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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 31/03/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Angela Dell'Ali
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 90300637/2010 R.G. promossa da:
nato/a a MELILLI il 24/11/1957, rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'AVV. TUCCITTO VINCENZO
contro ato/a a SIRACUSA 05/07/1956 residente a [...]
61 cf non costituito in giudizio C.F._2
E contro nato a [...] il [...] cf e nato ad CP_2 C.F._3 CP_3
Augusta il 21.02.1971 cf rappresentati e difesi dall'AVV. DAVIDE ADORNO C.F._4
Avente ad oggetto: Divisione di beni caduti in successione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 10/07/2024 e la causa è stata posta in decisione.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 9 ha convenuto in giudizio i germani e e, Parte_1 CP_1 CP_3 CP_2
premesso che la madre nata a [...] il [...], decedeva ab intestato il Persona_1
15.08.2006 lasciandolo quale erede assieme ai convenuti, ha chiesto la divisione del patrimonio ereditario composto dai beni immobili indicati a pagina uno e due dell'atto introduttivo, con attribuzione a ciascuno dei condividenti della quota di un quarto dell'asse ereditario e con condanna dei convenuti al pagamento,
nei suoi confronti, dei frutti maturati e maturandi derivanti dall'esclusivo godimento del bene.
a sostegno della propria domanda ha rappresentato che dopo la morte della madre, Parte_1
essendo affetto da sclerosi multipla ed essendo da tempo ricoverato in Inghilterra per cure sperimentali,
aveva nominato proprio procuratore speciale l'Avv. che, per suo nome e conto, in data Controparte_4
14.8.2007, aveva accettato l'eredità col beneficio di inventario depositando la relativa dichiarazione presso la cancelleria del Tribunale di Augusta;
che tale dichiarazione di accettazione era stata trascritta alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Siracusa il 2.11.2007 al registro generale n. 26273 e registro particolare n. 16688; che eredi legittimi della defunta, oltre all'attore, erano i propri germani e che dopo la notifica dell'atto citazione gli era pervenuta CP_1 CP_3 CP_2
missiva, inviata in data 2.10.2010 dall'Avv. col quale questi comunicava che CP_5 [...]
aveva rinunciato all'eredità con atto rogato dal Notar in data 25.9.2007 repertorio CP_1 Persona_2
n. 615818, raccolta n. 27295 e che doveva pertanto essere estromesso dal giudizio in quanto carente di legittimazione passiva;
che la massa dei beni caduti in successione era costituita dai seguenti beni immobili siti in Melilli: unità immobiliare censita al foglio 64, particella 162, sub 5, Categoria A/2, classe
4, consistenza 8 vani;
unità immobiliare censita al foglio 64, particella 162, sub 1, Categoria C/1, classe
4, consistenza 72 mq;
unità immobiliare censita al foglio 64, particella 162, sub 6, Categoria A/2, classe
4, consistenza 11 vani;
unità immobiliare censita al foglio 64, particella 162, sub 3, Categoria C/6, classe
5, consistenza 31 mq;
unità immobiliare censita al foglio 64, particella 162, sub 4, via Middletown n.11;
unità immobiliare censita al foglio 64, particella 352, Categoria fabbricato rurale, superficie 75 mq;
unità
immobiliare censita al foglio 64, particella 145, sub 3, Categoria fabbricato rurale superficie 4 mq;
unità
pagina 2 di 9 immobiliare censita al foglio 64, particella 162, sub 2, Categoria C/1 36 mq;
che e CP_3 CP_2
approfittando della sua assenza dall'Italia per malattia, si erano immessi nel possesso esclusivo
[...]
dei beni estromettendolo ed appropriandosi dei frutti;
che aveva diritto ad ottenere la divisione dei beni ereditari e il godimento pro quota dei frutti maturati dalla morte della madre fino allo scioglimento della quota.
Si sono costituiti in giudizio e eccependo preliminarmente il difetto di CP_3 CP_2
legittimazione attiva dell'attore in quanto lo stesso, sebbene invitato dai coeredi, con ricorso ex artt. 481
e 749 c.c., a dichiarare se intendesse accettare l'eredità, non era comparso all'udienza e quindi era stato dichiarato decaduto dal diritto di accettare;
nel merito i convenuti hanno contestato la ricostruzione dei fatti operata da rappresentando che mentre la madre era ancora in vita, Parte_1 Parte_1
aveva sensibilmente ridimensionato e depauperato le sostanze e il patrimonio della de cuius, la quale si era fatta carico dei debiti del figlio assumendo il ruolo di garante, fideiussore o datrice di ipoteca impegnandosi per almeno Euro 200.000,00.
I convenuti hanno pertanto spiegato domanda riconvenzionale con la quale hanno chiesto che l'attore,
prima della divisione, conferisse in collazione alla massa, ai sensi degli artt. 724 e 741 c.c., le somme che asserivano questi avesse ricevuto dalla de cuius, pari ad Euro 220.000,00.
Radicatosi il contraddittorio è stata esperita c.t.u. volta ad accertare il valore dell'asse ereditario con la predisposizione di un progetto divisionale sulla base delle rispettive quote di proprietà trasmesse ai figli sulla base della successione legittima;
indi la causa è giunta la naturale epilogo a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.07.2024 e del successivo scambio degli scritti difensivi di cui all'art. 190 codice di rito civile.
Questi i fatti causa, la domanda di divisione azionata dall'attore deve essere rigettata per i motivi di seguito indicati.
La prima questione da trattare attiene alla fondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva di per carenza della necessaria qualità di erede della de cuius , non Parte_1 Persona_1
pagina 3 di 9 avendo esercitato il diritto di accettare l'eredità all'udienza del 7.3.2008 dinanzi al Tribunale di Augusta,
a seguito di procedimento ai sensi dell'art. 481 c.c. instaurato su istanza dei fratelli e CP_2 [...]
CP_3
In merito deve rilevarsi che il provvedimento di decadenza del 7.3.2008 reso dal Tribunale di Augusta
non ha tenuto conto che la volontà di accettare l'eredità era stata espressa precedentemente da Parte_1
in data 16.8.2007 quando aveva chiesto l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario.
[...]
Tale accettazione era stata regolarmente trascritta alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Siracusa,
per cui la decadenza a seguito del giudizio ex art. 481 c.c. non può avere alcuna efficacia in quanto l'accettazione era stata già manifestata nelle forme di legge anche se poi non si era perfezionata nelle forme del beneficio di inventario. Sul punto la Suprema Corte di Cassazione con principio consolidato ha affermato che “la perdita del diritto di accettare l'eredità, conseguente all'omessa dichiarazione nell'ambito dell'«actio interrogatoria» ex art. 481 c.c., è priva di effetti qualora sia precedentemente intervenuta l'accettazione tacita del chiamato, poiché quest'ultima è irrevocabile e comporta il definitivo acquisto della qualità di erede, in applicazione del principio «semel heres, semper heres»“ (Cassazione
civile sez. III, 16/01/2024, n.1735).
Invero, lo spirare del termine fissato ex art. 481 c.c. determina solo la perdita del diritto di accettare l'eredità, ma soltanto a condizione che non sia già stata precedentemente acquisita la qualità di erede,
infatti, in base al principio semel heres, semper heres, la qualità di erede non può essere dismessa per volontà o inerzia dell'erede stesso, nemmeno quale conseguenza del procedimento ex art. 481 cod. civ.,
il quale, peraltro, non contiene di per sé alcun accertamento idoneo al giudicato.
Deve poi rilevarsi che il convenuto contumace aveva rinunciato all'eredità con atto rogato CP_1
dal Notar in data 25.9.2007 repertorio n. 615818, raccolta n. 27295, ne consegue il difetto Persona_2
di legittimazione passiva di per carenza della qualità di erede della de cuius CP_1 Persona_1
.
[...]
pagina 4 di 9 Ciò precisato, la domanda di divisione è improcedibile posto che il consulente tecnico d'ufficio ha individuato consistenti difformità catastali nonché abusi edilizi che, secondo la giurisprudenza più
recente, sono ostative alla divisione giudiziale del bene.
Nel rispondere ai quesiti posti dal Giudice l'esperto ha riscontrato, in occasione dei vari sopralluoghi effettuati, un'evidente difformità dei luoghi rispetto alla documentazione catastale ufficiale estratta presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio del Territorio di Siracusa e presso il Comune di Melilli,
precisando che “tutti i convenuti davano atto dell'evidente non corrispondenza dello stato dei luoghi con le planimetrie e con l'estratto di mappa catastale” e che “tale difformità, solo in tale occasione riscontrabile, avrebbe potuto avere incidenza sulla determinazione delle quote”.
Nello specifico il c.t.u. ha rilevato che “la planimetria catastale del sub 1 (ovvero locale commerciale sito in Melilli in Via Middletown n. 53-55-57 censito al Catasto Fabbricati del Comune di Melilli al foglio
64 particella 162, sub 1, sub 2 e sub 3) presenta delle difformità catastali distributive e di superficie”.
Ora, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001,
n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 cod. civ., sotto il profilo della “possibilità giuridica”, e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è
consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio” (cfr. Cass, sez. un., 7.10.2019, n. 25021).
Tale principio è estensibile anche alla dichiarazione di conformità catastale di cui all'art. 29, comma 1-
bis, della l. n. 52 del 1985, come introdotto dall'art. 19, comma 14, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con pagina 5 di 9 modif. dalla l. n. 122 del 2010 (cfr. Cass., n. 21761 del 29/07/2021), anch'essa necessaria ai fini della validità degli atti inter vivos.
I principi esposti trovano applicazione non solo nelle “divisioni volontarie”, ossia quelle negoziali, ma anche nelle divisioni giudiziali, risultando, in caso contrario, altrimenti agevole per i condividenti,
mediante il ricorso al giudice, l'elusione delle norme imperative dinanzi citate (vedasi ex plurimis Cass.,
n. 630 del 17/1/2003).
La sanzione della nullità per gli atti inter vivos sopra detti risponde alla ratio pubblicistica di impedire il consolidarsi di gravi violazioni urbanistiche mediante la circolazione e commercializzazione dei beni abusivi, circolazione ritenuta confliggente con l'interesse pubblico ad un ordinato assetto del territorio.
Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, la mancanza di dichiarazione di conformità
catastale e le difformità rilevate dal c.t.u. appaiono preclusive della divisione e, pertanto, la domanda di scioglimento della comunione deve essere dichiarata improcedibile.
Deve precisarsi per completezza argomentativa che siffatta conclusione non incide sulla fondatezza della domanda e conseguentemente non preclude ai comunisti, nei modi e nei limiti previsti dall'ordinamento a tutela delle loro facoltà, di attivarsi per eliminare l'abuso e procedere indi a divisione.
Dalla improcedibilità della domanda di divisione consegue inoltre la inammissibilità della domanda collazione avanzata dai convenuti.
Passando all'esame della diversa domanda tesa all'accertamento del diritto di al Parte_1
pagamento da parte dei convenuti dei frutti civili derivanti dal mancato godimento dell'immobile in comunione ereditaria, goduto in via esclusiva dal convenuto il quale, convivente della de CP_3
cuius sin dalla nascita, aveva continuato ad abitare la casa familiare caduta in successione, va precisato che tale domanda può presentarsi distinta ed autonoma rispetto alla domanda di scioglimento della comunione, ancorché l'una e l'altra abbiano dato luogo ad un unico giudizio, di guisa che le due domande possono essere scisse e ciascuna può essere decisa senza reciproci condizionamenti. (vedasi Cass.,
sentenza n. 5720 del 13/11/1984).
pagina 6 di 9 Ciò detto, la domanda tesa ottenere la condanna dei convenuti al pagamento dei frutti civili per l'utilizzazione esclusiva dell'immobile in comunione proposta da va rigettata per i Parte_1
motivi che seguono.
Giova premettere che in primo luogo deve essere distinta, nell'ambito del complessivo concetto di frutti civili, l'ipotesi in cui l'immobile sia stato utilizzato come bene economicamente produttivo di frutti civili,
ad esempio perché concesso in locazione a terzi, dall'ipotesi in cui l'immobile sia stato utilizzato secondo la sua destinazione d'uso in via esclusiva da uno solo dei comproprietari.
Nel primo caso esistono materialmente i frutti rappresentati dalla somma di denaro incassata dal terzo conduttore dell'immobile comune ed indubbiamente dal sorgere della comunione incidentale automaticamente il comunista ha diritto a percepire la sua quota della somma incassata.
Nel secondo caso il bene comune in effetti nulla ha prodotto, semplicemente è stato usato secondo sua destinazione, ovvero alloggio quale propria dimora, da uno solo dei comproprietari, che dunque in astratto ha risparmiato il costo della locazione di un alloggio equivalente, sicché in natura non esiste alcuna somma di denaro percetta, di cui rendere il conto.
In tale ipotesi non può che ribadirsi l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione secondo il quale il mero godimento del bene comune in via esclusiva da parte di uno degli aventi diritto non genera in capo agli altri comunisti alcun pregiudizio se non nell'ipotesi che questi abbiano chiesto di parimenti godere del bene e ne siano stati impediti (Cass., sentenza n. 2423 del 09/02/2015; Cass., ordinanza
23/11018, n. 30451).
Dunque, in presenza di mancata richiesta di co-godimento da parte degli altri comunisti, l'utilizzo secondo sua destinazione del bene comune da parte di uno solo dei comproprietari rappresenta mero esercizio del proprio diritto dominicale e non può generare frutti indiretti in capo agli altri titolari inerti poiché la loro quota non goduta indebitamente.
Sul punto è intervenuta nuovamente la Suprema Corte di Cassazione con una recente pronuncia statuendo che: “in tema di divisione, in caso di utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di un pagina 7 di 9 comproprietario, l'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto, solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere e ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale. In tal caso occorre la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto all'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c., potendosi quantificare il danno in base ai frutti civili ricavati dall'uso esclusivo” (Cass., n.
31105 dell'8.11.2023).
Nella vicenda in esame, l'attore non ha dato prova né di avere manifestato l'intenzione Parte_1
di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere, né di una sottrazione o di un impedimento assoluto all'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune: ne consegue il rigetto della domanda.
In definitiva, per tutto quanto sopra argomentato e sulla base delle difformità catastali accertate dal c.t.u.,
deve dichiararsi l'improcedibilità della domanda di divisione proposta da e, Parte_1
conseguentemente, deve dichiararsi la inammissibilità della domanda di collazione avanzata dai convenuti;
devesi infine rigettare la domanda attorea di condanna dei convenuti al pagamento dei frutti civili per esclusivo godimento dell'unico bene immobile oggetto di successione.
La natura della controversia ed i motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite. La spese di c.t.u., considerata la natura del giudizio, vengono poste a carico solidale di tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Seconda Sezione Civile, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così
provvede:
1. Dichiara improcedibile la domanda di divisione avanzata da Parte_1
2. Dichiara inammissibile la domanda di collazione proposta dai convenuti;
3. Rigetta la domanda attorea di condanna dei convenuti al pagamento dei frutti civili;
pagina 8 di 9 4. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti, ponendo le spese di c.t.u. a carico solidale delle stesse.
Siracusa, 31 marzo 2025 Il Giudice
Dott.ssa Angela Dell'Ali
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