Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/04/2025, n. 1126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1126 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, alla pubblica udienza svolta in data 16 aprile
2025, ha pronunciato e pubblicato ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 6133/2024
TRA
, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Alfio Parte_1 C.F._1
Mario Gambino, giusta procura in atti
Opponente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Antonello Monoriti
Opposto
OGGETTO: Opposizione avverso ingiunzione di pagamento
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 18 novembre 2024, proponeva opposizione Parte_1
avverso l'ordinanza d'ingiunzione n. OI-002988029, notificata in data 11 novembre 2024, con cui gli era stato richiesto il pagamento della complessiva somma di euro 6.804,30 a titolo di sanzione amministrativa, per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali riferite all'anno
2022.
Eccepiva l'intervenuta decadenza per violazione dell'art. 14, secondo comma, della l. 689/81.
Eccepiva, inoltre, la nullità dell'atto impugnato per violazione del diritto di difesa per insufficiente/mancata motivazione dell'atto, in violazione dell'art. 11 della l. 689/81.
Rilevava, poi, che l'ordinanza ingiunzione opposta accertava una presunta responsabilità di tipo omissivo, in relazione al mancato versamento dei contributi previdenziali, e comminava altissime
Arkimede S.r.l..
Chiedeva, in via preliminare, di sospendere l'efficacia dell'ordinanza ingiunzione opposta e, nel merito, di annullare, archiviare e/o revocare l'ordinanza di ingiunzione opposta, ordinando altresì la non debenza delle somme ivi riportate in capo ad egli ricorrente, accertando in ogni caso l'intervenuta prescrizione del credito e/o decadenza dell'Ente; instava per le spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2.- L' , costituendosi in giudizio, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del CP_1
contendere, rilevando che l'unica eccezione valutata, ai fini della richiesta in autotutela, aveva rilievo meramente formale, trattandosi del mancato rispetto dell'art. 14 della L.689/1981.
Rappresentava che, nel caso di specie, non sussistendo fatti impeditivi, aveva operato in sede di autotutela per evitare ulteriori aggravi derivanti dal contenzioso giudiziale.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
3.- All'udienza odierna la causa viene decisa.
4.- Nel presente giudizio parte opponente propone opposizione avverso l'ordinanza d'ingiunzione n.
OI-002988029 con cui l' ha richiesto il pagamento della somma di euro 6.804,30, per mancato CP_1
versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali relative all'anno 2022.
Va rilevato che l' , costituendosi in giudizio, ha chiesto la cessazione della materia del CP_1
contendere, rappresentando di aver annullato in autotutela l'ordinanza d'ingiunzione n. OI-
002988029 oggetto del presente giudizio.
Dalla documentazione prodotta dall' emerge che l'Istituto, con la Disposizione n° 480000-25- CP_1
0237 dell'11 aprile 2025, ha proceduto all'annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione opposta per il “Mancato rispetto del termine di notificazione dell'atto di accertamento della violazione entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/81”.
5.- Va, dunque, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
6.- Tenuto conto delle ragioni della decisone e in virtù del principio di soccombenza virtuale, le spese giudiziali vengono poste a carico dell' e vengono liquidate in dispositivo ex DM 10 marzo 2014 CP_1
n. 55, applicando i minimi previsti tenuto conto della semplicità della controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l' alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese del giudizio, che si CP_1
liquidano in € 2.695,5 per compensi professionali, oltre € 43,00 a titolo di c.u., iva, cpa e rimborso spese generali, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Messina, 16 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga