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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 12/09/2025, n. 2262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2262 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, a seguito della sostituzione dell'udienza dell'11 settembre 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. Maurizio Di Noi
- Ricorrente - contro
nella qualità di erede di Controparte_1 Persona_1 rappr. e dif. dall'avv. Alessandra Dal Cin
- Convenuto –
Nonché contro
, in persona del legale rappr. pro Controparte_2 tempore, rapp. e dif. dagli avv.ti Andriulli, Certomà e Brancaccio
- Convenuti –
OGGETTO: “DIFFERENZE RETRIBUTIVE”
Fatto e diritto
Con ricorso del 29.08.22 la parte ricorrente ha esposto:
-di aver lavorato alle dipendenze di dal 1.03.2020 sino al 21.06.2020, Persona_1 presso l'abitazione della stessa quale collaboratrice domestica convivente;
- di essere stata formalmente assunta solo in data 1.04.2020 e inquadrata nel livello BS del CCNL di settore con contratto a tempo indeterminato per 30 ore settimanali;
-di avere invece osservato un orario di 24 ore al giorno per quattro giorni alla settimana
1
e di 20 ore al giorno per i restanti tre giorni, senza mai godere di ferie e di riposo;
- di aver svolto le seguenti mansioni: disbrigo delle faccende domestiche, preparazione e somministrazione dei pasti e delle terapie mediche, cura e assistenza della sig.ra
Per_1
- di aver percepito per due mensilità (gennaio e febbraio) €1.800,00, retribuzione non conforme all'orario di lavoro effettivamente osservato e inferiore rispetto alle mansioni di fatto svolte perché calcolata sulla scorta di un livello retributivo (Bs) inferiore rispetto a quello spettante (Cs), avendo reso una prestazione in favore di un soggetto non autosufficiente.
Chiedeva pertanto la condanna della convenuta al pagamento in proprio favore di
€4234,00 a titolo di differenze retributive (di cui €412,00 a titolo di TFR), oltre rivalutazione ed interessi), oltre al versamento delle somme a titolo di contributi sulle maggiori somme, quantificate in €567,00.
A seguito del decesso della convenuta e alla conseguente interruzione del giudizio, si è costituito l'erede contestando gli avversi assunti e chiedendo il rigetto Controparte_1 del ricorso.
All'odierna udienza, istruita documentalmente e mediante l'escussione di testimoni, la causa è stata trattata - a seguito della sostituzione dell'udienza mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
*****************
La domanda è risultata infondata.
Secondo i comuni principi di riparto dell'onere della prova (art. 2697 c.c.) il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto: parte ricorrente assume essere creditrice della ulteriore somma di euro €4234,00 a titolo di differenze retributive rispetto alle somme già percepite, per avere osservato un orario di lavoro che andava oltre quello ordinario pattuito, anche nei giorni festivi, non avere goduto di ferie o permessi contrattuali.
Deduce inoltre di aver svolto mansioni in favore di un soggetto non autosufficiente e pertanto di aver diritto ad una retribuzione calcolata sulla scorta di un livello retributivo
(Cs) superiore a quello riconosciuto (Bs).
A bene vedere le due testimoni di parte ricorrente escusse non sono state in grado di
2
fornire dichiarazioni sufficienti a confermare le circostanze suddette, avendo entrambe reso per lo più propalazioni de relato actoris (ovvero deposizioni su fatti e circostanze di cui sono stati informate dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla - sic Cass. Sez. 1, sent. n. 8358 del
3 aprile 2007; cfr. anche Cass. Sez. Lav., sent. n. 313 del 10 gennaio 2011, Cass. Sez.
1, sent. n. 11844 del 19 maggio 2006, nonché Cass. Sez. 2, sent. n. 43 del 5 gennaio
1998 -e avendo frequentato l'abitazione della sono poche volte a settimana e Per_1 per un lasso di tempo molto limitato, raggiungendola solamente nelle occasioni in cui la chiedeva loro di portare a domicilio cibarie o oggetti personali. Ne deriva Pt_1
l'assenza di prova in ordine all'orario di lavoro dedotto in ricorso, nonché alla mancata fruizione di ferie e riposi.
Ugualmente difetta la prova delle mansioni svolte in favore di soggetto non autosufficiente, atteso che quanto genericamente confermato sul punto dalle testimoni di parte ricorrente è smentito dalle dichiarazioni della teste di parte resistente (la quale dal 2019 al decesso della sostituiva la ricorrente nelle ore in cui la stessa non Per_1 lavorava) la quale ha affermato che la “deambulava autonomamente e Per_1 provvedeva alla propria igiene personale in autonomia”.
Dall'istruttoria espletata, dunque, non è emerso un quadro probatorio tale da suffragare le circostanze di fatto poste a sostegno della domanda.
La domanda proposta va conclusivamente rigettata.
Le spese di lite tra la ricorrente e il convenuto , liquidate nella misura di cui CP_1 dispositivo, seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.).
Quanto alle spese di difesa della defunta occorre poi rilevare che il relativo Per_1 pagamento deve essere eseguito a favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 DPR n°
115/02: la originaria parte ricorrente, infatti, risulta ammessa al Patrocinio a spese dello
Stato, con conseguente onere di anticipazione a carico dell'Erario, ai sensi dell'art. 131 stessa legge (cfr. Cass. Sez. I, 21 gennaio 2005 n° 1345), delle competenze di cui il difensore costituito può chiedere la liquidazione, con separato decreto ex art. 82 DPR n°
115/02.
Le spese di lite tra la ricorrente e l' possono essere compensate stante la posizione CP_2 processuale dell' . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
3
1. rigetta il ricorso;
2. condanna, quanto alle spese di difesa della originaria parte convenuta, la ricorrente al pagamento delle stesse in favore dello Stato, che liquida in complessivi €.657,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, nonché al pagamento delle spese e competenze del giudizio in favore di CP_1 che liquida in complessivi €657,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n°
[...]
55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore del procuratore di parte resistente, dichiaratosi anticipatario;
2. compensa le spese tra la parte ricorrente e l' . CP_2
Taranto, 12 settembre 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Giulia VIESTI
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Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, a seguito della sostituzione dell'udienza dell'11 settembre 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. Maurizio Di Noi
- Ricorrente - contro
nella qualità di erede di Controparte_1 Persona_1 rappr. e dif. dall'avv. Alessandra Dal Cin
- Convenuto –
Nonché contro
, in persona del legale rappr. pro Controparte_2 tempore, rapp. e dif. dagli avv.ti Andriulli, Certomà e Brancaccio
- Convenuti –
OGGETTO: “DIFFERENZE RETRIBUTIVE”
Fatto e diritto
Con ricorso del 29.08.22 la parte ricorrente ha esposto:
-di aver lavorato alle dipendenze di dal 1.03.2020 sino al 21.06.2020, Persona_1 presso l'abitazione della stessa quale collaboratrice domestica convivente;
- di essere stata formalmente assunta solo in data 1.04.2020 e inquadrata nel livello BS del CCNL di settore con contratto a tempo indeterminato per 30 ore settimanali;
-di avere invece osservato un orario di 24 ore al giorno per quattro giorni alla settimana
1
e di 20 ore al giorno per i restanti tre giorni, senza mai godere di ferie e di riposo;
- di aver svolto le seguenti mansioni: disbrigo delle faccende domestiche, preparazione e somministrazione dei pasti e delle terapie mediche, cura e assistenza della sig.ra
Per_1
- di aver percepito per due mensilità (gennaio e febbraio) €1.800,00, retribuzione non conforme all'orario di lavoro effettivamente osservato e inferiore rispetto alle mansioni di fatto svolte perché calcolata sulla scorta di un livello retributivo (Bs) inferiore rispetto a quello spettante (Cs), avendo reso una prestazione in favore di un soggetto non autosufficiente.
Chiedeva pertanto la condanna della convenuta al pagamento in proprio favore di
€4234,00 a titolo di differenze retributive (di cui €412,00 a titolo di TFR), oltre rivalutazione ed interessi), oltre al versamento delle somme a titolo di contributi sulle maggiori somme, quantificate in €567,00.
A seguito del decesso della convenuta e alla conseguente interruzione del giudizio, si è costituito l'erede contestando gli avversi assunti e chiedendo il rigetto Controparte_1 del ricorso.
All'odierna udienza, istruita documentalmente e mediante l'escussione di testimoni, la causa è stata trattata - a seguito della sostituzione dell'udienza mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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La domanda è risultata infondata.
Secondo i comuni principi di riparto dell'onere della prova (art. 2697 c.c.) il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto: parte ricorrente assume essere creditrice della ulteriore somma di euro €4234,00 a titolo di differenze retributive rispetto alle somme già percepite, per avere osservato un orario di lavoro che andava oltre quello ordinario pattuito, anche nei giorni festivi, non avere goduto di ferie o permessi contrattuali.
Deduce inoltre di aver svolto mansioni in favore di un soggetto non autosufficiente e pertanto di aver diritto ad una retribuzione calcolata sulla scorta di un livello retributivo
(Cs) superiore a quello riconosciuto (Bs).
A bene vedere le due testimoni di parte ricorrente escusse non sono state in grado di
2
fornire dichiarazioni sufficienti a confermare le circostanze suddette, avendo entrambe reso per lo più propalazioni de relato actoris (ovvero deposizioni su fatti e circostanze di cui sono stati informate dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla - sic Cass. Sez. 1, sent. n. 8358 del
3 aprile 2007; cfr. anche Cass. Sez. Lav., sent. n. 313 del 10 gennaio 2011, Cass. Sez.
1, sent. n. 11844 del 19 maggio 2006, nonché Cass. Sez. 2, sent. n. 43 del 5 gennaio
1998 -e avendo frequentato l'abitazione della sono poche volte a settimana e Per_1 per un lasso di tempo molto limitato, raggiungendola solamente nelle occasioni in cui la chiedeva loro di portare a domicilio cibarie o oggetti personali. Ne deriva Pt_1
l'assenza di prova in ordine all'orario di lavoro dedotto in ricorso, nonché alla mancata fruizione di ferie e riposi.
Ugualmente difetta la prova delle mansioni svolte in favore di soggetto non autosufficiente, atteso che quanto genericamente confermato sul punto dalle testimoni di parte ricorrente è smentito dalle dichiarazioni della teste di parte resistente (la quale dal 2019 al decesso della sostituiva la ricorrente nelle ore in cui la stessa non Per_1 lavorava) la quale ha affermato che la “deambulava autonomamente e Per_1 provvedeva alla propria igiene personale in autonomia”.
Dall'istruttoria espletata, dunque, non è emerso un quadro probatorio tale da suffragare le circostanze di fatto poste a sostegno della domanda.
La domanda proposta va conclusivamente rigettata.
Le spese di lite tra la ricorrente e il convenuto , liquidate nella misura di cui CP_1 dispositivo, seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.).
Quanto alle spese di difesa della defunta occorre poi rilevare che il relativo Per_1 pagamento deve essere eseguito a favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 DPR n°
115/02: la originaria parte ricorrente, infatti, risulta ammessa al Patrocinio a spese dello
Stato, con conseguente onere di anticipazione a carico dell'Erario, ai sensi dell'art. 131 stessa legge (cfr. Cass. Sez. I, 21 gennaio 2005 n° 1345), delle competenze di cui il difensore costituito può chiedere la liquidazione, con separato decreto ex art. 82 DPR n°
115/02.
Le spese di lite tra la ricorrente e l' possono essere compensate stante la posizione CP_2 processuale dell' . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
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1. rigetta il ricorso;
2. condanna, quanto alle spese di difesa della originaria parte convenuta, la ricorrente al pagamento delle stesse in favore dello Stato, che liquida in complessivi €.657,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, nonché al pagamento delle spese e competenze del giudizio in favore di CP_1 che liquida in complessivi €657,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n°
[...]
55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore del procuratore di parte resistente, dichiaratosi anticipatario;
2. compensa le spese tra la parte ricorrente e l' . CP_2
Taranto, 12 settembre 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Giulia VIESTI
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