessionaria che ritiene CP_1
l'invocata normativa non applicabile alle in quanto, da un lato, prevista solo Controparte_2
per lo Stato e gli altri Enti pubblici territoriali e, dall'altro, perché il credito dedotto in giudizio non è
riconducibile ad una ipotesi di appalto pubblico o di concessione o di concorso in progettazione.
Sotto il primo profilo, la giurisprudenza di merito e di legittimità (cfr. da ultimo Cass. ord. n. 29420 del
4/10/2023) hanno ormai chiarito che il combinato disposto dell'art. 69 della Legge di Contabilità di
Stato (RD 2440/1923) e dell'art. 9 della L. 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, richiamato dall'art. 70 della
L.C.S., non possono trovare applicazione nei confronti delle in quanto “l'art. 69 del Controparte_2
R.D. n. 2440 del 1923 è norma eccezionale, che riguarda la sola amministrazione statale ed è pertanto
insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse, sicché
esso non si applica nei confronti delle locali che, sin dalla loro istituzione, sono enti Controparte_2
pubblici estranei al novero delle amministrazioni statali (Cass. 30658/2017; Cass. 32788/2019)”. Si
tratta di un principio di diritto cui questa Corte ritiene di aderire condividendolo.
Sotto il secondo profilo, occorre innanzitutto rilevare che, costituisce consolidata e condivisibile affermazione da parte dei giudici di legittimità quella per cui l' è ente pubblico Parte_3
economico ai sensi dell'art. 3, comma 1-bis, del d.lgs. n. 502 del 1992 (introdotto dal d.lgs n. 229 del
1999) sicché “essa può ricorrere a strumenti di diritto privato per il raggiungimento delle finalità
istituzionali cui è preposta, senza tuttavia escludere che, quale “organismo di diritto pubblico” e di
“amministrazione aggiudicatrice”, secondo la previsione del d.lgs. n. 163 del 2006 ("ratione temporis"
pagina 6 di 11 applicabile), essa sia soggetta alle relative disposizioni in tema di scelta del contraente e di forma del
contratto, con l'ulteriore conseguenza che, ove l'oggetto dell'attività negoziale dell'azienda, come
nella ipotesi di fornitura di medicinali, rientri nella disciplina prevista dal codice dei contratti
pubblici, il mancato ricorso all'evidenza pubblica, per omissione del procedimento di selezione del
contraente o della forma scritta del contratto, ne comporta la nullità, ex art. 1418, comma 1, c.c., per
violazione di norma imperativa” (cfr. Cass. sent. n. 24640 del 2/12/2016). Il comma XXVI, della citata disposizione, definisce, infatti, il soggetto pubblico come quel soggetto: a) che è istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
b) che è
dotato di personalità giuridica;
c) la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.
Quale “organismo di diritto pubblico” l' deve ritenersi altresì “amministrazione aggiudicatrice” Pt_2
rispetto ai contratti di fornitura oggetto di causa, atteso che ai sensi del comma XXV del medesimo art. 3 del d.lgs n. 163/2006, anche gli organismi di diritto pubblico rientrano nelle “amministrazioni
aggiudicatrici”.
Tali considerazioni devono essere vieppiù ribadite alla luce dei principi di diritto in più occasioni ribaditi dalla Suprema Corte (cfr. per tutte Cass. S.U. sent. n. 26496 del 20/11/2020) per cui “l'attività
di dispensazione dei farmaci e dei dispositivi medici, svolta dal farmacista in esecuzione del rapporto
concessorio con l'azienda sanitaria locale, essendo intesa a realizzare, quale segmento del servizio
sanitario nazionale, l'interesse pubblico della tutela della salute collettiva, ha natura pubblicistica e,
pertanto, non può essere inquadrata nel paradigma della transazione commerciale di cui all'art. 2,
comma 1, lett. a) del citato decreto legislativo. … E nell'esercizio dell'assistenza farmaceutica
effettuata dal farmacista per conto del servizio sanitario nazionale, il farmacista non può essere
pagina 7 di 11 imprenditore - ciò non togliendo "che vi siano settori di puro commercio, in cui il farmacista possa
agire come imprenditore -" in quanto agisce come uno dei gangli del servizio sanitario nazionale, e
infatti i suoi obblighi sono completamente disciplinati da una normativa pubblica, poiché lo stesso
accordo collettivo nazionale deve essere accolto dal governo nel senso di venire tradotto in un
regolamento, dettante una dettagliata disciplina sostanzialmente completa, salvo un circoscritto spazio
rimesso ad accordi regionali qui non pertinenti”. Quindi, ancorché la legislazione farmaceutica definisca l'atto di accesso all'esercizio del servizio farmaceutico a volte come autorizzazione (articolo
109, T.U. n. 1265/1934 ed articolo 1, Legge n. 475/1968 nel testo modificato dall'articolo 1, Legge n.
362/1991 ed articolo 11, D.P.R. n. 1275/1971 ed articolo 3, Legge n. 362/1991) ed a volte come concessione (articolo 110, T.U. n. 1265/1934 ed articolo 3, d.lgs n. 230/1991), è indubitabile che lo stesso debba essere ricondotto allo schema della concessione, atteso che la competente autorità
sanitaria, attraverso tale atto dispositivo non rende possibile l'esercizio di un diritto (quello di svolgere il servizio farmaceutico sul territorio) che già apparteneva al suo destinatario, ma fa sorgere in suo favore tale diritto. Pertanto, l'attività farmaceutica, consistente nel dispensare all'assistito su presentazione di ricetta medica specialità medicinali, preparati galenici, presidi medico-chirurgici e altri prodotti sanitari erogabili dal Servizio sanitario nazionale, nei limiti previsti dai livelli di assistenza, e in relazione alla quale l'unità sanitaria locale corrisponde alla farmacia il prezzo del prodotto erogato, al netto della eventuale quota di partecipazione alla spesa dovuta dall'assistito, non può essere ricondotto semplicisticamente ad un rapporto di compravendita. Ed infatti, la già
sottolineata natura di servizio pubblico oggettivo diretto alla tutela della salute dell'attività
farmaceutica, affermata in più occasioni dalla Corte Costituzionale cfr. sentenze n. 66/2017; n.
155/2013; n. 231/2012; n. 150/2011; n. 295/2009) ed il carattere di durata sotteso dell'atto pubblico
Parte concessorio dell'esercizio dell'attività medesima, portano a ricondurre il rapporto tra l' e le farmacie nell'ambito dei rapporti di durata quali l'appalto o la somministrazione.
pagina 8 di 11 Infine, è appena al caso di rilevare che la normativa in esame risulta applicabile alle forniture per cui è
causa anche sotto il profilo oggettivo, atteso che -giusta la definizione fornita dall'art. 3 del d.lgs n. 163
del 2006- nella nozione di contratto di appalto rientrano anche i contratti aventi ad oggetto la “fornitura
di prodotti”.
Le conclusioni raggiunte consentono di affermare l'applicabilità al caso di specie del disposto di cui al terzo comma dell'art. 117 d.lgs n. 163/2006 (applicabile ratione temporis), in forza del quale “Le cessioni
di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle
stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione
da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione”.
Dette conclusioni appaiono confermate anche dalla recente legge n.77 del 17/7/2020, che, nel convertire il D.L. n. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio), ha introdotto il comma 4 bis dell'art. 117 che in materia di cessione di crediti sanitari prevede espressamente che la cessione dei crediti commerciali certi liquidi ed esigibili vantati nei confronti degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale si perfeziona solo a seguito della espressa accettazione da parte dell'ente debitore. Detto intervento normativo,
infatti, da un lato ribadisce il principio di non opponibilità al Servizio Sanitario delle cessioni non accettate, dall'altro modifica il meccanismo di inopponibilità di cui all'art. 117 terzo comma d.lgs
163/2006 introducendo il principio del c.d. silenzio rigetto. La cessione è quindi inefficace non più se la PA comunica il proprio rifiuto entro 45 giorni dalla comunicazione della cessione, ma se la PA non comunica entro lo stesso termine la sua accettazione.
Nel caso di specie l'appellante ha ammesso di avere accettato le cessioni riguardanti le forniture effettuate da riconoscendo in relazione alle stesse la maturazione di interessi per Controparte_3
complessivi € 74.138,01. Ha invece documentalmente provato di avere specificamente rifiutato tutte le altre cessioni (cfr. cartella a allegata alla memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c.), ivi comprese la cessione
MSD Italia S.r.l. n. 7864 del 29/12/2020 e la cessione Organon Italia S.p.a. n. 1344 del 25/2/2021, in relazione alle quali è applicabile il richiamato principio del c.d. silenzio rigetto.
pagina 9 di 11 Ad eccezione di quelle relative alle forniture le cessioni dedotte in giudizio risultano Controparte_3
pertanto non opponibili all'appellante, con conseguente riforma in parte qua della sentenza impugnata.
Non meritevoli di accoglimento sono invece il terzo ed il quarto motivo di impugnazione, con i quali l'appellante censura i capi di sentenza che hanno rigettato l'eccezione di intervenuta prescrizione dei crediti azionati e di non corretta determinazione degli importi dovuti a titolo di interessi.
Tenuto conto delle conclusioni raggiunte al punto che precede, entrambe le eccezioni devono essere riferite al credito per interessi maturato in relazione alle cessioni per le quali Controparte_3
l'appellante ha tuttavia riconosciuto la maturazione di un credito per interessi pari ad € 74.138,01.
Ciò posto, questa Corte deve ulteriormente rilevare che le predette eccezioni sono state sollevate in modo assolutamente generico. In particolare, con riferimento a tutte le forniture (e quindi non solo a quelle , l'appellante azienda si è limitata a rilevare che “parte dei crediti ceduti a Controparte_3
fa riferimento a forniture di prodotti sanitari e/o farmaceutici” effettuati “tra il 2006 e Controparte_1
il 2016”, senza nulla allegare specificamente in relazione alle forniture , per le quali ha CP_3
riconosciuto il ritardato pagamento. Parimenti nessuna allegazione specifica è stata fatta in relazione al
dies a quo di decorrenza di dette fatture e del conseguente calcolo dei giorni di ritardo nel pagamento.
Il credito per interessi relativo alla cessione dei crediti deve pertanto essere Controparte_3
quantificato nella riconosciuta misura di € 74.138,01, somma questa non contestata dall'appellata
(cfr. pag. 3 comparsa di costituzione di primo grado). CP_1
In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata la società appellante deve pertanto essere condannata al pagamento in favore di della Controparte_1
complessiva somma di € 74.138,01, oltre interessi dalla scadenza di ogni singola fattura sino alla domanda monitoria e quelli ex art. 1284, comma 4, c.c. da tale ultima data al saldo effettivo (condanna accessoria questa non oggetto di impugnazione).
Infine, meritevole di accoglimento è l'ultimo motivo di impugnazione con il quale l'appellante contesta la disposta condanna al pagamento delle spese di lite.
pagina 10 di 11 Ed invero, l'esito finale del giudizio, che ha visto l'accoglimento della domanda in misura di gran lunga inferiore a quella azionata in via monitoria, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in conformità ai principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. ord. 26918 del 20/10/2018; n. 13212 del 15/5/2023).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 725 del 20-21/6/2023 pronunciata dal Tribunale di Ancona, così decide nel contraddittorio delle parti:
Parte in parziale accoglimento dell'appello e in parziale modifica della sentenza impugnata, condanna di al pagamento in favore di della complessiva somma di € 74.138,01, oltre Pt_1 Controparte_1
interessi dalla scadenza di ogni singola fattura sino alla domanda monitoria e quelli ex art. 1284,
comma 4, c.c. da tale ultima data al saldo effettivo;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio in data 31/1/2025
Il Presidente dr. Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est. dr. Paola De Nisco
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