Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 09/01/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 179/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
dott. Isabella Mariani Presidente dott. Daniela Lococo Consigliere rel. dott. Alessandra Guerrieri Consigliere
ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa di grado di appello iscritta a ruolo il 02/02/2022 al n. 179 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2022 avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 1716 del 2021
promossa da
, elettivamente domiciliata presso e nello Parte_1 studio degli Avv. BIAGI LUCA, PARDINI ELENA, GAMBINI GABRIELE, che la rappresentano e difendono come da mandato ex art. 83 c.p.c in atti
- parte appellante - contro
, elettivamente domiciliato in , Piazza della Signoria Controparte_1 CP
(Palazzo Vecchio), presso la Direzione Avvocatura e rappresentato e difeso dall'Avv.
FIORE MARIA ROSETTA come da mandato ex art. 83 c.p.c in atti
- parte appellata - avente ad oggetto: opposizione a ingiunzione fiscale
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per la parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, in riforma e/o revoca dell'impugnata Sentenza, previa sospensione della sua
- preliminarmente dichiarare la nullità della Sentenza impugnata e, per l'effetto, adottare ogni conseguente provvedimento opportuno, di Legge e di Giustizia;
- nel merito, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del primo motivo di impugnazione, accogliere le conclusioni già formulate avanti al Tribunale di Firenze che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte, ma che comunque si ripropongono: accertate le circostanze tutte di cui in narrativa, in accoglimento della domanda dichiarare la nullità e/o l'inesistenza giuridica dell'ingiunzione di pagamento n°99201906130061341560 del 13/06/2019 come sopra meglio descritta, con conseguente estinzione dell'obbligo di pagare le somme tutte portate a qualsiasi titolo dalla medesima per le violazioni e/o le inadempienze ivi indicate, nonché annullare ogni e qualsivoglia sanzione amministrativa accessoria comminata ai danni dell'attrice e, conseguentemente, dichiarare che nulla è dovuto dall'attrice medesima all'amministrazione suddetta per i titoli dedotti in giudizio;
annullare e/o dichiarare nulla e/o inesistente l'ingiunzione impugnata ove siano rinvenuti ulteriori e diversi vizi di legittimità o di merito rilevabili d'ufficio.
- In ogni caso condannare l'odierno appellato a restituire all'odierna appellante quanto eventualmente percepito dalla stessa in esecuzione della sentenza di primo grado e/o in esecuzione dell'ingiunzione di pagamento n°99201906130061341560 del
13/06/2019 come sopra meglio descritta.
Il tutto con il favore delle spese, onorari e competenze di lite del doppio grado di
Giudizio”. per la parte appellata: “Si conclude affinché la Corte d'Appello di Firenze, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, voglia rigettare l'appello in quanto infondato, con conseguente integrale conferma della sentenza del Tribunale di Firenze n. 1716/21.
Con vittoria di spese ed onorari”.
2 - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
I Il giudizio di primo grado.
I.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte la Parte_1
proponeva opposizione all'ingiunzione di pagamento del 13.6.2019 con la quale il richiedeva ad essa attrice il pagamento della somma complessiva Controparte_1
di € 184.517,03, a titolo di imposta di soggiorno Hotel Columbus – annualità 2016 -
deducendo la nullità e/o la giuridica inesistenza dell'atto opposto con conseguente estinzione dell'obbligo di pagamento per le violazioni o inadempienze, anche alla luce di ulteriori, e diversi, vizi di legittimità o di merito rilevabili d'ufficio.
Incardinatosi il giudizio innanzi al Tribunale di Firenze, si costituiva il CP
, il quale chiedeva il rigetto della domanda comunque eccependo che, in
[...]
ragione della natura meramente formale delle violazioni dedotte, doveva essere confermata la legittimità e validità dell'ingiunzione medesima quanto meno quale atto di accertamento d'ufficio del credito ivi recato.
All'udienza del giorno 1.12.2021, fissata per le sole determinazioni istruttorie, il G.I. tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.;
ad esito emetteva la sentenza oggetto di gravame con la quale rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al rimborso, in favore del delle spese Controparte_1
del giudizio liquidate in € 9.730,00 per compensi, oltre accessori di legge.
II. Il giudizio di appello
II.
1. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello la articolando Parte_1
i seguenti motivi:
- Nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 189 c.p.c. e/o,
comunque, per essere stata resa senza che sia stata preceduta dall'invito a precisare le conclusioni e, quindi, senza che sia stata preceduta dalla precisazione delle conclusioni;
3 - Erronea valutazione ed interpretazione delle risultanze processuali,
travisamento dei fatti, erronea e contraddittoria applicazione di legge, con conseguente violazione della stessa;
erronea, carente e contraddittoria motivazione (attesa la mancata valutazione dei seguenti profili: insufficiente motivazione dell'ingiunzione; mancanza del visto di esecutorietà ; difetto di legittimazione del funzionario firmatario dell'atto in ordine alla sottoscrizione mediante “indicazione a stampa”).
Sulla scorta di tali motivi l'appellante ha formulato le conclusioni in epigrafe riportate formulando altresì istanza di sospensione della provvisoria esecuzione dell'impugnata
Sentenza, nonché istanza per la sospensione della esecutività della Ingiunzione di
Pagamento di cui trattasi (n°99201906130061341560 del 13/06/2019).
Il costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza delle pretese Controparte_1
azionate ex adverso alla luce delle eccezioni e deduzioni già espresse, chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria di spese e onorari.
2.3. All'udienza del 18 giugno 2024, la Corte ha raccolto le conclusioni delle parti sopra trascritte e, ritenuta conseguentemente assorbita la questione relativa alla proposta inibitoria, ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
- MOTIVI DELLA DECISIONE -
II. La nullità della sentenza per la mancata precisazione delle conclusioni.
Ritiene la Corte la infondatezza della eccezione di nullità della sentenza oggetto di gravame, alla luce del principio espresso dalla Suprema Corte (Cass. 34861/2022)
secondo il quale il mancato invito alla precisazione delle conclusioni non assume rilievo quando non sia dedotta alcuna concreta limitazione delle proprie facoltà
difensive .
4 Nella fattispecie l'appellante lamenta esclusivamente la violazione sotto il profilo formale in difetto di alcuna allegazione circa la concreta incidenza di detta omissione rispetto al regolare esercizio delle proprie facoltà difensive.
III. In merito alle ulteriori doglianze
1) Il difetto di motivazione della ingiunzione;
parte appellante lamenta il difetto di motivazione dell'ingiunzione, atteso che in essa era esclusivamente riportato il richiamo ad altra ingiunzione di pagamento protocollo 297111 del 21.9.2018, fermo restando che alcun atto era allegato in violazione del disposto dell'art. 3 D. Lgs.
241/1990;
2) La mancanza del visto di esecutorietà; assume l'appellante che nella fattispecie sulla ingiunzione di pagamento non risultava apposto il visto di esecutorietà previsto dall'art. 52 comma 5 lett. d) Dlgs n.
446/1997; rileva che tale visto, di pertinenza del responsabile del tributo dell'Ente locale e caratterizzante la specifica disciplina della ingiunzione ex R.D. 639/2010, attesta che il credito è certo, liquido ed esigibile a garanzia della regolarità dei ruoli, e pertanto costituisce il presupposto necessario per la emissione della ingiunzione di pagamento.
3) La mancanza di legittimazione del funzionario firmatario dell'atto in ordine alla sottoscrizione mediante “indicazione a stampa”; rileva l'appellante che l'atto risulta sottoscritto dal Dott. Persona_1
mediante “indicazione a stampa” così come prevista dal D.lgs. n.39/93 art.3 assumendo che quanto precede si evince dall'atto ove si richiama la Determinazione Dirigenziale n°1584 del 25/2/2019 del ciò posto, evidenzia che dall'esame della suddetta Controparte_1
determinazione (cfr. doc.2 fascicolo di primo grado), emerge che il
Direttore dell'Ufficio attribuiva al Dott. una serie di deleghe Per_1
cui risultava tuttavia estranea quella relativa alla esazione
5 dell'imposta di soggiorno con la conseguenza che il funzionario firmatario risultava privo della legittimazione alla sottoscrizione mediante indicazione a stampa.
Il appellato ha resistito alle deduzioni avversarie sostenendo che CP
l'ingiunzione per cui è causa risultava dotata di tutti i requisiti formali richiesti dalla legge, come già rilevato dal Tribunale, e comunque osservando che i pretesi vizi formali del provvedimento, indicati da controparte, in nessun modo possono comunque incidere sulla validità dell'ingiunzione opposta quale atto di accertamento d'ufficio del credito comunale ivi recato, e quale atto di costituzione in mora, come già eccepito nel giudizio di primo grado.
Tanto premesso, deve preliminarmente rilevarsi che le doglianze come sopra formulate dall'appellante attengono esclusivamente a profili di violazione formale della normativa richiamata, fermo restando che non risulta controverso l'oggetto della pretesa, la sua specifica riferibilità temporale e il relativo quantum (stimato dall'Ente
sulla base dei dati dei pernottamenti indicati dalla stessa società negli studi di settore che l'Agenzia delle Entrate aveva ufficialmente comunicato al con nota prot. CP
164410 del 21.5.2018, atteso che la per l'anno 2016 interessato, aveva Parte_1
omesso di presentare le dichiarazioni mensili relative alla riscossione dell'Imposta di soggiorno, istituita a decorrere dal 1.7.2011, cui era tenuta ai sensi dell'art. 8 del
Regolamento emanato dal con Deliberazione del Consiglio Controparte_1
Comunale n. 33/2011, ai sensi dell'art. 4 D. Lgs. 23/2011).
Con riferimento al caso in esame assume decisivo rilievo l'orientamento espresso dalla
Suprema Corte (da ultimo Cass ord..n. 3843 dell'8 febbraio 2023) secondo il quale
“L'opposizione all'ingiunzione ex art. 3 r.d. n. 639 del 1910 non ha ad oggetto soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante;
pertanto, la cognizione del giudice non è circoscritta alla disamina dei vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti, ma involge comunque, pur in difetto di espressa richiesta in tal senso, l'accertamento sull'esistenza e sull'entità del credito recato dal provvedimento, con conseguente inammissibilità, per difetto di interesse,
6 dell'opposizione che si limiti ad addurre il difetto dei presupposti per l'adozione dell'ingiunzione oppure vizi di contenuto-forma della stessa”; tale pronuncia si poneva in linea con la sentenza n. 12674 del 20/06/2016 secondo la quale “Nel giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale, il giudice, nel difetto delle condizioni di legittimità od ammissibilità del ricorso alla procedura, è comunque tenuto a pronunciarsi sul merito della pretesa creditoria, sicché, attesa l'inesistenza di statuizioni sulle spese processuali da caducare nel caso di ingiunzione emessa fuori dai casi previsti dalla legge, è carente d'interesse l'impugnazione per soli motivi riguardanti il difetto delle condizioni di legittimità o ammissibilità di cui al r.d. n. 639 del 1910 o per vizi di regolarità formale dell'atto.”
Secondo tale orientamento giurisprudenziale anche nell'ipotesi di invalidità
dell'ingiunzione, risulta in ogni caso necessario verificare la sussistenza nel merito della pretesa creditoria vantata dalla PA, sulla falsariga di quanto avviene nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c., atteso che in entrambi i casi l'opposizione introduce un ordinario giudizio di cognizione, che non si esaurisce nell'indagine sulla validità formale del provvedimento impugnato ma necessariamente investe il merito della pretesa creditoria;
ne consegue che il difetto delle condizioni di legittimità o di ammissibilità della procedura monitoria in questione non esclude il giudizio di merito sulla pretesa creditoria azionata mediante ingiunzione, potendo spiegare rilievo solo al diverso fine della caducazione delle statuizioni sulle spese, insussistente nella fattispecie, con conseguente carenza di interesse ad impugnare per soli motivi riguardanti il difetto delle condizioni di legittimità o ammissibilità di cui al r.d. n. 639 del 1910 o per vizi di regolarità formale dell'atto (come ulteriormente chiarito da Cass. Civile, Sez. 6, Ord. n. 31804/2022)
Ritiene pertanto la Corte che, facendo applicazione di tali principi, ricorrevano le condizioni affinchè il Giudice di primo grado, valutate le deduzioni dell'opponente e la contrapposta eccezione formulata dall'Ente in ordine alla natura meramente formale dei vizi denunciati, accertasse la carenza di interesse all'opposizione fondata sulla deduzione di soli vizi di regolarità formale dell'atto di ingiunzione fiscale
7 opposto, dovendo pertanto in tal senso, e con tale motivazione, essere confermato il rigetto dell'opposizione oggetto della pronuncia impugnata.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi in relazione al corrispondente scaglione di valore, seguono la soccombenza.
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze - Prima Sezione Civile, ogni altra domanda reietta, respinge l'appello avverso la sentenza n. 1716/2021 emessa dal Tribunale di Firenze,
pubblicata il 22/06/2021;
condanna l'appellante alla refusione in favore del delle spese del Controparte_1
presente grado di giudizio, liquidate nella misura complessiva di € 4997,00, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Firenze, 20 novembre 2024
IL CONSIGLIERE Est.
Dott. Daniela Lococo
IL PRESIDENTE
Dott. Isabella Mariani
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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