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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 05/06/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 338/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 338/2025 promossa da:
(c.f. Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. SCHEPIS MARTA ed elettivamente domiciliati in Corso di Porta
Vittoria 31 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. SCHEPIS MARTA
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: OMOLOGA DI SEPARAZIONE CONSENSUALE sulle conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note a verbale come segue:
“Voglia il Tribunale ill.mo, previa ogni ed opportuna declaratoria del caso e di legge, pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
1) autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) disporre l'affidamento condiviso dei minori a favore di entrambi i pagina 1 di 9 genitori con residenza e collocamento presso la madre.
3) la casa famigliare sita in Ayas, Frazione Magneaz in Chemin
Tourtaz n. 29 di proprietà esclusiva della sig. resterà nella Pt_1
piena e esclusiva disponibilità della stessa che vi abiterà
unitamente ai figli.
4) Entrambi i genitori dovranno esercitare in forma congiunta la responsabilità genitoriale sui minori per le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno di adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse, che li riguardino e relative alla lora istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, della inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli
5) Ciascun genitore, quando avrà con sé i minori, eserciterà
separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sui medesimi, in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
6) Il padre avrà facoltà di vedere e tenere i figli minori ogni volta che lo desideri, salvo diversi accordi che le parti raggiungeranno di volta in volta compatibilmente alle esigenze dei genitori e dei desideri dei minori tenuto conto della età e dei bisogni degli stessi, previa comunicazione alla madre, ma in ogni caso:
a) Il sig. vedrà i minori in una giornata infrasettimanale Parte_2
ovvero il mercoledì prelevandoli dall'uscita della scuola o successivamente, ove il lavoro e gli impegni di entrambi i genitori e le necessità dei minori lo consentano e, previa disponibilità e avviso alla madre, e riportandoli a scuola il mattino successivo o,
stante la distanza dalla casa paterna dell'istituto scolastico riportandoli entro le ore 21.00 presso l'abitazione materna;
pagina 2 di 9 b) Il sig. vedrà i minori ogni settimana prelevandoli il Parte_2
venerdì dalla casa della mamma entro le ore 18.30, o anche in orario precedente, ove il lavoro e gli impegni glielo consentano e,
ovviamente, preavvertendo la madre e, li riporterà alla casa della mamma entro le ore 21.00 della domenica successiva.
c) Per quanto concerne le festività natalizie, la sera del 24
dicembre e la giornata del 25 dicembre i minori la trascorreranno con la mamma, mentre il papà li preleverà dalla casa coniugale il 25
dicembre alle ore 19,30 e li riporterà alla casa della mamma entro le ore 22 del 26 dicembre. Il resto del periodo di vacanza i minori lo trascorreranno con un genitore sino 31 dicembre entro le ore 10,00 e dal 31 dicembre alla ripresa dell'attività scolastica, rispettando ogni anno il principio della alternanza dei genitori.
d) Per quanto concerne le festività pasquali, ciascun genitore starà
con i minori ad anni alterni dalla sospensione dell'attività
scolastica alla ripresa dell'attività scolastica. Pasqua 2024 con la madre.
e) I ponti scolastici verranno accorpati al fine settimana più
vicino.
f) I minori trascorreranno il giorno del compleanno dei rispettivi genitori con gli stessi, mentre il giorno del loro compleanno, ove possibile, lo trascorreranno con entrambi i genitori. Qualora la presenza simultanea dei genitori dovesse creare disagio al minore e ai genitori stessi allora li trascorreranno ad anni alterni con l'uno o con l'altro.
g) Durante le vacanze estive, e trascorreranno tre Per_1 Per_2
settimane anche non consecutive con ogni genitore, di cui minimo due consecutive.
pagina 3 di 9 Per quanto concerne i periodi, le parti raggiungeranno intesa entro la fine del mese di maggio di ogni anno. Durante le vacanze sia estive sia invernali i diritti di visita e la normale alternanza dei fine settimana tra i genitori verrà sospesa.
7) Qualora uno dei genitori dovesse avere un impegno o qualora i minori dovessero essere ammalati o indisposti, i genitori dovranno preferire a terzi, la presenza dell'altro genitore
8) L'indicata regolamentazione dei periodi di visita potrà subire delle variazioni sulla base di accordi intervenuti personalmente e direttamente tra i genitori, in considerazione delle primarie esigenze dei minori e il padre, concordandolo per tempo con la madre,
potrà tener i minori, ove ne avesse la possibilità, qualche fine settimana lungo dal venerdì al lunedì.
9) Ciascun genitore provvederà, nei tempi di rispettiva spettanza, ad accompagnare i figli all'attività educativa e sportiva in corso, che dovrà essere sempre garantita, nonché alle visite specialistiche dei minori.
10) Per i periodi di vacanza o comunque per pernottamenti fuori casa con i figli, i genitori saranno tenuti a comunicarsi, reciprocamente e in via preventiva, la località, oltre ai recapiti della sistemazione scelta nonché, sia durante i fine settimana di propria spettanza che durante le vacanze, a permettere una telefonata al giorno con l'altro genitore.
11) Entrambi i genitori avranno sempre il diritto di partecipare alle attività scolastiche e ludico/sportive dei figli e di essere informati di tutto ciò che li riguarda.
12) e hanno il diritto di mantenere un rapporto Per_1 Per_2
equilibrato e continuativo nonché a conservare rapporti significativi pagina 4 di 9 con i parenti di ciascun ramo genitoriale
13) il sig. , contribuirà al mantenimento dei minori Parte_2
versando alla sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese, mediante CP_1
bonifico bancario le cui coordinate sono già note, l'importo mensile di €. 400,00 pari ad € 200,00 per ciascun figlio che sarà da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat a partire dal mese di marzo 2025
14) Gli assegni famigliari saranno richiesti da quello dei genitori che risulti essere titolare del diritto a percepirli o comunque avente diritto alla maggiore somma, con l'intesa che essi saranno versati comunque al genitore collocatario ovvero nel caso di specie alla mamma, in ossequio al protocollo siglato tra l'Ordine degli
Avvocati e il Tribunale d'Aosta.
15) L'assegno unico sarà percepito dalla mamma,
16) I genitori percepiranno al 50% le detrazioni fiscali per i figli ovvero in percentuale corrispondente all'effettiva quota esborso.
17) Il padre concorrerà nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie per i minori secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Aosta e dall'Ordine degli avvocati d'Aosta, che le parti dichiarano di aver ricevuto e compreso e che qui vengono riportate su accordo delle parti per la loro accettazione:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c)
trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e)
occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo pagina 5 di 9 specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d)farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet)
imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h)
spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
pagina 6 di 9 a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei) salvo quelle già
concordate e in atto che le parti dichiarano di mantenere per i minori;
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura,
teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni);
h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
18) Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte della richiesta scritta dell'altro dovrà
manifestare il dissenso per iscritto nella immediatezza della richiesta e comunque entro e non oltre 10 giorni. In difetto,
il silenzio sarà ritenuto come consenso alla richiesta. Il genitore manifestando il proprio dissenso non si accollerà la relativa spesa.
19) Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare anche con e-
mail, con prova di ricezione avvenuta all'altro genitore, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il
rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
20) Le parti concordano fin da ora circa la possibilità di effettuare compensazioni, senza necessità di ulteriore previo accordo, nei reciproci rapporti di dare/avere relativi agli esborsi economici previste e di cui al presente accordo;
pagina 7 di 9 21) se uno dei due coniugi, in disaccordo con l'altro, ritenesse per la tutela dei figli, di avvalersi di professionisti appartenenti a istituzioni private, se ne assumerà il totale costo.
22) I coniugi si prestano, sin da ora, il consenso reciproco per il rinnovo/rilascio di tutti i documenti validi per l'espatrio compreso il passaporto per i minori.
23) le parti hanno già regolato tutti i loro rapporti patrimoniali e che non hanno nulla reciprocamente a pretendere.
24) si chiede la trasmissione al competente ufficio dello stato civile per le annotazioni di rito.
I coniugi rinunciano all'impugnazione della sentenza.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia di separazione con rinuncia ai termini di impugnazione.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso in data 9 aprile 2025 e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro.
Le condizioni concordate tra i coniugi appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli e risultano idonee a consentire una corretta gestione complessiva del rapporto a seguito del venir meno dell'affectio e, per l'effetto, della convivenza.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di pagina 8 di 9 causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
OMOLOGA le conclusioni, sopra riportate, assunte concordemente da;
nata a [...] il [...] Parte_1
C.f. ( ) C.F._1
e nato a [...] il [...] Parte_2
C.f. ( ) C.F._2
nel presente procedimento di separazione personale.
Matrimonio contratto il 9 giugno 2018 e trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato civile del Comune di Ayas al n.3 parte II;
M A N D A alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ayas per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 4/6/2025
Il Presidente
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 338/2025 promossa da:
(c.f. Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. SCHEPIS MARTA ed elettivamente domiciliati in Corso di Porta
Vittoria 31 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. SCHEPIS MARTA
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: OMOLOGA DI SEPARAZIONE CONSENSUALE sulle conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note a verbale come segue:
“Voglia il Tribunale ill.mo, previa ogni ed opportuna declaratoria del caso e di legge, pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
1) autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) disporre l'affidamento condiviso dei minori a favore di entrambi i pagina 1 di 9 genitori con residenza e collocamento presso la madre.
3) la casa famigliare sita in Ayas, Frazione Magneaz in Chemin
Tourtaz n. 29 di proprietà esclusiva della sig. resterà nella Pt_1
piena e esclusiva disponibilità della stessa che vi abiterà
unitamente ai figli.
4) Entrambi i genitori dovranno esercitare in forma congiunta la responsabilità genitoriale sui minori per le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno di adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse, che li riguardino e relative alla lora istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, della inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli
5) Ciascun genitore, quando avrà con sé i minori, eserciterà
separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sui medesimi, in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
6) Il padre avrà facoltà di vedere e tenere i figli minori ogni volta che lo desideri, salvo diversi accordi che le parti raggiungeranno di volta in volta compatibilmente alle esigenze dei genitori e dei desideri dei minori tenuto conto della età e dei bisogni degli stessi, previa comunicazione alla madre, ma in ogni caso:
a) Il sig. vedrà i minori in una giornata infrasettimanale Parte_2
ovvero il mercoledì prelevandoli dall'uscita della scuola o successivamente, ove il lavoro e gli impegni di entrambi i genitori e le necessità dei minori lo consentano e, previa disponibilità e avviso alla madre, e riportandoli a scuola il mattino successivo o,
stante la distanza dalla casa paterna dell'istituto scolastico riportandoli entro le ore 21.00 presso l'abitazione materna;
pagina 2 di 9 b) Il sig. vedrà i minori ogni settimana prelevandoli il Parte_2
venerdì dalla casa della mamma entro le ore 18.30, o anche in orario precedente, ove il lavoro e gli impegni glielo consentano e,
ovviamente, preavvertendo la madre e, li riporterà alla casa della mamma entro le ore 21.00 della domenica successiva.
c) Per quanto concerne le festività natalizie, la sera del 24
dicembre e la giornata del 25 dicembre i minori la trascorreranno con la mamma, mentre il papà li preleverà dalla casa coniugale il 25
dicembre alle ore 19,30 e li riporterà alla casa della mamma entro le ore 22 del 26 dicembre. Il resto del periodo di vacanza i minori lo trascorreranno con un genitore sino 31 dicembre entro le ore 10,00 e dal 31 dicembre alla ripresa dell'attività scolastica, rispettando ogni anno il principio della alternanza dei genitori.
d) Per quanto concerne le festività pasquali, ciascun genitore starà
con i minori ad anni alterni dalla sospensione dell'attività
scolastica alla ripresa dell'attività scolastica. Pasqua 2024 con la madre.
e) I ponti scolastici verranno accorpati al fine settimana più
vicino.
f) I minori trascorreranno il giorno del compleanno dei rispettivi genitori con gli stessi, mentre il giorno del loro compleanno, ove possibile, lo trascorreranno con entrambi i genitori. Qualora la presenza simultanea dei genitori dovesse creare disagio al minore e ai genitori stessi allora li trascorreranno ad anni alterni con l'uno o con l'altro.
g) Durante le vacanze estive, e trascorreranno tre Per_1 Per_2
settimane anche non consecutive con ogni genitore, di cui minimo due consecutive.
pagina 3 di 9 Per quanto concerne i periodi, le parti raggiungeranno intesa entro la fine del mese di maggio di ogni anno. Durante le vacanze sia estive sia invernali i diritti di visita e la normale alternanza dei fine settimana tra i genitori verrà sospesa.
7) Qualora uno dei genitori dovesse avere un impegno o qualora i minori dovessero essere ammalati o indisposti, i genitori dovranno preferire a terzi, la presenza dell'altro genitore
8) L'indicata regolamentazione dei periodi di visita potrà subire delle variazioni sulla base di accordi intervenuti personalmente e direttamente tra i genitori, in considerazione delle primarie esigenze dei minori e il padre, concordandolo per tempo con la madre,
potrà tener i minori, ove ne avesse la possibilità, qualche fine settimana lungo dal venerdì al lunedì.
9) Ciascun genitore provvederà, nei tempi di rispettiva spettanza, ad accompagnare i figli all'attività educativa e sportiva in corso, che dovrà essere sempre garantita, nonché alle visite specialistiche dei minori.
10) Per i periodi di vacanza o comunque per pernottamenti fuori casa con i figli, i genitori saranno tenuti a comunicarsi, reciprocamente e in via preventiva, la località, oltre ai recapiti della sistemazione scelta nonché, sia durante i fine settimana di propria spettanza che durante le vacanze, a permettere una telefonata al giorno con l'altro genitore.
11) Entrambi i genitori avranno sempre il diritto di partecipare alle attività scolastiche e ludico/sportive dei figli e di essere informati di tutto ciò che li riguarda.
12) e hanno il diritto di mantenere un rapporto Per_1 Per_2
equilibrato e continuativo nonché a conservare rapporti significativi pagina 4 di 9 con i parenti di ciascun ramo genitoriale
13) il sig. , contribuirà al mantenimento dei minori Parte_2
versando alla sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese, mediante CP_1
bonifico bancario le cui coordinate sono già note, l'importo mensile di €. 400,00 pari ad € 200,00 per ciascun figlio che sarà da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat a partire dal mese di marzo 2025
14) Gli assegni famigliari saranno richiesti da quello dei genitori che risulti essere titolare del diritto a percepirli o comunque avente diritto alla maggiore somma, con l'intesa che essi saranno versati comunque al genitore collocatario ovvero nel caso di specie alla mamma, in ossequio al protocollo siglato tra l'Ordine degli
Avvocati e il Tribunale d'Aosta.
15) L'assegno unico sarà percepito dalla mamma,
16) I genitori percepiranno al 50% le detrazioni fiscali per i figli ovvero in percentuale corrispondente all'effettiva quota esborso.
17) Il padre concorrerà nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie per i minori secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Aosta e dall'Ordine degli avvocati d'Aosta, che le parti dichiarano di aver ricevuto e compreso e che qui vengono riportate su accordo delle parti per la loro accettazione:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c)
trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e)
occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo pagina 5 di 9 specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d)farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet)
imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h)
spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
pagina 6 di 9 a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei) salvo quelle già
concordate e in atto che le parti dichiarano di mantenere per i minori;
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura,
teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni);
h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
18) Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte della richiesta scritta dell'altro dovrà
manifestare il dissenso per iscritto nella immediatezza della richiesta e comunque entro e non oltre 10 giorni. In difetto,
il silenzio sarà ritenuto come consenso alla richiesta. Il genitore manifestando il proprio dissenso non si accollerà la relativa spesa.
19) Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare anche con e-
mail, con prova di ricezione avvenuta all'altro genitore, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il
rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
20) Le parti concordano fin da ora circa la possibilità di effettuare compensazioni, senza necessità di ulteriore previo accordo, nei reciproci rapporti di dare/avere relativi agli esborsi economici previste e di cui al presente accordo;
pagina 7 di 9 21) se uno dei due coniugi, in disaccordo con l'altro, ritenesse per la tutela dei figli, di avvalersi di professionisti appartenenti a istituzioni private, se ne assumerà il totale costo.
22) I coniugi si prestano, sin da ora, il consenso reciproco per il rinnovo/rilascio di tutti i documenti validi per l'espatrio compreso il passaporto per i minori.
23) le parti hanno già regolato tutti i loro rapporti patrimoniali e che non hanno nulla reciprocamente a pretendere.
24) si chiede la trasmissione al competente ufficio dello stato civile per le annotazioni di rito.
I coniugi rinunciano all'impugnazione della sentenza.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia di separazione con rinuncia ai termini di impugnazione.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso in data 9 aprile 2025 e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro.
Le condizioni concordate tra i coniugi appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli e risultano idonee a consentire una corretta gestione complessiva del rapporto a seguito del venir meno dell'affectio e, per l'effetto, della convivenza.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di pagina 8 di 9 causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
OMOLOGA le conclusioni, sopra riportate, assunte concordemente da;
nata a [...] il [...] Parte_1
C.f. ( ) C.F._1
e nato a [...] il [...] Parte_2
C.f. ( ) C.F._2
nel presente procedimento di separazione personale.
Matrimonio contratto il 9 giugno 2018 e trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato civile del Comune di Ayas al n.3 parte II;
M A N D A alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ayas per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 4/6/2025
Il Presidente
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 9 di 9