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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/10/2025, n. 9582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9582 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
3^ Sez. Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R. GEN. 47051 / 2024
Il Giudice designato, Dott. Giuseppe Giordano nella causa
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell'Avv. Marco Puliatti e Parte_1 dell'Avv. Micaela Puliatti che lo rappresentano e difendono come da mandato in atti
-parte ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'Avv.to ADIMARI DANIELA MARIA GIUSEPPINA come da CP_1 mandato in atti
-parte resistente
Visto l'art. 430 cpc ha emesso la seguente sentenza:
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente presentava rituale opposizione alle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio nominato in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della pensione di inabilità ex art.12 L.118/71 e della condizione di handicap grave ai sensi dell'art. 3 co. 3, Legge
104/92 e s.m.i.
L' si costituiva in giudizio concludendo per il rigetto del ricorso. CP_1
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale in persona della dott. . Persona_1
Il Tribunale osserva quanto segue.
Il ricorso va accolto nei termini che seguono.
Il CTU nominato nel presente giudizio ha concluso le operazioni peritali, ritenendo che: “Alla luce di quanto sopra esposto, sulla base della documentazione esaminata e degli accertamenti svolti, è possibile rispondere ai quesiti postimi dall' come segue: a) risulta Controparte_2 Parte_1 affetto dalle seguenti infermità: ❖ Disabilità intellettiva grave con disturbo ossessivo-compulsivo; ❖
Diabete di tipo II in terapia orale;
❖ Esiti di resezione anteriore del retto per ulcera del sigma;
❖
Ipoacusia neurosensoriale bilaterale lieve. b) come illustrato in sede di considerazioni medico-legali, alle quali si rimanda per l'estesa trattazione della vicenda per cui è causa, sin dal mese di gennaio pagina 1 di 2 2025 (1.01.2025), il predetto è da considerarsi soggetto totalmente inabile, sussistendo i requisiti di cui all'art. 12 della Legge n. 118/1971. c) dalla medesima epoca sussistono i requisiti sanitari di cui all'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992.”.
La relazione appare immune da vizi e va condivisa, in quanto il giudizio espresso dal ctu appare congruamente motivato e corrisponde al quadro patologico riscontrato.
Le spese processuali del procedimento di ATP e del presente giudizio di opposizione possono essere integralmente compensate, attesa la decorrenza differita del requisito sanitario per la prestazione richiesta rispetto alla domanda amministrativa e al ricorso in opposizione.
Spese di CTU a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, così dispone:
- in accoglimento dell'opposizione proposta, dichiara che la ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione della pensione di inabilità ex art.12 L.118/71 e della condizione di handicap grave ai sensi dell'art. 3 co. 3, Legge 104/92 con decorrenza gennaio 2025;
- compensa le spese di lite.
- pone le spese delle CTU a carico dell' . CP_1
Roma, 01.10.2025
Il GIUDICE
Dott. Giuseppe Giordano
pagina 2 di 2
3^ Sez. Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R. GEN. 47051 / 2024
Il Giudice designato, Dott. Giuseppe Giordano nella causa
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell'Avv. Marco Puliatti e Parte_1 dell'Avv. Micaela Puliatti che lo rappresentano e difendono come da mandato in atti
-parte ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'Avv.to ADIMARI DANIELA MARIA GIUSEPPINA come da CP_1 mandato in atti
-parte resistente
Visto l'art. 430 cpc ha emesso la seguente sentenza:
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente presentava rituale opposizione alle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio nominato in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della pensione di inabilità ex art.12 L.118/71 e della condizione di handicap grave ai sensi dell'art. 3 co. 3, Legge
104/92 e s.m.i.
L' si costituiva in giudizio concludendo per il rigetto del ricorso. CP_1
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale in persona della dott. . Persona_1
Il Tribunale osserva quanto segue.
Il ricorso va accolto nei termini che seguono.
Il CTU nominato nel presente giudizio ha concluso le operazioni peritali, ritenendo che: “Alla luce di quanto sopra esposto, sulla base della documentazione esaminata e degli accertamenti svolti, è possibile rispondere ai quesiti postimi dall' come segue: a) risulta Controparte_2 Parte_1 affetto dalle seguenti infermità: ❖ Disabilità intellettiva grave con disturbo ossessivo-compulsivo; ❖
Diabete di tipo II in terapia orale;
❖ Esiti di resezione anteriore del retto per ulcera del sigma;
❖
Ipoacusia neurosensoriale bilaterale lieve. b) come illustrato in sede di considerazioni medico-legali, alle quali si rimanda per l'estesa trattazione della vicenda per cui è causa, sin dal mese di gennaio pagina 1 di 2 2025 (1.01.2025), il predetto è da considerarsi soggetto totalmente inabile, sussistendo i requisiti di cui all'art. 12 della Legge n. 118/1971. c) dalla medesima epoca sussistono i requisiti sanitari di cui all'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992.”.
La relazione appare immune da vizi e va condivisa, in quanto il giudizio espresso dal ctu appare congruamente motivato e corrisponde al quadro patologico riscontrato.
Le spese processuali del procedimento di ATP e del presente giudizio di opposizione possono essere integralmente compensate, attesa la decorrenza differita del requisito sanitario per la prestazione richiesta rispetto alla domanda amministrativa e al ricorso in opposizione.
Spese di CTU a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, così dispone:
- in accoglimento dell'opposizione proposta, dichiara che la ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione della pensione di inabilità ex art.12 L.118/71 e della condizione di handicap grave ai sensi dell'art. 3 co. 3, Legge 104/92 con decorrenza gennaio 2025;
- compensa le spese di lite.
- pone le spese delle CTU a carico dell' . CP_1
Roma, 01.10.2025
Il GIUDICE
Dott. Giuseppe Giordano
pagina 2 di 2