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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 25/02/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Nola, Dott.ssa Fabrizia di Palma, in funzione di Giudice del lavoro, all' odierna udienza, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2190/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: invalidità civile
TRA
, e , n.q. di eredi Parte_1 Parte_2 Parte_3
di , nata a [...] il [...] e deceduta il 22.08.2023, rapp.ti e Persona_1 difesi, come in atti, dall'Avv.to Riccardo Francesco, presso il cui studio elettivamente domiciliano
RICORRENTI
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall' Avv. Nannucci Elisa CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.04.2023, la de cuius aveva introdotto giudizio di merito avente ad oggetto la formulazione di contestazioni rispetto alle conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. nominato nel giudizio recante R.G. n. 1730/2022 ed avente ad oggetto istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere (pensione d'inabilità civile/indennità di accompagnamento/condizione di disabilità ex art. 3 comma 3 L.104/92).
Nelle more del giudizio decedeva l'istante e si costituivano gli eredi depositando comparsa di costituzione, in data 19.02.2025, con la quale chiedevano l'accoglimento del ricorso introduttivo. L' si costituiva in giudizio contestando le conclusioni di parte avversa in ordine alla CP_1
specificità dei motivi di contestazione e alla fondatezza della domanda.
Preliminarmente, va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'accertamento tecnico preventivo e proporre il giudizio de quo.
L' art 445 bis c.p.c prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Occorre, pertanto, esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive, si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del c.t.u. adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni,
o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete.
Inoltre, la specificità dei motivi di contestazione alla c.t.u. deve essere intesa come una esplicitazione delle ragioni della contestazione (esplicitazione dell'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente tecnico di ufficio) con precisa e puntuale indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e, conseguentemente, il riconoscimento di quanto richiesto.
Nel caso de quo, il detto requisito è soddisfatto.
Quanto al merito della domanda, va rilevato quanto segue.
Si osserva che, nel caso di specie, il c.t.u. nominato in sede di a.t.p., all'esito delle operazioni peritali, aveva riconosciuto la sussistenza dei presupposti per accedere ai benefici della pensione d'inabilità (100%) e ai benefici di cui all' art. 3 comma 3 L.104/92 a decorrere da ottobre 2022, e non già dalla domanda amministrativa, non riscontrando, altresì, i presupposti per accedere al beneficio dell'indennità di accompagnamento.
Di qui, l'interesse giuridico dei ricorrenti n.q. alla proposizione del presente giudizio ed alla contestazione delle conclusioni cui era pervenuto il c.t.u.
Il giudicante, sulla scorta delle contestazioni attoree e di nuova documentazione medica, ha, pertanto, ritenuto di disporre la nomina di un nuovo c.t.u., il quale, sulla base dell'esame della documentazione medica allegata al ricorso, attestante un peggioramento del quadro clinico, ha riconosciuto, dalla domanda amministrativa del 22.12.2021, una percentuale di invalidità del 100%, successivamente, a decorrere dal novembre 2022 e fino al momento del decesso della Sig. ha riconosciuto il diritto all'indennità di Persona_1 accompagnamento e ai benefici di cui all'art.3 comma 3 L.104/92.
Nello specifico, nelle sue considerazioni l'ausiliario del giudice, con riferimento al lasso temporale che va dalla domanda amministrativa (22.12.2021) al mese di novembre 2022, ha precisato che:
“sulla scorta della documentazione sanitaria avuta in visione, è possibile affermare che all'epoca di presentazione della domanda in fase amministrativa, la signora
[...]
, di anni 58, fosse affetta dalle seguenti, sostanziali infermità: Per_1
- artrite reumatoide erosiva in trattamento con Metotrexate e Adalimumimab;
- osteoporosi e grave artrosi coxo-femorale con riduzione di ampiezza delle rime articolari
e esiti di necrosi vascolare della testa del femore destro;
- flebo linfedema degli arti inferiori.
È, quello in diagnosi, quadro patologico sicuramente importante e per il quale può ritenersi raggiunta l'invalidità del 100%”.
Così descritto il quadro diagnostico, il c.t.u. ha esaminato le singole patologie attribuendo a ciascuna di esse una percentuale invalidante in base alle indicazioni delle Tabelle di legge di cui al D.M. 5/2/1992.
Nel dettaglio, il perito ha svolto le seguenti considerazioni medico-legali:
“le vigenti tabelle prevedono per l'artrite reumatoide con cronicizzazione delle manifestazioni (voce 9303) una percentuale fissa del 50%. E senza dubbio, questa, una delle tante assurdità presenti nelle tabelle di legge posto che, di fronte ad una patologia le cui limitazioni funzionali e le cui ripercussioni lavorative e i cui effetti collaterali delle terapie di cui necessita possono variare da minimi a estremamente gravi a seconda dello stadio evolutivo, viene proposta un'unica percentuale fissa, quasi i valutatori si dovessero esprimere sul valore medio e non sul singolo caso. Comunque, applicando detta tabella, va riconosciuto il 50%. A parte, comunque, va riconosciuta la grave coxartrosi bilaterale con riduzione delle rime articolari e osteonecrosi della testa omerale destra (la voce di riferimento con criterio analogico potrebbe essere l'anchilosi d'anca in buona posizione valutata con il 41%, voce 7202); la grave artrosi vertebrale, con discopatie multiple, per la quale può trovare applicazione, sempre con criterio analogico la voce tabellare 7010; ancora vi è da aggiungere il deficit a carico delle mani e il tutto va considerato che si tratta di patologie tra loro coesistenti per cui non trova applicazione la formula riduttiva del
Balthazard.
In conclusione, credo che, tenuto conto anche della certificazione fisiatrica agli atti nella quale in più punti si evidenziano fasi di acuzie con necessità di deambulazione con 2 bastoni canadesi, credo che per questa patologia possa riconoscersi l'invalidità del 100% posto anche che il linfedema degli arti inferiori ha ripercussioni anch'esso sulla deambulazione e quindi va fatto rientrare sempre in quest'unica valutazione complessiva.
Al di là delle tabelle delle formule, comunque, dalla documentazione sanitaria emerge una forma grave e avanzata di artrite reumatoide in grado di compromettere del tutto la capacità lavorativa e per la quale può e deve riconoscersi il 100%.
Per quanto concerne, poi, il periodo che va dal mese di novembre 2022 fino al decesso della
Sig. avvenuto in data 22.08.2023, il ctu ha chiarito che: Persona_1
“Il quadro clinico è poi peggiorato a decorrere dal novembre 2022 allorquando è subentrata una ulteriore grave patologia ovvero una neoplasia del colon in fase metastatica
e per la quale si è dovuto iniziare chemioterapia con il ciclo FOLFOX che prevede farmaci quali Oxaliplatino e Fluorouracile ricchi di effetti tossici collaterali.
In conclusione, credo che dal novembre 2022 e fino al momento del decesso (22/08/2023) vi fossero anche i requisiti sanitari richiesti per l'indennità di accompagnamento.
Ove rilevante ai fini valutativi, per quanto attiene all'inquadramento del caso nell'ambito della legge 104/92, credo debba riconoscersi la condizione di portatore di handicap
(comma 1, articolo 3) dalla domanda fino al novembre 2022 e, successivamente, il comma 3 art. 3 fino al momento del decesso.
In conclusione, il consulente tecnico nominato in tale fase del giudizio, con riferimento al lasso di tempo che va dalla domanda amministrativa del 22.12.2021 al mese di novembre
2022, riconosce la sussistenza delle condizioni per accedere al beneficio della pensione di inabilità civile attribuendo alla Sig. una percentuale invalidante Persona_1
complessiva pari al 100%.
Inoltre, l'ausiliario del giudice, alla luce del peggioramento delle condizioni di salute della de cuius, riconducibile per lo più al sopravvenire della patologia oncologica a carico del colon, e sulla base della sua valutazione circa il decorso delle patologie da cui risultava affetta la Sig. riconosce il diritto all'indennità di accompagnamento e ai Persona_1
benefici ex art.3 comma 3 L.104/92 a decorrere da novembre 2022 e fino al decesso avvenuto in data 22.08.2023.
Tutto ciò posto, le conclusioni del c.t.u. nominato in questa fase, invero, appaiono convincenti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, perché precise ed immuni da vizi logici.
Al riguardo, va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Corte di Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass.
7341/2004; Cass. 2151/2004; Cass. 11054/2003). Sul punto, si osserva che, in adesione ai più recenti arresti giurisprudenziali espressi dalla Suprema Corte (vedasi, ex multis, Cass.
6085/2014), la presente fase contenziosa, instauratasi a seguito di contestazioni svolte in ordine all' elaborato peritale, continua ad incentrarsi unicamente sull' accertamento del solo requisito sanitario.
Pertanto, la domanda va parzialmente accolta, con riconoscimento dei requisiti sanitari per accedere:
- alla pensione di inabilità civile a decorrere dalla domanda amministrativa del
22.12.2021 e sino al 22.8.23 (data del decesso);
- all' indennità di accompagnamento e ai benefici ex art.3 comma 3 L.104/92 a decorrere da novembre 2022 e sino al 22.08.2023 (data del decesso).
Tenuto conto del complessivo esito della vicenda processuale, dello stato patologico comunque accertato, e del parziale accoglimento, le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell' previa compensazione per metà. CP_1
Le spese di ctu di entrambe le fasi, liquidate con separati decreti, sono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro del tribunale di Nola così decide:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara parte istante n.q. invalida al 100% a decorrere dalla domanda amministrativa del 22.12.2021 e sino al 22.8.23; con necessità di assistenza continua nonché in condizione di disabilità ex art. 3 comma 3 L.104/92 da novembre 2022 al 22.08.2023 (data decesso);
2) Condanna l' al pagamento in favore dell'istante n.q. delle spese di lite che, CP_1
compensate per metà, si liquidano nel residuo in € 1.933,50, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione;
3) Le spese di c.t.u. per entrambe le fasi, liquidate come da separati decreti, si pongono a carico dell' . CP_1
Si comunichi, a cura della cancelleria, alle parti costituite.
Nola, 25.2.25
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Fabrizia Di Palma