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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 22/10/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1356/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa RB Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 23/05/2025, da
1) Parte_1
nata Como (CO) il 31.10.1990
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Rosella Pitrone
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...]
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]
con l'Avv. Rosella Pitrone
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario,
in Cirimido (CO), in data 5/12/2009,
(anno 2009, n. 5 Parte II Serie A Ufficio 1);
con i seguenti figli IN:
- nato il [...] in [...] Persona_1
- nata il [...] in [...] Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 23/05/2025, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto dalla data della presente;
2) La casa coniugale sita Lomazzo (Co) via Terragni n. 9 di proprietà della GN , Parte_1
verrà assegnata alla stessa con tutto quanto l'arreda, ove continuerà ad abitare unitamente ai figli minori ed Per_1 Per_2
3) disporre che i genitori, per quanto necessario, si diano il reciproco consenso per il rilascio di documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli minor ed La presente dichiarazione potrà servire Per_1 Per_2
quale nullaosta necessario per qualsiasi Autorità competente al rilascio e/o rinnovo degli stessi;
4) le parti concordano che i figli minorenni ed siano affidati in via esclusiva alla Per_1 Per_2
madre, . E' volontà di entrambi i genitori che i figli minori siano affidati in via esclusiva alla Parte_1
madre in quanto la sig.ra è la figura genitoriale che si occupa in modo esclusivo della Parte_1
gestione quotidiana dei figli, sia per quanto attende la loro crescita, che la scuola, il tempo libero, i colloqui con gli insegnanti, le vaccinazioni, le visite pediatriche, lo sport. Il padre, che sottoscrive le presenti condizioni, riconosce appieno l'impegno e la dedizione quotidiani profusi dalla madre nella crescita ed eduzione dei figli e pertanto al fine di garantire ai propri figli ed Per_1 Per_2
una crescita serena ed armonica, a garanzia di una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive il sig.
, riconosce incondizionatamente l'affido esclusivo alla madre , che sino Parte_2 Parte_1
ad oggi ha svolto il proprio ruolo di madre con amore ed equilibrio nell'interesse preminente della prole.
Naturalmente verrà garantito al padre, il diritto di visita, oltre al diritto a partecipare alle decisioni significative riguardanti i figli minori. Infatti, le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute dei figli verranno comunque prese di comune accordo tra i genitori.
5) Il padre, il signor , corrisponderà alla signora a titolo di Parte_2 Parte_1
contributo al mantenimento dei figli minori, l'importo di € 300,00 per ciascuno dei figli e così per un totale di euro 600,00.= mensili, da doversi rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi in via anticipata entro il giorno 20 di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e ludiche determinate come da protocollo del Tribunale di Como del 24 maggio 2018 che qui si intende integralmente ritrascritto ed approvato dalle parti, ed in particolare:
a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite spe-cialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentisti-che,
ortodontiche, e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria pro-grammazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovve-ro connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli da scuola;
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scola-stiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con per-nottamento; c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) al-loggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità di altri familiari b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus orga-nizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b)
corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbi-gliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei;
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e)
baby-sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della ri-chiesta (massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà
inteso come assenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni succes-sivi alla richiesta.
Le spese di mensa scolastica vanno incluse tra le spese sub c) solo se previste espressa-mente dal provvedimento.
6) il padre avrà diritto di visitare i figli almeno due giorni alla settimana compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi dei figli. 7) disporre che i genitori si impegnino a far mantenere buoni rapporti tra i figli ed i nonni e/o zii materni e paterni.
8) I ricorrenti si dichiarano economicamente indipendenti ed autosufficienti, come ri-sulta dalle dichiarazioni dei redditi allegate e, pertanto, nessun assegno di manteni-mento verrà vicendevolmente corrisposto.
9) a definitivo regolamento economico i coniugi convengono inoltre che: tutti i restanti rapporti economici e le questioni patrimoniali esistenti tra i coniugi sono stati tutti definiti dagli stessi ed i coniugi dichiarano, pertanto, di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro per nessun titolo, ragione o causa inerente tutti i rapporti intercorsi prima, durante e dopo il rapporto coniugale, rinunziando ad avanzarne per il futuro.
10) I coniugi si impegnano nelle more dell'emissione della sentenza a mantenere un comportamento reciproco di rispetto l'uno nei confronti dell'altro;
***
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi Parte_3
E
[...]
Parte_2
che hanno contratto matrimonio in data 5/12/2009, in Cirimido (CO)
con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cirimido (CO)
(Anno 2009, n. 5 Parte II Serie A Ufficio 1),
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse,
come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cirimido (CO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Como, il 15.10.2025
Il Presidente
Dott.ssa RB Cao
Il Giudice rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa RB Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 23/05/2025, da
1) Parte_1
nata Como (CO) il 31.10.1990
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Rosella Pitrone
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...]
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]
con l'Avv. Rosella Pitrone
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario,
in Cirimido (CO), in data 5/12/2009,
(anno 2009, n. 5 Parte II Serie A Ufficio 1);
con i seguenti figli IN:
- nato il [...] in [...] Persona_1
- nata il [...] in [...] Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 23/05/2025, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto dalla data della presente;
2) La casa coniugale sita Lomazzo (Co) via Terragni n. 9 di proprietà della GN , Parte_1
verrà assegnata alla stessa con tutto quanto l'arreda, ove continuerà ad abitare unitamente ai figli minori ed Per_1 Per_2
3) disporre che i genitori, per quanto necessario, si diano il reciproco consenso per il rilascio di documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli minor ed La presente dichiarazione potrà servire Per_1 Per_2
quale nullaosta necessario per qualsiasi Autorità competente al rilascio e/o rinnovo degli stessi;
4) le parti concordano che i figli minorenni ed siano affidati in via esclusiva alla Per_1 Per_2
madre, . E' volontà di entrambi i genitori che i figli minori siano affidati in via esclusiva alla Parte_1
madre in quanto la sig.ra è la figura genitoriale che si occupa in modo esclusivo della Parte_1
gestione quotidiana dei figli, sia per quanto attende la loro crescita, che la scuola, il tempo libero, i colloqui con gli insegnanti, le vaccinazioni, le visite pediatriche, lo sport. Il padre, che sottoscrive le presenti condizioni, riconosce appieno l'impegno e la dedizione quotidiani profusi dalla madre nella crescita ed eduzione dei figli e pertanto al fine di garantire ai propri figli ed Per_1 Per_2
una crescita serena ed armonica, a garanzia di una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive il sig.
, riconosce incondizionatamente l'affido esclusivo alla madre , che sino Parte_2 Parte_1
ad oggi ha svolto il proprio ruolo di madre con amore ed equilibrio nell'interesse preminente della prole.
Naturalmente verrà garantito al padre, il diritto di visita, oltre al diritto a partecipare alle decisioni significative riguardanti i figli minori. Infatti, le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute dei figli verranno comunque prese di comune accordo tra i genitori.
5) Il padre, il signor , corrisponderà alla signora a titolo di Parte_2 Parte_1
contributo al mantenimento dei figli minori, l'importo di € 300,00 per ciascuno dei figli e così per un totale di euro 600,00.= mensili, da doversi rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi in via anticipata entro il giorno 20 di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e ludiche determinate come da protocollo del Tribunale di Como del 24 maggio 2018 che qui si intende integralmente ritrascritto ed approvato dalle parti, ed in particolare:
a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite spe-cialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentisti-che,
ortodontiche, e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria pro-grammazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovve-ro connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli da scuola;
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scola-stiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con per-nottamento; c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) al-loggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità di altri familiari b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus orga-nizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b)
corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbi-gliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei;
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e)
baby-sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della ri-chiesta (massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà
inteso come assenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni succes-sivi alla richiesta.
Le spese di mensa scolastica vanno incluse tra le spese sub c) solo se previste espressa-mente dal provvedimento.
6) il padre avrà diritto di visitare i figli almeno due giorni alla settimana compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi dei figli. 7) disporre che i genitori si impegnino a far mantenere buoni rapporti tra i figli ed i nonni e/o zii materni e paterni.
8) I ricorrenti si dichiarano economicamente indipendenti ed autosufficienti, come ri-sulta dalle dichiarazioni dei redditi allegate e, pertanto, nessun assegno di manteni-mento verrà vicendevolmente corrisposto.
9) a definitivo regolamento economico i coniugi convengono inoltre che: tutti i restanti rapporti economici e le questioni patrimoniali esistenti tra i coniugi sono stati tutti definiti dagli stessi ed i coniugi dichiarano, pertanto, di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro per nessun titolo, ragione o causa inerente tutti i rapporti intercorsi prima, durante e dopo il rapporto coniugale, rinunziando ad avanzarne per il futuro.
10) I coniugi si impegnano nelle more dell'emissione della sentenza a mantenere un comportamento reciproco di rispetto l'uno nei confronti dell'altro;
***
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi Parte_3
E
[...]
Parte_2
che hanno contratto matrimonio in data 5/12/2009, in Cirimido (CO)
con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cirimido (CO)
(Anno 2009, n. 5 Parte II Serie A Ufficio 1),
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse,
come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cirimido (CO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Como, il 15.10.2025
Il Presidente
Dott.ssa RB Cao
Il Giudice rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi