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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 11/06/2025, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale al n. 532 /2023 R.G. da con l'avv. CAMANI FEDERICA Parte_1
ricorrente contro con l'avv. PELLIZZER LUISELLA Controparte_1
resistente e con l'intervento del P.M.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni parte ricorrente (come da foglio di p.c. depositato il 30.1.2025):
Nel merito:
− porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra CP_1 Pt_1
a titolo di assegno divorzile, la somma di € 500,00 o quella diversa che sarà
[...] ritenuta di giustizia, considerate le condizioni reddituali e patrimoniali dell'obbligato e
l'apporto fornito dalla richiedente alla formazione del patrimonio di famiglia, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutarsi, come per legge, sulla base degli indici ISTAT.
In via istruttoria
Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183, co. VI, n. 2, c.p.c., depositata il 11.03.2024, opponendosi all'accoglimento di quelle avverse per tutte le ragioni di cui alla memoria ex art. 183, co. VI, n. 3, depositata il 2
28.03.2024. Con vittoria di spese e competenze di lite e distrazione a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. Chiede, infine, la concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali ex art. 190 c.p.c. e memorie di replica.
Conclusioni parte resistente (come da foglio di p.c. depositato il 30.12.2024):
““Nel merito:
1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
05/10/1991 da e , trascritto nel registro atti di Parte_1 CP_1
matrimonio al n. 27, parte II, serie A, anno 1991 del Comune di Campo San Martino
(PD)
2) ordinarsi all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di annotare la sentenza
a margine dell'atto;
3) rigettare la richiesta di riconoscimento di un assegno divorzile in favore della ricorrente in mancanza dei presupposti di legge;
4) spese e competenze di lite, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15%,
C.P.A. 4% e Iva come per legge, se dovuta, a carico della sig.ra . Parte_1
In via istruttoria: Con ogni più ampia riserva istruttoria, si chiede sin d'ora di essere ammessi a prova per interpello e testi sulle circostanze sopra indicate da 1) a 14), con riserva di altre capitolarne e di indicare i testi nei prefiggendi termini e memorie.
Sempre in via istruttoria, si insiste per l'ammissione delle prove richieste nella memoria ex art. 183, VI co. c.p.c. n. 2 del 11/03/2024 e, in replica ed a prova contraria rispetto alle istanze avversarie, nella memoria ex art. 183, VI co. c.p.c. n. 3 del 29/03/2024. Con ogni più ampia riserva
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25/01/2023 premesso di avere contratto Parte_1
matrimonio concordatario con in Campo San Martino il 05/10/1991 e CP_1
che dall'unione erano nati tre figli (il 09/11/1993), (il 31/07/1999) e Per_1 Per_2
(il 21/03/2004), tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti, Per_3
chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e riconoscere a suo favore un assegno divorzile a carico del resistente pari a euro 500.
Allegava a sostegno che:
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-in data 20/10/2020 il Tribunale di Padova aveva omologato le condizioni della separazione consensuale;
- sussistono le condizioni per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui all'art. 3 co. 1 n. 2 lett. b) l. 898/1970;
- le parti sono contitolari del diritto di abitazione sulla casa coniugale sita in Santa
Giustina in Colle, la cui proprietà esclusiva è del figlio maggiore , e che di tale Per_1
diritto -tuttavia- usufruisce in via esclusiva il resistente, atteso che la ricorrente ha dovuto lasciare la casa coniugale al tempo della separazione e trasferirsi con il figlio in un appartamento condotto in locazione con canone mensile di euro 600; Per_3
-che ella svolge attività lavorativa in qualità di collaboratrice domestica con retribuzione mensile di circa 1.000 €., mentre il resistente è socio accomandante della Service
Coperture di UP IA s.a.s. (di cui è socio accomandatario il figlio ) e, Per_1
oltre a percepire gli utili della predetta società, svolge attività lavorativa come tecnico di cantiere alle dipendenze della soc. Eco Roof con retribuzione mensile di circa 2.500 €.;
-attesa la sproporzione delle condizioni reddituali ed economiche, dell'apporto da lei dato alla vita familiare (essendosi ella dedicata alla cura e alla gestione della casa e alla crescita dei tre figli), atteso che ella dopo la separazione ha dovuto accettare l'occupazione di collaboratrice domestica per poter provvedere al mantenimento proprio e del figlio , atteso che lo stipendio mensile detratte le spese per il canone di Per_3
locazione non è sufficiente a garantire il sostentamento della ricorrente era necessario porre a carico del resistente un assegno divorzile.
Si costituiva in giudizio in data 30/05/2023 il resistente associandosi CP_1
alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedendo il rigetto della domanda di assegno divorzile.
Allegava a sostegno che:
-non erano intervenute modifiche rispetto alle condizioni di separazione in quanto la ricorrente continua ad abitare con il figlio , oggi maggiorenne ed Per_3
economicamente indipendente, in un appartamento condotto in locazione dove si era trasferita già prima della pronuncia di separazione, mentre egli continua ad abitare nella casa familiare di proprietà del figlio, assieme al figlio e al figlio maggiore Per_2
; Per_1
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- entrambi i coniugi godono di un proprio reddito, la quale collaboratrice Pt_1
domestica con un reddito di circa 1.000 € al mese e il resistente (da dicembre 2022) quale socio accomandatario della Service Coperture di UP IA s.a.s. (con suddivisione di utili e perdite al 50% col figlio) e (da febbraio 2021) quale operaio carpentiere alle dipendenze della società Eco Roof s.r.l. con un reddito complessivo nell'ultimo anno pari a euro 25.000 circa;
- è stata la stessa ricorrente a rinunciare al diritto di abitazione in sede di separazione, come risultava dal verbale dell'udienza presidenziale del 20.10.2020;
- tutte le questioni erano già state regolate in sede di separazione tanto che le parti avevano dichiarato “di essere redditualmente autonome, di essere in grado di provvedere ciascuna al proprio mantenimento e di non avere nulla da pretendere l'una dall'altra né a titolo di mantenimento né a qualsivoglia altro titolo”
- in costanza di matrimonio entrambi i coniugi si erano prodigati per le necessità dei figli e della casa con il proprio lavoro sia domestico che fuori casa e, tuttavia, a causa di vicende lavorative avverse, i coniugi non erano riusciti a conservare il tenore di vita goduto fino all'anno 2010, tanto da avere corso il rischio di perdere anche la proprietà della casa coniugale (che il figlio aveva accettato di acquistare accollandosi il Per_1
mutuo residuo) e da avere accumulato un ingente debito col fisco, che il sta CP_1
tuttora pagando (per un ammontare di circa 6.000 euro annui);
- pertanto, il resistente si era trovato in serie difficoltà lavorative con un inevitabile ridimensionamento del tenore di vita e con il rischio di un tracollo;
- la domanda di assegno divorzile è infondata in quanto, pur avendo la Pt_1
certamente dato il proprio apporto alla famiglia in costanza di matrimonio, tuttavia, i coniugi non avevano creato un patrimonio comune o, meglio lo avevano creato, ma poi perso a causa dei debiti, ed entrambi si sono trovati a dover contare soltanto sulla propria capacità lavorativa;
-attualmente non vi è alcuna differenza patrimoniale tra le parti (posto che i coniugi così come avevano contribuito alla formazione del patrimonio allo stesso modo hanno visto tale patrimonio dissolversi in costanza di matrimonio) né vi è tra loro differenza reddituale.
Le parti comparivano all'udienza presidenziale del 09/06/2023 rendendo le dichiarazioni di cui al verbale: la ricorrente confermava di essere collaboratrice domestica con
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retribuzione mensile pari a euro 900/1.000 mensili con tredicesima mensilità e con tempi di lavoro di 4/6 ore al giorno e di abitare in locazione con un canone mensile di euro 600; il resistente dichiarava di essere artigiano, di essere diventato socio accomandante della Service Coperture di UP IA s.a.s., società della quale si occupava in via esclusiva il figlio e di prestare attività lavorativa presso la Eco Per_1
Roof dal 2020/2021 con qualifica di operaio e contratto a tempo indeterminato e stipendio mensile di 2.500 €.
Con ordinanza del 5 luglio 2023 il Presidente del., rilevato che anche dopo l'instaurazione del procedimento di divorzio, l'assegno stabilito in separazione continua a mantenere natura di assegno di separazione e rilevata l'assenza di modifiche fattuali sopravvenute, confermava i provvedimenti provvisori già contenuti nella sentenza di separazione personale dei coniugi e fissava udienza di comparizione al 12/12/2023.
All'udienza del 12/12/2023, svoltasi in trattazione cartolare, le parti chiedevano la pronuncia sullo status;
il Tribunale di Padova con sentenza non definitiva n. 33/2024 del
04.01.2024 dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e con ordinanza di pari data rimetteva la causa sul ruolo con concessione dei termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
Depositate le memorie istruttorie con ordinanza del 19.04.2024 il GI rigettava le istanze istruttorie e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 07.01.2025.
All'udienza del 07.01.2025, svolta in trattazione cartolare, le parti concludevano come in epigrafe e il G.I. rimetteva la causa al collegio per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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1
Essendo già stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza non definitiva del Tribunale di Padova n. 33/2024 la decisione verte unicamente sulla domanda di assegno divorzile proposta dalla parte ricorrente.
2.
La ricorrente ha formulato domanda di assegno divorzile al cui accoglimento il resistente si è opposto.
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Sul punto occorre ricordare che la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione n. 18287 dell'11.7.2018, in materia di quantificazione dell'assegno divorzile, oltre ad aver affermato la natura composita dell'assegno divorzile: assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”), compensativo-perequativa (considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), risarcitoria (rilevando le ragioni della decisione), ha stabilito per la quantificazione dello stesso che: “all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate.”
Nella decisione n.11178/2019 del 15 marzo 2019 la Suprema Corte, riaffermando i principi espressi nella decisione delle Sezioni Unite, ha precisato che nel calcolo dell'assegno divorzile il giudice “a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri officiosi alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dall'art. 5, comma 6, prima parte, della legge n.898/1970, e, in particolare, se quella sperequazione sia, o, meno la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso e alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato.”
Occorre, pertanto, preliminarmente determinare la situazione economico-reddituale delle parti per verificare se sussista la richiesta sperequazione.
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All'esito dell'acquisizione delle produzioni documentali, è emerso che la ricorrente, che svolge attività di collaboratrice domestica dal 01.07.2020 percepisce i seguenti redditi: dichiarazione sostitutiva mod. CUD per l'anno di imposta 2020 reddito lordo da lavoro dipendente €. 5.386,47; dichiarazione sostitutiva mod. CUD per l'anno di imposta 2021 reddito lordo da lavoro dipendente € 9.440,10; dichiarazione sostitutiva mod. CUD per l'anno di imposta 2022 reddito lordo da lavoro dipendente € 13.777,20.
Lo stipendio medio netto è di circa 900/1.000 euro mensili.
Ella vive in locazione, con contratto cointestato al figlio , con canone mensile Per_3
pari a 600 (doc. 7).
Il resistente è socio accomandante della soc. Service Coperture di UP IA s.a.s.
e lavora come dipendente per la soc. Eco Roof
Dalla produzione documentale risultano seguenti redditi: dichiarazione fiscale 2020 pe l'anno 2019 reddito imponibile €. 432 dichiarazione fiscale 2021 per l'anno 2020 reddito imponibile €. 429 dichiarazione fiscale 2022 per l'anno 2021 reddito imponibile €. 22.491,00
Lo stipendio mensile medio attuale è di 2500 euro. Risulta indubbio che le condizioni reddituali del resistente abbiano conseguito un notevole incremento a seguito della sua assunzione presso la soc. CP_2
nella casa già coniugale, attualmente di proprietà del figlio maggiore, rispetto alla
[...]
quale i due ex coniugi hanno il diritto di abitazione al 50%, diritto di cui gode solo il
. CP_1
Egli è gravato da debiti nei confronti dell'agenzia delle Entrate;
dai prospetti depositati, allo stato attuale risulta ancora in essere la rateazione del debito pari a €. 16.417,51 in
20 rate di importo quadrimestrale pari a €. 820,87 (per un importo di 273 euro mensili), mentre per gli altri debiti è decorso il termine di estinzione risultante dalla documentazione prodotta sub 5 .
Ricostruita la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, emerge la maggiore consistenza delle disponibilità reddituali del resistente (avendo egli uno stipendio pari a più del doppio della ricorrente e godendo dell'abitazione a titolo gratuito).
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Accertata tale disparità, occorre procedere seguendo quanto precisato dalla Suprema
Corte, per accertare la effettiva valutazione del contributo fornito dalla coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future.
Il matrimonio tra le parti è durato 29 anni (dal 1991 al 2020) e dall'unione sono nati 3 figli. Non è contestato il fatto che durante la vita matrimoniale la parte ricorrente si sia dedicata alla cura della casa e della famiglia e, in particolare, alla cura e all'accudimento dei 3 figli della coppia mentre la parte resistente ha provveduto al sostentamento del nucleo familiare con il lavoro fuori casa.
Tale dato giustifica ad oggi la circostanza che mentre la dopo la separazione, è Pt_1
riuscita a ricollocarsi nel mondo del lavoro esclusivamente con mansioni modeste e poco specializzate in qualità di collaboratrice domestica, il ha potuto invece (in CP_1
ragione della professionalità acquisita nel tempo) trovare il più remunerativo impiego di operaio carpentiere.
Tale diversa professionalità, che discende dalla diversa capacità lavorativa che nel corso della vita matrimoniale le parti hanno avuto modo di sviluppare in ragione della concordata distribuzione dei ruoli nel nucleo familiare, determina ad oggi il divario stipendiale presente tra le parti e legittima la pretesa della ricorrente ad un assegno divorzile.
Tuttavia, nella concreta determinazione del quantum dell'assegno va tenuto in debito conto anche delle ulteriori seguenti circostanze: in primo luogo il fatto che la parte ricorrente non ha provato la sua attuale impossibilità di reperire una occupazione a tempo pieno;
in secondo luogo il fatto che il da un lato gode della abitazione a CP_1
titolo gratuito e dall'altro è gravato dal debito residuo nei confronti della Agenzia delle
Entrate (tutte circostanze legate proprio allo svolgersi della vita del nucleo familiare formato con la . Pt_1
Complessivamente valutate tutte le circostanze sopra indicate, ritiene il Collegio che la domanda formulata dalla parte ricorrente possa essere solo parzialmente accolta riconoscendosi a un assegno divorzile di importo pari a €. 350 mensili Parte_1
con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza atteso che
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l'accertamento del quantum dovuto è conseguenza dell'accertamento svolto con la sentenza stessa.
3.
Tenuto conto della natura del giudizio e della parziale soccombenza delle parti, le spese del giudizio devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1) determina in €. 350,00 il contributo mensile dovuto da a CP_1 Pt_1
a titolo di assegno divorzile, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese,
[...]
con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT
2) Spese di causa compensate.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 10/06/2025
Il Presidente rel.
Barbara De Munari
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