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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 16/12/2025, n. 1959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1959 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
3608/2020 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 16 dicembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3608/2020 R.G.L., avente ad oggetto: “retribuzione”,
PROMOSSA DA
nata in [...] il [...], residente a [...]
Casilina n. 278 - C.F.: – rappresentata e difesa dall'Avv. Bruno C.F._1
NI (C.F.: , giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
RICORRENTE CONTRO
in persona del l.r.p.t. domiciliato per la carica presso la sede legale della Controparte_1 società in Segni (Roma), Via Casilina Km 54 – C. Iva , C.F._3 P.IVA_1 contumace;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso iscritto al ruolo il 14/9/2020, chiedeva al Tribunale adito di: Parte_1
“a) Dichiarare che tra la ricorrente e la in persona del l.r.p.t. è intercorso Controparte_1 un rapporto di lavoro subordinato dal 1.03.2014 al 2.7.2019;
b) Accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro della ricorrente, si è svolto con le mansioni, con le modalità e gli orari indicati in fatto;
c) All'esito del riconoscimento dell'orario svolto dalla ricorrente come indicato in narrativa, condannare la in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore dell'istante Controparte_1 della complessiva somma di € 27.955,04 per i titoli di cui in fatto e diritto e all'allegato conteggio (da intendersi qui integralmente trascritto);
d) In via subordinata condannare la società convenuta in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore dell'istante delle somme ritenute di giustizia anche in riferimento all'art. 36 Cost. o con riferimento al periodo di lavoro e all'orario di lavoro dimostrato in corso di causa;
anche sulla scorta di conteggi che ci si riserva di produrre.,
Con interessi e rivalutazione monetaria come per legge ex art. 429 c.p.c..
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite oltre iva e cpa e 15,00% per spese generali, da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2. restava contumace in giudizio. Controparte_1
3. Con decreto del 24/9/2020 veniva fissata la prima udienza di trattazione per il giorno
14/9/2021, a tale udienza il Giudice – allora titolare della causa- formulava a verbale d'udienza l'ordinanza istruttoria. Seguivano i differimenti d'ufficio alle udienze del
14/4/2022, del 16/11/2022, del 21/6/2023 e del 12/1/2024; a tale ultima udienza la causa veniva chiamata per la prima volta innanzi a questo decidente, stante la riassegnazione del ruolo in data 4/7/2023 e a tale udienza veniva ordinato il deposito del documento rappresentato dal decreto ingiuntivo emesso a favore della ricorrente per il pagamento del
TFR. Detto documento veniva depositato in data 11.11.2025 ed ammesso ex art 421 cpc.
Seguiva l'udienza del 31/10/2024 in cui veniva sentita la teste Testimone_1
2 Seguivano le udienze del 15/4/2025, del 30/9/2025 e dell'11/11/2025 per l'escussione di altro testimone ammesso, ma stante l'assenza del teste, il procuratore della parte ricorrente all'udienza dell'11/11/2025 vi rinunciava e il Giudice ne revocava l'ordinanza ammissiva.
Seguiva l'udienza dell'11/12/2025 per la discussione, rinviata per assenza della parte all'udienza del 16/12/2025; a tale ultima udienza, all'esito della discussione orale, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
4. L'istruttoria si estrinsecava nella documentazione prodotta dalla parte ricorrente, nonché nell'assunzione della testimonianza resa dal teste (v. verbale udienza Testimone_1
31/10/2024).
2. In fatto e in diritto
5. Con l'odierno ricorso parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento di differenze retributive per differente orario di lavoro rispetto a quello formalizzato part time al 75% di cui alle buste paga, con riconoscimento del full time, con deduzione di un dovuto a titolo di differenze retributive e TFR pari ad € 27.955,04.
6. Nel merito, il Tribunale rileva che è stato sentito un solo testimone Testimone_1 che ha dichiarato, in ordine al solo capitolo n 6 ammesso, quanto segue: “ADR cap 6: vero, io ho lavorato come cameriera per dal 2011 al 2019 ma non sempre lavoravo la CP_1 mattina, perché andavo dalle 16.30 alle 24.00 perché io ero cameriera di sala, la ricorrente puliva le camere e era lavapiatti, io l'incontravo quando andavo la mattina la domenica o
l'incontravo sabato pomeriggio, però durante la settimana potevo andare la mattina per due
o tre volte alla settimana a seconda dei turni, so dell'orario di lavoro della ricorrente perché quando arrivavo lei già era là, se io andavo di mattina arrivavo alle ore 9.30/10.30 fino alle ore 16.30” (v. verbale udienza 31/10/2024).
7. La ricorrente ha dedotto di aver lavorato presso , ristorante e bed & breakfast, CP_1 sito in Segni via Casilina km 54, dall'1/3/2014 al 2/7/2019, come addetta alle pulizie, con inquadramento nel VII livello del CCNL Pubblici Esercizi;
le buste paga in atti attestano un orario di lavoro part time al 75%.
3 8. Le dichiarazioni rese dall'unica teste sentita in giudizio non consentono di ritenere provata la circostanza dell'orario di lavoro pieno dedotto in giudizio, così come indicato nel cap. n. 6 del ricorso, poiché la teste , seppure in prima battuta ha confermato quanto chiesto, ha Tes_1 poi precisato che lei lavorava di pomeriggio come cameriera di sala dalle 16.30 alle 24.00, anche se durante la settimana capitava che andava di mattina alle 9,30/10,30 e la trovava già lì. Orbene, le dichiarazioni rese dalla teste sono state generiche e di per sé sole, in assenza di ulteriori riscontri probatori, non consentono di superare la prova documentale in atti, rappresentata dalle buste paga, sulla sussistenza di un orario full time anziché part. time al
75%, stante l'episodicità della frequenza del posto di lavoro da parte della teste, nell'orario dedotto in giudizio dalla ricorrente.
9. In ordine al TFR risulta emesso il decreto ingiuntivo n. 561/2020 del 28/10/2020, per la somma di € 5326,83 oltre interessi, rivalutazione e spese legali (v. doc. depositato l'11.11.2025). Il decreto ingiuntivo è stato emesso successivamente alla presentazione dell'odierno ricorso e parte ricorrente ha dichiarato che la somma portata dal titolo è stata pagata. Ciò posto il Tribunale dichiara la parziale cessazione della materia del contendere nei limiti della somma pari ad €5326,83 - portata dal decreto ingiuntivo n. 561/2020 - dovuta per
TFR, oltre interessi e rivalutazione, per sopravvenuta carenza di interesse.
10. Rigetta nel resto il ricorso per difetto di prova.
3. Le spese di lite.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza, per l'effetto, stante la contumacia della convenuta, dichiara l'irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- dichiara la parziale cessazione della materia del contendere nei limiti della somma pari ad € 5326,83 - portata dal decreto ingiuntivo n. 561/2020 - dovuta per TFR, oltre interessi e rivalutazione, per sopravvenuta carenza di interesse;
4 - rigetta nel resto il ricorso;
- dichiara l'irripetibilità delle spese di lite.
Così deciso in Velletri, il 16 dicembre 2025.
Il Giudice del lavoro
dott.ssa Veronica Vaccaro
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 16 dicembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3608/2020 R.G.L., avente ad oggetto: “retribuzione”,
PROMOSSA DA
nata in [...] il [...], residente a [...]
Casilina n. 278 - C.F.: – rappresentata e difesa dall'Avv. Bruno C.F._1
NI (C.F.: , giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
RICORRENTE CONTRO
in persona del l.r.p.t. domiciliato per la carica presso la sede legale della Controparte_1 società in Segni (Roma), Via Casilina Km 54 – C. Iva , C.F._3 P.IVA_1 contumace;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso iscritto al ruolo il 14/9/2020, chiedeva al Tribunale adito di: Parte_1
“a) Dichiarare che tra la ricorrente e la in persona del l.r.p.t. è intercorso Controparte_1 un rapporto di lavoro subordinato dal 1.03.2014 al 2.7.2019;
b) Accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro della ricorrente, si è svolto con le mansioni, con le modalità e gli orari indicati in fatto;
c) All'esito del riconoscimento dell'orario svolto dalla ricorrente come indicato in narrativa, condannare la in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore dell'istante Controparte_1 della complessiva somma di € 27.955,04 per i titoli di cui in fatto e diritto e all'allegato conteggio (da intendersi qui integralmente trascritto);
d) In via subordinata condannare la società convenuta in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore dell'istante delle somme ritenute di giustizia anche in riferimento all'art. 36 Cost. o con riferimento al periodo di lavoro e all'orario di lavoro dimostrato in corso di causa;
anche sulla scorta di conteggi che ci si riserva di produrre.,
Con interessi e rivalutazione monetaria come per legge ex art. 429 c.p.c..
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite oltre iva e cpa e 15,00% per spese generali, da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2. restava contumace in giudizio. Controparte_1
3. Con decreto del 24/9/2020 veniva fissata la prima udienza di trattazione per il giorno
14/9/2021, a tale udienza il Giudice – allora titolare della causa- formulava a verbale d'udienza l'ordinanza istruttoria. Seguivano i differimenti d'ufficio alle udienze del
14/4/2022, del 16/11/2022, del 21/6/2023 e del 12/1/2024; a tale ultima udienza la causa veniva chiamata per la prima volta innanzi a questo decidente, stante la riassegnazione del ruolo in data 4/7/2023 e a tale udienza veniva ordinato il deposito del documento rappresentato dal decreto ingiuntivo emesso a favore della ricorrente per il pagamento del
TFR. Detto documento veniva depositato in data 11.11.2025 ed ammesso ex art 421 cpc.
Seguiva l'udienza del 31/10/2024 in cui veniva sentita la teste Testimone_1
2 Seguivano le udienze del 15/4/2025, del 30/9/2025 e dell'11/11/2025 per l'escussione di altro testimone ammesso, ma stante l'assenza del teste, il procuratore della parte ricorrente all'udienza dell'11/11/2025 vi rinunciava e il Giudice ne revocava l'ordinanza ammissiva.
Seguiva l'udienza dell'11/12/2025 per la discussione, rinviata per assenza della parte all'udienza del 16/12/2025; a tale ultima udienza, all'esito della discussione orale, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
4. L'istruttoria si estrinsecava nella documentazione prodotta dalla parte ricorrente, nonché nell'assunzione della testimonianza resa dal teste (v. verbale udienza Testimone_1
31/10/2024).
2. In fatto e in diritto
5. Con l'odierno ricorso parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento di differenze retributive per differente orario di lavoro rispetto a quello formalizzato part time al 75% di cui alle buste paga, con riconoscimento del full time, con deduzione di un dovuto a titolo di differenze retributive e TFR pari ad € 27.955,04.
6. Nel merito, il Tribunale rileva che è stato sentito un solo testimone Testimone_1 che ha dichiarato, in ordine al solo capitolo n 6 ammesso, quanto segue: “ADR cap 6: vero, io ho lavorato come cameriera per dal 2011 al 2019 ma non sempre lavoravo la CP_1 mattina, perché andavo dalle 16.30 alle 24.00 perché io ero cameriera di sala, la ricorrente puliva le camere e era lavapiatti, io l'incontravo quando andavo la mattina la domenica o
l'incontravo sabato pomeriggio, però durante la settimana potevo andare la mattina per due
o tre volte alla settimana a seconda dei turni, so dell'orario di lavoro della ricorrente perché quando arrivavo lei già era là, se io andavo di mattina arrivavo alle ore 9.30/10.30 fino alle ore 16.30” (v. verbale udienza 31/10/2024).
7. La ricorrente ha dedotto di aver lavorato presso , ristorante e bed & breakfast, CP_1 sito in Segni via Casilina km 54, dall'1/3/2014 al 2/7/2019, come addetta alle pulizie, con inquadramento nel VII livello del CCNL Pubblici Esercizi;
le buste paga in atti attestano un orario di lavoro part time al 75%.
3 8. Le dichiarazioni rese dall'unica teste sentita in giudizio non consentono di ritenere provata la circostanza dell'orario di lavoro pieno dedotto in giudizio, così come indicato nel cap. n. 6 del ricorso, poiché la teste , seppure in prima battuta ha confermato quanto chiesto, ha Tes_1 poi precisato che lei lavorava di pomeriggio come cameriera di sala dalle 16.30 alle 24.00, anche se durante la settimana capitava che andava di mattina alle 9,30/10,30 e la trovava già lì. Orbene, le dichiarazioni rese dalla teste sono state generiche e di per sé sole, in assenza di ulteriori riscontri probatori, non consentono di superare la prova documentale in atti, rappresentata dalle buste paga, sulla sussistenza di un orario full time anziché part. time al
75%, stante l'episodicità della frequenza del posto di lavoro da parte della teste, nell'orario dedotto in giudizio dalla ricorrente.
9. In ordine al TFR risulta emesso il decreto ingiuntivo n. 561/2020 del 28/10/2020, per la somma di € 5326,83 oltre interessi, rivalutazione e spese legali (v. doc. depositato l'11.11.2025). Il decreto ingiuntivo è stato emesso successivamente alla presentazione dell'odierno ricorso e parte ricorrente ha dichiarato che la somma portata dal titolo è stata pagata. Ciò posto il Tribunale dichiara la parziale cessazione della materia del contendere nei limiti della somma pari ad €5326,83 - portata dal decreto ingiuntivo n. 561/2020 - dovuta per
TFR, oltre interessi e rivalutazione, per sopravvenuta carenza di interesse.
10. Rigetta nel resto il ricorso per difetto di prova.
3. Le spese di lite.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza, per l'effetto, stante la contumacia della convenuta, dichiara l'irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- dichiara la parziale cessazione della materia del contendere nei limiti della somma pari ad € 5326,83 - portata dal decreto ingiuntivo n. 561/2020 - dovuta per TFR, oltre interessi e rivalutazione, per sopravvenuta carenza di interesse;
4 - rigetta nel resto il ricorso;
- dichiara l'irripetibilità delle spese di lite.
Così deciso in Velletri, il 16 dicembre 2025.
Il Giudice del lavoro
dott.ssa Veronica Vaccaro
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