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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 14/03/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. 1645 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Asti
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. V.G. 1645/2024
avente per oggetto: separazione personale e divorzio (cessazione degli effetti civili)
congiuntamente proposta da:
nato il [...] a [...]-DIBER (ALBANIA) Parte_1
e nata il [...] a [...] Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. BAGNADENTRO PAOLO*
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero, che non si è opposto alla domanda;
trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Motivi della decisione con ricorso depositato telematicamente in data 13/05/2024 le parti congiuntamente chiedevano a questo Tribunale di dichiarare la separazione personale e, all'esito di tale pronuncia e alla relativa irrevocabilità, di dichiarare la cessazione degli effetti civili;
veniva pronunciata sentenza parziale n.
250/2024 pubblicata l'1/07/2024 e rimessa la causa sul ruolo del Giudice Relatore che fissava termine per il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni al 10/03/2025; essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di
Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1. Le parti, in applicazione dell'art. 5, comma 8, legge 898/1970 ed anche a definizione di tutti i loro rapporti personali e patrimoniali nati in costanza o in occasione del matrimonio, pattuiscono che il sig. verserà alla moglie a titolo di una tantum l'importo di € 12.000,00 (dodicimila/00) Parte_1 dei quali € 2.000,00 (duemila) già corrisposti in data 30.04.2024 e i restanti € 10.000,00 da corrispondersi entro e non oltre 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che pronuncerà la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2. I coniugi dichiarano sin d'ora di prestare acquiescenza alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio conforme alle condizioni sopra indicate, espressamente rinunciando sin d'ora ciascuno alla sua impugnazione ed espressamente accettando ciascuno l'altrui rinuncia, di talché la sentenza passi immediatamente in giudicato e, in ogni caso, ove la cancelleria pretenda una diversa modalità di passaggio in giudicato si impegnano a prestare acquiescenza presentandosi personalmente in cancelleria per i necessari incombenti;
3. Le spese di lite saranno corrisposte integralmente al legale sottoscritto dal sig. ”; Parte_1
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede. La natura congiunta del ricorso e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da:
, nato a [...]-DIBER (ALBANIA) il 29/09/1980 e da Parte_1 Parte_2
, nata ad [...] il [...], celebrato in MONTEGROSSO D'ASTI in data
[...]
24/07/2005, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 4, Parte II,
Serie A, Anno 2005, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 12/03/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Asti
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. V.G. 1645/2024
avente per oggetto: separazione personale e divorzio (cessazione degli effetti civili)
congiuntamente proposta da:
nato il [...] a [...]-DIBER (ALBANIA) Parte_1
e nata il [...] a [...] Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. BAGNADENTRO PAOLO*
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero, che non si è opposto alla domanda;
trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Motivi della decisione con ricorso depositato telematicamente in data 13/05/2024 le parti congiuntamente chiedevano a questo Tribunale di dichiarare la separazione personale e, all'esito di tale pronuncia e alla relativa irrevocabilità, di dichiarare la cessazione degli effetti civili;
veniva pronunciata sentenza parziale n.
250/2024 pubblicata l'1/07/2024 e rimessa la causa sul ruolo del Giudice Relatore che fissava termine per il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni al 10/03/2025; essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di
Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1. Le parti, in applicazione dell'art. 5, comma 8, legge 898/1970 ed anche a definizione di tutti i loro rapporti personali e patrimoniali nati in costanza o in occasione del matrimonio, pattuiscono che il sig. verserà alla moglie a titolo di una tantum l'importo di € 12.000,00 (dodicimila/00) Parte_1 dei quali € 2.000,00 (duemila) già corrisposti in data 30.04.2024 e i restanti € 10.000,00 da corrispondersi entro e non oltre 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che pronuncerà la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2. I coniugi dichiarano sin d'ora di prestare acquiescenza alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio conforme alle condizioni sopra indicate, espressamente rinunciando sin d'ora ciascuno alla sua impugnazione ed espressamente accettando ciascuno l'altrui rinuncia, di talché la sentenza passi immediatamente in giudicato e, in ogni caso, ove la cancelleria pretenda una diversa modalità di passaggio in giudicato si impegnano a prestare acquiescenza presentandosi personalmente in cancelleria per i necessari incombenti;
3. Le spese di lite saranno corrisposte integralmente al legale sottoscritto dal sig. ”; Parte_1
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede. La natura congiunta del ricorso e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da:
, nato a [...]-DIBER (ALBANIA) il 29/09/1980 e da Parte_1 Parte_2
, nata ad [...] il [...], celebrato in MONTEGROSSO D'ASTI in data
[...]
24/07/2005, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 4, Parte II,
Serie A, Anno 2005, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 12/03/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.