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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 3013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3013 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE III^ CIVILE in composizione collegiale, nelle persone di
Dott. Michele Caccese Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Consigliere
Dott. Fernando Amoroso Giudice Ausiliario Rel./Est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero 5370/2019 del ruolo generale, promossa da
(C.F.: rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. Filomena Giglio (C.F.: , C.F._2
presso il cui studio, in Barano d'Ischia, alla Via Starza, n. 3, e all'indirizzo PEC, è Email_1
elettivamente domiciliata;
APPELLANTE – ISTANTE IN RIASSUNZIONE contro
(C.F. ), rappresentato Controparte_1 C.F._3
e difeso dall'Avv. Giuseppe Di Meglio, (CF: ), C.F._4
presso il cui studio, in Ischia, alla Via Osservatorio, n. 40, è elettivamente domiciliato;
APPELLATO
e contro (C.F.: ), rappresentata e CP_2 C.F._5
difesa dall'Avv. Giuseppe Di Meglio (C.F.: ), C.F._4
presso il cui studio, in Ischia, alla Via Osservatorio, n. 40, è elettivamente domiciliata;
Controparte_3
Controparte_4
quali eredi dell'appellato ; Controparte_1
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE avverso la sentenza n. 9878/2019 del G.U. del Tribunale di Napoli – Sezione
Distaccata di Ischia - pubblicata il 06.11.2019 e notificata l'8 successivo.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. È impugnata, con atto notificato il 06.12.2019, la sentenza evidenziata in epigrafe, con la quale il G.U. del Tribunale di Napoli, adito da , dante causa degli odierni convenuti in Controparte_1
riassunzione, in accoglimento della domanda attorea, ha dichiarato la nullità dell'atto di rendita vitalizia per Notar del 16.01.2003, Per_1
dichiarando, altresì, i diritti sul cespite oggetto della rendita vitalizia rientranti nell'asse ereditario lasciato morendo da , Persona_2
comune madre dell'attore e del convenuto, , dante Persona_3
causa della odierna appellante.
2. Deceduto l'appellato, , con ordinanza del Controparte_1
24.03.2023, il giudizio di appello de quo è stato dichiarato interrotto.
3. Tempestivamente riassunto dall'appellante, , Parte_1
quest'ultima è stata onerata, con decreto del 31.05.2023, alla notifica del ricorso e del richiamato decreto agli eredi di , Controparte_1
entro il termine del 19.07.2023, per l'udienza del 29.11.2023. 4. La successiva notifica, eseguita a cura dell'appellante, ha avuto esito negativo nei confronti di;
sicché, all'udienza Controparte_4
del 05.06.2024, il procuratore dell'appellante, nel contraddittorio della erede, , e nella contumacia di , ha CP_2 Controparte_3
invocato nuovo termine per la integrazione del contraddittorio nei confronti del pretermesso, . Controparte_4
5. Con ordinanza dell'11.09.2024, la Corte, sul rilievo del litisconsorzio necessario di e ricorrente, dunque, la fattispecie Controparte_4
dell'art. 331 c.p.c., ha assegnato termine perentorio del 20.12.2024 per la notifica dell'atto di riassunzione nei confronti del pretermesso, fissando l'udienza del 02.04.2025 per il prosieguo.
6. A detta udienza, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti costituite, la causa è stata introitata per la decisione, con assegnazione dei termini (ridotti: 20 gg. + 20 gg.) di cui all'art. 190
c.p.c., per il deposito di conclusionali e repliche.
7. Va dichiarata l'inammissibilità del gravame, per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario, . Controparte_4
7.1. L'appellante, nel rassegnare le proprie conclusioni, ha istato per l'assegnazione di un nuovo termine per la notifica dell'atto di riassunzione a , che sarebbe risultato residente Controparte_4
all'estero, in Brasile, dove l'appellante ha reiteratamente tentato, ma invano, di indirizzare l'atto giudiziario.
7.2. A ben vedere, tuttavia, dall'esame della certificazione anagrafica allegata dalla stessa appellante, emerge che è Controparte_4
stato cancellato dall'AIRE, per irreperibilità, già a far data dal
20.03.2023; sicché, l'appellante avrebbe dovuto attivare, nel termine perentorio assegnatole dalla Corte, la notifica dell'atto di riassunzione ai sensi dell'art. 143 c.p.c. 7.3. Ed invero, è la stessa appellante, nel corso dell'udienza del
05.06.2024, ad aver invocato l'assegnazione di un nuovo termine per
“la rinotifica all'appellato per irreperibilità dello Controparte_4
stesso, atteso che il notificante ignora la residenza, dimora o domicilio del destinatario nonostante abbia svolto ricerche e indagini idonee all'acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell'art. 139”.
7.4. E' principio consolidato quello che, quando il Giudice abbia pronunziato l'ordine di integrazione del contraddittorio in causa inscindibile e la parte onerata non vi abbia provveduto, ovvero vi abbia ottemperato solo parzialmente, evocando in giudizio soltanto alcuni dei litisconsorti pretermessi, non può essere assegnato un nuovo termine per il completamento dell'integrazione, che equivarrebbe alla concessione di una proroga del termine perentorio precedentemente fissato, vietata espressamente dall'art. 153 c.p.c., salvo che l'istanza di assegnazione di un nuovo termine, tempestivamente presentata prima della scadenza di quello già concesso, si fondi sull'esistenza, idoneamente comprovata, di un fatto non imputabile alla parte onerata o, comunque, risulti che la stessa ignori incolpevolmente la residenza dei soggetti nei cui confronti il contraddittorio avrebbe dovuto essere integrato (Cass. n. 28298/2021).
8. Quanto alle spese, è da rilevare che, in prima battuta, il processo notificatorio originariamente attivato dall'appellante ai sensi dell'art. 143 c.p.c. è stato interrotto a causa della erronea indicazione, da parte della convenuta in riassunzione, , dell'indirizzo estero CP_2
del figlio, (V. relata di notifica del 05.07.2023, in Controparte_4
calce all'atto di riassunzione), risultato, invece, non correlato con il destinatario. Tanto giustifica la compensazione integrale delle spese del grado tra le parti costituite.
9. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, inserito dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, trattandosi di gravame proposto dopo il 30.01.2013, sussistono i presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto notificato il 06.12.2019, da nei confronti di e, di Parte_1 Controparte_1
seguito riassunto nei confronti degli eredi di questi, avverso la sentenza n. 9878/2019, resa dal G.U. del Tribunale di Napoli –
Sezione Distaccata di Ischia - così provvede:
- dichiara l'inammissibilità dell'appello, per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario,
[...]
; CP_4
- compensa integralmente tra le parti costituite le spese del presente grado;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, trattandosi di gravame proposto dopo il 30.01.2013, dichiara sussistenti i presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio del 28.05.2025.
Il Giudice Ausiliario Est. Il Presidente
Dott. Fernando Amoroso Dott. Michele Caccese