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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 05/05/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da
Giuliana Melandri PRESIDENTE rel.
Caterina Baisi CONSIGLIERA
Maria Grazia Cassia CONSIGLIERA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 321/2023 R.G.L. promossa da:
, c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dall' avv.to CARDONE FABIO, per P.IVA_1
procura allegata al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
, c.f. , rappresentato e difeso dall' avv.to PISANU CP_1 P.IVA_2
RITA ASSUNTA MARIA, per procura notarile allegata alla memoria di costituzione in appello
APPELLATO
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate entro il termine del 16 aprile 2025.
Pag. 1 a 15 FATTI DI CAUSA
1. La società “ Parte_1
ha proposto opposizione avanti al Tribunale di Savona avverso
[...]
l'avviso di addebito n. 403 2021 00001767 84 000 emesso da , avente CP_1
ad oggetto il pagamento del complessivo importo di €. 68.569,00 per contributi omessi, sanzioni e oneri di riscossione, a seguito del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019009035/T02 del 9 giugno 2021, notificato l'11 giugno 2021, con il quale gli ispettori avevano rilevato una serie di irregolarità nel pagamento delle retribuzioni a favore dei dipendenti, con conseguente accertamento di un obbligo contributivo pari ad €.
40.358,00, oltre alle sanzioni accessorie quantificate, alla data del verbale ispettivo, in €. 25.341,43.
I motivi di opposizione riguardavano sia la tardività nel concludere l'accertamento ed altre irregolarità del verbale ispettivo, sia - nel merito - la insussistenza delle inadempienze in esso rilevate.
2. Il Tribunale, istruita la causa con l'audizione di testimoni su alcune circostanze capitolate in ricorso, ha respinto tutte le eccezioni preliminari sollevate dall' opponente e nel merito ha ridimensionato l'obbligo contributivo (e le relative sanzioni) nel complessivo importo di €.
61.493,99, dichiarando la illegittimità dell'iscrizione a ruolo per le somme eccendenti e compensando le spese di lite, “atteso l'esito della lite”.
In estrema sintesi, il giudice ha ritenuto che l' non aveva dimostrato, CP_1
come suo onere, lo svolgimento da parte delle lavoratrici e Parte_2
di un orario superiore rispetto a quello contrattuale Persona_1
(part-time), con conseguente insussistenza delle differenze retributive e contributive accertate nel verbale ispettivo. Per il resto, ha ritenuto che tutte le altre omissioni retributive e contributive erano state correttamente rilevate
Pag. 2 a 15 dagli ispettori mediante un semplice controllo dei libri presenza e delle buste paga dei lavoratori, da cui era emersa la mancata corresponsione di retribuzioni a loro favore;
controllo la cui correttezza non era stata specificamente contestata dall' azienda, che si era limitata ad eccepire in modo generico le risultanze ispettive senza individuare in che modo sarebbero errate.
3. La società appella la sentenza nelle seguenti parti:
3.1. Laddove ha ritenuto la mancata violazione dell'art. 13 del D. Lgs. n.
124/04 e la mancata violazione dell'art. 14 della legge 689/1981;
Più specificamente, l'appellante sostiene che la motivazione della sentenza impugnata (pag.5), secondo cui nel verbale ispettivo sarebbero stati compiutamente indicati sia gli esiti dettagliati dell'accertamento sia le fonti di prova (esame buste contratti di lavoro e buste paga, dichiarazioni delle dipendenti interessate), non sarebbe corretta in quanto:
- non erano riportate le dichiarazioni dei lavoratori interessati;
- non era indicata la data (o almeno il mese o periodo) della assunzione delle dichiarazioni;
- non erano specificamente riferite le dichiarazioni alle singole violazioni contestate.
- non erano indicati i documenti appresi nello studio del commercialista, essendosi fatto riferimento ad un non meglio precisato “incrocio dei dati d'archivio informatici”;
- non erano analiticamente indicati i fatti costitutivi delle infrazioni nelle specifiche circostanze di tempo e di luogo sia per le asserite ferie non godute, sia per il lavoro domenicale, sia per le prestazioni straordinarie, sia per la tredicesima e la quattordicesima mensilità (tutte infrazioni contestate).
Tali omissioni non avevano di fatto consentito alla società appellante di
Pag. 3 a 15 valutare con ponderazione e sufficiente contezza le singole contestazioni effettuate, anche ai fini di una eventuale scelta di avvalersi o meno degli strumenti deflattivi.
3.2. L'appellante censura poi la sentenza per non aver accertato la violazione dell'art. 13 del D. Lgs. 23/04/2004 n. 124 richiamante l'art. 14 della legge
24 novembre 1981 n.689.
Secondo la società, l'accertamento ispettivo oggetto di causa non si era svolto in un tempo “ragionevole”, in quanto durato ben due anni (dal primo accesso del 12 luglio 2019 al verbale unico del 9 giugno 2021), senza alcuna indicazione dei singoli atti compiti dagli ispettori e la loro scansione temporale. Contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale di Savona,
l'attività di indagine non fu affatto complessa, a nulla rilevando il fatto che vi fosse stata nel frattempo la pandemia da Covid 19, che non avrebbe impedito la conclusione delle indagini in tempi ragionevoli.
3.3. Nel merito l'appellante sostiene che il giudice ha errato nel ritenere assolto l'onere probatorio da parte dell' sulla sussistenza degli obblighi CP_1
contributivi relativi alle ferie non godute (su cui l'opponente aveva formulato un capitolo di prova che erroneamente non era stato ammesso per genericità dello stesso ), al lavoro reso in giorni festivi, alla tredicesima e quattordicesima mensilità e al lavoro straordinario. Inoltre – ad avviso della società appellante - il giudice ha mal applicato al caso di specie i principi giurisprudenziali nella stessa sentenza richiamati sulla valenza probatoria dei verbali ispettivi. Nel caso in esame, l'ispezione era stata avviata d' ufficio, senza alcuna segnalazione da parte dei dipendenti, le cui dichiarazioni – come sopra evidenziato – non erano state riportate nel verbale ispettivo, per cui non era possibile verificare da quali fonti gli ispettori avrebbero individuato l'imponibile retributivo e conseguentemente calcolato la relativa
Pag. 4 a 15 contribuzione.
Secondo l'appellante, risulta poi smentito l'assunto del Tribunale, secondo il quale tale documentazione consisterebbe nelle “buste paga e nel LUL” (pag.
9 della sentenza), trattandosi di documenti non richiamati nel verbale ispettivo, contenente solo alcune valutazioni non aventi valore vincolante.
Solo in sede giudiziale l' aveva prodotto, oltre al verbale ispettivo, i CP_1
“verbali di acquisizione di dichiarazioni” delle tredici persone ascoltate nella fase procedimentale, molte delle quali erano completamente estranee alle irregolarità accertate;
solo a cinque di esse ( , , , Pt_3 Pt_4 Per_1
erano riferibili le omissioni contributive contestate in Parte_5 Pt_2
sede ispettiva, ma le loro dichiarazioni (a parte quelle di e ) Pt_2 Per_1
non riguardavano le irregolarità contestate nel verbale di accertamento in questione.
Il giudice, a fronte di questa insufficienza probatoria, ha erroneamente applicato il principio dell'onere probatorio, ritenendo che spettasse alla società opponente confutare le deduzioni degli ispettori, addebitando alla società stessa addirittura una “mancata contestazione” dei fatti costitutivi della pretesa creditoria da parte dell' e quindi violando i principi CP_1
dell'onere probatorio.
La società aveva invece da subito contestato i fatti come ricostruiti in sede ispettiva, deducendo a prova che:
a) le dipendenti non avevano svolto ore di lavoro straordinario nelle modalità indicate nel verbale ispettivo;
b) le ferie erano state regolarmente godute dalle lavoratrici;
c) le sigg.re e avevano lavorato nel rispetto dell'orario Pt_2 Per_1
contrattuale part-time;
d) non era dato capire a quali periodi si riferivano gli addebiti per lavoro
Pag. 5 a 15 domenicale;
e) le dipendenti avevano percepito la 13° e la 14° mensilità, come risultava dal LUL.
Così il Tribunale, ad avviso dell'appellante, ha errato nel ritenere che non fosse stato allegato “alcun documento utile a sconfessare i rilievi degli ispettori”, in quanto nessun obbligo di deposito documentale sussiste in capo all'ispezionato per contrastare le valutazioni degli ispettori;
inoltre le risultanze delle buste paga non hanno valore probatorio contro l'Istituto
Previdenziale, nei cui confronti non può trovare applicazione la norma di cui all'art. 2710 c.c. sulla possibile efficacia probatoria tra imprenditori dei libri contabili regolarmente tenuti” (Cass. civ., lav., 29 maggio 1998 n. 5361).
In ogni caso – sostiene altresì la società - l'aspetto fondamentale della questione è che tali documenti non erano prodotti in causa, per cui essi non potevano essere considerati e valutati dal giudice ai fini del decidere.
Sostiene altresì l'appellante che il Tribunale ha errato nel dilungarsi sull'obbligo di corrispondere ai dipendenti le mensilità aggiuntive, in quanto nella fattispecie in esame la pretesa creditoria dell' attiene al CP_1
versamento dei contributi sulle predette mensilità; pretesa peraltro del tutto sfornita di prova, così come quella relativa al lavoro straordinario svolto da due dipendenti, l'una per sei ore e l'altra per sette ore in cinque anni.
L' appellante contesta poi la decisione del Tribunale di non ammettere, in quanto formulato in modo generico, il capitolo 1) dedotto in ricorso, volto a dimostrare che le dipendenti , Parte_5 Parte_6 Pt_7 Pt_8
, , , negli anni Parte_9 Pt_4 Pt_3 Per_1 CP_2 Pt_10 Pt_2
2016-2017-2018-2019 avevano goduto, nel periodo di competenza, dei giorni di ferie contrattualmente pattuiti. Nel caso di specie, il fatto da provare non era quello di accertare in quali giornate dell'anno le singole
Pag. 6 a 15 dipendenti avessero goduto delle giornate di ferie, ma se queste ultime fossero state effettivamente godute o meno, a confutazione di quanto affermato dagli ispettori.
L' appellante insiste, pertanto, per l'audizione dei testi indicati con il ricorso introduttivo sulla circostanza di cui al capitolo 1.
3.4. Infine richiede una differente statuizione in punto spese di lite.
4. L' , costituitosi tempestivamente in giudizio, contesta tutti i motivi di CP_1
appello di cui chiede la reiezione.
5. La causa, istruita mediante espletamento di CTU, viene decisa come segue, all'esito della discussione avvenuta mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. entro il termine perentorio fissato al 16/04/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
6. L'appello è infondato e va pertanto respinto.
6.1. Sui motivi di genericità e tardività del verbale di accertamento si rileva quanto segue:
Come noto, la funzione del verbale unico consiste nella descrizione dei risultati dell'accertamento ispettivo, al fine di comunicarli al soggetto ispezionato. La verbalizzazione unica chiude la fase accertativa del procedimento ispettivo e, a mente dell'art. 13, comma 4, d.lgs. n.124/2004, deve contenere “gli esiti dettagliati dell'accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati”.
Con tale prescrizione, il legislatore ha imposto un diretto e specifico obbligo motivazionale al personale ispettivo (prima riscontrabile unicamente nelle norme interne all'amministrazione e, segnatamente, nel codice di comportamento ispettivo), imponendo due obblighi distinti:
1) la
Pag. 7 a 15 specificazione puntuale degli addebiti riscontrati (obbligo di contestazione);
2) il relativo, esatto, fondamento probatorio (obbligo di motivazione).
Tali prescrizioni sono espressione del più generale principio di motivazione dell'atto amministrativo previsto dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, correlato al potere concesso al diffidato di procedere alla definizione agevolata degli inadempimenti: situazione, questa, che richiede una piena ed analitica individuazione degli elementi dell'illecito contestato, anche per consentire all' ispezionato di difendersi efficacemente (v. Circolare Min. lav.n. 6/2014 in cui il Ministero del lavoro ritiene necessari puntuali riferimenti alle prove sia documentali che testimoniali acquisite).
Nel caso in esame, il verbale di accertamento deve ritenersi senz'altro analitico, essendo state indicate in modo specifico sia le violazioni accertate, sia le fonti documentali utilizzate per la verifica degli inadempimenti contestati.
Né può ritenersi che vi siano state eccessive lungaggini ingiustificate tra la data di inizio dell'ispezione, avvenuta con il primo accesso in data 12 luglio
2019 e la chiusura dell'accertamento del 9 giugno 2021, tenuto conto della pandemia da Covid 19 che ha evidentemente rallentato tutte le attività di indagine. Sono agli atti (docc.
5-6 fascicolo ) i verbali delle SIT CP_1
acquisite dagli ispettori nel periodo dal luglio 2019 all'aprile 2021, la cui dilatazione dei tempi di acquisizione delle dichiarazioni ha evidentemente risentito delle limitazioni di cui alla legge emergenziale nel periodo da marzo 2020 in avanti.
A fronte dell'ultima acquisizione delle dichiarazioni rese in data 19 aprile
2021, la chiusura delle indagini avvenuta con il verbale di accertamento del
9 giugno 2021 deve dunque ritenersi avvenuta in tempi ragionevoli.
Pag. 8 a 15 Correttamente quindi il Tribunale ha respinto l'eccezione di tardività, in assenza di una normativa che fissi termini perentori per la conclusioni delle verifiche sulle omissioni contributive , diversamente da quanto previsto CP_1
per l'accertamento degli illeciti amministrativi assoggettato ad un termine di decadenza ex art. l'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n.689, non applicabile alla fattispecie in esame.
6.2. Nel merito, va anzitutto rilevato che l' accertamento ispettivo riguarda il periodo dal 1 aprile 2016 al 31 marzo 2021 in cui la società gestiva tre negozi di abbigliamento a Loano, Spotorno e Savona.
Dal verbale di accertamento emerge che gli ispettori, per rilevare gli inadempimenti contributivi contestati, hanno reperito dal consulente del lavoro la documentazione che dev'essere tenuta obbligatoriamente dal datore di lavoro, quali le buste paga e il LUL.
Correttamente il primo giudice ha ritenuto che tale consultazione, in quanto effettuata da pubblico ufficiale, debba ritenersi veritiera fino a querela di falso, in applicazione del disposto di cui all'art. 2700 c.c.; in altri termini – pur potendo il giudice liberamente valutare le risultanze ispettive ai fini della decisione – i dati fattuali che gli ispettori hanno dichiarato di aver riscontrato nei predetti documenti sono dotati di una attendibilità qualificata, spettando all'ispezionato dimostrare, mediante la produzione in giudizio degli stessi, la erroneità delle indicazioni contenute nel verbale di accertamento (in tal senso, Cass. n. 1836/19).
Più specificamente, nel predetto verbale si legge che:
1) D alle buste paga delle dipendenti relative agli anni dal 2016 al 2019 non risultavano godute le ferie nel corso di tali anni che venivano tuttavia azzerate da gennaio dell'anno successivo.
Pag. 9 a 15 2) D ai LUL era emerso che nei negozi di Spotorno e Loano le commesse avevano vano anche la domenica con un riposo settimanale;
tuttavia dalle buste paga non risultava alcuna maggiorazione per il lavoro domenicale;
3) D alle buste paga era emerso che le mensilità aggiuntive vennero corrisposte solo alle lavoratrici a tempo pieno;
4) D ai LUL era emerso lo svolgimento di lavoro di straordinario non retribuito in busta paga.
A fronte di tali riscontri, gli ispettori hanno calcolato la contribuzione omessa e le sanzioni previste per l'evasione contributiva.
La società opponente si è difesa in giudizio sostenendo che spettasse all'
l'onere di dimostrare il proprio credito contributivo;
ma tale CP_1
ragionamento, seppur veritiero in sé, non regge alla particolare attendibilità che dev'essere attribuita a quanto gli ispettori verbalizzanti hanno dichiarato di aver riscontrato dall'esame della documentazione rinvenuta durante l'accesso ispettivo.
L'unica controdeduzione della opponente è stata la richiesta di ammissione di un capitolo di prova sul godimento delle ferie delle commesse;
capitolo di prova che il Tribunale ha correttamente ritenuto inammissibile per genericità dello stesso, in quanto non indicante in quali giorni per ciascuna ciò sarebbe avvenuto.
Tuttavia, a fronte di una situazione effettivamente poco chiara, la Corte ha ritenuto opportuna un'indagine da parte di un consulente terzo che potesse effettivamente verificare la correttezza dell'operato ispettivo;
CTU al quale è stato conferito il seguente quesito:
Pag. 10 a 15 “Accerti il CTU, esaminate le buste paga, il LUL e tutta la ulteriore documentazione aziendale che riterrà opportuna,
A) il numero delle ferie non godute dalle lavoratrici indicate a pag. 3 del verbale ispettivo negli anni 2016-2019 come risultanti dalle buste paga ad esse relative, verificando altresì la coerenza di tali dati con quanto emerge dal libro presenze relativo a tali anni, verificando se in esso siano indicati dei periodi di ferie dalle stese goduti;
quantifichi conseguentemente l'eventuale omissione contributiva, con le sanzioni previste in caso di evasione;
B) il lavoro domenicale svolto dalle lavoratrici indicate a pag 4 del verbale ispettivo (1°prospetto), come risultante dalle buste paga ad esse relative, verificando altresì la coerenza di tali dati con quanto emerge dal libro presenze relativo a tali giornate, verificando se siano state corrisposte le maggiorazioni previste dal CCNL per il lavoro domenicale;
verifichi conseguentemente l'eventuale omissione contributiva e la quantifichi, insieme alle sanzioni previste in caso di evasione;
C) la corresponsione di 13° e 14° alle lavoratrici assunte con contratti part- time o di apprendistato, come risultante dalle buste paga relative a tali lavoratrici indicate a pag 4 del verbale ispettivo (2° prospetto); verifichi conseguentemente l'eventuale omissione contributiva e la quantifichi, insieme alle sanzioni previste in caso di evasione;
D) lo svolgimento di lavoro straordinario da parte delle lavoratrici Parte_5
e (pag. 4 del verbale ispettivo in fondo) se risultante dalle relative Parte_6
buste paga o dal LUL, verificando altresì la circostanza indicata dagli ispettori secondo cui in alcuni casi lo straordinario sia stato annotato in corrispondenza di alcuni giorni di ferie;
quantifichi conseguentemente la contribuzione eventualmente dovuta con le sanzioni previste in caso di evasione”.
Pag. 11 a 15 L'indagine non è stata semplice, in quanto il CTU non ha potuto esaminare la documentazione da cui poter verificare le effettive irregolarità contestate, non stata messa a disposizione dalla società che si è nuovamente trincerata dietro alla propria erronea convinzione secondo cui spetterebbe all' CP_1
dimostrare l'inadempimento datoriale ed opponendosi alla richiesta del CTU di poter allargare la propria indagine su documentazione non versata agli atti.
Già si è detto, con ordinanza emessa in data 8 agosto 2024, che - secondo giurisprudenza ormai consolidata della Corte di Cassazione (S.U. n. 3086 del
1° febbraio 2022) - il CTU ha il potere di acquisire dalle parti o da terzi documenti non prodotti nel fascicolo di causa, se ritenuti necessari per assolvere all'incarico affidatogli, come nella fattispecie in esame in cui nello stesso quesito è stato richiesto al perito contabile di esaminare le buste paga, il LUL e tutta la ulteriore documentazione aziendale che riterrà necessaria per ricostruire l'impianto su cui si è basata la contestazione ispettiva.
A fronte dell' inerzia della società appellante, motivata dall'impossibilità di reperire dal professionista che deteneva la predetta documentazione, la Corte ha disposto che la CTU venisse espletata alla luce della documentazione versata agli atti e quindi sulla base dei dati riportati nel verbale di accertamento, in quanto estrapolati dalla documentazione visionata dagli ispettori in sede di accesso presso lo studio del predetto consulente.
Con la prima stesura della CTU, la contribuzione omessa è stata quantificata in €. 19.931,81, oltre sanzioni pari ad €. 11.959,08 ed interessi di mora pari ad € 2.464,58.
Tuttavia, alla luce del maggior importo quantificato nel verbale di accertamento a titolo di contribuzione omessa pari ad € 40.358,00, la Corte ha disposto un supplemento di indagine per accertare se tale discrepanza di
Pag. 12 a 15 €. 21.419,19 (40.358,00 – 19.931,81) dipendesse dal recupero di sgravi fruiti e non dovuti a causa delle irregolarità accertate ex L. 180/2015, come indicato a pag. 5 del verbale stesso.
Il CTU ha quindi depositato un secondo elaborato peritale in cui ha quantificato gli sgravi da recuperare in €. 16.413,95, oltre € 12.303,90 per sanzioni.
In tale supplemento sono stati inseriti anche i contributi e le relative sanzioni sulle differenze retributive relative alle posizioni delle lavoratrici Pt_2
e che tuttavia non vanno considerati, in
[...] Persona_1
quanto il primo giudice ha ritenuto non provato lo svolgimento di un maggior orario delle stesse, accogliendo l'opposizione in parte qua, e l' CP_1
non ha proposto al riguardo appello incidentale.
Gli importi dovuti dalla società appellante ammontano dunque ad €.
36.345,76 a titolo di contributi e €. 26.727,56 a titolo di sanzioni alla data del 9 gennaio 2025 (data dell'udienza fissata per la discussione).
Avendo il Tribunale dichiarato l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo delle somme portate dall'avviso di addebito opposto eccedenti € 61.493,99, come da conteggio prodotto in corso di causa che ha quantificato la CP_1
contribuzione dovuta nella somma superiore (seppur di poco) di €.
37.790,72, oltre €. 22.036,94 ed €. 1.666,33 a titolo di sanzioni e interessi di mora sino alla fine di febbraio 2021, la sentenza va riformata come da seguente dispositivo.
Per quanto riguarda le spese di lite, si rileva che il giudice del gravame che riformi, anche parzialmente, la sentenza impugnata è tenuto a regolamentarle integralmente ex novo in base all'esito complessivo della causa. Infatti, in caso di riforma -anche parziale- della sentenza di primo grado da parte del giudice di appello, anche la statuizione relativa alle spese contenuta nella
Pag. 13 a 15 prima decisione viene ad essere travolta dalla sentenza di secondo grado.
Il giudice di appello ha dunque il potere-dovere di rinnovare totalmente la regolamentazione di tali spese, provvedendo con un apprezzamento unitario in base all' esito finale della lite (cfr. Suprema Corte di Cassazione sezione
VI ordinanza 21 gennaio 2015, n. 930), senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (cfr. ex multis Cass. 13 marzo 2013,
n. 6369; id, 29 settembre 2011, n. 19880; 23 luglio 2010, n. 17351; 9 marzo
2004, n. 4778).
Nella fattispecie in esame, essendo stato accolto il ricorso in opposizione in minima parte, si ritiene di compensare tra le parti un terzo delle spese sostenute in entrambi i gradi di giudizio, mentre la residua frazione - come liquidata in dispositivo in applicazione dei parametri medi indicati nelle tabelle ministeriali vigenti in base al valore della causa e tenuto conto dell'impegno professionale profuso, segue la parziale soccombenza della società debitrice.
In applicazione dello stesso principio, le spese di CTU, liquidate come da separati provvedimenti, vanno poste – per i due terzi - a carico dell' appellante e – per la residua frazione - a carico di . CP_1
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c., in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara dovuti dalla società appellante a favore di gli importi di €. 36.345,76 a titolo di contributi e di €. CP_1
26.727,56 a titolo di sanzioni, oltre quelle maturate e maturande dal 9 gennaio 2025 al saldo.
Condanna la società appellante a rifondere a i due terzi delle spese di CP_1
lite di entrambi i gradi che liquida per l'intero – per il primo grado – in €
Pag. 14 a 15 6.000,00 e – per il secondo grado - in €. 7.200,00; il tutto oltre spese generali, IVA e CPA. Compensa tra le parti la residua frazione.
Pone definitivamente a carico della società appellante le spese di CTU nella misura dei due terzi e di nella misura di un terzo. CP_1
Così deciso nella camera di consiglio del 21/04/2025
IL PRESIDENTE est.Giuliana Melandri
Pag. 15 a 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da
Giuliana Melandri PRESIDENTE rel.
Caterina Baisi CONSIGLIERA
Maria Grazia Cassia CONSIGLIERA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 321/2023 R.G.L. promossa da:
, c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dall' avv.to CARDONE FABIO, per P.IVA_1
procura allegata al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
, c.f. , rappresentato e difeso dall' avv.to PISANU CP_1 P.IVA_2
RITA ASSUNTA MARIA, per procura notarile allegata alla memoria di costituzione in appello
APPELLATO
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate entro il termine del 16 aprile 2025.
Pag. 1 a 15 FATTI DI CAUSA
1. La società “ Parte_1
ha proposto opposizione avanti al Tribunale di Savona avverso
[...]
l'avviso di addebito n. 403 2021 00001767 84 000 emesso da , avente CP_1
ad oggetto il pagamento del complessivo importo di €. 68.569,00 per contributi omessi, sanzioni e oneri di riscossione, a seguito del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019009035/T02 del 9 giugno 2021, notificato l'11 giugno 2021, con il quale gli ispettori avevano rilevato una serie di irregolarità nel pagamento delle retribuzioni a favore dei dipendenti, con conseguente accertamento di un obbligo contributivo pari ad €.
40.358,00, oltre alle sanzioni accessorie quantificate, alla data del verbale ispettivo, in €. 25.341,43.
I motivi di opposizione riguardavano sia la tardività nel concludere l'accertamento ed altre irregolarità del verbale ispettivo, sia - nel merito - la insussistenza delle inadempienze in esso rilevate.
2. Il Tribunale, istruita la causa con l'audizione di testimoni su alcune circostanze capitolate in ricorso, ha respinto tutte le eccezioni preliminari sollevate dall' opponente e nel merito ha ridimensionato l'obbligo contributivo (e le relative sanzioni) nel complessivo importo di €.
61.493,99, dichiarando la illegittimità dell'iscrizione a ruolo per le somme eccendenti e compensando le spese di lite, “atteso l'esito della lite”.
In estrema sintesi, il giudice ha ritenuto che l' non aveva dimostrato, CP_1
come suo onere, lo svolgimento da parte delle lavoratrici e Parte_2
di un orario superiore rispetto a quello contrattuale Persona_1
(part-time), con conseguente insussistenza delle differenze retributive e contributive accertate nel verbale ispettivo. Per il resto, ha ritenuto che tutte le altre omissioni retributive e contributive erano state correttamente rilevate
Pag. 2 a 15 dagli ispettori mediante un semplice controllo dei libri presenza e delle buste paga dei lavoratori, da cui era emersa la mancata corresponsione di retribuzioni a loro favore;
controllo la cui correttezza non era stata specificamente contestata dall' azienda, che si era limitata ad eccepire in modo generico le risultanze ispettive senza individuare in che modo sarebbero errate.
3. La società appella la sentenza nelle seguenti parti:
3.1. Laddove ha ritenuto la mancata violazione dell'art. 13 del D. Lgs. n.
124/04 e la mancata violazione dell'art. 14 della legge 689/1981;
Più specificamente, l'appellante sostiene che la motivazione della sentenza impugnata (pag.5), secondo cui nel verbale ispettivo sarebbero stati compiutamente indicati sia gli esiti dettagliati dell'accertamento sia le fonti di prova (esame buste contratti di lavoro e buste paga, dichiarazioni delle dipendenti interessate), non sarebbe corretta in quanto:
- non erano riportate le dichiarazioni dei lavoratori interessati;
- non era indicata la data (o almeno il mese o periodo) della assunzione delle dichiarazioni;
- non erano specificamente riferite le dichiarazioni alle singole violazioni contestate.
- non erano indicati i documenti appresi nello studio del commercialista, essendosi fatto riferimento ad un non meglio precisato “incrocio dei dati d'archivio informatici”;
- non erano analiticamente indicati i fatti costitutivi delle infrazioni nelle specifiche circostanze di tempo e di luogo sia per le asserite ferie non godute, sia per il lavoro domenicale, sia per le prestazioni straordinarie, sia per la tredicesima e la quattordicesima mensilità (tutte infrazioni contestate).
Tali omissioni non avevano di fatto consentito alla società appellante di
Pag. 3 a 15 valutare con ponderazione e sufficiente contezza le singole contestazioni effettuate, anche ai fini di una eventuale scelta di avvalersi o meno degli strumenti deflattivi.
3.2. L'appellante censura poi la sentenza per non aver accertato la violazione dell'art. 13 del D. Lgs. 23/04/2004 n. 124 richiamante l'art. 14 della legge
24 novembre 1981 n.689.
Secondo la società, l'accertamento ispettivo oggetto di causa non si era svolto in un tempo “ragionevole”, in quanto durato ben due anni (dal primo accesso del 12 luglio 2019 al verbale unico del 9 giugno 2021), senza alcuna indicazione dei singoli atti compiti dagli ispettori e la loro scansione temporale. Contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale di Savona,
l'attività di indagine non fu affatto complessa, a nulla rilevando il fatto che vi fosse stata nel frattempo la pandemia da Covid 19, che non avrebbe impedito la conclusione delle indagini in tempi ragionevoli.
3.3. Nel merito l'appellante sostiene che il giudice ha errato nel ritenere assolto l'onere probatorio da parte dell' sulla sussistenza degli obblighi CP_1
contributivi relativi alle ferie non godute (su cui l'opponente aveva formulato un capitolo di prova che erroneamente non era stato ammesso per genericità dello stesso ), al lavoro reso in giorni festivi, alla tredicesima e quattordicesima mensilità e al lavoro straordinario. Inoltre – ad avviso della società appellante - il giudice ha mal applicato al caso di specie i principi giurisprudenziali nella stessa sentenza richiamati sulla valenza probatoria dei verbali ispettivi. Nel caso in esame, l'ispezione era stata avviata d' ufficio, senza alcuna segnalazione da parte dei dipendenti, le cui dichiarazioni – come sopra evidenziato – non erano state riportate nel verbale ispettivo, per cui non era possibile verificare da quali fonti gli ispettori avrebbero individuato l'imponibile retributivo e conseguentemente calcolato la relativa
Pag. 4 a 15 contribuzione.
Secondo l'appellante, risulta poi smentito l'assunto del Tribunale, secondo il quale tale documentazione consisterebbe nelle “buste paga e nel LUL” (pag.
9 della sentenza), trattandosi di documenti non richiamati nel verbale ispettivo, contenente solo alcune valutazioni non aventi valore vincolante.
Solo in sede giudiziale l' aveva prodotto, oltre al verbale ispettivo, i CP_1
“verbali di acquisizione di dichiarazioni” delle tredici persone ascoltate nella fase procedimentale, molte delle quali erano completamente estranee alle irregolarità accertate;
solo a cinque di esse ( , , , Pt_3 Pt_4 Per_1
erano riferibili le omissioni contributive contestate in Parte_5 Pt_2
sede ispettiva, ma le loro dichiarazioni (a parte quelle di e ) Pt_2 Per_1
non riguardavano le irregolarità contestate nel verbale di accertamento in questione.
Il giudice, a fronte di questa insufficienza probatoria, ha erroneamente applicato il principio dell'onere probatorio, ritenendo che spettasse alla società opponente confutare le deduzioni degli ispettori, addebitando alla società stessa addirittura una “mancata contestazione” dei fatti costitutivi della pretesa creditoria da parte dell' e quindi violando i principi CP_1
dell'onere probatorio.
La società aveva invece da subito contestato i fatti come ricostruiti in sede ispettiva, deducendo a prova che:
a) le dipendenti non avevano svolto ore di lavoro straordinario nelle modalità indicate nel verbale ispettivo;
b) le ferie erano state regolarmente godute dalle lavoratrici;
c) le sigg.re e avevano lavorato nel rispetto dell'orario Pt_2 Per_1
contrattuale part-time;
d) non era dato capire a quali periodi si riferivano gli addebiti per lavoro
Pag. 5 a 15 domenicale;
e) le dipendenti avevano percepito la 13° e la 14° mensilità, come risultava dal LUL.
Così il Tribunale, ad avviso dell'appellante, ha errato nel ritenere che non fosse stato allegato “alcun documento utile a sconfessare i rilievi degli ispettori”, in quanto nessun obbligo di deposito documentale sussiste in capo all'ispezionato per contrastare le valutazioni degli ispettori;
inoltre le risultanze delle buste paga non hanno valore probatorio contro l'Istituto
Previdenziale, nei cui confronti non può trovare applicazione la norma di cui all'art. 2710 c.c. sulla possibile efficacia probatoria tra imprenditori dei libri contabili regolarmente tenuti” (Cass. civ., lav., 29 maggio 1998 n. 5361).
In ogni caso – sostiene altresì la società - l'aspetto fondamentale della questione è che tali documenti non erano prodotti in causa, per cui essi non potevano essere considerati e valutati dal giudice ai fini del decidere.
Sostiene altresì l'appellante che il Tribunale ha errato nel dilungarsi sull'obbligo di corrispondere ai dipendenti le mensilità aggiuntive, in quanto nella fattispecie in esame la pretesa creditoria dell' attiene al CP_1
versamento dei contributi sulle predette mensilità; pretesa peraltro del tutto sfornita di prova, così come quella relativa al lavoro straordinario svolto da due dipendenti, l'una per sei ore e l'altra per sette ore in cinque anni.
L' appellante contesta poi la decisione del Tribunale di non ammettere, in quanto formulato in modo generico, il capitolo 1) dedotto in ricorso, volto a dimostrare che le dipendenti , Parte_5 Parte_6 Pt_7 Pt_8
, , , negli anni Parte_9 Pt_4 Pt_3 Per_1 CP_2 Pt_10 Pt_2
2016-2017-2018-2019 avevano goduto, nel periodo di competenza, dei giorni di ferie contrattualmente pattuiti. Nel caso di specie, il fatto da provare non era quello di accertare in quali giornate dell'anno le singole
Pag. 6 a 15 dipendenti avessero goduto delle giornate di ferie, ma se queste ultime fossero state effettivamente godute o meno, a confutazione di quanto affermato dagli ispettori.
L' appellante insiste, pertanto, per l'audizione dei testi indicati con il ricorso introduttivo sulla circostanza di cui al capitolo 1.
3.4. Infine richiede una differente statuizione in punto spese di lite.
4. L' , costituitosi tempestivamente in giudizio, contesta tutti i motivi di CP_1
appello di cui chiede la reiezione.
5. La causa, istruita mediante espletamento di CTU, viene decisa come segue, all'esito della discussione avvenuta mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. entro il termine perentorio fissato al 16/04/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
6. L'appello è infondato e va pertanto respinto.
6.1. Sui motivi di genericità e tardività del verbale di accertamento si rileva quanto segue:
Come noto, la funzione del verbale unico consiste nella descrizione dei risultati dell'accertamento ispettivo, al fine di comunicarli al soggetto ispezionato. La verbalizzazione unica chiude la fase accertativa del procedimento ispettivo e, a mente dell'art. 13, comma 4, d.lgs. n.124/2004, deve contenere “gli esiti dettagliati dell'accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati”.
Con tale prescrizione, il legislatore ha imposto un diretto e specifico obbligo motivazionale al personale ispettivo (prima riscontrabile unicamente nelle norme interne all'amministrazione e, segnatamente, nel codice di comportamento ispettivo), imponendo due obblighi distinti:
1) la
Pag. 7 a 15 specificazione puntuale degli addebiti riscontrati (obbligo di contestazione);
2) il relativo, esatto, fondamento probatorio (obbligo di motivazione).
Tali prescrizioni sono espressione del più generale principio di motivazione dell'atto amministrativo previsto dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, correlato al potere concesso al diffidato di procedere alla definizione agevolata degli inadempimenti: situazione, questa, che richiede una piena ed analitica individuazione degli elementi dell'illecito contestato, anche per consentire all' ispezionato di difendersi efficacemente (v. Circolare Min. lav.n. 6/2014 in cui il Ministero del lavoro ritiene necessari puntuali riferimenti alle prove sia documentali che testimoniali acquisite).
Nel caso in esame, il verbale di accertamento deve ritenersi senz'altro analitico, essendo state indicate in modo specifico sia le violazioni accertate, sia le fonti documentali utilizzate per la verifica degli inadempimenti contestati.
Né può ritenersi che vi siano state eccessive lungaggini ingiustificate tra la data di inizio dell'ispezione, avvenuta con il primo accesso in data 12 luglio
2019 e la chiusura dell'accertamento del 9 giugno 2021, tenuto conto della pandemia da Covid 19 che ha evidentemente rallentato tutte le attività di indagine. Sono agli atti (docc.
5-6 fascicolo ) i verbali delle SIT CP_1
acquisite dagli ispettori nel periodo dal luglio 2019 all'aprile 2021, la cui dilatazione dei tempi di acquisizione delle dichiarazioni ha evidentemente risentito delle limitazioni di cui alla legge emergenziale nel periodo da marzo 2020 in avanti.
A fronte dell'ultima acquisizione delle dichiarazioni rese in data 19 aprile
2021, la chiusura delle indagini avvenuta con il verbale di accertamento del
9 giugno 2021 deve dunque ritenersi avvenuta in tempi ragionevoli.
Pag. 8 a 15 Correttamente quindi il Tribunale ha respinto l'eccezione di tardività, in assenza di una normativa che fissi termini perentori per la conclusioni delle verifiche sulle omissioni contributive , diversamente da quanto previsto CP_1
per l'accertamento degli illeciti amministrativi assoggettato ad un termine di decadenza ex art. l'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n.689, non applicabile alla fattispecie in esame.
6.2. Nel merito, va anzitutto rilevato che l' accertamento ispettivo riguarda il periodo dal 1 aprile 2016 al 31 marzo 2021 in cui la società gestiva tre negozi di abbigliamento a Loano, Spotorno e Savona.
Dal verbale di accertamento emerge che gli ispettori, per rilevare gli inadempimenti contributivi contestati, hanno reperito dal consulente del lavoro la documentazione che dev'essere tenuta obbligatoriamente dal datore di lavoro, quali le buste paga e il LUL.
Correttamente il primo giudice ha ritenuto che tale consultazione, in quanto effettuata da pubblico ufficiale, debba ritenersi veritiera fino a querela di falso, in applicazione del disposto di cui all'art. 2700 c.c.; in altri termini – pur potendo il giudice liberamente valutare le risultanze ispettive ai fini della decisione – i dati fattuali che gli ispettori hanno dichiarato di aver riscontrato nei predetti documenti sono dotati di una attendibilità qualificata, spettando all'ispezionato dimostrare, mediante la produzione in giudizio degli stessi, la erroneità delle indicazioni contenute nel verbale di accertamento (in tal senso, Cass. n. 1836/19).
Più specificamente, nel predetto verbale si legge che:
1) D alle buste paga delle dipendenti relative agli anni dal 2016 al 2019 non risultavano godute le ferie nel corso di tali anni che venivano tuttavia azzerate da gennaio dell'anno successivo.
Pag. 9 a 15 2) D ai LUL era emerso che nei negozi di Spotorno e Loano le commesse avevano vano anche la domenica con un riposo settimanale;
tuttavia dalle buste paga non risultava alcuna maggiorazione per il lavoro domenicale;
3) D alle buste paga era emerso che le mensilità aggiuntive vennero corrisposte solo alle lavoratrici a tempo pieno;
4) D ai LUL era emerso lo svolgimento di lavoro di straordinario non retribuito in busta paga.
A fronte di tali riscontri, gli ispettori hanno calcolato la contribuzione omessa e le sanzioni previste per l'evasione contributiva.
La società opponente si è difesa in giudizio sostenendo che spettasse all'
l'onere di dimostrare il proprio credito contributivo;
ma tale CP_1
ragionamento, seppur veritiero in sé, non regge alla particolare attendibilità che dev'essere attribuita a quanto gli ispettori verbalizzanti hanno dichiarato di aver riscontrato dall'esame della documentazione rinvenuta durante l'accesso ispettivo.
L'unica controdeduzione della opponente è stata la richiesta di ammissione di un capitolo di prova sul godimento delle ferie delle commesse;
capitolo di prova che il Tribunale ha correttamente ritenuto inammissibile per genericità dello stesso, in quanto non indicante in quali giorni per ciascuna ciò sarebbe avvenuto.
Tuttavia, a fronte di una situazione effettivamente poco chiara, la Corte ha ritenuto opportuna un'indagine da parte di un consulente terzo che potesse effettivamente verificare la correttezza dell'operato ispettivo;
CTU al quale è stato conferito il seguente quesito:
Pag. 10 a 15 “Accerti il CTU, esaminate le buste paga, il LUL e tutta la ulteriore documentazione aziendale che riterrà opportuna,
A) il numero delle ferie non godute dalle lavoratrici indicate a pag. 3 del verbale ispettivo negli anni 2016-2019 come risultanti dalle buste paga ad esse relative, verificando altresì la coerenza di tali dati con quanto emerge dal libro presenze relativo a tali anni, verificando se in esso siano indicati dei periodi di ferie dalle stese goduti;
quantifichi conseguentemente l'eventuale omissione contributiva, con le sanzioni previste in caso di evasione;
B) il lavoro domenicale svolto dalle lavoratrici indicate a pag 4 del verbale ispettivo (1°prospetto), come risultante dalle buste paga ad esse relative, verificando altresì la coerenza di tali dati con quanto emerge dal libro presenze relativo a tali giornate, verificando se siano state corrisposte le maggiorazioni previste dal CCNL per il lavoro domenicale;
verifichi conseguentemente l'eventuale omissione contributiva e la quantifichi, insieme alle sanzioni previste in caso di evasione;
C) la corresponsione di 13° e 14° alle lavoratrici assunte con contratti part- time o di apprendistato, come risultante dalle buste paga relative a tali lavoratrici indicate a pag 4 del verbale ispettivo (2° prospetto); verifichi conseguentemente l'eventuale omissione contributiva e la quantifichi, insieme alle sanzioni previste in caso di evasione;
D) lo svolgimento di lavoro straordinario da parte delle lavoratrici Parte_5
e (pag. 4 del verbale ispettivo in fondo) se risultante dalle relative Parte_6
buste paga o dal LUL, verificando altresì la circostanza indicata dagli ispettori secondo cui in alcuni casi lo straordinario sia stato annotato in corrispondenza di alcuni giorni di ferie;
quantifichi conseguentemente la contribuzione eventualmente dovuta con le sanzioni previste in caso di evasione”.
Pag. 11 a 15 L'indagine non è stata semplice, in quanto il CTU non ha potuto esaminare la documentazione da cui poter verificare le effettive irregolarità contestate, non stata messa a disposizione dalla società che si è nuovamente trincerata dietro alla propria erronea convinzione secondo cui spetterebbe all' CP_1
dimostrare l'inadempimento datoriale ed opponendosi alla richiesta del CTU di poter allargare la propria indagine su documentazione non versata agli atti.
Già si è detto, con ordinanza emessa in data 8 agosto 2024, che - secondo giurisprudenza ormai consolidata della Corte di Cassazione (S.U. n. 3086 del
1° febbraio 2022) - il CTU ha il potere di acquisire dalle parti o da terzi documenti non prodotti nel fascicolo di causa, se ritenuti necessari per assolvere all'incarico affidatogli, come nella fattispecie in esame in cui nello stesso quesito è stato richiesto al perito contabile di esaminare le buste paga, il LUL e tutta la ulteriore documentazione aziendale che riterrà necessaria per ricostruire l'impianto su cui si è basata la contestazione ispettiva.
A fronte dell' inerzia della società appellante, motivata dall'impossibilità di reperire dal professionista che deteneva la predetta documentazione, la Corte ha disposto che la CTU venisse espletata alla luce della documentazione versata agli atti e quindi sulla base dei dati riportati nel verbale di accertamento, in quanto estrapolati dalla documentazione visionata dagli ispettori in sede di accesso presso lo studio del predetto consulente.
Con la prima stesura della CTU, la contribuzione omessa è stata quantificata in €. 19.931,81, oltre sanzioni pari ad €. 11.959,08 ed interessi di mora pari ad € 2.464,58.
Tuttavia, alla luce del maggior importo quantificato nel verbale di accertamento a titolo di contribuzione omessa pari ad € 40.358,00, la Corte ha disposto un supplemento di indagine per accertare se tale discrepanza di
Pag. 12 a 15 €. 21.419,19 (40.358,00 – 19.931,81) dipendesse dal recupero di sgravi fruiti e non dovuti a causa delle irregolarità accertate ex L. 180/2015, come indicato a pag. 5 del verbale stesso.
Il CTU ha quindi depositato un secondo elaborato peritale in cui ha quantificato gli sgravi da recuperare in €. 16.413,95, oltre € 12.303,90 per sanzioni.
In tale supplemento sono stati inseriti anche i contributi e le relative sanzioni sulle differenze retributive relative alle posizioni delle lavoratrici Pt_2
e che tuttavia non vanno considerati, in
[...] Persona_1
quanto il primo giudice ha ritenuto non provato lo svolgimento di un maggior orario delle stesse, accogliendo l'opposizione in parte qua, e l' CP_1
non ha proposto al riguardo appello incidentale.
Gli importi dovuti dalla società appellante ammontano dunque ad €.
36.345,76 a titolo di contributi e €. 26.727,56 a titolo di sanzioni alla data del 9 gennaio 2025 (data dell'udienza fissata per la discussione).
Avendo il Tribunale dichiarato l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo delle somme portate dall'avviso di addebito opposto eccedenti € 61.493,99, come da conteggio prodotto in corso di causa che ha quantificato la CP_1
contribuzione dovuta nella somma superiore (seppur di poco) di €.
37.790,72, oltre €. 22.036,94 ed €. 1.666,33 a titolo di sanzioni e interessi di mora sino alla fine di febbraio 2021, la sentenza va riformata come da seguente dispositivo.
Per quanto riguarda le spese di lite, si rileva che il giudice del gravame che riformi, anche parzialmente, la sentenza impugnata è tenuto a regolamentarle integralmente ex novo in base all'esito complessivo della causa. Infatti, in caso di riforma -anche parziale- della sentenza di primo grado da parte del giudice di appello, anche la statuizione relativa alle spese contenuta nella
Pag. 13 a 15 prima decisione viene ad essere travolta dalla sentenza di secondo grado.
Il giudice di appello ha dunque il potere-dovere di rinnovare totalmente la regolamentazione di tali spese, provvedendo con un apprezzamento unitario in base all' esito finale della lite (cfr. Suprema Corte di Cassazione sezione
VI ordinanza 21 gennaio 2015, n. 930), senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (cfr. ex multis Cass. 13 marzo 2013,
n. 6369; id, 29 settembre 2011, n. 19880; 23 luglio 2010, n. 17351; 9 marzo
2004, n. 4778).
Nella fattispecie in esame, essendo stato accolto il ricorso in opposizione in minima parte, si ritiene di compensare tra le parti un terzo delle spese sostenute in entrambi i gradi di giudizio, mentre la residua frazione - come liquidata in dispositivo in applicazione dei parametri medi indicati nelle tabelle ministeriali vigenti in base al valore della causa e tenuto conto dell'impegno professionale profuso, segue la parziale soccombenza della società debitrice.
In applicazione dello stesso principio, le spese di CTU, liquidate come da separati provvedimenti, vanno poste – per i due terzi - a carico dell' appellante e – per la residua frazione - a carico di . CP_1
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c., in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara dovuti dalla società appellante a favore di gli importi di €. 36.345,76 a titolo di contributi e di €. CP_1
26.727,56 a titolo di sanzioni, oltre quelle maturate e maturande dal 9 gennaio 2025 al saldo.
Condanna la società appellante a rifondere a i due terzi delle spese di CP_1
lite di entrambi i gradi che liquida per l'intero – per il primo grado – in €
Pag. 14 a 15 6.000,00 e – per il secondo grado - in €. 7.200,00; il tutto oltre spese generali, IVA e CPA. Compensa tra le parti la residua frazione.
Pone definitivamente a carico della società appellante le spese di CTU nella misura dei due terzi e di nella misura di un terzo. CP_1
Così deciso nella camera di consiglio del 21/04/2025
IL PRESIDENTE est.Giuliana Melandri
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