Art. 3. S a n z i o n i 1. Chiunque apre una farmacia o ne assume l'esercizio senza la prescritta autorizzazione e' punito con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire dieci milioni.
2. Nei casi indicati nel comma 1 l'autorita' sanitaria competente ordina l'immediata chiusura della farmacia.
2. Nei casi indicati nel comma 1 l'autorita' sanitaria competente ordina l'immediata chiusura della farmacia.