Sentenza 29 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 29/04/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 295/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro nella persona della giudice Elda Geraci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GIANCRISTOFARO ALESSANDRA e dell'avv. DALLA CHIESA MAURO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SICA ELENA CP_1 P.IVA_1
INAIL - SEDE DI MANERBIO Parte convenuta
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente:
1. accertata e dichiarata l'illegitttimità del provvedimento dell'08.04.2022 e seguenti che hanno CP_1
respinto la richiesta e l'indennizzo dell'infortunio sul lavoro occorso al ricorrente, accertare e dichiarare che l'evento lesivo (infarto miocardico) patito dal sig. in data 12.04.2019 rappresenti Pt_1
un infortunio sul lavoro, in virtù di tutto quanto sopra chiarito;
2. per l'effetto, condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore , al CP_1
pagamento in favore del ricorrente della la rendita periodica da infortunio sul lavoro per il danno permanente patito in virtù dell'evento lesivo cosiccome esposto in ricorso assumendo come parametro la percentuale di invalidità del 25% secondo le tabelle del danno biologico , o quella che sarà CP_1 accertata previa espletanda Consulenza Tecnica d'Ufficio medico-legale, con la relativa decorrenza e comunque la prestazione ex lege dovuta;
pagina 1 di 5
3. interessi legali dal dovuto al saldo;
4. con vittoria di spese diritti ed onorari e spese forfettarie del presente giudizio in favore del procuratore antistatario ex art.93 c.p.c, oltre maggiorazione del 30% essendo il ricorso redatto secondo i criteri di cui all'art. 4, comma 1, bis del D.M. dell'8 marzo 2018 n. 37.
Per la parte convenuta:
Preso atto delle conclusioni del CTU, sostanzialmente favorevoli alla parte ricorrente;
rilevato che nessuna osservazione è stata proposta contro le stesse dal consulente medico di parte;
CP_1
considerato infine che la causa verte esclusivamente su valutazioni medico-legali, rispetto alle quali la scrivente non ha ragione di discostarsi dalla posizione del proprio consulente;
tutto ciò premesso, il sottoscritto difensore chiede che la causa venga assunta in decisione e si CP_1 rimette al Giudice in merito all'emananda sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto dinanzi a questo Tribunale per sentire accertato che l'evento Parte_1 CP_1
lesivo – infarto miocardico, patito in data 12.4.2019, allorchè mentre eseguiva le sue mansioni lavorative alle dipendenze di prestava soccorso ad un collega rimasto incastrato con la Parte_2
mano in una macchina confezionatrice – rappresenta infortunio sul lavoro e condannato al CP_1
pagamento della rendita periodica da infortunio sul lavoro per il danno permanente subito.
Si è costituito in giudizio che, senza contestare il fatto storico dedotto dal ricorrente, ha escluso CP_1
che le circostanze legate all'episodio del 12.4.2019 siano qualificabili come “causa violenta” determinante l'infarto e i problemi cardiaci gravi e cronici per i quali il ricorrente ha chiesto l'indennizzo.
La causa è stata istruita a mezzo CTU, affidata alla dott.ssa all'esito della quale il Persona_1
ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso e ha precisato le conclusioni trascritte in CP_1
epigrafe.
***
All'esito della indagine svolta, la CTU ha espresso le seguenti considerazione medico legali:
A) circa la Natura ed entità postumi il 12.4.2019 è stato colpito da un infarto miocardico acuto in seguito all'occlusione Parte_1
acuta di un vaso che irrora il cuore, in occasione di lavoro
L'estensione dell'infarto dipende dalla sede dell'occlusione e dall'estensione del miocardio perfuso dal vaso occluso. Nel caso in questione il vaso occluso è quello che perfonde la maggior quota di pagina 2 di 5 miocardio, che ha richiesto necessariamente un intervento di angioplastica.
La gravità dell'infarto subito dal è confermata dalla necessità di sostenere il circolo nelle Pt_1
prime ore con un supporto meccanico (contropulsatore aortico), che si impiega in <5% degli infarti.
Fortunatamente il ricorrente ha superato brillantemente la fase acuta, in quanto il tempo tra il sintomo
(dolore al petto in fabbrica) e la riapertura del vaso (sala di emodinamica) è stato largamente inferiore alle tre ore: ”time from pain to balloon” è il più potente predittore di morte a trenta giorni.
Ciò comunque non ha evitato al i danni dell'occlusione temporanea del vaso coronarico, Pt_1
sebbene li abbia sensibilmente limitati.
La risonanza magnetica nucleare (RMN) è lo strumento più accurato per la quantificazione del danno sia in termini di attività di pompa (espressa usualmente come frazione d'eiezione) sia come perdita di massa muscolare (sostituita dalla fibrosi evidenziata dal “late enhancement” alla RMN). Ebbene nel caso in questione l'infarto miocardico ha comportato una significativa perdita della capacità contrattile (F.E. 41 % per valori normali >55%), nonchè perdita di miocardico fino al 75% della parete irrorata dal vaso occluso nella fase acuta.
Si ribadisce che i danni, sebbene tutt'altro che trascurabili, sono stati limitati rispetto all'estensione del miocardio messo a rischio dall'occlusione acuta.
B) Relazione causale con quanto occorso il 12/04/2019
Nonostante l'infarto miocardico acuto si studi e si tratti ormai da decenni, i meccanismi fisiopatologici responsabili di questo evento si arricchiscono di nuove conoscenze. Tra queste nell'ultimo decennio stanno crescendo le evidenze a favore di forme “inusuali” di infarto miocardico acuto. Ci si riferisce all'infarto a coronarie normali che hanno portato a definire percorsi diagnostico terapeutici diversi dall'infarto “classico”. Tutte queste identificano un danno cardiaco generato da un fattore scatenante che ha agito da trigger su un substrato predisponente.
Nel caso in questione l'albero coronarico non era normale, come documentato anche nelle sedi diverse da quella dell'occlusione (il referto della coronarografia riporta infatti “lievi irregolarità di calibro”).
E' coerente ai dati della letteratura ritenere che lo stress emotivo patito dal , generato Pt_1 dall'incidente al collega, abbia creato la condizione per la rottura della continuità endoteliale (scarica adrenergica, rilascio di citochine o comune fattori paracrini procoagulanti), fattore predisponente alla formazione del trombo.
Il non aveva le coronarie esenti da malattia aterosclerotica, come evidenziano le “irregolarità Pt_1 di calibro” evidenziate alla coronarografia: tale quadro tuttavia rappresentava uno stadio pagina 3 di 5 precocissimo della malattia aterosclerotica, che non abbisognava di nessun trattamento invasivo, ma su cui elementi che determinano una perdita della continuità endoteliale possono degenerare in infarto.
L'occlusione coronarica, stante i soprariportati meccanismi fisiopatologici, si sarebbe potuta verificare in qualunque sede dell'albero coronarico.
C) Postumi permanenti residuati
Come già riportato sopra, ad oggi, i danni generati dall'infarto sono significativi, ma ad evoluzione attualmente favorevole. Infatti a distanza di anni dall'evento acuto due sono i rischi: recidiva di infarto omo od eterosede, evoluzione verso lo scompenso cardiaco.
Al momento il non ha avuto alcuna recidiva di infarto, ma soprattutto il ventricolo sinistro non Pt_1 si è rimodellato in senso globoso;
in quest'ultimo caso l'evoluzione verso la cardiomiopatia ischemica sarebbe lenta ed inesorabile carica di eventi avversi (scompenso cardiaco, morte, trapianto, aritmie, embolie arteriose etc).
Ciò per fortuna non è stato, complice la perfetta compliance alla terapia, ma la lunga aspettativa di vita impone sorveglianza e tempestività di intervento in caso di viraggio clinico strumentale
Poiché dalle considerazioni specialistiche emerge in maniera indubbia il ruolo causale dello stress emotivo patito dal nell'insorgenza dell'infarto miocardico con le caratteristiche ben descritte Pt_1
nella sua manifestazione acuta, la sua evoluzione sino alla situazione clinica attuale, tenuto conto del quadro clinico emerso anche dagli accertamenti strumentali prodotti dalla parte ricorrente, non contestabili, delle previsioni tabellari del DL 38/00 vigente, il danno biologico permanente oggi residuato può essere equamente valutato nella misura del 25%.
La CTU ha quindi così concluso: il 12.4.2019 in occasione di lavoro presentava un infarto miocardico in seguito Parte_1 all'occlusione acuta di un vaso che irrora il cuore, evento generato da un fattore scatenante che ha agito da trigger, da identificarsi, nella fattispecie, nello stress emotivo patito dal Pt_1
I danni generati dall'infarto sono significativi, ma ad evoluzione attualmente favorevole e sono valutabili, ex previsioni tabellari del DL 38/00 vigente, nella misura del 25%.
Le valutazioni medico legali e le conseguenti conclusioni rassegnate – non oggetto di alcuna osservazione critica dei consulenti di parte – sono fatte proprie dal Tribunale, essendo stata svolta l'indagine con metodo corretto e immune da vizi logici e/o tecnici.
Deve quindi ritenersi che l'evento lesivo – infarto miocardico, patito dal ricorrente in data 12.4.2019,
pagina 4 di 5 allorchè mentre eseguiva le sue mansioni lavorative alle dipendenze di prestava soccorso Parte_2
ad un collega rimasto incastrato con la mano in una macchina confezionatrice – costituisce infortunio sul lavoro, con la condanna di al pagamento della rendita periodica da infortunio sul lavoro per CP_1
il danno permanente subito, nella misura accertata dalla CTU.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda e/o eccezione rigettata, così dispone:
1) condanna al pagamento in favore del ricorrente della rendita periodica da infortunio CP_1 sul lavoro per il danno permanente patito in virtù dell'evento lesivo occorso il 12.4.2019 come riportato nella parte motiva della sentenza, assumendo come parametro la percentuale di invalidità del 25% secondo le tabelle del danno biologico , con decorrenza e interessi ex CP_1
lege;
2) condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente che liquida in CP_1
€2.540,00 per compenso professionale ed €43,00 per spese, oltre spese generali al 15%, i.v.a.,
c.p.a.;
3) pone in via definitiva le spese di CTU a carico della parte convenuta.
Brescia, 29 aprile 2025
La giudice
Elda Geraci
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 5 di 5