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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 12/12/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Maurizio Ferrara, pronunzia la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 508 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019 e vertente
TRA
(C.F. ; Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ;
[...] C.F._2 Parte_3
( ), in qualità di eredi di rappresentate e difese, giusta C.F._3 Persona_1 procura in atti, dall'avv. Villani Paolo, elettivamente domiciliate presso il suo studio in Potenza, Viale
Mazzini n. 97
ATTRICI
CONTRO
(P.IVA ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Ditaranto Rocco Luigi, con il quale domicilia presso il suo studio in Montescaglioso (MT), alla via Molinello n. 3
CONVENUTA
E
, residente in [...] Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale
Conclusioni: come da verbale di udienza dell'11.11.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 26.04.2019, Parte_1
e , in proprio e nella qualità di eredi e congiunti del signor Parte_2 Parte_3
, evocavano dinanzi all'intestato Tribunale in qualità di Persona_1 Controparte_2 titolare e conducente dell'auto Alfa Romeo GT (tg. CV254SY), nonché la Controparte_3 che garantiva lo stesso per la RCA, al fine di sentirli condannare in solido al pagamento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in ragione del sinistro occorso in data 23.12.2017 sulla
SS 598 Brienza-Atena Lucana al km 1+900, in cui riportava gravi lesioni tali da Persona_1 determinarne la morte dieci giorni dopo.
A sostegno della domanda, le attrici deducevano che responsabile dell'accaduto fosse CP_2
, il quale in data 23.12.2017 alle 16.15 circa a bordo della propria vettura, Alfa Romeo GT
[...]
(tg. CV254SY), procedendo ad alta velocità in direzione Brienza-Atena Lucana, al km 1+900 entrava in collisione con il veicolo Fiat Punto (tg. CH017CJ) guidato da che aveva Persona_1 ultimato la svolta di immissione in direzione Brienza, lasciando libera la strada ai veicoli che provenivano dalla propria sinistra;
che in ragione del sinistro occorso, sul posto sopraggiungevano i
Carabinieri della Stazione di Sala Consilina, nonché l'ambulanza e il personale del 118 che prestavano soccorso a , trasportandolo in condizioni critiche presso il nosocomio Persona_1 di Polla (SA) e a distanza di dieci giorni (2.01.2018) decedeva.
Aggiungevano che, in seguito al tragico evento, subivano ingiustamente sia danni patrimoniali che non patrimoniali di cui chiedevano il risarcimento alla la quale, pur essendo in Controparte_4 possesso della documentazione necessaria, non dava alcun seguito alla richiesta effettuata.
Sulla scorta di tali premesse, rassegnavano le seguenti conclusioni: “In primis esperire il tentativo di conciliazione (ex art. 185 bis cpc); acclarato il verificarsi dell'evento in data 23.12.17 alle ore 16.15 circa sulla SS 598 Km. 1+900 località Atena Lucana tra la Alfa Romeo GT Tg. CV254SY del
[...]
e la Fiat Punto Tg. CH017CJ del , ed acclarata la responsabilità CP_2 Persona_1 unica ed esclusiva del nel sinistro de quo, Condannare i convenuti, obbligati in Controparte_2 solido e/o chi di essi tenuto al pagamento della somma di € 3.200,00 pari al valore commerciale della Fiat Punto, spese di soccorso, demolizione ed immatricolazione altra auto di pari cilindrata;
la somma di € 13.256,00 per spese in ragione del luttuoso evento (ambulanza, funebre, acquisto loculo, tumulazione ed applicazione lapide); la somma di € 350.000,00 per la gravissima sofferenza morale patita nei lunghissimi ultimi giorni di vita del € 50.000,00 per danno Persona_1 economico subito dalla famiglia;
€ 273.000,00 a favore della per Controparte_5 danno da morte del predetto;
€ 265.000,00 a favore della per danno da Controparte_6 morte del predetto ed € 265.000,00 a favore della per morte del predetto Controparte_7 oltre ad € 100.000,00 cadauno a titolo di danno morale e/o al pagamento di quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa, con rivalutazione ed interessi dal dì dell'evento al soddisfo.
Il sopra descritto sinistro, fa nascere l'obbligo morale e giuridico da parte di questa difesa di far emergere con questo scritto ed in corso di giudizio, la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. della
Compagnia Unipolsai quale sta evitando il pagamento di tutto quanto dovuto alle CP_8 ricorrenti con mala fede e colpa grave. Difatti la stessa compagnia assicuratrice senza aver espletato tutti gli accertamenti del caso e, pur avendo avuto tutta la documentazione necessaria e richiesta alla parte ricorrente, al termine non ha inteso risarcire il danno patito, il tutto senza alcuna valida giustificazione. Il comportamento tenuto dalla stessa è sicuramente contrario alla Controparte_3 buona fede ed è idoneo alla condanna della stessa al risarcimento oltre che dei danni summenzionati anche per la responsabilità aggravata (malafede o colpa grave<9 ex art. 96 c.p.c.- danni che l'On.le
Giudice Adito avrà modo di quantificare e liquidare anche in via autonoma (Cass. Civ. Sez. III n.
17485 del 23.08.11). Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da attribuirsi al sottoscritto avvocato per fattane anticipazione. In caso di accoglimento parziale (riduzione) della domanda condannare comunque parte convenuta al pagamento delle spese e compensi legali in applicazione dell'art. 91 c.p.c. e dell'art. 5 del D.m. 127/04 (Cass. n. 11803/93 Cass. Sez. Unite n.
2631/89 Cass. n. 9419/97).
Ricorrendone i presupposti di legge, ai sensi e per gli effetti dell'art. 148 comma 10 D.L. 209/05, voglia l'On.le Giudice adito trasmettere, contestualmente al deposito in Cancelleria, copia della sentenza all'ISVASS per gli accertamenti relativi all'inosservanza delle disposizioni del capo IV del su indicato D.L.”
Con comparsa di costituzione e risposta del 15.07.2019 si costituiva in giudizio la Controparte_3
contestando tutto quanto ex adverso dedotto prodotto ed eccepito.
[...]
In particolare, la Compagnia assicurativa eccepiva l'infondatezza e la temerarietà della pretesa azionata per essere l'evento lesivo addebitabile all'esclusiva incauta condotta della vittima, la quale effettuava una improvvisa inversione di marcia, in violazione dell'art. 158, comma 8 CdS, rendendo l'impatto inevitabile.
Contestava, altresì, la sussistenza del nesso causale tra il sinistro verificatosi e il successivo exitus, nonché il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.
Per tali ragioni, chiedeva di: “
1. respingere l'avversa pretesa per essere l'evento lesivo imputabile alla esclusiva condotta della medesima vittima ai sensi degli artt. 1227, co. 2, e 2056 c.c.;
2. in subordine ritenere il decesso del sig. non correlato eziologicamente al Persona_1 sinistro stradale de quo;
3. in ulteriore subordine, accertato il concorso di colpa della vittima nella causazione dell'evento lesivo (anche per il mancato uso delle cinture), applicare l'art. 1227, co. 1, c.c. e ridurre la pretesa proporzionalmente al grado di efficienza causale delle condotte;
4. in ogni caso, contenere la somma complessivamente dovuta dalla entro il limite Controparte_1 del massimale minimo all'epoca ex lege garantito;
5. condannare le attrici al pagamento delle spese di causa, comprese quelle generali, anche ex art.
96 c.p.c.” Sebbene ritualmente citato, non si costituiva in giudizio, pertanto, in prima Controparte_2 udienza, era dichiarato contumace.
Previa concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. la causa veniva istruita in via documentale e a mezzo testi.
Dopo una serie di rinvii dovuti ad esigenze di carico del ruolo, il Giudice fissava l'udienza di discussione orale della causa ex art. 281-sexies c.p.c. in data 11.11.2025, assegnando termine fino a trenta giorni prima per il deposito di note illustrative.
2. Tanto premesso, la domanda attorea non può trovare accoglimento.
Nella fattispecie, il fatto illecito dedotto in giudizio è costituito da un incidente stradale tra due veicoli in circolazione.
Orbene, la disciplina normativa della responsabilità civile inerente ad una tale forma di illecito si rinviene - com'è noto – nell'art. 2054, comma 2, c.c., il quale codifica una presunzione di pari responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro, fino a prova contraria (cfr. Cass. n. 19053/2003;
Cass. n. 10987/2003).
Al riguardo, tuttavia, è opportuno precisare che la presunzione legale di colpa ha funzione meramente sussidiaria ed opera solamente se non sia possibile accertare in concreto le rispettive responsabilità dei conducenti nella causazione del sinistro, ossia se non sia possibile accertare in quale misura la condotta dei due conducenti abbia determinato l'evento dannoso (Cass. n. 477/2003; n. 7453/2001;
n. 14412/2001).
Al contrario, se è possibile individuare in concreto il diverso grado di colpa dei conducenti coinvolti nell'evento dannoso, il giudice di merito è tenuto a procedere alla graduazione della colpa dei soggetti coinvolti nel sinistro, tenendo conto, peraltro, che opera pur sempre la presunzione di colpa di cui ai primi due commi dell'art. 2054 c.c.; per cui l'accertamento in concreto della colpa di uno dei soggetti coinvolti nel sinistro non esclude la presunzione di colpa concorrente dell'altro, ove non sia stata da questo fornita in concreto la prova liberatoria dell'assenza di ogni possibile addebito a suo carico, ossia la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza (Cass. n. 477/2003; Cass. n. 18941/2003).
Da ciò consegue che solo l'accertamento compiuto dal giudice di merito in ordine alla circostanza che l'incidente si sia verificato per colpa esclusiva di uno dei conducenti e che, per converso ed in pari tempo, nessuna colpa sia ravvisabile nel comportamento dell'altro, comporta che quest'ultimo resti esonerato dalla presunzione de qua, e non sia, conseguentemente, tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Solo ove, in base al materiale probatorio acquisito, nessuna delle parti sia riuscita a fornire al Giudice la prova dell'esatta ricostruzione della dinamica dell'incidente e della responsabilità esclusiva o maggiore dell'altra parte nella causazione del sinistro, deve avere applicazione la presunzione di pari e concorrente responsabilità di cui all'art. 2054 c.c..
In particolare, per superare la presunzione dell'art. 2054 c.c. si richiede che ciascuno dei due conducenti dimostri di aver osservato tutte le norme di comportamento imposte dal codice della strada e di aver comunque tenuto una condotta di guida prudente;
si richiede quindi una prova positiva sui doveri di prudenza che devono essere osservati nella circolazione stradale: le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per fare fronte a situazioni di pericolo, anche quando siano determinate da altrui comportamenti irresponsabili;
la fiducia di un conducente nel fatto che altri si attengano alle prescrizioni del legislatore (principio di affidamento), se mal riposta, costituisce di per sé condotta negligente.
3. Ciò posto in termini generali, nel caso di specie, al fine di accertare l'esatta dinamica del sinistro, nonché di verificare se e in quale misura il sinistro stradale possa aver provocato la morte del
, deve necessariamente farsi riferimento alla relazione di sinistro redatta dai Carabinieri Per_1 della Stazione di Sala Consilina, intervenuti sui luoghi di causa nell'immediatezza dell'incidente.
Dalla relazione dei Carabinieri di Sala Consilina (all. n. 3 prod. convenuta), acquisita anche in corso di giudizio ex art. 210 c.p.c., si legge che gli stessi dopo aver constatato che “Al suolo, asciutto, non erano visibili tracce di frenata interessanti gli pneumatici dei veicoli coinvolti”, accertavano che “il
Veicolo “A” (Alfa Romeo GT) percorreva la SS 598 con direzione di marcia Brienza-Atena Lucana
Scalo, giunto al km 1+900, entrava in collisione con il veicolo B (Fiat Punto) che, fermo in una piazzola di sosta sul margine destro della carreggiata, direzione Atena Lucana Scalo, si accingeva
a manovra di immissione nel flusso della circolazione, nella fattispecie effettuava inversione del senso di marcia, direzione località Pozzi di Brienza (PZ). A seguito dell'urto il veicolo “A” arrestava la propria marcia al centro della carreggiata, mentre il veicolo “B” rovinava sopra il guardrail posto sul lato sx in relazione al suo senso di marcia.
Si evidenzia che i controlli effettuati sullo stato psicofisico dei conducenti coinvolti sono risultati negativi. Da quanto sopra esposto è emerso che il conducente del veicolo “B” non si era attenuto a quanto disposto dall'art. 154/ 8 comma del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice Della
Strada) - effettuava il cambiamento di direzione creando pericolo o intralcio alla circolazione. Alla parte veniva pertanto contestata la relativa infrazione”.
Ebbene, alla luce di quanto esposto, la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 9037/2019 ha chiarito che “è principio consolidato quello per cui l'atto pubblico (e, dunque, anche il rapporto dell'Arma dei Carabinieri) fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti”.
Inoltre allegata alla relazione dei Carabinieri vi sono anche le dichiarazioni spontanee rese dall'unico teste oculare individuati dai Carabinieri dopo il sinistro, il quale ha dichiarato ai Testimone_1 militari: “percorrevo la strada statale 598 direzione di marcia Atena Lucana Scalo, giunto all'altezza del km 2 circa da una piazzola di sosta sul mio lato dx usciva un veicolo immettendosi sulla SS 598, il veicolo che mi precedeva non riusciva ad evitare l'impatto”.
Nel caso di specie, è fuor di dubbio che i militari verbalizzanti non hanno assistito personalmente al sinistro ma dalla relazione degli agenti intervenuti nella immediatezza del sinistro, dai dettagliati rilievi planimetrici, dalla documentazione fotografica, nonché dalla descrizione dei luoghi di causa e dalle dichiarazioni delle parti coinvolte, è possibile affermare che il sinistro occorso sia imputabile esclusivamente ad una condotta negligente di il quale in un tratto di strada a Persona_1 visibilità ridotta e con striscia di mezzeria continua ha effettuato una manovra vietata dal Codice della Strada, creando intralcio alla circolazione stradale e determinando il sinistro per cui è causa.
Del resto al veniva contestata, per i fatti di causa, la violazione dell'art. 154, comma 8 Per_1 del CdS per aver effettuato inversione del senso di marcia in prossimità di curva e in un tratto di strada con striscia di mezzeria continua.
Ed infatti, la manovra di immissione del veicolo nel flusso della circolazione va effettuata solo se può completarsi senza intralciare alcuno degli utenti favoriti, ossia i veicoli che sopraggiungono e che hanno diritto di precedenza, per cui essa non va intrapresa se vi è tale potenziale possibilità e, comunque, va compiuta con la massima prudenza durante tutto il corso della stessa manovra.
È chiaro che il effettuava una manovra non consentita dalla segnaletica stradale, in un Per_1 tratto di strada in semicurva con una ridotta visibilità, assumendo su di sè tutti i rischi del caso. Ove egli avesse adottato tutte le cautele e le precauzioni richieste dalla manovra intrapresa, lo scontro non si sarebbe sicuramente verificato.
Tanto è sufficiente per ritenere provata la responsabilità esclusiva del atteso che, in Per_1 considerazione della grave violazione del CdS dallo stesso posta in essere, non è dato comprendere cosa avrebbe potuto fare il per evitare l'impatto. CP_2
Tale ricostruzione dei fatti è stata ad ogni modo confermata in sede di istruttoria dai testi escussi ed in particolare dall' chiamato a confermare il contenuto della Controparte_9 relazione dallo stesso eseguita e già richiamata nonché da unico teste oculare Testimone_1 individuato subito dopo il sinistro per come riportato nella relazione dei Carabinieri. In particolare, il teste , escusso all'udienza dell'8.07.2021, ha riferito sulla Testimone_1 circostanza di cui alla lettera D2 “Confermo detta circostanza che il veicolo Fiat partendo da una piazzola a destra ha cercato di raggiungere la opposta corsia di marcia tagliando e sbarrando la strada al veicolo Alfa che invece nella propria corsia sopraggiungeva da sinistra perpendicolarmente” aggiungendo sulle precisazioni richieste da controparte: “ADR posso precisare che seguivo la macchina Alfa ad una distanza di sicurezza necessaria a poter arrestare il mio veicolo in sicurezza”; “ADR non so quantificare in metri precisi la distanza che mi separava dal veicolo che mi precedeva”; “ADR il punto dell'incidente è stato in una semicurva”; “ADR non ricordo il punto preciso dell'impatto tra le due macchine”; “ ADR prima dell'impatto non vedevo la piazzola essendo al volante della mia macchina, ma ho assistito all'impatto”; “ADR ho visto l'evento e mi sono reso conto della piazzola esistente”; sulla circostanza D4 ha risposto: “confermo detta circostanza, invero ho visto che il veicolo Alfa che procedeva davanti a me sulla corsia di marcia corretta, per tentare di evitare l'impatto con la Fiat ha tentato di fare una sterzata verso sinistra non riuscendoci”.
Il teste , escusso all'udienza del 14.05.2021 e intervenuto sullo stato dei luoghi Controparte_9 nell'immediatezza del sinistro, ha riferito sul capitolo B.
1. della memoria ex 183 c.p.c n 2 di parte convenuta: “Confermo detta circostanza, e specifico che dagli accertamenti condotti per il sinistro per cui è causa, il veicolo Fiat ripartendo da una piazzola di sosta ha cercato di raggiungere la opposta corsia di marcia tagliando e sbarrando la strada al veicolo Alfa che invece, nella propria corsia, sopraggiungeva da sinistra perpendicolarmente”; sul cap. B.
4. ha dichiarato: “Confermo detta circostanza, dagli accertamenti condotti per il sinistro per cui è causa, la collisione tra i due veicoli si è verificata nei pressi della linea di mezzeria della carreggiata in quanto il veicolo Alfa ha dovuto sterzare verso sinistra per tentare di evitare l'impatto con il veicolo Fiat che gli ha sbarrato perpendicolarmente la strada uscendo dalla piazzola di sosta sulla destra”; relativamente alla circostanza B.5 ha confermato la circostanza, aggiungendo “dagli accertamenti condotti per il sinistro per cui è causa, il solo veicolo Fiat è stato sanzionato per violazione all'art. 154 codice della strada in quanto compiva inversione di marcia creando intralcio alla circolazione”.
Le dichiarazioni rese dai testi risultano pienamente compatibili con quanto accertato dai militari nell'immediatezza del sinistro occorso.
L'assenza di frenature o incisioni riconducibili ai veicoli coinvolti, dimostrano sia la repentinità della manovra posta in essere dal , sia l'inevitabilità dell'impatto con la vettura di , il Per_1 CP_2 quale, nel vano tentativo di evitare lo scontro, sterzava leggermente a sinistra.
Ed invero, lo stesso CTP degli eredi , dott. ha espressamente affermato nel Per_1 Persona_2 proprio elaborato che “..non sono state rinvenute tracce di frenatura sulla pavimentazione da parte degli accertatori intervenuti nell'immediatezza del sinistro. Resta chiaro osservando con attenzione la posizione di quiete della Alfa FT così come rinvenuta dalla FDO dedurre che la stessa posizione
è stata influenzata dalla volontà, da parte del conducente, di schivare la Fiat- effettuando una deviazione verso sinistra rispetto alla posizione originaria- ovvero rimanga immutata rispetto alla propria direttrice di marcia, ma in entrambi i casi si configura il mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 143/1 del Codice della Strada..”.
Le risultanze del perito di parte, sebbene riportino una ricostruzione dei fatti completamente diversa, non omettono la circostanza per cui il nel tentativo di evitare l'impatto con la Fiat Punto, CP_2 sbucata improvvisamente sulla propria carreggiata, effettuava una digressione verso sinistra. Ne deriva, quindi, che il pur osservando tutte le norme di prudenza e diligenza stradale, si è CP_2 trovato nell'impossibilità di evitare l'impatto a causa della repentinità della manovra (vietata) intrapresa dal . Per_1
Non sono, quindi, emersi elementi utili a far ritenere che anche il veicolo “A” abbia violato una qualche regola di diligenza o di prudenza nella circolazione stradale, cagionando il sinistro prima e la morte del dopo. Per_1
Del resto, la legione dei Carabinieri di Sala Consilina in data 25.12.2017 inviava alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro una comunicazione di notizia di reato riguardante: lesioni personali stradali gravi (art. 590bis c.p.) e lesioni personali colpose lievi (art. 590, comma 1
c.p.), individuando come responsabile dei fatti e come persone offese dal reato Persona_1
e (all. n. 5 prod. convenuta). Controparte_2 Persona_3
Solo il decesso del , avvenuto in data 2.01.2018, determinava l'archiviazione del Per_1 procedimento a suo carico, essendo il reato estinto per morte del reo (all. n. 9 prod. convenuta).
È di tutta evidenza, dunque, che la responsabilità del sinistro sia attribuibile in via esclusiva a unico responsabile dell'occorso e che la condotta di guida del convenuto Persona_1 contumace non sia censurabile sotto il profilo della colpevolezza, atteso che in ragione della repentinità della manovra non era affatto possibile arrestare tempestivamente il veicolo per evitare l'impatto.
Per le ragioni esposte, essendo stata dimostrata la esclusiva efficienza causale della condotta tenuta da nella verificazione del sinistro in data 23.12.2017, le domande risarcitorie Persona_1 avanzate dalle attrici in proprio e iure hereditatis non possono che essere tutte integralmente rigettate.
4. Infine, vanno disattese le reciproche domande di condanna ex art 96 c.p.c. formulate, dal momento che per giurisprudenza pacifica "in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96 c.p.c. richiede pur sempre la prova incombente alla parte istante sia dell'an, sia del quantum debeatur o che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa" (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 5524/1983; 6637/1992; 13355/2004; 21393/2005; 3388/2007; 13395/2007; Cass. sez. un.
n. 7583/2004).
Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità devono sussistere rigorosi, concreti ed effettivi elementi di danno, subiti in conseguenza del comportamento processuale della controparte, affinché possa essere emessa la condanna per responsabilità processuale aggravata (ex plurimis Cass.
n. 19298 del 2016; Cass. Civ., 19 aprile 2016, n. 7726; Cass. Civ., 22 febbraio 2016, . 3376; Cass.
Civ., 30 ottobre 2015, n. 22289; Cass. Civ., 11 febbraio 2014, n. 3003; Cass. Civ., 30 giugno 2010,
v. anche Cass. n. 3464 del 2017).
Resta assorbito ogni ulteriore profilo.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri introdotti dal D.M.
55/2014, come successivamente modificati, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività effettivamente espletata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lagonegro, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta tutte le domande attoree;
2) rigetta le reciproche domande ex art. 96 c.p.c.;
3) condanna e in solido tra Parte_1 Parte_2 Parte_3 loro al pagamento delle spese di lite in favore di in persona del suo Controparte_3 legale rappresentante p.t., che si liquidano in euro 7.616,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge.
Così deciso in Lagonegro in data 12.12.2025
Il Giudice dott. Maurizio Ferrara