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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 10/04/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 202/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Novara
Il Giudice dott. Annalisa Boido, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la presente sentenza ex art. 429, co. 1 c.p.c., nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 202/2024, promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Torino, Parte_1 C.F._1
C.so Re Umberto n. 71, presso lo studio dell'Avv. Luca ANGELERI, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce al ricorso introduttivo
- RICORRENTE contro
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio scolastico provinciale di Novara, ivi, via Mario Greppi n. 7, rappresentato e difeso dalle funzionarie delegate dott.sse Francesca ROMANA PELOSI e Gabriella POMPOSO
- RESISTENTE
Oggetto: retribuzione professionale docente
CONCLUSIONI
Le parti ricorrenti hanno concluso come da verbale dell'odierna udienza.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 19.2.2024 ha convenuto in giudizio dinanzi a Parte_1 questo Tribunale in funzione di giudice del lavoro il , Controparte_1 esponendo di avere prestato servizio quale docente, sulla base dei contratti di supplenza meglio indicati in ricorso, negli a.s. 2020/2021 e 2021/2022 e domandando il riconoscimento del proprio diritto a percepire la retribuzione professionale docente prevista dall'art. 25 del C.C.N.I. Comparto Scuola del 1999 nonché dagli artt. 81 del C.C.N.L del 2003 e 83 del CCNL 2007, non corrisposta da parte del . CP_1 pagina 1 di 4 Ha, conseguentemente, chiesto la condanna del al pagamento, a tale titolo, di un CP_1 importo di € 2.641,74, ovvero la veriore o inferiore somma accertanda in corso di causa , oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Si è costituito il , contestando le pretese avversarie. CP_1
Assegnato termine alle parti per puntualizzare i rispettivi conteggi, la causa è giunta all'odierna udienza, alla quale è stata discussa e successivamente posta in decisione.
La domanda è fondata per le seguenti ragioni.
La stipula dei contratti a tempo determinato, posti dalla ricorrente a fondamento del ricorso, è indiscussa e documentata.
A norma dell'art. 7 comma 1 del CCNL 15.3.2001 “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”. Secondo il successivo comma 3, “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...”.
Tale ultima disposizione, individuati i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, da corrispondersi
“in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”. La norma precisava espressamente che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Sulla base di tali disposizioni, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva, che ha solo modificato l'entità della retribuzione professionale docenti, la giurisprudenza ha chiarito che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. Cass., n. 17773/2017, richiamata in senso adesivo da Cass., n. 20015/2018).
Il resistente contesta la riconoscibilità della voce retributiva in esame ai docenti che CP_1 abbiano svolto supplenze saltuarie, ritenendo, sulla base del richiamo all'art. 25 CCNI del 31.8.1999, che esso spetti solo ai titolari di contratti a tempo determinato sino al 30 giugno o al 31 agosto.
La giurisprudenza di legittimità menzionata dalla ricorrente (Cass., n. 20015 /2018, già citata), tuttavia, ha avuto modo di chiarire che “l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente
pagina 2 di 4 ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”.
La Corte di Cassazione ha precisato che “una volta escluse… significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d. lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999”.
Va, d'altra parte, rilevato che il mancato riconoscimento ai docenti che abbiano stipulato contratti per supplenze brevi e saltuarie contrasterebbe “con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di 'periodi di servizio inferiori al mese'”.
Né sarebbe sufficiente a escludere l'equiparazione l'esistenza di differenze fra le attività del docente saltuario e del docente annuale, dovendo esse risultare tali da giustificare la disparità di trattamento fra il docente precario e il docente stabilmente assunto (o il supplente sino al 30 giugno/31 agosto). La circostanza che il docente che riceva incarichi di supplenze brevi possa in astratto ruotare (cosa che, peraltro, nella specie non è accaduta) su scuole diverse, su classi diverse e su tipologie di posto diverse non significa che, per il tempo in cui effettivamente svolge la supplenza, egli non stia incrementando la propria professionalità. Il fatto che le modalità di calcolo della retribuzione tengano conto della durata della supplenza è sufficiente a rendere conto di tale differenza e giungere invece alla sua totale negazione, in relazione alle supplenze saltuarie, significherebbe disconoscere al docente qualsivoglia valore professionalizzante all'attività svolta, negando nello stesso tempo il chiaro valore finalistico e programmatico della voce retributiva in esame.
Il suddetto orientamento è stato ribadito, in piena continuità con la menzionata Cass., n. 20015/2018, dalla successiva giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 6293/2020; n. 12309/2024).
Sussiste, dunque, il diritto della ricorrente a percepire la “retribuzione professionale docenti” in relazione all'intero servizio prestato, disciplinata e calcolata sulla base dell'attuale CCNL come sopra interpretato (al riguardo si rileva che, come si evince dal prospetto contenuto a pag. 7 del ricorso, la RPD è stata chiesta e computata dalla parte unicamente sui giorni di effettiva pagina 3 di 4 prestazione dell'attività, con conseguente totale esclusione dei mesi di luglio e agosto di ciascun anno scolastico, includendo l'incidenza su tredicesima e TFR).
Sulla quantificazione dell'importo spettante alla ricorrente a tale titolo le parti hanno infine raggiunto sostanziale accordo.
Il valore del beneficio riconosciuto, in misura pari a quello perduto, va incrementato di interessi legali e rivalutazione monetaria, come statuito dalla sentenza di Cass., sez. lav., 27.10.2023, n. 29961, punto 2 del dispositivo. Ciò avviene a prescindere dalla proposizione tempestiva della relativa domanda, atteso che, a norma dell'art. 429 c.p.c., interessi e rivalutazione sui crediti dei lavoratori vanno liquidati dal giudice d'ufficio (Cass., sez. un., 7.7.2010, n. 16036).
Trattandosi di datore di lavoro pubblico, gli interessi legali vanno portati in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno da svalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991, richiamato dall'art. 16, comma 36, l. n. 724/1994.
La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come da dispositivo per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto del valore e della semplicità della causa, segue la soccombenza. Non sussistono i presupposti per addivenire alla compensazione richiesta dal
, anche alla luce della esistenza di orientamento giurisprudenziale ormai consolidato a CP_1 sostegno delle tesi della ricorrente.
PQM
Il Tribunale di Novara, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nel proc. R.G. n. 202/2024:
1) in accoglimento del ricorso, condanna il , in persona Controparte_1 del pro tempore, a corrispondere a a titolo di retribuzione CP_2 Parte_1 professionale docenti per il periodo compreso tra il 24.11.2020 al 30.06.2022, l'importo di €
2.600,67, di cui 47,14 a titolo di differenze su TFR, oltre rivalutazione e interessi, questi ultimi da portarsi in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno da svalutazione monetaria;
2) condanna il , in persona del pro tempore, a Controparte_1 CP_2 rifondere alla ricorrente le spese del presente giudizio, liquidate in € 1.300,00, oltre spese generali forfettarie, cpa e iva come per legge e oltre rimborso del CU.
Novara, 10 aprile 2025
Il Giudice dott. Annalisa Boido
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Novara
Il Giudice dott. Annalisa Boido, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la presente sentenza ex art. 429, co. 1 c.p.c., nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 202/2024, promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Torino, Parte_1 C.F._1
C.so Re Umberto n. 71, presso lo studio dell'Avv. Luca ANGELERI, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce al ricorso introduttivo
- RICORRENTE contro
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio scolastico provinciale di Novara, ivi, via Mario Greppi n. 7, rappresentato e difeso dalle funzionarie delegate dott.sse Francesca ROMANA PELOSI e Gabriella POMPOSO
- RESISTENTE
Oggetto: retribuzione professionale docente
CONCLUSIONI
Le parti ricorrenti hanno concluso come da verbale dell'odierna udienza.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 19.2.2024 ha convenuto in giudizio dinanzi a Parte_1 questo Tribunale in funzione di giudice del lavoro il , Controparte_1 esponendo di avere prestato servizio quale docente, sulla base dei contratti di supplenza meglio indicati in ricorso, negli a.s. 2020/2021 e 2021/2022 e domandando il riconoscimento del proprio diritto a percepire la retribuzione professionale docente prevista dall'art. 25 del C.C.N.I. Comparto Scuola del 1999 nonché dagli artt. 81 del C.C.N.L del 2003 e 83 del CCNL 2007, non corrisposta da parte del . CP_1 pagina 1 di 4 Ha, conseguentemente, chiesto la condanna del al pagamento, a tale titolo, di un CP_1 importo di € 2.641,74, ovvero la veriore o inferiore somma accertanda in corso di causa , oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Si è costituito il , contestando le pretese avversarie. CP_1
Assegnato termine alle parti per puntualizzare i rispettivi conteggi, la causa è giunta all'odierna udienza, alla quale è stata discussa e successivamente posta in decisione.
La domanda è fondata per le seguenti ragioni.
La stipula dei contratti a tempo determinato, posti dalla ricorrente a fondamento del ricorso, è indiscussa e documentata.
A norma dell'art. 7 comma 1 del CCNL 15.3.2001 “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”. Secondo il successivo comma 3, “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...”.
Tale ultima disposizione, individuati i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, da corrispondersi
“in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”. La norma precisava espressamente che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Sulla base di tali disposizioni, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva, che ha solo modificato l'entità della retribuzione professionale docenti, la giurisprudenza ha chiarito che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. Cass., n. 17773/2017, richiamata in senso adesivo da Cass., n. 20015/2018).
Il resistente contesta la riconoscibilità della voce retributiva in esame ai docenti che CP_1 abbiano svolto supplenze saltuarie, ritenendo, sulla base del richiamo all'art. 25 CCNI del 31.8.1999, che esso spetti solo ai titolari di contratti a tempo determinato sino al 30 giugno o al 31 agosto.
La giurisprudenza di legittimità menzionata dalla ricorrente (Cass., n. 20015 /2018, già citata), tuttavia, ha avuto modo di chiarire che “l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente
pagina 2 di 4 ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”.
La Corte di Cassazione ha precisato che “una volta escluse… significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d. lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999”.
Va, d'altra parte, rilevato che il mancato riconoscimento ai docenti che abbiano stipulato contratti per supplenze brevi e saltuarie contrasterebbe “con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di 'periodi di servizio inferiori al mese'”.
Né sarebbe sufficiente a escludere l'equiparazione l'esistenza di differenze fra le attività del docente saltuario e del docente annuale, dovendo esse risultare tali da giustificare la disparità di trattamento fra il docente precario e il docente stabilmente assunto (o il supplente sino al 30 giugno/31 agosto). La circostanza che il docente che riceva incarichi di supplenze brevi possa in astratto ruotare (cosa che, peraltro, nella specie non è accaduta) su scuole diverse, su classi diverse e su tipologie di posto diverse non significa che, per il tempo in cui effettivamente svolge la supplenza, egli non stia incrementando la propria professionalità. Il fatto che le modalità di calcolo della retribuzione tengano conto della durata della supplenza è sufficiente a rendere conto di tale differenza e giungere invece alla sua totale negazione, in relazione alle supplenze saltuarie, significherebbe disconoscere al docente qualsivoglia valore professionalizzante all'attività svolta, negando nello stesso tempo il chiaro valore finalistico e programmatico della voce retributiva in esame.
Il suddetto orientamento è stato ribadito, in piena continuità con la menzionata Cass., n. 20015/2018, dalla successiva giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 6293/2020; n. 12309/2024).
Sussiste, dunque, il diritto della ricorrente a percepire la “retribuzione professionale docenti” in relazione all'intero servizio prestato, disciplinata e calcolata sulla base dell'attuale CCNL come sopra interpretato (al riguardo si rileva che, come si evince dal prospetto contenuto a pag. 7 del ricorso, la RPD è stata chiesta e computata dalla parte unicamente sui giorni di effettiva pagina 3 di 4 prestazione dell'attività, con conseguente totale esclusione dei mesi di luglio e agosto di ciascun anno scolastico, includendo l'incidenza su tredicesima e TFR).
Sulla quantificazione dell'importo spettante alla ricorrente a tale titolo le parti hanno infine raggiunto sostanziale accordo.
Il valore del beneficio riconosciuto, in misura pari a quello perduto, va incrementato di interessi legali e rivalutazione monetaria, come statuito dalla sentenza di Cass., sez. lav., 27.10.2023, n. 29961, punto 2 del dispositivo. Ciò avviene a prescindere dalla proposizione tempestiva della relativa domanda, atteso che, a norma dell'art. 429 c.p.c., interessi e rivalutazione sui crediti dei lavoratori vanno liquidati dal giudice d'ufficio (Cass., sez. un., 7.7.2010, n. 16036).
Trattandosi di datore di lavoro pubblico, gli interessi legali vanno portati in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno da svalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991, richiamato dall'art. 16, comma 36, l. n. 724/1994.
La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come da dispositivo per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto del valore e della semplicità della causa, segue la soccombenza. Non sussistono i presupposti per addivenire alla compensazione richiesta dal
, anche alla luce della esistenza di orientamento giurisprudenziale ormai consolidato a CP_1 sostegno delle tesi della ricorrente.
PQM
Il Tribunale di Novara, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nel proc. R.G. n. 202/2024:
1) in accoglimento del ricorso, condanna il , in persona Controparte_1 del pro tempore, a corrispondere a a titolo di retribuzione CP_2 Parte_1 professionale docenti per il periodo compreso tra il 24.11.2020 al 30.06.2022, l'importo di €
2.600,67, di cui 47,14 a titolo di differenze su TFR, oltre rivalutazione e interessi, questi ultimi da portarsi in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno da svalutazione monetaria;
2) condanna il , in persona del pro tempore, a Controparte_1 CP_2 rifondere alla ricorrente le spese del presente giudizio, liquidate in € 1.300,00, oltre spese generali forfettarie, cpa e iva come per legge e oltre rimborso del CU.
Novara, 10 aprile 2025
Il Giudice dott. Annalisa Boido
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