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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/09/2025, n. 2111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2111 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.L. 4781/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 16/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4781/2024 promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Daniela Pollastro, elettivamente domiciliata in Giugliano di Campania
(NA), via Casacelle n. 62 presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
Contro
(C.F./P.I. , rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Pellerino, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Torino, Via Arcivescovado n. 9, presso l'Ufficio Legale della Sede di Torino;
CP_1
CONVENUTO
Avente ad oggetto: altre cause in materia previdenziale e assistenziale – reddito di cittadinanza
CONCLUSIONI come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso datato 2.2.2023 e proposto davanti al Tribunale di Napoli Nord la sig.ra ha chiesto accertarsi l'illegittimità del provvedimento Parte_1 dell' del 18.12.2022 con il quale è stato quantificato in euro 12.039,13 l'importo CP_1 richiesto in restituzione dall' , in ragione della ritenuta insussistenza dei CP_2 presupposti per l'erogazione del reddito di cittadinanza da giugno 2019 a maggio 2020.
1 In particolare, il provvedimento di quantificazione dell'indebito si fonda sul provvedimento del 17.9.2022 di “revoca/decadenza dal reddito/pensione di cittadinanza” recante la seguente motivazione: “mancanza del requisito di residenza
(art. 2, co. 1, a), 2) L. 26/2019) – non ha risieduto in Italia per almeno dieci anni”.
La ricorrente documenta di avere presentato domanda di riconoscimento del reddito di cittadinanza in data 29.5.2019 e sostiene l'illegittimità dei provvedimenti indicati, allegando di essersi trasferita dall'Argentina in Italia l'1.12.2007 e di avere da allora soggiornato in Italia, nonostante la residenza presso il Comune di Giuliano in Campania
(NA) sia stata registrata formalmente solo in data 30.10.2009.
Si è costituito nel giudizio promosso davanti al Tribunale di Napoli Nord l' CP_1 ribadendo la legittimità del provvedimento di revoca/decadenza e di determinazione dell'indebito.
Con ordinanza 27.5.2024 il Tribunale di Napoli Nord ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, sussistendo la competenza del Tribunale di Torino ai sensi dell'art. 444 c.p.c., in ragione della residenza in Torino della ricorrente.
Tempestivamente riassunta la causa davanti al Tribunale di Torino, la causa viene decisa sulla base delle dichiarazioni rese dalla ricorrente in sede di interrogatorio libero e della documentazione prodotta in atti.
1.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Indipendentemente dagli effetti nel presente giudizio della sentenza della Corte
Costituzione n. 31/2025, si ritiene che parte ricorrente non abbia provato la sussistenza di tutti i requisiti (e in particolare quello reddituale) per accedere alla prestazione oggetto di ripetizione da parte dell' . CP_1
Secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, “spetta CP_ all'attore che proponga domanda di accertamento negativo della richiesta dell di restituzione di somme asseritamente pagate indebitamente, dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa, e quindi provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione percepita” (Cass. civ. sez. lav., 28/06/2025, n. 17378; Cass. civ. sez. lav.,
07/08/2020, n. 16851).
Nel caso di specie, la ricorrente, liberamente interrogata all'udienza del 13.11.2024, ha dichiarato: “mio marito a Napoli ha sempre lavorato in nero in un'agenzia di
2 distribuzione di giornali”, dichiarazione che non trova riscontro nelle attestazioni ISEE prodotte in atti.
All'udienza del 6.6.2025, la funzionaria dell' ha confermato che nella CP_1 dichiarazione sostitutiva unica 2019 presentata insieme alla domanda di reddito di cittadinanza la sig.ra ha indicato che il marito era privo di redditi da lavoro. Pt_1
In difetto di allegazione e prova dei redditi effettivamente percepiti dal marito della ricorrente quale componente del nucleo familiare, si ritiene che non sia provato il requisito reddituale di cui all'art. 2 co. 1 lett. b) del d.l. 4/2019 (sulla qualificazione in termini di mera difesa delle deduzioni dell' volte a negare l'esistenza di requisiti CP_1 per il conseguimento di prestazioni che il ricorrente è tenuto a dimostrare quali fatti costitutivi della domanda si v. Cass. civ. sez. lav., 30/04/2025, n. 11440; Cass. civ. sez. lav., 18/06/2024, n. 16833).
Sul punto appare superflua la richiesta di produzione documentale avanzata dall' CP_1 nel corso dell'odierna discussione, essendo onere della ricorrente provare la sussistenza dei requisiti, compreso quello reddituale, per il conseguimento della prestazione.
In considerazione, inoltre, di quanto disposto dall'art. 7 co. 4 del d.l. 4/2019 deve ritenersi fondata la pretesa di restituzione dell' delle somme erogate oggetto CP_1 contestazione nel presente giudizio.
2.
Le spese di lite possono essere compensate, fondandosi il rigetto su circostanze emerse nel corso del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. respinge il ricorso;
2. compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Torino, 16/09/2025
Il Giudice dott. Nicola Tritta
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 16/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4781/2024 promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Daniela Pollastro, elettivamente domiciliata in Giugliano di Campania
(NA), via Casacelle n. 62 presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
Contro
(C.F./P.I. , rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Pellerino, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Torino, Via Arcivescovado n. 9, presso l'Ufficio Legale della Sede di Torino;
CP_1
CONVENUTO
Avente ad oggetto: altre cause in materia previdenziale e assistenziale – reddito di cittadinanza
CONCLUSIONI come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso datato 2.2.2023 e proposto davanti al Tribunale di Napoli Nord la sig.ra ha chiesto accertarsi l'illegittimità del provvedimento Parte_1 dell' del 18.12.2022 con il quale è stato quantificato in euro 12.039,13 l'importo CP_1 richiesto in restituzione dall' , in ragione della ritenuta insussistenza dei CP_2 presupposti per l'erogazione del reddito di cittadinanza da giugno 2019 a maggio 2020.
1 In particolare, il provvedimento di quantificazione dell'indebito si fonda sul provvedimento del 17.9.2022 di “revoca/decadenza dal reddito/pensione di cittadinanza” recante la seguente motivazione: “mancanza del requisito di residenza
(art. 2, co. 1, a), 2) L. 26/2019) – non ha risieduto in Italia per almeno dieci anni”.
La ricorrente documenta di avere presentato domanda di riconoscimento del reddito di cittadinanza in data 29.5.2019 e sostiene l'illegittimità dei provvedimenti indicati, allegando di essersi trasferita dall'Argentina in Italia l'1.12.2007 e di avere da allora soggiornato in Italia, nonostante la residenza presso il Comune di Giuliano in Campania
(NA) sia stata registrata formalmente solo in data 30.10.2009.
Si è costituito nel giudizio promosso davanti al Tribunale di Napoli Nord l' CP_1 ribadendo la legittimità del provvedimento di revoca/decadenza e di determinazione dell'indebito.
Con ordinanza 27.5.2024 il Tribunale di Napoli Nord ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, sussistendo la competenza del Tribunale di Torino ai sensi dell'art. 444 c.p.c., in ragione della residenza in Torino della ricorrente.
Tempestivamente riassunta la causa davanti al Tribunale di Torino, la causa viene decisa sulla base delle dichiarazioni rese dalla ricorrente in sede di interrogatorio libero e della documentazione prodotta in atti.
1.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Indipendentemente dagli effetti nel presente giudizio della sentenza della Corte
Costituzione n. 31/2025, si ritiene che parte ricorrente non abbia provato la sussistenza di tutti i requisiti (e in particolare quello reddituale) per accedere alla prestazione oggetto di ripetizione da parte dell' . CP_1
Secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, “spetta CP_ all'attore che proponga domanda di accertamento negativo della richiesta dell di restituzione di somme asseritamente pagate indebitamente, dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa, e quindi provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione percepita” (Cass. civ. sez. lav., 28/06/2025, n. 17378; Cass. civ. sez. lav.,
07/08/2020, n. 16851).
Nel caso di specie, la ricorrente, liberamente interrogata all'udienza del 13.11.2024, ha dichiarato: “mio marito a Napoli ha sempre lavorato in nero in un'agenzia di
2 distribuzione di giornali”, dichiarazione che non trova riscontro nelle attestazioni ISEE prodotte in atti.
All'udienza del 6.6.2025, la funzionaria dell' ha confermato che nella CP_1 dichiarazione sostitutiva unica 2019 presentata insieme alla domanda di reddito di cittadinanza la sig.ra ha indicato che il marito era privo di redditi da lavoro. Pt_1
In difetto di allegazione e prova dei redditi effettivamente percepiti dal marito della ricorrente quale componente del nucleo familiare, si ritiene che non sia provato il requisito reddituale di cui all'art. 2 co. 1 lett. b) del d.l. 4/2019 (sulla qualificazione in termini di mera difesa delle deduzioni dell' volte a negare l'esistenza di requisiti CP_1 per il conseguimento di prestazioni che il ricorrente è tenuto a dimostrare quali fatti costitutivi della domanda si v. Cass. civ. sez. lav., 30/04/2025, n. 11440; Cass. civ. sez. lav., 18/06/2024, n. 16833).
Sul punto appare superflua la richiesta di produzione documentale avanzata dall' CP_1 nel corso dell'odierna discussione, essendo onere della ricorrente provare la sussistenza dei requisiti, compreso quello reddituale, per il conseguimento della prestazione.
In considerazione, inoltre, di quanto disposto dall'art. 7 co. 4 del d.l. 4/2019 deve ritenersi fondata la pretesa di restituzione dell' delle somme erogate oggetto CP_1 contestazione nel presente giudizio.
2.
Le spese di lite possono essere compensate, fondandosi il rigetto su circostanze emerse nel corso del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. respinge il ricorso;
2. compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Torino, 16/09/2025
Il Giudice dott. Nicola Tritta
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