Articolo 3 della Legge 8 novembre 1991, n. 362
Articolo 2Articolo 4
Versione
17 novembre 1991
Art. 3. S a n z i o n i 1. Chiunque apre una farmacia o ne assume l'esercizio senza la prescritta autorizzazione e' punito con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire dieci milioni.
2. Nei casi indicati nel comma 1 l'autorita' sanitaria competente ordina l'immediata chiusura della farmacia.
Entrata in vigore il 17 novembre 1991
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