Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/01/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5281 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del giorno 17/1/2025 e vertente
TRA
(C.F. ) e TE C.F._1
(C.F. , con l'avv. Dino _2 C.F._2
Lucchetti, nel cui studio in Latina Via Duca del Mare 24 sono elettivamente domiciliati;
PARTE APPELLANTE
E
( ), CO C.F._3 [...]
( ), CP_2 C.F._4 RO
( , in proprio e quali eredi di C.F._5 [...]
( ), Per_1 Controparte_4 C.F._6
( ), Controparte_5 C.F._7 CP_6
( ), con l'avvocato Anna Lisa Manni nel
[...] C.F._8 cui studio in Albano Laziale (RM), Via Gaetano Donizetti n. 60 sono elettivamente domiciliati;
pag. 1 di 10
E
( ); CP_7 C.F._9
PARTE APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 1087 pubblicata il 28/7/2022 del Tribunale di Cassino.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “l .Con atto di citazione ritualmente notificato il 30.4.2018, , , CO Controparte_2
(in proprio e quali eredi del defunto RO [...]
, (in proprio e nella qualità di genitore Per_1 Controparte_4 esercente la responsabilità genitoriale sul minore ) e Controparte_5
adivano l'intestato Tribunale deducendo che: Controparte_6
- con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. avevano adito il Tribunale di Latina al fine di far accertare e dichiarare la responsabilità del dott. nella causazione della morte di , ON Persona_2 avvenuta in data 29.12.2010, per non aver tempestivamente diagnosticato una neoformazione maligna della mammella, chiedendo la condanna dello stesso al risarcimento di tutti i danni e pregiudizi patiti per detto evento;
- nel procedimento de quo era stata espletata una CTU da parte del dott. che aveva concluso per l'esistenza della responsabilità Persona_3 del dott. nella causazione della morte di ON Per_2
;
[...]
- in data 6.12.2014 era deceduto in Formia il dott. CP_8
e in data 28.01.2015 i figli dello stesso, e
[...] TE
. avevano rinunciato all'eredità, mentre la moglie _2 CP_7
, aveva accettato l'eredità con beneficio di inventario;
[...]
- in data 2.5.2013, ovvero dopo la notifica del ricorso ex art. 702-bis c.p.c., con due diversi atti di donazione innanzi al notaio Persona_4
(trascritti in conservatoria il 31.05.2013), il dott. ON aveva donato ai figli i locali commerciali siti in Formia, Via Appia Lato
Napoli e abitazione di tipo civile (A2) Sita in Formia, Via Appia Lato
Napoli IV Traversa.
Ritenendo che l'alienazione dei suddetti beni avesse compromesso le proprie ragioni creditorie, chiedevano "disporre la revocatoria degli atti di donazione stipulati in data 02.05.2013 tra il Sig. e i ON
Sig.ri e trascritti presso la _2 TE
Conservatoria dei Registri Immobiliari in data 31.05.2013 Reg Part. 7895-
pag. 2 di 10 Reg. Gen. 12135 e Reg. Part. 7894- Reg. Gen. 12134 dichiarando inefficace nei confronti degli attori gli atti di disposizione del patrimonio
1.1. Si costituiva in giudizio la convenuta rilevando che CP_7 il dott. aveva compiuto tali atti di disposizione in ON quanto colpito da una grave malattia che lo aveva condotto al decesso in data 6.12.2014. Chiedeva, pertanto, previa dichiarazione di carenza di legittimazione attiva degli attori o, comunque, sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c in attesa della definizione del procedimento pendente innanzi al Tribunale di Latina, di rigettare la domanda poiché infondata in fatto e in diritto, oltre che non provata. Rimanevano contumaci e . TE _2
1 .
2. Rigettata l'istanza di sospensione del giudizio e concessi i termini ex art. 183 co. VI c.p.c., all'udienza del 10.6.2019 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 1.4.2020. Dopo una serie di rinvii d'ufficio, all'udienza del 21.4.2022, questo giudice - medio tempore subentrato nel ruolo (18.11.2020) - tratteneva la causa in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Nelle more del giudizio in data 8.1 1.2019 il Tribunale di Latina adottava la sentenza n. 2711/2019, avverso la quale veniva proposta impugnazione innanzi alla Corte di Appello di Roma (r.g. n. 8096/2019 con udienza fissata per la precisazione delle conclusioni al 5.12.2023).”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha accolto la domanda di revocazione e dichiarato l'inefficacia nei confronti di CO
, e Controparte_2 RO Controparte_4 CP_6
degli atti di donazione stipulati in data 2.5.2013 tra
[...] CP_8
e e , trascritti presso la
[...] _2 TE
Conservatoria dei Registri Immobiliari in data 31.05.2013 Reg. Part. 7895-
Reg. Gen. 12135 e Reg. Parti. 7894- Reg. Gen. 12134, ordinando al competente conservatore dei RR.II. di trascrivere la sentenza;
ha infine condannato i convenuti tutti, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore della parte attrice che liquidate in € 545,00 per spese. in € 8.738,40 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “2. La domanda di revocazione proposta dalla parte attrice è fondata.
2.1. Deve essere anzitutto disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di , CO Controparte_2 [...]
, quali eredi di per non essere provata la CP_3 Persona_1 relativa qualità di successori. Al riguardo, occorre anzitutto rammentare che un conto è la legitimatio ad causam, attiva e passiva, che deve essere verificata, anche d'ufficio, in base alle sole prospettazioni attoree. Altro è la effettiva pag. 3 di 10 titolarità del rapporto dal lato attivo o passivo, che rappresenta, invece, una questione di merito, come tale rientrante nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite. La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è. in altri termini, un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto (per tutte. Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016).
Quanto al primo profilo, non sussiste alcuna divergenza tra l'affermazione del soggetto attivo del rapporto sostanziale contenuta nella domanda attorea e l'individuazione, nella stessa domanda, della persona che promuove l'iniziativa giudiziale. Di talché, non ricorre alcun difetto di legittimazione attiva.
Quanto al secondo profilo, l'eccezione risulta tardiva atteso che è stata sollevata soltanto con la comparsa conclusionale, ovverosia dopo la definitiva cristallizzazione del thema probandum, e quindi successivamente al pieno dispiegarsi della regola della non contestazione (art. 115 C.P.C.).
Peraltro, l'effettiva titolarità dal lato attivo del credito sub judice è corroborata dalla sentenza di primo grado, resa tra le stesse parti di questo giudizio e ritualmente prodotta in atti.
2.2. Quanto al merito, giova chiarire che gli atti di disposizione impugnati con l'azione di cui all'art. 2901 c.c. sono stati compiuti successivamente al sorgere del credito.
Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, con motivazioni che questo giudice condivide, in tema di azione revocatoria, occorre conferire rilievo a una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito contestato è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria, senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito, o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi. in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori
(Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 8019 del 22/03/2021).
In particolare. nel caso di credito litigioso per stabilire se esso sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio è necessario fare riferimento alla data del contratto, ove sia un credito di fonte contrattuale. o a quella dell'illecito. qualora si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11121 del
10/06/2020).
Orbene, gli atti di donazione risalgono al 2.5.201 3, mentre il credito vantato dagli attori nei confronti di deve senza ON dubbio ritenersi sorto anteriormente a tale data, essendo la pretesa risarcitoria fatta valere nel giudizio incardinato innanzi al Tribunale di pag. 4 di 10 Latina riconducibile al decesso di avvenuto in data Persona_2
29.12.2010.
Peraltro, pur essendo stato il giudizio innanzi al Tribunale di Latina iscritto in data 5.1 1.2013, aveva avuto contezza della ON pretesa risarcitoria avanzata nei suoi confronti dagli attori già con la lettera di messa in mora ricevuta il 7.7.2012 e con la convocazione innanzi all'Organismo di Mediazione ricevuta I '8.10.2012. In sostanza, alla data degli atti donativi la parte attrice era titolare del credito sub judice, poi effettivamente riconosciuto dal Tribunale di
Latina con la sentenza n. 2711/2019. Nessun dubbio può inoltre sussistere in merito alla ricorrenza di tutti gli altri presupposti di cui all'art. 2901 c.c. Con riguardo al pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore
(eventus damni), la giurisprudenza di legittimità è granitica nel ritenere che il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente a patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (ex multis, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16221 del 18/06/2019).
Orbene, è pacifico in quanto non contestato ed anzi affermato dalla stessa convenuta nella comparsa costitutiva, che con gli atti CP_7 impugnati ha disposto dei propri beni in favore dei ON figli, donando agli stessi i locali commerciali siti in Formia, Via Appia Lato
Napoli e l'abitazione di tipo civile Sita in Formia, Via Appia Lato Napoli IV
Traversa. Sarebbe stato onere della parte convenuta, a fronte di tale oggettiva variazione quantitativa e qualitativa della consistenza patrimoniale del debitore. dedurre in maniera specifica e poi dimostrare le ragioni per cui le suddette donazioni non abbiano affatto messo a rischio la realizzazione dei crediti vantati dagli attori. Tuttavia, la convenuta non ha dedotto alcunché di specifico a tal riguardo. né ha prodotto documentazione da cui possa evincersi un valore sufficientemente elevato del patrimonio residuo per far fronte al debito maturato nei confronti degli attori.
Ancora, deve ritenersi che anche a fronte del ON ricevimento della lettera di messa in mora e dell'invito alla mediazione, avesse senza dubbio maturato la consapevolezza dell'altrui pretesa creditoria. Aveva, pertanto, piena contezza del danno che ragionevolmente avrebbe potuto arrecare alle ragioni creditorie con il compimento degli atti a titolo gratuito.
pag. 5 di 10 Del resto, la giurisprudenza di legittimità. ha ripetutamente ribadito che la scientia damni, che la norma dell'art. 2901 comma 1 n. 1 c.c. pone in capo al debitore che l'atto compie, si atteggia propriamente come semplice,
«mera conoscenza» delle conseguenze negative che – in punto di concreto soddisfacimento del diritto del credito - l'atto medesimo è in grado di produrre. Si atteggia dunque, per ricorrere ad altra formula espressiva, come la semplice «previsione del danno» che ragionevolmente potrà derivare ai creditori dall'atto che nei fatti il debitore viene a porre in essere
(da ultimo. Cass., Sez. l, Ordinanza n. 9192 del 02/04/2021) .
Trattandosi di dismissione del patrimonio per causa non onerosa, non occorre invece indagare la posizione dei donatari (arg. ex art. 2901, comma l, n.
2. c.c. e v. in tal senso Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 28423 del
15/1 0/2021), peraltro avvinti a da uno strettissimo ON rapporto di parentela (figli).
Alla luce di quanto precede, la domanda di revocazione proposta dalla parte attrice deve essere accolta e, per l'effetto, deve essere dichiarata r inefficacia nei confronti di , CO Controparte_2 [...]
. e degli atti di RO Controparte_4 Controparte_6 donazione stipulati in data 2.5.2013 tra e ON _2
e , trascritti presso la Conservatoria dei Registri
[...] TE
Immobiliari in data 31.05.2013 Reg. Part. 7895- Reg. Gen. 12135 e Reg.
Part. 7894- Reg. Gen. 12134.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/20 14, tenuto conto della natura e del valore della controversia (indeterminato), del grado di complessità minin10 delle questioni trattate, nonché delle fasi che hanno caratterizzato il giudizio, con un aumento del 120% di cui all'art.
4. comma 2, del d.m. citato per la presenza di più parti difese dallo stesso difensore e aventi la medesima posizione processuale.”
§ 3. – Hanno proposto appello e TE
rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia _2 all'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, in accoglimento del presente atto di appello ed in riforma della sentenza impugnata, -
Dichiarare la carenza di legittimazione attiva degli odierni appellati e comunque l'infondatezza della domanda e, per l'effetto, rigettare la domanda di parte attrice. - In subordine, dichiarare la nullità della sentenza impugnata nella parte in cui non ha limitato la dichiarazione di inefficacia degli atti di donazione stipulati in data 2.5.2013 ai locali commerciali siti in Formia, Via Appio lato Napoli e all'abitazione di tipo civile sita in Formia, Via Appio lato Napoli IV traversa, così come indicati in citazione. Con vittoria di spese e compensi professionale del doppio grado di giudizio in danno degli odierni appellati”.
pag. 6 di 10 Hanno resistito , CO [...]
, in proprio e quali eredi di CP_2 RO [...]
, Persona_1 Controparte_4 [...]
, , rassegnando le seguenti CP_5 Controparte_6 conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, nel merito rigettare l'appello in quanto totalmente infondato e, pertanto, confermare la sentenza di primo grado. Con il favore delle competenze di lite anche del presente grado di giudizio”
Dichiarata la contumacia di , l'appello è stato CP_7 discusso ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del 17/1/2025.
§ 4. – L'appello proposto da e TE
contiene tre motivi. _2
§ 4.1 – Il primo è intitolato: “Violazione degli artt. 2907 e 2697 c.c., art. 81 c.p.c., art. 24 Cost. Erroneità e contraddittorietà della motivazione”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente disatteso l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di e , sollevata sul CO Controparte_2 RO presupposto che non fosse stata provata la loro qualità di successori di
[...]
argomentando che fosse tardiva in quanto sollevata Persona_1 soltanto in comparsa conclusionale, ma trascurando che la stessa giurisprudenza citata dal primo giudice avesse configurato tale eccezione come mera difesa sollevabile in ogni stato e grado del giudizio e rilevabile anche d'ufficio. Il motivo è infondato. L'eccezione è stata sollevata in primo grado da soggetto diverso, quale è la quale ha mancato di impugnare la sentenza CP_7 preferendo rimanere contumace nel presente giudizio di appello, tanto che deve ritenersi passata in giudicato la decisione del Tribunale sul punto, la quale è stata pronunciata tra soggetti diversi, senza che gli odierni appellanti abbiano aderito a tale eccezione, preferendo a loro volta essere contumaci in primo grado. Resta da esaminare se l'eccezione fatta propria dagli appellanti per la prima volta in grado d'appello possa essere sollevata. Si pone, in altri termini, questione analoga a quella verificatasi in primo grado allorchè ha soltanto in comparsa conclusionale CP_7 eccepito il difetto di legittimazione attiva sul presupposto che gli attori non avessero provato la loro qualità di eredi, giacchè il difetto di legittimazione sollevato in comparsa di costituzione era collegato alla diversa questione che avessero agito a tutela di un credito non giudizialmente accertato. Ebbene, l'eccepito difetto di legittimazione attiva degli aventi causa del creditore, che non avrebbero provato di esserne i successori, equivale pag. 7 di 10 alla contestazione di mancata titolarità del diritto di credito che legittima l'esercizio dell'azione revocatoria. Tale titolarità della posizione soggettiva attiva, (come ricorda lo stesso Tribunale citando la decisione delle Sezioni Unite 2951 del
16/2/2016) costituisce un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto. E' vero che la stessa giurisprudenza ammette che la contestazione, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotta dall'attore ha natura di mera difesa, proponibile in ogni fase del giudizio, e quindi in comparsa conclusionale, così come per la prima volta con l'atto di appello, ma è altresì vero, soggiunge quella giurisprudenza, che le circostanze su cui si fonda l'assenza del diritto debbano ricavarsi ex actis, restando ferme le preclusioni maturate per l'allegazione e la prova dei fatti legati alla titolarità del diritto.
Ciò significa che la sopravvenuta contestazione avrebbe potuto prendere in esame soltanto il materiale istruttorio tempestivamente acquisito sui rapporti tra da un lato, e Persona_1 CO [...] e , dall'altro, e non la sua mancanza, CP_2 RO perché altrimenti essi sarebbero stati costretti a subire il vulnus delle maturate preclusioni processuali, non avendo potuto offrire per tempo la documentazione a comprova della propria qualità.
Infine non può tacersi che la qualità di eredi di CO
, è, comunque, desunta dal Tribunale Controparte_2 RO dalla sentenza n. 2711/2019 in data 8.11.2019 del Tribunale di Latina che aveva accertato il credito tra le stesse parti del giudizio di revocazione, senza che tale riscontro sia stato oggetto di impugnazione, tanto da potersi ritenere passato in giudicato.
§ 4.2 – Il secondo motivo è intitolato: “In subordine: violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 183 co. V c.p.c.. Omessa pronuncia sull'inammissibile estensione dei beni oggetto della domanda revocatoria. Erronea dichiarazione di inefficacia delle donazioni dei beni non indicati in citazione dagli attori”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe omesso di pronunciare sull'eccezione di inammissibilità dell'estensione della domanda revocatoria anche agli immobili in San Giorgio a Liri, pure oggetto di donazione da a e ON _2
, non domandata nella citazione, la quale ha riguardato TE esclusivamente gli immobili in Formia. Secondo gli appellanti, i quali avevano espressamente rifiutato di accettare il contraddittorio sulla domanda nuova, l'estensione contenuta nella memoria di precisazione delle domande ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c. sarebbe stata inammissibile in pag. 8 di 10 quanto mutatio libellli non consentita, introducendo un petitum diverso e più ampio, nonché nuovi temi di indagine.
Il terzo motivo è intitolato: “Violazione dell'art. 101 cpc, per mancato rispetto del principio del contraddittorio nei confronti degli appellanti -convenuti contumaci in primo grado- in relazione all'estensione della domanda revocatoria a tutti gli atti di donazione, comprese quelle di beni non indicati in citazione”.
Con tale motivo l'appellante aggiunge che l'estensione della domanda revocatoria a tutti gli atti di donazione, comprese le donazioni di beni non indicati in citazione avrebbe violato il principio del contraddittorio nei confronti degli appellanti che erano rimasti convenuti contumaci in primo grado, né venivano informati di tale estensione.
Il secondo e terzo motivo, da trattare congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.
Il Tribunale non ha omesso di pronunciare sull'eccezione di inammissibilità, dell'estensione della domanda revocatoria anche agli immobili in San Giorgio a Liri, oggetto di donazione da CP_8
a e , pure proposta da soggetto
[...] _2 TE diverso, quale è , avendola implicitamente accolta, disponendo CP_7 l'inefficacia della donazione degli immobili trascritti in Conservatoria al Reg. Part. con i numeri di formalità 7895 – 7894, e quindi dei soli immobili in Formia, non degli immobili in San Giorgio a Liri, trascritti in
Conservatoria con i diversi numeri di formalità 8244 – 8245.
§ 5. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, sulla base del valore della causa ragguagliato al credito a cautela del quale è promossa revocatoria, e quindi con riguardo allo scaglione da € 260.001 ad € 520.000, pari al credito risarcitorio complessivo emergente dalla sentenza del Tribunale di Latina n.
2711/2019, secondo parametri medi ad eccezione della fase di trattazione che ha avuto minimo sviluppo.
§ 8. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di TE _2 CP_1
pag. 9 di 10 , , , in CP_1 Controparte_2 RO proprio e quali eredi di Persona_1 CP_4
, , , nella
[...] Controparte_5 Controparte_6 contumacia di contro la sentenza n. 1087 pubblicata il CP_7
28/7/2022 resa tra le parti dal Tribunale di Cassino, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. – condanna e , TE _2 in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di
, , CO Controparte_2 [...]
, in proprio e quali eredi di CP_3 [...]
, Per_1 Controparte_4 [...]
, , liquidate in CP_5 Controparte_6 complessivi € 17.179,00, di cui € 4.389,00 per la fase di studio, €
2.552,00 per la fase introduttiva, € 2.940,00 per la fase di trattazione, € 7.298,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge;
3. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma il giorno 17/1/2025.
L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
pag. 10 di 10