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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 19/06/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESARO sezione lavoro nella persona del Giudice Gianfranco Tamburini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 937 2024 promossa
DA
rappresentato e difeso dall'Avv.to OLIVI MONICA .domiciliato in Parte_1
VIA GIORDANI N. 7 C/O STUDIO AVV. L. 1121 PESARO ITALIA C.F._1
attore
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv.to LUZI MARCO e domiciliata elettivamente in CP_1
C/O VIALE GRAMSCI 6/10 61121 PESARO CP_1
convenuta
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, in composizione monocratica quale Giudice del Lavoro, contrariis reiectis, dato atto dell'inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 1 comma 43 della legge 335/95 e del relativo CP_ CP_ divieto di cumulo tra l'assegno ordinario di invalidità e la ND condannare l' alla riliquidazione del trattamento previdenziale goduto dal ricorrente nell'intera misura dalla decorrenza originaria ed alla conseguente erogazione della differenza dei ratei maturati e non riscossi del beneficio medesimo a far tempo da tale data o dalla diversa data che sarà di Giustizia stabilire, oltre all'annullamento di ogni indebito richiesto a detto titolo con restituzione delle somme illegittimamente trattenute per l'asserita incumulabilità delle prestazioni;
il tutto con gli accessori di legge dal dovuto al saldo, con pagina 1 di 4 sentenza esecutiva e vinte le spese di lite distraende a favore del sottoscritto difensore dichiaratosi antistatario
Per parte resistente
Voglia l'Ill.mo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, respingere il ricorso;
spese come per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) ricorreva avanti l'intestato Tribunale e nei confronti di Parte_1
contestando l'indebito pensionistico oppostogli dall'Ente convenuto ed al CP_1
contempo chiedeva il riconoscimento del proprio diritto alla cumulabilità delle prestazioni pensionistiche con la ND e per l'effetto sentir CP_1 CP_2
dichiarare la non debenza dell'indebito contestato.
A tal fine eccepiva che l'assenza di identità tra le condizioni sanitarie che avevano dato luogo al diritto pensionistico rispetto quelle che avevano dato CP_1
luogo al diritto alla ND e di quanto sopra oltra ad allegare la relativa CP_2
documentazione medica chiedeva CTU di verifica.
Si costituiva l resistente che rilevava come il centro medico legale della CP_1
sede si era espresso evidenziando che dalla valutazione della pratica relativa al
Sig. si evinceva l'identità di patologia ingenerante i due benefici e Parte_1
per conseguenza era stato dato avvio alla procedura di recupero in quanto l'evento morboso risulta sufficiente da solo a determinare il riconoscimento della CP_2
prestazione . Concludeva pertanto per il rigetto della domanda. CP_1
Istruita la causa come da ordinanza in atti, ammissiva delle istanze probatorie avanzate da parte ricorrente, la causa veniva assunta in decisione previa discussione orale delle parti, ed infine decisa a mezzo emissione di dispositivo a motivi riservati che oggi qui si rendono.
2) Deve osservarsi che la causa verte in ordine al riconoscimento, in capo a parte ricorrente, del diritto al mantenimento del duplice trattamento pensionistico CP_1
e di ND . CP_2
Allorchè vi sia identità di condizione morbosa o di lesione quale presupposto per la concessione di ND e trattamento pensionistico ricorre CP_2 CP_1
l'impossibilità di mantenimento di ambedue i trattamenti, ma l'interessato potrà optare per il trattamento per lui più vantaggioso.
pagina 2 di 4 Trattandosi quindi di procedere ad una valutazione comparativa delle patologie ingeneranti l'uno e l'altro diritto si è proceduto ad anmettere CTU medica che accertasse se le patologie lamentate dal ricorrente pienamente sovrapponibili o meno.
IL CTU forniva ampia risposta per cui era possibile affermare che nel ricorrente coesistono più infermità che si sovrappongono parzialmente sul piano clinico, ma che sono causate da due fenomeni patologici differenti.
Pertanto, per quanto riguarda l' si tratta di M.P. correttamente valutata al CP_2
16% per la documentata ernia discale L3/L4 ed L4/L5, evidenziata dalla RMN.
Il riconoscimento di tale invalidità risale al 2022, ed è stata confermata alla visita di revisione del 20.11.23. Rileva il CTU che esiste una seconda patologia, che non ha le caratteristiche per essere riconosciuta in ambito CP_2
La diversità delle due patologie, continua il CTU, è supportata anche dalla clinica per cui il riscontro di parestesie “ a calza” o “ gambaletto” presenti bilateralmente, non trova conferma nella innervazione dermatomerica, che avrebbe una ben differente distribuzione sensitiva.
Precisava ancora il CTU che nelle ernie discali L3/L4 e L5/S1- intraforaminali
Dx- ci si sarebbe aspettato di trovare parestesie a Dx in aree ben localizzate e definite, e non certamente anche all'AISn.
Conclude pertanto che la stenosi foraminale riscontrata allo spazio D10/D11 e ai livelli sottostanti L3/L4/L5 alla RMN del 26.5.22 potrebbe essere la causa della neuropatia. Per conseguenza il CTU rileva che la polineuropatia per stenosi foraminale, non trova alcun riconoscimento possibile in ambito mentre è CP_2
CP_ corretta la collocazione in ambito che unitamente alle altre patologie segnalat (coxartrosi; pneumopatia post-Covid, ipertensione con ipertrigliceridemia;
ecc.) conducono ad una invalidità complessiva superiore ai
2/3 ( nel caso specifico pari al 67%).
Tale conclusioni del CTU appaiono essere condivisibili oltre che prive di elementi che possano farne discendere una ascientificità.
Nei termini di cui sopra viene pertanto meno la condizione di cui a Cass.
Ordinanza n. 25197 del 2019 con la quale si evidenzia che la incumulabilità di cui pagina 3 di 4 all' art. 1, comma 43 legge 335/1995, si verifica, unicamente in situazioni di invalidità connotate da completa sovrapponibilità.
La domanda deve pertanto essere accolta e le spese regolate come da dispositivo.
Spese di CTU a carico in via definitiva a . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta l'insussistenza delle condizioni di applicabilità dell'art. 1 comma 43 della legge 335/95
2) condanna per l'effetto alla riliquidazione del trattamento previdenziale CP_1 originariamente riconosciuto al ricorrente nel rispetto di quanto accertato al punto 1) di presente decisione
3) ancora per l'effetto di quanto qui deciso al punto 1) condanna alla CP_1 restituzione delle somme indebitamente trattenute in conseguenza della pretesa errata ricorrenza del divieto di cumulo, oltre interessi e rivalutazione da ciascuna singola trattenuta all'effettiva restituzione;
4) pone definitivamente a carico di le spese di CTU come liquidate con CP_1 separato decreto
5) condanna al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in favore del CP_1 difensore antistatario in € 2000,00 oltre 15% spese generali forfettarie oltre ancora cassa previdenziale ed iva come per legge
Pesaro, li 19.5-19.06.2025
Il Giudice
(Gianfranco Tamburini)
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESARO sezione lavoro nella persona del Giudice Gianfranco Tamburini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 937 2024 promossa
DA
rappresentato e difeso dall'Avv.to OLIVI MONICA .domiciliato in Parte_1
VIA GIORDANI N. 7 C/O STUDIO AVV. L. 1121 PESARO ITALIA C.F._1
attore
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv.to LUZI MARCO e domiciliata elettivamente in CP_1
C/O VIALE GRAMSCI 6/10 61121 PESARO CP_1
convenuta
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, in composizione monocratica quale Giudice del Lavoro, contrariis reiectis, dato atto dell'inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 1 comma 43 della legge 335/95 e del relativo CP_ CP_ divieto di cumulo tra l'assegno ordinario di invalidità e la ND condannare l' alla riliquidazione del trattamento previdenziale goduto dal ricorrente nell'intera misura dalla decorrenza originaria ed alla conseguente erogazione della differenza dei ratei maturati e non riscossi del beneficio medesimo a far tempo da tale data o dalla diversa data che sarà di Giustizia stabilire, oltre all'annullamento di ogni indebito richiesto a detto titolo con restituzione delle somme illegittimamente trattenute per l'asserita incumulabilità delle prestazioni;
il tutto con gli accessori di legge dal dovuto al saldo, con pagina 1 di 4 sentenza esecutiva e vinte le spese di lite distraende a favore del sottoscritto difensore dichiaratosi antistatario
Per parte resistente
Voglia l'Ill.mo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, respingere il ricorso;
spese come per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) ricorreva avanti l'intestato Tribunale e nei confronti di Parte_1
contestando l'indebito pensionistico oppostogli dall'Ente convenuto ed al CP_1
contempo chiedeva il riconoscimento del proprio diritto alla cumulabilità delle prestazioni pensionistiche con la ND e per l'effetto sentir CP_1 CP_2
dichiarare la non debenza dell'indebito contestato.
A tal fine eccepiva che l'assenza di identità tra le condizioni sanitarie che avevano dato luogo al diritto pensionistico rispetto quelle che avevano dato CP_1
luogo al diritto alla ND e di quanto sopra oltra ad allegare la relativa CP_2
documentazione medica chiedeva CTU di verifica.
Si costituiva l resistente che rilevava come il centro medico legale della CP_1
sede si era espresso evidenziando che dalla valutazione della pratica relativa al
Sig. si evinceva l'identità di patologia ingenerante i due benefici e Parte_1
per conseguenza era stato dato avvio alla procedura di recupero in quanto l'evento morboso risulta sufficiente da solo a determinare il riconoscimento della CP_2
prestazione . Concludeva pertanto per il rigetto della domanda. CP_1
Istruita la causa come da ordinanza in atti, ammissiva delle istanze probatorie avanzate da parte ricorrente, la causa veniva assunta in decisione previa discussione orale delle parti, ed infine decisa a mezzo emissione di dispositivo a motivi riservati che oggi qui si rendono.
2) Deve osservarsi che la causa verte in ordine al riconoscimento, in capo a parte ricorrente, del diritto al mantenimento del duplice trattamento pensionistico CP_1
e di ND . CP_2
Allorchè vi sia identità di condizione morbosa o di lesione quale presupposto per la concessione di ND e trattamento pensionistico ricorre CP_2 CP_1
l'impossibilità di mantenimento di ambedue i trattamenti, ma l'interessato potrà optare per il trattamento per lui più vantaggioso.
pagina 2 di 4 Trattandosi quindi di procedere ad una valutazione comparativa delle patologie ingeneranti l'uno e l'altro diritto si è proceduto ad anmettere CTU medica che accertasse se le patologie lamentate dal ricorrente pienamente sovrapponibili o meno.
IL CTU forniva ampia risposta per cui era possibile affermare che nel ricorrente coesistono più infermità che si sovrappongono parzialmente sul piano clinico, ma che sono causate da due fenomeni patologici differenti.
Pertanto, per quanto riguarda l' si tratta di M.P. correttamente valutata al CP_2
16% per la documentata ernia discale L3/L4 ed L4/L5, evidenziata dalla RMN.
Il riconoscimento di tale invalidità risale al 2022, ed è stata confermata alla visita di revisione del 20.11.23. Rileva il CTU che esiste una seconda patologia, che non ha le caratteristiche per essere riconosciuta in ambito CP_2
La diversità delle due patologie, continua il CTU, è supportata anche dalla clinica per cui il riscontro di parestesie “ a calza” o “ gambaletto” presenti bilateralmente, non trova conferma nella innervazione dermatomerica, che avrebbe una ben differente distribuzione sensitiva.
Precisava ancora il CTU che nelle ernie discali L3/L4 e L5/S1- intraforaminali
Dx- ci si sarebbe aspettato di trovare parestesie a Dx in aree ben localizzate e definite, e non certamente anche all'AISn.
Conclude pertanto che la stenosi foraminale riscontrata allo spazio D10/D11 e ai livelli sottostanti L3/L4/L5 alla RMN del 26.5.22 potrebbe essere la causa della neuropatia. Per conseguenza il CTU rileva che la polineuropatia per stenosi foraminale, non trova alcun riconoscimento possibile in ambito mentre è CP_2
CP_ corretta la collocazione in ambito che unitamente alle altre patologie segnalat (coxartrosi; pneumopatia post-Covid, ipertensione con ipertrigliceridemia;
ecc.) conducono ad una invalidità complessiva superiore ai
2/3 ( nel caso specifico pari al 67%).
Tale conclusioni del CTU appaiono essere condivisibili oltre che prive di elementi che possano farne discendere una ascientificità.
Nei termini di cui sopra viene pertanto meno la condizione di cui a Cass.
Ordinanza n. 25197 del 2019 con la quale si evidenzia che la incumulabilità di cui pagina 3 di 4 all' art. 1, comma 43 legge 335/1995, si verifica, unicamente in situazioni di invalidità connotate da completa sovrapponibilità.
La domanda deve pertanto essere accolta e le spese regolate come da dispositivo.
Spese di CTU a carico in via definitiva a . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta l'insussistenza delle condizioni di applicabilità dell'art. 1 comma 43 della legge 335/95
2) condanna per l'effetto alla riliquidazione del trattamento previdenziale CP_1 originariamente riconosciuto al ricorrente nel rispetto di quanto accertato al punto 1) di presente decisione
3) ancora per l'effetto di quanto qui deciso al punto 1) condanna alla CP_1 restituzione delle somme indebitamente trattenute in conseguenza della pretesa errata ricorrenza del divieto di cumulo, oltre interessi e rivalutazione da ciascuna singola trattenuta all'effettiva restituzione;
4) pone definitivamente a carico di le spese di CTU come liquidate con CP_1 separato decreto
5) condanna al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in favore del CP_1 difensore antistatario in € 2000,00 oltre 15% spese generali forfettarie oltre ancora cassa previdenziale ed iva come per legge
Pesaro, li 19.5-19.06.2025
Il Giudice
(Gianfranco Tamburini)
pagina 4 di 4